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Comunicazione sulla posizione comune in vista dell'adozione di una direttiva concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici

IT


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.9.2005

COM(2005) 455 definitivo

2003/0300 (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici


2003/0300 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici

1.           CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2003) 739 def. – C5-0642-03–2003/0300(COD)):


11 Dicembre 2003

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:


28 ottobre 2004

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

7 giugno 2005

Data di adozione della posizione comune:

23 settembre 2005

2.           SCOPO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta mira a promuovere e sviluppare un mercato dei servizi energetici e delle misure per l’efficienza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio e al processo di Lisbona e migliorando, al tempo stesso, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Il testo è così costituito:

·      la proposta fissa due obiettivi annuali di risparmio energetico obbligatori e uniformi per un periodo di sei anni. Tali obiettivi sono i seguenti: (1) un obiettivo di risparmi cumulativi pari all’1% della quantità media di energia distribuita e/o venduta ai clienti finali nel corso di un periodo precedente (di cinque anni) e (2) un obiettivo simile, ma più ambizioso, pari all’1,5% all’anno per il settore pubblico;

·      gli Stati membri devono inoltre obbligare le società distributrici di energia e/o di vendita al dettaglio ad offrire servizi energetici o diagnosi energetiche;

·      la proposta prevede un quadro metodologico armonizzato per aiutare gli Stati membri a quantificare i progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi;

·      in aggiunta agli obiettivi e all’obbligo di cui sopra, la proposta prevede degli strumenti finanziari specifici per il finanziamento dell’efficienza energetica, prescrizioni relative a un miglioramento del sistema di misurazione e fatturazione per fornire migliori informazioni ai consumatori, nonché prescrizioni per la certificazione dei fornitori di servizi energetici. Sono inoltre contemplate misure volte a migliorare le diagnosi energetiche e ad incoraggiare i legislatori ad elaborare tariffe per la distribuzione del gas e dell’elettricità che favoriscano maggiormente l’efficienza degli usi finali dell’energia e a sopprimere gli incentivi che aumentano inutilmente i consumi energetici.

Il campo di applicazione della proposta è ampio e copre la distribuzione e la vendita della maggior parte dei tipi di energia distribuiti ai consumatori finali, compresi l’elettricità, il gas, il gasolio per il riscaldamento e i carburanti. La proposta riguarda la maggior parte dei consumatori finali (o “utilizzo finale”) di energia, ad eccezione di quelli appartenenti al settore dello scambio delle quote di emissioni.

3.           OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1.        Osservazioni generali sulla posizione comune

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata rispecchi, nel complesso, lo spirito della proposta della Commissione del 10 dicembre 2003, ad eccezione (1) della natura dell’obiettivo generale di risparmio energetico (indicativo, anziché obbligatorio) e (2) della soppressione degli obiettivi di risparmio più elevati per il settore pubblico. La posizione comune è accettabile in quanto segna un importante passo avanti sulla via di un accordo generale con il Parlamento europeo dato che costituisce un compromesso accettabile nella quasi totalità degli altri aspetti della proposta. Essa costituisce, pertanto, un buona base di partenza per la seconda lettura. Restano, ovviamente, da risolvere le questioni relative all’obiettivo generale e al settore pubblico.

La Commissione ritiene inoltre che la posizione comune migliori la proposta originale sotto molteplici aspetti, tenendo conto, allo stesso tempo, di numerose idee e questioni sollevate negli emendamenti del Parlamento europeo.

L’aggiunta di nuovi considerando, il miglioramento delle definizioni esistenti e l’introduzione di nuove definizioni rafforzano la coesione e la coerenza della proposta della Commissione.

L’ampliamento della sfera di applicazione dell’articolo 6 (obbligo per i fornitori di energia di fornire servizi energetici ai loro clienti), ad esempio, migliora detto articolo prevedendo numerose soluzioni supplementari per il rispetto dell’obbligo. Sono ora inclusi l’offerta di servizi energetici, le diagnosi energetiche, le misure per il miglioramento dell’efficienza energetica oppure la partecipazione a un fondo per l’efficienza energetica. La soppressione delle diagnosi energetiche gratuite consente inoltre alle imprese di funzionare nelle condizioni di mercato esistenti.

Le condizioni ora previste negli articoli relativi agli strumenti finanziari, alla fatturazione, al conteggio dei consumi e alle diagnosi energetiche sono state messe a punto e allineate alle condizioni esistenti negli Stati membri. Anche il comitato istituito al fine di aiutare la Commissione a elaborare un sistema più armonizzato destinato a valutare i progressi realizzati in materia di efficienza energetica è considerato un miglioramento.

Molti degli emendamenti proposti in prima lettura dal Parlamento europeo e accolti dalla Commissione sono ripresi integralmente, parzialmente o in linea di principio, nella posizione comune. Essi comprendono la maggior parte delle definizioni, l’istituzione di una procedura di comitatologia e il miglioramento dell’articolo 6 relativo all’obbligo. Inoltre, molti degli aspetti del sistema che permette di valutare i miglioramenti dell’efficienza energetica presenti negli emendamenti del Parlamento europeo sono già stati integrati nella posizione comune. Anche questi sono considerati ammissibili dalla Commissione e comprendono i concetti di misurazioni “bottom-up” e indicatori “top-down”, nonché di analisi comparativa (“benchmarking”), che è utilizzata come un indicatore “top-down” comparativo.

D’altro lato, la posizione comune non affronta alcune delle questioni sollevate negli emendamenti del Parlamento europeo, rimandandole a una prossima valutazione e discussione. Tali questioni comprendono il carattere vincolante degli obiettivi, l’eventuale prolungamento del periodo di realizzazione dell’obiettivo e la necessità di fissare un obiettivo specifico per il settore pubblico. Anche se molte di tali questioni saranno esaminate in seguito, la Commissione insiste sul fatto che non può accettare che la posizione comune renda l’obiettivo di risparmio energetico dell’1% indicativo e non più obbligatorio[1]. Per la stessa ragione, la Commissione non accetta di indebolire l’obiettivo obbligatorio dell’1,5% fissato per il settore pubblico trasformandolo in una semplice prescrizione per gli Stati membri di garantire che il settore pubblico adotti misure per l’efficienza energetica[2]. Da ultimo, il considerando 8 bis della posizione comune ribadisce il fatto che gli obiettivi indicativi non comportano obblighi giuridicamente esecutori. Anche questa posizione è inaccettabile per la Commissione in quanto non riconosce e riduce ulteriormente l’importanza di rispettare gli obiettivi.

La posizione comune rimanda, pertanto, a un momento successivo la discussione su numerosi emendamenti del Parlamento europeo. Alcuni di questi emendamenti, probabilmente, avrebbero potuto essere accolti, parzialmente o in linea di principio, dagli Stati membri e inseriti nella posizione comune, se il tempo a disposizione avesse consentito di discuterli approfonditamente. Si è scelto, invece, di dare priorità alla necessità di consolidare e inserire nella posizione comune i compromessi raggiunti in tutte le altre aree della proposta. La Commissione è del parere che alcuni degli emendanti non inseriti nella posizione comune avrebbero potuto essere integrati (cfr. 3.4 in seguito).

3.2.        Emendamenti del PE accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune

L’emendamento 1 (considerando 1) recita che il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia facilita l’introduzione di fonti di energia rinnovabili e che un maggior uso di fonti di energia rinnovabili costituisce un importante obiettivo comunitario in ambito energetico. Ciò rappresenta un importante vantaggio aggiuntivo, spesso trascurato, del miglioramento dell’efficienza energetica.

L’emendamento 3, così come è stato riformulato, esprime adeguatamente i numerosi vantaggi derivanti da una migliore efficienza energetica. Si ritiene che il riferimento più generale alla strategia di Lisbona sia più valido rispetto ai riferimenti al gruppo di alto livello Kok.

Gli importanti emendamenti 5 e 12 sono integrati nel considerando 9 (fornitura e richiesta di servizi energetici), nel considerando 12 (il ruolo del settore pubblico nel promuovere la domanda di tecnologie e servizi energetici caratterizzati da una maggiore efficienza) e nel considerando 15 bis (comitatologia).

L’emendamento 7 è integrato in modo soddisfacente, tranne per la parte circa il carattere dell’obiettivo che nella posizione comune è stato reso indicativo. L’omissione di tale parte è, ovviamente, inaccettabile. La soppressione del riferimento agli standard, tuttavia, è accettabile in quanto tale settore, almeno per quanto riguarda le merci commerciali, è ora di competenza della Commissione.

L’emendamento 8 è accettabile così come è stato integrato. All’articolo 6, paragrafo 3 (relativo all’obbligo per i fornitori di servizi energetici di offrire ai loro clienti servizi energetici e altre misure per il miglioramento dell’efficienza energetica), si chiarisce che gli Stati membri devono garantire che tutti i soggetti pertinenti attivi sul mercato abbiano la possibilità di accedervi e di competere in condizioni eque. Il principio espresso nell’emendamento 8 circa la necessità di disciplinare e vietare il ricorso a sovvenzioni incrociate tra l’energia e la tecnologia è importante ed è ripreso in parte dall’articolo 6, paragrafo 3.

L’emendamento 10, che sopprime il considerando 12, è accettabile in quanto è sostituito in modo soddisfacente dall’emendamento 5, così come è stato integrato.

L’emendamento 11, relativo ai recenti progressi nel campo delle tecnologie di misurazione, è ripreso nel considerando 13 bis della posizione comune. Analogamente, l’emendamento 13 relativo alle direttive sul mercato interno è ora ripreso in modo soddisfacente nel considerando 4.

L’emendamento 12 relativo alla procedura di comitatologia è ripreso in modo accettabile nel considerando 15 bis della posizione comune.

L’emendamento 14 è stato ripreso, in parte, nell’articolo 2, paragrafo 2. La Commissione accetta l’esclusione del settore degli scambi di quote di emissioni. Gli impianti coperti dalla direttiva IPPC sono praticamente gli stessi disciplinati dalla direttiva relativa al sistema di scambio delle quote di emissioni. Inoltre, la direttiva IPPC esclude i rifiuti biodegradabili e ciò avrebbe provocato un’incongruenza nella posizione comune. La Commissione accetta, pertanto, che l’esclusione prevista dalla direttiva IPPC sia soppressa. Il punto riguardante gli edifici e la loro esclusione è trattato nell’articolo 12, paragrafo 3, nel quale le diagnosi energetiche utilizzate per la certificazione dei locali sono giudicate conformi, autorizzando pertanto in modo implicito l’esclusione di cui al presente emendamento.

L’emendamento 15, che riguarda i rifiuti derivanti dalla conservazione del paesaggio, non è inserito in modo esplicito nella posizione comune, ma è comunque ripreso in modo implicito, e per la Commissione in modo soddisfacente, nell’articolo 3, lettera a), che applica la definizione di “biomassa” contenuta nella direttiva 2001/77/CE.

Gli emendamenti 16, 17, 21 e 22 relativi alle definizioni (articolo 3) sono stati integrati in modo soddisfacente nelle definizioni della posizione comune. (Gli emendamenti 21 e 22 propongono di riformulare le definizioni di “finanziamento tramite terzi” e “contratto di rendimento energetico”. La Commissione li accoglie). L’emendamento 23 è stato inserito nella versione in lingua tedesca.

L’emendamento 26 relativo ai “contratti di rendimento in materia di risparmio energetico” non è stato inserito in modo esplicito nella posizione comune in quanto si ritiene che tale definizione possa essere considerata parte dei “contratti di rendimento energetico” la cui definizione figura nella posizione comune. La Commissione accetta che l’emendamento sia integrato in tale maniera.

L’emendamento 33 ribadisce il fatto che possono già esistere misure nazionali per l’efficienza energetica. La Commissione concorda circa la necessità di verificare gli effetti delle misure nazionali esistenti in quanto possono contribuire a realizzare l’obiettivo di risparmio energetico.

L’emendamento 47 sopprime le diagnosi energetiche gratuite quale modo per rispettare l’obbligo di cui all’articolo 6. Tale emendamento può essere accolto in quanto è necessario continuare a sviluppare i mercati commerciali emergenti per la fornitura di tali diagnosi.

L’emendamento 48 è accettabile così come è stato integrato in quanto la domanda è importante tanto quanto l’offerta per il mercato dei servizi energetici e per altre misure per il miglioramento dell’efficienza energetica. Dovrebbe inoltre essere compito degli Stati membri adottare le misure necessarie per evitare gli ostacoli commerciali.

L’emendamento 49 prevede la necessità di salvaguardare la vita privata e l’integrità personale. Questo importante aspetto è stato integrato in modo soddisfacente.

L’emendamento 50 dispone che gli Stati membri garantiscano che tutti i soggetti attivi sul mercato possono partecipare al mercato dei servizi energetici e alle misure per il miglioramento dell’efficienza energetica. Tale punto è importante ed è stato accuratamente integrato nella posizione comune.

L’emendamento 57 può essere accolto così com’è stato integrato in quanto gli Stati membri devono tenere conto dei piccoli clienti del settore domestico nel quale i costi delle transazioni sono più elevati.

L’emendamento 58 è integrato in modo soddisfacente in quanto i fondi a favore dell’efficienza energetica devono essere accessibili a tutti i fornitori di servizi energetici e di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica.

L’emendamento 64, che dispone che siano fornite ai consumatori informazioni a scadenze periodiche affinché questi possano regolare il loro consumo, è integrato in modo soddisfacente.

Anche l’emendamento 69 è integrato in modo soddisfacente. Le informazioni devono essere comunicate ai clienti finali e agli altri organismi quali le agenzie per l’energia.

L’emendamento 74 dispone che la relazione della Commissione sia pubblicata entro i quattro anni successivi alla data di recepimento della direttiva. Tale emendamento è integrato in parte. Appare, tuttavia, opportuno inserire nell’articolo 14, paragrafo 1, la disposizione relativa allo scambio di informazioni sulle migliori pratiche proposta nell’emendamento.

L’emendamento 76 è inserito nell’articolo 16. Esso propone una procedura di comitatologia per elaborare un sistema armonizzato che consenta di misurare i miglioramenti in materia di efficienza energetica.

L’emendamento 78, così com’è stato integrato, precisa il metodo di calcolo, conformemente all’obiettivo dell’emendamento.

L’emendamento 79 è integrato nell’allegato I, ma il periodo di riferimento passa a sei anni. Anche la precisazione circa il metodo di calcolo dell’obiettivo e il fatto che tale obiettivo sia fisso e indipendente dalla crescita del PIL nel corso dei prossimi anni sono integrati in modo soddisfacente.

Gli emendamenti 82, 86, 88 e 90, che propongono nuovi esempi di misure per il miglioramento dell’efficienza energetica, sono integrati in modo accettabile nell’allegato III in quanto completano l’elenco.

Gli emendamenti 83, 84, 92, 93, 95 e 96 sono accolti parzialmente o in linea di principio dalla Commissione. Tali emendamenti sono inoltre stati integrati in modo soddisfacente nella posizione comune. Gli emendamenti 83, 92 e 95 sono integrati parzialmente nel nuovo testo dell’allegato III alle lettere m) e n). L’emendamento 93 è inserito in parte alla lettera f) (nuovi dispositivi efficienti e sistemi di temporizzazione per l’uso ottimale dell’energia) e alla lettera d) (sistemi di controllo digitale). Anche l’emendamento 84 è inserito parzialmente alla lettera f) (apparecchi di cogenerazione). L’emendamento 96 è integrato parzialmente (in modo implicito) alla lettera p) (regimi di etichettatura energetica).

L’emendamento 99 descrive un sistema “bottom-up” armonizzato per misurare i miglioramenti in materia di efficienza energetica. Tale emendamento è stato integrato parzialmente in modo soddisfacente. Tuttavia, i tetti proposti ‑ 2% per i costi delle misurazioni e 40 milioni di kWh per l’utilizzo di indicatori semplificati ‑ dovrebbero essere lasciati alla procedura di comitatologia.

3.3.        Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune

Gli emendamenti 80, 87 e 98 sono stati respinti dalla Commissione ma sono stati inseriti nella posizione comune. L’emendamento 80 è inserito nella posizione comune nella misura in cui le azioni precedenti devono avere “un effetto duraturo”. La Commissione ha respinto l’emendamento 80 principalmente perché tenta di abbreviare il periodo di accettazione delle “azioni precedenti” adottate dagli Stati membri posticipando la data di avvio dal 1995 (1991 in alcuni casi) al 2000. Gli emendamenti 87 e 98 (nell’allegato III e nell’allegato IV) sono stati respinti dalla Commissione in quanto già integrati in altri articoli e quindi giudicati non necessari. (Ciò può essere interpretato anche nel senso che sono già stati integrati e dovrebbero, pertanto, essere ripresi al punto 3.2 in precedenza).

3.4.        Emendamenti accolti dalla Commissione e non integrati nella posizione comune

L’emendamento 2 (nuovo considerando 2 bis) e l’emendamento 4 sono considerati accettabili dalla Commissione, sebbene non siano stati integrati nella posizione comune. Non si è ritenuto necessario ribadire nella posizione comune il fatto che gli obiettivi proposti potrebbero non essere in grado di impedire automaticamente la crescita del consumo energetico complessivo. (Si può, tuttavia, ritenere che il valore assoluto e quello fisso della quantità di energia da risparmiare siano stati integrati in modo soddisfacente nell’allegato I.1 della posizione comune).

L’emendamento 6, relativo all’obiettivo di migliorare l’intensità energetica del 2,5% contenuto nella risoluzione del Parlamento del 14 marzo 2001, indica l’importanza che il Parlamento attribuisce al miglioramento dell’efficienza energetica nel tempo più rapido possibile ed è, pertanto, accettabile, sebbene non sia stato integrato nella posizione comune.

L’emendamento 9 prevede chiaramente la possibilità di utilizzare fondi per avviare il mercato per l’efficienza energetica ed è, pertanto, accettabile, sebbene non sia stato integrato.

Esistono altri emendamenti che possono essere accolti dalla Commissione, ma che non sono stati integrati nella posizione comune. È opportuno mettere in evidenza quanto segue, poiché si tratta di emendamenti che riguardano gli articoli 4 e 5 relativi, rispettivamente, agli obiettivi complessivi e a quelli per il settore pubblico.

L’emendamento 28 può essere accolto in linea di principio dalla Commissione (a condizione che la dicitura “misure per l’efficienza energetica” sia sostituita da “misure di miglioramento dell’efficienza energetica” al fine di allinearsi con le definizioni contenute nella posizione comune). Si tratta di un emendamento importante che riflette il parere del Parlamento circa gli obiettivi obbligatori ed un periodo di tempo più lungo (nove anni) per il conseguimento dell’obiettivo costituito da tre obiettivi triennali, anziché un solo obiettivo della durata di sei anni.

Anche l’emendamento 29 può essere accolto in parte dalla Commissione in quanto l’idea di un obiettivo della durata di nove anni è accettabile. Aumentare progressivamente l’entità dei tre obiettivi, tuttavia, costituisce un problema in quanto, nel corso di tale periodo, sarà introdotto un sistema “bottom-up” più accurato per la misurazione dell’obiettivo. In genere, un sistema “bottom-up” più accurato consente di adottare un obiettivo più basso di quanto avvenga nel caso di un obiettivo misurato esclusivamente da un sistema “top-down” e ciò grazie al margine di errore più ridotto garantito dalla misurazione “bottom-up”.

L’emendamento 32 impone agli Stati membri di adottare nuove misure nel caso riferiscano, nelle loro relazioni, di essere lontani dalla realizzazione dell’obiettivo. Tale emendamento può essere accolto solo previa riformulazione in quanto tale disposizione indurrà gli Stati membri ad adottare azioni immediate. Tale emendamento trova, tuttavia, una migliore collocazione nell’articolo sulle relazioni (articolo 14).

Nell’emendamento 39 (relativo agli obiettivi per il settore pubblico) sono proposti tre obiettivi triennali consecutivi obbligatori. Tale principio è accettabile, sebbene non sia stato integrato. L’aumento graduale dell’obiettivo al 2% all’anno, tuttavia, non è coerente con il graduale sviluppo e attuazione di un sistema “bottom-up” più accurato, che dovrebbe consentire di utilizzare un obiettivo costante. Inoltre, il livello è con ogni probabilità superiore a quello che può essere conseguito in alcuni Stati membri. L’emendamento 40 è accettabile per la stessa ragione, vale a dire in quanto si riferisce ai tre obiettivi triennali consecutivi.

L’emendamento 41 prevede, in aggiunta agli obiettivi obbligatori, orientamenti obbligatori per gli appalti pubblici. Tali orientamenti costituiscono il modo migliore per garantire l’effettiva realizzazione degli obiettivi.

L’emendamento 43 prescrive che ogni Stato membro pubblichi e renda noti gli orientamenti in materia di appalti pubblici che la Commissione dovrà quindi valutare. Ciò garantirà l’equità e la comparabilità e, col tempo, un certo grado di armonizzazione, almeno per quanto riguarda il livello delle ambizioni. La Commissione giudica accettabili tutti questi principi.

L’emendamento 45 relativo all’utilizzo di accordi (volontari) per il rispetto delle disposizioni è già stato accolto in altre direttive (ad esempio, la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia), a condizione che sia possibile dimostrarne l’equivalenza. L’emendamento può essere accettato anche in questo caso ed è ripreso all’articolo 5, paragrafo 1.

L’emendamento 85 sul riscaldamento e il raffreddamento passivi è importante, ma non compare nell’allegato III della posizione comune.

In aggiunta agli emendamenti di cui sopra, la Commissione accoglie inoltre, pienamente, parzialmente o in linea di principio, i seguenti emendamenti del Parlamento: 30-31, 34, 38, 40, 44, 46, 51-52, 54, 60, 63, 65-66, 71-72, 75, 78, 95 e 107-109. Tali emendamenti non sono stati inseriti nella posizione comune per molteplici ragioni. In numerosi casi sarebbero stati necessari più tempo e ulteriori discussioni per raggiungere l’accordo in sede di Consiglio. È il caso degli emendamenti 30, 46 e 107 (ad esclusione della parte relativa agli obiettivi differenziati che la Commissione giudica inaccettabile) e 108 (compresa l’analisi comparativa, che probabilmente avrebbe potuto essere accettata come indicatore “top-down” per guidare gli Stati membri nella scelta dei settori aventi un buon rapporto prezzo-prestazioni per le misure di efficienza energetica). L’emendamento 31 riguarda un obiettivo della durata di nove anni anziché di sei e, probabilmente, poteva essere considerato un mezzo per aumentare la flessibilità. Gli emendamenti 38, 40 e 44 non sono stati integrati nella posizione comune a causa del fatto che il ruolo del settore pubblico e l’obiettivo relativo al settore pubblico sono stati ridotti rispetto alla proposta originaria della Commissione. Anche gli emendamenti correlati all’articolo 7 della posizione comune (emendamenti 51, 52 e 54) avrebbero potuto essere presi in considerazione, sebbene l’articolo 7 che compare nella posizione comune presenti un carattere differente. Anche l’emendamento 63, relativo alla sostituzione dei contatori, avrebbe probabilmente potuto essere accolto dopo una discussione e una lieve riformulazione. L’emendamento 75 relativo a una relazione costi-benefici della Commissione avrebbe forse potuto essere accolto, ma con scadenze e a condizioni differenti. Anche gli emendamenti 78 e 95, rispettivamente negli allegati I e III, avrebbero potuto molto probabilmente essere accolti dopo un’ulteriore discussione.

(La Commissione ha respinto gli emendamenti all’allegato III che seguono e che non sono stati integrati nella posizione comune: gli emendamenti 81, 89 e 91 relativi, rispettivamente, alle apparecchiature, al cambio di combustibili e ai biocombustibili. Tutti questi argomenti esulano dalla sfera di applicazione della direttiva proposta).

3.5.        Nuovi elementi introdotti dal Consiglio

Rispetto alla proposta presentata dalla Commissione, la posizione comune contiene numerosi cambiamenti, molti dei quali sono in linea con gli emendamenti del Parlamento, come illustrato in precedenza. Un’eccezione significativa è rappresentata dal passaggio da un obiettivo obbligatorio a un obiettivo indicativo (articolo 4, paragrafo 1 e considerando 8 bis). È stato inoltre soppresso un obiettivo specifico (più elevato) (1,5%) per il settore pubblico (articolo 5, paragrafo 1). Gli Stati membri sono invece obbligati ad adottare misure che contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo complessivo (articolo 4, paragrafo 1). È stato invece aggiunto un elenco indicativo di esempi di misure di miglioramento dell’efficienza energetica per il settore pubblico in un nuovo allegato V.

Nella posizione comune, inoltre, figura una procedura di comitatologia finalizzata ad elaborare ulteriormente la metodologia di calcolo descritta negli allegati e ad adattarla al progresso tecnico. Ciò è in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo. Sono state inoltre introdotte disposizioni che consentiranno l’utilizzo di accordi volontari e sistemi di “certificati bianchi” quali strumenti che contribuiranno al rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 6 e al conseguimento dell’obiettivo.

4.           CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune adottata all’unanimità il 19 settembre 2005 chiarisca ulteriormente numerose questioni, migliori le definizioni e preveda una soddisfacente procedura di comitatologia, nonché un quadro per misurare i miglioramenti dell’efficienza energetica. La posizione comune assicura inoltre una maggiore flessibilità per l’attuazione efficace, dal punto di vista dei costi, della direttiva negli Stati membri.

Nella posizione comune sono state inoltre affrontate efficacemente e risolte altre questioni legate alla sfera di applicazione della certificazione dei fornitori di servizi energetici e di altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica e alla promozione di strumenti finanziari per gli investimenti nell’efficienza energetica. La Commissione giudica accettabile, nella posizione comune, l’utilizzo di strutture tariffarie innovative, la struttura dei fondi per l’efficienza e la disponibilità e la garanzia di qualità delle diagnosi energetiche. Sono state inoltre formulate in modo soddisfacente misure destinate a garantire il miglioramento delle misurazioni e delle fatture informative al fine di conseguire un corretto equilibrio che assicuri che l’attuazione avvenga in modo economicamente vantaggioso.

La posizione comune consolida, pertanto, gli accordi raggiunti nell’ambito del Consiglio su un vasto numero di questioni importanti e lo fa integrando nei considerando e negli articoli pertinenti molti degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

La Commissione si rammarica, tuttavia, per l’assenza di obiettivi obbligatori significativi nella posizione comune, sia per l’obiettivo complessivo che per quello relativo al settore pubblico. Essa non può altresì accoglie il considerando 8 bis che ribadisce e sottolinea il carattere non vincolante dell’obiettivo proposto per i risparmi energetici. La Commissione è del parere che il carattere indicativo dell’obiettivo e il considerando 8 bis compromettano l’importanza di operare per una maggiore efficienza energetica. La Commissione giudica inoltre deplorevole l’indebolimento delle prescrizioni relative agli orientamenti sugli appalti pubblici.

La Commissione prende nota dell’importanza che gli Stati membri hanno attribuito e continuano ad attribuire al miglioramento dell’efficienza energetica. Essa è, pertanto, consapevole dell’ampio sostegno che gli Stati membri accordano all’obiettivo generale della proposta, ma rileva una certa incoerenza nel timore espresso dagli Stati membri circa la prospettiva di procedure di infrazione per il mancato conseguimento dell’obiettivo fissato per i risparmi energetici (considerando 8 bis). Ciò in vista del fatto che gli Stati membri sono tenuti ad adottare esclusivamente misure che siano economicamente vantaggiose. Inoltre, benché sia talvolta difficile influenzare, nella misura auspicabile, il “comportamento in materia di uso energetico” dei singoli cittadini e delle imprese, è invece possibile influenzare in modo significativo i miglioramenti dell’efficienza energetica nel settore pubblico. Ciò non è stato espresso chiaramente nella posizione comune.

In generale, la Commissione ritiene che, non rispettando l’obiettivo complessivo per i risparmi annuali fissato nella proposta, gli Stati membri e l’UE avranno difficoltà a rispettare gli impegni di Kyoto in quanto almeno metà di tale impegno deve provenire da un aumento dei risparmi energetici. Il mancato conseguimento degli obiettivi ostacolerà inoltre il progresso verso la competitività della Comunità e gli obiettivi di occupazione fissati nella strategia di Lisbona e comporterà la perdita di un’opportunità di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’UE.

La Commissione giudica, pertanto, la posizione comune un utile punto di partenza al quale tornare per risolvere, in seconda lettura, le poche questioni ancora aperte relative alla necessità di obiettivi significativi e di un ruolo trainante per il settore pubblico.

La Commissione rinvia pertanto al Parlamento europeo la posizione comune.



[1]               La posizione del Parlamento europeo circa il mantenimento di un obiettivo vincolante è in linea con la posizione della Commissione, come chiaramente dimostrato dal risultato della votazione nel corso della sessione plenaria del 7 giugno. Il voto (458 a favore, 148 contro e 27 astenuti) mostra il forte sostegno agli obiettivi vincolanti e rappresenta un chiaro mandato per la seconda lettura.

[2]               Il Parlamento europeo non si è limitato a mantenere un obiettivo specifico per il settore pubblico, ma ha adottato un emendamento per aumentarne l’entità.