Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al finanziamento della normazione europea
{SEC(2005) 1050}
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
Contesto
Dalla metà degli anni ’80 la normazione europea ha consentito, da un lato, la libera circolazione dei prodotti industriali nella Comunità europea e, dall’altro, un elevato livello di tutela dei consumatori e dei lavoratori, in particolare nel contesto della legislazione sul mercato interno. Per tale motivo la Commissione ha costantemente fornito un sostegno finanziario allo sviluppo della normazione europea, senza la quale tale politica non avrebbe potuto essere elaborata così rapidamente e con il successo che ha ottenuto in circa venti settori industriali. Il catalogo dei tre organismi europei di normazione, denominati qui di seguito “OEN” (CEN, CENELEC, ETSI)[1], comprende attualmente più di 15000 norme ed altre specifiche europee, delle quali oltre 2500 sono state elaborate a sostegno della legislazione comunitaria e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Grazie all’attività di normazione la Comunità può evitare di elaborare una normativa dettagliata, e addirittura di regolamentare determinati settori. Per tale motivo la normazione contribuisce all’attuale impegno di migliorare la legislazione nel contesto della politica a favore della crescita e dell’occupazione.
Attualmente il sostegno finanziario alla normazione europea si basa su più atti i quali, in grande maggioranza, non contengono esplicite e specifiche disposizioni sulle condizioni di finanziamento. Tali atti forniscono una base che consente alla Commissione di chiedere agli organismi europei di normazione (CEN, CENELEC, ETSI) di elaborare norme europee a sostegno delle sue politiche.
Si tratta essenzialmente:
– della direttiva 98/34/CE[2], che consente alla Commissione di rivolgere domande di normazione agli organismi europei di normazione,
– di una serie di regolamenti di armonizzazione tecnica per l’attuazione del mercato interno, incluse le direttive “nuovo approccio”,
– della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni[3].
Il sostegno finanziario alla normazione europea rientra nel quadro delle relazioni di partenariato stabilite tra la Commissione l’EFTA e gli organismi europei di normazione e riprese negli orientamenti generali per la cooperazione sottoscritti il 28 marzo 2003 da tali entità[4].
Nella risoluzione del 28 marzo 1999[5] il Parlamento europeo ha sostenuto la relazione della Commissione sull’efficacia e la legittimità in materia di normazione europea nel quadro del nuovo approccio.
Nella risoluzione dell’ottobre 1999[6] e nelle conclusioni del marzo 2002[7] sul ruolo della normazione europea, il Consiglio ha ribadito l’intenzione di continuare a fornire finanziamenti comunitari alla normazione europea entro i limiti stabiliti dall’autorità di bilancio, a complemento dei contributi da parte dell’industria e dell’EFTA.
Attualmente il finanziamento delle attività di normazione europea riguarda essenzialmente:
– contratti annui di prestazione con gli OEN per migliorare il funzionamento delle loro segreterie centrali in termini di coerenza, efficacia, qualità e visibilità,
– il miglioramento della qualità della normazione europea, grazie alla valutazione da parte di consulenti esterni dei progetti di norme armonizzate e alla traduzione, a seconda delle necessità, della loro versione definitiva,
– l’elaborazione di norme europee o altri prodotti di normazione a sostegno delle politiche e della legislazione comunitarie,
– la promozione e la visibilità del sistema europeo di normazione e delle norme europee.
Possono essere finanziate anche altre attività, ad esempio nell’ambito dell’assistenza o della cooperazione tecnica con i paesi terzi.
Secondo il nuovo regolamento finanziario[8], l’esecuzione degli stanziamenti iscritti al bilancio per qualsiasi attività comunitaria richiede innanzitutto l'adozione di un atto di base che, nell'ambito d'applicazione del trattato CE, è un atto di diritto derivato che fornisce una base giuridica all’attività comunitaria e all’esecuzione della spesa corrispondente iscritta nel bilancio. Gli atti esistenti di diritto derivato riguardanti la normazione europea non soddisfano completamente le suddette prescrizioni del regolamento finanziario.
Di conseguenza la Commissione ritiene che sia necessario adottare un atto che fornisca una base ed un quadro giuridico più esplicito, più completo e più dettagliato al finanziamento della normazione europea e ne garantisca la continuità, dato che la motivazione di tale iniziativa è già stata oggetto di valutazione (cfr. allegato alla proposta).
La proposta di decisione
Per sostenere le sue politiche e la legislazione comunitaria, la Comunità europea ricorre sovente a norme europee o ad altri prodotti di normazione elaborati dagli organismi europei di normazione riconosciuti nell’allegato I alla direttiva 98/34/CE, ovvero il CEN, il CENELEC e l’ETSI o da altri organismi tecnici in caso di necessità nell’ambito di lavori preparatori.
Gli incarichi di normazione sono affidati agli organismi europei di normazione sulla base di richieste di normazione elaborate dopo aver consultato il Comitato della direttiva 98/34/CE, in conformità delle disposizioni stabilite da tale direttiva e di quelle della decisione 87/95/CEE nel settore delle tecnologie d’informazione e comunicazione (TIC).
La presente proposta si basa sugli articoli 95 e 157 del trattato CE.
Infatti la normazione europea sostiene da un lato il ravvicinamento delle legislazioni sull’istituzione, sul funzionamento e sul consolidamento del mercato interno (armonizzazione tecnica) e, dall’altro lato, il miglioramento della competitività delle imprese.
Le misure di armonizzazione tecnica possono riguardare una serie di argomenti quali la salute, la sicurezza, la tutela dell’ambiente e dei consumatori o l’interoperabilità. Oltre all’aspetto « mercato interno », la normazione europea può sostenere un’ampia serie di politiche comunitarie volte ad aumentare la competitività delle imprese europee, in particolare nei settori della politica commerciale comune, dei trasporti, dell’ambiente, delle TIC, della sicurezza dei documenti di viaggio, dei servizi, dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
La presente proposta costituirebbe quindi un atto specifico che fornisce un quadro esplicito, completo e dettagliato che consente alla Comunità di finanziare tutte le attività di normazione necessarie all’attuazione delle politiche comunitarie.
Le decisioni di finanziamento annue stabilite dalla Commissione fissano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi da raggiungere ed il volume degli stanziamenti per tipo di attività e, se del caso, i tassi di cofinanziamento. Tali attività sono oggetto di valutazioni intermedie o ex‑post regolari, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario in materia.
L’articolo 1 stabilisce l’oggetto della presente decisione, ovvero il contributo della Comunità europea al finanziamento della normazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione comunitarie. Il sostegno alla legislazione comunitaria riguarda il mercato interno dei prodotti e dei servizi, inclusi gli aspetti sanitari, di sicurezza, tutela dei consumatori e dei lavoratori, interoperabilità e scambi commerciali. Inoltre la normazione europea può fornire un valore aggiunto e potenziare la competitività dell’industria europea, in particolare nei settori del trasporto, delle nuove tecnologie, delle TIC, delle industrie della difesa e dello spazio.
L’articolo 2 stabilisce che gli OEN riconosciuti nell’allegato I della direttiva 98/34/CE, ovvero il CEN, il CENELEC e l’ETSI, sono i beneficiari principali del finanziamento della normazione europea. Per lavori preparatori o accessori alla normazione, quali attività di ricerca pre o paranormativa, test di intercomparazione, analisi, valutazioni e convalide, anche altre entità possono beneficiare di finanziamenti comunitari.
L’articolo 3 precisa i vari tipi di attività di normazione ammissibili al finanziamento comunitario: si tratta della produzione e revisione delle norme europee da parte degli OEN; le attività di normazione ammissibili possono inoltre comprendere l’elaborazione di qualsiasi altro prodotto di normazione, ad esempio pre-norme, specifiche tecniche, relazioni tecniche, guide o altre specifiche adottate da gruppi di lavoro, nonché la prestazione di servizi nel contesto della normazione. Inoltre il finanziamento comunitario può riguardare le attività delle segreterie centrali degli OEN, la verifica della qualità delle norme europee, le traduzioni delle norme, nonché la promozione del sistema europeo di normazione. Possono beneficiare del finanziamento comunitario anche progetti di cooperazione o assistenza tecnica in materia di normazione con paesi terzi, volti a promuovere l’accesso ai mercati.
L’articolo 4 precisa che gli stanziamenti destinati alle attività finanziate in virtù della presente decisione sono autorizzati annualmente dall’autorità di bilancio.
L’articolo 5 determina le modalità di finanziamento. Il finanziamento delle attività degli OEN avviene generalmente tramite sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma del regolamento finanziario in connessione con l’articolo 168, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 della Commissione recante le modalità di esecuzione del regolamento finanziario[9]. La suddetta procedura è giustificata dal fatto che si tratta di organismi riconosciuti dalla direttiva 98/34/CE, che svolgono attività d’interesse generale europeo e che, su scala europea, non sono in concorrenza con altri organismi. Per quanto riguarda invece le attività preparatorie o accessorie alla normazione svolte da altre entità, il finanziamento viene concesso mediante sovvenzioni con invito a presentare proposte o tramite appalti pubblici. Per il finanziamento delle attività delle segreterie centrali resta possibile la concessione di sovvenzioni all'azione, oppure di sovvenzioni di funzionamento. Per le sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario, non deve essere applicata la riduzione progressiva. Tenuto conto dei contributi delle parti interessate alla normazione, ovvero la messa a disposizione della loro perizia, deve essere autorizzato il ricorso quasi sistematico ai contributi in natura. Per semplificare la gestione finanziaria può essere necessario istituire parametri dei costi unitari o forfait di finanziamento delle norme o di altri prodotti di normazione.
Nell’interesse di una gestione sana e duratura delle attività finanziate, gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alla concessione delle sovvenzioni dovranno essere stabiliti tramite contratti-quadro di partenariato tra gli OEN e la Commissione. L’articolo 6 definisce le modalità di gestione, di attuazione e di monitoraggio da parte della Commissione. Per poter garantire una gestione sana ed efficace la Commissione potrà ricorrere agli strumenti di sostegno necessari quali audit, valutazioni, studi, riunioni, attività d’informazione e di pubblicazione. Inoltre è opportuno procedere in modo regolare a valutazioni dell’efficacia e dell’impatto delle misure finanziate.
L’articolo 7 prevede gli strumenti necessari a garantire una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità durante l’attuazione della presente decisione.
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al finanziamento della normazione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 157, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione[10],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[12],
considerando quanto segue:
(1) La normazione europea è un’attività volontaria svolta da e per le parti interessate al fine di istituire norme e altri prodotti di normazione che soddisfino le loro esigenze. I suddetti prodotti di normazione sono elaborati dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), organismi elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione[13] (in prosieguo: “organismi europei di normazione").
(2) La direttiva 98/34/CE prevede che la Commissione, sentito il comitato istituito dalla direttiva stessa, possa trasmettere richieste di normazione agli organismi europei di normazione. I rapporti di partenariato[14] tra tali organismi, da un lato, e la Comunità e l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) sono oggetto di orientamenti generali di cooperazione a sostegno della normazione europea.
(3) Per la Comunità è necessario contribuire al finanziamento della normazione europea, vista l’importanza del suo ruolo come sostegno della legislazione e delle politiche comunitarie. La normazione europea contribuisce al funzionamento e al consolidamento del mercato interno, in particolare grazie alle direttive cosiddette di “nuovo approccio” nei settori della salute, della sicurezza, della tutela dell’ambiente e dei consumatori, o anche per garantire l’interoperabilità in settori come quello dei trasporti. Essa consente inoltre di migliorare la competitività delle imprese agevolando la libera circolazione dei prodotti e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in attività comequelle delle tecnologie dell’informazione. È quindi opportuno includere nella presente decisione il finanziamento delle attività di normazione europea nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, disciplinato dalla decisione 87/95/CE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni[15].
(4) È necessario fornire un fondamento giuridico esplicito, completo e dettagliato al finanziamento da parte della Comunità di tutte le attività di normazione europea necessarie all’attuazione delle sue politiche e della sua legislazione.
(5) Il finanziamento comunitario deve essere volto a stabilire norme e altri prodotti di normazione, ad agevolarne l’uso da parte delle imprese grazie alla traduzione nelle varie lingue comunitarie, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione ed infine a garantire la promozione globale di tale sistema.
(6) Gli stanziamenti destinati alle attività di normazione europea devono essere fissati annualmente dall’autorità di bilancio nell’ambito delle prospettive finanziare ed essere oggetto di una decisione annuale della Commissione che ne stabilisca gli importi e, se del caso, il tasso massimo di cofinanziamento per tipo di attività.
(7) Tenuto conto dell’ampiezza dell’area d’intervento della normazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione comunitarie e dei vari tipi di attività di normazione, è opportuno prevedere diverse modalità di finanziamento. Si tratta principalmente di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per gli organismi europei di normazione, secondo il disposto dell’articolo 110, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[16] (in prosieguo:”il regolamento finanziario”) e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[17].
(8) Inoltre, nella misura in cui gli organismi europei di normazione forniscono un costante sostegno alle attività comunitarie, è opportuno che dispongano di segreterie centrali efficaci e efficienti. La Commissione deve dunque poter concedere sovvenzioni a tali organismi che perseguono uno scopo d’interesse generale europeo, senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione progressiva di cui all’articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario. Il funzionamento efficace degli organismi europei di normazione presuppone inoltre che i membri nazionali di tali organismi rispettino i loro obblighi di contribuzione finanziaria al sistema europeo di normazione.
(9) Il finanziamento delle attività di normazione deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme o di altri prodotti di normazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove eseguite in laboratori collegati, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre la promozione della normazione a livello europeo ed internazionale deve poter includere la realizzazione di programmi di cooperazione e di assistenza tecnica con paesi terzi. Per migliorare l’accesso ai mercati ed il rafforzamento della competitività delle imprese è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri enti tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.
(10) Tra la Commissione e gli organismi di normazione vengono stipulati regolarmente accordi di partenariato per stabilire le regole amministrative e finanziarie relative al finanziamento delle attività di normazione secondo il regolamento finanziario.
(11) Considerata la specificità dei lavori di normazione e, in particolare, la partecipazione importante delle varie parti interessate, tra cui le imprese, al processo di normazione tramite la fornitura di esperti, è necessario ammettere che il cofinanziamento delle attività di elaborazione di norme europee o di altri prodotti di normazione oggetto di una sovvenzione comunitaria può essere fornito in modo quasi sistematico tramite contributi in natura.
(12) Per garantire l’attuazione efficace della presente decisione è opportuno poter ricorrere alla perizia necessaria, in particolare in materia di revisione e gestione finanziaria, nonché ai mezzi di sostegno amministrativo atti ad agevolarne l'esecuzione, e valutare a scadenza regolare la pertinenza delle attività oggetto del finanziamento comunitario per accertarne utilità e impatto.
(13) È altresí opportuno adottare i provvedimenti adeguati e necessari per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi perduti, versati indebitamente o male utilizzati, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[18], del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità[19] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[20],
DECIDONO:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione reca norme sul contributo della Comunità al finanziamento della normazione europea al fine di sostenere l’attuazione delle politiche e della legislazione comunitarie.
Articolo 2
Entità ammissibili al finanziamento comunitario
Il finanziamento comunitario può essere concesso agli organismi europei di normazione riconosciuti, elencati dall’allegato I della direttiva 98/34/CE(in prosieguo: “gli organismi europei di normazione”), per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 della presente decisione.
Il finanziamento comunitario può tuttavia essere concesso
anche ad altre entità per l’attuazione dei lavori preparatori o accessori alla
normazione europea descritti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché
per i programmi di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 3
Attività di normazione ammissibili al finanziamento comunitario
1. La Comunità può finanziare le seguenti attività di normazione europea :
a) elaborazione e revisione di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione necessario e adeguato all’attuazione delle politiche e della legislazione comunitarie;
b) realizzazione di lavori preparatori o accessori alla normazione europea quali studi, programmi, valutazioni, analisi comparative, attività di ricerca, di laboratorio, prove eseguite in laboratori collegati e lavori di valutazione della conformità;
c) attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione;
d) verifica della qualità e della conformità delle norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione;
e) traduzione, se necessario, di norme europee o di qualsiasi altro prodotto di normazione impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione della Comunità nelle lingue comunitarie che non sono lingue di lavoro degli organismi europei di normazione;
f) promozione e valorizzazione del sistema europeo di normazione e delle norme europee presso le parti interessate nella Comunità e a livello internazionale.
2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera f) possono comprendere programmi di cooperazione e di assistenza tecnica con paesi terzi.
3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) sono ammissibili solo previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE sulle richieste da trasmettere agli organismi europei di normazione.
Articolo 4
Finanziamento
Gli stanziamenti destinati alle attività di cui all’articolo 3 vengono autorizzati annualmente dall'autorità di bilancio, entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 5
Modalità
di finanziamento
1. I finanziamenti comunitari sono effettuati, mediante sovvenzioni, senza invito a presentare proposte, agli organismi o entità seguenti:
a) organismi europei di normazione, per realizzare le attività di cui all’articolo 3,
b) entità citate in un atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normazione, i lavori di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della presente decisione.
I finanziamenti sono eseguiti tramite la concessione di sovvenzioni previo invito a presentare proposte, oppure con bando di gara, per i lavori connessi alla normazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) o per i programmi di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
2. Il finanziamento delle attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), può essere eseguito sia sulla base di sovvenzioni all’azione, sia di sovvenzioni di funzionamento. Le sovvenzioni di funzionamento non hanno carattere degressivo in caso di rinnovo.
3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività.
4. E’ ammesso il cofinanziamento sotto forma di contributi in natura. La valorizzazione dei contributi in natura viene effettuata secondo le modalità previste dal regolamento (CE, Euratom) n° 2342/2002.
5. Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate agli organismi europei di normazione sono definiti negli accordi-quadro di partenariato sottoscritti dalla Commissione e dagli organismi, conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 sue modalità di esecuzione.
Articolo 6
Gestione,
realizzazione, sorveglianza
1. Gli stanziamenti autorizzati dall’autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normazione possono coprire le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione, in particolare di studi, riunioni, azioni d’informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l’ assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normazione.
2. La Commissione valuta a scadenza regolare la pertinenza delle attività di normazione oggetto di un finanziamento comunitario rispetto alle esigenze delle politiche e della legislazione comunitarie.
Articolo 7
Tutela degli
interessi finanziari della Comunità
1. La Commissione provvede affinché, in sede di esecuzione delle attività finanziate nell'ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (CE, Euratom) n°2185/96 e (CE) n° 1073/1999.
2. Per le attività comunitarie finanziate nell'ambito della presente decisione la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o l’inadempimento di un obbligo contrattuale, derivante da un’azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.
3. Gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione contemplano la sorveglianza ed il controllo finanziario della Commissione, o di qualsiasi suo rappresentante autorizzato, nonché la revisione finanziaria della Corte dei conti, se del caso in loco.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[…] […]
FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Domaine(s)
politique(s): Marché intérieur et compétitivité des entreprises Activité(s):
Normalisation européenne |
|
|
Dénomination
de l’action: Financement de la normalisation européenne |
1. LIGNE(S)
BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)
020304 – Normalisation et rapprochement des législations – ainsi que le
cas échéant d’autres lignes budgétaires pertinentes pour d’autres politiques.
2. DONNÉES
CHIFFRÉES GLOBALES
2.1 Enveloppe totale de l’action (partie
B): 134
millions d'euros en CE
2.2 Période d’application:
2006-2010
2.3 Estimation globale pluriannuelle des
dépenses:
a) Échéancier crédits
d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)
Millions d'euros (à
la 3e décimale)
|
|
Année 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Total |
|
Crédits d'engagement |
19 |
25 |
30 |
30 |
30 |
|
134 |
|
Crédits de paiement |
18.6 |
25 |
30 |
30 |
30 |
|
133,6 |
b) Assistance
technique et administrative (ATA) et dépenses d’appui (DDA) (cf. point 6.1.2) (inclus dans
les budgets annuels en tant que de besoin)
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CE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
CP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Sous-total a+b |
|
|
|
|
|
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|
|
CE |
19 |
25 |
30 |
30 |
30 |
- |
134 |
|
CP |
18.6 |
25 |
30 |
30 |
30 |
- |
133,6 |
c) Incidence
financière globale des ressources humaines et autres dépenses de
fonctionnement : maintien du statu-quo (2A+3B+2C). (cf. points 7.2 et 7.3)
|
CE/CP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL a+b+c |
|
|
|
|
|
|
|
|
CE |
19 |
25 |
30 |
30 |
30 |
- |
134 |
|
CP |
18.6 |
25 |
30 |
30 |
30 |
- |
133,6 |
2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières
X La proposition est compatible avec la programmation financière existante pour 2006.
Pour les années 2007 à 2010, la proposition est compatible au nouveau cadre des perspectives financières 2007-2013, voir la Communication [COM(2004) 101] de la Commission de février 2004.
Cette proposition nécessite une re-programmation de la rubrique concernée des perspectives financières,
y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel.
2.5 Incidence financière sur les recettes
X Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure).
3. CARACTÉRISTIQUES
BUDGÉTAIRES
|
Nature de la dépense |
Nouvelle |
Participation AELE |
Participation pays candidats |
Rubrique PF |
|
|
DO |
CND |
NON |
OUI |
NON |
N° 3 (en 2006) N° 1a (à partir de 2007) |
4. BASE
JURIDIQUE
Article 95 et 157 du traité instituant la Communauté européenne
5. DESCRIPTION ET
JUSTIFICATION
5.1 Nécessité d'une intervention communautaire
5.1.1 Objectifs poursuivis
La présente proposition a pour objectif de rationaliser, consolider et sécuriser dans la durée et dans le contexte du nouveau règlement financier les dépenses existantes en matière d’activités de normalisation européenne réalisées en soutien des politiques communautaires, notamment pour l’amélioration du marché intérieur et de la compétitivité des entreprises dans le cadre d’un développement durable.
5.1.2 Dispositions prises relevant de l’évaluation ex ante
Une évaluation d’impact préliminaire a été réalisée qui a conclu à un impact neutre de cette mesure qui consiste à renforcer, consolider, sécuriser et éventuellement simplifier une situation existante dans le cadre d’une nouvelle législation financière et de l’élargissement de la Communauté européenne (voir point 2 de la présente annexe). Comme prévu, une consultation a été menée auprès des parties intéressées (normalisateurs, industrie, Etats membres et AELE). L’ensemble des parties consultées a reconnu le bien fondé d’une telle proposition et la continuation des actions existantes telles que décrites au point 5.2.
5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire
Actuellement, le financement des activités de la normalisation européenne vise essentiellement:
– des contrats de performance annuels avec CEN, CENELEC et ETSI pour améliorer le fonctionnement de leurs secrétariats centraux en terme de cohérence, d’efficacité, de qualité et de visibilité,
– l’amélioration de la qualité de la normalisation européenne, via l’évaluation par des consultants externes des projets de normes harmonisées et la traduction en tant que de besoin de leur version finale,
– l’élaboration de normes européennes ou autres produits de normalisation élaborés en soutien des politiques communautaires,
– la promotion et la visibilité du système européen de normalisation et des normes européennes.
D’autres activités peuvent être financées par exemple dans les domaines de l’assistance ou de la coopération technique vis-à-vis des pays tiers.
L’intervention budgétaire se fait essentiellement sur base de subventions sans appel à proposition pour les organismes européens de normalisation reconnus dans la directive 98/34/CE ou encore via l’appel au marché ou par le biais des subventions avec appel à proposition vis-à-vis d’autres entités.
5.3 Modalités de mise en œuvre
La gestion du budget de normalisation est de la responsabilité de la Commission. Ce budget est essentiellement exécuté sur la base des activités telles que décrites dans l’article 3 de la proposition.
Une assistance technique et administrative n’est pas exclue ; elle est partie intégrante des budgets annuels.
6. INCIDENCE
FINANCIÈRE
6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)
La ventilation par type d’actions se fait chaque année sur la base des estimations indiquées au point 2.3 et dans le cadre des Décisions annuelles de financement de la Commission qui fixe les montants, les taux de co-financement par type d’activité.
7. INCIDENCE SUR LES
EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
Aucune incidence car maintien de la situation existante en matière de ressources humaines et de dépenses administratives (2A+3B+2C).
8. SUIVI ET
ÉVALUATION
8.1 Système de suivi
Des évaluations récurrentes sont réalisées régulièrement par la
Commission sur les différents types d’activités faisant l’objet d’un soutien
financier communautaire (voir point 6.2 relatif à l’évaluation ex-ante).
8.2 Modalités et périodicité de l’évaluation prévue
Des évaluations ex-post sont prévues pour chaque type de financement chaque année. A titre d’exemple, le programme esap a fait l’objet d’une évaluation en 2003 ; en 2005, les contrats consultants seront évalués par des évaluateurs externes.
9. MESURES ANTIFRAUDE
Les dispositions de la réglementation financière relatives à l’exécution du budget, et plus particulièrement celles concernant les mesures de contrôle sont d’ores et déjà mises en œuvre.
Des mesures de contrôles systématiques des subventions sont prévues dans les conventions cadre de partenariat signées entre la Commission et les organismes européens de normalisation telles que des obligations de rapports, de décomptes financiers avec la possibilité d’exiger toutes pièces justificatives pour les dépenses pendant 5 ans après paiement de la facture finale relative à toute convention spécifique.
Des rapports d’audit sont requis de la part des bénéficiaires conformément aux dispositions du règlement financier.
Des contrôles sur pièces et sur place sont réalisés régulièrement par la Commission notamment pour s’assurer que le système d’enregistrement du nombre d’hommes/jours utilisés pour les activités de normalisation est fiable.
[1] CEN: comitato europeo di normazione, CENELEC: comitato europeo di normazione elettrotecnica, ETSI: european telecommunication standards institute, istituto europeo per le norme di telecomunicazioni.
[2] Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.
[3] GU
L 36 del 7.2.1987, pag. 31.
[4] GU
C 91 del 16.4.2003, pag. 7.
[5] GU C 150 del 28.5.1999, pag. 624.
[6] GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.
[7] GU C 66 del 15.3.2002, pag. 1.
[8] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25.06.2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
[9] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
[10] GU
C […] del […], pag. […].
[11] GU C […] del […], pag. […].
[12] GU C […] del […], pag. […].
[13] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
[14] GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.
[15] GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
[16] GU
L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[17] GU
L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
[18] GU
L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
[19] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
[20] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.