Bruxelles, 05.01.2006
COM(2005) 685 definitivo
2005/0265 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all’esercizio dei diritti di voto da parte degli azionisti di società aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e recante modifica della direttiva 2004/109/CE
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
La partecipazione degli azionisti è una condizione fondamentale per un efficace governo societario. Tuttavia, i cittadini dell’UE che detengono azioni in una società quotata stabilita in un altro Stato membro e che intendono esercitare i diritti di voto inerenti a tali azioni incontrano spesso gravi difficoltà e talvolta addirittura ostacoli che rendono praticamente impossibile la loro partecipazione al voto. Oggi, gli investitori detengono di norma le loro azioni su conti aperti presso intermediari di strumenti finanziari, i quali, a loro volta, detengono conti presso altri intermediari di strumenti finanziari e presso depositari centrali di titoli in altri paesi. I diritti degli azionisti negli Stati membri riposano su costruzioni giuridiche non sempre pienamente adeguate a questa moderna forma di partecipazioni con l’intervento di intermediari. Le catene transfrontaliere di intermediari, pertanto, oltre a complicare il processo di comunicazione tra emittenti e azionisti, rendono anche più difficile l’esercizio dei diritti di voto.
Negli ultimi anni il problema ha assunto un’importanza maggiore e in continua crescita per via della natura sempre più transfrontaliera degli investimenti azionari, ulteriormente stimolata dalla dinamica di integrazione dei mercati finanziari europei e mondiali. La crescente proporzione di partecipazioni azionarie detenute da investitori stranieri fa già temere che le società quotate dell’UE siano proprietà di un azionariato passivo. Inoltre, gli ostacoli giuridici all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto impediscono attualmente ai piccoli azionisti transfrontalieri che intendano esercitare i loro diritti di voto di farlo attraverso strumenti semplici e poco costosi.
Nel suo “piano d’azione per modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea”, la Commissione ha pertanto ritenuto necessario agevolare l’esercizio transfrontaliero dei diritti degli azionisti. È stata riconosciuta la necessità non solo di garantire agli azionisti, indipendentemente dal loro paese di residenza nell’UE, l’accesso alle assemblee generali e l’esercizio degli altri diritti ad esse inerenti, ma anche di risolvere una serie di problemi specifici relativi all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.
Le norme esistenti a livello comunitario non sono sufficienti per raggiungere questo obiettivo. L’articolo 17 della direttiva sulla trasparenza[1] impone agli emittenti di mettere a disposizione una serie di informazioni e documenti pertinenti per le assemblee generali, ma questo solo nello Stato membro dell’emittente, senza che l’articolo 17 precisi i tempi e le modalità. Di conseguenza, la disposizione generale di cui all’articolo 17 della direttiva sulla trasparenza non risolve le difficoltà specifiche incontrate dagli azionisti non residenti per avere accesso alle informazioni prima dell’assemblea generale. Inoltre, la direttiva sulla trasparenza è incentrata sulle informazioni che gli emittenti devono comunicare al mercato e non riguarda quindi la procedura di voto degli azionisti.
Da settembre a dicembre 2004 e da maggio a luglio 2005, la direzione generale del Mercato interno e dei servizi ha condotto due consultazioni pubbliche sul rafforzamento dei diritti degli azionisti, in particolare in un contesto transfrontaliero. L’obiettivo di tali consultazioni era quello di conoscere le opinioni delle parti interessate sui principali ostacoli all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto e su possibili requisiti minimi che la Commissione potrebbe proporre in questo campo. Entrambe le consultazioni hanno suscitato un elevato numero di risposte da parte dei partecipanti al mercato di tutti i gruppi di interesse, i quali hanno manifestato un sostanziale sostegno alle proposte avanzate per la discussione.
Dalla situazione oggettiva e dalle risposte pervenute alle consultazioni pubbliche emerge che i principali ostacoli all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto per gli investitori sono, in ordine di importanza: l’obbligo di blocco delle azioni prima di un’assemblea generale (anche se non influisce sulla negoziazione delle azioni durante il periodo considerato), l’accesso difficile e tardivo alle informazioni pertinenti per l’assemblea generale e la complessità del voto transfrontaliero, in particolare del voto per delega. Il blocco delle azioni e la complessità del voto per delega hanno inoltre un considerevole impatto sui costi del voto transfrontaliero.
Per eliminare le restrizioni che ostacolano attualmente la procedura di voto sono necessarie modifiche delle legislazioni nazionali applicabili. Una direttiva finalizzata ad eliminare i principali ostacoli all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto ed incentrata su un certo numero di diritti specifici degli azionisti nell’ambito delle assemblee generali sembra essere lo strumento più adeguato per un’effettiva semplificazione del voto transfrontaliero ed una riduzione delle disparità tra gli Stati membri. Altri temi affrontati dalle consultazioni pubbliche, legati indirettamente all’esercizio dei diritti di voto, come il prestito di azioni, i certificati di deposito o le norme che disciplinano l’uso delle lingue, potrebbero essere oggetto di una raccomandazione della Commissione.
La presente proposta di direttiva intende pertanto realizzare i seguenti obiettivi:
(1) Assicurare che tutte le assemblee generali siano convocate con sufficiente anticipo e che tutti i documenti da presentare all’assemblea generale siano disponibili in tempo per consentire agli azionisti, indipendentemente dal loro luogo di residenza, di prendere una decisione con cognizione di causa e di votare in tempo.
(2) Abolire tutte le forme di blocco delle azioni. Queste dovrebbero essere sostituite da un sistema basato sulla data di registrazione per determinare il diritto di un azionista di partecipare ad un’assemblea generale e di esercitarvi il diritto di voto (record date system).
(3) Eliminare tutti gli ostacoli giuridici alla partecipazione alle assemblee generali per via elettronica. L’emittente che decida di mettere a disposizione degli azionisti mezzi elettronici, semplifica notevolmente la loro partecipazione attiva all’assemblea. La tecnologia non è tuttavia sufficientemente sviluppata per consentire in tutti i casi una partecipazione attiva per via elettronica in condizioni di sicurezza sufficienti ed inoltre l’allestimento di tali strumenti comporta costi ingenti. Per tale ragione, non è opportuno che gli emittenti siano tenuti ad offrire tale possibilità ai loro azionisti.
(4) Offrire agli azionisti non-residenti metodi semplici per votare senza partecipare all’assemblea (voto per delega, a distanza e mediante istruzioni di voto).
L’ambito di applicazione è limitato agli emittenti di azioni, tenuto conto che l’obiettivo della direttiva è quello di agevolare l’esercizio dei diritti di voto degli azionisti nelle assemblee generali. La definizione include anche le Società europee (SE) che, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto della Società europea[2], sono trattate come società per azioni costituite in conformità della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.
Il paragrafo 2 dà agli Stati membri la possibilità di escludere dal campo di applicazione gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, tenuto conto del fatto che per tali organismi sono previste norme specifiche altrove[3]. Qualora si faccia ricorso a questa opzione, la formulazione proposta esclude la possibilità di trattare gli UCITS come emittenti ai fini della presente direttiva, ma non impedisce che essi beneficino delle disposizioni della direttiva quando agiscono in qualità di azionisti di altre società.
La definizione di azionisti di cui alla lettera c) si limita a riprendere la formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii) della direttiva sulla trasparenza ed esclude pertanto dal suo ambito i possessori di certificati di deposito. Sebbene gli investitori che possiedono certificati di deposito abbiano anch’essi in linea di principio il diritto di esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni rappresentate, l’inclusione dei possessori di certificati di deposito nella definizione non consentirebbe necessariamente di ottenere questo risultato, in quanto in pratica i certificati sono spesso detenuti da soggetti che prestano servizi di custodia e non dagli investitori stessi. Inoltre, i contratti di emissione dei certificati di deposito presentano differenze per quanto concerne i diritti di voto e queste si riflettono di norma sul prezzo dei certificati. Appare pertanto più opportuno trattare questo aspetto nell’ambito di una raccomandazione distinta, che potrà tenere conto delle particolarità di tale strumento.
La lettera e) contiene una definizione del termine “delega”, che attualmente non ha un significato identico in tutti gli Stati membri. In taluni Stati membri, la delega si limita a coprire l’esercizio del diritto di voto, mentre per l’attribuzione di poteri più estesi si utilizza una procura formale. In altri, la delega può in linea di principio coprire tutti i diritti degli azionisti nell’assemblea generale. La presente proposta ha optato per la seconda alternativa. La persona che ha ricevuto la delega è designata nel testo della direttiva dal termine “rappresentante” (cfr. articolo 10 della proposta).
La presente direttiva è uno strumento di armonizzazione minima. Essa introduce requisiti minimi per garantire che gli azionisti abbiano accesso in tempo utile ad informazioni complete relative alle assemblee generali e dispongano di possibilità di voto semplificate senza dover partecipare all’assemblea generale. Gli Stati membri restano liberi di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli agli azionisti.
L’articolo riprende il principio generale contenuto all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulla trasparenza e lo applica ai diritti degli azionisti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente proposta di direttiva.
L’articolo 5 fa obbligo all’emittente di inviare al destinatario l’avviso di convocazione dell’assemblea, che ne annunci la tenuta e contenga le informazioni fondamentali relative all’assemblea. Conformemente ai meccanismi attualmente utilizzati, nel caso di azioni al portatore, il destinatario è di norma il depositario centrale di titoli e nel caso di azioni nominative, l’azionista iscritto nel libro soci. I destinatari e l’investitore che si trovano a valle della catena potranno ottenere le informazioni supplementari di cui al paragrafo 3 rivolgendosi alle fonti indicate nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
Il diritto di aggiungere punti all’ordine del giorno e di presentare progetti di risoluzioni consente agli azionisti di influire in maniera decisiva sulle assemblee generali. Questo diritto è solitamente riservato agli azionisti che detengono una percentuale o una quantità minima di azioni. Le soglie attuali sono a volte eccessivamente elevate. Questo articolo conferma pertanto, in linea di principio, il diritto di aggiungere punti all’ordine del giorno e di presentare progetti di risoluzioni (paragrafo 1) ed introduce soglie massime a livello di UE, determinate in maniera tale da ridurre le soglie massime attualmente applicate in taluni Stati membri. È chiaro tuttavia che, qualora le soglie massime previste nelle legislazioni degli Stati membri siano già più basse di quelle proposte nella presente direttiva, l’articolo 6, in quanto disposizione di armonizzazione minima, non va interpretato come un incoraggiamento a tali Stati membri ad innalzare le loro soglie massime. L’articolo dispone inoltre che l’ordine del giorno modificato e le nuove risoluzioni debbano essere trasmessi agli azionisti. Questo significa che i punti da inserire all’ordine del giorno e i progetti di risoluzioni devono essere presentati con sufficiente anticipo rispetto all’assemblea generale. La fissazione del termine applicabile è tuttavia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.
Il paragrafo 1 dispone il divieto di tutte le forme di blocco delle azioni. Il blocco delle azioni dissuade gli investitori dal votare, in quanto impedisce loro di vendere le loro azioni per un certo numero di giorni precedenti un’assemblea generale. Il rischio finanziario connesso a questo periodo di blocco è estremamente elevato, per via delle possibili fluttuazioni del mercato durante tale periodo. L’esperienza dimostra inoltre che non costituiscono una soluzione soddisfacente neanche gli accordi che consentono la vendita delle azioni durante il periodo di blocco, subordinandola alla successiva riconciliazione delle azioni e dei voti. Una delle ragioni è il fatto che gli investitori non comprendono il sistema e spesso ignorano la possibilità di vendere le loro azioni durante il periodo di blocco. Inoltre, la procedura di riconciliazione, alquanto complessa, comporta il rischio di errori, con la possibilità che alcuni voti non siano presi in considerazione.
Il paragrafo 2 consente agli Stati membri di disciplinare l’accesso all’assemblea generale secondo un sistema basato sulla data di registrazione. Le procedure di preparazione delle assemblee generali e le esigenze che ne conseguono sotto il profilo dei termini variano notevolmente da uno Stato membro ad un altro; non appare pertanto opportuno introdurre una data di registrazione uniforme a livello comunitario. Il paragrafo 3 della proposta lascia quindi agli ordinamenti nazionali la facoltà di fissare tale data, entro un periodo che non può superare i 30 giorni di calendario precedenti l’assemblea generale, e di stabilire gli altri dettagli della procedura. Tuttavia, al fine di evitare che a taluni azionisti venga di fatto impedito di partecipare all’assemblea e di votare, viene precisato che le disposizioni nazionali o lo statuto non possono prevedere requisiti formali eccessivi per quanto concerne la prova della qualità di azionista.
L’articolo dispone che siano eliminati tutti gli ostacoli alla partecipazione per via elettronica. Tuttavia, i requisiti relativi all’identificazione degli azionisti e alla sicurezza della comunicazione elettronica, se proporzionati al loro obiettivo, non possono essere considerati quali ostacoli alla partecipazione per via elettronica.
Gli azionisti devono avere la possibilità di porre domande agli esponenti aziendali nel corso delle assemblee generali, che sono la principale sede nella quale essi possono esercitare i loro diritti ed esprimersi. D’altro canto, il diritto di porre domande sarebbe privo di qualsiasi contenuto effettivo se non fosse accompagnato da un corrispondente obbligo dell’emittente di rispondere alle domande, ferme restando le misure che si rendano necessarie per il corretto svolgimento dell’assemblea, per ragioni di riservatezza o per la tutela degli interessi della società. Una risposta non è necessaria se l’azionista può ottenere facilmente l’informazione in questione, in quanto già fornita dall’emittente nel quadro di una rubrica di “domande frequenti”, ad esempio sul suo sito Internet. In un contesto transfrontaliero, dovrebbe essere possibile porre le domande a distanza, quanto meno per posta, e non dovrebbero esservi ostacoli all’utilizzo di mezzi elettronici. Tutte le risposte alle domande dovrebbero essere facilmente accessibili a tutti gli azionisti, indipendentemente dal loro luogo di residenza, cosa che può essere realizzata, in particolare mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’emittente.
L’obiettivo del paragrafo 1 è quello di eliminare tutte le attuali restrizioni relative alle persone alle quali può essere conferita una delega, fatto salvo il requisito per cui tali persone devono avere capacità giuridica. Gli Stati membri che non impongono simili restrizioni non hanno rilevato conseguenze negative durante le assemblee generali. Talune restrizioni possono tuttavia essere giustificate se il rappresentante si trovi in una situazione che possa determinare un conflitto di interessi. In simili casi, gli Stati membri possono decidere di subordinare la designazione di tali rappresentanti alla formulazione di istruzioni di voto formali.
Per il corretto svolgimento delle assemblee generali, l’ultimo comma del paragrafo 1 prevede che un azionista possa conferire una sola delega per la totalità dei suoi diritti di voto. Tuttavia, una persona che agisca in qualità di rappresentante dovrebbe poter ricevere deleghe da parte di più di un azionista. Di conseguenza, i rappresentanti che agiscono per conto di più azionisti dovrebbero essere autorizzati ad esprimere voti divergenti su una determinata risoluzione, in conformità delle istruzioni di voto, talvolta contrastanti tra loro, ricevute dagli azionisti che rappresentano.
Il paragrafo 3 chiarisce che in linea di principio i rappresentanti dovrebbero detenere gli stessi diritti di cui godrebbe un azionista in relazione ad un’assemblea generale. Questo principio dovrebbe tuttavia essere limitato ai rappresentanti che agiscono per conto di un azionista o di più azionisti che hanno formulato le stesse indicazioni di voto. Un rappresentante che rappresenti più azionisti che hanno formulato istruzioni di voto contrastanti tra loro dovrebbe limitare il suo ruolo all’esercizio dei diritti di voto.
L’articolo 11 vieta requisiti formali eccessivamente onerosi per quanto concerne il conferimento delle deleghe e la formulazione delle istruzioni. Gli emittenti, tuttavia, devono essere sufficientemente certi dell’identità dell’azionista e del rappresentante. Gli Stati membri hanno pertanto la possibilità di imporre requisiti o di consentire agli emittenti di imporre requisiti, purché proporzionati, per quanto concerne l’identità dell’azionista e del rappresentante.
Qualora gli azionisti detengano azioni nominative e siano noti alla società, la soluzione più semplice ed economica per votare resta il voto per corrispondenza. Tali azionisti dovrebbero pertanto avere questa possibilità, ferma restando la facoltà degli emittenti di continuare ad offrire inoltre la possibilità di voto elettronico, via Internet o in altro modo.
Il paragrafo 1 stabilisce il diritto delle persone fisiche o giuridiche che, nel quadro di un’attività commerciale, detengono azioni per conto di investitori di detenere tali azioni in conti individuali o in conti collettivi. I conti individuali sono più trasparenti e consentono la tracciabilità dei voti, ma hanno costi più elevati dei conti collettivi, nei quali sono raggruppate le azioni di diversi clienti. La possibilità di scelta tra conti individuali e conti collettivi dovrebbe essere mantenuta, in quanto tali conti, per le ragioni esposte, non si rivolgono allo stesso tipo di investitori. In particolare, per ragioni di costo, i conti collettivi possono risultare più interessanti per gli investitori individuali.
Il paragrafo 2 chiarisce che, nel caso di conti collettivi, l’espressione del voto non può essere subordinata ai cosiddetti requisiti di ulteriore registrazione, che impongono all’intermediario di registrare temporaneamente la disponibilità in titoli di ciascuno dei propri clienti in conti separati presso il depositario centrale di titoli, prima di un’assemblea generale, al fine di essere in grado di esercitare i diritti di voto inerenti alle rispettive azioni. Questa procedura, che esiste in taluni Stati membri, è lunga e costosa.
Il paragrafo 3 assicura che le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 abbiano la possibilità di esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni di cui trattasi se hanno ricevuto istruzioni di voto dagli investitori. Attualmente ciò non avviene in tutti gli ordinamenti giuridici. Gli intermediari finanziari devono conservare le prove di tali istruzioni per un periodo minimo, per il caso in cui dovessero insorgere controversie in relazione ai voti.
Il paragrafo 4 conferisce il diritto alle persone fisiche e giuridiche che detengono le azioni di uno stesso emittente in un conto collettivo per conto di diversi investitori di esercitare voti divergenti secondo le istruzioni di voto comunicate dagli investitori.
Il paragrafo 5 dispone che la persona fisica o giuridica che sia iscritta come azionista per conto di diversi investitori debba avere la possibilità di rilasciare deleghe a ciascuno di tali investitori o alle persone da essi designate. Tale disposizione costituisce una deroga alla regola generale di cui all’articolo 10, paragrafo 1.
Il presente articolo prevede che tutti i voti espressi in relazione ad una determinata risoluzione debbano essere presi in considerazione ai fini del conteggio dei voti. Ciò è importante per garantire che i risultati delle votazioni riflettano in maniera pienamente trasparente la volontà degli azionisti ed è necessario per dare agli investitori che ne hanno bisogno la certezza che i loro voti sono stati effettivamente presi in considerazione dalla società.
I risultati delle votazioni sono spesso comunicati durante l’assemblea generale. Tuttavia, anche gli azionisti, in particolare quelli non residenti, che non hanno partecipato all’assemblea generale dovrebbero avere accesso a tali risultati. Gli emittenti possono provvedere in tal senso senza dover sostenere costi particolari, pubblicando i risultati delle votazioni sui loro siti Internet.
L’articolo 17 prevede un adattamento dell’articolo 17 della direttiva sulla trasparenza al fine di evitare la duplicazione delle disposizioni aventi lo stesso oggetto. Per tale ragione, le parti di tale articolo che sono trattate anche nella presente proposta (ex paragrafo 2, lettere a) e b)) sono state soppresse nel nuovo articolo 17. Tuttavia, l’articolo non dovrebbe essere abrogato interamente, in quanto non riguarda solo le informazioni da fornire nel quadro delle assemblee generali, ma anche, più in generale, tutte le informazioni da fornire agli azionisti ed alle persone di cui all’articolo 10 della direttiva sulla trasparenza.
2005/0265 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa all’esercizio dei diritti di voto da parte degli azionisti di società aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e recante modifica della direttiva 2004/109/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione[4],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],
visto il parere del Comitato delle regioni[6],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[7],
considerando quanto segue:
(1) Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo “Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea - Un piano per progredire” del 21 maggio 2003[8], la Commissione aveva ritenuto che dovessero essere prese nuove iniziative mirate per rafforzare i diritti degli azionisti delle società quotate e che fosse necessario risolvere urgentemente i problemi relativi all’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.
(2) Nella sua risoluzione del 21 aprile 2004[9], il Parlamento europeo ha offerto il proprio sostegno all’intenzione della Commissione di migliorare i diritti degli azionisti, in particolare attraverso l’estensione delle norme sulla trasparenza, il diritto di voto per delega, la possibilità di partecipare alle assemblee generali per via elettronica e la garanzia di un effettivo esercizio transfrontaliero dei diritti di voto.
(3) I possessori di azioni con diritto di voto devono poter esercitare tali diritti, considerato che essi si riflettono nel prezzo corrisposto all’acquisto delle azioni. Inoltre, un controllo effettivo da parte degli azionisti è una condizione preliminare per un buon governo societario e deve quindi essere agevolato e incoraggiato. A tal fine, è pertanto necessario adottare misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Gli ostacoli che dissuadono gli azionisti dal votare, come il fatto di subordinare l’esercizio dei diritti di voto al blocco delle azioni da parte dell’azionista, devono essere eliminati. La presente direttiva lascia tuttavia impregiudicata la legislazione comunitaria vigente in materia di quote emesse dagli organismi di investimento collettivo o in materia di quote acquisite o cedute in tali organismi.
(4) La legislazione comunitaria vigente non è sufficiente per raggiungere questo obiettivo. La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE[10] impone in effetti agli emittenti di mettere a disposizione una serie di informazioni e documenti pertinenti per le assemblee generali, ma quest’obbligo vale solo nello Stato membro dell’emittente. Inoltre, la direttiva 2001/34/CE è incentrata sulle informazioni che gli emittenti devono comunicare al mercato e non riguarda quindi la procedura di voto degli azionisti.
(5) Percentuali significative di azioni delle società europee quotate sono detenute da azionisti che non risiedono nello Stato membro nel quale le società di cui sono azionisti hanno la loro sede legale. Gli azionisti non residenti devono essere in grado di esercitare i loro diritti in relazione all’assemblea generale altrettanto agevolmente che gli azionisti che risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la sede legale. Questo comporta la necessità di eliminare gli ostacoli che impediscono attualmente agli azionisti non residenti di avere accesso alle informazioni pertinenti per l’assemblea generale e di esercitare i diritti di voto senza partecipare fisicamente all’assemblea generale. L’eliminazione di tali ostacoli dovrebbe andare anche a vantaggio degli azionisti residenti che non partecipano, o non possono partecipare, all’assemblea degli azionisti.
(6) Gli azionisti devono poter votare con cognizione di causa nel corso dell’assemblea degli azionisti, o prima della sua tenuta, indipendentemente dal luogo in cui risiedono. Tutti gli azionisti devono disporre di tempo sufficiente per esaminare la documentazione che deve essere sottoposta all’assemblea generale e decidere come far uso dei diritti di voto inerenti alle loro azioni. A tal fine, la convocazione dell’assemblea generale deve essere comunicata con sufficiente anticipo e gli azionisti devono ricevere in tempo le informazioni complete che saranno sottoposte all’approvazione dell’assemblea generale. Gli azionisti devono inoltre, in linea di principio, avere la possibilità di aggiungere punti all’ordine del giorno dell’assemblea, di presentare risoluzioni e di porre domande in relazione ai punti all’ordine del giorno. È opportuno a tale proposito sfruttare le possibilità offerte dalle tecnologie moderne, che consentono di rendere immediatamente disponibili e accessibili le informazioni, anche per quanto concerne i risultati del voto dopo l’assemblea generale.
(7) Gli azionisti devono poter disporre di una gamma di strumenti semplici per esercitare i diritti di voto senza partecipare all’assemblea degli azionisti. L’esercizio del voto senza partecipare personalmente all’assemblea generale non deve essere soggetto a restrizioni diverse da quelle necessarie per la verificazione dell’identità e per la sicurezza delle comunicazioni. Le restrizioni e i vincoli amministrativi che rendono attualmente il voto a distanza o per delega complesso e costoso devono essere eliminati.
(8) Poiché gli obiettivi delle misure proposte, vale a dire consentire agli azionisti di esercitare effettivamente i loro diritti in tutta la Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri sulla base della legislazione comunitaria vigente e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti delle misure in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al predetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(9) Al fine di evitare una duplicazione delle disposizioni aventi lo stesso oggetto, la direttiva 2004/109/CE deve essere modificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I: Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce i requisiti relativi all’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee generali di emittenti aventi la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.
2. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva gli emittenti che sono:
i) organismi di investimento collettivo costituiti in forma di società ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE[11] e
ii) organismi, il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e che non mirano all’assunzione del controllo o della direzione degli emittenti degli investimenti, a condizione che tali organismi di investimento collettivo siano autorizzati e soggetti alla vigilanza di autorità competenti e che dispongano di un depositario che eserciti funzioni equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) “emittente”: una persona giuridica di diritto privato o pubblico, compreso uno Stato, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;
b) “mercato regolamentato”: un mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12];
c) “azionista”: una persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico che detiene:
i) azioni dell’emittente a proprio nome e per proprio conto;
ii) azioni dell’emittente a proprio nome, ma per conto di un’altra persona fisica o giuridica;
d) “ente creditizio”: un’impresa ai sensi dell’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13];
e) “delega”: il potere conferito ad una persona fisica o giuridica da un azionista di esercitare alcuni o tutti i diritti di tale azionista nell’assemblea generale a suo nome e per suo conto;
f) “conto collettivo”: un conto titoli nel quale possono essere detenuti titoli per conto di diverse persone fisiche o giuridiche.
Articolo 3
Requisiti nazionali più rigorosi
Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti aventi
la sede legale sul loro territorio a requisiti più rigorosi di quelli previsti
dalla presente direttiva.
Capo II: Assemblee generali degli azionisti
Articolo 4
Parità di trattamento degli azionisti
L’emittente assicura la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto alle sue assemblee generali.
Articolo 5
Avviso di convocazione dell’assemblea generale
1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14], l’avviso di prima convocazione dell’assemblea generale è inviato dall’emittente almeno 30 giorni di calendario prima dell’assemblea.
2. L’avviso di convocazione di cui al paragrafo 1 include almeno i seguenti elementi:
a) l’indicazione precisa del luogo, della data e dell’ora e del progetto di ordine del giorno dell’assemblea;
b) una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare all’assemblea generale, inclusa la data di registrazione applicabile;
c) una descrizione chiara e precisa degli strumenti a disposizione degli azionisti per poter partecipare e votare all’assemblea generale. In alternativa, l’avviso di convocazione può indicare dove reperire tali informazioni;
d) un’indicazione di dove sia possibile reperire il testo completo e integrale delle risoluzioni e dei documenti che saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea generale e delle modalità per ottenerlo;
e) l’indirizzo del sito Internet sul quale saranno disponibili le informazioni di cui al paragrafo 3.
3. Entro il termine di cui al paragrafo 1, gli emittenti rendono disponibili sui loro siti Internet almeno le informazioni seguenti:
a) l’avviso di convocazione dell’assemblea di cui al paragrafo 1;
b) il numero complessivo delle azioni e dei diritti di voto;
c) i testi delle risoluzioni e dei documenti di cui al paragrafo 2, lettera d);
d) i formulari da utilizzare per il voto per corrispondenza e per delega.
In alternativa ai formulari previsti alla lettera d), il sito indica l’indirizzo presso il quale ottenere i formulari e le modalità relative.
Articolo 6
Diritto di aggiungere punti all’ordine del giorno dell’ assemblea generale
e di presentare progetti di risoluzioni
1. Gli azionisti, che agiscano individualmente o collettivamente, hanno il diritto di aggiungere punti all’ordine del giorno delle assemblee generali e di presentare a tali assemblee progetti di risoluzioni.
2. Qualora il diritto di aggiungere punti all’ordine del giorno delle assemblee generali e di presentare a tali assemblee progetti di risoluzioni sia subordinato alla condizione per cui l’azionista o gli azionisti in questione detengano una partecipazione minima nel capitale azionario dell’emittente, tale partecipazione minima non supera l’importo più basso tra il 5% del capitale azionario dell’emittente e un valore nominale di 10 milioni di EUR.
3. I diritti di cui al paragrafo 1 sono esercitati con sufficiente anticipo rispetto alla data dell’assemblea generale per consentire agli altri azionisti di ricevere l’ordine del giorno modificato e le risoluzioni proposte o di avere accesso a tali documenti prima dell’assemblea generale.
Articolo 7
Ammissione all’assemblea generale
1. Il diritto di partecipare e di votare ad un’assemblea generale non è soggetto a condizioni che impongano all’azionista di bloccare le azioni di cui trattasi mediante deposito, o in altro modo, presso un ente creditizio o un altro soggetto prima dell’assemblea generale, anche se il blocco non influisce sulla possibilità di negoziazione delle azioni.
2. Il diritto di partecipare e di votare ad un’assemblea generale di un emittente può essere subordinato alla condizione per cui una persona fisica o giuridica abbia la qualità di azionista dell’emittente in questione ad una determinata data, precedente l’assemblea generale.
La prova della qualità di azionista può essere soggetta solo ai requisiti necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti, nella misura in cui essi siano proporzionati a tale obiettivo.
3. La data di cui al paragrafo 2, primo comma è fissata da ciascuno Stato membro per le assemblee generali degli emittenti aventi la sede legale in tale Stato membro.
Tale data non può tuttavia precedere di più di 30 giorni di calendario l’assemblea generale.
Ciascuno Stato membro comunica la data così fissata alla Commissione, la quale pubblica le date in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 8
Partecipazione all’assemblea generale per via elettronica
Gli Stati membri non vietano la partecipazione degli azionisti all’assemblea generale per via elettronica.
I requisiti e i vincoli che ostacolano o potrebbero ostacolare la partecipazione degli azionisti all’assemblea generale per via elettronica sono vietati, salvo qualora siano necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e la sicurezza della comunicazione elettronica e siano proporzionati al fine dell’identificazione.
Articolo 9
Diritto di porre domande
1. Gli azionisti hanno il diritto di porre domande oralmente, durante un’assemblea generale, e/o per iscritto o in forma elettronica, prima dell’assemblea generale.
2. Gli emittenti rispondono alle domande poste loro dagli azionisti, fatte salve le misure che gli Stati membri possono adottare, o consentire agli emittenti di adottare, per garantire il corretto svolgimento delle assemblee generali, la loro preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi degli emittenti. Una risposta si considera data se le informazioni in questione sono disponibili sul sito Internet dell’emittente sotto forma di “domande frequenti”.
3. Le risposte alle domande degli azionisti di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione di tutti gli azionisti mediante il sito Internet dell’emittente.
Articolo 10
Voto per delega
1. Ciascun azionista ha il diritto di designare un’altra persona fisica o giuridica come rappresentante incaricato di partecipare e votare per suo conto ad un’assemblea generale. Non vi sono restrizioni quanto alla persona alla quale può essere conferita una delega, fatto salvo il requisito per cui la persona in questione deve avere capacità giuridica.
Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il diritto dei rappresentanti di esercitare a loro discrezione i diritti di voto nei casi in cui:
a) abbiano legami economici, familiari o di altro genere con l’emittente,
b) siano azionisti di maggioranza dell’emittente,
c) facciano parte degli esponenti aziendali dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di maggioranza.
Un azionista può designare una sola persona come rappresentante per una determinata assemblea generale.
2. Una persona che agisca in qualità di rappresentante può ricevere deleghe da parte di più di un azionista, senza limitazioni al numero di azionisti rappresentati. Se detiene deleghe di più azionisti, un rappresentante può esprimere voti divergenti, a favore e contrari, per quanto concerne una determinata risoluzione e/o astenersi dal votare la risoluzione conformemente alle istruzioni di voto degli azionisti che rappresenta.
3. Un rappresentante gode degli stessi diritti di intervenire e porre domande alle assemblee generali di cui godrebbe l’azionista che rappresenta, salvo istruzioni contrarie dell’azionista.
Articolo 11
Designazione dei rappresentanti
1. La designazione di un rappresentante e la formulazione delle istruzioni di voto da parte dell’azionista non sono soggette a requisiti formali diversi da quelli strettamente necessari per l’identificazione dell’azionista e del rappresentante.
2. I rappresentanti possono essere designati per via elettronica fatto salvo il rispetto dei requisiti, diversi dalla firma elettronica, che possono essere strettamente necessari per l’autenticazione dell’azionista designante e per l’identificazione del rappresentante.
3. I requisiti imposti dagli Stati membri ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono proporzionati ai loro obiettivi.
Articolo 12
Voto a distanza
1. Qualsiasi azionista di una società quotata ha la possibilità di votare per corrispondenza prima dell’assemblea generale, fatto salvo il rispetto dei requisiti necessari per garantire l’identificazione degli azionisti e proporzionati a tale obiettivo.
2. Gli Stati membri vietano i requisiti e i vincoli che ostacolano l’esercizio per via elettronica dei diritti di voto inerenti alle azioni da parte di azionisti che non sono fisicamente presenti all’assemblea generale, salvo qualora tali requisiti siano necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e siano proporzionati a tale obiettivo.
Articolo 13
Voto sulla base di istruzioni
1. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dalla loro legislazione a detenere, nel quadro di un’attività commerciale, valori mobiliari per conto di un’altra persona fisica o giuridica possa detenere tali valori mobiliari in conti individuali o in conti collettivi.
2. Se le azioni sono detenute in conti collettivi, non è consentito esigere che siano registrate temporaneamente in conti individuali, per poter esercitare i diritti di voto inerenti a tali azioni nel corso di un’assemblea generale.
3. Alle persone di cui al paragrafo 1 non viene impedito di esprimere voti inerenti alle azioni che detengono per conto di un’altra persona fisica o giuridica, a condizione che abbiano ricevuto istruzioni in tal senso da parte loro. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 conservano tracce delle istruzioni ricevute per un periodo minimo di un anno.
4. Una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 che detenga azioni di uno stesso emittente in un conto collettivo è autorizzata ad esprimere voti disgiunti per le diverse azioni rappresentate.
5. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 1 che detenga valori mobiliari in un conto collettivo ha il diritto di conferire una delega a qualsiasi persona per conto della quale detenga le azioni in tale conto o ad una terza parte designata da tale persona.
Articolo 14
Conteggio dei voti
Ai fini del conteggio dei voti, sono presi in considerazione tutti i voti espressi in relazione ad una determinata risoluzione sottoposta all’approvazione dell’assemblea generale.
Articolo 15
Informazioni successive all’assemblea generale
1. Entro un termine che non supera i 15 giorni di calendario successivi all’assemblea generale, l’emittente pubblica sul suo sito Internet i risultati dei voti relativi a ciascuna risoluzione presentata all’assemblea generale.
2. I risultati delle votazioni includono per ciascuna risoluzione, almeno il numero di azioni in relazione alle quali sono stati espressi voti e le percentuali dei voti favorevoli e contrari per ciascuna risoluzione.
Capo III: Disposizioni finali
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri provvedono a far entrare in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2007].
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni,
nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 17
Modifiche
A partire dalla data specificata all’articolo 16, paragrafo 1, l’articolo 17 della direttiva 2004/109/CE è così modificato:
1. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’emittente garantisce che tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai possessori di azioni di esercitare i loro diritti siano disponibili nello Stato membro d’origine e che sia preservata l’integrità dei dati. In particolare,
i) l’emittente designa come suo agente un istituto finanziario presso il quale gli azionisti possano esercitare i loro diritti finanziari; nonché
ii) pubblica le comunicazioni o distribuisce le circolari relative all’assegnazione e al pagamento dei dividendi nonché alle emissioni di nuove azioni, comprese le informazioni sulle modalità di attribuzione, di sottoscrizione, di cancellazione e di conversione.”
2. Al paragrafo 4, l’espressione “paragrafo 2, lettera c)” è sostituita dall’espressione “paragrafo 2, punto i)”:
Articolo 18
La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[1] Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
[2] Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE), GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
[3] In particolare nella direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificata da ultimo dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, (GU L 41 del 13.2.2002, rispettivamente pag. 20 e pag. 34).
[4] GU C […] del […], pag. […].
[5] GU C […] del […], pag. […].
[6] GU C […] del […], pag. […].
[7] GU C […] del […], pag. […].
[8] COM(2003) 284 def.
[9] GU C 104 del 30.4.2004, pag. 67.
[10] GU C 390 del 31.12.2004, pag. 38.
[11] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.
[12] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
[13] GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.
[14] GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.