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Relazione annua sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2004 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacitą e le possibilitą di pesca

Bruxelles, 23.12.2005

COM(2005) 691 definitivo

 

RELAZIONE ANNUA DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2004 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacitą e le possibilitą di pesca




{SEC(2005) 1752}


INDICE

1. Introduzione.............................................................................................................................. 4

2. Gestione della flotta nel quadro della politica comune della pesca riformata................................. 4

a) Sistema di entrata e uscita......................................................................................................... 4

b) Livelli di riferimento (flotta metropolitana).................................................................................. 6

c) Gestione dei livelli di riferimento della flotta nelle regioni ultraperiferiche...................................... 7

d) Misurazione della stazza............................................................................................................ 7

3. Registro della flotta peschereccia comunitaria............................................................................. 7

4. Sintesi delle relazioni annuali degli Stati membri.......................................................................... 8

a) Flotte pescherecce e stato delle risorse...................................................................................... 8

b) Impatto esercitato dai programmi di riduzione dello sforzo di pesca sulla capacitą....................... 9

c) Aspetti positivi e carenze......................................................................................................... 10

d) Conformitą al sistema di entrata e uscita e ai livelli di riferimento............................................... 11

5. Conclusioni della Commissione................................................................................................ 12

Allegato tecnico 1 – Tabelle riepilogative..................................................................................... 13

Allegato tecnico 2 – Risultati per Stato membro (escluse le regioni ultraperiferiche)....................... 17

Belgio......................................................................................................................................... 22

Danimarca.................................................................................................................................. 25

Germania.................................................................................................................................... 28

Estonia....................................................................................................................................... 31

Grecia........................................................................................................................................ 33

Spagna....................................................................................................................................... 36

Francia....................................................................................................................................... 39

Irlanda........................................................................................................................................ 42

Italia........................................................................................................................................... 45

Cipro.......................................................................................................................................... 48

Lettonia...................................................................................................................................... 50

Lituania....................................................................................................................................... 52

Malta.......................................................................................................................................... 54

Paesi Bassi................................................................................................................................. 56

Polonia....................................................................................................................................... 59

Portogallo................................................................................................................................... 61

Slovenia...................................................................................................................................... 64

Finlandia..................................................................................................................................... 66

Svezia......................................................................................................................................... 69

Regno Unito............................................................................................................................... 72

Allegato tecnico 3 – Risultati della gestione delle flotte nelle regioni ultraperiferiche........................ 74


1.           Introduzione

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio[1] e dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione[2], entro il 1ŗ maggio di ogni anno gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sugli sforzi compiuti nell’anno precedente per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacitą della flotta e le possibilitą di pesca. Sulla base di tali relazioni e dei dati contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca[3] la Commissione ha elaborato per il 2004 una sintesi che č stata presentata al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e al comitato per la pesca e l’acquacoltura. Nella presente relazione la Commissione espone tale sintesi al Consiglio e al Parlamento europeo, unitamente ai pareri dei suddetti comitati.

La relazione č divisa in due parti:

–                         la prima parte illustra le norme che gli Stati membri devono applicare nella gestione delle rispettive flotte e riepiloga le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione che stabilisce le modalitą d’applicazione della politica per la flotta;

–                         la seconda parte illustra l’evoluzione della capacitą delle flotte degli Stati membri nel 2004 mediante tabelle numeriche in cui sono riportati i dati relativi alle entrate e alle uscite di navi da ogni flotta nazionale.

Nel 2004 la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito denominati “i nuovi Stati membri”) sono entrati a far parte dell’Unione europea. Sette di tali nuovi Stati, ossia l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovenia, possiedono una flotta di pesca marittima che č stata registrata nel registro comunitario. Anche tali Stati sono pertanto tenuti a presentare una relazione annua sulle loro flotte per il periodo compreso fra il 1° maggio 2004, data dell’adesione, e il 31 dicembre 2004.

2.           Gestione della flotta nel quadro della politica comune della pesca riformata

A seguito della riforma della politica comune della pesca (PCP), adottata nel dicembre 2002, le flotte di pesca sono gestite dalla regola generale in base alla quale la nuova capacitą, espressa in termini di stazza e potenza, introdotta nella flotta non puņ superare la capacitą ritirata dalla flotta stessa.

a)           Sistema di entrata e uscita

Dal 1ŗ gennaio 2003 gli Stati membri sono assoggettati a un sistema rigoroso di entrata e uscita per la gestione della capacitą delle loro flotte, misurata in termini sia di stazza che di potenza. Qualsiasi introduzione di capacitą nella flotta di uno Stato membro deve essere compensata dal ritiro preventivo di una capacitą almeno equivalente (rapporto 1:1, “in qualsiasi momento”), salvo qualora essa sia riconducibile ad opere destinate a migliorare la sicurezza, l’igiene o le condizioni di vita e di lavoro a bordo (articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio). Per le entrate di nuove navi di stazza compresa tra 100 e 400 GT costruite con aiuti pubblici (le decisioni amministrative di concessione degli aiuti erano possibili solo fino al 31 dicembre 2004), lo Stato membro deve ritirare una capacitą del 35% superiore a quella che introduce (rapporto 1:1,35).

Un’altra norma importante prevede che la capacitą ritirata dalla flotta con aiuti pubblici non possa essere sostituita. Tale capacitą č detratta direttamente dalla flotta nonché dal livello di riferimento stabilito in conformitą dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ed č quindi imputata al sistema di entrata e uscita nel rapporto di 0:1. Le riduzioni sovvenzionate della capacitą sono pertanto definitive.

Tutto ciņ significa che, di norma, la capacitą delle flotte degli Stati membri non puņ aumentare rispetto ai livelli del:

–      1° gennaio 2003 per gli Stati membri dell’UE-15 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione;

–      1° maggio 2004 per i nuovi Stati membri a norma dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 916/2004 della Commissione.

Č verosimile che ciņ avvenga nella pratica. Tuttavia, le modalitą di attuazione della politica applicabile alla flotta prevedono la possibilitą di introdurre nuove navi al di fuori del sistema di entrata e uscita nel caso in cui le autoritą nazionali abbiano adottato decisioni amministrative:

–      fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002 per le navi che entrano nella flotta dopo il 1° gennaio 2003 negli Stati membri dell’UE-15 e

–      fra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2004 per le navi che entrano nella flotta dopo il 1° maggio 2004 nei nuovi Stati membri.

Tali entrate devono aver luogo entro 3 anni dalla data della decisione amministrativa (ossia, entro la fine del 2005 per gli Stati membri dell’UE-15 ed entro il 30 aprile 2007 per i nuovi Stati membri) e devono essere conformi alle norme in vigore a tale data, in particolare all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca.

b)           Livelli di riferimento (flotta metropolitana)

I livelli di riferimento per le flotte degli Stati membri corrispondono alla somma degli obiettivi globali finali del programma di orientamento pluriennale (POP IV) quali stabiliti all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. La regola generale č che gli Stati membri non possono superare i rispettivi livelli di riferimento.

Se uno Stato membro effettua un’operazione di disarmo sovvenzionata, i livelli di riferimento sono automaticamente ridotti nella misura della capacitą ritirata. Inoltre, il livello di riferimento iniziale per il 2003 degli Stati membri che hanno sovvenzionato la costruzione di navi fino alla fine del 2004 sarą ridotto almeno del 3% alla fine del 2004.

Considerando che la maggior parte degli Stati membri era gią nettamente al di sotto del livello di riferimento all’inizio del 2004, l’impatto di tale disposizione non appare particolarmente significativo. L’osservanza di tale norma č tuttavia valutata nella relazione annuale del 2004.

I livelli di riferimento costituiscono parte integrante del POP IV[4] (periodo 1997-2002); il Consiglio ha pertanto deciso di non renderli applicabili ai nuovi Stati membri (regolamento (CE) n. 1242/2004 del Consiglio[5]).

c)           Gestione dei livelli di riferimento della flotta nelle regioni ultraperiferiche

Le flotte di pesca registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunitą, ossia i dipartimenti francesi d’oltremare, le isole Canarie spagnole e le Azzorre e Madera portoghesi, devono conformarsi ai livelli specifici di riferimento stabiliti per tali regioni a norma del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio[6] e del regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione[7].

d)           Misurazione della stazza

La misurazione della flotta comunitaria č effettuata sulla base del regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio[8] e della decisione 95/84/CE della Commissione[9]. Secondo tali atti legislativi, la stazza delle navi di lunghezza pari o superiore a 15 m va misurata conformemente alla Convenzione di Londra, ossia in funzione del volume totale dello spazio chiuso della nave, mentre per navi di lunghezza inferiore a 15 m la regolamentazione stabilisce un sistema di calcolo della stazza basato su una stima del volume dello scafo.

Tutta la flotta avrebbe dovuto essere misurata secondo la normativa comunitaria entro il 31 dicembre 2003. Alla fine del 2004, tuttavia, alcune navi non erano ancora state misurate in GT.

Nei casi in cui la misurazione della flotta non č stata ultimata, i dati relativi alla stazza utilizzati nella presente relazione sono espressi alternativamente in GT e in TSL. Per le navi la cui misurazione della stazza in GT non č disponibile si č quindi indicato il valore in TSL.

3.           Registro della flotta peschereccia comunitaria

Il nuovo registro della flotta peschereccia comunitaria č stato istituito nel 2004 a norma del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ed č divenuto operativo il 1° settembre 2004. Il cambiamento era reso necessario dalle nuove norme in materia di gestione della capacitą di pesca della flotta comunitaria, entrate in vigore il 1° gennaio 2003. Questo sistema, che si iscrive nell’ambito della riforma della PCP del 2002, rafforza la responsabilitą degli Stati membri per conseguire un migliore equilibrio fra la capacitą di pesca della loro flotta e le risorse disponibili.

Lo strumento principale di controllo della flotta peschereccia č costituito dal registro della flotta peschereccia comunitaria. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere periodicamente tutte le informazioni pertinenti sulle caratteristiche di circa 90 000 pescherecci commerciali, nonché i dati relativi alle entrate e alle uscite dalla flotta. Tutte le informazioni riportate negli allegati tecnici 1, 2 e 3 sono state attinte dal registro comunitario, ad eccezione dei dati seguenti:

–      dati relativi alle entrate corrispondenti alle decisioni amministrative adottate dalle autoritą nazionali anteriormente al 1° gennaio 2003 (o al 1° maggio 2004 per i nuovi Stati membri) e per le quali si applicano le speciali disposizioni transitorie stabilite dal regolamento;

–      dati relativi alle uscite sovvenzionate nei casi in cui questi non erano disponibili.

Soltanto in questi due casi i dati citati provengono direttamente dagli Stati membri.

4.           Sintesi delle relazioni annuali degli Stati membri

Soltanto la metą degli Stati membri ha presentato la relazione annuale entro la scadenza fissata del 30 aprile 2005; per alcune relazioni il ritardo era fino a due mesi. Nonostante numerosi solleciti, la Slovenia non ha presentato la relazione annuale. In conseguenza di tali ritardi, la Commissione ha incontrato forti difficoltą a rispettare la scadenza per la presentazione della relazione di sintesi al CSTEP e al comitato per la pesca e l’acquacoltura.

Il formato e il contenuto fissati dal regolamento non sono sempre stati rispettati e le informazioni fornite non sono omogenee; effettuare una valutazione comune delle relazioni degli Stati membri č pertanto risultato problematico. Solo alcuni Stati membri hanno inserito nella relazione una valutazione dell’equilibrio fra la capacitą della propria flotta peschereccia e le possibilitą di pesca di cui dispongono.

a)           Flotte pescherecce e stato delle risorse

Tenuto conto delle norme severe in materia di gestione della capacitą della flotta a livello comunitario e, successivamente, nazionale, nel 2004 non si sono registrate variazioni di rilievo, rispetto all’anno precedente, nei dati relativi alle flotte degli Stati membri dell’UE-15. Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la Commissione ha accesso ai dati relativi all’evoluzione delle flotte pescherecce nazionali solo a partire dal 1° maggio 2004 e non puņ pertanto effettuare un raffronto con il 2003.

Le relazioni annuali degli Stati membri hanno fornito una descrizione generale delle flotte pescherecce (ad es., numero di navi, capacitą, specie bersaglio e zone di pesca) nonché una spiegazione del sistema di segmentazione della flotta. Gli Stati membri hanno tuttavia utilizzato diversi sistemi di segmentazione: alcuni hanno mantenuto la segmentazione del POP IV, altri hanno utilizzato le specie bersaglio e le zone di pesca e altri ancora hanno classificato le navi in funzione della lunghezza o degli attrezzi da pesca.

Nel 2004 la maggioranza degli Stati membri ha ridotto la capacitą della flotta facendo ricorso a programmi di disarmo. Secondo alcuni Stati membri, le misure di riduzione della capacitą potrebbero diventare ancora pił rigorose in futuro. La Danimarca, ad esempio, ha segnalato che le domande ricevute per un programma nazionale di disarmo hanno ampiamente superato la disponibilitą, mentre la Francia ha sottolineato che anche le misure di ammodernamento dei pescherecci costituiscono un fattore fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse.

Č importante notare che negli Stati membri varie misure sono utilizzate per garantire una gestione sostenibile delle risorse della pesca: riduzione della capacitą della flotta, limitazioni dei giorni di pesca, accesso ristretto alle risorse a livello nazionale, numero limitato di licenze di pesca, assegnazione di contingenti di pesca, ecc. Nel Regno Unito, ad esempio, le licenze di pesca costituiscono lo strumento principale di gestione della flotta.

Gli Stati membri hanno trovato difficoltą a stabilire un rapporto diretto fra gli aiuti per l’arresto definitivo o la costruzione e l’evoluzione dello stato degli stock. Questo puņ essere spiegato dal fatto che č necessario un certo periodo di tempo prima di poter osservare gli effetti del disarmo sullo stato degli stock. Le risorse dipendono inoltre dal prelievo degli stock e dallo sforzo di pesca autorizzati a livello comunitario e nazionale. La Germania ha tuttavia effettuato un’analisi approfondita dell’evoluzione della capacitą della propria flotta peschereccia in relazione agli stock ittici disponibili e ha valutato l’evoluzione della capacitą nel periodo 2003-2004.

b)           Impatto esercitato dai programmi di riduzione dello sforzo di pesca sulla capacitą

I programmi di riduzione dello sforzo si sono concretizzati principalmente nelle misure di ricostituzione del merluzzo bianco. Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito hanno riferito di essere stati direttamente colpiti dalle misure di riduzione dello sforzo di pesca nel 2004. Restrizioni particolari sono state applicate a norma dell’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio (di seguito “allegato V”) nel Kattegat, nel Mare del Nord e nello Skagerrak, nella Scozia occidentale, nella Manica orientale e nel Mare d’Irlanda. L’attuazione di tali misure ha comportato la limitazione del numero di giorni trascorsi in mare e degli attrezzi da pesca utilizzati. La maggioranza degli Stati membri interessati ha segnalato una riduzione globale dello sforzo di pesca.

La Danimarca ha fornito dati particolareggiati sull’impatto del piano di ricostituzione del merluzzo bianco per il Mare del Nord conformemente all’allegato V. La relazione annuale traccia l’evoluzione della flotta danese in termini di stazza e potenza nel periodo 2002-2004, ripartita per segmento di flotta (peschereccio/tipo di attrezzi), e indica, per il 2004, una riduzione globale di “giorni/nave” e “chilowatt-giorni/nave”. Fra il 2003 e il 2004 la capacitą della flotta danese č stata ridotta di circa 5 000 GT (il 5% della stazza totale della flotta di pesca) mediante programmi di disarmo.

Il Regno Unito ha riferito che i regimi principali di controllo dello sforzo che hanno interessato la flotta nel 2004 sono stati il regime che disciplina lo sforzo nelle acque occidentali, il regime di gestione delle specie di alto mare e il piano di ricostituzione del merluzzo bianco. Le autoritą britanniche hanno constatato una riduzione globale dello sforzo di pesca in conseguenza di tali misure e, a complemento della relazione annuale, hanno trasmesso una ricerca analitica sullo sforzo di pesca delle navi britanniche dal 2001 al 2004 in relazione al piano di ricostituzione del merluzzo bianco. Lo sforzo di pesca č stato ridotto principalmente tramite un programma di disarmo rivolto alle navi che catturavano quantitativi ingenti di merluzzo bianco. In tal modo, tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004 la flotta di pesca del Regno Unito si č ridotta di 16 600 GT.

Secondo la Svezia, il piano di ricostituzione del merluzzo bianco per il Mare del Nord ha limitato lo sforzo di pesca di tale specie, riducendo cosģ le possibilitą di combinare la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico con la pesca nel Kattegat e nel Mare del Nord/Skagerrak. Č stato inoltre ridotto il numero di giorni di pesca e sono state introdotte restrizioni degli attrezzi; lo sforzo di pesca nell’ambito del piano di ricostituzione č stato cosģ ulteriormente limitato.

La capacitą della flotta metropolitana francese č stata ridotta, principalmente nel 2004, di circa 12 000 GT, pari al 6%. Il programma di disarmo ha interessato essenzialmente il segmento di pescherecci da traino che pescano specie pelagiche e demersali nel Mare del Nord, nella Manica e nella zona dell’Atlantico.

Numerosi Stati membri che esercitano attivitą di pesca nel Mar Baltico hanno segnalato che, a causa delle cattive condizioni degli stock di merluzzo bianco e della scarsitą di contingenti di pesca disponibili in tale zona, esiste un rischio di sovraccapacitą della flotta. La Polonia e la Lettonia hanno riferito che i proprietari di pescherecci cercano di beneficiare del disarmo con il sostegno del contributo comunitario a causa delle cattive condizioni degli stock ittici nel Mar Baltico, in particolare di merluzzo bianco. La capacitą ritirata con gli aiuti pubblici corrispondeva al 2% della stazza in Lettonia (950 GT) e all’1,8% in Polonia (800 GT); va tuttavia notato che questa riduzione riguarda un periodo di soli sette mesi.

La Finlandia non ha notificato nessun regime speciale di riduzione dello sforzo nel 2004. Le autoritą finlandesi hanno tuttavia inserito nella relazione annuale una descrizione della percentuale di sfruttamento dei TAC e dei contingenti e hanno segnalato che i contingenti pił richiesti erano l’aringa, lo spratto e il merluzzo bianco. La Finlandia ha inoltre dichiarato che la capacitą di pesca č relativamente elevata rispetto alle possibilitą di pesca.

Nel Mediterraneo volumi ingenti di capacitą sono stati disarmati da Italia, Grecia e Spagna, ma questo disarmo non puņ essere attribuito a misure di riduzione dello sforzo adottate a livello comunitario.

c)           Aspetti positivi e carenze

Nel 2004 l’attuazione del sistema di entrata e uscita e dei nuovi sistemi di notifica per l’invio di dati alla Commissione ha rappresentato un compito amministrativo oneroso per la gran parte degli Stati membri. Le difficoltą principali sono state di carattere organizzativo e hanno riguardato l’elaborazione e l’applicazione degli strumenti informatici.

Alcuni nuovi Stati membri hanno evidenziato i propri limiti nella capacitą amministrativa di gestione della flotta. Anche se, in generale, le amministrazioni dei nuovi Stati membri si erano adeguate prima dell’adesione alle nuove procedure amministrative, alcuni cambiamenti pratici sono stati introdotti a seguito dell’esperienza acquisita nel 2004. Alcuni del nuovi Stati membri hanno osservato che, a seguito dell’adesione all’UE, il 2004 č stato un periodo di transizione per il settore nazionale della pesca nel suo complesso, amministrazione inclusa.

Nonostante le difficoltą, i sistemi di informazione dei registri dei pescherecci di tutti gli Stati membri sono stati riveduti e aggiornati per l’invio dei dati al registro comunitario in conformitą del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione. Alcuni Stati membri hanno comunicato che la qualitą dei dati inviati alla Commissione č migliorata notevolmente nel corso del 2004 e che una procedura permanente di controllo incrociato e di verifica dei dati č in corso.

Parallelamente a questi cambiamenti, alcuni Stati membri hanno messo a punto nuovi sistemi integrati di informazione sulla pesca e varie applicazioni di software sono state introdotte, perfezionate o sviluppate. Questo č avvenuto, ad esempio, in Polonia, Irlanda, Finlandia, Danimarca, Portogallo e Lettonia. Tali sistemi, che collegano tutti i principali strumenti di gestione della pesca (ad es. il registro della flotta, la gestione della capacitą, le licenze, gli sbarchi, i contingenti disponibili, ecc.) e, nella maggioranza dei casi, anche numerosi organi amministrativi competenti, hanno rafforzato considerevolmente le amministrazioni nazionali responsabili della flotta peschereccia.

La Grecia ha osservato che l’ingente quantitą di dati e informazioni che gli Stati membri devono raccogliere per la trasmissione delle relazioni alla Commissione, insieme al gran numero di pescherecci greci e alle innumerevoli fluttuazioni giornaliere di tali dati, hanno appesantito le procedure burocratiche, causando carenze e ritardi sia nel registrare i cambiamenti relativi ai pescherecci e nell’inviarli alla Commissione, sia nel raccogliere e sottoporre a controllo incrociato e verifica i dati richiesti per la trasmissione delle relazioni.

Secondo le autoritą francesi, il sistema globale di gestione della flotta peschereccia, che č attuato dal 1° gennaio 2003 e prevede la possibilitą di piani di gestione e piani di ricostituzione, costituisce un notevole miglioramento rispetto al POP IV.

Nonostante i problemi sopra descritti, gli Stati membri hanno in generale confermato che le amministrazioni nazionali si sono ormai adattate al sistema di entrata e uscita e alla notifica alla Commissione dei dati relativi alla flotta peschereccia. Nel 2004, inoltre, un sistema di gestione delle entrate e delle uscite efficiente e funzionale č stato istituito in tutti gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno aggiunto che, grazie al nuovo sistema di notifica del registro comunitario, i dati nei loro registri nazionali sono ora pił precisi e completi.

Nelle relazioni tutti gli Stati membri hanno confermato di aver rispettato il livello di riferimento e il sistema di entrata e uscita, nonostante i dati del registro comunitario indichino una lieve non conformitą.

Gli Stati membri hanno dichiarato che nel 2004 l’introduzione del sistema di entrata e uscita ha contribuito a stabilizzare l’equilibrio fra le risorse di pesca disponibili e la capacitą di pesca e che a livello nazionale č importante assicurare che gli adeguamenti di capacitą della flotta seguano l’evoluzione degli stock.

La Svezia ha osservato che il sistema di entrata e uscita non si č rivelato uno strumento adeguato per regolare la capacitą della flotta peschereccia e che sarebbero necessarie riduzioni supplementari della capacitą per raggiungere un equilibrio fra la capacitą di pesca e le risorse disponibili. Questo rappresenterebbe inoltre una condizione necessaria per la sostenibilitą a lungo termine della flotta e per l’occupazione di nuovi pescatori. Dal momento che la situazione degli stock ittici dovrebbe rimanere critica nel corso dei prossimi anni, č da prevedere un’ulteriore riduzione delle dimensioni della flotta.

d)           Conformitą al sistema di entrata e uscita e ai livelli di riferimento

La conformitą al sistema di entrata e uscita e ai livelli di riferimento (ove pertinenti) alla fine del 2004 figura negli allegati tecnici 1 e 2 mediante l’applicazione delle formule di cui al regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione. Tali allegati tecnici forniscono informazioni di carattere generale sulla conformitą nonché informazioni sui singoli Stati membri.


5.           Conclusioni della Commissione

La qualitą delle relazioni presentate dagli Stati membri č migliorata rispetto all’anno precedente. Alcuni di essi hanno trasmesso relazioni molto dettagliate, che a volte contenevano pił informazioni di quelle che erano tenuti a fornire. Quasi tutti i nuovi Stati membri hanno fornito informazioni di buona qualitą, nonostante si trattasse della loro prima relazione annuale sulla gestione della flotta. In vari casi, tuttavia, non sono state rispettate le indicazioni relative al formato e al contenuto previste all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione.

In generale, nelle relazioni gli Stati membri hanno dato rilievo all’attuazione della gestione della flotta nazionale piuttosto che alla valutazione dell’equilibrio fra la capacitą della flotta di pesca e le possibilitą di pesca esistenti.

Risultati concernenti la flotta metropolitana (flotta comunitaria esclusi i pescherecci registrati nelle regioni ultraperiferiche)

Secondo il registro della flotta peschereccia comunitaria[10], nel 2003 e 2004 la capacitą complessiva della flotta comunitaria degli Stati membri dell’UE-15 č stata ridotta di 66 500 GT e di 322 000 kW, pari a una diminuzione netta del 3,6% della stazza totale e del 4,7% della potenza. La riduzione netta nel 2004 era approssimativamente di 23 000 GT a fronte di circa 43 000 GT l’anno precedente.

Fra il 2003 e il 2004 una capacitą di circa 79 000 GT č stata ritirata dalla flotta dell’UE-15 con il sostegno di aiuti pubblici, il che significa che non potrą essere sostituita. L’apparente contraddizione dovuta al fatto che la capacitą ritirata con sovvenzioni pubbliche č maggiore della riduzione di capacitą netta si spiega con le misure transitorie che hanno consentito l’entrata nella flotta di pescherecci non soggetti al sistema di entrata e uscita. Tali disposizioni si applicavano alle introduzioni decise prima dell’adozione della nuova normativa e che non avevano ancora avuto luogo al 1° gennaio 2003. Il periodo transitorio per gli Stati membri dell’UE-15 termina il 31 dicembre 2005.

Nei nuovi Stati membri, a partire dal 1° maggio 2004, la capacitą della flotta č stata ridotta di 7 000 GT e di 18 800 kW, pari a una diminuzione del 3,1% della stazza totale e del 3,3% della potenza. Il ritiro della capacitą dalla flotta nei nuovi Stati membri č avvenuto per lo pił senza aiuti pubblici.

Le tabelle 1 e 2 dell’allegato tecnico 1 riepilogano il grado di conformitą, al 31 dicembre 2004, al sistema di entrata e uscita e ai livelli di riferimento. La maggior parte degli Stati membri si č conformata a tali regole. La Grecia e la Slovenia, tuttavia, non hanno rispettato il sistema di entrata e uscita per quanto riguarda la potenza. Il grado di non conformitą dei paesi suddetti č tuttavia minimo. Le autoritą greche contestano la valutazione della Commissione e sottolineano che il mancato rispetto del sistema di entrata e uscita in termini di potenza č dovuto alla trasmissione di dati non corretti relativi alle uscite sovvenzionate. Secondo la valutazione delle autoritą greche, la Grecia si č conformata al sistema di entrata e uscita.

La capacitą della flotta metropolitana francese ha superato leggermente il massimale in termini di stazza in una parte del biennio valutato nella presente relazione, anche se lo rispettava al 31 dicembre 2004.

Le tabelle 3 e 4 dell’allegato tecnico 1 riepilogano le variazioni di capacitą della flotta dal 1° gennaio 2003 (1° maggio 2004 per i nuovi Stati membri) al 31 dicembre 2004. Le tabelle indicano anche il numero di pescherecci. La tabella 3 riguarda tutti gli Stati membri.

La valutazione dettagliata per Stato membro figura nell’allegato tecnico 2.

Risultati concernenti la flotta registrata nelle regioni ultraperiferiche

La capacitą delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche e la sua variazione dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004 sono illustrate nella tabella 4.

Le tabelle dell’allegato tecnico 3 mostrano in dettaglio l’applicazione del regime speciale per tali flotte. Alla fine del 2004 uno dei 17 segmenti delle regioni ultraperiferiche aveva superato il livello di riferimento in termini di potenza (il segmento “4FJ – navi di lunghezza inferiore a 12 metri del dipartimento francese della Martinica”). Il regime speciale cessa di essere applicato a questi segmenti nel momento in cui raggiungono il livello di riferimento massimo.

Come spiegato sopra, la presente relazione di sintesi si basa sulle relazioni annuali degli Stati membri e sui dati estratti dal registro comunitario, tranne ove tali dati non erano disponibili. Restano alcune discrepanze tra i dati contenuti nelle relazioni degli Stati membri e quelli ricavati dalle loro notifiche allo schedario. Nonostante tali discrepanze siano meno significative di quelle riscontrate negli anni precedenti, č necessario uno sforzo supplementare per eliminarle completamente. I dati presentati dagli Stati membri nelle loro relazioni non modificano le conclusioni della relazione.

Č importante tener presente che alcuni Stati membri non hanno ancora ultimato la misurazione della flotta in GT conformemente alla normativa comunitaria.

Conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, gli Stati membri che non rispettano le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 di detto regolamento devono ridurre il proprio sforzo di pesca al livello che avrebbero avuto se si fossero conformati a detti articoli. A tali Stati č inoltre applicabile una sospensione proporzionale dell’assistenza finanziaria comunitaria nell’ambito dello SFOP.

Per migliorare ulteriormente le relazioni annuali la Commissione, insieme al comitato per la pesca e l’acquacoltura, dovrebbe definire orientamenti pił dettagliati circa il loro contenuto e introdurre un’impostazione metodologica comune armonizzata che ponga maggiormente l’accento su un’analisi dell’evoluzione della capacitą di pesca in relazione agli stock ittici esistenti. Tali questioni saranno discusse nelle prossime riunioni del comitato per la pesca e l’acquacoltura.

Nelle prossime relazioni annue occorrerą rivolgere maggiore attenzione al contributo del nuovo regime, adottato nel 2002 per gestire la flotta comunitaria, al raggiungimento di un migliore equilibrio fra le flotte e gli stock ittici. Occorrerą inoltre individuare e valutare con maggiore precisione l’impatto dei regimi di disarmo nazionali, in particolare sulle riduzioni dello sforzo di pesca nelle attivitą di pesca soggette a piani di gestione o di ricostituzione.


Technical Annex 1 – Summary Tables

Table 1: Compliance with Entry/Exit ceilings at 31 December 2004 (except outermost regions)

Member State

GT

kW

Fleet capacity

A

Entry/Exit ceiling

B

A/B

Fleet capacity

C

Entry/Exit ceiling

D

C/D

at 31 December 2004

at 31December 2004

Belgium

23.289

23.570

98,81%

66.670

66.791

99,82%

Denmark

96.433

98.420

97,98%

337.216

344.126

97,99%

Germany

66.301

67.439

98,31%

162.000

163.659

98,99%

Estonia

25.041

26.736

93,66%

63.257

64.961

97,38%

Greece

95.591

95.675

99,91%

555.477

553.419

100,37%

Spain

454.584

458.537

99,14%

1.074.690

1.118.240

96,11%

France

199.598

200.651

99,48%

853.814

870.669

98,06%

Ireland

85.622

86.981

98,44%

210.464

230.226

91,42%

Italy

215.714

215.884

99,92%

1.244.741

1.269.047

98,08%

Cyprus

11.937

11.949

99,91%

52.473

52.575

99,81%

Latvia

42.102

43.565

96,64%

72.535

74.298

97,63%

Lithuania

75.366

76.490

98,53%

77.777

80.485

96,64%

Malta

19.924

20.140

98,93%

122.057

129.041

94,59%

Netherlands

178.687

184.522

96,84%

409.422

420.144

97,45%

Poland

45.545

46.603

97,73%

146.973

149.210

98,50%

Portugal

98.442

101.110

97,36%

330.862

337.601

98,00%

Slovenia

859

865

99,34%

8.739

8.707

100,37%

Finland

18.058

19.564

92,30%

179.385

189.547

94,64%

Sweden

44.411

45.941

96,67%

217.027

224.220

96,79%

United Kingdom

222.963

236.312

94,35%

899.694

933.283

96,40%

Data extracted from the Community Fleet Register on 14 October 2005.           Bold Italic indicates that the ceiling has been exceeded.


Table 2: Compliance with Reference level at 31 December 2004 (except outermost regions)

Member State

GT

kW

Fleet capacity

A

Reference level

B

A/B

Fleet capacity

C

Reference level

D

C/D

at 31 December 2004

at 31 December 2004

Belgium

23.289

23.372

99,64%

66.670

66.791

99,82%

Denmark

96.433

127.742

75,49%

337.216

436.475

77,26%

Germany

66.301

84.262

78,68%

162.000

175.927

92,08%

Greece

95.591

112.174

85,22%

555.477

607.587

91,42%

Spain

454.584

700.092

64,93%

1.074.690

1.604.879

66,96%

France

199.598

218.193

91,48%

853.814

879.517

97,08%

Ireland

85.622

86.981

98,44%

210.464

230.226

91,42%

Italy

215.714

222.966

96,75%

1.244.741

1.298.802

95,84%

Netherlands

178.687

213.139

83,84%

409.422

527.067

77,68%

Portugal

98.442

166.357

59,18%

330.862

399.664

82,78%

Finland

18.058

23.060

78,31%

179.385

215.622

83,19%

Sweden

44.411

50.433

88,06%

217.027

258.386

83,99%

United Kingdom

222.963

269.517

82,73%

899.694

1.084.308

82,97%

Data extracted from the Community Fleet Register on 14 October 2005.


Table 3: Summary of Member States fleets evolution from 1 January 2003 to 31 December 2004 (except outermost regions)

 

1 January 2003

31 December 2004

Fleet capacity variations

EU-15 Member States

Number of vessels

GT

kW

Number of vessels

GT

kW

Number of vessels

Δ GT

Δ GT in %

Δ kW

Δ kW in %

BE

131

24.281

68.337

123

23.289

66.670

-8

-992

-4,09%

-1.667

-2,44%

DK

3.820

103.384

367.177

3.416

96.433

337.216

-404

-6.951

-6,72%

-29.961

-8,16%

DE

2.244

66.844

161.055

2.163

66.301

162.000

-81

-543

-0,81%

945

0,59%

EL

19.463

101.942

597.935

18.723

95.591

555.477

-740

-6.351

-6,23%

-42.458

-7,10%

ES

13.612

466.438

1.145.134

12.870

454.584

1.074.690

-742

-11.854

-2,54%

-70.444

-6,15%

FR

5.711

211.824

910.062

5.413

199.598

853.814

-298

-12.225

-5,77%

-56.248

-6,18%

IE

1.584

86.009

227.201

1.423

85.622

210.464

-161

-387

-0,45%

-16.737

-7,37%

IT

15.781

215.774

1.279.848

14.924

215.714

1.244.741

-857

-60

-0,03%

-35.106

-2,74%

NL

782

183.384

417.422

758

178.687

409.422

-24

-4.697

-2,56%

-8.000

-1,92%

PT

8.224

99.764

332.409

8.035

98.442

330.862

-189

-1.321

-1,32%

-1.548

-0,47%

FI

3.572

19.707

190.120

3.394

18.058

179.385

-178

-1.649

-8,37%

-10.734

-5,65%

SE

1.810

45.862

224.273

1.598

44.411

217.027

-212

-1.451

-3,16%

-7.247

-3,23%

UK

7.423

241.066

942.539

7.034

222.963

899.694

-389

-18.103

-7,51%

-42.846

-4,55%

Total

84.157

 1.866.278

 6.863.512

79.874

1.799.693

6.541.462

-4283

-66.585

-3,57%

-322.050

-4,69%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 May 2004

31 December 2004

Fleet capacity variations

New Member States

Number of vessels

GT

kW

Number of vessels

GT

kW

Number of vessels

Δ GT

Δ GT in %

Δ kW

Δ kW in %

EE

1.052

26.736

64.961

1.050

25.041

63.257

-2

-1.695