Bruxelles, 30.9.2005
COM(2005) 463 definitivo
2005/0193 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del
2005
sull'olio di oliva e sulle olive da tavola
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1. Il 25
novembre 2003 il Consiglio ha autorizzato
2. L’acclusa proposta di conclusione dell’accordo internazionale sull’olio di oliva e sulle olive da tavola del 2005 è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione.
3. La spesa annua media a carico del bilancio delle Comunità europee ammonta a 5,5 milioni di EUR circa.
4. Le incidenze finanziarie del presente accordo sono state prese in considerazione nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per il 2006. Le incidenze relative al periodo 2007–2013 sono state previste e sono compatibili con le prospettive finanziarie proposte.
2005/0193 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del
2005
sull'olio di oliva e sulle olive da tavola
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 25
novembre 2003 il Consiglio ha autorizzato
(2) Il nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola è stato adottato il 29 aprile 2005 dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il negoziato di un accordo destinato a succedere all’accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola.
(3) L'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola promuove la cooperazione internazionale, contribuisce allo sviluppo e alla stabilità dei mercati di questi prodotti e al raggiungimento degli obiettivi della politica commerciale e della politica agricola della Comunità.
(4) È quindi nell’interesse della Comunità approvare l’accordo del 2005, che sostituisce l’accordo del 1986,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a firmare l’accordo internazionale del 2005 sull’olio di oliva e sulle olive da tavola allo scopo di esprimere il consenso della Comunità ad essere vincolata all’accordo.
Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente
ALLEGATO
CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE
SUL COMMERCIO E LO SVILUPPO
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2005
SULL'OLIO D'OLIVA E LE OLIVE DA TAVOLA
NAZIONI
UNITE
Ginevra, 2005
NOTA
Le sigle dei documenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono composte da lettere maiuscole e cifre. In assenza di altre indicazioni, le sigle citate nel testo fanno riferimento a documenti dell'Organizzazione.
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TD/OLIVE OIL.10/6 |
PREAMBOLO
Le Parti del presente accordo,
Sottolineando che la coltura dell'olivo riveste una capitale importanza per l'esistenza e il tenore di vita di milioni di famiglie, le quali si trovano a dipendere dalle misure adottate per mantenere e sviluppare il consumo dei prodotti oleicoli e potenziare l'economia mondiale di tali prodotti,
Ricordando che la coltura dell'olivo, dato il suo carattere perenne, è indispensabile al mantenimento continuativo e alla conservazione dei suoli, in quanto permette di valorizzare terreni che non consentono altre colture, e che essa reagisce positivamente a qualsiasi miglioramento colturale, anche quando è praticata in forme estensive,
Ricordando che l'olio d'oliva e le olive da tavola sono prodotti di base essenziali nelle regioni in cui è diffusa l'olivicoltura e che essi costituiscono un ingrediente fondamentale dell'alimentazione mediterranea e, da tempi più recenti, anche di altri regimi alimentari,
Ricordando che la produzione di olive è soggetta a variazioni da cui derivano difficoltà particolari che possono danneggiare in modo grave gli interessi dei produttori e dei consumatori e compromettere le politiche generali di espansione economica messe in atto dai paesi appartenenti alle regioni in cui viene praticata l'olivicoltura,
Sottolineando a tal proposito, la grandissima importanza della produzione oleicola per le economie di numerosi paesi,
Ricordando che le misure da adottare, viste le particolari caratteristiche dell'olivicoltura e del mercato dei prodotti oleicoli, oltrepassano il quadro nazionale, e che è indispensabile un'azione internazionale,
Stimando che è
essenziale proseguire e sviluppare quanto intrapreso nel quadro degli accordi
anteriori, da quello del
Tenendo conto delle disposizioni del Consenso di São Paulo, adottato nel corso dell'undicesima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo,
hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO PRIMO –
OBIETTIVI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del presente accordo sono i seguenti:
1. In materia di cooperazione tecnica internazionale:
– favorire la cooperazione internazionale per lo sviluppo integrato e sostenibile dell'olivicoltura mondiale;
– favorire il coordinamento delle politiche in materia di produzione, industrializzazione e commercializzazione degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
– incoraggiare le attività di ricerca-sviluppo e favorire il trasferimento di tecnologie e le attività di formazione nel settore oleicolo per contribuire, tra l'altro, al rinnovamento dell'olivicoltura e dell'industria dei prodotti oleicoli e al miglioramento della qualità della produzione;
– porre le basi di una cooperazione internazionale per il commercio internazionale degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, al fine di creare, in questo contesto, stretti rapporti di cooperazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo, in conformità con quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali corrispondenti;
– promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate al fine di migliorare e valorizzare la qualità dei prodotti;
– promuovere gli sforzi realizzati e le misure adottate per il miglioramento del rapporto tra olivicoltura e ambiente, segnatamente al fine di favorire la protezione e conservazione dell'ambiente;
– studiare e favorire l'utilizzazione integrale dei prodotti derivati dall'olivo;
– condurre attività volte a salvaguardare le fonti genetiche dell'olivo.
2. In materia di normalizzazione del commercio internazionale dei prodotti oleicoli:
– continuare a condurre attività in collaborazione in materia di analisi fisico-chimica e sensoriale per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di definire norme internazionali che consentano:
– il controllo della qualità dei prodotti,
– la lealtà degli scambi internazionali,
– la tutela dei diritti del consumatore,
– la prevenzione di pratiche fraudolente;
– agevolare lo studio e l'applicazione di misure volte all'armonizzazione delle legislazioni nazionali e internazionali, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
– incoraggiare l'armonizzazione dei criteri per la definizione delle indicazioni geografiche concesse dai membri, affinché possano godere della protezione a livello internazionale;
– porre le basi della cooperazione internazionale per prevenire e, all'occorrenza, combattere qualsiasi pratica fraudolenta nel commercio internazionale dei prodotti oleicoli commestibili, istituendo, in questo contesto, stretti rapporti di collaborazione con i rappresentanti dei diversi attori del settore oleicolo.
3. In
materia di espansione degli scambi internazionali e di promozione dei prodotti
oleicoli:
– promuovere con tutti i mezzi di cui dispone il Consiglio oleicolo internazionale le azioni miranti allo sviluppo armonioso e sostenibile dell'economia oleicola mondiale nei settori della produzione, del consumo e degli scambi internazionali, tenendo conto delle loro interrelazioni;
– agevolare lo studio e l'applicazione di misure che permettano di giungere a un equilibrio tra la produzione e il consumo, nonché la creazione di procedure di informazione e consultazione che favoriscano una maggiore trasparenza del mercato;
– mettere in atto misure volte a favorire lo sviluppo degli scambi internazionali di prodotti oleicoli e adottare misure opportune al fine di incrementare il consumo di olio di oliva e di olive da tavola;
– condurre attività che favoriscano una più approfondita conoscenza delle proprietà dell'olio di oliva e delle olive da tavola sotto il profilo nutrizionale, terapeutico ed altri;
– ribadire e rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come punto di incontro per l'insieme degli operatori del settore e centro mondiale di documentazione e informazione sull'olivo e i suoi prodotti.
CAPITOLO II – DEFINIZIONI
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. per «Consiglio oleicolo internazionale» si intende l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, creata al fine di applicare le disposizioni del presente Accordo;
2. per «consiglio dei membri» si intende l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale;
3. per «membro» si intende una Parte contraente del presente Accordo;
4. per «oli di oliva» si intendono gli oli che provengono unicamente dal frutto dell'olivo, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura;
5. per «olive da tavola» si intende il prodotto preparato a partire da frutti sani appartenenti a varietà di olivo coltivato atte alla produzione di frutti da tavola, sottoposti a trattamenti o operazioni appropriati e immessi in commercio e al consumo finale;
6. per «prodotti oleicoli» si intendono tutti i prodotti oleicoli commestibili, segnatamente gli oli di oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive da tavola;
7. per «sottoprodotti oleicoli» si intendono in particolare i prodotti derivati dalla potatura dell'olivo e dall'industria dei prodotti oleicoli, nonché i prodotti che risultano da altri usi dei prodotti del settore;
8. per «campagna oleicola» si intende il periodo che va dal 1o ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno seguente.
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI
CAPITOLO III – IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE
SEZIONE I – Istituzione, organi, funzioni, privilegi
e immunità
Articolo 3
Istituzione, sede e struttura del Consiglio oleicolo internazionale
1. Il Consiglio oleicolo internazionale svolge le sue funzioni attraverso:
–
il presidente;
– il consiglio dei membri, assistito, se del caso, dai comitati e sottocomitati;
–
il segretariato esecutivo,
conformemente alle disposizioni delle sezioni da II a V.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale ha sede a Madrid (Spagna), a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.
Articolo 4
Rappresentanza dei membri presso il Consiglio oleicolo internazionale
1. Ogni membro nomina il suo rappresentante presso il Consiglio oleicolo internazionale.
2. Tutti
i riferimenti del presente Accordo a un «governo» o più «governi» valgono anche
per
Articolo 5
Privilegi e immunità
1. Il Consiglio oleicolo internazionale è dotato della personalità giuridica internazionale. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e comparire in giudizio. Il Consiglio oleicolo internazionale non ha la facoltà di contrarre prestiti.
2. Sul territorio di ciascun membro, per quanto permesso dalla legislazione di questo membro, il Consiglio oleicolo internazionale gode della capacità giuridica necessaria all'esercizio delle funzioni che il presente Accordo gli conferisce.
3. Ai fini del buon funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale, lo statuto, i privilegi e le immunità dell'organizzazione, del direttore esecutivo, degli alti funzionari e degli altri membri del personale del segretariato esecutivo, degli esperti nonché delle delegazioni dei membri nel territorio della Spagna sono disciplinati da un Accordo di sede.
4. Per quanto permesso dalla sua legislazione, il governo dello Stato in cui si trova la sede del Consiglio oleicolo internazionale esenta da imposte le retribuzioni versate dal Consiglio oleicolo internazionale al proprio personale, nonché il patrimonio, i redditi e altri beni del Consiglio oleicolo internazionale.
5. Il
Consiglio oleicolo internazionale può concludere con uno o più membri gli
accordi sui privilegi e immunità che possono essere necessari alla buona
applicazione del presente Accordo.
SEZIONE II – Consiglio dei membri
Articolo 6
Composizione e funzioni
1. Il consiglio dei membri è composto da un rappresentante per membro. Ogni membro può inoltre affiancare al suo rappresentante uno o più supplenti e farlo assistere da uno o più consiglieri.
2. Il consiglio dei membri è il principale organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale. Esso esercita tutti i poteri e adempie o dispone l'adempimento di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo. Il consiglio dei membri prende le decisioni, adotta le raccomandazioni o formula i suggerimenti indicati o previsti dal presente Accordo, a meno che i poteri o le funzioni non siano esplicitamente delegati al segretariato esecutivo o al direttore esecutivo.
Le decisioni, raccomandazioni o suggerimenti adottati nel quadro dell'Accordo internazionale che precede il presente Accordo[1] e ancora di applicazione al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo rimangono applicabili, a meno che non siano contrari alle disposizioni del presente Accordo o non vengano abrogati dal consiglio dei membri.
3. Il consiglio dei membri adotta, conformemente alle disposizioni del presente Accordo:
a) un
regolamento interno;
b) uno statuto del personale che tiene conto delle disposizioni applicabili ai funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe;
c) un organigramma.
4. Il consiglio dei membri intraprende o fa intraprendere studi od altri lavori, in particolare la ricerca di informazioni particolareggiate sui diversi tipi di aiuto alle attività legate all'olivicoltura e ai prodotti oleicoli, allo scopo di formulare tutte le raccomandazioni e i suggerimenti che ritenga idonei per il raggiungimento degli obiettivi generali enumerati nell'articolo 1. Tutti gli studi e lavori in questione devono segnatamente riferirsi al maggior numero possibile di paesi o gruppi di paesi e tener conto delle condizioni dei paesi interessati dal punto di vista generale, sociale ed economico.
I membri informano il consiglio dei membri, secondo una procedura stabilita dal consiglio stesso, circa le conclusioni da essi raggiunte mediante l'esame delle raccomandazioni e dei suggerimenti derivati dall'applicazione del presente Accordo.
5. Il consiglio dei membri pubblica una relazione annuale sulle attività svolte e sul funzionamento del presente Accordo.
6. Il consiglio dei membri prepara, redige e pubblica nelle lingue ufficiali del Consiglio oleicolo internazionale tutti i rapporti, gli studi e gli altri documenti che ritiene utili e necessari e mantiene aggiornata la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo.
Articolo 7
Sessioni del consiglio dei membri
1. Il consiglio dei membri si riunisce presso la sede del Consiglio oleicolo internazionale, a meno che non decida diversamente. Se un membro invita il consiglio dei membri a riunirsi in una sede diversa, le spese supplementari che ne derivano per il bilancio del Consiglio oleicolo internazionale, al di là di quelle che comporta una sessione presso la sede, sono a carico di tale membro.
2. Il consiglio dei membri si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, in autunno.
Un membro può
autorizzare il rappresentante di un altro membro a rappresentare i suoi
interessi e ad esercitare in sua vece il diritto di partecipazione alle
decisioni del consiglio dei membri, in una o più sessioni. Al riguardo deve
essere trasmesso al consiglio dei membri un documento che attesti
l'autorizzazione e che il consiglio ritenga soddisfacente.
Il rappresentante di
un membro può rappresentare gli interessi ed esercitare il diritto di partecipazione
alle decisioni del consiglio dei membri di un solo altro membro.
3. Il consiglio dei membri può essere convocato in qualsiasi momento, a discrezione del presidente. Il presidente può altresì convocare il consiglio dei membri su richiesta di più membri, o di un solo membro la cui richiesta sia sostenuta da almeno altri due membri.
4. Le spese sostenute dalle delegazioni al consiglio dei membri sono a carico dei membri in questione.
5. Le sessioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna d'esse. Le sessioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono essere annunciate con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data della prima seduta di ciascuna d'esse.
6. Il quorum richiesto per qualsiasi sessione del consiglio è raggiunto con la presenza dei rappresentanti della maggioranza dei membri detentori di almeno il 90% del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri.
Se il quorum non è raggiunto, la sessione è rinviata di 24 ore e il quorum richiesto è raggiunto con la presenza dei rappresentati dei membri detentori di almeno l'85% del totale delle quote di partecipazione assegnate ai membri.
7. Previo accordo del consiglio dei membri, potranno assistere in veste di osservatori a tutta o parte di una qualsiasi sessione del consiglio dei membri:
a) le organizzazioni e istituzioni internazionali di cui all'articolo 14 del presente Accordo;
b) il governo di qualsiasi Stato membro, o osservatore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle organizzazioni di cui all'articolo 14 del presente Accordo, che intenda divenire Parte del presente Accordo, previa consultazione scritta effettuata tra la data dell'annuncio della sessione e la data della stessa.
Salvo autorizzazione da parte del presidente, gli osservatori non hanno diritto di prendere la parola alle sessioni del consiglio dei membri.
Articolo 8
Quote di partecipazione
1. I membri detengono globalmente 1 000 quote di partecipazione.
Le quote di partecipazione sono ripartite tra i membri proporzionalmente ai dati di base di ciascun membro, calcolati mediante la formula che segue:
q = p1 + e1
+ p2 + e2
ove i parametri rappresentano medie espresse in migliaia di tonnellate, non contando la frazione di migliaia di tonnellate superiore al numero intero. Le quote di partecipazione non possono essere frazionate.
q: dato di base impiegato per il calcolo proporzionale delle quote di partecipazione;
p1: produzione media di olio d'oliva nelle ultime sei campagne oleicole;
e1: media delle esportazioni di olio di oliva (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p1;
p2: media della produzione di olive da tavola
nelle ultime sei campagne oleicole, convertita in equivalente olio d'oliva per
mezzo di un coefficiente di conversione del 16%;
e2: media delle esportazioni di olive da tavola (secondo i dati doganali) negli ultimi sei anni civili corrispondenti agli anni in cui si sono concluse le campagne oleicole scelte per il calcolo di p2, convertita in equivalente olio d'oliva per mezzo di un coefficiente di conversione del 16%.
2. Nondimeno, nessun membro può detenere un numero di quote di partecipazione inferiore a cinque. A questo fine, se per un membro il risultato del calcolo delle quote di partecipazione effettuato in base al paragrafo 1 del presente articolo è inferiore a cinque le quote di partecipazione di tale membro sono portate a cinque, mentre il numero di quote degli altri membri viene ridotto in proporzione.
3. Il consiglio dei membri adotta le quote di partecipazione calcolate conformemente al presente articolo durante la sessione annuale. La ripartizione così fissata rimane in vigore per l'anno successivo.
4. Le quote di partecipazione iniziali sono oggetto dell'allegato A del presente Accordo. Esse sono determinate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in funzione della media dei dati relativi alle ultime sei campagne e anni civili per i quali si dispone di informazioni definitive. Ogni anno il consiglio dei membri apporta all'allegato A le modifiche necessarie, conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 9
Decisioni del consiglio dei membri
1. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del consiglio dei membri sono prese per consenso dei membri, entro un termine temporale fissato dal presidente. Il termine temporale non può estendersi oltre la durata della sessione in cui il progetto di decisione è sottoposto al consiglio dei membri.
Se il consenso non viene raggiunto entro il termine temporale, i membri sono chiamati a votare.
2. Una decisione si considera adottata quando almeno il 50% dei membri, rappresentante l'82% delle quote di partecipazione, si è pronunciato a favore dell'adozione.
3. Il consiglio dei membri può prendere decisioni senza tenere una sessione, mediante uno scambio di lettere tra il presidente e i membri, salvo obiezioni a questa procedura da parte dei membri.
Le modalità di applicazione di questa procedura di consultazione sono fissate dal consiglio dei membri nel suo regolamento interno.
Tutte le decisioni così prese vengono comunicate al più
presto dal segretariato esecutivo a tutti i membri e sono annotate nel rapporto
definitivo della successiva sessione del consiglio dei membri.
SEZIONE III – Presidente e vicepresidente
Articolo 10
Presidente e vicepresidente
1. Il consiglio dei membri elegge un presidente fra le delegazioni dei membri. Nel caso in cui il presidente sia capo delegazione, il suo diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri è esercitato da un altro membro della sua delegazione.
Senza pregiudizio dei poteri o funzioni conferiti al direttore esecutivo dal presente Accordo o conformemente ad esso, il presidente esercita i poteri o funzioni definiti nel presente Accordo e ulteriormente specificati dal regolamento interno. Oltre a ciò, il presidente rappresenta legalmente il Consiglio oleicolo internazionale e presiede le sessioni del consiglio dei membri.
2. Il consiglio dei membri elegge altresì un vicepresidente tra le delegazioni dei membri. Se è capo delegazione, il vicepresidente può esercitare il diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, a meno che non assuma le funzioni di presidente, nel qual caso delega questo diritto a un altro membro della sua delegazione.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza.
3. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti.
4. In
caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e del vicepresidente, o
in caso di assenza permanente di uno dei due o di entrambi, il consiglio dei
membri può eleggere, tra le delegazioni dei membri, nuovi titolari di queste
funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
SEZIONE IV – Comitati e sottocomitati
Articolo 11
Comitato finanziario
1. Il consiglio dei membri istituisce un comitato
finanziario composto da un rappresentante per ogni membro.
2. Il comitato finanziario è responsabile del controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale e del controllo dell'applicazione del capitolo IV del presente Accordo.
In questo quadro ha
il compito di analizzare e studiare i progetti di bilancio annuali del
Consiglio oleicolo internazionale proposti dal segretariato esecutivo. Solo i
progetti di bilancio esaminati dal comitato finanziario sono sottoposti per
adozione al consiglio dei membri.
Il comitato
finanziario ha inoltre il compito di esaminare i conti del Consiglio oleicolo
internazionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 18.
Ogni anno, in
occasione della sessione annuale del consiglio dei membri, il comitato
finanziario sottopone i conti dell'esercizio finanziario precedente e ogni
altra disposizione relativa a questioni finanziarie al consiglio dei membri,
per approvazione.
3. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione delle presenti disposizioni.
Articolo 12
Altri comitati e sottocomitati
1. Il consiglio dei membri può costituire i comitati o sottocomitati che ritenga utili ad assisterlo nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo.
2. Nel suo regolamento interno, il consiglio dei membri fissa e adotta norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione. Tali norme devono:
a) permettere un'equa ripartizione della presidenza di tali comitati tra i diversi membri;
b) disciplinare
l'ammissione di osservatori alle riunioni dei comitati e sottocomitati.
SEZIONE V – Segretariato
esecutivo
Articolo 13
Segretariato esecutivo
1. Il Consiglio oleicolo internazionale dispone di
un segretariato esecutivo composto da un direttore esecutivo, da alti
funzionari e dal personale necessario allo svolgimento dei compiti derivanti
dal presente Accordo. I posti del direttore esecutivo e degli alti funzionari
sono definiti entro il regolamento interno adottato dal consiglio dei membri.
2. Il consiglio dei membri nomina il direttore esecutivo e gli alti funzionari in base al principio dell'alternanza proporzionata tra i membri e dell'equilibrio geografico.
Il consiglio dei membri fissa le condizioni di assunzione del direttore esecutivo e degli alti funzionari tenendo in considerazione le condizioni previste per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe. Il profilo del direttore esecutivo e degli alti funzionari è descritto nel regolamento interno.
3. Il direttore esecutivo è il piú alto funzionario del Consiglio oleicolo internazionale. Il direttore esecutivo esercita le sue funzioni e prende le decisioni di gestione in modo collegiale, insieme agli alti funzionari.
4. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità con quanto previsto dallo statuto del personale.
5. Il direttore esecutivo, gli alti funzionari
e gli altri membri del personale non devono esercitare alcuna attività
lucrativa in nessun ramo del settore oleicolo.
6. Nell'adempimento delle loro mansioni ai termini del presente Accordo, il direttore esecutivo, gli alti funzionari e il personale non chiedono, né accettano istruzioni da alcun membro, né da alcuna altra autorità esterna al Consiglio oleicolo internazionale. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti del consiglio dei membri. I membri sono tenuti a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, degli alti funzionari e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
SEZIONE VI – Cooperazione e
rapporti con altre organizzazioni
Articolo 14
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il
Consiglio oleicolo internazionale prende tutte le disposizioni opportune per
procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
e i suoi organi, in particolare
2. Il Consiglio oleicolo internazionale instaura contatti e all'occorrenza stipula accordi speciali di cooperazione con organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali a carattere finanziario, e in particolare con il Fondo comune per i prodotti di base.
Gli accordi di cooperazione stipulati tra il Consiglio oleicolo internazionale e le organizzazioni o istituzioni sopra citate sono soggetti all'approvazione preliminare del consiglio dei membri.
Per quanto riguarda
la realizzazione di qualsiasi progetto in applicazione del presente articolo,
il Consiglio oleicolo internazionale, in quanto organismo internazionale di
prodotto, non assume alcun obbligo finanziario a titolo di garanzie fornite da
membri o da altre entità. L'appartenenza al Consiglio oleicolo internazionale
non comporta alcuna responsabilità per i membri a seguito dei prestiti
contratti o concessi da qualsiasi membro o
altra entità nell'ambito di tali progetti.
3. In caso di necessità il Consiglio
oleicolo internazionale informa l'Unctad circa le sue attività e i suoi
programmi di lavoro, in considerazione del particolare ruolo affidato
all'Unctad nell'ambito del commercio internazionale dei prodotti di base.
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
CAPITOLO IV – BILANCI DEL
CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE
Articolo 15
Bilanci del Consiglio oleicolo internazionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi generali fissati dal primo capitolo del presente Accordo, il consiglio dei membri adotta i seguenti bilanci annuali:
– bilancio amministrativo,
– bilancio di cooperazione tecnica,
– bilancio di promozione.
2. Il bilancio amministrativo è finanziato dai contributi dei membri e da ogni altra entrata connessa. L'ammontare del contributo di ciascun membro è fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo.
3. Il bilancio di cooperazione tecnica è finanziato in base a:
a) l'ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo;
b) le sovvenzioni, i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni previste da una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore, e i doni;
c) ogni altra entrata connessa.
4. Il bilancio per la promozione è finanziato in base a:
a) l'ammontare del contributo di ciascun membro, fissato in proporzione alla quota di partecipazione stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo;
b) i contributi volontari dei membri, disciplinati dalle disposizioni contenute in una convenzione conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e il membro donatore;
c) i doni da parte dei governi e/o di altra provenienza;
d) ogni altra entrata connessa.
5. Il Consiglio oleicolo internazionale può inoltre ricevere contributi supplementari sotto altre forme, che comprendono servizi, materiale e/o personale scientifico e tecnico in grado di soddisfare le esigenze dei programmi approvati.
Parimenti, il Consiglio oleicolo internazionale, nel quadro dello sviluppo della cooperazione internazionale, cerca di procurarsi l'assistenza finanziaria e/o tecnica indispensabile suscettibile di essere ottenuta da organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, finanziari o altri.
Le somme sopra citate vengono destinate dal consiglio dei membri al bilancio di cooperazione tecnica, al bilancio di promozione o a entrambi.
6. Le somme del bilancio amministrativo, del bilancio di cooperazione tecnica e del bilancio di promozione non impegnate nel corso di un anno civile possono essere riportate agli anni civili seguenti a titolo di prefinanziamento dei bilanci corrispondenti, e sono ad essi assegnate in funzione delle quote di partecipazione di ogni membro per l'esercizio in questione.
Le somme non possono in nessun caso essere oggetto di uno storno verso altri bilanci, a meno che il consiglio dei membri non decida diversamente.
Articolo 16
Fondi amministrativi
Oltre ai bilanci di cui all'articolo 15, il Consiglio oleicolo internazionale può essere dotato dei fondi amministrativi previsti dal suo regolamento interno.
Articolo 17
Versamento dei contributi
1. Durante la sessione annuale, il consiglio dei membri determina l'ammontare del contributo che ciascun membro è tenuto a versare per l'anno civile successivo, mediante un calcolo basato sul numero di quote di partecipazione che corrispondono a ogni membro in applicazione dell'articolo 8.
2. Le condizioni iniziali per i membri che aderiscono al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore sono fissate dal consiglio dei membri. Il contributo del nuovo membro è calcolato in funzione della quota di partecipazione attribuita al membro e della frazione di anno restante al momento della sua adesione. Tuttavia, i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo anno civile rimangono invariati.
3. I contributi previsti dall'articolo 15 sono esigibili dal primo giorno dell'anno civile per il quale sono stati fissati. Sono espressi in euro e possono essere versati in euro o in altra valuta liberamente convertibile, per l'ammontare equivalente.
4. All'inizio dell'anno civile, il consiglio dei membri chiede ai membri di versare al più presto i contributi per consentire il normale funzionamento del Consiglio oleicolo internazionale e lo svolgimento delle sue attività per l'anno civile in questione.
Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo entro sei mesi dall'inizio dell'anno civile, il consiglio dei membri invita il membro in questione a effettuare il versamento entro i tre mesi che seguono. Se il versamento non avviene entro le scadenze, il fatto è reso noto al consiglio dei membri nel corso della sessione ordinaria. Il membro che deve gli arretrati viene sospeso automaticamente dal diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri e dall'accesso alle funzioni elettive in seno al consiglio dei membri o ai comitati e sottocomitati, fino al versamento integrale del contributo. Il consiglio dei membri, dopo aver ascoltato il membro che deve gli arretrati, adotta le decisioni opportune, che sono oggetto di applicazione.
5. Nessuna decisione del consiglio dei membri può esentare un membro dagli obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
Articolo 18
Controllo finanziario
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, il controllo finanziario del Consiglio oleicolo internazionale è affidato al comitato finanziario.
2. I conti finanziari del Consiglio oleicolo internazionale relativi all'anno civile precedente, certificati da un revisore indipendente, sono presentati al comitato finanziario, che dopo averli analizzati li sottopone al consiglio dei membri in occasione della sessione annuale, per approvazione e pubblicazione.
Il revisore dei conti indipendente è scelto dal consiglio dei membri mediante un concorso al quale partecipano almeno tre società specializzate.
Il mandato del revisore dei conti indipendente non può durare più di tre anni.
Per la durata del presente Accordo, una società scelta per effettuare la verifica dei conti del Consiglio oleicolo internazionale in un determinato anno non può essere nuovamente selezionata per svolgere il ruolo di revisore dei conti nel corso dei nove anni successivi.
3. Durante la sessione annuale, inoltre, il consiglio dei membri esamina e adotta la relazione relativa a:
– la verifica della gestione dei fondi, dei valori e della tesoreria del Consiglio oleicolo internazionale,
–
la regolarità e la conformità delle operazioni
finanziarie con le disposizioni regolamentari, statutarie e di bilancio in
vigore.
Articolo 19
Liquidazione
1. In caso di scioglimento e anteriormente allo stesso, il consiglio dei membri prende le misure di cui all'articolo 47, paragrafo 5.
2. Allo scadere del presente Accordo, a meno che non sia
prorogato, ricondotto o rinnovato, il patrimonio del Consiglio oleicolo
internazionale e tutte le somme non impegnate provenienti dai fondi previsti
dall'articolo 16 così come tutte le somme non impegnate dei bilanci di cui
all'articolo 15 saranno rimborsati ai membri in proporzione al totale
delle loro quote di partecipazione in vigore in quel momento. I contributi
volontari di cui all'articolo 15, paragrafi 4 b)
e 5 b), e i doni di cui all'articolo 15 paragrafo 5 c)
saranno rimborsati ai membri o ai donatori interessati.
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI
ECONOMICHE
E DI NORMALIZZAZIONE
CAPITOLO V – DENOMINAZIONI E
DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA, DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA
– INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Articolo 20
Impiego della denominazione «olio di oliva»
1. La denominazione «olio di oliva» è riservata
all'olio proveniente unicamente dall'oliva, ad esclusione degli oli ottenuti
con solvente o mediante procedimenti di riesterificazione, e di qualsiasi
miscela con oli di altra natura.
2. La denominazione «olio di oliva»
impiegata sola non può in nessun caso applicarsi agli oli di sansa di oliva.
3. I membri si impegnano ad abolire, a
livello di scambi sia nazionali che internazionali, qualsiasi impiego della
denominazione «olio di oliva», sola o combinata con altre parole, che non sia
conforme al presente articolo.
Articolo 21
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e
delle olive da tavola
1. Le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva appartenenti alle diverse categorie sotto citate sono riportate nell'allegato B:
I. Olio di oliva:
A. oli di oliva vergini:
a) oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali:
i) olio extra vergine di oliva,
ii) olio di oliva vergine,
iii) olio di oliva vergine corrente;
b) oli di oliva vergini inadatti al
consumo tal quali:
olio di oliva vergine lampante;
B. olio di oliva raffinato;
C. olio di oliva.
II. Olio di sansa di oliva:
A. olio di sansa di
oliva grezzo;
B. olio di sansa di oliva raffinato;
C. olio di sansa di oliva.
2. Le definizioni dei tipi di
olive da tavola sotto citati sono riportate in allegato C:
i) olive verdi,
ii) olive cangianti,
iii) olive nere.
3. Il consiglio dei membri può decidere di apportare qualsiasi modifica ritenga necessaria od opportuna alle categorie di oli e ai tipi di olive da tavola previsti dal presente articolo, nonché alle definizioni riportate negli allegati B e C.
Articolo 22
Impegni dei membri
1. I membri del Consiglio oleicolo internazionale si impegnano ad applicare a livello di scambi internazionali le denominazioni specificate dagli allegati B e C e incoraggiano l'applicazione di tali denominazioni nel commercio interno.
2. Conformemente a quanto previsto
dall'articolo 25, paragrafo 3, il consiglio dei membri fissa le norme
relative ai criteri di qualità applicabili al commercio internazionale da parte
dei membri.
3. I membri si impegnano ad analizzare in dettaglio la definizione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche che possono essere di interesse economico per i membri e le disposizioni legali nazionali di minima necessarie ad assicurare o che assicurano la protezione delle indicazioni. A questo fine, il Consiglio oleicolo internazionale fornisce gli strumenti necessari alla creazione di un sistema di riconoscimento reciproco delle indicazioni.
4. Le indicazioni geografiche, quando sono date, possono essere applicate solo ad oli di oliva vergini e a olive da tavola della categoria commerciale extra, ottenuti conformemente alle disposizioni previste per questi prodotti.
5. Le indicazioni geografiche possono
essere utilizzate soltanto in conformità con le condizioni previste dalla
legislazione del paese di origine.
6. I membri si impegnano in particolare
a mettere a punto un sistema per il reciproco riconoscimento delle indicazioni
geografiche, al fine di garantire una protezione d'ufficio alle indicazioni
geografiche protette dalla legislazione nazionale dei membri, nonché a vietare
e reprimere l'uso sul loro territorio, per il commercio internazionale, di
indicazioni geografiche e di denominazioni degli oli di oliva, degli oli di
sansa di oliva e di olive da tavola contrarie a questi principi.
Questo impegno
riguarda tutte le menzioni riportate sui recipienti, sulle fatture, sui
bollettini di spedizione e sui documenti commerciali, o impiegate nella
pubblicità, nei marchi di fabbrica, nei nomi registrati e nelle illustrazioni
riferentisi alla commercializzazione internazionale degli oli d'oliva, degli
oli di sansa di oliva e delle olive da tavola, nella misura in cui le menzioni
possono costituire false indicazioni o prestarsi a confusione sull'origine,
sulla provenienza o sulla qualità degli oli di oliva, degli oli di sansa di
oliva e delle olive da tavola.
Articolo 23
Contestazioni e conciliazione
1. Le contestazioni relative alle indicazioni
geografiche derivate dall'interpretazione delle clausole del presente capitolo
o da difficoltà di applicazione che non abbiano trovato soluzione mediante
negoziati diretti vengono esaminate dal consiglio dei membri.
2. Il consiglio dei membri procede a un tentativo di conciliazione dopo aver sentito il parere della commissione consultiva prevista dall'articolo 37, paragrafo 1 e dopo consultazione dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, di un'organizzazione professionale qualificata e, se necessario, della Camera di commercio internazionale e delle istituzioni internazionali specializzate in materia di chimica analitica. In caso d'insuccesso e dopo che il consiglio dei membri ha constatato che sono stati impiegati tutti i mezzi per giungere ad un accordo, i membri interessati hanno il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
CAPITOLO VI – NORMALIZZAZIONE
DEI MERCATI
DEI PRODOTTI OLEICOLI
Articolo 24
Esame della situazione e dell'andamento del mercato dell'olio di oliva,
dell'olio di sansa di oliva e delle olive da tavola
1. Nel quadro degli obiettivi generali definiti nell'articolo 1, al fine di contribuire alla normalizzazione
del mercato dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa di oliva e porre rimedio
agli squilibri tra l'offerta e la domanda internazionali dovuti
all'irregolarità dei raccolti o ad altre cause, i membri rendono disponibili e forniscono
al Consiglio oleicolo internazionale tutte le informazioni, le statistiche e la
documentazione necessarie concernenti l'olio di oliva e l'olio di sansa di
oliva.
2. In occasione della sessione annuale
il consiglio dei membri provvede a un particolareggiato esame dei bilanci
oleicoli ed effettua, in base alle informazioni fornite dai membri
conformemente all'articolo 36,
alle informazioni eventualmente comunicate dai governi di Stati non membri del
presente Accordo e a ogni altra documentazione statistica pertinente di cui
dispone, una stima globale delle risorse e del fabbisogno di olio d'oliva, di
olio di sansa di oliva e di olive da tavola. Il consiglio dei membri, tenendo
conto di tutte le informazioni di cui dispone, provvede ad un esame della situazione
del mercato e a una stima globale delle risorse e del fabbisogno di tutti i
prodotti dell'olivo, e può proporre ai membri le misure che giudica opportune.
Articolo 25
Normalizzazione del mercato dei prodotti oleicoli
1. Il Consiglio oleicolo internazionale è incaricato di condurre studi che
consentano di formulare una serie di raccomandazioni ai membri, volte a
conseguire un equilibrio tra la produzione e il consumo e, piú generalmente, a
normalizzare a lungo termine il mercato oleicolo mediante l'applicazione di
misure adeguate.
2. Per favorire la normalizzazione, il
Consiglio oleicolo internazionale ha inoltre il compito di condurre studi che
consentano di suggerire ai membri le soluzioni adeguate ad eventuali problemi
derivanti dall'andamento del mercato internazionale dell'olio d'oliva,
dell'olio di sansa di oliva e delle olive da tavola, secondo modalità
appropriate, tenendo conto degli squilibri di mercato dovuti a fluttuazioni
della produzione o ad altre cause.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale
prende in esame gli strumenti mediante i quali è possibile assicurare lo
sviluppo degli scambi internazionali e l'aumento del consumo di olio d'oliva e
di olive da tavola. In particolare, il Consiglio oleicolo internazionale
rivolge ai membri adeguate raccomandazioni in materia di:
a) adozione e applicazione di un
contratto-tipo internazionale per le operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di
sansa di oliva e le olive da tavola;
b) costituzione e funzionamento di un ufficio
di conciliazione e di arbitrato internazionale per le eventuali dispute in
materia di operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa di oliva e le olive
da tavola;
c) applicazione delle norme relative alle
caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli
di sansa di oliva e delle olive da tavola;
d) unificazione dei metodi di analisi.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale prende
tutte le misure che ritiene utili al fine di reprimere la concorrenza sleale
sul piano internazionale, anche quando è messa in atto da Stati che non sono
parti del presente Accordo o dai loro cittadini.
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPITOLO VII – COOPERAZIONE
TECNICA
NEL SETTORE OLEICOLO
Articolo 26
Programmi e attività
1. Per conseguire gli obiettivi generali in materia di cooperazione tecnica
oleicola previsti dall'articolo 1,
il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri,
concepisce, promuove ed elabora i programmi d'attività in questo settore.
2. Nella cooperazione tecnica oleicola sono comprese
l'olivicoltura, l'elaiotecnica e l'industria delle olive da tavola.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale può
intervenire direttamente per promuovere la cooperazione tecnica oleicola.
4. Per l'applicazione di tutte o di parte delle
disposizioni del presente capitolo, il Consiglio oleicolo internazionale può
decidere di ricorrere alla collaborazione di organismi e/o entità, pubblici o
privati, nazionali o internazionali. Entro i limiti di bilancio, ha inoltre
facoltà di concedere agli organismi e/o entità menzionati dei contributi
finanziari.
Articolo 27
Ricerca e sviluppo
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei
membri, esamina proposte relative a progetti di ricerca-sviluppo che rivestono
interesse generale per i membri e prende le opportune disposizioni in materia.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale
può ricorrere alla collaborazione di istituti, laboratori e centri di ricerca
specializzati per l'applicazione, il seguimento, l'uso e la divulgazione, a
vantaggio dei membri, dei risultati dei programmi di ricerca-sviluppo.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale
realizza gli indispensabili studi sul rendimento economico che può derivare
dall'applicazione dei risultati dei programmi di ricerca-sviluppo.
Articolo 28
Formazione e operazioni specifiche
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei
membri, si adopera per organizzare sessioni di aggiornamento e di corsi di
formazione a vari livelli, destinati ai tecnici del settore oleicolo e in
particolare a quelli provenienti da membri che sono paesi in via di sviluppo.
2. Il Consiglio oleicolo internazionale
favorisce il trasferimento di tecnologie ai membri che sono paesi in via di
sviluppo da parte dei membri tecnicamente più avanzati in campo olivicolo,
elaiotecnico e dell'industria delle olive da tavola.
3. Il Consiglio oleicolo internazionale agevola le attività di cooperazione tecnica che permettono di mettere consulenti ed esperti a disposizione dei membri che ne avessero necessità.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale si adopera per facilitare la partecipazione di delegazioni ed esperti dei membri alle sue riunioni di carattere generale o tecnico-scientifico.
5. Al consiglio dei membri spettano in particolare i seguenti compiti:
a) realizzare studi e operazioni specifiche;
b) organizzare o favorire l'organizzazione di
seminari e riunioni internazionali;
c) radunare informazioni tecniche e
diffonderle tra i membri;
d) promuovere il coordinamento delle attività
in materia di cooperazione tecnica oleicola tra i membri nel campo
dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e dell'industria delle olive da tavola,
anche nel quadro della programmazione regionale o interregionale;
e) suscitare rapporti di cooperazione bilaterale o
multilaterale che possano aiutare il Consiglio oleicolo internazionale a
raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.
CAPITOLO VIII – ALTRE MISURE
Articolo 29
Altre misure
Il Consiglio oleicolo internazionale è incaricato di:
a) favorire e coordinare adeguati studi
e ricerche sul valore biologico dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, che
mettano in rilievo le qualità nutritive e le altre proprietà intrinseche di
questi prodotti;
b) definire, in cooperazione con gli
organismi specializzati, la terminologia oleicola, le norme sui prodotti
oleicoli e i relativi metodi di analisi, nonché qualsiasi altra norma attinente
al campo oleicolo;
c) prendere adeguate disposizioni per
definire una raccolta degli usi leali e costanti del commercio internazionale
di olio d'oliva, olio di sansa di oliva e olive da tavola.
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA PROMOZIONE
CAPITOLO IX – PROMOZIONE
MONDIALE A FAVORE
DEL CONSUMO DI OLIO D'OLIVA E OLIVE DA TAVOLA
Articolo 30
Programmi di promozione a favore del
consumo di olio d'oliva e olive da tavola
1. I membri s'impegnano a condurre in comune delle
attività di promozione generica finalizzate all'aumento del consumo mondiale di
olio di oliva e olive da tavola, basandosi sull'impiego delle denominazioni
degli oli d'oliva alimentari e delle olive da tavola riportate negli allegati B
e C rispettivamente.
2. Le attività hanno carattere educativo
e informativo e riguardano sia le caratteristiche organolettiche e chimiche
degli oli di oliva e delle olive da tavola che le loro proprietà nutritive, terapeutiche
ed altre.
3. Obiettivo delle campagne di
promozione è offrire ai consumatori informazioni sulle denominazioni, l'origine
e la provenienza degli oli d'oliva e delle olive da tavola, evitando al
contempo di favorire o mettere in evidenza una determinata qualità, origine o
provenienza rispetto ad altre.
4. I programmi di promozione da intraprendere in
virtù del presente articolo vengono stabiliti dal consiglio dei membri in
funzione delle risorse di cui dispone a tal fine; si dà priorità alle azioni nei
paesi principalmente consumatori e in quelli ove il consumo di olio d'oliva e
di olive da tavola è suscettibile di aumento.
5. Le risorse del bilancio di promozione
sono utilizzate tenendo conto dei seguenti criteri:
a) volume del consumo e possibilità di
espansione dei mercati esistenti;
b) creazione di nuovi sbocchi per l'olio di
oliva e le olive da tavola;
c) rendimento degli investimenti
promozionali.
6. Il consiglio dei membri è incaricato
di amministrare le risorse assegnate alla promozione comune. Ogni anno elabora
e allega al proprio bilancio uno stato preventivo delle entrate e delle uscite
destinate alla promozione.
7. Qualora un membro, un'organizzazione o una persona forniscano un contributo volontario destinato alla realizzazione di azioni di promozione, il consiglio dei membri fissa le modalità di applicazione che regolano l'uso di tali risorse nel quadro di una convenzione specifica conclusa tra il Consiglio oleicolo internazionale e l'organizzazione che offre il contributo.
8. L'esecuzione tecnica dei programmi di
promozione spetta al Consiglio oleicolo internazionale, che può altresì
affidarla a enti specializzati, scelti conformemente al regolamento interno.
Articolo 31
Marchio di garanzia internazionale del
Consiglio oleicolo internazionale
Il consiglio dei membri può prevedere disposizioni in merito all'uso del marchio di garanzia internazionale, che assicura il rispetto delle norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale.
PARTE SESTA – ALTRE DISPOSIZIONI
CAPITOLO X – OBBLIGHI VARI
Articolo 32
Obblighi generali
I membri si impegnano a non prendere misure contrarie agli obblighi
contratti ai termini del presente Accordo e agli obiettivi generali definiti
nell'articolo 1.
Articolo 33
Obblighi finanziari dei Membri
In conformità con i principi generali del diritto, gli obblighi
finanziari di un membro nei confronti del Consiglio oleicolo internazionale e
degli altri membri si limitano agli obblighi inerenti all'articolo 15, relativo ai contributi ai bilanci di cui
allo stesso articolo e, se del caso, all'articolo 16, relativo ai fondi amministrativi.
Articolo 34
Aspetti ecologici e ambientali
I membri tengono debitamente conto degli aspetti ecologici e ambientali,
in tutti gli stadi della produzione oleicola, e si impegnano a mettere in
pratica le azioni che il consiglio dei membri ritiene necessarie per correggere
o risolvere eventuali problemi incontrati in questo campo.
Articolo 35
Incoraggiamento degli scambi
internazionali e del consumo
I membri si impegnano a prendere tutte le misure appropriate al fine di
facilitare gli scambi, incoraggiare il consumo di oli d'oliva e olive da tavola
e garantire il normale sviluppo del commercio internazionale di questi
prodotti. I membri si impegnano pertanto a rispettare i principi, le regole e
le linee direttrici che hanno approvato presso le sedi internazionali
competenti.
Articolo 36
Informazione
I membri si impegnano a
rendere disponibili e a fornire al Consiglio oleicolo internazionale tutti i
dati statistici, le informazioni e la documentazione necessari allo svolgimento
delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo, e segnatamente tutte le
indicazioni di cui il Consiglio oleicolo internazionale ha bisogno per
determinare i bilanci degli oli d'oliva, degli oli di sansa di oliva e delle
olive da tavola e conoscere le politiche nazionali dei membri nel settore
olivicolo.
CAPITOLO XI – CONTROVERSIE E
RECLAMI
Articolo 37
Controversie e reclami
1. Ad eccezione delle contestazioni di cui
all'articolo 23, le
controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente
Accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di una
delle parti, al consiglio dei membri, che prende una decisione in materia in
assenza del membro in questione, dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere
di una commissione consultiva la cui composizione e le cui modalità di
funzionamento sono fissate dal regolamento interno.
2. Il parere motivato della commissione
consultiva viene sottoposto al consiglio dei membri che in ogni caso compone la
controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d'informazione utili.
3. Un reclamo secondo il quale un membro
non avrebbe adempiuto gli obblighi previsti dal presente Accordo viene deferito
al consiglio dei membri su richiesta del membro autore del reclamo. Il
consiglio dei membri prende una decisione in materia in assenza del membro in
questione, dopo aver consultato i membri interessati e dopo aver sentito,
all'occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1
del presente articolo.
4. Qualora il consiglio dei membri
constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente
Accordo, esso può applicare al membro, fintantoché esso non avrà adempiuto ai
suoi obblighi, sanzioni che possono andare dal semplice avvertimento alla
sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri,
oppure escluderlo dall'Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 45. Il membro in questione ha il diritto di
ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia.
CAPITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Depositario
Il Governo spagnolo è designato depositario del presente Accordo.
Articolo 39
Firma, ratifica, accettazione e approvazione
1. Dal 15 giugno al 31 dicembre 2005 compreso il presente accordo sarà aperto, presso il Governo spagnolo, a Madrid, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1986 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993.
2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può:
a) al momento della firma del presente Accordo, dichiarare che con tale firma acconsente ad essere vincolato dal presente Accordo (firma definitiva); oppure
b) dopo aver firmato il presente Accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo depositando il relativo strumento presso il depositario.
Il presente Accordo è aperto alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione della Comunità europea.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.
Articolo 40
Adesione
1. Ogni Stato può aderire al presente Accordo alle condizioni fissate dal Consiglio oleicolo internazionale per mezzo del consiglio dei membri, che comprendono un certo numero di quote di partecipazione e un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il consiglio dei membri può tuttavia concedere una proroga ai governi che non siano in grado di aderire entro il termine fissato. Con l'adesione, uno Stato si considera iscritto nell'allegato A del presente Accordo, ove figura inoltre il numero di quote di partecipazione previsto dalle condizioni di adesione.
Il presente Accordo è aperto all'adesione della Comunità europea.
2. L'adesione avviene mediante il deposito di uno
strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono
indicare che il governo accetta tutte le condizioni stabilite dal Consiglio
oleicolo internazionale.
Articolo 41
Notificazione di applicazione a titolo provvisorio
1. Un governo firmatario che
intende ratificare, accettare o approvare
il presente Accordo, o un governo per il quale il consiglio dei membri ha
fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo
strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che applicherà il
presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore
conformemente all'articolo 42
, oppure, se è già in vigore, ad una data specificata.
2. Un governo che abbia notificato, in
conformità del paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente
Accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a
titolo provvisorio fino a quando deposita il suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione e diviene così membro.
Articolo 42
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo
definitivo alla data in cui almeno cinque governi tra quelli elencati
nell'allegato A del presente Accordo, che rappresentino almeno il 90% delle quote di partecipazione, lo avranno
firmato definitivamente, o lo avranno ratificato, accettato o approvato, oppure
vi avranno aderito.
2. Qualora al 1o gennaio 2006 il
presente Accordo non fosse entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio,
se a tale data avranno firmato definitivamente il presente Accordo o lo avranno
ratificato, accettato o approvato, o avranno notificato al depositario che
applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio cinque governi che
soddisfino le condizioni in materia di percentuale indicate al paragrafo 1 del
presente articolo.
3. Se al 1º gennaio 2006 le condizioni di entrata
in vigore di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo non sono riunite il
depositario inviterà i governi che avranno firmato definitivamente il presente
Accordo o l'avranno ratificato, accettato o approvato, o che avranno notificato
al depositario che lo applicheranno provvisoriamente, a decidere se entrerà in
vigore tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte,
alla data che essi fisseranno.
4. Per i governi che non hanno notificato al
depositario, conformemente all'articolo 41, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio e che
hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entra in
vigore alla data di tale deposito.
Articolo 43
Emendamenti
1. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo
del consiglio dei membri, può raccomandare ai membri degli emendamenti al
presente Accordo.
2. Gli emendamenti proposti sono
adottati dal consiglio dei membri conformemente all'articolo 9 dell'Accordo ed entrano in vigore per tutti i
membri dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto notifica
della decisione del consiglio dei membri.
Articolo 44
Recesso
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore
del presente Accordo un membro può recedere dal medesimo, mediante notifica
scritta al depositario. Il membro informa contemporaneamente il Consiglio
oleicolo internazionale della decisione presa, per iscritto.
2. Il recesso di cui al presente
articolo ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui il depositario ne ha
ricevuto notifica.
Articolo 45
Esclusione
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, se il consiglio dei membri ritiene che un
membro è venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo ed è
inoltre del parere che tale inadempienza ostacola seriamente il funzionamento
del presente accordo esso può, con decisione motivata degli altri membri, presa
in assenza del membro interessato, escluderlo dal presente accordo. Il
Consiglio oleicolo internazionale notifica immediatamente l'esclusione al
depositario. Il membro in questione cessa di far parte del presente Accordo
dopo 90 giorni dalla data della decisione del consiglio dei membri.
Articolo 46
Liquidazione dei conti
1. Il consiglio dei membri procede alla liquidazione
dei conti secondo le condizioni che giudica eque, tenendo conto di tutti gli
impegni che comportano conseguenze giuridiche per il Consiglio oleicolo
internazionale e delle eventuali ripercussioni sui contributi nel caso di un
membro che si è ritirato dal presente Accordo, o che è stato escluso dal
Consiglio oleicolo internazionale, o che in altro modo ha cessato di far parte
del presente Accordo, e del tempo necessario per permettere una transizione
adeguata, in particolare quando è necessario porre fine a tali impegni.
Fatte salve le disposizioni del comma che precede, tale membro è tenuto a corrispondere le somme dovute al Consiglio oleicolo internazionale per il periodo durante il quale è stato membro.
2. Alla risoluzione del presente Accordo, un membro
che si trovi nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non
ha diritto a nessuna parte del ricavo della liquidazione o degli altri averi
del Consiglio oleicolo internazionale; ad esso non può neanche essere chiesto
di coprire alcuna parte del disavanzo eventuale del Consiglio oleicolo
internazionale.
Articolo 47
Durata, proroga, riconduzione e risoluzione
1. Il presente Accordo rimarrà in
vigore fino al 31 dicembre
2. Il Consiglio oleicolo internazionale, per mezzo del consiglio dei membri, può decidere di prorogare il presente Accordo per non più di due periodi di due anni ciascuno. I membri che non accettano tale proroga del presente Accordo ne informano il Consiglio oleicolo internazionale e cessano di far parte del presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.
3. Se, prima del 31 dicembre 2014 o prima della scadenza di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo il caso, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo un nuovo accordo o un protocollo destinato a ricondurre il presente accordo, questo resterà in vigore oltre la sua data di scadenza fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o del protocollo, con riserva che la durata di tale proroga non sia superiore a 12 mesi.
4. Il Consiglio oleicolo internazionale, tramite il consiglio dei membri, può decidere in qualsiasi momento di mettere fine al presente Accordo con effetto alla data da esso stabilita.
5. Nonostante la risoluzione del presente Accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione del Consiglio oleicolo internazionale, compresa la liquidazione dei conti, e durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.
6. Il
Consiglio oleicolo internazionale notifica al depositario ogni decisione presa
in virtù del presente articolo.
Articolo 48
Riserve
Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti,
debitamente autorizzati, hanno apposto la propria firma sul presente Accordo
alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il 29 aprile 2005.
I testi del presente Accordo in lingua araba, francese, inglese, italiana e
spagnola fanno tutti ugualmente fede.
ALLEGATO A
Quote
di partecipazione ai bilanci dell’organizzazione fissate conformemente
all’articolo 8[2]
|
Algeria |
11 |
|
Comunità europea |
801 |
|
Croazia |
5 |
|
Egitto |
8 |
|
Iran (Repubblica islamica dell’) |
5 |
|
Israele |
5 |
|
Giamahiria araba libica |
5 |
|
Giordania |
7 |
|
Libano |
5 |
|
Marocco |
25 |
|
Repubblica araba siriana |
45 |
|
Serbia e Montenegro |
5 |
|
Tunisia |
73 |
|
Totale |
1 000 |
Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e
degli oli di sansa di oliva
Si riportano di seguito le denominazioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva delle differenti categorie e le definizioni corrispondenti.
I. L'olio di oliva è l'olio che proviene unicamente dal frutto dell'olivo, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:
A. oli di oliva vergini: oli ottenuti dal frutto dell'olivo unicamente mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni, termiche particolarmente, che non causano alterazione dell'olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Detti oli sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
a) oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali:
i) olio
extra vergine di oliva: olio d'oliva vergine la cui acidità libera,
espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per
ii) olio di
oliva vergine: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in
acido oleico, è al massimo di 2,0 g per
iii) olio di
oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa
in acido oleico, è al massimo di 3,3 g per
b) olio di oliva vergine inadeguato al consumo tal quale:
olio di oliva
vergine lampante: olio d'oliva vergine la cui acidità libera, espressa in
acido oleico, è superiore a 3,3 g per
B. olio di
oliva raffinato: olio d'oliva ottenuto mediante raffinazione di oli di
oliva vergini, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di
0,3 g per
C. olio di oliva: olio costituito dal
taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini adatti al consumo tal
quali, la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di
II. L'olio di sansa di oliva è l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o altri processi fisici, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detto olio è oggetto delle denominazioni seguenti:
A. olio di sansa di oliva grezzo: olio di sansa di oliva le cui caratteristiche sono quelle previste per questa categoria, destinato alla raffinazione per il consumo umano, o a usi tecnici;
B. olio di
sansa di oliva raffinato: olio ottenuto mediante raffinazione di olio di
sansa di oliva grezzo la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al
massimo di 0,3 g per
C. olio di
sansa di oliva: olio costituito da un taglio di olio di sansa di oliva
raffinato e di oli di oliva vergini adatti al consumo tal quali, la cui acidità
libera, espressa in acido oleico, è al massimo di
Tipi e definizioni delle olive da tavola
Le olive da tavola sono classificate in uno dei seguenti tipi:
i) olive verdi: frutti colti durante il ciclo di maturazione, prima dell'invaiatura e quando hanno raggiunto dimensioni normali. Il colore del frutto può variare dal verde al giallo paglia;
ii) olive cangianti: frutti raccolti prima della completa maturazione, al momento dell'invaiatura. Possono presentare un colore rosato, rosa vinoso o castagno;
iii) olive nere: frutti colti quando hanno raggiunto la completa maturazione, o poco prima. Possono presentare un colore nero rossastro, nero violaceo, violetto scuro, nero olivastro o castagno scuro.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
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Settore:
Agricoltura e sviluppo rurale Attività: Relazioni esterne (05 06) |
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Denominazione dell'azione:
Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola |
1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE
05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura
2. DATI
GLOBALI IN CIFRE
2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): milioni di EUR per impegni
43,49 mio EUR per il periodo 2006-2013
2.2. Periodo di applicazione
Anni civili dal 2006 al 2014
2.3. Stima globale pluriennale delle spese
a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario)
mio EUR (al terzo decimale)
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Totale |
|
Stanziamenti di impegno |
5,07 |
5,17 |
5,27 |
5,38 |
5,49 |
5,59 |
5,70 |
5,82 |
43,49 |
|
Stanziamenti di pagamento |
5,07 |
5,17 |
5,27 |
5,38 |
5,49 |
5,59 |
5,70 |
5,82 |
43,49 |
b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di supporto
|
Stanziamenti di impegno |
N/P |
N/P |
N/P |
N/P |
|
Stanziamenti di pagamento |
N/P |
N/P |
N/P |
N/P |
2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie
X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
3. CARATTERISTICHE
DI BILANCIO
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Natura della spesa |
Nuova |
Partecipazione EFTA |
Contributi dei paesi candidati |
Rubrica delle prospettive finanziarie |
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|
Comp |
Diff. |
NO |
NO |
NO |
N. 4 |
4. BASE
GIURIDICA
Articolo
5. DESCRIZIONE
E GIUSTIFICAZIONE
5.1. Necessità dell'intervento comunitario
5.1.1. Obiettivi perseguiti
Data l'importanza del suo settore
agricolo sul piano economico, è opportuno che
5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex-ante
N/P
5.1.3. Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post
N/P
5.2. Azione prevista e modalità dell'intervento di bilancio
6. INCIDENZA FINANZIARIA
6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)
6.1.1. Intervento finanziario
Stanziamenti di impegno (in
EUR al terzo decimale)
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Totale |
|
Stanziamenti di impegno |
5,07 |
5,17 |
5,27 |
5,38 |
5,49 |
5,59 |
5,70 |
5,82 |
43,49 |
7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE
AMMINISTRATIVE
7.1. Incidenza sulle risorse umane
|
Tipi di posto |
Personale da assegnare alla gestione |
Totale |
Descrizione delle mansioni inerenti all’azione |
||
|
Numero di posti permanenti |
Numero di posti temporanei |
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Funzionari o personale temporaneo |
A |
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|
|
. |
|
Altre risorse umane |
|
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|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
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7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane
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Tipo di risorsa umana |
Importo (€) |
Modo di calcolo * |
|
Funzionari Personale temporaneo |
|
|
|
Altre risorse umane |
|
|
|
Totale |
|
|
Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.
7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione
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Linea di bilancio (n. e denominazione) |
Importi in EUR |
Modo di calcolo |
|
Dotazione
globale (titolo A7) A0701 - Missioni |
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|
|
Totale |
|
|
Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.
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I. Totale annuo (7.2 + 7.3) II. Durata dell'azione III. Costo totale dell'azione (I x II) |
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Nota: L’azione sarà gestita dal personale già in servizio e non richiede risorse umane supplementari.
8. CONTROLLO
E VALUTAZIONE
8.1. Sistema di controllo
Le attività del COI sono sottoposte ad attento controllo da parte dei suoi membri e vengono periodicamente organizzate riunioni cui partecipano responsabili della Commissione.
8.2. Modalità e periodicità della valutazione
Il COI pubblica periodicamente e distribuisce ai propri membri relazioni di attività che consentono così di valutare il lavoro dell'organizzazione. Il personale della Commissione rende conto dei lavori al gruppo PROBA del Consiglio; le attività del COI vengono anch'esse seguite in tale contesto.
9. MISURE
ANTIFRODE
Le disposizioni dell'articolo 18 dell'Accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva a sulle olive da tavola nonché l'articolo 44, del regolamento interno del COI prevedono dispositivi di controllo e di audit. I conti devono essere certificati da un commissario indipendente.
[1] Accordo internazionale del 1986 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola, emendato e prorogato nel 1993 e ricondotto da ultimo nel 2004.
[2] Calcolate in base alla media della produzione nel periodo 1997/1998–2002/2003 e alla media delle esportazioni nel periodo 1998–2003.
[3] Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio. In assenza di autorizzazione, la denominazione del prodotto sarà quella prevista dalle disposizioni legali del paese in questione.
[4] Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.
[5] Il paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio può richiedere l'uso di una denominazione più precisa.
[6] Questo prodotto può essere venduto al consumatore finale solo previa autorizzazione da parte del paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio.
[7] Il paese in cui avviene la commercializzazione al dettaglio può richiedere l'uso di una denominazione più precisa.