Bruxelles, 21.12.2005
COM(2005) 673 definitivo
2005/0272 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
Il processo di revisione della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, è stato avviato nel 2001 nell’ambito della quinta fase dell'iniziativa SLIM (Simpler Legislation for Internal Market - semplificazione della legislazione per il mercato interno – SLIM V), allo scopo di rendere la formulazione della direttiva di più facile accesso per l'utente e più trasparente (si veda la relazione della Commissione sui risultati della 5a fase dell’iniziativa SLIM[1]).
La modificazione delle disposizioni della direttiva 92/3/Euratom è giustificata per quattro motivi:
– Coerenza con le più recenti direttive Euratom: la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[2] e la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, e segnatamente la formulazione delle disposizioni relative alle spedizioni di sorgenti radioattive sigillate.
– Coerenza con le convenzioni internazionali, una maggiore coerenza risulta particolarmente importante soprattutto alla luce dell’adesione, attualmente in corso, della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla convenzione comune dell’AIEA sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi (in appresso “convenzione comune”).
– Chiarimento della procedura dal punto di vista pratico e miglioramento della struttura della direttiva.
– Estensione dell’ambito di applicazione al combustibile esaurito: la direttiva 92/3/Euratom, considera “rifiuto radioattivo” il combustibile esaurito per il quale non è previsto alcun uso e le relative spedizioni sono soggette alla procedura di controllo uniforme stabilita dalla direttiva. Al contrario, le spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento non sono soggette alla procedura. Ciò determina un’incongruenza in quanto il medesimo materiale è soggetto o no alla procedura di controllo a seconda dell’uso al quale è destinato.
La relazione SLIM ha riconosciuto che l’esempio della convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi sembrerebbe suggerire un’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva anche al combustibile nucleare esaurito destinato al ritrattamento; il gruppo SLIM non ha tuttavia formulato alcuna raccomandazione diretta, ritenendo che ciò oltrepassasse il mandato conferitogli nell’ambito dell'iniziativa SLIM V.
Il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta presentata dalla Commissione approvava l'estensione del campo di applicazione alle spedizioni di combustibile esaurito ai fini del ritrattamento (cfr. il punto 5 infra).
Alla luce di tali circostanze, e dato che da un punto di vista radiologico non sembrano sussistere motivi per non applicare la procedura stabilita dalla direttiva 92/3/Euratom a tutte le spedizioni di combustibile esaurito, si ritiene opportuno estendere l’ambito di applicazione della direttiva come indicato in precedenza. L’onere amministrativo connesso alle spedizioni di combustibile irraggiato, che riguarderebbe solo gli Stati membri che hanno concluso accordi per spedizioni finalizzate al ritrattamento, può essere mantenuto ad un livello molto limitato.
Se, da un lato, spetta alla Comunità il compito di stabilire regole uniformi nel campo della radioprotezione, onde conseguire un elevato livello di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dall’altro incombe agli Stati membri l’obbligo di recepire tali regole nell’ordinamento nazionale e di applicarle.
Le disposizioni in vigore relative alle spedizioni tra gli Stati membri non danno adito ad alcuna ambiguità circa i ruoli della Commissione e degli Stati membri nell’ambito del sistema di autorizzazione preventiva e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi stabilito dalla direttiva 92/3/Euratom.
La presente proposta di direttiva non altera in maniera sostanziale l’attuale sistema di autorizzazione preventiva; il compito di controllare le spedizioni, attraverso un meccanismo specifico, rimane di competenza degli Stati membri.
Le modifiche proposte non alterano l’impianto normativo introdotto dalla direttiva 92/3. L’estensione della procedura alle spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento non sembra comportare particolari costi aggiuntivi per gli Stati membri, in quanto tali costi sono facilmente assorbiti dalle infrastrutture amministrative già esistenti.
La nuova direttiva chiarisce alcuni aspetti fondamentali della procedura (certezza in relazione al combustibile esaurito, generalizzazione del consenso automatico, utilizzo delle lingue, struttura più facilmente comprensibile delle disposizioni, ecc.) e consentirà pertanto di evitare ritardi nelle spedizioni, riducendone i costi amministrativi.
L’estensione della procedura di autorizzazione alle spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per gli esercenti del settore nucleare, giacché questo tipo di spedizioni è già soggetto, negli Stati membri, a una procedura amministrativa in virtù della direttiva 96/29/Euratom.
La nuova direttiva chiarisce alcuni aspetti essenziali della procedura (certezza in relazione al combustibile esaurito, generalizzazione del consenso automatico, uso delle lingue, struttura più facilmente comprensibile delle disposizioni, ecc.) e consentirà pertanto di evitare ritardi nelle spedizioni, con beneficio degli esercenti interessati.
Non è previsto alcun impatto sul bilancio comunitario.
I vari obblighi che discendono dalla presente direttiva per la Commissione (per quanto concerne la trasmissione di relazioni, l’adozione e l’aggiornamento del documento uniforme, la pubblicazione dell’elenco delle autorità competenti) sono già in vigore per effetto della direttiva 92/3/Euratom.
Allo stesso modo, il comitato consultivo previsto all’articolo 16 corrisponde al comitato già istituito in forza dell’articolo 19 della direttiva 92/3/Euratom.
La proposta di revisione della direttiva è stata oggetto di consultazione con i rappresentanti delle autorità competenti incaricate dell’attuazione della direttiva 92/3/Euratom (comitato previsto dall’articolo 19 della direttiva 92/3/Euratom), in occasione di una riunione tenutasi il 18 ottobre 2002.
Il gruppo di esperti scientifici istituito dall’articolo 31 è stato consultato sulla revisione della direttiva 92/3/Euratom in occasione della riunione tenutasi nel dicembre 2002 e ha approvato la proposta.
Nel corso del primo semestre 2005, la Commissione ha altresì ricevuto osservazioni informali sul progetto di proposta da parte delle autorità nazionali e delle imprese.
La Commissione ha presentato il 12 novembre 2004 al CESE, per parere, la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, adottata lo stesso giorno (COM(2004) 716 def.).
Il CESE ha espresso il suo parere l'8 giugno 2005. Il comitato ha accolto con favore la revisione della direttiva intrapresa dalla Commissione e si è compiaciuto della la generalizzazione del meccanismo di consenso automatico.
Ha tuttavia richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di definire chiaramente le disposizioni in materia di transito, per garantire la compatibilità con i principi del mercato comune nucleare, in particolare per quanto riguarda le spedizioni di combustibile esaurito ai fini del ritrattamento.
Inoltre ha chiesto che siano chiarite le disposizioni in materia di importazioni e di esportazioni e ridefinite più precisamente le ragioni che possono giustificare un diniego del consenso da parte di uno Stato di transito o di destinazione.
Articolo 1, paragrafo 1: per motivi di tecnica legislativa, viene ora espresso chiaramente lo scopo della direttiva. La nuova direttiva integra la direttiva 96/29/Euratom, in virtù della quale gli Stati membri hanno introdotto un sistema di notificazione e autorizzazione delle pratiche che comportano un rischio di radiazioni ionizzanti, e pertanto il suo obiettivo è coerente con quello previsto dalla direttiva 96/29/Euratom, ossia la protezione della salute.
Articolo 1, paragrafo 2: il disposto dell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 92/3/Euratom è stato riformulato in modo tale da:
- tenere conto delle nuove condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 96/29/Euratom (quantità e concentrazione di radionuclidi); è stato inserito un riferimento esplicito a questa direttiva;
- precisare che la direttiva si applica alle spedizioni in cui il paese di origine e di destinazione è lo stesso, ma che transitano attraverso il territorio di un altro paese;
- assoggettare alle procedure previste dalla direttiva anche le spedizioni di combustibile esaurito non considerato come rifiuto.
Articolo 1, paragrafo 3: Il testo del paragrafo corrisponde all’articolo 13 della direttiva 92/3/Euratom, relativo alle sorgenti dismesse, ma la sua formulazione è stata semplificata e adattata alle disposizioni della direttiva 2003/122/CE. La deroga si applica ora a tutte le spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore, ad un fabbricante o ad un impianto riconosciuto (secondo quanto specificato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2003/122/CE, come elemento della gestione sicura delle sorgenti nel momento in cui cessano di essere utilizzate) e non soltanto nei casi in cui la sorgente sia “rinviata dal suo utilizzatore al fornitore della stessa in un altro paese”, come previsto nella direttiva 92/3/Euratom.
La collocazione più opportuna di questa disposizione è quindi l'articolo 1, che delimita il campo di applicazione della direttiva.
Il disposto dell’articolo 14 della direttiva 92/3/Euratom figura ora all’articolo 2. Il termine “residui” è stato sostituito dall’espressione “rifiuti radioattivi”. Il termine “esportati” è stato sostituito da “spediti”, in modo tale da comprendere anche le rispedizioni da uno Stato membro ad un altro Stato membro. In analogia al caso di una rispedizione dopo l’avvenuto ritrattamento, è stato considerato che il diritto di rispedire i rifiuti radioattivi dopo trattamento si estenda anche agli “altri prodotti derivanti dall'operazione di ritrattamento”. Il diritto di rispedire verso il paese di origine i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti derivanti dalle operazioni di trattamento e di ritrattamento non esonera dalla procedura di autorizzazione.
Le definizioni sono state modificate come descritto di seguito.
Le definizioni di “rifiuti radioattivi”, “combustibile esaurito”, “smaltimento” e “stoccaggio” sono state adeguate alle definizioni contenute nella convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi:
(a) “rifiuti radioattivi”: il riferimento alla “parte contraente” è stato sostituito da “paese di origine e di destinazione” nella prima parte della definizione; la seconda parte è stata adattata in modo da contemplare, ad esempio, le situazioni in cui si scopre (nel paese di origine, di transito o di destinazione) che i rottami metallici spediti sono “rottami metallici radioattivi” e devono pertanto essere considerati “rifiuti radioattivi” dal paese interessato, indipendentemente “dall'utilizzo previsto dai paesi di origine e di destinazione”.
Una modifica in tal senso è coerente con la dichiarazione resa dalla Commissione all’atto dell'adozione della direttiva 2003/122: “la Commissione conferma che la necessità di disciplinare la questione dell'esportazione e importazione di materiale metallico radioattivo non dichiarato che potrebbe contenere sorgenti orfane può essere trattata nel quadro del dibattito relativo ad una modifica della direttiva del Consiglio 92/3/EURATOM relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa.”
(b) “smaltimento” le parole “apposito impianto” sono state sostituite da “impianto autorizzato”.
La nozione di “spedizione” comprende ora sia la spedizione di rifiuti radioattivi che quella di combustibile esaurito. Ciò consente di utilizzare un unico termine per designare le spedizioni di tutti questi materiali e permette di evitare di ripetere l’espressione per intero. L’espressione “comprese le operazioni di trasporto, carico e scarico in vista dello smaltimento o dello stoccaggio” è stata soppressa perché già implicita nella definizione.
Sono stati definiti i concetti di “spedizioni all’interno della Comunità” e di “spedizioni al di fuori della Comunità”, in considerazione della nuova struttura della direttiva.
È stata apportata maggiore precisione alle seguenti definizioni: “detentore”, nella cui definizione il termine “intenda” è stato sostituito da “preveda di” (si veda in proposito il commento all’articolo 4); sono state introdotte le definizioni di “paese di origine” e “paese di destinazione” (che sostituiscono “luogo d’origine” e “luogo di destinazione”), nonché la definizione di “paese di transito”;
La nozione di “territorio” è definita conformemente alla proposta del CESE.
La definizione di “sorgente
sigillata” è stata ripresa dalla direttiva 96/29/Euratom, mentre quelle di “sorgente
dismessa” e “impianto riconosciuto” corrispondono alle definizioni contenute
nella direttiva 2003/122/Euratom.
Nell’articolo 4, paragrafo 1 l’espressione “intenda spedirli” è sostituita da una formulazione meno ambigua (“preveda di spedirli”). La nuova formulazione consentirà di evitare le difficoltà pratiche derivanti dalla valutazione dell’intenzionalità di una spedizione (cfr. punto 3.5 della relazione SLIM), assicurando nel contempo la presentazione delle domande a tempo debito (e non con eccessivo anticipo).
L’articolo 4, paragrafo 2, corrisponde all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/3/Euratom.
L’articolo 5, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase della direttiva 92/3/Euratom.
La terminologia è stata armonizzata, e il termine “consenso” è utilizzato per gli Stati membri di transito e di destinazione, in modo da potere distinguerlo dal termine “autorizzazione”, che è accordata dallo Stato membro di origine.
Contrariamente a quanto disposto nell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/3/Euratom, la procedura di consenso automatico non è più facoltativa bensì applicata a qualsiasi spedizione. Se il paese di transito o di destinazione non risponde ad una richiesta di consenso relativo ad una spedizione prevista, la spedizione stessa sarà ritenuta approvata. In base alla nuova direttiva, l’invio dell’avviso di ricevimento deve avvenire entro un mese, mentre il periodo per comunicare l’approvazione/il diniego dell’approvazione è esteso a 4 mesi (3 mesi per la risposta + 1 mese supplementare su richiesta). Il CESE ha accolto con favore sia l'avviso di ricevimento sia la generalizzazione della procedura di consenso automatico.
Ai fini della chiarezza, e conformemente alle raccomandazioni del CESE, le ragioni che giustificano il diniego di concedere il consenso o le condizioni alle quali è subordinato il consenso sono espressamente definite e distinte per lo Stato membro di destinazione e per gli Stati membri di transito, di modo che questi ultimi possano far valere soltanto la normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive. In mancanza di una politica comune nel settore nucleare, questa differenziazione è necessaria per salvaguardare i diritti di quei paesi che hanno optato per il ritrattamento. Ciò è inoltre conforme alla raccomandazione formulata dal CESE con riferimento ai possibili ostacoli al mercato comune nucleare.
L’articolo 6, paragrafo 4 corrisponde all’articolo 16 della direttiva 92/3/Euratom, ma la sua formulazione è stata adattata alla struttura della presente proposta. In base alla nuova formulazione si evince chiaramente che la procedura di consenso si applica anche alle rispedizioni nei casi in cui la spedizione iniziale non possa essere effettuata per i motivi specificati all’articolo 9 (cfr. il punto 3.12 della relazione SLIM).
È logico disciplinare la fase dell’autorizzazione in un articolo a sé stante, collocato dopo le disposizioni relative all’approvazione.
L’articolo 7, paragrafo 3 espone un’idea già implicita nell’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/3/Euratom.
L’articolo 7, paragrafo 4 corrisponde all’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 92/3/Euratom. Il periodo di validità di tre anni costituisce un limite massimo. Spetta alle autorità competenti determinare, caso per caso, il periodo adeguato di validità dell'autorizzazione.
Questa disposizione corrisponde all’articolo 9 della direttiva 92/3/Euratom.
Questa disposizione corrisponde all'articolo 15 della direttiva 92/3, ma i punti seguenti sono stati chiariti: (a) il diritto dello Stato membro di origine, transito o destinazione di interrompere una spedizione alle condizioni ivi stabilite e (b) l'obbligo dello Stato membro di origine in relazione alla responsabilità del detentore di riprendere i materiali spediti. Ai sensi dell'articolo 27 della convenzione comune, qualora la ripresa non sia giustificata dal punto di vista radiologico, è possibile concludere un accordo sicuro alternativo.
La responsabilità del detentore per quanto riguarda gli eventuali costi addizionali (ricondizionamento, trasporto ad esempio) è giustificata, poiché è a lui che spetta la responsabilità prima del rispetto delle condizioni alle quali la spedizione ha ricevuto autorizzazione e consenso.
L'articolo 10 della direttiva 92/3/Euratom è stato sviluppato e indica le varie fasi della procedura.
L'articolo sviluppa l'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 92/3/Euratom e indica le varie fasi della procedura.
L'articolo sviluppa l'articolo 12 della direttiva 92/3/Euratom e indica le varie fasi della procedura. Il consenso dello Stato di destinazione è necessario, in considerazione dell'articolo 27 della convenzione comune.
Questa disposizione corrisponde all'articolo 11 della direttiva 92/3/Euratom. Il testo è stato modificato per tener conto del fatto che la quarta convenzione di Lomé tra i paesi ACP e la Comunità europea è stata ora sostituita dall’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000[3] ed entrato in vigore il 1° aprile 2003.
L'articolo 14, paragrafo 2, è adattato dall'articolo 20 della direttiva 92/3/Euratom. La disposizione stabilisce l’obbligo generale di utilizzare il documento uniforme, cosicché appaiono ora superflui i singoli riferimenti all’uso del documento uniforme contenuti nelle varie disposizioni della direttiva. Per maggiore chiarezza viene stabilito l’obbligo di adottare il nuovo documento uniforme entro la data di recepimento della direttiva. L'articolo 14, paragrafo 3, chiarisce il regime linguistico per evitare ogni incertezza. L’esigenza di stabilire regole chiare riguardo all’uso delle lingue assume particolare rilevanza in una Comunità a 25 Stati membri.
Questo aspetto sarà affrontato successivamente, in sede di adozione del nuovo documento uniforme secondo la procedura del comitato consultivo prevista all’articolo 18, possibilmente riportando le varie voci e le diverse rubriche in tutte le lingue comunitarie, o consentendo il ricorso a versioni ufficiali bilingui o multilingui in cui accanto alla lingua del paese di origine figurino una o più altre lingue comunitarie, a seconda delle necessità.
Il testo dell’articolo 15 corrisponde all’articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom, ma il riferimento alla procedura di approvazione automatica è stato soppresso come conseguenza dell’articolo 6, paragrafo 4.
Prevedere una soluzione per i piccoli produttori di rifiuti radioattivi è il necessario corollario del riconoscimento del diritto di vietare l'importazione di rifiuti radioattivi ai fini del deposito definitivo.
Oltre alle considerazioni dell'articolo 14, deve essere reso esplicito l’obbligo particolare di cooperazione per evitare situazioni nelle quali, ad esempio, la procedura di autorizzazione/di consenso potrebbe essere espletata in modo scorretto a fini dilazionatori e costituire un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione del combustibile esaurito nella Comunità. Trovano applicazione gli adeguati meccanismi di controllo comunitario, tra cui, se del caso, l'avvio di procedure di infrazione a norma dell'articolo 141 del trattato Euratom.
Le raccomandazioni previste all'articolo 16, paragrafo 3, sono intese a sviluppare un sistema sicuro di scambio di informazioni per facilitare il rispetto della procedura stabilita nella direttiva, ed evitare al contempo possibili ritardi.
In base all'esperienza acquisita con la direttiva 92/3/Euratom, le relazioni devono essere redatte soltanto ogni tre anni. È introdotto un riferimento alla procedura da seguire (la presente proposta non contiene infatti disposizioni simili all’articolo 20 della direttiva 92/3/Euratom, ma integra tale riferimento negli articoli 3, 12, 13 e 15).
Questa disposizione corrisponde all’articolo 19 della direttiva 92/3/Euratom.
In sede di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti nuovi aspetti:
L’articolo 1 amplia l’ambito di applicazione della direttiva, che è ora esteso anche alle spedizioni di combustibile esaurito destinato al ritrattamento e alle spedizioni tra due punti situati all’interno di uno stesso Stato membro ma con transito attraverso il territorio di un altro paese, e fa inoltre riferimento alle quantità e alle concentrazioni stabilite nella direttiva 96/29/Euratom.
L’articolo 2 estende le disposizioni relative alle rispedizioni a fini di trattamento e di ritrattamento.
L’articolo 6 modifica la procedura di consenso.
L'articolo 9, paragrafo 1, relativo alla mancata esecuzione della spedizione, nonché le disposizioni equivalenti degli articoli 10, 11 e 12.
L’articolo 12, riguardante le esportazioni al di fuori della Comunità, che richiedono ora il consenso delle autorità competenti del paese di destinazione.
L’articolo 13 introduce un nuovo riferimento all’accordo di Cotonou tra la Comunità europea e i paesi ACP.
L’articolo 14 disciplina l’uso del documento uniforme, e in particolare il paragrafo 3 stabilisce le lingue da utilizzare.
Si tratta di formule standard.
Per ragioni di certezza del diritto, le prescrizioni introdotte dalla direttiva non saranno applicabili qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente presentata prima della data di recepimento.
Con riferimento alle domande presentate durante il periodo transitorio, gli Stati membri non devono concedere l’autorizzazione a più spedizioni qualora non esistano ragioni obiettive per raggruppare tali spedizioni in un’unica domanda e vi sia il sospetto che l’operatore stia cercando di evitare l'applicazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda la necessità di ottenere il consenso del paese terzo di destinazione.
2005/0272 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 31, secondo comma e l’articolo 32,
vista la proposta della Commissione[4], elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri in conformità dell’articolo 31 del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo[5],
visto il parere del Parlamento europeo[6],
considerando quanto segue:
(1) Le operazioni necessarie per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile nucleare esaurito sono soggette ad una serie di prescrizioni stabilite da alcuni strumenti normativi comunitari e internazionali, concernenti in particolare la sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi e le condizioni di smaltimento o di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese di destinazione.
(2) Oltre a queste prescrizioni, la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione impone di assoggettare le spedizioni di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito tra Stati membri e quelle in entrata o in uscita dal territorio comunitario ad un sistema comune e obbligatorio di autorizzazione preventiva.
(3) La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa[7] ha istituito un sistema comunitario di autorizzazione preventiva e di controllo rigoroso delle spedizioni di rifiuti radioattivi, che si è dimostrato soddisfacente. Tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita, è necessario modificarlo onde chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni, tenere conto di situazioni in precedenza ignorate, semplificare l’attuale procedura per la spedizione di rifiuti radioattivi tra gli Stati membri e assicurare la coerenza con altre disposizioni comunitarie e internazionali e in particolare con la Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, alla quale la Comunità ha aderito il 2 gennaio 2006.
(4) Nell’ambito della quinta fase dell’iniziativa SLIM (Simpler Legislation for Internal Market - Semplificare la legislazione per il mercato interno) è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri e degli utenti, al fine di esaminare una serie di preoccupazioni espresse dai destinatari della direttiva 92/3/Euratom e di adeguare quest’ultima alle norme e agli strumenti internazionali attualmente in vigore.
(5) La procedura stabilita nella direttiva 92/3/Euratom è stata applicata in pratica soltanto alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito per il quale non è previsto alcun uso e che è dunque considerato come “rifiuto radioattivo” ai fini della direttiva. Dal punto di vista radiologico, l’esclusione dalla procedura di sorveglianza e controllo del combustibile esaurito destinato al ritrattamento non è giustificata. È pertanto opportuno estendere l’ambito di applicazione della presente direttiva a tutte le spedizioni di combustibile esaurito, destinato sia allo smaltimento che al ritrattamento.
(6) In mancanza di una politica comune del ciclo del combustibile nella Comunità, ciascuno Stato membro resta responsabile della scelta della sua politica di gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile esaurito che dipendono dalla sua giurisdizione. Le disposizioni della presente direttiva devono dunque applicarsi senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di esportare il loro combustibile esaurito ai fini del ritrattamento, così come del loro diritto di rifiutare l'entrata sul loro territorio di rifiuti radioattivi ai fini del loro trattamento o magazzinaggio definitivo, eccetto in caso di rispedizione.
(7) A seguito dell’adozione della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane[8], è necessario adattare la formulazione delle disposizioni sulla rispedizione delle sorgenti radioattive sigillate.
(8) La semplificazione della procedura esistente non deve ledere il diritto attualmente spettante agli Stati membri di opporsi ad una spedizione di rifiuti radioattivi per la quale è richiesta la loro approvazione o di subordinarla a condizioni. Le obiezioni non devono essere arbitrarie e devono basarsi su disposizioni nazionali o internazionali in materia facilmente identificabili. La legislazione pertinente non si limita alle disposizioni settoriali relative al trasporto. La presente direttiva deve trovare applicazione fatti salvi i diritti e obblighi degli Stati membri che discendono dal diritto internazionale, e in particolare dell'esercizio, per le navi e aeromobili, dei diritti e libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea previsti dal diritto internazionale.
(9) La possibilità per uno Stato membro di destinazione o di transito di rifiutare la procedura automatica di concessione del consenso per le spedizioni impone un onere amministrativo ingiustificato ed è fonte di incertezze. L’obbligo per le autorità del paese di destinazione e del paese di transito di inviare l’avviso di ricevimento della domanda, unitamente all’estensione dei termini per la concessione del consenso, dovrebbe consentire di presumere l’approvazione tacita con un elevato grado di certezza.
(10) Per proteggere la salute umana e l’ambiente dai pericoli derivanti dai rifiuti radioattivi, è necessario tenere conto dei rischi che possono sorgere all’esterno della Comunità. Nel caso dei rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito in uscita dalla Comunità, il paese terzo di destinazione non soltanto deve essere informato della spedizione, ma deve altresì dare il suo consenso.
(11) È necessario adattare il documento uniforme esistente alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto dell’esperienza acquisita. Per maggiore chiarezza viene stabilito l’obbligo di adottare il nuovo documento uniforme entro la data di recepimento della presente direttiva. Tuttavia, è necessario prevedere, in caso di inosservanza di questo termine, disposizioni transitorie per l'utilizzo del documento uniforme esistente. Inoltre, l’adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare nel documento uniforme deve consentire di assicurare la certezza del diritto e di evitare ritardi ingiustificati.
(12) Le relazioni periodiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e da questa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo devono consentire di disporre di un’utile visione d’insieme delle autorizzazioni concesse a livello comunitario e individuano eventuali difficoltà pratiche incontrate dagli Stati membri, nonché le soluzioni adottate.
(13) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti[9], si applica tra l’altro al trasporto, all'importazione e all'esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso la Comunità e prevede un sistema di notificazione e di autorizzazione delle pratiche che implicano radiazioni ionizzanti. Queste disposizioni rientrano pertanto nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
(14) Alla luce di quanto precede è necessario, per motivi di chiarezza, abrogare e sostituire la direttiva 92/3/Euratom. La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e per l’applicazione della direttiva abrogata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1
Disposizioni preliminari
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un’adeguata protezione della popolazione.
2. La presente direttiva si applica alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito quando:
a) il paese di origine, il paese di destinazione o un paese di transito è situato all'interno della Comunità, e
b) le quantità e la concentrazione dei materiali spediti superano i livelli previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, come modificata o sostituita.
3. La presente direttiva non si applica alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto.
Articolo 2
Rispedizioni
connesse ad operazioni di trattamento e ritrattamento
La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e delle imprese degli Stati membri cui debbano essere spediti rifiuti radioattivi destinati ad operazioni di trattamento di rispedire, dopo l’avvenuto trattamento, i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti derivanti dall'operazione di trattamento al loro paese di origine. Essa lascia altresì impregiudicato il diritto degli Stati membri e delle imprese degli Stati membri cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti derivanti dall'operazione di trattamento.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) “ rifiuti radioattivi”, materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e/o che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un’autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine, di transito e di destinazione;
2) “combustibile esaurito”, combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dall’interno di un reattore;
3) “spedizione” tutte le operazioni necessarie per trasferire i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito dal paese o Stato membro di origine al paese o Stato membro di destinazione;
4) “spedizione all’interno della Comunità”, una spedizione effettuata tra un paese di origine e un paese di destinazione che sono Stati membri;
5) “spedizione al di fuori della Comunità”, una spedizione in cui il paese di origine e/o il paese di destinazione sono paesi terzi;
6) “smaltimento”, il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
7) “stoccaggio”, la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l’intenzione di recuperarli successivamente;
8) “detentore”, qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, abbia la responsabilità giuridica di tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
9) “destinatario”, la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito;
10) “paese o Stato membro di origine” e “paese o Stato membro di destinazione”, rispettivamente qualsiasi paese o Stato membro in partenza dal quale è prevista o effettuata una spedizione e qualsiasi paese o Stato membro verso il quale è prevista o effettuata una spedizione;
11) “paese o Stato membro di transito”, qualsiasi paese o Stato membro, diverso dal paese o Stato membro di origine o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o effettuata una spedizione;
12) “territorio”, lo spazio terrestre, lo spazio aereo e le acque territoriali di uno Stato, eccetto la sua zona economica esclusiva;
13) “autorità competenti”, qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito;
14) “sorgente sigillata”, una sorgente avente struttura tale da impedire, in condizioni normali di impiego, dispersioni delle sostanze radioattive nell'ambiente;
15) “sorgente dismessa”, una sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;
16) “impianto riconosciuto”, un impianto situato nel territorio di un paese, autorizzato dalle autorità competenti di tale paese, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio a lungo termine o allo smaltimento di sorgenti sigillate o un impianto debitamente autorizzato, in conformità del diritto nazionale, allo stoccaggio provvisorio di sorgenti sigillate.
Capo 2
Spedizioni all’interno della Comunità
Articolo 4
Domanda di autorizzazione della spedizione
1. Il detentore di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito che preveda di spedirli o di farli spedire all’interno della Comunità presenta alle autorità competenti dello Stato membro di origine una domanda di autorizzazione.
2. La domanda può riguardare più di una spedizione, a condizione che:
a) i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive,
b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e
c) qualora le spedizioni comportino il transito attraverso paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita della Comunità e attraverso lo stesso valico di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.
Articolo 5
Trasmissione
della domanda alle autorità competenti
Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano
le domande di cui all’articolo 4 alle autorità competenti dello Stato membro di
destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano
il loro consenso.
Articolo 6
Consenso e diniego del consenso
1. Entro un mese dalla data di ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito inviano un avviso di ricevimento.
Entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda debitamente compilata, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi eventuale Stato membro di transito comunicano alle autorità competenti del paese di origine il loro consenso o le condizioni che considerano necessarie oppure il rifiuto di dare il loro consenso.
Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione o di qualsiasi eventuale Stato membro di transito possono chiedere, per far conoscere la loro posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al secondo comma.
2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 non sia pervenuta alcuna risposta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, si presume che tali paesi abbiano approvato la spedizione oggetto della domanda a condizione che l’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 1 sia stato ricevuto da questi paesi.
3. Il rifiuto di concedere il consenso o la fissazione di condizioni alle quali è subordinato il consenso devono essere debitamente motivati, sulla base:
a) per gli Stati membri di transito, della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive;
b) per lo Stato membro di destinazione, della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi o combustibili esauriti e della normativa nazionale, comunitaria o internazionale applicabile al trasporto di materie radioattive;
Le eventuali condizioni imposte dalle autorità competenti degli Stati membri che siano paesi di transito o di destinazione non possono essere più restrittive di quelle previste per analoghe spedizioni all’interno di tali Stati membri.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri che hanno dato il loro consenso al transito di una determinata spedizione non possono negare il consenso alla rispedizione nei seguenti casi:
a) se il consenso iniziale concerneva la spedizione di materiale destinato al trattamento o al ritrattamento, purché la rispedizione riguardi rifiuti radioattivi o altri prodotti equivalenti al materiale originale dopo il trattamento o il ritrattamento, e a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia;
b) nei casi descritti all’articolo 9, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e secondo le stesse specifiche.
Articolo 7
Autorizzazione delle spedizioni
1. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro o paese terzo di transito.
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicata la responsabilità del detentore, del vettore, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.
3. Una stessa autorizzazione può riguardare più spedizioni, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
4. La durata dell’autorizzazione non può essere superiore a tre anni.
Nello stabilire il periodo di validità, gli Stati membri tengono conto delle eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.
Articolo 8
Avviso di ricevimento della spedizione
1. Entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna spedizione, il destinatario invia alle competenti autorità del proprio Stato membro un avviso di ricevimento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento allo Stato membro di origine e a ciascuno Stato membro o paese terzo di transito.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine inviano una copia dell’avviso di ricevimento al detentore originario.
Articolo 9
Mancata esecuzione della spedizione
1. Lo Stato membro di destinazione, di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva.
Detto
Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti
degli altri Stati membri implicati nella spedizione in causa.
2. Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo sicuro alternativo. Esse provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.
3. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.
Capo 3
Spedizioni al di fuori della Comunità
Articolo 10
Importazioni nella Comunità
1. Qualora sia prevista l’introduzione nella Comunità, in provenienza da paesi terzi, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito soggetti alla presente direttiva e il paese di destinazione sia uno Stato membro, il destinatario presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni previste nell'articolo 4, paragrafo 2.
La domanda include la prova che il destinatario ha concluso con il detentore stabilito in un paese terzo un accordo che è stato accettato dalle autorità competenti di detto paese terzo e che obbliga il detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5.
Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano le domande di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di qualsiasi eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
Trova applicazione l’articolo 6.
3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione possono autorizzare il destinatario a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti dell’eventuale Stato membro o paese terzo di transito.
Trova applicazione l’articolo 7, paragrafi da 2 a 4.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento di ciascuna spedizione, il destinatario invia alle competenti autorità dello Stato membro di destinazione un avviso di ricevimento. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia dell’avviso di ricevimento al paese di origine e a ciascuno Stato membro o paese terzo di transito.
5. Lo
Stato membro di destinazione o di transito può decidere che la spedizione non
può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più
soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non
sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della
presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua
decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non
può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a
carico del destinatario.
Articolo 11
Transito attraverso il territorio della
Comunità
1. Qualora sia previsto l’ingresso nel territorio della Comunità, in provenienza da un paese terzo, di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e il paese di destinazione non sia uno Stato membro, la persona responsabile della gestione della spedizione all’interno dello Stato membro dai cui posti doganali i rifiuti radioattivi devono entrare per la prima volta nel territorio comunitario (“primo Stato membro di transito”) presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di detto Stato membro. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
La domanda include la prova che il destinatario stabilito nel paese terzo ha concluso con il detentore stabilito nel paese terzo un accordo che è stato accettato dalle autorità competenti di quest’ultimo paese terzo e che obbliga il detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere portata a termine conformemente alla presente direttiva, come previsto al paragrafo 5.
2. Le autorità competenti del primo Stato membro di transito inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di ogni eventuale altro Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
Trova applicazione l’articolo 6.
3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti del primo Stato membro di transito possono autorizzare la persona responsabile di cui al paragrafo 1 a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito.
Trova applicazione l’articolo 7, paragrafi da 2 a 4.
4. Entro 15 giorni dalla data di arrivo, la persona responsabile di cui al paragrafo 1 notifica alle autorità competenti del primo Stato membro di transito l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è stata effettuata.
La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.
5. Uno Stato membro di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuata se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti del paese di origine. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico della persona responsabile di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Esportazioni al di fuori della Comunità
1. Quando dei rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito devono essere esportati dalla Comunità verso un paese terzo, il detentore presenta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti dello Stato membro di origine. Una domanda può riguardare più di una spedizione, alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine:
a) notificano tale esportazione alle autorità del paese di destinazione e chiedono il loro consenso prima della spedizione;
b) inviano la domanda di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti di ogni eventuale Stato membro di transito, affinché diano il loro consenso.
Trova applicazione l’articolo 6.
3. Se tutti i consensi necessari per la spedizione sono stati concessi, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare il detentore a procedere alla spedizione, informandone le autorità competenti del paese terzo di destinazione e di ogni eventuale Stato membro o paese terzo di transito.
Trova applicazione l’articolo 7, paragrafi da 2 a 4.
4. Entro 15 giorni dalla data di arrivo, il detentore notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine l’avvenuto arrivo a destinazione nel paese terzo dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale della Comunità attraverso il quale la spedizione è stata effettuata.
La notifica è corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del posto doganale di ingresso nel paese terzo.
5. Lo Stato membro di origine o di transito può decidere che la spedizione non può essere effettuato se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono più soddisfatte conformemente alle disposizioni della presente direttiva, o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione della presente direttiva. Detto Stato membro di transito informa immediatamente della sua decisione le autorità competenti dello Stato membro di origine. Trova applicazione l’articolo 9, paragrafo 2. Quando la spedizione non può essere effettuata o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.
Articolo 13
Divieto di esportazione
1. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano spedizioni verso:
a) destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud; oppure
b) verso uno Stato parte dell’Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (Accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, fatto salvo l'articolo 2; oppure
c) verso un paese terzo che, a giudizio delle autorità competenti dello Stato membro di origine, non dispone, alla luce dei criteri di cui al paragrafo 2, delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative per garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi o combustibile esaurito. Gli Stati membri tengono debitamente conto di ogni pertinente informazione a tale riguardo che proviene da altri Stati membri.
2. Conformemente alla procedura fissata all'articolo 18, la Commissione stabilisce i criteri che facilitano agli Stati membri la valutazione del rispetto delle disposizioni applicabili alle esportazioni.
Capo 4
Disposizioni generali
Articolo 14
Utilizzo di un documento uniforme
1. Per tutte le spedizioni soggette alla presente direttiva è utilizzato un documento uniforme.
2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 18, il documento uniforme che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il (stessa data indicata all’articolo 19, paragrafo 1 – data di recepimento). Se necessario, il documento è aggiornato secondo la stessa procedura.
3. La domanda di autorizzazione è compilata e la documentazione e le informazioni complementari di cui agli articoli 7, 10, 11 e 12 sono trasmesse in una lingua accettabile per l’autorità competente dello Stato membro al quale è presentata la domanda di autorizzazione a norma della presente direttiva.
Su richiesta delle autorità competenti del paese di destinazione o di transito, il detentore fornisce una traduzione autenticata in una lingua accettabile per tali autorità.
4. Le eventuali ulteriori condizioni previste per l’autorizzazione della spedizione sono indicate nel documento uniforme.
5. Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni applicabili in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione accompagna ciascuna spedizione contemplata dalla presente direttiva, anche nei casi in cui l’autorizzazione si riferisca a più di una spedizione in un unico documento.
6. Questi documenti sono a disposizione delle autorità competenti dei paesi di origine e di destinazione così come di ogni paese di transito.
Articolo 15
Autorità competenti
Entro il … (stessa data indicata all’articolo 19, paragrafo 1) gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome (i nomi) e gli indirizzi delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con dette autorità.
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati.
La Commissione comunica tali informazioni e le eventuali modifiche a tutte le autorità competenti della Comunità.
Articolo 16
Cooperazione
1. Gli Stati membri promuovono accordi volti a facilitare la gestione sicura, e in particolare lo stoccaggio definitivo, dei rifiuti radioattivi provenienti da paesi che ne producono piccole quantità e nei quali lo stabilimento di impianti adeguati non sarebbe giustificato dal punto di vista radiologico.
2. Ciascuno Stato membro provvede a che le sue autorità competenti collaborino e comunichino con le autorità competenti altri Stati membri o paesi terzi interessati, per evitare ritardi ingiustificati nelle procedure stabilite dalla presente direttiva.
3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, formula raccomandazioni per un sistema sicuro e efficace di trasmissione dei documenti e delle informazioni relative alle disposizioni della presente direttiva.
4. Ciascuno ritardo ingiustificato e/o mancanza di cooperazione da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro è immediatamente segnalato alla Commissione.
Articolo 17
Relazioni periodiche
Entro (tre anni dopo la data di cui all'articolo 19, paragrafo 1) e successivamente ogni tre anni, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
Le relazioni sono corredate di informazioni sulla situazione relativa alle spedizioni all’interno dei rispettivi territori.
Sulla base di tali relazioni la Commissione predispone una relazione di sintesi per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, secondo la procedura di cui all’articolo 18.
Articolo 18
Comitato consultivo
Nell’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2, 16, paragrafo 3 e 17, terzo comma, la Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.
Il parere è iscritto a verbale. Ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.
La Commissione prende in considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 19
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del (due anni dopo la data di entrata in vigore). Ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.
Articolo 20
Abrogazione
La direttiva 92/3/Euratom è abrogata con effetto dal (stessa data indicata all’articolo 19, paragrafo 1), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini per il recepimento nell’ordinamento nazionale e l’applicazione della suddetta direttiva.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono riferimenti fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.
Articolo 21
Disposizioni transitorie
1. Qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente approvata da o trasmessa alle autorità competenti del paese di origine prima del (stessa data indicata all’articolo 19, paragrafo 1), tutte le spedizioni oggetto della medesima autorizzazione sono disciplinate dalla direttiva 92/3/Euratom.
2. In sede di decisione sulle domande di autorizzazione presentate prima del (stessa data indicata all’articolo 19, paragrafo 1), riguardanti più spedizioni di rifiuti radioattivi verso un paese terzo di destinazione, lo Stato membro di origine tiene conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:
a) del calendario previsto per l’effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda;
b) della giustificazione fornita a proposito dell’inclusione di tutte le spedizioni in un’unica domanda;
c) dell’opportunità di concedere l’autorizzazione per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda.
3. Fintanto che il documento uniforme di cui all'articolo 14 della presente direttiva non sia disponibile, ai fini della presente direttiva è utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme previsto dalla decisione 93/552/Euratom[10] della Commissione.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 23
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente
ALLEGATO
Tavola di concordanza
|
Direttiva 92/3/Euratom |
Presente direttiva |
Tipo di modifica[11] |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Nuova disposizione |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Modifica |
|
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Adattamento |
|
Articolo 3 |
Primo considerando |
Adattamento |
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Articolo 4, primo comma, prima frase |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 4, primo comma, seconda frase |
Articolo 5 |
Adattamento |
|
Articolo 4, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 4, terzo comma |
Articolo 5 |
|
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Adattamento |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Adattamento |
|
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
Modifica |
|
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma |
Modifica |
|
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma |
Modifica |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Adattamento |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Modifica |
|
Articolo 7, primo comma |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 7, secondo comma, prima frase |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 7, secondo comma, seconda frase |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Adattamento |
|
Articolo 7, terzo comma |
Articolo 7, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 8, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Adattamento |
|
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 9, paragrafo 1, prima parte della frase |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 9, paragrafo 1, parte finale della frase |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 10, paragrafo 1, parte finale della prima frase |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Adattamento |
|
Articolo 10, paragrafo 3 (riferimento al paragrafo 1) |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 10, paragrafo 3 (riferimento al paragrafo 2) |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Adattamento |
|
Articolo 11 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Modifica |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Adattamento |
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Adattamento |
|
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Adattamento |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 3, prima frase |
Modifica |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, seconda frase |
|
|
Articolo 14 |
Articolo 2 |
Modifica |
|
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Adattamento |
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 16, primo trattino |
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) |
Adattamento |
|
Articolo 16, secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 4, lettera b) |
Adattamento |
|
Articolo 17, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Adattamento |
|
Articolo 17, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 17, terzo comma |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 18, primo comma |
Articolo 17, primo comma |
Adattamento |
|
Articolo 18, secondo comma |
Articolo 17, secondo comma |
|
|
Articolo 18, terzo comma |
Articolo 17, terzo comma |
|
|
Articolo 19, primo comma |
Articolo 18, primo comma |
Adattamento |
|
Articolo 19, secondo comma |
Articolo 18, secondo comma |
|
|
Articolo 19, terzo comma |
Articolo 18, terzo comma |
|
|
Articolo 19, quarto comma |
Articolo 18, quarto comma |
|
|
Articolo 20, primo trattino |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Adattamento |
|
Articolo 20, secondo trattino |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Adattamento |
|
Articolo 20, terzo trattino |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Adattamento |
|
Articolo 20, quarto trattino |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Adattamento |
|
Articolo 20, quinto trattino |
Articolo 17, terzo comma |
Adattamento |
|
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Adattamento |
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Articolo 22 |
Articolo 23 |
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Articolo 9, paragrafo 1 |
Nuova disposizione |
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Articolo 12, paragrafo 1 |
Nuova disposizione |
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Articolo 12, paragrafo 5 |
Nuova disposizione |
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Articolo 16 |
Nuova disposizione |
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Articolo 14, paragrafo 3 |
Nuova disposizione |
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Articolo 20 |
Nuova disposizione |
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Articolo 21 |
Nuova disposizione |
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Articolo 22 |
Nuova disposizione |
[1] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Simpler Legislation for the Internal Market (Semplificare la legislazione per il mercato interno), SEC (2001)1977, trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo il 5 dicembre 2001.
[2] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
[3] 2000/483/CE, GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
[4] GU C […] del […], pag. […].
[5] GU C […] del […], pag. […].
[6] GU C […] del […], pag. […].
[7] GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.
[8] GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.
[9] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
[10] GU L 268 del 29.10.1993, pag. 83.
[11] "Adattamento" significa che la disposizione è stata riformulata senza modificare la portata del testo della direttiva abrogata. Le modifiche della portata delle disposizioni della direttiva abrogata sono invece indicate con il termine “modifica”.