Bruxelles, 01.12.2005
COM(2005) 615 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
RELAZIONE SUI PROGRESSI DIMOSTRABILI REALIZZATI
NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
(prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE relativa
ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella
Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto)
{SEC(2005) 1564}
La relazione sui
progressi dimostrabili realizzati nell’ambito del protocollo di Kyoto è
prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE [[1]]
relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra
nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto. Il presente documento
è finalizzato principalmente a dimostrare i progressi che la
Comunità ha realizzato, tenuto conto delle informazioni aggiornate che
gli Stati membri hanno presentato entro il 5 giugno 2005.
La Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è il punto
di partenza della lotta al surriscaldamento del pianeta intrapresa su scala mondiale
e mira ad impedire che le attività umane interferiscano “pericolosamente”
con il sistema climatico.
Il protocollo di
Kyoto è un accordo internazionale fondato sulla convenzione UNFCCC e
definisce obiettivi giuridicamente vincolanti per i paesi industrializzati, che
sono tenuti a ridurre le proprie emissioni di gas serra rispetto ad un anno di
riferimento nell’arco del periodo 2008-2012; tali riduzioni sono calcolate come
media sugli anni del periodo in questione. Questo quinquennio è chiamato
il “primo periodo di impegno”. Nella pratica, il dibattito sui progressi tende
a considerare l’anno 2010 come il punto intermedio dell’intervallo considerato.
Il protocollo di
Kyoto è flessibile per quanto riguarda le soluzioni che i paesi
interessati possono adottare per conseguire i propri obiettivi. Essi possono,
ad esempio, compensare in parte le emissioni che producono aumentando i
cosiddetti “pozzi di assorbimento” – cioè le foreste che assorbono il
biossido di carbonio dall’atmosfera. Oppure possono finanziare progetti in
altri paesi che ottengono riduzioni dei gas serra attraverso due meccanismi
flessibili previsti dal protocollo: l’attuazione congiunta (Joint Implementation o JI) e il
meccanismo di sviluppo pulito (Clean
Development Mechanism o CDM).
Nell’ambito
del protocollo di Kyoto l’UE si è impegnata a ridurre le proprie
emissioni di gas serra dell’8% nel primo periodo di impegno (2008-2012). Questo
obiettivo è ripartito tra i 15 Stati membri che costituivano l’UE al tempo della ratifica del protocollo
da parte della Comunità europea, avvenuta il 31 maggio 2001, nell’ambito
di un accordo giuridicamente vincolante di ripartizione degli oneri [[2]]. L’accordo fissa l’obiettivo
individuale per le emissioni di ciascuno Stato membro dell’UE-15 secondo quanto
prevede l’articolo 4 del protocollo di Kyoto, che consente ai paesi di
concludere un accordo per raggiungere un obiettivo congiunto corrispondente
alla somma degli obiettivi dei singoli partecipanti.
Riguardo ai dieci
Stati membri che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004, per otto sono stati
fissati obiettivi individuali di riduzione nell’ambito del protocollo di Kyoto
(pari al 6-8%), che devono essere conseguiti separatamente rispetto all’obiettivo
collettivo dell’8% dell’UE-15. Cipro e Malta non rientrano invece tra le parti
dell’allegato I della convenzione UNFCCC e non hanno pertanto alcun obiettivo
da raggiungere a norma del protocollo.
2. Il cammino dell’UE verso l’obiettivo
di Kyoto
L’Unione europea,
con i suoi 25 Stati membri, si sta impegnando notevolmente nella lotta ai
cambiamenti climatici, anche se è responsabile solo del 14% delle
emissioni mondiali di gas serra. Una forte politica interna rafforza l’impegno
dell’UE a dare l’esempio, attraverso un pacchetto complessivo di provvedimenti
politici e legislativi a livello di UE introdotti dal Programma europeo per il
cambiamento climatico (ECCP) [[3]].
Tutti gli Stati membri, inoltre, mettono in atto una serie di altre azioni
nazionali che vengono illustrate nelle relazioni che essi presentano.
L’ECCP abbraccia un
ampio ventaglio di settori economici e definisce orientamenti politici per i
comparti domestico, industriale, commerciale e dei trasporti. Tra i
provvedimenti più importanti figurano i seguenti:
·
il
sistema comunitario di scambio delle quote di emissione [[4]],
che intende limitare le emissioni complessive di biossido di carbonio prodotte
da circa 12 000 impianti situati nei 25 Stati membri dell’UE (UE-25);
·
la
direttiva sul riconoscimento dei meccanismi flessibili (la cosiddetta linking directive) [[5]],
che modifica la direttiva sullo scambio delle quote di emissione e consente
agli Stati membri di far sì che i gestori degli impianti utilizzino i
crediti ottenuti attraverso i meccanismi di Kyoto (cioè le riduzioni
certificate delle emissioni e le unità di riduzione delle emissioni) ai
fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal sistema di scambio delle
quote dell’UE;
·
il
programma sull’energia intelligente in Europa [[6]][a], che
incentiva lo sviluppo sostenibile in un contesto energetico tentando di
migliorare l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti
rinnovabili, la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio prodotte dal
settore dei trasporti e la promozione delle fonti di energia rinnovabili e dell’efficienza
energetica nei paesi in via di sviluppo;
·
la
direttiva sulle fonti di energia rinnovabili [[7]],
che prevede, come obiettivo indicativo, di portare la percentuale di energia
elettrica generata da fonti rinnovabili all’interno dell’UE-25 al 21% nel 2010 (rispetto
al 14% del 1997), con obiettivi indicativi specifici per i singoli Stati
membri;
·
la
direttiva sui biocarburanti [[8]],
che prevede un obiettivo indicativo del 5,75% di biocarburanti nel settore dei
trasporti;
·
la
direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia [[9]],
che impone agli Stati membri di adottare norme di rendimento energetico; essa
introdurrà l’etichettatura energetica degli edifici in tutta l’UE, oltre
all’obbligo di valutare la possibilità di installare impianti a energia
rinnovabile in edifici che superano determinate dimensioni;
·
la
direttiva sulla cogenerazione [[10]],
finalizzata a fornire incentivi per lo sviluppo della cogenerazione (nota anche
come generazione combinata di energia elettrica e termica (combined heat and power o CHP));
·
un
impegno volontario [[11]]
da parte delle associazioni delle aziende automobilistiche a migliorare del 25%
l’efficienza delle automobili nuove in termini di CO2 nel 2008-2009
rispetto ai valori del 1995;
·
la
direttiva sulle discariche [[12]],
che ridurrà i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica e la
produzione di metano connessa alla loro decomposizione.
Il quadro
comunitario in materia di tassazione, definito nella direttiva 2003/96/CE [[13]],
rafforza ulteriormente alcune delle direttive citate perché incentiva un
uso più efficiente dell’energia e consente di adottare misure fiscali in
materia di emissioni di CO2. Nel settore della ricerca, il Sesto
programma quadro di ricerca e sviluppo (2002-2006) [[14]]
mette a disposizione oltre 3 mrd EUR per attività di sviluppo e dimostrazione
di nuove tecnologie per i settori dell’energia, dei trasporti e dell’ambiente.
Tra le altre misure
importanti è possibile annoverare la direttiva sui prodotti che
consumano energia [[15]],
finalizzata a fornire norme minime di rendimento per molti prodotti che
consumano energia, e la direttiva sull’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi energetici [[16]].
Quest’ultima servirà ad eliminare gli ostacoli che frenano l’efficienza
energetica, a promuovere i servizi energetici e a favorire la definizione di
programmi a favore dell’efficienza energetica. Sono infine da segnalare un
regolamento sui gas fluorurati e una direttiva sui gas fluorurati negli
impianti di condizionamento delle automobili, che devono ancora concludere l’iter
legislativo [[17]].
La politica
climatica dell’UE non si arresta al 2012: molte delle politiche UE già
in vigore avranno importanti ripercussioni ben oltre il primo periodo d’impegno
fissato dal protocollo di Kyoto. Il sistema comunitario di scambio delle quote
di emissione dei gas serra dell’UE prosegue automaticamente oltre il 2012. La
seconda fase del Programma europeo per il cambiamento climatico avrà
inizio nell’ottobre 2005 e comprenderà la cattura e lo stoccaggio del
carbonio, le emissioni prodotte dai veicoli stradali e dagli aerei e strategie
di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Verrà inoltre
esaminato il ruolo che l’UE potrà svolgere per limitare la
vulnerabilità e incentivare l’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono
previste inoltre altre iniziative politiche nel settore dell’efficienza
energetica e delle fonti di energia rinnovabili. Il Settimo programma quadro di
ricerca [[18]]
e le piattaforme tecnologiche, nuove o esistenti, guardano già oltre
quella data e offriranno gli strumenti per un passaggio, a più lungo
termine, ad un’economia senza CO2 (fonti rinnovabili efficienti,
idrogeno e celle a combustibile, produzione di energia da combustibili fossili
a emissioni zero ecc.).
La Commissione
europea ha anche adottato una comunicazione nella quale presenta gli elementi
principali di una strategia d’azione da applicare dopo il 2012 [[19]]. Il documento indica che l’UE è
pronta ad avviare un dialogo aperto con i vari paesi sul futuro sviluppo di una
disciplina internazionale per il dopo-2012, sottolineando tuttavia una serie di
elementi determinanti per il successo di una politica globale sul clima:
necessità di una più ampia partecipazione da parte di paesi e
settori; sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio; uso continuo ed
esteso di strumenti di mercato; necessità di adeguarsi agli inevitabili
impatti dei cambiamenti climatici. Tutte queste politiche danno un segnale
forte e proiettato sul lungo periodo all’industria, ai governi degli Stati
membri e alla comunità internazionale in senso lato, confermando che l’UE
è determinata ad affrontare i cambiamenti climatici e si aspetta che
tutte le sue istituzioni, le imprese e i cittadini diano il loro contributo.
La Commissione
europea si è impegnata a mettere in atto queste misure per la lotta ai cambiamenti
climatici e a considerare al contempo il loro impatto sullo sviluppo economico
dell’UE e sul benessere dei suoi cittadini. In particolare, nella comunicazione
del febbraio 2005, la Commissione si è impegnata a riesaminare i
progressi realizzati e a valutare “la possibilità di intraprendere nuove
azioni per sfruttare sistematicamente le soluzioni economicamente efficaci
disponibili per l’abbattimento delle emissioni in sinergia con la strategia di
Lisbona”.
L’UE è impegnata anche sul fronte
internazionale per aiutare i paesi terzi ad abbattere le emissioni di gas
serra. Per il momento assiste 140 paesi in sei regioni del mondo ad applicare
fonti di energia rinnovabili e a favorire l’efficienza energetica, con l’obiettivo
di migliorare la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile. L’UE
finanzia anche programmi, ad esempio in materia di energia solare per fornire acqua
potabile pulita nel Sahel e di efficienza energetica e utilizzo di fonti di
energia rinnovabili in Cina, progetti di riforestazione per ottenere crediti
nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito nell’America del Sud e di
rafforzamento della capacità istituzionale nel settore dei cambiamenti
climatici in India.
Nonostante una
drastica riduzione del numero di inquinanti nel settore dei trasporti, quest’ultimo
oggi produce il 20% delle emissioni dell’UE-25. In particolare, i trasporti
sono un settore nel quale le emissioni di gas serra sono in continuo aumento.
Tra le politiche che tendono a ridurre le emissioni connesse ai trasporti figurano
l’accordo per limitare le emissioni medie delle automobili nuove [11] e una
direttiva che incentiva l’utilizzo dei biocarburanti [8]. L’UE è
riuscita ad ottenere grandi progressi in termini di abbattimento delle
emissioni per chilometro prodotte da un veicolo; purtroppo l’aumento del numero
dei veicoli in circolazione e dei chilometri percorsi ha superato le riduzioni
ottenute e le emissioni continuano ad aumentare anche se meno velocemente
rispetto al passato.
Le politiche dell’UE
e gli altri interventi condotti dagli Stati membri fino ad oggi, uniti alla
ristrutturazione dell’industria europea, in particolare nell’Europa
centro-orientale, hanno contribuito ad abbattere le emissioni annue di biossido
di carbonio di circa 350 milioni di tonnellate (pari al 5,5%) nell’UE-25 (dati
del 2003).
Nell’UE-15 le misure
già in atto dovrebbero garantire, nel 2010, riduzioni delle emissioni di
gas serra pari all’1,6% (senza le attività LULUCF) rispetto all’anno di
riferimento. Ulteriori risparmi derivanti da altre politiche e misure nazionali
previste dall’UE-15 dovrebbero ottenere un abbattimento delle emissioni del
6,8%. Oltre a ciò, gli Stati membri prevedono di abbattere le emissioni
di oltre 100 Mt di CO2 equivalente l’anno sfruttando i meccanismi di
Kyoto, grazie ai quali si dovrebbero ridurre le emissioni previste per il 2010 fino
al 9,3% rispetto a quelle dell’anno di riferimento.
Per quanto riguarda
l’UE-25, dalle previsioni aggregate relative agli Stati membri si evince che, nel
2010, le emissioni complessive di gas serra (senza le attività LULUCF)
diminuiranno del 5% rispetto all’anno di riferimento grazie alla misure
già in atto. L’applicazione di misure supplementari dovrebbe ridurre le
emissioni di gas serra dell’UE-25 fino al 9,3% rispetto al 1990 entro il 2010 e
l’impiego dei meccanismi di Kyoto fino all’11,3%.
Figura 1: Emissioni effettive e
previste (senza attività LULUCF) per l’UE-15 e l’UE-25.[b]

Se si considera che
il protocollo di Kyoto è entrato in vigore solo recentemente (il 16
febbraio 2005), i progressi realizzati dall’UE nell’adempimento dei propri
impegni sono consistenti. L’ottenimento di altri risultati positivi
dipenderà da quanto rapidamente e approfonditamente gli Stati membri
riusciranno a mettere in atto la normativa comunitaria e le misure nazionali. Dalle
proiezioni globali riferite agli Stati membri dell’UE-15 si ricava che l’obiettivo
di Kyoto dell’8% potrà essere raggiunto se gli Stati membri
applicheranno, come previsto, misure supplementari a livello nazionale e se ricorreranno
ai meccanismi flessibili.
Ma le
attività dell’UE non cesseranno una volta assolti gli impegni assunti a
Kyoto. L’UE è a favore di riduzioni più consistenti delle
emissioni di gas serra che servano ad arrestare i cambiamenti climatici in atto
a livello planetario. L’UE è disposta a farsi
carico di una giusta parte degli sforzi necessari per ridurre le interferenze
umane con il sistema climatico su scala mondiale e ha già iniziato a
prendere provvedimenti concreti in questa direzione, come illustrato in
precedenza.
[a] Per “programma” s’intende uno strumento UE che
finanzia progetti finalizzati a realizzare gli obiettivi globali del programma
medesimo. I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti variano in
funzione del programma, ma in genere la rosa dei partecipanti è molto
diversificata.
[b] L’indice sull’asse y si riferisce all’anno di riferimento. Tale anno è il 1990 per gran parte degli Stati membri per il CO2, il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O), ma il 1995 per i gas fluorurati, con le seguenti eccezioni: l’anno di riferimento per CO2, CH4 e N2O per l’Ungheria è dato dalla media degli anni 1985-1987, per la Slovenia è il 1986 e per la Polonia il 1988; l’anno di riferimento per i gas fluorurati è il 1990 per Francia e Finlandia. Ciò significa che per l’UE-15 e l’UE-25 il valore relativo al 1990 non è esattamente pari a 100. Lo scenario immutato (business as usual) indica le emissioni previste in assenza di politiche e misure in materia di clima.
[1] Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il
protocollo di Kyoto (GU L 87 del 25.3.2004),
http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_049/l_04920040219it00010008.pdf
[2] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002), http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l28060.htm
[3] Comunicazione della Commissione sull’attuazione
della prima fase del Programma europeo per il cambiamento climatico, COM(2001)580 def. del 23.10.2001,
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2001/com2001_0580it01.pdf
[4] Direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 27 del
25.10.2003),
[5] Direttiva 2004/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto (GU L
338 del 13.11.2004),
[6] Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni
nel settore dell’energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006)
(GU L 176 del 15.7.2003),
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_176/l_17620030715it00290036.pdf
[7] Direttiva 2001/77/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità (GU L 283 del
27.10.2001),
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2001/l_283/l_28320011027it00330040.pdf
[8] Direttiva 2003/30/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione
dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU
L 123 del 17.5.2003), http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l21046.htm
[9] Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (GU L 1 del 4.1.2003), http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l27042.htm
[10] Direttiva 2004/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE
(GU L
52 del 21.2.2004),
[12] Direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999),
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_182/l_18219990716it00010019.pdf
[13] Direttiva 2003/96/CE
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del
31.10.2003),
[14] Decisione n. 1513/2002/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto
programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della
ricerca e all’innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002),
[15] Direttiva 2005/32/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione
di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della
direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005),
http://europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/dir2005-32.htm
[16] Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia
e i servizi energetici, COM(2003)739 def.
del 10.12.2003,
http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2003/com2003_0739it01.pdf
[17] Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, COM(2003)492 def. dell’11.8.2003,
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0492it01.pdf
[18] Proposta
di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo
programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione (2007-2013), COM(2005)119 def. del 6.4.2005,
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0119it01.pdf
[19] Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni “Vincere la battaglia contro i
cambiamenti climatici”, COM(2005)35 def. del 9.2.2005,
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2005/com2005_0035it01.pdf