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Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali link aggiornato al documento

Bruxelles, 22.08.2005

COM (2005) 382 definitivo

 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla concessione di una deroga in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1
del trattato CE, presentata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4
della direttiva 94/80/CE relativa al diritto di voto
e di eleggibilità alle elezioni comunali


1.                       Scopo della relazione

La direttiva 94/80/CE del Consiglio[1] stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza [2].

L’articolo 12, paragrafo 4 della direttiva stabilisce che entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 19, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti.

2.                       Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.[3]

È uno dei diritti che la cittadinanza dell'Unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992, conferisce ai cittadini dell'Unione. I diritti specifici relativi alla partecipazione alla vita politica nello Stato membro di residenza sono stabiliti dall'articolo 19 del trattato che istituisce la Comunità europea.

L’articolo 19, paragrafo 1 stabilisce che ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto è esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali sono state stabilite nel 1994 dalla direttiva di cui sopra. L'articolo 3 di tale direttiva stabilisce che ogni persona che, nel giorno di riferimento,

(a)     è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato;

(b)     pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza possiede i requisiti cui la legislazione di tale Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della direttiva.

In generale, la direttiva non permette allo Stato membro di residenza di richiedere che i cittadini di altri Stati membri dell’Unione debbano risiedere per un periodo minimo nel suo territorio per potere avere il diritto di voto o di eleggibilità, se non vi è una condizione analoga per i propri cittadini. Inoltre, in tale caso i cittadini di altri Stati membri dell’Unione sono considerati in possesso di tale requisito di residenza di un periodo minimo se hanno risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente (cfr. l’articolo 4, paragrafo 1).

3.                       Deroghe ai sensi dell'articolo 12 della direttiva

La direttiva consente delle deroghe alle norme generali. Le deroghe devono essere giustificate da problemi specifici di uno Stato membro. L’articolo 12, paragrafo 1 stabilisce che lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedano senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della direttiva, di:

(a)     riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 della direttiva che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale;

(b)     riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 della direttiva purché abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e

(c)     adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

L’articolo 12, paragrafo 2 stabilisce che in deroga alle disposizioni della direttiva, il Regno del Belgio può applicare l’articolo 12, il paragrafo 1, lettera a) a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.

L’articolo 12, paragrafo 3 della direttiva stabilisce che lo Stato membro la cui legislazione disponga che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.

4.                       Deroghe applicate

Il Lussemburgo è l'unico Stato membro che si è avvalso di una deroga sulla base dell'articolo 12, paragrafo 1. Il Lussemburgo limita il diritto di voto ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione che hanno avuto il loro domicilio legale sul territorio del Lussemburgo e che hanno risieduto su tale territorio per almeno cinque anni prima dell'iscrizione.[4] Per quanto riguarda il diritto di eleggibilità, il Lussemburgo chiede che i cittadini di altri Stati membri dell'Unione abbiano risieduto nel paese per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda.[5]

I membri del Consiglio comunale hanno un mandato di sei anni[6]. Il periodo minimo di residenza richiesto per avere il diritto di votare è quindi inferiore alla durata del mandato in seno all'organo collegiale comunale, ed è conforme alla direttiva. Lo stesso vale per il periodo minimo di residenza a cui è subordinato il diritto di eleggibilità: esso è inferiore alla “durata di due mandati dell'organo suddetto”.

Per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 2, il Belgio non ha mai comunicato nessun comune per cui avrebbe applicato una deroga.

5.                       Valutazione delle circostanze relative alla concessione di una deroga

Le circostanze descritte all'articolo 12, paragrafo 1, quale condizione per la concessione di una deroga, sono che la percentuale dei cittadini dell'Unione che risiedono in un dato Stato membro senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori.

Va quindi stabilito se la percentuale dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione che risiedono in Lussemburgo e che hanno l'età per essere elettori supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione che risiedono in tale Stato e che hanno l'età per essere elettori.

La seconda frase dell’articolo 12, paragrafo 4 stabilisce che gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi del paragrafo 1 debbano fornire alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi. La Commissione ha chiesto[7] alle autorità del Lussemburgo di fornire le più recenti informazioni riguardanti:

      il numero di cittadini di altri Stati membri dell’Unione che risiedono in Lussemburgo e che hanno raggiunto l'età del voto;

      il numero totale dei cittadini dell'Unione che risiedono in Lussemburgo e che hanno raggiunto l'età del voto.

Secondo i dati forniti dalle autorità lussemburghesi, il numero di cittadini di altri Stati membri dell’Unione residenti in Lussemburgo era pari a 133 831. Il numero totale di cittadini dell’Unione residenti in Lussemburgo e aventi l’età per essere elettori era pari a 356 274.

Ne consegue che la percentuale di cittadini di altri Stati membri dell’Unione residenti in Lussemburgo e aventi l'età per essere elettori era pari al 37,6% di tutti i cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori. La percentuale è evidentemente più alta della soglia stabilita dalla direttiva, cioè del 20%.

Per quanto riguarda la deroga ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 del trattato e dell’articolo 12, paragrafo 2 della direttiva, la situazione in Belgio – anche se questo Stato non ha mai finora invocato la deroga -, in relazione alle caratteristiche e agli equilibri specifici legati al fatto che la Costituzione prevede tre lingue ufficiali e una divisione territoriale in regioni e comunità, non è cambiata.

6.                       Conclusioni

La Commissione conclude che le circostanze che giustificano la concessione di una deroga al Lussemburgo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva sono ancora di applicazione poiché i motivi che giustificano la deroga sono sempre validi.

La Commissione conclude che le circostanze che giustificano la concessione di una deroga al Belgio ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva sono ancora di applicazione poiché i motivi che giustificano la deroga sono sempre validi

Pertanto, la Commissione non ritiene necessario proporre adeguamenti.



[1]               Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38), modificata dalla direttiva 96/30/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996 (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 14), e adattata dall’atto di adesione del 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 334) (in appresso “la direttiva”).

[2]               In appresso “cittadini di altri Stati membri dell’Unione”.

[3]               Articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1).

[4]               Articolo 2, Loi électorale del 18 febbraio 2003.

[5]               Articolo 192, Loi électorale del 18 febbraio 2003.

[6]               Articolo 186, Loi électorale del 18 febbraio 2003.

[7]               Lettera del 30 agosto 2004.