Bruxelles, 23.8.2005
COM(2005) 378 definitivo
COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE
relativa alla
posizione comune del Consiglio sull’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati
1. ANTEFATTI
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Data di trasmissione
della proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio |
24 novembre 2003 |
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
28 aprile 2004 |
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Data del parere del Comitato delle regioni: |
22 maggio 2004 |
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Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
20 aprile 2004 |
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Data d’adozione della posizione comune: |
18 luglio 2005 |
2. OBIETTIVO DELLA
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
La proposta della Commissione di una direttiva relativa a pile e accumulatori ha un duplice obiettivo:
– l’istituzione di un sistema a circuito chiuso per tutte le pile e gli accumulatori onde evitarne l’incenerimento o lo smaltimento nelle discariche una volta allo stato di rifiuti. Grazie al sistema a circuito chiuso tutte le pile dovrebbero essere raccolte e riciclate e i metalli in esse contenuti reintrodotti nel ciclo economico;
– la fissazione di requisiti minimi per il funzionamento dei sistemi nazionali di raccolta e riciclaggio per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire condizioni paritarie a tutti gli operatori attivi nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori.
3. OSSERVAZIONI SULLA
POSIZIONE COMUNE
3.1. Osservazioni generali
La Commissione ha potuto accogliere la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Gli emendamenti contengono utili chiarimenti tecnici o aggiunte alle definizioni proposte nel documento della Commissione. La maggioranza degli emendamenti respinti dalla Commissione si riferivano alla proibizione di certe sostanze, in quanto dalla sua valutazione d’impatto estesa era emerso che il proposto sistema del “circuito chiuso” avrebbe garantito un livello equivalente di protezione dell’ambiente a costi inferiori. In particolare:
– La Commissione ha accolto per intero gli emendamenti 4, 5, 11, 12, 14, 21, 24, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 78, 79, 80, 81, 103 e 112, in totale 26 emendamenti.
– La Commissione ha accettato 16 emendamenti in parte o in linea di principio. Gli emendamenti 10, 29 e 35 possono essere accettati dalla Commissione in linea di principio dopo essere stati riformulati e/o chiariti. Gli emendamenti 16, 20, 22, 23, 27, 28, 40, 43, 44, 48, 53, 99 e 109 sono stati accolti in parte.
– Gli emendamenti 1, 2, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 49, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 92, 95, 82, 100, 101, 108 e 120, in totale 44 emendamenti, non sono stati accolti dalla Commissione.
Il Consiglio ha ampiamente tenuto conto degli emendamenti del Parlamento e ha apportato numerose altre modifiche. Secondo il Consiglio il proposto sistema del “circuito chiuso” sarebbe di difficile realizzazione pratica e comporterebbe costi elevati e oneri amministrativi per gli Stati membri. Esso ha optato pertanto per un divieto parziale all’impiego del cadmio nelle pile portatili anziché per un obiettivo di raccolta aggiuntivo per le pile portatili al cadmio che avrebbe reso necessario il monitoraggio del flusso dei rifiuti.
La Commissione continua a ritenere valida la propria valutazione d’impatto estesa (si veda la dichiarazione della Commissione al punto 4), ma prende atto che allo stato attuale sono disponibili nuove informazioni indicanti che il proposto sistema del “circuito chiuso” potrebbe comportare costi e oneri amministrativi più elevati di quanto inizialmente previsto, ovvero maggiori costi per gli Stati membri. La Commissione può accettare pertanto misure diverse da quelle inserite nella sua proposta originaria, purché il livello di protezione ambientale sia almeno equivalente a quello di tale proposta, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di raccolta e riciclaggio.
Per quanto riguarda i tassi di raccolta, la Commissione accoglie con favore l’innalzamento degli obiettivi di lungo termine. Tuttavia, il calendario previsto per conseguire un tasso di raccolta del 45% (otto anni dalla data di recepimento) potrebbe essere più ambizioso.
Sulla base di quanto precede, la Commissione può sostenere la posizione comune nel suo complesso.
3.2. Osservazioni specifiche
3.2.1. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune
Gli emendamenti 4, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 40, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 59-62, 64, 78, 79-81, 99, 109 e 112 adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, sono stati accolti interamente, in parte o in linea di principio dalla Commissione. Essi sono stati inoltre inseriti interamente, in parte o in linea di principio nella posizione comune del Consiglio.
Gli emendamenti 4 e 52 sostituiscono il termine “consumatore” con “utilizzatore finale”. Essi sono stati integralmente accolti dalla Commissione e inseriti nel considerando 18 e nel titolo dell’articolo 17 della posizione comune. La parte dell’emendamento 53 relativa agli utilizzatori finali è stata accolta dalla Commissione ed è stata in parte inserita nell’articolo 17, paragrafo 1 della posizione comune.
L’emendamento 10, che chiarisce il campo di applicazione della direttiva, è stato accolto dalla Commissione in linea di principio e inserito nell’articolo 2 della posizione comune.
Gli emendamenti 11, 12 e 14 presentano utili chiarimenti delle definizioni di ‘pila’ ‘accumulatore’ e ‘pacco batteria’ e sono stati integralmente accolti dalla Commissione e inseriti nell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 della posizione comune.
La Commissione ha accettato in parte l’emendamento 16, dopo aver accolto con favore il chiarimento che le pile a bottone possono essere utilizzate anche come energia di riserva. Tale emendamento è inserito nell’articolo 3, paragrafo 4 della posizione comune.
Per quanto concerne la proposta definizione di produttore, l’emendamento 20 è stato accolto in parte dalla Commissione. Per l’articolo 3, paragrafo 13, lettera b) la Commissione aveva proposto la seguente formulazione: “rivende, sotto il suo marchio, pile o accumulatori, a condizione che il marchio del produttore non compaia sulle pile o gli accumulatori”. Per l’emendamento relativo alla lettera c) la Commissione aveva proposto la seguente formulazione: “nel mercato comunitario da paesi terzi”. La definizione di produttore data dal Consiglio è in parte coerente con l’emendamento 20 in quanto esso concerne tutte le pile e gli accumulatori incorporati in apparecchi. Il Consiglio ha ulteriormente semplificato la definizione per consentire agli Stati membri di individuare un produttore responsabile sul proprio territorio, evitando al contempo problemi relativi al mercato interno.
L’emendamento 21 aggiunge la definizione di ‘distributore’, integralmente accolta dalla Commissione. Tale emendamento è inserito nell’articolo 3, paragrafo 13, della posizione comune.
La Commissione ha accolto le prime due parti dell’emendamento 23, ovvero che l’articolo 4 si applica fatta salva la direttiva 2000/53/CE e che il peso limite del mercurio contenuto in pile e accumulatori è di 5 ppm, in quanto ambedue i cambiamenti sono in linea con la proposta della Commissione. Il Consiglio ha accolto tale emendamento in quanto l’articolo 4 della posizione comune stabilisce un divieto relativo al cadmio, fatte salve le deroghe, e prevede un riesame.
L’emendamento 24 rafforza l’obbligo fatto ai produttori di migliorare l’efficienza ambientale delle pile e degli accumulatori e agli Stati membri di promuovere la ricerca e lo sviluppo in questi ambiti. Esso è stato integralmente accolto dalla Commissione e inserito nell’articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e d), della posizione comune.
La Commissione ha accolto in parte l’emendamento 28, che riformula i requisiti dei sistemi di raccolta nazionali per le pile e gli accumulatori portatili. La Commissione ha ritenuto un utile chiarimento l’aggiunta che le pile possono essere raccolte anche insieme ai RAEE sulla base di sistemi istituiti nell’attuazione della presente direttiva. Tale punto è stato inserito nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) della posizione comune.
La Commissione poteva in linea di principio concordare con l’approccio secondo cui la direttiva stessa dovrebbe stilare un elenco di Stati membri che possono derogare dagli obiettivi di riciclaggio proposti in un allegato, come suggerito dall’emendamento 35. Il Consiglio ha tuttavia preferito optare per la fissazione di disposizioni transitorie mediante una procedura di comitato (cfr. articolo 9, paragrafo 4, della posizione comune).
La Commissione ha accettato la correzione dell’errore ortografico nel regolamento (CEE) n. 259/93. Il Consiglio ha inserito questo punto, oltre alla parola ‘riciclaggio’, nell’articolo 12 della posizione comune.
Per quanto riguarda l’emendamento 43, la Commissione ha accettato la riformulazione relativa al riciclaggio del piombo e del cadmio. La Commissione ha inoltre accolto con favore il nuovo paragrafo in base al quale le efficienze minime di riciclaggio potrebbero essere adeguate al progresso tecnico e scientifico mediante procedura di comitato. Tale emendamento è stato inserito nell’articolo 10 della posizione comune.
La Commissione ha parzialmente accolto l’emendamento 44, ovvero la sostituzione della parola ‘dispongono’ con ‘provvedono’ nonché l’aggiunta delle parole ‘raccolta’ e ‘ecologicamente’. L’articolo 13 della posizione comune include parzialmente tale emendamento, aggiungendo il termine ‘raccolta’.
La Commissione ha accolto l’emendamento 46, in virtù del quale per le pile che sono incorporate in altri prodotti come automobili o attrezzature elettriche ed elettroniche, nel momento in cui questi prodotti diventano rifiuti, i produttori sono responsabili del successivo trattamento delle pile soltanto a partire dal momento in cui esse sono rimosse dai suddetti prodotti. La posizione comune del Consiglio mira a evitare sovrapposizioni tra i differenti sistemi di finanziamento e è pertanto coerente con l’obiettivo dell’emendamento (cfr. articolo 13, paragrafo 2 della posizione comune).
L’emendamento 51 chiarisce che la partecipazione ai sistemi in parola dovrebbe essere aperta a tutti gli operatori economici senza discriminazioni di sorta ed è stato accolto dalla Commissione. L’obiettivo di tale emendamento è stato recepito dall’articolo 7, paragrafo 2 della posizione comune.
La Commissione ha accolto l’emendamento 56, che obbliga gli Stati membri a adottare idonee misure per incoraggiare gli utilizzatori finali a partecipare ai sistemi di raccolta e che è stato inserito nell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune.
Gli emendamenti 57, 59, 60, 61, 62, 78, 79, 80 e 81 trasferiscono gli obblighi di etichettatura dall’allegato II della direttiva a un articolo. L’emendamento 59 priva inoltre la Commissione della possibilità di adeguare gli obblighi di etichettatura al progresso tecnico sulla base di una procedura di comitato. L’emendamento 64 assegna alla Commissione la possibilità di concedere deroghe agli obblighi di marcatura sulla base di una procedura di comitato. La Commissione ha accolto tutti questi emendamenti, che sono stati inseriti nell’articolo 18 e nell’allegato II della posizione comune.
La Commissione ha accolto in parte l’emendamento 99, ovvero la soppressione della deroga del 10% rispetto ai requisiti di riciclaggio e la possibilità di effettuare adeguamenti tecnici, che è stato inserito nell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune.
La Commissione ha accolto in parte l’emendamento 109 che chiarisce che le pile per automobili debbano essere raccolte ‘dall’utilizzatore finale o da un luogo accessibile nelle vicinanze’ e che è stato inserito nell’articolo 7, paragrafo 4 della posizione comune.
L’emendamento 112 chiarisce che il ricorso a costi visibili è proibito per la vendita di nuovi prodotti. Tale emendamento è stato accolto dalla Commissione e inserito nell’articolo 13, paragrafo 3, della posizione comune.
3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, ma non recepiti nella posizione comune.
Gli emendamenti 5, 22, 27, 29, 47, 48, 50, 58 e 103 sono stati accolti dalla Commissione integralmente, parzialmente o in linea di principio, ma non sono stati recepiti nella posizione comune.
Gli emendamenti 5 e 58 stabiliscono che gli utilizzatori finali devono essere informati sulla capacità delle batterie e che la capacità deve essere indicata sui pacchi batteria. Essi sono stati integralmente accolti dalla Commissione. Il Consiglio non ha tuttavia inserito tali emendamenti nella posizione comune, ritenendo le disposizioni in essi contenute inadeguate per ragioni tecniche a indicare la capacità.
Nell’emendamento 22, relativo alla definizione di ‘sistema a circuito chiuso’, la Commissione ha accolto con favore il chiarimento linguistico (“terzo” anziché “terzi”). Quanto all’emendamento 27 la Commissione ha accolto con favore la prima parte, che chiarisce che gli Stati membri devono realizzare un sistema ‘a circuito chiuso’. I riferimenti al sistema del “circuito chiuso” non sono stati inseriti nella posizione comune, in quanto il Consiglio ha ritenuto tale sistema una formulazione teorica difficile da tradurre in pratica.
La Commissione ha accolto in linea di principio l’emendamento 29 che impone agli utilizzatori finali di consegnare le pile e gli accumulatori usati ai centri di raccolta. Analogamente la Commissione ha accolto con favore l’emendamento 47 che impone agli Stati membri di provvedere affinché gli utilizzatori finali restituiscano ai sistemi di raccolta pile e accumulatori usati. Il Consiglio non ha recepito tali emendamenti, ritenendo che gli obblighi fatti agli utilizzatori finali siano difficili da far rispettare.
Inoltre, la Commissione ha accolto le parti dell’emendamento 48 contenenti nuove disposizioni che chiariscono la portata della responsabilità dei produttori e stabiliscono che l’importo della garanzia deve essere in funzione del grado di rischio delle pile. Per evitare un deficit di finanziamento, il Consiglio ha deciso che il principio della responsabilità del produttore deve applicarsi sia ai produttori di pile sia ai produttori di apparecchi e automobili che immettono in commercio le pile, evitando il doppio addebito (cfr. articolo 3, paragrafo 12 e articolo 13 della posizione comune).
Gli emendamenti 50 e 103, prima parte, chiariscono che i costi di finanziamento della gestione delle pile e degli accumulatori portatili storici dovrebbero essere a carico dei produttori di pile e accumulatori sulla base della quota di mercato. La Commissione ritiene che si tratti di un utile chiarimento dell’applicazione del principio di responsabilità del produttore, in linea con l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva RAEE. Il Consiglio ha ritenuto tuttavia che, per garantire una certa flessibilità ai sistemi nazionali, non era necessario inserire norme relative al finanziamento dei rifiuti storici.
3.2.3. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune
Gli emendamenti 2, 6, 9, 18, 19, 25, 32, 39, 41, 45, 49, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 77, 92 e 101 sono stati respinti dalla Commissione e non sono stati inclusi nella posizione comune del Consiglio.
3.2.4. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune
Gli emendamenti 1, 7, 8, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 95, 100, 108 e 120 sono stati respinti dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune.
3.2.5. Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta
Considerando
Le modifiche apportate dal Consiglio ai considerando hanno l’obiettivo di adeguare il testo in modo che esso rifletta le modifiche introdotte negli articoli, in particolare:
– i considerando 8 e 9 forniscono un elenco non esauriente di pile industriali e portatili e di utensili elettrici senza fili allo scopo di chiarire le definizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 3, 6 e 16;
– il considerando 11 incorpora i requisiti di cui agli articoli 5 e 17, paragrafo 2, della proposta originaria della Commissione; il considerando 16 spiega cosa si intende per le ‘migliori tecniche disponibili’, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) della posizione comune;
– in materia di responsabilità finanziaria dei produttori, il considerando 17 chiarisce cosa si intenda per i ‘costi netti’ di cui all’articolo 13.
Articoli
Il cambiamento principale apportato dal Consiglio agli articoli riguarda l’introduzione di un divieto parziale all’uso del cadmio nelle batterie portatili (cfr. articolo 4 della posizione comune) invece del proposto obiettivo di raccolta dell’80% per le pile portatili al cadmio, che imporrebbe il monitoraggio del flusso di rifiuti (cfr. l’articolo 13 della proposta originaria della Commissione). Ciò dovrebbe contribuire alla realizzazione di un “sistema a circuito chiuso” (cfr. articolo 3, paragrafo 14 della proposta originaria della Commissione). Sulla base di nuove informazioni sulla disponibilità di alternative alle batterie al cadmio e dati i costi di monitoraggio del flusso di rifiuti, il Consiglio ha ritenuto che un divieto parziale avrebbe costituito un’opzione politica più sostenibile del proposto “sistema a circuito chiuso”. In linea con questi cambiamenti il Consiglio ha inoltre soppresso gli articoli 3, paragrafo 14 e 6 e ha riformulato l’articolo 8 della proposta originaria della Commissione (ora articolo 6). Esso ha inoltro incorporato i requisiti dell’articolo 25, paragrafo 2, della proposta originaria della Commissione. Il riferimento all’impatto ambientale dei trasporti sostituisce disposizioni analoghe contenute negli articoli 9, paragrafo 2 e 15, paragrafo 1, secondo comma, della proposta originaria della Commissione.
Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta, analogamente al Parlamento europeo il Consiglio ha optato per esprimere tali obiettivi in termini percentuali anziché in grammi per abitante come inizialmente proposto dalla Commissione (cfr. articolo 13 della proposta originaria della Commissione). Il Consiglio ha optato per obiettivi del 25% e del 45%, da conseguire rispettivamente in quattro e otto anni dal recepimento della direttiva (cfr. articolo 9 della posizione comune). Poiché tali obiettivi non sono collegati al consumo nazionale, è venuta meno la necessità di mantenere la possibilità di derogare dagli obiettivi in ragione di un consumo di pile particolarmente basso (cfr. articolo 14, paragrafo 2, della proposta originaria della Commissione). Il Consiglio ha invece proposto la possibilità di adottare disposizioni transitorie mediante una procedura di comitato (cfr. articolo 9, paragrafo 4, lettera a) della posizione comune).
Per quanto riguarda la responsabilità dei produttori, il Consiglio ha adottato una nuova definizione di “produttore” per consentire agli Stati membri di identificare un produttore sul proprio territorio allo scopo di attuare la responsabilità finanziaria del produttore (cfr. articolo 3, paragrafo 12, della posizione comune). Per evitare un deficit nel finanziamento della gestione delle pile rimosse da apparecchi/automobili, i produttori di apparecchi e automobili rientrano inoltre nella definizione di “produttore” di cui alla presente direttiva, qualora l’apparecchio o l’automobile incorporino una pila nel momento in cui sono immessi in commercio. L’articolo 13 della posizione comune stabilisce che gli Stati membri devono evitare il doppio addebito e chiarisce che i produttori devono finanziare i costi netti relativi alla gestione delle pile divenute rifiuti. L’articolo 14 della posizione comune (che sostituisce l’articolo 22 della proposta originaria della Commissione) non impone più ai produttori di fornire una garanzia allorché immettono una pila sul mercato. L’articolo 23 della proposta originaria della Commissione, che istituiva norme relative al finanziamento dei rifiuti storici, è stato soppresso. Il Consiglio ha inoltre aggiunto la possibilità di adottare norme de minimis per il finanziamento e la registrazione mediante una procedura di comitato (cfr. articolo 15, della posizione comune).
Allegati
L’allegato I della posizione comune presenta una tabella per il controllo della conformità con gli obiettivi di raccolta e riflette le modifiche apportate nell’articolo 9 della posizione comune. I requisiti prescrittivi di etichettatura dell’allegato II sono stati inseriti nell’articolo 18 della posizione comune e, pertanto, analogamente agli emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura, l’allegato II riporta esclusivamente il simbolo dell’etichetta (un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce). I requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio di cui agli articoli 15, paragrafo 2 e 19, paragrafo 1, della proposta originaria della Commissione sono stati inseriti nell’allegato III della posizione comune.
4. CONCLUSIONI
L’obiettivo di tutela dell’ambiente della proposta della Commissione in materia di pile è quello di prevenire l’incenerimento o lo smaltimento nelle discariche di tutte le pile una volta allo stato di rifiuti. Al tal fine la commissione ha proposto obiettivi ambiziosi in materia di raccolta e riciclaggio per tutte le pile e un obiettivo di raccolta particolarmente elevato per le pile portatili al cadmio allo scopo di realizzare il cosiddetto sistema “a circuito chiuso”.
Nella sua posizione comune il Consiglio ha preferito optare per altre misure politiche per conseguire gli obiettivi della proposta della Commissione. Poiché la portata degli obiettivi di tutela dell’ambiente nella posizione comune è almeno equivalente a quella della proposta della Commissione, quest’ultima può sostenere la posizione comune nel suo complesso.
Dichiarazione della Commissione in relazione alla
valutazione d’impatto del Consiglio:
La Commissione sottolinea l’importanza di svolgere in futuro le valutazioni di impatto in linea con l’obiettivo concordato a livello interistituzionale di fornire regolamenti di migliore fattura. Questo aspetto dovrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle tre istituzioni nel quadro dell’accordo interistituzionale, con l’obiettivo di pervenire a un accordo su una metodologia per realizzare le valutazioni di impatto.