Bruxelles, le 28.9.2005
COM(2005) 477 definitivo
2003/0107 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato
CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la
direttiva 2004/35/CE
RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato
CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla
proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la
direttiva 2004/35/CE
1. Introduzione
L’articolo 251, paragrafo 2), terzo comma, lettera c), del Trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione, nel testo che segue, formula il proprio parere sui 36 emendamenti proposti dal Parlamento.
2. Antefatto
La proposta COM(2003) 319 definitivo è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 2 giugno 2003, conformemente alla procedura di codecisione prevista dall’articolo 175, paragrafo 1, del Trattato CE.
Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere l’11 dicembre 2003.
Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 12 febbraio 2004.
Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 31 marzo 2004.
Facendo seguito al parere del Parlamento europeo e ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, del Trattato CE, il Consiglio ha adottato formalmente la posizione comune il 12 aprile 2005. La comunicazione della Commissione sulla posizione comune è stata adottata il 27 aprile 2005 e il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 6 settembre 2005.
3. finalità della proposta
La proposta di direttiva è intesa a ridurre al minimo gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente del drenaggio inquinato prodotto dalle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive e ad impedire o a ridurre al minimo le conseguenze degli incidenti, in particolare garantendo la stabilità a lungo termine delle dighe di contenimento e dei bacini di decantazione degli sterili. Essa nasce dall’esigenza di dare una risposta ai gravi incidenti legati ai rifiuti minerari verificatisi in Europa nel 1998 e 2000 e dalla volontà di stabilire un quadro giuridico appropriato per una corretta gestione di questo tipo di rifiuti.
4. Parere della Commissione sugli emendamenti presentati dal Parlamento europeo
Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato 36 dei 48 emendamenti presentati. Dei 36 emendamenti adottati, la Commissione può accogliere 8 emendamenti integralmente, 1 emendamento parzialmente e altri 4 emendamenti in linea di principio. Gli altri 23 emendamenti adottati non sono accettabili per la Commissione.
4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione
4.1.1. Emendamenti accolti integralmente
L’emendamento 14 rende più chiara la definizione di ‘diga’ all’articolo 3, punto 11), mentre gli emendamenti 17, 18 e 21 chiariscono il contenuto dei piani di gestione dei rifiuti. Gli emendamenti 29, 30, 32 e 33 chiariscono gli obblighi relativi alla protezione delle acque e stabiliscono riferimenti diretti alla normativa UE sulle acque. La Commissione ritiene che tali emendamenti siano coerenti con il testo attuale, che lo migliorino e che siano atti a facilitare l’attuazione della direttiva. La Commissione può pertanto accoglierli.
4.1.2. Emendamenti accolti parzialmente
L’emendamento 39 propone l’adeguamento periodico della garanzia finanziaria in base alle opere di ripristino necessarie, il che è coerente con lo spirito della disposizione di cui trattasi e può quindi essere accettato. Tuttavia, la seconda parte di questo emendamento, dove si precisa che esso si riferisce alle opere di ripristino per il terreno all’interno del sito, nonché per il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, non appare praticabile. L’articolo 14, paragrafo 3, emendato dovrebbe quindi recitare quanto segue:
“3. L’importo della
garanzia viene periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie
per la struttura di deposito dei rifiuti.”
4.1.3. Emendamenti che possono essere accolti in linea di principio
L’emendamento 4 chiarisce al considerando 14 che la prevenzione è inclusa fra gli obiettivi dei piani di gestione dei rifiuti. Ciò è in linea con l’articolo 5, paragrafo 1, ma per motivi di coerenza si dovrebbe utilizzare piuttosto l’espressione ‘ridurre al minimo’.
L’emendamento 10 promuove l’integrazione delle esigenze di tutela dell’ambiente nelle altre politiche e può essere accolto, ma sarebbe più opportuno inserire il testo proposto in un considerando piuttosto che in un articolo.
Secondo l’emendamento 23 la domanda di autorizzazione deve contenere anche informazioni circa i minerali estratti e lo strato di copertura che saranno rimossi; questi elementi consentono di precisare meglio la natura dei rifiuti ai fini dell’autorizzazione nell’ambito del piano di gestione dei rifiuti e sono accettabili, ma dovrebbero figurare piuttosto nell’allegato II.
Le aree protette costituiscono un elemento importante che deve essere tenuto presente in merito all’ubicazione di una struttura di deposito dei rifiuti e l’emendamento 27 può quindi essere appoggiato ma, per maggiore chiarezza, la Commissione propone il testo seguente per l’articolo 11, paragrafo 2, lettera a):
“(aa) l’ubicazione della struttura di deposito dei rifiuti
tenga conto degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette;
(ab) la struttura abbia un’ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare di fattori geologici, idrogeologici e geotecnici, e…”
4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione
L’emendamento 3 sopprime il considerando che fa riferimento ai rifiuti generati dall’estrazione di materiali radioattivi. La Commissione giudica utile questo considerando in quanto serve a chiarire il nesso con l’eventuale normativa pertinente nell’ambito del trattato Euratom.
L’emendamento 8 modifica il considerando 31 evidenziando la responsabilità della Comunità e degli Stati membri nel ripristino di siti abbandonati gravemente inquinanti e auspicando a tale scopo il ricorso a fondi comunitari. La Commissione ritiene che il testo attuale costituisca una motivazione più corretta dell’articolo pertinente (articolo 20) e che il riferimento ai fondi UE sia superfluo.
Gli emendamenti 48/49/50 modificano la definizione di ‘trattamento di risorse minerali’ per includere anche la cottura del calcare. La Commissione non può accogliere questi emendamenti in quanto non si tratta di un’operazione di trattamento di un minerale ma di un’operazione manifatturiera industriale che esula dal campo di applicazione della direttiva.
Per quanto riguarda i piani di gestione dei rifiuti, gli emendamenti 16 e 19 introducono elementi che sono già presenti nella direttiva, mentre l’emendamento 20 introduce elementi prescrittivi che sono implicitamente presenti nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera f). La Commissione ritiene pertanto superflui tali emendamenti.
L’emendamento 22 modifica gli obiettivi dei piani di emergenza, il che non è accettabile in quanto il testo attuale è sufficientemente chiaro e coerente.
Secondo l’emendamento 24 il piano di gestione dei rifiuti incluso in una domanda di autorizzazione deve essere preliminarmente approvato. Ciò non è necessario in quanto tale approvazione può avvenire anche nel contesto della procedura di autorizzazione. L’emendamento 25 specifica che le informazioni contenute in un’autorizzazione vengono utilizzate per istituire degli inventari delle strutture di deposito dei rifiuti. Ciò non è necessario in quanto il testo attuale dell’articolo 7, paragrafo 5, che fa riferimento a fini statistici, risponde anche all’obiettivo perseguito dall’emendamento in questione.
Secondo l’emendamento 26 le misure previste dall’articolo 10 per i rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera sono estese anche agli ‘altri residui di produzione’, nonché ai vuoti di miniera in sé. Ciò non è accettabile in quanto esula dallo spirito e dal campo di applicazione della direttiva.
L’emendamento 31 prescrive la frequenza di monitoraggio di una struttura nella fase post-chiusura. Tale frequenza può essere però stabilita più efficacemente dalle autorità competenti caso per caso e l’emendamento non può quindi essere appoggiato.
Per quanto riguarda la protezione delle acque, l’emendamento
34 richiede che le acque e il
percolato contaminati una volta trattati risultino conformi alle direttive UE.
Non si ritiene necessario tale riferimento, in quanto gli obblighi comunitari
si applicano comunque. Né si ritiene necessario esigere il trattamento di ‘altri
effluenti’, come viene proposto dallo stesso emendamento, in quanto il termine
‘percolato’ è sufficientemente ampio. Gli emendamenti 6 e 35 modificano rispettivamente
il testo del considerando 25 e dell’articolo 13, paragrafo 4, per vietare lo
smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici recettori, salvo che venga dimostrato
il rispetto della direttiva 2000/60/CE. Tale modifica non è tuttavia necessaria
in quanto il testo attuale ha lo stesso effetto. L’emendamento 36 introduce misure per i vuoti di
miniera che possono essere inondati dopo la chiusura. Non può essere accolto in
quanto questa importante questione ambientale esula dal campo di applicazione
della direttiva
ed è adeguatamente affrontata dalla direttiva 2000/60/CE.
Per quanto riguarda le garanzie finanziarie, l’emendamento 37 richiede l’approvazione da parte della Commissione delle pertinenti procedure nazionali, il che non è accettabile in quanto l’adeguatezza di tali regimi può essere meglio valutata dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli emendamenti 7 e 38, che modificano rispettivamente il considerando 7 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), non possono essere accolti in quanto il testo attuale offre un modo pratico per calcolare l’importo dei fondi necessari.
L’emendamento 42 introduce dei requisiti da applicare durante il periodo transitorio concesso alle strutture esistenti di deposito dei rifiuti, in particolare la necessità di conformarsi alla direttiva quadro sulle acque. Tali obblighi sarebbero troppo prescrittivi e non possono essere accettati, tenendo presente che nel corso del periodo di transizione le strutture esistenti dovranno comunque soddisfare i requisiti della direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE, nonché i requisiti della direttiva 2000/60/CE e quelli delle direttive 76/464/CEE sulle sostanze pericolose e 80/68/CEE sulla protezione delle acque sotterranee, in quanto pertinenti.
L’emendamento 43 sopprime il testo che fa riferimento alle disposizioni transitorie riguardanti le strutture inattive ma non ancora chiuse. Il testo attuale offre un modo pratico per affrontare una situazione specifica e include anche le rigorose salvaguardie ambientali necessarie. Pertanto tale emendamento non può essere accolto.
Per quanto riguarda gli Stati che si preparano ad aderire all’UE, l’emendamento 9 introduce un considerando che evidenzia l’importanza della direttiva. La Commissione ritiene che ciò non sia necessario in quanto tali paesi dovranno recepire ed attuare la direttiva a partire dalla data di adesione e che nel frattempo la Commissione provvede a monitorare i loro progressi al riguardo. Inoltre, l’emendamento 44 stabilisce che eventuali deroghe concesse a tali paesi non pregiudicano gli obiettivi della direttiva. Tale disposizione, tuttavia, limiterebbe il diritto del Consiglio, sancito nel trattato di adesione, a concedere deroghe temporanee e non può quindi essere accolta.
L’emendamento 45 riduce il periodo di recepimento da 24 a 18 mesi. Ciò non è accettabile in quanto 24 mesi sono il periodo necessario per assicurare il corretto recepimento della direttiva.
5. Conclusione
Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.