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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 7.9.2005
COM(2005) 423 definitivo
2003/0175 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE
relativa alla
Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture
2003/0175 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE
relativa alla
Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture
1. ANTEFATTI
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo
e al Consiglio |
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
3 giugno 2004 |
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Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: |
20 aprile 2004 |
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Data di adozione della posizione comune: |
6 settembre 2005 |
2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Conformemente al Libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”[1] e su richiesta dei Consigli europei del dicembre 2002 e del marzo 2003, la Commissione ha proposto una modifica della direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture. La proposta si inserisce nella politica della Commissione in materia di tassazione sulle infrastrutture di trasporto, che intende sviluppare un approccio comunitario armonizzato per la tariffazione di tutti i modi di trasporto. La tariffazione dei trasporti dovrebbe basarsi sui costi che il settore impone attualmente agli utenti, ai contribuenti e, più in generale, alla società.
La direttiva 1999/62/CE fissa l’attuale quadro normativo relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada. Tuttavia, visto che gli Stati membri stanno abbandonando i regimi di tassazione (bolli) a favore dei regimi di pedaggio, la direttiva deve essere aggiornata per sviluppare e chiarire la base per i pedaggi stradali e garantire che l’attuale mosaico di regimi diversi di tassazione e pedaggio diventi un sistema trasparente e armonizzato. Inoltre, occorre adattare il quadro generale della tassazione per l’uso delle strade per ampliare la base di percezione di fondi da investire in nuove infrastrutture di trasporto.
La proposta della Commissione per l’aggiornamento della direttiva 1999/62/CE riguarda tre obiettivi. Per migliorare e armonizzare la base dei pedaggi, la proposta in oggetto:
· specifica la base dei costi per i regimi di pedaggio, al fine di includere i costi di costruzione, operazione, manutenzione e sviluppo della rete e i costi non coperti connessi agli incidenti;
· aumenta le possibilità di differenziazione dei pedaggi e fornisce una metodologia per una stima trasparente dei costi;
· estende il campo di applicazione della direttiva a un numero maggiore di veicoli commerciali (a partire da 3,5 t) e di strade (la rete stradale transeuropea e gli itinerari alternativi).
Per contribuire a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’infrastruttura di trasporto, la proposta:
· stabilisce una relazione fra i pedaggi e i costi di manutenzione e di sviluppo dell’infrastruttura;
· obbliga a spendere le entrate per la manutenzione e lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto;
· autorizza maggiorazioni dei pedaggi, i cui ricavati devono essere investiti a favore di infrastrutture alternative nello stesso corridoio RTE.
3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE
Il Consiglio ha apportato alcune modifiche alla proposta della Commissione che sono ritenute accettabili in quanto garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati.
· La definizione di “costi di costruzione” è stata formulata diversamente per specificare i costi di finanziamento che possono essere presi in considerazione e garantire che il periodo dei costi non superi la durata di vita dell’infrastruttura in questione.
· La differenziazione dei pedaggi autorizzata è stata modificata per migliorare la trasparenza ed evitare qualsiasi forma di discriminazione.
· Sono state applicate condizioni più rigorose per l’applicazione di maggiorazioni sui pedaggi al fine di migliorare la trasparenza e limitare la maggioranza degli aumenti a un massimo del 15% invece che del 25%. Una maggiorazione massima del 25% è prevista esclusivamente per le strade nello stesso corridoio di sezioni transfrontaliere di progetti prioritari di interesse europeo in zone montane.
· I nuovi regimi di pedaggio sono sottoposti al controllo della Commissione conformemente ai principi fondamentali di cui all’allegato III. Il controllo dei regimi di pedaggio non in concessione è effettuato direttamente: i pedaggi sono calcolati secondo i principi fondamentali e gli Stati membri forniscono valori e parametri di base a scopo di verifica. Il controllo dei pedaggi in regime di concessione è invece effettuato indirettamente. Gli Stati membri devono fornire tutte le informazioni necessarie per verificare che il livello del pedaggio non superi quello calcolato in base ai principi fondamentali.
Per quanto riguarda l’inclusione dei costi esterni e la copertura dei pedaggi, altri punti su cui il Consiglio ha apportato modifiche alla proposta iniziale della Commissione, quest’ultima ha formulato una dichiarazione in cui:
· si è impegnata ad approfondire l’analisi della progressiva internalizzazione dei costi esterni in occasione del riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti alla fine del 2005, in particolare alla luce della seconda lettura del Parlamento;
· precisa che il diritto degli Stati membri di escludere determinate parti della rete deve essere esercitato in modo non discriminatorio e in conformità con il trattato. In questo contesto, la Commissione ha dichiarato che terrà conto di criteri obiettivi quali la necessità di migliorare l’accessibilità delle regioni isolate o il livello di congestione e inquinamento.
Dopo questa dichiarazione la Commissione ha accolto positivamente la posizione comune del Consiglio, considerandola un compromesso ottenuto con fatica.
Dei 42 emendamenti adottati dal Parlamento il 20 aprile 2004, nove erano
accettabili per la Commissione e sono stati inseriti nella posizione comune; 23
erano accettabili per la Commissione ma non sono stati accettati dal Consiglio;
sei non erano accettabili per la Commissione ma sono stati inseriti nella
posizione comune; infine, quattro non sono stati accettati né dalla Commissione
né dal Consiglio.
4. OSSERVAZIONI PARTICOLARI DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA
4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune
Emendamento 21: il principio per cui si considera soltanto la parte dei costi non ammortizzati è incluso nella definizione di “costi di costruzione”.
Emendamento 22: è inserita la definizione di “pedaggio medio ponderato”, sebbene differisca da quella del Parlamento europeo in quanto più precisa dal punto di vista tecnico.
Emendamento 24: è inserita la definizione di “concessione”, sebbene differisca da quella del Parlamento europeo in quanto più precisa dal punto di vista giuridico (riprende la definizione della direttiva 2004/18/CE).
Emendamenti 10 e 34: come proposto dal Parlamento europeo, il Consiglio ha soppresso il riferimento ai costi connessi agli incidenti.
Emendamenti 18 e 38: anche il Consiglio ha respinto il progetto di istituire un’autorità indipendente per le infrastrutture.
Emendamento 39: è stata accolta la proposta di aggiungere le tasse sulle assicurazioni all’elenco di tasse e diritti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
Emendamento 43: la tabella di cui all’allegato II è stata modificata per includervi le classi di emissioni EURO più recenti. Tuttavia, i valori più elevati per i veicoli più vecchi non sono stati accolti.
4.2. Emendamenti accolti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune
Emendamenti 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: il Consiglio non ha
modificato l’ordine dei considerando che illustrano i principi generali su cui
si fonda la direttiva, comprese le varie priorità politiche all’origine della
proposta e le conclusioni pertinenti del Consiglio.
Emendamenti 2 e 25: il Consiglio ha eliminato
qualsiasi riferimento ai costi esterni, compreso il considerando in questione e
la relativa definizione. Nonostante questa decisione fosse accettabile per la
Commissione ai fini della ricerca di un testo di compromesso, la Commissione
richiama l’attenzione sulla dichiarazione di cui in allegato.
Emendamento 12: il principio per cui le variazioni
dei pedaggi non devono incidere sulle entrate è contenuto nel testo ma non in un
considerando.
Emendamento 13: il Consiglio non ha accolto la
proposta della Commissione di autorizzare una compensazione abbassando le altre
tasse sui trasporti al di sotto dei livelli minimi comunitari.
Emendamento 20: questa definizione di “rete stradale
principale” risulta superflua in quanto il Consiglio ha soppresso dall’articolo
1, paragrafo 3, il riferimento alla rete stradale principale.
Emendamenti 14 e 26: la possibilità di esonerare dall’imposta di circolazione i veicoli di organizzazioni umanitarie e di soccorso non è stata accolta in quanto ai sensi dell’articolo in oggetto soltanto i veicoli chiaramente identificabili e verificabili sono esentati. Inoltre, non è richiesto un considerando (emendamento 14) per ogni categoria di utenti esentata.
Emendamenti 11 e 27: è inopportuno che una direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo dia istruzioni agli Stati membri affinché consultino gli enti regionali e locali: si tratta di una questione di sussidiarietà, che varia in funzione delle strutture amministrative di ogni Stato membro.
Emendamento 28: il Consiglio ha limitato la base per calcolare i pedaggi ai costi di infrastruttura, escludendo i costi esterni.
Emendamento 29: la differenziazione del pedaggio proposta dal Parlamento europeo è stata considerata insufficiente. Oltre ad apportare certezza e chiarezza, la differenziazione contenuta nella posizione comune offre maggiore flessibilità per variare i pedaggi in funzione di criteri ambientali o di congestione. Inoltre, i criteri relativi ai livelli di PM10 e NOx non sono stati inclusi in quanto sono ampiamente rispecchiati nelle categorie di emissioni ed è difficile verificarli separatamente. Questi criteri ambientali sarebbero poi accettabili (se fattibile) all’interno dei criteri delle categorie di emissioni EURO.
Emendamenti 16 e 30: autorizzare l’aumento dei pedaggi nelle zone urbane sarebbe compatibile con il ruolo stesso delle maggiorazioni, tuttavia il Consiglio ha respinto questo emendamento.
Emendamento 32: il Consiglio ha respinto la proposta di obbligare gli Stati membri ad applicare i pedaggi massimi sui veicoli incapaci di verificare la loro categoria di emissioni EURO.
Emendamento 36: il Consiglio ha soppresso gli articoli riguardanti il regime di compensazione (riduzione dell’imposta di circolazione, ecc.).
Emendamento 42: il Consiglio ha respinto la proposta di una relazione della Commissione sugli effetti della direttiva sugli incidenti stradali e l’impatto ambientale.
4.3. Emendamenti respinti dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune
Emendamenti 9, 19, 33, 52: i regimi di concessione non possono essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva, che in questo modo perderebbe la sua efficacia. Tuttavia, il Consiglio ha introdotto una struttura di controllo separata per i regimi di concessione, la natura speciale delle concessioni è quindi presa in considerazione e il diritto della Commissione di controllare l’applicazione è mantenuto.
Emendamenti 46 e 48: l’assegnazione delle entrate è resa volontaria, conformemente al testo del Parlamento europeo.
4.4. Emendamenti respinti dalla Commissione e non inseriti nella posizione comune
Emendamenti 17, 41 e 50: la Commissione non dovrebbe essere costretta da una direttiva a svolgere tale programma di lavoro (sebbene il Libro bianco preveda la futura internalizzazione dei costi esterni). Inoltre, il Consiglio non è favorevole a riferimenti allo sviluppo di metodologie per la stima dei costi esterni.
Emendamento 37: i piani di compensazione per un dato regime di pedaggio nazionale rientrano fra le responsabilità dello Stato membro, non devono quindi essere oggetto di una direttiva.
(13 emendamenti che non sono qui elencati (15, 19, 35, 40, 44, 45, 47, 49, 51, 53-56) sono stati respinti durante la sessione plenaria del Parlamento europeo. Gli emendamenti 23 e 31 non riguardano la versione inglese).
5. CONCLUSIONE
La Commissione valuta positivamente la posizione comune adottata dal Consiglio.
Come indicato nella dichiarazione rilasciata alla riunione del Consiglio del 25 aprile 2005, la Commissione
· approfondirà l’analisi della progressiva internalizzazione dei costi esterni in occasione del riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti alla fine del 2005, in particolare alla luce della seconda lettura del Parlamento europeo;
· precisa che il diritto degli Stati membri di escludere determinate parti della rete, previsto dalla posizione comune, deve essere esercitato in modo non discriminatorio e in conformità con il trattato. In questo contesto, la Commissione prenderà in particolare considerazione criteri oggettivi quali la necessità di migliorare l’accessibilità delle regioni isolate o il livello di congestione e inquinamento.
Allegato: dichiarazione della
Commissione al Consiglio del 21 aprile 2005
INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI
ESTERNI E COPERTURA GEOGRAFICA
Dichiarazione della Commissione
In occasione del riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti, previsto per la fine del 2005, la Commissione approfondirà l’analisi dell’impatto dell’internalizzazione progressiva dei costi esterni dei trasporti, in particolare alla luce della seconda lettura al Parlamento europeo sulla proposta di direttiva « Eurobollo ».
La Commissione ricorda che il diritto degli Stati membri di escludere determinate parti della rete deve essere esercitato in modo non discriminatorio e in conformità con il trattato. In questo contesto, la Commissione prenderà in particolare considerazione criteri oggettivi quali la necessità di migliorare l’accessibilità delle regioni isolate o il livello di congestione e inquinamento.