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Proposta di direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva sulla strategia per l’ambiente marino)

Bruxelles, 24.10.2005

COM(2005) 505 definitivo

2005/0211 (COD)

 

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva sulla strategia per l’ambiente marino)



[SEC(2005) 1290]

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

1)     Contesto della proposta

 

·        Ragioni e obiettivi della proposta

L’ambiente marino è sottoposto a gravi minacce: perdita o degrado della biodiversità e alterazioni della sua struttura, distruzione degli habitat, contaminazione da sostanze pericolose e nutrienti ed effetti del cambiamento climatico.

Il Sesto programma di azione in materia di ambiente dell’UE (6° PAA) prevede l’elaborazione di una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino europeo (in seguito “la strategia”) con l’obiettivo generale di “promuovere l’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini”.

Un primo passo nell’attuazione della strategia è rappresentato dalla comunicazione pubblicata nel 2002 dalla Commissione dal titolo “Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino”. Nelle sue conclusioni, il Consiglio “Ambiente” del 4 marzo 2003 ha accolto favorevolmente tale comunicazione, approvando l’approccio proposto e i principali obiettivi, e ha chiesto che entro il 2005 venga definita una strategia ambiziosa. Il programma di lavoro legislativo della Commissione per il 2005 prevede che la strategia venga adottata entro il 2005.

 

·        Contesto generale

Benché esistano misure volte a controllare e a ridurre le pressioni e gli impatti sull’ambiente marino, esse sono state elaborate secondo un approccio settoriale. Ciò ha dato luogo, a livello nazionale, regionale, comunitario e internazionale, ad un insieme disomogeneo di strategie, normative e piani d’azione che contribuiscono alla protezione dell’ambiente marino. In ambito europeo esistono politiche che vertono anche su questa materia ed è in corso una riflessione su una futura politica marittima globale per l’Unione, ma manca una strategia integrata ed esaustiva per la protezione dell’ambiente marino.

Il quadro generale non è quindi privo di contrasti. Malgrado i progressi compiuti in alcuni settori, quali la riduzione dell’apporto di nutrienti o dell’inquinamento da sostanze pericolose, soprattutto metalli pesanti, nel complesso l’ambiente marino ha subito negli ultimi decenni un deterioramento significativo. I mari e gli oceani d’Europa sono soggetti a pressioni che in alcuni casi rischiano di comprometterne la struttura e la funzione.

L’attuale quadro strategico non consente di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente marino. Occorre pertanto elaborare una politica forte ed integrata in questo settore.

 

·        Disposizioni in vigore nel settore della proposta

L’UE dispone di un’ampia gamma di misure atte a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente marino. Tuttavia il quadro strategico attuale ha carattere settoriale e portata geografica variabile, per cui non si può parlare di una politica integrata effettivamente incentrata sulla protezione dell’ambiente marino.

 

·        Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

L’elevato livello di protezione dell’ambiente marino che la direttiva proposta consentirà di raggiungere costituisce un presupposto indispensabile per la piena realizzazione del potenziale economico di mari ed oceani e fornirà un contributo significativo all’attuazione dell’agenda di Lisbona e della strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile.

La proposta svolgerà inoltre un ruolo importante nella definizione di una nuova politica marittima dell’UE, annunciata negli obiettivi strategici della Commissione per il periodo 2005-2009, tesa a sviluppare in maniera ecologicamente sostenibile un’economia marittima prospera, sfruttando appieno le potenzialità dell’industria marina.

Uno dei temi cruciali che dovrà affrontare tale politica è la creazione di un quadro generale di gestione che consenta di disciplinare le attività legate al mare e quanti le esercitano, questione, questa, che formerà oggetto di un libro verde sulla politica marittima la cui pubblicazione è prevista per il 2006. I meccanismi di gestione contemplati dalla strategia per l’ambiente marino costituiscono una prima tappa. Nell’elaborare un quadro di gestione più ampio nel contesto della politica marittima occorrerà altresì tener conto delle diverse peculiarità giuridiche e politiche dei mari regionali europei, dal Mar Baltico, su cui si affacciano sette Stati membri dell’UE e la Federazione russa, al Mediterraneo, in cui non sono state dichiarate zone economiche esclusive (ZEE) e in cui l’UE deve operare di concerto con diversi paesi terzi.

2)     Consultazione delle parti interessate e valutazione di impatto

 

·        Consultazione delle parti interessate

 

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti alla consultazione

La strategia è stata elaborata tenendo conto dei risultati di una vasta consultazione condotta dal 2002 al 2004 con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi candidati, dei principali paesi terzi europei che hanno in comune con l’UE mari e oceani, di 16 commissioni e convenzioni internazionali, 21 importanti organizzazioni rappresentanti dell’industria e della società civile ed esponenti del mondo scientifico e accademico.

La consultazione è stata lanciata in occasione di una conferenza delle parti interessate svoltasi a Koge, in Danimarca, dal 4 al 6 dicembre 2002. In esito alla conferenza sono stati istituiti quattro gruppi di lavoro ad hoc che raggruppano i principali settori interessati al fine di esaminare gli aspetti fondamentali relativi all’elaborazione della strategia.

 

Sintesi ed esame delle risposte

Tutti i gruppi di lavoro hanno fornito contributi a una conferenza conclusiva che i portatori di interesse hanno celebrato a Rotterdam (Paesi Bassi) in data 11-12 novembre 2004, dalla quale è emerso un ampio consenso sull’approccio proposto nella strategia. La grande maggioranza delle parti interessate ha sottolineato la necessità di un’azione forte dell’UE.

La direttiva proposta, in cui trovano pieno riscontro i risultati delle consultazioni in corso dal 2002, è incentrata sui seguenti elementi fondamentali: necessità di un duplice approccio, a livello comunitario e regionale, istituzione di regioni marine quali unità di gestione per l’attuazione della strategia e necessità di una cooperazione tra gli Stati membri ai fini dell’elaborazione di strategie per la tutela dell’ambiente marino, in particolare mediante strumenti istituiti nell’ambito di accordi internazionali.

 

 

Dal 14 marzo al 9 maggio 2005 si è svolta su Internet una consultazione pubblica, a seguito della quale la Commissione ha ricevuto 133 risposte. I risultati della consultazione sono reperibili al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/environment/water/pdf/consultation_marine.pdf.

 

·        Ricorso a pareri di esperti

 

Settori scientifici/di competenza

I lavori preparatori sono stati incentrati a) sull’applicazione dell’approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, b) sugli aspetti relativi al monitoraggio e alla valutazione e c) sul problema cruciale delle sostanze pericolose.

Inoltre la Commissione ha seguito con grande attenzione, nell’ultimo triennio, i rapporti, gli studi e le dichiarazioni politiche in materia di protezione dell’ambiente marino provenienti da organizzazioni nazionali e regionali, paesi, istituti di ricerca ed organismi delle Nazioni Unite.

 

Metodologia impiegata

Il processo di consultazione ha dato origine a un cospicuo lavoro su tutti gli aspetti connessi alla definizione di una strategia marittima dell’UE, portando in particolare all’elaborazione a) di un documento orientativo sull’applicazione dell’approccio ecosistemico all’ambiente marino e b) di uno studio diretto alla definizione di regioni marine europee sulla base di caratteristiche idrologiche, oceanografiche e biogeografiche, al fine di agevolare l’attuazione della strategia.

 

Principali organizzazioni/esperti consultati

Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) è stato un interlocutore privilegiato nell’ambito del processo di consultazione che ha portato all’elaborazione dei due documenti summenzionati. Ai lavori preparatori hanno inoltre partecipato numerosi esperti e organizzazioni scientifiche.

 

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

La maggior parte dei soggetti consultati ha segnalato l’esistenza di gravi rischi potenziali che potrebbero produrre conseguenze irreversibili.

 

Si riscontra un ampio consenso circa l’entità delle minacce cui è esposto l’ambiente marino, che potrebbero dar luogo a modificazioni potenzialmente irreversibili o non lineari degli ecosistemi marini con pesanti ripercussioni sul piano socioeconomico. Tra i principali fattori di rischio identificati per l’ambiente marino figurano gli effetti del cambiamento climatico, l’impatto della pesca commerciale, gli scarichi, accidentali o meno, di idrocarburi, l’introduzione di specie non indigene, l’eutrofizzazione e la conseguente proliferazione di alghe nocive, l’inquinamento da rifiuti, la contaminazione da sostanze pericolose e l’inquinamento microbiologico, gli scarichi di sostanze radioattive e l’inquinamento acustico.

Il cambiamento climatico e la pesca rappresentano i due principali fattori di pressione sull’ambiente marino.

In poche parole, dalla consultazione emerge con estrema chiarezza che i mari e gli oceani europei sono in grave pericolo e che occorre adottare urgenti provvedimenti per salvaguardarne la produttività a lungo termine e preservare in questo modo le attività socioeconomiche legate al mare.

 

Metodi utilizzati per rendere pubblici i pareri degli esperti

Tutte le analisi realizzate nel corso della preparazione della direttiva proposta saranno divulgate. Il CIEM ha già pubblicato il suo documento orientativo sull’applicazione e l’attuazione dell’approccio ecosistemico, che potrà essere consultato sul sito Internet della Commissione. Lo studio del CIEM sulle regioni marine dell’UE è stato messo a disposizione di tutti i soggetti interessati attraverso il sistema CIRCA.

 

·        Valutazione di impatto

Sono state prese in considerazione due opzioni principali. La prima consisteva in un approccio rigorosamente volontario basato su una comunicazione con cui la Commissione formulava raccomandazioni non vincolati per un’efficace protezione dell’ambiente marino europeo attraverso l’elaborazione di strategie applicabili nell’ambito di regioni marine da definire a livello dell’UE.

Con la seconda opzione è stata presa in esame la possibilità di combinare uno strumento giuridico flessibile e una comunicazione. Lo strumento giuridico avrebbe assunto la forma di una direttiva sulla strategia per l’ambiente marino, ambiziosa negli obiettivi ma non eccessivamente prescrittiva per quanto riguarda le modalità per conseguirli. Non sarebbero state definite misure di gestione specifiche a livello dell’UE, in quanto la direttiva sarebbe stata attuata e resa operativa su scala regionale.

Oltre alle due opzioni suddette è stata presa in considerazione una terza ipotesi di non intervento per la valutazione comparativa della previsioni di spesa relative alle misure proposte nell’ambito delle prime due opzioni.

 

La Commissione ha realizzato una valutazione di impatto che può essere consultata sul suo sito Internet.

3)     Elementi giuridici della proposta

 

·        Sintesi delle misure proposte

L’obiettivo finale della direttiva consiste nel raggiungimento di un buono stato ecologico dell’ambiente marino europeo entro il 2021. La direttiva proposta si limiterà a stabilire obiettivi e principi comuni a livello dell’UE e definirà una serie di regioni marine europee quali unità di gestione ai fini dell’attuazione. Gli Stati membri dovranno elaborare, per le loro acque territoriali all’interno di ciascuna regione marina, strategie per la protezione dell’ambiente marino articolate su diverse fasi. A questo scopo essi saranno chiamati a cooperare attivamente fra di loro e con gli altri paesi terzi interessati. Infine, per tener conto del particolare contesto di alcune regioni marine, la direttiva prevede che in situazioni o zone specifiche uno Stato membra possa trovarsi nell’impossibilità di giungere al pieno conseguimento degli obiettivi ambientali da esso fissati.

 

·        Base giuridica

La base giuridica appropriata è l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.

 

·        Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

 

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

 

L’ambiente marino, per sua natura transfrontaliero, non può essere definito dai confini geopolitici esistenti. Data tale premessa, qualsiasi strategia unilaterale e non incentrata sulla cooperazione e su principi comuni è inevitabilmente destinata al fallimento.

 

A prescindere dall’unitarietà degli ecosistemi marini, gli Stati membri rivieraschi possono giungere a conclusioni estremamente diverse per quanto riguarda gli approcci, le diagnosi e i programmi di misure da realizzare. Differenti, e talvolta addirittura contrastanti, possono essere le modalità e i tempi di reazione di ciascun paese, il che non può che condurre a un insufficiente grado di protezione dell’ambiente marino.

Tali condizioni renderebbero impossibile qualsiasi miglioramento dello stato dell’ambiente marino, riducendo significativamente la capacità degli oceani di far fronte a nuovi fattori di pressione ambientale quali il cambiamento climatico e l’aumento dei trasporti marittimi.

 

L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

 

La proposta istituirà a livello dell’UE un quadro comune atto ad affrontare problematiche condivise da tutti i paesi e definirà strategie e principi comuni per la protezione dell’ambiente marino europeo.

 

Nonostante diversi Stati membri abbiano istituito misure nazionali per la salvaguardia dell’ambiente marino e cooperato attivamente nell’ambito di pertinenti accordi internazionali, i progressi sono stati ostacolati dal fatto che i provvedimenti nazionali non incidono sulle attività degli altri paesi che si affacciano su una determinata zona marina. Anche la cooperazione internazionale, segnatamente nell’ambito delle convenzioni marittime regionali, ha prodotto risultati contrastanti a causa della scarsa efficacia di tali organizzazioni in termini di applicazione delle norme e di controllo.

 

La portata dello strumento legislativo proposto è limitata a quanto gli Stati membri non sono in grado di realizzare in maniera soddisfacente, vale a dire alla creazione di un quadro comunitario che consenta di garantire una più efficace protezione dell’ambiente marino europeo. Non saranno definiti a livello dell’UE gli obiettivi specifici e le misure di gestione necessarie per conseguire un buono stato ecologico in ciascuna regione marina europea.

 

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

 

·        Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

 

Lo strumento legislativo proposto è una direttiva sulla strategia per l’ambiente marino che lascerà ampio spazio all’adozione di decisioni nazionali e alla concertazione regionale. Spetterà agli Stati membri definire obiettivi ambientali a livello regionale e pianificare ed attuare le misure necessarie per realizzare tali obiettivi e conseguire così un buono stato ecologico delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi dell’UE all’interno di ogni regione marina.

 

L’onere amministrativo della direttiva proposta è stato stimato a circa 90 milioni di euro all’anno per l’intera Unione europea per il primo biennio e a 70 milioni di euro per il periodo successivo. Esso sarà compensato da significativi incrementi di efficienza in quanto consentirà di evitare sovrapposizioni in tema di monitoraggio e di valutazione.

Vi saranno inoltre i costi connessi all’attuazione dei programmi di misure adottati a livello regionale. Tali programmi degli Stati membri formeranno oggetto di valutazioni di impatto circostanziate destinate ad accertare che gli obiettivi ambientali siano conseguiti riducendo al minimo i costi.

In base ai risultati della valutazione di impatto, i cospicui costi sociali ed economici che la proposta potrà comportare nel breve periodo saranno ampiamente compensati dai vantaggi che a medio e lungo termine ne deriveranno sul piano ambientale e socioeconomico.

 

·        Scelta degli strumenti

 

Strumenti proposti: direttiva sulla strategia per l’ambiente marino.

 

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte di seguito.

Si sarebbe potuto optare per uno strumento legislativo prescrittivo, quale un regolamento o una direttiva più vincolante. Tuttavia una scelta di questo tipo non avrebbe consentito di tener conto delle caratteristiche e dei bisogni specifici dell’ambiente marino europeo, privando gli Stati membri della facoltà di operare scelte strategiche in materia di attuazione a livello regionale. Tale ipotesi è stata quindi scartata.

Un’altra possibilità era rappresentata dall’adozione di una raccomandazione che illustrasse i provvedimenti da adottare per attuare la strategia per l’ambiente marino a livello regionale. In questo caso, tuttavia, trattandosi di un atto non vincolante, non vi sarebbe stata alcuna garanzia circa l’impegno effettivo degli Stati membri ad applicarne scrupolosamente le disposizioni. Anche questa opzione è stata quindi abbandonata.

Infine si sarebbe potuta adottare una decisione obbligatoria in tutti i suoi elementi unicamente per gli Stati membri che ne fossero destinatari. Tuttavia non sembrava opportuno limitare il numero dei destinatari, in quanto 20 dei 25 Stati membri sono paesi marittimi (tendenza che sarà ulteriormente rafforzata dai futuri allargamenti) e inoltre un’efficace protezione dell’ambiente marino non può prescindere dalla partecipazione dei paesi privi di sbocco sul mare situati nel bacino idrografico di un mare regionale. Infine, trattandosi di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, una decisione non avrebbe offerto alcuna flessibilità in termini di attuazione.

 

4)     Incidenza sul bilancio

 

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

5)     Informazioni supplementari

 

·        Riesame/revisione/clausola di caducità

 

La proposta comprende una clausola di riesame.

 

·        Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

 

 

 


2005/0211 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(direttiva sulla strategia per l’ambiente marino)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1)      L’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, ripristinato e gestito con l’opportuna cautela, al fine ultimo di preservare la diversità biologica e la vitalità di mari ed oceani che siano sicuri, puliti, sani e produttivi.

(2)      La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede che, entro tre anni dall’adozione del programma di azione, venga adottata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino volta a promuovere l’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(3)      Ai fini della promozione dell’uso sostenibile dei mari e della conservazione degli ecosistemi marini occorre innanzi tutto conseguire e preservare nel tempo un buono stato ecologico dell’ambiente marino nella Comunità ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.

(4)      Per realizzare tali obiettivi occorre istituire un quadro legislativo trasparente e coerente che consenta di sviluppare un’azione globale e coordinata, conforme all’azione prevista da altri atti normativi e accordi internazionali e ad essa efficacemente integrata.

(5)      La diversità delle condizioni, dei problemi e dei bisogni delle varie regioni marine che compongono l’ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Occorre tener conto di tale diversità nella formulazione, pianificazione ed attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell’ambiente marino europeo nelle varie regioni e sottoregioni marine.

(6)      È quindi opportuno che ogni Stato membro elabori per le proprie acque europee una strategia ambientale che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva più ampia della regione marina interessata. Le strategie per la protezione dell’ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento di un buono stato ecologico.

(7)      Data la natura transfrontaliera dell’ambiente marino è opportuno che le strategie finalizzate alla sua protezione siano elaborate in modo coordinato per ogni regione marina. Dal momento che le regioni marine sono comuni a più Stati membri e paesi terzi, è necessario che ogni Stato membro si sforzi di porre in essere un coordinamento quanto più stretto possibile con gli altri Stati membri e paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si avvarrà delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni marine.

(8)      Poiché il raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere da un’azione a livello internazionale, è opportuno che la presente direttiva rafforzi l’efficacia dell’intervento della Comunità nell’ambito di accordi internazionali.

(9)      La Comunità e gli Stati membri sono parti contraenti alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione[5]. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi.

(10)    La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell’ambito della convenzione sulla diversità biologica[6] in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica (CBD/COP7), che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di obiettivi e attività volti a contrastare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e internazionale e ad assicurare che l’ecosistema marino continui ad essere fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere, entro il 2012, reti nazionali e regionali, rappresentative sotto il profilo ecologico, di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con i siti Natura 2000 che gli Stati membri sono tenuti a designare in virtù della direttiva sugli habitat.

(11)    La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire all’adempimento degli obblighi della Comunità e degli Stati membri nell’ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti, in virtù dei quali essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento: la convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio[7], la convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione 98/249/CE del Consiglio[8], nonché il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla decisione 2000/340/CE del Consiglio[9], la convenzione per la protezione dell’ambiente marino e delle zone costiere del Mediterraneo, quale modificata nel 1995 e approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio[10], e il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica, approvato dalla decisione 83/101/CEE del Consiglio[11].

(12)    Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell’ambito delle strategie per la protezione dell’ambiente marino dovranno essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell’ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni specifici della zona marina in questione per ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione marina interessata. Occorre pertanto provvedere alla messa a punto, a livello nazionale, di un quadro atto a consentire un’elaborazione consapevole delle politiche.

(13)    A tal fine gli Stati membri di una stessa regione marina dovrebbero innanzi tutto analizzare le caratteristiche delle loro acque territoriali, identificando le pressioni e gli impatti principali cui sono sottoposte, la loro funzione economica e sociale e il costo del degrado dell’ambiente marino.

(14)    Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle acque europee. A tal fine è opportuno prevedere descrittori qualitativi generici, criteri particolareggiati e norme che la Commissione dovrà elaborare nel prossimo futuro con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

(15)    La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di obiettivi ambientali e di programmi di monitoraggio permanente che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque.

(16)    Nell’ambito di tali quadri gli Stati membri dovrebbero istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire un buono stato ecologico nelle zone marine interessate, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e dei bisogni della regione marina considerata.

(17)    Data la necessità di un’azione mirata è opportuno che l’attuazione di tali interventi sia affidata agli Stati membri. Tuttavia, affinché l’azione della Comunità sia omogenea e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che tanto il quadro preliminare quanto i programmi di misure siano soggetti all’approvazione della Commissione.

(18)    Per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno considerare che in determinati casi uno Stato membro possa trovarsi nell’impossibilità di giungere al pieno conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti.

(19)    In tale contesto è necessario prevedere due tipi di casi particolari. Il primo si verifica quando lo Stato membro si trova nell’impossibilità di realizzare i propri obiettivi ambientali a motivo dell’azione o dell’inazione di un altro paese, per cause naturali o di forza maggiore o a seguito di provvedimenti da esso stesso adottati per ragioni di interesse generale ritenute superiori agli effetti negativi sull’ambiente. In tali circostanze è opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare misuread hoc al posto delle misure contemplate nei loro programmi. Le misuread hoc dovrebbero essere tali da impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine ed attenuare l’impatto negativo nella regione marina interessata.

(20)    Il secondo caso particolare si ha quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle proprie acque marine europee o addirittura dell’intera regione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale. In casi di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione venga informata all’atto della presentazione dei programmi di misure.

(21)    Tuttavia è necessario che la flessibilità applicata in casi particolari sia soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo tipo di casi particolari è opportuno che, nel valutare i programmi di misure ai fini della loro approvazione, la Commissione verifichi attentamente l’efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati per ragioni imperative di interesse generale, la Commissione deve assicurarsi che le eventuali modificazioni o alterazioni dell’ambiente marino che ne conseguono non siano tali da escludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione marina interessata.

(22)    Nel secondo caso particolare è necessario che, prima di approvare il programma di misure, la Commissione esamini la pertinenza del parere formulato dallo Stato membro interessato circa l’insufficienza delle misure nazionali e la necessità di un’azione a livello comunitario.

(23)    In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e tenuto conto del fatto che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti variano in funzione dell’evoluzione delle attività umane e degli effetti del cambiamento climatico, è essenziale riconoscere che la definizione di un buono stato ecologico è flessibile e dinamica e deve essere adeguata nel corso del tempo. Anche la protezione dell’ambiente marino, quindi, deve essere flessibile e capace di adattamento. Occorre pertanto aggiornare periodicamente le strategie per la salvaguardia dell’ambiente marino.

(24)    È inoltre necessario prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell’attuazione dei programmi.

(25)    Per promuovere la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all’attuazione e all’aggiornamento delle strategie per la protezione dell’ambiente marino occorre divulgare le opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesti, i documenti di riferimento e i dati utilizzati per l’elaborazione di tali strategie.

(26)    È opportuno che la Commissione presenti, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2021, una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione saranno pubblicate ogni sei anni.

(27)    Al fine di garantire la compatibilità con la direttiva[12] è opportuno prevedere l’adozione di adeguamenti delle norme in materia di valutazione dello stato dell’ambiente marino, monitoraggio e obiettivi ambientali, nonché dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l’elaborazione dei dati.

(28)    Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici unicamente nell’ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[13]. Tali misure sono pertanto escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. Il controllo degli scarichi e delle emissioni derivanti dall’utilizzo di materiale radioattivo è disciplinato dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esula pertanto dall’ambito della presente direttiva.

(29)    Poiché gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell’entità o degli effetti dell’intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento di tali obiettivi.

(30)    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere l’integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela dell’ambiente e del miglioramento della sua qualità conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(31)    È opportuno che le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per l’elaborazione di strategie per la protezione dell’ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico dell’ambiente marino [entro il 2021], ad assicurare la costante protezione e preservazione di tale ambiente e ad impedirne il degrado.

Ai fini della presente direttiva, per “stato ecologico” si intende lo stato generale dell’ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici e climatici e delle condizioni fisico-chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane nella zona considerata.

Articolo 2
Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutte le acque europee situate al di là della linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, compreso il fondale e il sottosuolo di tali acque, di seguito denominate “acque marine europee”.

Articolo 3
Regioni e sottoregioni marine

1.          Gli Stati membri, nell’adempiere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le loro acque europee formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

a)     Mar Baltico

b)     Oceano Atlantico nord-orientale

c)     Mar Mediterraneo.

2.          Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

a)     nell’ Atlantico nord-orientale:

i)       nel grande Mare del Nord, compreso il Kattegat e la Manica, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito;

ii)      nel Mar Celtico, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Irlanda e Regno Unito;

iii)     nel Golfo di Biscaglia e lungo la costa iberica, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Francia, Portogallo e Spagna;

iv)     nell’Oceano Atlantico, le acque marine intorno alle Azzorre e a Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, e le acque marine intorno alle Isole Canarie soggette alla giurisdizione della Spagna;

b)     nel Mediterraneo:

i)       nel Mediterraneo occidentale, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Spagna, Francia e Italia;

ii)      nel Mare Adriatico, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Italia e Slovenia;

iii)     nel Mar Ionio, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Grecia, Italia e Malta;

iv)     nel Mar Egeo orientale, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Grecia e Cipro.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite.

Articolo 4
Strategie per la protezione dell’ambiente marino

Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione marina considerata, una strategia per la protezione dell’ambiente marino nelle proprie acque marine europee in base al seguente piano d’azione:

a)          Preparazione

i)      entro il [4 anni dopo l’entrata in vigore]: valutazione dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato delle attività umane su tali acque, in conformità dell’articolo 7;

ii)      entro il [4 anni dopo l’entrata in vigore]: definizione del “buono stato ecologico” delle acque considerate, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1;

iii)     entro il [5 anni dopo l’entrata in vigore]: definizione di una serie di obiettivi ambientali, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1;

iv)     entro il [6 anni dopo l’entrata in vigore]: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l’aggiornamento periodico degli obiettivi, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1;

b)          Programmi di misure:

i)      entro il 2016, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento di un buono stato ecologico, in conformità dell’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3;

ii)      entro il 2018, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell’articolo 12, paragrafo 6.

Articolo 5
Coordinamento e cooperazione

1.          Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri le cui acque marine appartengono a una stessa regione o sottoregione marina coordinano i loro interventi.

Ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali esistenti nella regione o sottoregione marina considerata.

2.          Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri, all’interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività elaborate nell’ambito di strutture risultanti da accordi internazionali.

Articolo 6
Autorità competenti

1.          Entro la data prevista all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri designano per ogni regione marina interessata l’autorità competente per l’attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine europee.

Entro sei mesi da tale data gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato I.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l’elenco delle autorità nazionali competenti per tutti gli organismi internazionali pertinenti ai quali essi partecipano.

2.          In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro tre mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

Capo II
Strategie per la protezione dell’ambiente marino: preparazione

Articolo 7
Valutazione

1.          Gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine europee che comprende i seguenti elementi:

a)     analisi delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque realizzata sulla base dell’elenco non esaustivo di elementi riportato nella tabella 1 dell’allegato II e comprendente i tipi di habitat, i componenti biologici, le caratteristiche fisico-chimiche e l’idromorfologia;

b)     analisi delle pressioni e degli impatti principali, anche derivanti dalle attività umane, sulle caratteristiche e sullo stato ecologico delle acque considerate, realizzata sulla base dell’elenco non esaustivo di elementi riportato nella tabella 2 dell’allegato II e comprendente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;

c)     analisi degli aspetti economico-sociali dell’utilizzo delle acque considerate e del costo del degrado dell’ambiente marino.

2.          Ai fini di una valutazione globale dello stato dell’ambiente marino, le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nel campo di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 8
Definizione di un buono stato ecologico

1.          Sulla scorta della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine europee sulla base dei descrittori qualitativi generici, dei criteri e delle norme di cui al paragrafo 3.

Essi tengono conto degli elementi enumerati nell’allegato II e segnatamente dei tipi di habitat, dei componenti biologici, delle caratteristiche fisico-chimiche e dell’idromorfologia.

2.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione realizzata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest’ultima è stata stabilita.

3.          Entro il [2 anni dopo l’entrata in vigore] la Commissione, previa consultazione di tutti i soggetti interessati, stabilisce, in conformità della procedura prevista all’articolo [22, paragrafo 2] e sulla base dell’allegato II, descrittori qualitativi generici, criteri particolareggiati e norme per il riconoscimento di un buono stato ecologico.

Articolo 9
Definizione di obiettivi ambientali

1.          Sulla base della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione marina interessata, un’ampia serie di obiettivi ambientali con i corrispondenti indicatori per l’insieme delle loro acque marine europee, tenendo conto dell’elenco non esaustivo di requisiti che figura nell’allegato III.

Nello stabilire i suddetti obiettivi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione gli obiettivi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli obiettivi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 10
Elaborazione di programmi di monitoraggio

1.          Sulla base della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano e attuano, sulla scorta degli elenchi che figurano negli allegati II e IV, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine europee in funzione degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 9.

Tali programmi devono essere coerenti all’interno delle varie regioni e subregioni marine ed essere fondati sulle disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla pertinente legislazione comunitaria o da accordi internazionali.

2.          Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

3.          Ove opportuno la Commissione adotta, in conformità della procedura prevista all’articolo [22, paragrafo 2], specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione.

Articolo 11
Approvazione

Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, nell’ambito di ogni regione marina, la Commissione valuta per ogni Stato membro se gli elementi notificati costituiscono un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva.

Nel procedere a tale valutazione la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni marine e nell’insieme della Comunità.

In sede di valutazione la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che essa ritenga necessaria ai fini della decisione.

Entro sei mesi dal ricevimento della notifica dei programmi di monitoraggio definiti ai sensi dell’articolo 10, la Commissione può decidere di respingere, in tutto o in parte, il quadro presentato da uno Stato membro in quanto non conforme alla direttiva.

Capo III
Strategie per la protezione dell’ambiente marino: programmi di misure

Articolo 12
Programmi di misure

1.          Gli Stati membri identificano, per ogni regione marina interessata, le misure necessarie per conseguire un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, nell’insieme delle loro acque marine europee.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, in funzione degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell’allegato V.

2.          Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle misure prescritte dalla pertinente legislazione comunitaria o da accordi internazionali.

3.          Nell’elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un’analisi di impatto che comprenda una valutazione circostanziata dei costi e benefici.

4.          Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

5.          Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro elaborazione.

6.          Fatto salvo l’articolo 15, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro due anni dalla loro elaborazione.

Articolo 13
Zone speciali

1.          Qualora uno Stato membro individui una zona all’interno delle sue acque marine europee nella quale, per una qualsiasi delle ragioni sotto elencate, gli obiettivi ambientali non possono essere conseguiti attraverso le misure da esso adottate, tale Stato membro identifica chiaramente detta zona nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione le prove a sostegno della sua affermazione:

a)     azione o inazione di un altro Stato membro o di un paese terzo;

b)     cause naturali o forza maggiore;

c)     modificazioni o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per ragioni imperative di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull’ambiente.

Lo Stato membro interessato adotta tuttavia opportune misure ad hoc volte ad impedire l’ulteriore degrado dello stato delle acque marine considerate e ad attenuare l’impatto negativo sulla regione marina interessata.

2.          Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri si assicurano che le eventuali modificazioni o alterazioni dell’ambiente marino non siano tali da escludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione marina interessata.

3.          Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, secondo comma, formano parte integrante dei programmi di misure.

Articolo 14
Informazione

Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle proprie acque marine europee ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, esso ne informa immediatamente la Commissione trasmettendo le prove a sostegno della sua affermazione.

Articolo 15
Approvazione

Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, la Commissione valuta per ogni Stato membro se i programmi di misure notificati sono idonei a conseguire un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1.

Nel procedere a tale valutazione la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nell’insieme della Comunità.

In sede di valutazione la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che essa ritenga necessaria ai fini della decisione.

Entro sei mesi dal ricevimento della notifica dei programmi di misure la Commissione può decidere di respingere, in tutto o in parte, il programma presentato da uno Stato membro in quanto non conforme alla direttiva.

Capo IV
Aggiornamento, relazioni e informazione del pubblico

Articolo 16
Aggiornamento

1.          Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per la protezione dell’ambiente marino vengano aggiornate per ciascuna delle regioni marine considerate.

2.          Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, ogni sei anni successivamente all’elaborazione, i seguenti elementi delle loro strategie per la protezione dell’ambiente marino:

a)     la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1;

b)     gli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;

c)     i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

d)     i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2.

3.          I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2.

4.          Gli articoli 11 e 15 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 17
Relazioni intermedie

Entro tre mesi dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell’attuazione dei programmi.

Articolo 18
Consultazione e informazione del pubblico

1.          A norma della direttiva 2003/35/CE gli Stati membri assicurano la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati all’attuazione della presente direttiva, con particolare riguardo all’elaborazione delle strategie per la protezione dell’ambiente marino previste ai capi II e III e al loro aggiornamento in conformità dell’articolo16.

2.          Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per la protezione dell’ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

a)     la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1;

b)     gli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;

c)     i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;

d)     i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2.

3.          A norma della direttiva 2003/4/CE è possibile accedere, su richiesta, ai documenti di riferimento e alle informazioni utilizzate per l’elaborazione delle strategie per la protezione dell’ambiente marino. In particolare saranno divulgati, via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati, i dati e le informazioni emerse dalla valutazione iniziale e dai programmi di monitoraggio.

Gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni, diritti illimitati di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni.

Articolo 19
Relazioni della Commissione

1.          La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull’attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2021.

Successivamente la Commissione pubblica le proprie relazioni ogni sei anni.

Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.          Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

a)     un esame dei progressi realizzati nell’attuazione della presente direttiva;

b)     un esame dello stato dell’ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l’Agenzia europea dell’ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l’ambiente marino e la pesca;

c)     un’analisi delle strategie per la protezione dell’ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;

d)     una sintesi delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell’articolo 15 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14;

e)     una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 17;

f)      una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l’ambiente marino.

Articolo 20
Riesame della presente direttiva

Entro il [15 anni dopo l’entrata in vigore], la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Capo V
Disposizioni finali

Articolo 21
Adeguamenti tecnici

1.          Gli allegati II, III e IV vengono adeguati al progresso tecnico e scientifico secondo la procedura prevista all’articolo [22, paragrafo 2], tenendo conto dei termini per il riesame e l’aggiornamento delle strategie per la protezione dell’ambiente marino stabiliti all’articolo 16, paragrafo 2.

2.          Se necessario la Commissione può adottare, secondo la procedura prevista all’articolo [22, paragrafo 2]:

a)     norme per l’applicazione degli allegati [II], [III] e [IV];

b)     formati tecnici ai fini della trasmissione ed elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

Articolo 22
Comitato

1.          La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo [21, paragrafo 1], della direttiva 2000/60/CEE, in seguito denominato “il comitato”.

2.          Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.          Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23
Attuazione

1.          Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [tre anni dopo l’entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 24
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 25
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente                                                  Il Presidente

                                                                      


Allegato I
Articolo 6, paragrafo 2

1)          Nome e indirizzo dell’autorità competente – denominazione ufficiale e indirizzo dell’autorità designata.

2)          Forma giuridica dell’autorità competente – descrizione della forma giuridica dell’autorità competente e, se pertinente, sintesi o copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro documento giuridico equivalente.

3)          Responsabilità – descrizione delle competenze giuridiche e amministrative dell’autorità competente e del ruolo della stessa rispetto alle acque marine interessate.

4)          Partecipazione – quando l’autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, sono necessari un elenco di tali autorità e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.

5)          Coordinamento regionale – è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine europee appartengono alla stessa regione marina.


Allegato II
Articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 1

Tabella 1 – Caratteristiche

Caratteristiche fisico-chimiche

-          Caratteristiche batimetriche;

-           regime annuo e stagionale delle temperature;

-           correnti predominanti e tempi stimati di riciclo/sostituzione;

-           salinità, compresi tendenze e gradienti in tutta la regione.

Tipi di habitat

-      Tipo/i di habitat predominante/e con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche – profondità, regime delle temperature, correnti, salinità, struttura e substrato del fondo;

-      identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, soprattutto quelli riconosciuti o identificati nell’ambito della legislazione UE (direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse scientifico o in termini di biodiversità;

-      altre zone speciali che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico.

Elementi biologici

-      Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti. Sono comprese informazioni sulle tipiche comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie tipiche, la variabilità stagionale e geografica e le stime della produttività primaria e secondaria. Devono essere fornite informazioni sugli invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa, la produttività e la variabilità annuale/stagionale. Infine, devono figurare informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l’abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni;

-      descrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato di tutte le specie di mammiferi marini presenti nella regione/sottoregione. Per le specie identificate nell’ambito della legislazione UE (direttiva sugli habitat) o di accordi internazionali, deve essere fornita anche una descrizione delle principali minacce e misure di protezione/gestione messe in atto;

-      descrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato di tutte le specie di uccelli marini presenti nella regione/sottoregione. Per le specie identificate nell’ambito della legislazione UE (direttiva sugli uccelli selvatici) o di accordi internazionali, deve essere fornita anche una descrizione delle principali minacce e misure di protezione/gestione messe in atto;

-      descrizione della dinamica delle popolazioni, dell’area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato di tutte le altre specie presenti nella regione/sottoregione e contemplate dalla legislazione UE o da accordi internazionali, compresa una descrizione delle principali minacce e misure di protezione/gestione messe in atto;

-      inventario relativo alla presenza, all’abbondanza e alla distribuzione di specie esotiche, non indigene, presenti nella regione/sottoregione.

 

Altre caratteristiche

-      Descrizione delle incidenze dei fenomeni di arricchimento/apporto di nutrienti, cicli dei nutrienti (correnti e interazioni sedimenti/acqua), distribuzione territoriale, conseguenze;

-      descrizione dello stato generale di inquinamento chimico, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute (contaminazione delle carni dei pesci);

-      altre caratteristiche, caratteristiche tipiche/specifiche della regione/sottoregione (ad esempio munizioni scaricate in mare).

 

Tabella 2 – Pressioni e impatti

Introduzione generale

Inquinamento sotto forma di introduzione, diretta o indiretta conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell’ambiente marino, compreso l’inquinamento acustico sottomarino prodotto dall’uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e alla vita marina, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l’uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell’acqua marina che ne pregiudichino l’utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell’ambiente marino.

 

Perdita fisica

Soffocamento (ad esempio con strutture artificiali, o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio)

Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti)

Danni fisici

Interramento(ad esempio dilavamento, dragaggio, scarichi di fognatura)

Abrasione(ad esempio navigazione, attracco)

Estrazione selettiva(ad esempio dragaggio di aggregati, impigliamento)             

Perturbazioni di natura non fisica

Sonore(ad esempio attività delle imbarcazioni, sismica)

Visive(ad esempio attività ricreativa)

Contaminazione tossica

Introduzione di composti sintetici (ad esempio pesticidi, agenti antivegetativi, PCB)

Introduzione di composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi)

Introduzione di radionuclidi

Contaminazione non tossica

Arricchimento di nutrienti (ad esempio acque di dilavamento di origine agricola, scarichi di fognatura)

 

Arricchimento organico (ad esempio maricoltura, scarichi di fognatura)

 

Cambiamenti del regime termico (ad esempio scarichi di fognatura, centrali elettriche)

 

Cambiamenti di torbidità(ad esempio acque di dilavamento, dragaggio)

Cambiamentidi salinità (ad esempio estrazione di acqua, scarichi di fognatura

Perturbazioni biologiche

Introduzione di patogeni microbici

Introduzione di specie non indigene e traslocazioni

Estrazione selettiva di specie (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi)


Allegato III
Articolo 9, paragrafo 1

1)          Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione marina.

2)          Necessità di definire: a) obiettivi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla definizione di “buono stato ecologico”; b) obiettivi quantificabili che consentano il monitoraggio; c) obiettivi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.

3)          Indicazione dello stato ecologico da conseguire e formulazione di quest’ultimo in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine europee di uno Stato membro all’interno di una regione o sottoregione marina.

4)          Coerenza tra le varie serie di obiettivi; assenza di conflitti tra gli stessi.

5)          Indicazione delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi.

6)          Formulazione degli obiettivi e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.

7)          Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione verso il conseguimento degli obiettivi.

8)          Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimento-obiettivo).

9)          Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione degli obiettivi.

10)        Esame delle serie di obiettivi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e obiettivo definiti in funzione dell’obiettivo ambientale fissato all’articolo [1], al fine di valutare se il raggiungimento degli obiettivi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all’interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme a tali obiettivi.

11)        Compatibilità tra gli obiettivi fissati e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell’ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali.

12)        Una volta fissati gli obiettivi e gli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto all’obiettivo ambientale istituito all’articolo [1] per valutare se il raggiungimento degli obiettivi in questione potrebbe consentire all’ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme agli obiettivi medesimi.


Allegato IV
Articolo 10, paragrafo 1

1)          Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di determinare il divario rispetto al buono stato ambientale e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato secondo quanto indicato all’allegato [II]; definizione di norme e criteri dettagliati ai sensi dell’articolo [8, paragrafo 3].

2)          Necessità di garantire la presentazione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per gli obiettivi ambientali di cui all’articolo [9].

3)          Necessità di garantire la presentazione di informazioni che consentano di valutare l’impatto delle misure di cui all’articolo [12].

4)          Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali alterazioni e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall’intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.

5)          Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.

6)          Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.

7)          Necessità di aggregare le informazioni in base alle regioni marine.

8)          Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario per consentire di comparare le informazioni.

9)          Necessità di garantire la massima compatibilità possibile con i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue.

10)        Necessità di includere, nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo [7], una valutazione delle principali alterazioni delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.

11)        Necessità di trattare, nell’ambito della valutazione iniziale prevista dall’articolo [7], gli elementi elencati nell’allegato II e la relativa variabilità naturale e di valutare le tendenze verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a norma dell’articolo [9, paragrafo 1], facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori istituiti e ai relativi punti di riferimento limite e obiettivo.


Allegato V
Articolo 12, paragrafo 1

1)          Controlli input: misure di gestione che influenzano l’entità consentita di un’attività umana.

2)          Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.

3)          Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l’attività.

4)          Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.

5)          Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori dell’ecosistema marino agire in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi ecologici fissati per l’ecosistema.

6)          Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.

7)          Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.



[1]              GU C […] del […], pag. […].

[2]              GU C […] del […], pag. […].

[3]              GU C […] del […], pag. […].

[4]              GU C […] del […], pag. […].

[5]              GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

[6]              Decisione del Consiglio 93/626/CE, 25.10.1993, GU L 309, 13.12.1993, pag. 1-20

[7]              GU L 73 del 16.3.1994, pag.19.

[8]              GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

[9]              GU L 118 dell’8.5.2000, pag. 44.

[10]            GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.Decisione modificata dalla decisione 99/802/CE (GU L 322 del 14.12.1999).

[11]            GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

[12]            Inserire il riferimento alla direttiva INSPIRE una volta che questa sarà stata adottata

[13]            GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[14]            GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.