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Proposta di regolamento che modifica il regolamento 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.9.2005

COM(2005) 417 definitivo

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

I.            Contesto

1.           Con il regolamento (CE) n. 2007/2000[1], le Comunità europee hanno concesso un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell’UE in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

2.           Scopo principale di tali misure è dare un nuovo impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali grazie all’accesso privilegiato al mercato dell’UE. Si ritiene che lo sviluppo economico favorirà a sua volta la stabilità politica nell’intera regione.

3.           Conformemente al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, la concessione di preferenze commerciali eccezionali è subordinata a talune condizioni, segnatamente il rispetto, da parte dei paesi e dei territori beneficiari, dei principi fondamentali in materia di democrazia e di diritti umani, la disponibilità da parte dei paesi in questione a sviluppare reciproche relazioni economiche nonché ad impegnarsi nelle riforme economiche e nell’integrazione regionale tramite il commercio. La possibilità di fruire di tali preferenze commerciali eccezionali richiede la partecipazione dei beneficiari ad una efficace azione di cooperazione amministrativa con la Comunità, allo scopo di prevenire eventuali rischi di frode. Infine, tali preferenze eccezionali possono essere mantenute soltanto se i beneficiari hanno rispettato la clausola di standstill con riguardo ai dazi doganali e alle misure di effetto equivalente per le importazioni di beni originari dell’UE.

4.           Le preferenze commerciali sono state concesse per un periodo che terminerà il 31 dicembre 2005, al fine di permettere un esame della situazione e delle conclusioni da trarre dalla concessione del regime in esame.

II.          Giustificazione della proposta

5.           La presente proposta è intesa a prorogare l’attuale sistema di preferenze commerciali per un ulteriore quinquennio e quindi fino al 31 dicembre 2010. Essa è basata segnatamente sulle seguenti motivazioni.

6.           Le preferenze commerciali hanno contribuito ad aumentare le esportazioni dai paesi dei Balcani occidentali verso l’UE ed hanno pertanto finora conseguito l’obiettivo previsto. In effetti nel periodo 2000-2004, le importazioni provenienti da tali paesi verso l’UE sono aumentate dell’8% circa su base annua.

7.           Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha dichiarato che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali dovevano essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio. Da allora sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con la Croazia, ma non con gli altri paesi dei Balcani occidentali. In base alle suindicate conclusioni del Consiglio europeo è pertanto opportuno prorogare l’attuale regime di preferenze commerciali autonome.

8.           Nonostante obiettivamente siano stati effettuati alcuni progressi, nei paesi dei Balcani occidentali il processo di transizione economica e di riforme non è perlopiù ancora completato. Con la fine delle attuali preferenze commerciali, i beneficiari sarebbero privati di un obiettivo vantaggio economico negli scambi con l’UE. Dato che l’UE rappresenta una destinazione privilegiata per le esportazioni dei paesi in questione, questa decisione potrebbe avere conseguenze assai gravi per i risultati economici complessivi di tali paesi e comportare ripercussioni negative sui processi di riforma interna e di transizione.

9.           La proroga di tali preferenze commerciali non avrà effetti negativi sul mercato interno dell’UE. In effetti, i paesi dei Balcani occidentali nel loro complesso rappresentano tuttora soltanto una quota estremamente limitata (lo 0,7%) delle importazioni complessive della Comunità.

III.         Motivazione delle disposizioni della presente proposta

10.         La presente proposta prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 delle attuali preferenze commerciali autonome. Essa modifica inoltre il testo del regolamento (CE) n. 2007/2000 al fine di riflettere la nuova situazione con riguardo alle condizioni di importazione per i prodotti tessili originari del Montenegro e del Kosovo[2], a seguito della firma il 31 marzo 2005 di un accordo bilaterale sul commercio di prodotti tessili tra la CE e la Repubblica di Serbia. Infine, la proposta tiene conto del cambiamento di nome della Repubblica federale di Iugoslavia, ora denominata Serbia e Montenegro, come pure del fatto che la Repubblica del Montenegro, la Repubblica di Serbia e il Kosovo costituiscono ciascuno un distinto territorio doganale.

IV.         Incidenza sul bilancio

11.         Il regolamento non comporta costi per il bilancio comunitario. Inoltre, la sua applicazione non dà luogo ad una perdita di entrate doganali rispetto alla situazione attuale. Tuttavia, l’applicazione del presente regolamento potrebbe comportare perdite di entrate doganali rispetto ad un trattamento commerciale non preferenziale per i paesi ed i territori con cui non sono in vigore accordi di stabilizzazione e di associazione. Tali perdite ammonterebbero a circa 105 milioni di € su base annua.


Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio[4], recante misure commerciali eccezionali applicabili alle importazioni provenienti dai paesi e dai territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, viene a scadenza il 31 dicembre 2005.

(2)       Poiché non sono stati ancora stipulati accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i paesi dei Balcani occidentali, è opportuno prorogare il periodo di validità del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio.

(3)       Il proseguimento della liberalizzazione del mercato dovrebbe contribuire al processo di stabilizzazione politica ed economica nella regione, senza produrre effetti negativi per la Comunità. Di conseguenza tali misure dovrebbero essere applicate per un ulteriore periodo, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010.

(4)       Il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Iugoslavia ha adottato una Carta costituzionale con la quale il paese ha cambiato il proprio nome in “Serbia e Montenegro”.

(5)       Le misure commerciali previste dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio devono tener conto anche del fatto che la Repubblica del Montenegro, la Repubblica di Serbia e il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite[5], costituiscono ciascuno un distinto territorio doganale.

(6)       La Comunità ha concluso con la Repubblica di Serbia un accordo sul commercio dei prodotti tessili[6],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato.

1.           All'articolo 1, paragrafi 1 e 3, i termini “e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo” sono sostituiti dai seguenti “e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo”.

2.           All'articolo 3, paragrafi 1 e 2, i termini “la Repubblica federale di Iugoslavia” sono sostituiti dai seguenti “i territori doganali del Montenegro o del Kosovo”.

3.           L'articolo 4 è modificato come segue:

(a)     nel paragrafo 2, lettera d), i termini “della Repubblica federale di Iugoslavia, compreso il Kosovo” sono sostituiti dai seguenti “dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo”;

(b)     nel paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c), i termini “e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo” sono sostituiti dai seguenti “e dei territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo”.

4.           All'articolo 17, la data «31 dicembre 2005» è sostituita da «31 dicembre 2010».

5.           Nell’allegato I, alla colonna “beneficiari” tutti i riferimenti alla “Repubblica federale di Iugoslavia compreso il Kosovo” sono sostituiti da “territori doganali del Montenegro, della Serbia o del Kosovo”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente



[1]               GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1)

[2]           Quale definito nella risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

[3]               GU C […] del […], pag.[…].

[4]               GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio del 28 febbraio 2005, GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1.

[5]               http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm

[6]               GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36.