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Relazione sui provvedimenti che gli Stati membri devono adottare per garantire la conformità al Regolamento 1774/2002 del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Bruxelles, 21.10.2005

COM(2005) 521 definitivo

 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa ai provvedimenti che gli Stati membri devono adottare per garantire la conformità al Regolamento (ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano


INDICE

1........... RIASSUNTO................................................................................................................ 4

2........... INTRODUZIONE......................................................................................................... 4

3........... PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO......................................................................................................... 7

3.1........ Provvedimenti adottati dagli Stati membri per conformarsi al regolamento......................... 7

3.2........ Deroghe concesse dagli Stati membri a norma degli articoli 23, paragrafo 2, e 24............. 7

3.3........ Situazione generale delle misure adottate dagli Stati membri per garantire la conformità al regolamento, come risulta dalle conclusioni della missione dell’Ufficio alimentare e veterinario................................... 8

4........... PRINCIPALI QUESTIONI SOLLEVATE DAGLI STATI MEMBRI GIÀ RISOLTE MEDIANTE PROCEDURE DI COMITATO OD ORIENTAMENTI............................................... 8

5........... QUESIONI CHE POSSONO ESSERE RISOLTE ANCORA MEDIANTE PROCEDURE DI COMITATO OD ORIENTAMENTI O CHE POSSONO ESSERE RISOLTE UNICAMENTE MEDIANTE PROCEDURE DI CODECISIONE....................................................................................................... 9

5.1........ Questioni che possono essere risolte ancora mediante procedure di comitato od orientamenti   9

5.1.1..... Definizioni per SOA non ancora compresi....................................................................... 9

5.1.2..... Chiarire la normativa veterinaria e relativa ai rifiuti dell’UE applicabile ai SOA.................. 9

5.1.3..... Prodotti tecnici............................................................................................................... 9

5.1.4..... Metodi alternativi per la trasformazione, l’utilizzo e l’eliminazione dei SOA..................... 10

5.1.5..... Utilizzo di fertilizzanti organici e di ammendanti sui terreni............................................... 10

5.1.6..... Norme sulla trasformazione dei SOA nel compostaggio e negli impianti di produzione di biogas e nei procedimenti di trattamento termico per concimi................................................................................. 10

5.1.7..... Utilizzo del latte e dei prodotti a base di latte definiti materiali della categoria 3 per mangimi diretti        10

5.1.8..... Possibilità di trasformazione dei SOA di altre fonti nello stesso luogo, p. es. al macello... 11

5.1.9..... Nuovi certificati d’importazione per SOA non ancora coperti......................................... 11

5.1.10... Marcatura dei SOA destinati ad essere eliminati come rifiuti........................................... 11

5.1.11... Orientamenti per chiarire questioni emerse in seguito alle missioni dell’Ufficio alimentare e veterinario    11

5.1.12... Norme di attuazione del divieto di riciclaggio all’interno della specie (cannibalismo)........ 11

5.2........ Questioni che possono essere risolte unicamente mediante procedure di codecisione...... 11

5.2.1..... Chiarificazione del campo d’applicazione del regolamento e modifica dell’articolo 1....... 11

5.2.2..... Modifiche degli articoli 4, 5 e 6: chiarificazione e necessità di includere nuovi prodotti..... 12

5.2.3..... Modifiche degli articoli 17 e 18: esenzione di talune piante dall’esigenza di un’ulteriore autorizzazione a norma del regolamento sui SOA.................................................................................................... 12

6........... SEMPLIFICAZIONE.................................................................................................. 13

7........... CONCLUSIONE........................................................................................................ 13

ALLEGATO I
ABBREVIAZIONI E TERMINI TECNICI IMPIEGATI NELLA RELAZIONE....................... 15

ALLEGATO II
INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SUI SOA................................................................... 17

ALLEGATO III
DEROGA CONCESSA DAGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 23, PARAGRAFO 2, E 24        22

ALLEGATO IV
PRINCIPALI QUESTIONI SOLLEVATE DAGLI STATI MEMBRI GIÀ RISOLTE MEDIANTE PROCEDURE DI COMITATO OD ORIENTAMENTI......................................................................................... 23

1........... Misure transitorie per Stati membri e paesi terzi............................................................. 23

1.1........ Misure transitorie per Stati membri................................................................................ 23

1.2........ Misure transitorie per paesi terzi.................................................................................... 24

2........... Regolamenti della Commissione che modificano il regolamento (CE) n. 1774/2002........ 25

3........... Misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002............................................... 25

4........... Deroghe generali permanenti concesse.......................................................................... 26

5........... Deroghe specifiche permanenti concesse su richiesta degli Stati membri.......................... 26

6........... Orientamenti destinati a chiarire una serie di questioni..................................................... 26

ALLEGATO V
ELENCO DELLE NORME ABROGATE E SOSTITUITE DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002      27


1.           RIASSUNTO

L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1774/2002[1] del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano stabilisce che gli Stati membri devono informare la Commissione dei provvedimenti adottati per garantire la conformità al regolamento. In base alle informazioni ricevute, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Tutti i 25 Stati membri hanno presentato le informazioni richieste.

La presente relazione tratta i punti seguenti:

1.      I provvedimenti adottati dagli Stati membri per garantire la conformità al regolamento. In generale, gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti amministrativi e di controllo necessari per garantire la conformità.

2.      Le questioni principali sollevate dagli Stati membri che la Commissione ha già trattato mediante procedure di comitato od orientamenti, compresi i provvedimenti di attuazione e di modifica per garantire la corretta applicazione del regolamento e i provvedimenti di deroga e di transizione per evitare perturbazioni degli scambi.

3.      Le questioni principali sollevate dagli Stati membri che la Commissione può ancora risolvere mediante procedure di comitato od orientamenti.

4.      Le questioni principali sollevate dagli Stati membri che possono essere risolte solo mediante procedure di codecisione. In particolare, gli Stati membri raccomandano fortemente di ridefinire il campo d’applicazione del regolamento.

5.      La possibile ulteriore semplificazione di talune disposizioni del regolamento.

6.      La relazione conclude che, in generale, gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti amministrativi e di controllo necessari per garantire la conformità. Tale conclusione è confermata dai risultati delle ispezioni effettuate dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione.

2.           INTRODUZIONE

Antefatti

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le norme sanitarie per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o l'eliminazione dei SOA non destinati al consumo umano. Esso è stato adottato in seguito a varie crisi alimentari (diossina nel 1999, peste suina classica nel 2000, afta epizootica nel 2001, encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in tutta l’UE nel 2001).

Il regolamento è un’azione 30 del Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare (2000). Esso ha aggiornato le norme comunitarie sui SOA, garantendo un alto livello di protezione della salute pubblica e degli animali in tutta l'UE.

La situazione generale nel corso della crisi alimentare di livello europeo del 1999-2001 ha richiesto la rapida applicazione del regolamento e l’adozione di vari provvedimenti di transizione (tra cui provvedimenti di deroga e di attuazione) da parte della Commissione con una procedura di comitato per evitare perturbazioni degli scambi, dando il tempo di adattarsi agli operatori e ai sistemi di amministrazione degli Stati membri. Il regolamento è entrato in vigore il 1 novembre 2002 ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal 1 maggio 2003. Alcuni provvedimenti adottati hanno incontrato difficoltà di applicazione.

Il regolamento relativo ai SOA ha semplificato e abrogato numerose norme comunitarie adottate in passato per reagire a crisi, creando un nuovo quadro giuridico unico per il settore dei SOA. Esso ha introdotto il concetto di tre categorie di sottoprodotti, suddivise in base al rischio. Queste categorie devono essere trasformate, utilizzate o eliminate senza indugio in specifici impianti autorizzati. Tali impianti devono operare secondo norme, specificate se del caso, che garantiscono che il prodotto finale non rappresenti un rischio per la salute pubblica o animale. Qualora gli impianti non operino conformemente al regolamento, le autorità competenti devono intervenire per evitare che gli impianti continuino a ricevere SOA o prodotti trasformati, o per garantire che l’operatore adotti misure correttive. Il regolamento ha introdotto l’incenerimento e il coincenerimento per eliminare i SOA e, per certe categorie di materiali, ha permesso il compostaggio e la produzione di biogas. Esso ha stabilito anche che altre forme di eliminazione siano autorizzate, se del caso, previo parere scientifico e ha permesso agli Stati membri di emanare deroghe per consentire pratiche nazionali come l’alimentazione di uccelli rapaci, uccelli necrofagi, mute di cani da caccia, animali zoologici, ecc. con certi tipi di SOA. Esso ha reso più severe le prescrizioni in materia di tracciabilità e di registrazione, imponendo una netta separazione dei SOA, secondo il rischio che presentano, al momento della raccolta, del trattamento e dell'utilizzo.

L'organo comunitario di consulenza scientifica, il comitato direttivo scientifico, sostituito nel 2002 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), ha presentato una serie di pareri sulla sicurezza dei SOA, compresi i mangimi per animali[2]. La conclusione principale dei pareri scientifici è che i SOA ottenuti da animali risultati non idonei al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria non devono essere introdotti nella catena alimentare animale; dopo un adeguato pretrattamento i SOA vanno opportunamente maneggiati ed eliminati al fine di evitare una possibile diffusione di agenti patogeni. Sulla base di questi pareri, il regolamento limita il tipo di materiale che può essere utilizzato come mangime per bestiame e animali da compagnia. Esso vieta il riciclaggio di determinati SOA nella catena alimentare, ossia di capi morti e di altri materiali di scarto derivanti da animali. Per la produzione di mangimi sono permesse solo materie prime derivanti da animali dichiarati idonei al consumo umano. Quindi solo il materiale della categoria 3 (o il materiale idoneo al consumo umano) può essere utilizzato a questi scopi, in seguito ad un trattamento adeguato e se consentito dal regolamento n. 999/2001[3] sull’EST. Esso vieta anche il riciclaggio all’interno della specie (cannibalismo) e l’alimentazione del bestiame con rifiuti di cucina e ristorazione. Questo principio è stato sostenuto fortemente dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è lo standard minimo che gli Stati membri devono sostenere alla luce delle recenti crisi alimentari nell'UE.

Progressi

Gli Stati membri hanno riferito che i progressi nell'applicazione del regolamento sui SOA sono stati generalmente buoni. I principi del regolamento hanno un ampio sostegno e i controlli descritti sopra sono proporzionati nella maggior parte dei casi. In particolare, sono visti con favore l’aumento delle forme di eliminazione dei SOA e la possibilità di aumentare la quantità di materiale riciclato. La grande maggioranza dei SOA prodotti, compresi tutti i materiali a rischio, sono ora trattati conformemente al regolamento e consegnati a impianti d’eliminazione autorizzati. Lo confermano i risultati delle ispezioni effettuate negli Stati membri nel 2004-2005 dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione. Anche se sono ancora necessari altri lavori, si ritiene che la maggiore concentrazione sui SOA abbia contribuito a salvaguardare l'integrità della catena alimentare e dei mangimi (riducendo il rischio di diversione illegale di SOA) e abbia migliorato le modalità di trattamento dei SOA in tutte le fasi. L'applicazione del regolamento è servita a minimizzare la possibilità che i SOA introducano o diffondano agenti patogeni tra le persone o gli animali e ha completato altre leggi, come quelle in materia di ambiente, alimenti e igiene nonché le misure di controllo delle EST e di altre malattie. Sono stati preparati orientamenti che spiegano il rapporto tra le norme sui SOA e quelle sull'ambiente e sull'igiene alimentare e ne facilitano l’applicazione armoniosa.

Tematiche

Il regolamento ha un campo d’applicazione molto ampio. Esso ha introdotto controlli su alcuni materiali, ha esteso i controlli su altri e ha portato nuove forme di eliminazione sotto il suo controllo. In certi settori sono perciò state incontrate difficoltà. Alcune di queste sono state affrontate con misure transitorie, dando il tempo di adattarsi alle industrie del settore pertinente. Altre, invece, sono sorte perché durante i negoziati originari non sono stati distinti tutti i numerosi impieghi dei SOA. Per alcuni di questi impieghi sarebbe sproporzionato applicare tutti i controlli del regolamento e gli Stati membri ritengono che sia necessario stabilire un livello di controllo più appropriato.


Motivi della relazione

L’articolo 35 del regolamento invita:

               gli Stati membri ad informare la Commissione dei provvedimenti nazionali adottati per garantire la conformità al regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore e

               la Commissione a presentare, in base alle informazioni ricevute, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Gli Stati membri hanno presentato le informazioni necessarie su cui si basa la presente relazione.

Essa viene presentata dopo il termine prescritto dall’articolo 35 del regolamento. Il tempo supplementare ha permesso alla Commissione di prendere in considerazione la situazione dei nuovi Stati membri e i risultati delle ispezioni dell’Ufficio alimentare e veterinario e di fornire un quadro completo della messa in conformità negli Stati membri.

3.           PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO

3.1.        Provvedimenti adottati dagli Stati membri per conformarsi al regolamento

Per i settori di competenza che non rientrano nella normativa comunitaria o sono riservati dal regolamento alle legislazioni nazionali, gli Stati membri hanno adottato, in varia misura, una serie di misure per garantire la conformità al regolamento. I provvedimenti adottati possono essere descritti a grandi linee come segue:

               provvedimenti per conferire e definire le competenze delle autorità interessate partecipanti all’attuazione e all’applicazione del regolamento;

               provvedimenti generali di attuazione;

               provvedimenti settoriali di attuazione;

               provvedimenti che stabiliscono sanzioni;

               orientamenti.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sui provvedimenti che hanno adottato per garantire la conformità al regolamento sui SOA sono contenute nell’allegato II della presente relazione.

3.2.        Deroghe concesse dagli Stati membri a norma degli articoli 23, paragrafo 2, e 24

               Gli Stati membri hanno concesso deroghe a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, per quanto riguarda l’alimentazione degli animali da giardino zoologico, da circo e da pelliccia, dei rettili e degli uccelli rapaci che non sono animali da giardino zoologico o da circo, degli animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, dei cani allevati in canili e dei vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

               Gli Stati membri hanno concesso deroghe anche a norma dell’articolo 24 del regolamento per quanto riguarda il sotterramento o la combustione in specifiche condizioni e circostanze (animali da compagnia morti, zone isolate o casi di propagazione di malattie).

Un elenco completo delle deroghe con spiegazioni si trova nell’allegato III.

3.3.        Situazione generale delle misure adottate dagli Stati membri per garantire la conformità al regolamento, come risulta dalle conclusioni della missione dell’Ufficio alimentare e veterinario.

Nell’aprile 2005 è stata fornita dall’Ufficio alimentare e veterinario una relazione intermedia contenente una rassegna delle 13 missioni negli Stati membri. Le missioni avevano lo scopo di valutare i provvedimenti adottati per attuare il regolamento sui SOA.

In generale, la relazione conclude che in tutti gli Stati membri sono stati messi a punto preparativi adeguati e infrastrutture sufficienti per trattare la maggior parte dei SOA in conformità al regolamento sui SOA. Occorrono tuttavia ulteriori sforzi per garantire il flusso di tutti i SOA all’interno delle catene autorizzate fino al loro utilizzo autorizzato e alla loro separazione o eliminazione sicura in tutti gli Stati membri.

L'efficacia e/o l’uniformità dei controlli ufficiali sarà migliorata in particolare dalla disponibilità di personale adeguato, da una chiara definizione e distribuzione delle responsabilità fra le autorità competenti, da più orientamenti e formazioni per le AC e dalla loro cooperazione.

4.           PRINCIPALI QUESTIONI SOLLEVATE DAGLI STATI MEMBRI GIÀ RISOLTE MEDIANTE PROCEDURE DI COMITATO OD ORIENTAMENTI

La maggior parte degli Stati membri disponeva di infrastrutture di smaltimento già adeguatamente sviluppate, che sono state facilmente adattate alle nuove prescrizioni entro il 1° maggio 2003. Tuttavia, alcuni di essi non sono stati in grado di rispettare tale termine. Se opportuno e giustificato, l'articolo 32 del regolamento consente perciò una deroga temporanea a queste misure. In tal modo si è potuto concedere ai settori industriali meno sviluppati o con problemi specifici di adattamento il tempo per dotarsi delle infrastrutture necessarie.

Allo stesso tempo, la Commissione ha preparato misure di attuazione permanenti per i vari articoli e riesamina gli allegati e le deroghe generali e specifiche.

Un sommario degli atti legislativi che la Commissione ha adottato mediante procedure di comitato fino al 1° settembre 2005 è contenuto nell’allegato IV.

5.           QUESIONI CHE POSSONO ESSERE RISOLTE ANCORA MEDIANTE PROCEDURE DI COMITATO OD ORIENTAMENTI O CHE POSSONO ESSERE RISOLTE UNICAMENTE MEDIANTE PROCEDURE DI CODECISIONE

5.1.        Questioni che possono essere risolte ancora mediante procedure di comitato od orientamenti

La maggior parte delle questioni sollevate dagli Stati membri può essere risolta mediante procedure di comitato o chiarita aggiornando gli orientamenti esistenti già pubblicati. Le questioni principali sono riportate qui di seguito.

5.1.1.     Definizioni per SOA non ancora compresi

È necessario chiarire la definizione di certi SOA per facilitare l'applicazione armonizzata del regolamento.

Un esempio è il significato della definizione di prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, che non sono più destinati al consumo umano per diversi motivi.

5.1.2.     Chiarire la normativa veterinaria e relativa ai rifiuti dell’UE applicabile ai SOA

Gli Stati membri e gli operatori ritengono importante evitare una duplicazione e qualsiasi onere non necessario derivante da una concomitante applicazione ai SOA della normativa veterinaria comunitaria (sotto la responsabilità della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori) e di quella relativa ai rifiuti (sotto la responsabilità della Direzione generale per l’ambiente). Sono stati pubblicati orientamenti che intendono chiarire il rapporto fra i due sistemi di controllo. Tuttavia, occorre maggiore chiarezza giuridica. Una proposta della Commissione destinata a chiarire il rapporto fra i regolamenti (CE) n. 1774/2002 e 259/93 rispetto alle spedizioni di rifiuti (COM (2003) 379 del 30 giugno 2003, modificato da COM (2004) 172) è attualmente oggetto di una procedura di codecisione in seconda lettura.

5.1.3.     Prodotti tecnici

             Cosmetici, medicinali e dispositivi medici

Il regolamento sui SOA non si applica a prodotti finiti quali i prodotti cosmetici, i medicinali, i dispositivi medici o per la diagnosi in-vitro.

Esso ha tuttavia un importante impatto regolamentativo su questi settori, alcuni dei quali utilizzano ingredienti trasformati/materie prime e sostanze derivanti da prodotti e sottoprodotti di origine animale nella produzione del prodotto finale. Di conseguenza, una soluzione più completa e soddisfacente per semplificare l’applicazione del regolamento e renderlo più adeguato al rischio, richiede modifiche mediante una procedura di codecisione (v. punti 5.2.2 e 5.2.3).

Alcuni Stati membri ed operatori dell’UE hanno espresso preoccupazioni riguardo alle prescrizioni del regolamento sui SOA se applicato all’importazione di certe materie prime della categoria 3 che richiedono solo una lavorazione minima (p.es. miscelazione, imballaggio o etichettatura) per essere pronti per l’immissione nel mercato o l’utilizzo da parte degli utenti finali nell’UE. Un esempio sono i “prodotti intermedi” utilizzati per la produzione dei dispositivi medici. Un progetto di proposta che stabilisce prescrizioni specifiche per la loro importazione è stato ultimato per essere adottato prima della fine del 2005.

Va inoltre considerato che questi prodotti tecnici utilizzano in molti casi materiali altamente specializzati e a tal fine è stato suggerito di rivedere l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di questi materiali.

             Altri prodotti tecnici

Altri prodotti che sono stati trasformati in modo tale da non costituire più un rischio, come i derivati lipidici per la produzione di fertilizzanti, potrebbero essere esclusi dal campo d’applicazione del regolamento (v. punto 5.2.1) o soggetti a prescrizioni di controllo limitate come indicato sopra.

5.1.4.     Metodi alternativi per la trasformazione, l’utilizzo e l’eliminazione dei SOA

Si prevede che le modifiche tecniche del nuovo regolamento che permette 5 nuovi metodi alternativi per l'utilizzo/l'eliminazione di SOA (v. allegato IV) conterranno i pareri recenti dell'AESA (v. anche punto 6).

5.1.5.     Utilizzo di fertilizzanti organici e di ammendanti sui terreni

L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l'utilizzo sui pascoli di fertilizzanti organici o ammendanti diversi dal concime. L’AESA ha rilasciato un parere scientifico, in base a cui viene elaborato un progetto di proposta, sulle condizioni di utilizzo sui terreni dei materiali delle categorie 2 e 3.

5.1.6.     Norme sulla trasformazione dei SOA nel compostaggio e negli impianti di produzione di biogas e nei procedimenti di trattamento termico per concimi

Gli Stati membri e gli operatori hanno espresso preoccupazioni sulla severità delle norme di trasformazione per il compostaggio e gli impianti di produzione di biogas e il trattamento termico del concime ed hanno chiesto alla Commissione di approvare parametri di trasformazione alternativi (tempo, temperatura e agenti di convalida microbiologica).

In base ai pareri espressi dell’AESA, la Commissione fisserà norme alternative.

5.1.7.     Utilizzo del latte e dei prodotti a base di latte definiti materiali della categoria 3 per mangimi diretti

È stato adottato un nuovo regolamento (CE) n. 79/2005, che permette la somministrazione diretta agli animali d’allevamento di prodotti lattiero-caseari lavorati secondo norme alimentari (a norma della direttiva 92/46/CEE del Consiglio[4]), nel rispetto delle condizioni per la salute degli animali e in linea con gli attuali pareri scientifici. Tale regolamento potrà essere modificato ulteriormente alla luce del parere dell’AESA previsto entro la fine del 2005.

5.1.8.     Possibilità di trasformazione dei SOA di altre fonti nello stesso luogo, p. es. al macello

Il regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione che modifica il regolamento n. 1774/2002 permette il funzionamento di impianti di trattamento delle carcasse adiacenti ai macelli, a determinate condizioni. Una di queste è che i SOA trattati nell'impianto provengano esclusivamente dal macello adiacente. La Commissione ha preso in considerazione l’introduzione di provvedimenti basati sul rischio per evitare le difficoltà risultanti da questa condizione.

5.1.9.     Nuovi certificati d’importazione per SOA non ancora coperti

Sono in corso d’elaborazione nuovi certificati per armonizzare le prescrizioni d’importazione per certi prodotti (lana, piume, concime, prodotti compositi, ecc.) non ancora coperti dal regolamento.

5.1.10.   Marcatura dei SOA destinati ad essere eliminati come rifiuti

Il regolamento prescrive la marcatura dei SOA destinati all’eliminazione. La Commissione sta ancora studiando le marcature appropriate. È in corso un test a tal fine. Una volta stabilite e convalidate, le marcature saranno approvate tramite una decisione della Commissione.

5.1.11.   Orientamenti per chiarire questioni emerse in seguito alle missioni dell’Ufficio alimentare e veterinario

Altre questioni sono sorte in seguito alle missioni effettuate nel 2004-2005 dall’Ufficio alimentare e veterinario in tutti gli Stati membri. Un ulteriore orientamento della Commissione è in corso di preparazione al fine di facilitare l’applicazione armonizzata del regolamento.

5.1.12.   Norme di attuazione del divieto di riciclaggio all’interno della specie (cannibalismo)

Le norme di attuazione del divieto di riciclaggio all’interno della specie (cannibalismo) sono state fissate solo per il pesce, perché l’utilizzo di proteine animali trasformate diverse dalla farina di pesce nell’alimentazione degli animali d’allevamento è stato vietato dal divieto in materia di alimentazione degli animali per il controllo dell’ESB (articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 modificato). Sono stati compiuti progressi nello sviluppo di metodi specifici per individuare le proteine di ruminanti nei mangimi, una delle condizioni principali per rivedere il divieto relativo ai mangimi per il controllo dell'ESB.

5.2.        Questioni che possono essere risolte unicamente mediante procedure di codecisione

5.2.1.     Chiarificazione del campo d’applicazione del regolamento e modifica dell’articolo 1

Il regolamento ha un campo d’applicazione molto ampio. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati o finiti non sono sempre chiare. Per questo motivo si rende necessaria una chiarificazione.

Certi prodotti, essendo stati trasformati in modo da non costituire più un rischio, possono essere esclusi dall'ambito del regolamento o sottoposti a un controllo di livello basso. Gli ingredienti trasformati per la produzione di cosmetici, dispositivi medici o medicinali, ad esempio, non vanno considerati “sottoprodotti di origine animale”. Inoltre, il regolamento sui SOA non è applicato chiaramente ai prodotti finiti, come i prodotti cosmetici, i medicinali, i dispositivi medici o la diagnosi in-vitro (v. punto 5.1.3).

Per i sottoprodotti derivati da animali selvatici per cui non esiste il sospetto di malattie, va chiarito ulteriormente che, conformemente agli obiettivi del regolamento, sono coperti dal regolamento i SOA prodotti in impianti utilizzati per la trasformazione di mammiferi o di uccelli per il consumo umano. Anche l’inclusione dei molluschi e di altri animali marini nel campo d’applicazione del regolamento va espressa meglio.

5.2.2.     Modifiche degli articoli 4, 5 e 6: chiarificazione e necessità di includere nuovi prodotti

Per quanto riguarda la categorizzazione dei materiali, si può effettuare un esercizio di revisione per chiarire l’applicabilità delle disposizioni nei casi in cui nuovi materiali possono essere categorizzati sotto voci diverse.

È necessario inoltre considerare la possibilità di includere nelle diverse categorie altri prodotti che per il momento non possono essere classificati adeguatamente.

In questo contesto va riveduta la classificazione dei SOA a rischio molto basso, come la categoria 2 (p.es. vermi, insetti, larve di insetti, invertebrati destinati all'alimentazione di uccelli selvatici, utilizzati per mangimi di animali da compagnia o materie prime utilizzate per cosmetici, dispositivi medici e medicinali come api morte, ecc.). Questi materiali possono essere classificati come categoria 3.

5.2.3.     Modifiche degli articoli 17 e 18: esenzione di talune piante dall’esigenza di un’ulteriore autorizzazione a norma del regolamento sui SOA

Certi impianti già autorizzati dalla normativa comunitaria sugli alimenti o su altre questioni devono soddisfare anche le prescrizioni stabilite nel regolamento relativo ai SOA. Per questi impianti (p.es. per la produzione di sego, uova, gelatina, ecc.) per i quali l’articolo 17 del regolamento richiede attualmente un’autorizzazione, non dovrebbe essere necessaria una riautorizzazione da parte delle autorità competenti a norma del regolamento relativo ai SOA.

Gli impianti di produzione di prodotti finali come i dispositivi medici, i cosmetici e i medicinali devono inoltre essere esclusi chiaramente dall’obbligo di un’autorizzazione a norma del regolamento relativo ai SOA.

Anche per gli impianti tecnici e di produzione di alimenti per animali da compagnia che ricevono proteine animali trasformate (PAT), per i quali l’articolo 18 del regolamento richiede attualmente un’autorizzazione, non dovrebbe essere necessaria una riautorizzazione delle autorità competenti a norma del regolamento relativo ai SOA, considerando che le PAT non rappresentano più un rischio per la salute pubblica e degli animali e che sono già autorizzate da altre norme comunitarie rispondenti agli obiettivi delle norme sui SOA.

Inoltre, molti prodotti destinati ai prodotti tecnici sono fabbricati in laboratori controllati, università, laboratori di ricerca e di ospedali o negli stessi impianti di produzione di dispositivi medici, cosmetici o farmaceutici. Per questi impianti l'autorizzazione descritta nell'attuale regolamento può non essere necessaria o appropriata.

6.           SEMPLIFICAZIONE

Il regolamento, un nuovo quadro giuridico che copre tutto il settore, “dal produttore al consumatore” nell’ambito del Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare, ha semplificato e abrogato i precedenti 19 atti giuridici (v. elenco nell'allegato V).

Esso ha sostituito le disposizioni di varie decisioni della Commissione, che stabiliscono norme sulla salute pubblica e degli animali per la trasformazione, l’eliminazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di prodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Le azioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 seguiranno lo stesso principio di semplificazione. Inoltre, sarà data particolare attenzione ai due settori seguenti:

               la chiarificazione del campo d’applicazione del regolamento;

               la procedura di approvazione dei metodi alternativi per la trasformazione, l’utilizzo e l’eliminazione dei SOA.

7.           CONCLUSIONE

Gli Stati membri e gli operatori hanno riferito che i progressi nell'applicazione del regolamento sui SOA sono stati generalmente buoni. I principi del regolamento hanno un ampio sostegno e nella maggior parte dei casi i controlli sono proporzionati. In particolare, sono visti con favore l’aumento delle forme di eliminazione dei SOA e la possibilità di aumentare la quantità di materiale riciclato. La grande maggioranza dei SOA prodotti, compresi tutti i materiali a rischio, sono ora trattati conformemente al regolamento e consegnati a impianti di eliminazione autorizzati.

In base alle ispezioni dell’Ufficio alimentare e veterinario, i controlli ufficiali della maggior parte dei materiali della categoria 1 e 2 sono ampiamente soddisfacenti. In tutti gli Stati membri sono state messe in atto misure (preparativi ed infrastrutture) per garantire il corretto trattamento della maggioranza dei SOA in conformità al relativo regolamento. In particolare, sono stati realizzati sistemi adeguati per garantire l'eliminazione appropriata dei materiali a rischio (materiali della categoria 1 e 2).

Occorrono tuttavia ulteriori lavori per garantire il flusso di tutti i SOA all’interno delle catene autorizzate fino al loro utilizzo autorizzato e alla separazione o eliminazione sicura in tutti gli Stati membri. L'efficacia e/o l’armonizzazione dei controlli ufficiali sarà migliorata in particolare dalla disponibilità di personale adeguato, da una chiara definizione e distribuzione delle responsabilità fra le autorità competenti, da più orientamenti e formazioni per tali autorità e dalla loro cooperazione.

Il regolamento sui SOA copre un’ampia gamma di settori e un'ulteriore chiarificazione del suo campo d’applicazione contribuirà soprattutto al raggiungimento della completa conformità, migliorando la comprensione comune di tutti gli operatori interessati, ed aiuterà ad affrontare i rischi reali derivanti dai sottoprodotti di origine animale. L’armonizzazione delle norme aumenterà la competitività degli operatori alla luce della strategia di Lisbona.

Mentre le modifiche di cui ai punti 5.1 e 5.2 riflettono le questioni principali fino ad ora sollevate dagli Stati membri e dagli interessati, si prevede che sulla base di una maggiore esperienza acquisita nel corso dei prossimi anni, si renderà necessario affrontare questioni impreviste e/o politiche emergenti.

La Commissione esamina le proposte legislative necessarie per affrontare le questioni indicate al punto 5.2 mediante una procedura di codecisione insieme al Consiglio e al Parlamento europeo. Essa continua ad esaminare le questioni di cui al punto 5.1 mediante procedure di comitato.


ALLEGATO I

ABBREVIAZIONI E TERMINI TECNICI IMPIEGATI NELLA RELAZIONE

AESA

Autorità europea per la sicurezza alimentare: organo europeo indipendente che fornisce assistenza e consulenza scientifica per la valutazione e l'analisi dei rischi alla Commissione, al Parlamento europeo e agli Stati membri

Autorità competente (AC)

Autorità di uno Stato membro responsabile dell’applicazione del regolamento sui SOA

BSE/ESB

L’encefalopatia spongiforme bovina fa parte di un gruppo di malattie conosciute come encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) causate da livelli anormali dalla proteina del prione nel cervello e nel sistema nervoso centrale

Categoria 1

Sottoprodotti di origine animale ad alto rischio di cui all’articolo 4 del regolamento sui SOA (p.es. animali affetti da EST)

Categoria 2

Sottoprodotti di origine animale a medio rischio di cui all’articolo 5 del regolamento sui SOA (p.es. pollame morto nelle aziende agricole e altri SOA che non rientrano nelle categorie 2 e 3)

Categoria 3

Sottoprodotti di origine animale a basso rischio e senza rischio di cui all’articolo 6 del regolamento sui SOA (SOA sicuri di animali “idonei al consumo umano”)

Comitatologia

Procedura legislativa che richiede l’approvazione di misure adottate dalla Commissione da parte di un comitato di regolamentazione formato da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione

EST

Encefalopatie spongiformi trasmissibili: serie di malattie comprendenti l’encefalopatia spongiforme bovina, la sindrome del dimagrimento cronico, la scrapie e la malattia di Creutzfeldt-Jakob

Libro bianco sulla sicurezza alimentare

Documento orientativo realizzato dalla DG SANCO nel 1999, in seguito a una serie di crisi alimentari per sviluppare una nuova strategia per la sicurezza alimentare

Proteine animali trasformate

Parti di animali che sono trasformate, p.es. farina di pesce, farina di carne e ossa, farina di sangue

Regolamento sui SOA

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Riciclaggio all’interno della specie (cannibalismo)

Alimentazione di una specie con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (p.es. proteine di suini somministrate a suini)

SOA

Sottoprodotti di origine animale (parte dell’animale non destinata al consumo umano)

UAV

Ufficio alimentare e veterinario - Direzione F della DG Salute e tutela dei consumatori (SANCO) situato a Grange (Irlanda), responsabile della verifica e dell'applicazione della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare negli Stati membri e nei paesi terzi

 


ALLEGATO II

INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SUI SOA

Stato membro

Provvedimenti adottati per garantire la conformità al regolamento sui SOA

1.           Belgio

Il Belgio ha elaborato una convenzione per definire la competenza di ciascuna autorità partecipante all’attuazione del regolamento. In Belgio 6 autorità diverse sono responsabili dei vari campi d’applicazione del regolamento.

2.           Repubblica ceca

Il regolamento è in vigore nella Repubblica ceca dal 1°maggio 2004, data d’adesione all’UE. Il riferimento al regolamento è menzionato nel decreto n. 295/2003. Attualmente si elabora un emendamento alla legge sulle cure veterinarie in cui sarà incluso un riferimento all’applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002.

3.           Danimarca

Dal 2003 è stata rilasciata una serie di decreti, circolari e note orientative per mettere in vigore il regolamento sui SOA. La violazione delle norme sui SOA sarà punita in base al decreto n. 355 del 19 maggio 2003, che stabilisce anche l’autorità competente per i SOA.

4.           Germania

È stata adottata una legge per l’applicazione delle norme comunitarie sul trattamento e sull’eliminazione dei SOA non destinati al consumo umano (Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten vom 25 Januar 2004)

5.           Estonia

La legge sul controllo delle malattia infettive degli animali stabilisce le regole generali per la lavorazione dei SOA. Il regolamento del ministro dell’Agricoltura n. 52/2004 relativo alla procedura di autorizzazione degli impianti per SOA stabilisce le modalità di presentazione della documentazione necessaria. La decisione 2004/467/CE della Commissione conferiva all’Estonia (e a Cipro), dal 1.5.2004 al 31.12.2004, una deroga dell’autorizzazione di seppellire i SOA.

6.           Grecia

“In attesa della promulgazione del decreto presidenziale, già esistente nella sua forma definitiva dal 2003, nella Gazzetta ufficiale del governo, si ricorre alle autorità competenti per l’approvazione, la supervisione e la determinazione di sanzioni a norma del decreto presidenziale 243 del 1993 con la richiesta che i produttori, le imprese e le attività riguardanti i SOA rispettino tutte le prescrizioni del regolamento sui SOA.”

7.           Spagna

Il real decreto 1429/2003 del 21 novembre 2003 stabilisce le modalità di attuazione del regolamento. Il decreto definisce in particolare le responsabilità dei vari organi governativi dell’ordinamento giuridico spagnolo (amministrazione pubblica generale, regioni autonome, autorità locali).

8.           Francia

I provvedimenti adottati dalla Francia possono essere raggruppati in 4 categorie: misure d’attuazione a livello nazionale di carattere generale; misure d’attuazione specifiche per alcuni settori; misure adottate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, che stabiliscono deroghe; sanzioni amministrative o penali, fissate nei diversi testi nazionali.

9.           Irlanda

Le norme d’attuazione nazionali che mettono in vigore il regolamento in Irlanda sono fissate nell'atto legislativo 248 del 2003 dei regolamenti comunitari sui SOA.

10.         Italia

Il ministero della Salute ha diffuso orientamenti per l’attuazione del regolamento al fine di garantire un’applicazione corretta e uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò è avvenuto in cooperazione con le regioni, le province autonome, il ministero dell’Ambiente e il ministero delle Politiche agricole e forestali. Inoltre, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 63 del 17 marzo 2005 concernente le sanzioni/misure da applicare in connessione con le norme sanitarie sui SOA.

11.         Cipro

Il regolamento è stato introdotto nella legislazione nazionale con la legge del settore veterinario n. 149(1) del 2004 nell’ambito dell’attuazione della normativa comunitaria. La decisione 2004/467/CE della Commissione conferiva a Cipro (e all’Estonia), dal 1.5.2004 al 31.12.2004, una deroga dell’autorizzazione di seppellire i SOA. Cipro ha ottenuto un’estensione di tale deroga fino al 31 ottobre 2005.

12.         Lettonia

Il regolamento è direttamente applicabile dalla data di adesione. Le prescrizioni generali sono contenute nella legge sulla medicina veterinaria del 1° luglio 2001.

In caso di violazione di tali prescrizioni la responsabilità è stabilita dal diretto penale e dal codice sulle infrazioni amministrative.

Le prescrizioni contenute nei regolamenti che non sono direttamente applicabili sono state recepite nei regolamenti del gabinetto dei ministri n. 606 del 20 luglio 2004 relativi alle prescrizioni veterinarie ed igieniche per la serie di SOA non idonei al consumo umano (27 luglio 2004).

13.         Lituania

Il regolamento è stato introdotto nella legislazione lituana con il decreto n. B1-996 del direttore del Servizio statale alimentare e veterinario del 23 dicembre 2003. Dal 1° maggio 2004 tutti i regolamenti comunitari sono incorporati direttamente nella legislazione nazionale in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti (risoluzione n. 1180 del 18 settembre 2003).

14.         Lussem-burgo

I provvedimenti di attuazione riguardano soprattutto la ripartizione delle competenze. È stata adottata una serie di norme nazionali concernenti le categorie di materiali che possono essere eliminate mediante l’incenerimento o la discarica. Sono state diffuse alcune circolari ed altre istruzioni riguardanti la rimozione, l’identificazione e l’eliminazione.

15.         Ungheria

Il regolamento è direttamente applicabile dalla data di adesione. Tuttavia, per applicarlo si sta elaborando una nuova legislazione nazionale che entrerà in vigore alla fine del 2005 e l'attuale decreto ministeriale sarà abrogato.

16.         Malta

Malta ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale (The Malta Government Gazette) del 18 gennaio 2005 un progetto di regolamento che applica il regolamento sui SOA, su cui possono essere presentate osservazioni per un periodo di 4 settimane. Un progetto di legge nazionale è stato pubblicato per consultazione nel novembre 2004 ed entrerà in vigore prossimamente (missione dell'UAV). Questo testo introduce un sistema di registrazione per autotrasportatori di SOA, tra l’altro, e definisce le prescrizioni che devono rispettare.

17.         Paesi Bassi

Le disposizioni nazionali figurano in un regolamento nazionale specifico sull’ “attuazione del regolamento europeo sui SOA non destinati al consumo umano” e nel “regolamento relativo alle ispezioni e al commercio di SOA”, applicabili dal 9 settembre 2003.

18.         Austria

Dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, il regolamento e le relative misure transitorie e disposizioni d’applicazione sono stati portati alla conoscenza delle autorità pertinenti e delle industrie austriache tramite circolari ufficiali (Erlässe) ed annunci nel bollettino veterinario ufficiale (AVN), sottolineando che le disposizioni in questione sono direttamente applicabili.

La legge sui materiali animali (Tiermaterialiengesetz) entrata in vigore il 1° gennaio 2004 concerne le procedure di approvazione, la responsabilità delle autorità competenti in materia di controlli e l’obbligo dei proprietari/produttori di SOA/animali morti di consegnare i SOA ad impianti autorizzati ed abroga le leggi nazionali anteriori di questo settore.

Norme complementari impongono inoltre alle aziende alimentari l'obbligo di garantire la raccolta, l'immagazzinaggio e il trasferimento adeguato dei SOA.

19.         Polonia

Il regolamento sui SOA e le relative misure transitorie sono giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili in Polonia dalla data d’adesione. La legge sulla protezione della salute degli animali e sul controllo delle malattie infettive degli animali dell’11 marzo 2004 contiene disposizioni relative alla sorveglianza ufficiale e all’autorizzazione degli impianti che trattano i SOA. Inoltre, questa legge prevede sanzioni penali per gli operatori che non rispettano le prescrizioni veterinarie.

20.         Portogallo

Il Portogallo ha pubblicato i seguenti testi giuridici: ordine n. 8137/2003 del 9 maggio, che definisce un sistema per la raccolta di capi morti; decreto legge n. 244/2003 del 7 ottobre 2003, che prescrive a tutti i gestori di macelli, laboratori di sezionamento, centri d’incubazione e industrie di ovoprodotti di presentare un piano per l’eliminazione dei SOA della categoria 2 e 3; ordine n. 9134/2005 del 26 aprile 2005, che definisce la competenza delle varie autorità interessate per quanto riguarda la classificazione, la separazione, la marcatura, la pesatura, la sigillatura e la spedizione, se del caso, di SOA della categoria 1, 2 e 3 nei macelli e nei laboratori di sezionamento.

21.         Slovenia

Il regolamento è entrato in vigore secondo l'ordinamento giuridico sloveno il giorno dell'adesione. L’imposizione delle sanzioni e la competenza dei servizi sono disciplinati da leggi settoriali come la legge sulle pratiche veterinarie, la legge sulla protezione dell’ambiente, ecc. Nel 2004 sono state adottate varie misure d’attuazione concernenti in particolare la ripartizione delle competenze e il concetto e le condizioni del servizio di utilità pubblica.

22.         Repubblica slovacca

Il regolamento è stato messo in vigore tale quale.

23.         Finlandia

La Finlandia ha adottato una serie di misure per attuare il regolamento: ha emesso leggi nazionali per dare effetto al regolamento (CE) n. 1774/2002, ha pubblicato guide d’applicazione per chiarire la legislazione e in diverse regioni della Finlandia sono state svolte conferenze per autorità, operatori e persone che lavorano nel settore agricolo.

24.         Svezia

Il 1° ottobre 2003 il regolamento svedese è stato adattato alle disposizioni del regolamento sui SOA. Le misure d'attuazione nazionali necessarie, ad esempio, a garantire la possibilità di sanzioni sono contenute nella legge svedese (1992:1683) e quelle relative alla designazione dell'autorità competente per i SOA nel decreto svedese (1998:134). Entrambi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2004.

25.         Regno Unito

In Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord sono stati adottati 4 regolamenti, che organizzano l'amministrazione e l'applicazione del regolamento nelle diverse parti del Regno Unito.

 


ALLEGATO III

DEROGA CONCESSA DAGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 23, PARAGRAFO 2, E 24

                         L’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l’uso dei SOA della categoria 2 non provenienti da animali per cui esiste il sospetto di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali e dei SOA della categoria 3 per l’alimentazione di animali da giardino zoologico, da circo e da pelliccia, di rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo, di animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, di cani allevati in canili e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca.

16 Stati membri hanno concesso e/o previsto nelle disposizioni nazionali la possibilità di concedere deroghe a norma dell’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento.

Tali Stati sono: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

                         L’articolo 24 del regolamento stabilisce che gli Stati membri possono decidere di concedere una deroga riguardo alla possibilità di eliminare i SOA come rifiuti mediante sotterramento o combustione in specifiche condizioni e circostanze (animali da compagnia morti, zone isolate o casi di propagazione di malattie).

17 Stati membri hanno concesso e/o previsto nelle disposizioni nazionali la possibilità di concedere deroghe a norma dell’articolo 24.

Tali Stati sono: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.


ALLEGATO IV

PRINCIPALI QUESTIONI SOLLEVATE DAGLI STATI MEMBRI GIÀ RISOLTE MEDIANTE PROCEDURE DI COMITATO OD ORIENTAMENTI

1.           Misure transitorie per Stati membri e paesi terzi

Gli Stati membri, che conoscono la situazione delle proprie industrie, sono stati invitati a valutare i possibili effetti del regolamento in tale settore e a presentare eventuali richieste di misure transitorie. Gli Stati membri interessati hanno presentato richieste e sono state concesse le seguenti misure transitorie.

1.1.        Misure transitorie per Stati membri

·      Alimentazione degli animali con rifiuti di cucina e ristorazione (Austria e Germania). Decisione 2003/328/CE della Commissione (data di scadenza: 31.10.2006).

·      Alimentazione degli animali con oli alimentari usati (Irlanda e Regno Unito). Decisione 2003/320/CE della Commissione (data di scadenza: 31.10.2004)

·      Separazione totale tra impianti che lavorano materiali della categoria 1, 2 e 3 (Finlandia e Francia). Decisione 2003/325/CE della Commissione (data di scadenza in Francia: 31.04.2004 e in Finlandia: 31.10.2005).

·      Separazione di impianti oleochimici (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito). Decisione 2003/326/CE della Commissione (data di scadenza: 31.10.2005).

·      Separazione di impianti intermedi (Francia e Italia). Decisione 2003/323/CE della Commissione (data di scadenza: 30.04.2004)

·      Inceneritori/coinceneritori a bassa capacità (Finlandia e Regno Unito). Decisione 2003/327/CE della Commissione (data di scadenza: 31.12.2004).

·      Norme sulla trasformazione del concime (Belgio, Francia, Finlandia e Paesi Bassi). Decisione 2003/329/CE della Commissione modificata dalla decisione 2005/14/CE della Commissione (data di scadenza: 31.12.2005 in attesa di un parere scientifico dell’AESA adottato il 7.09.2005)

·      Norme sul compostaggio (tutti gli Stati membri). Regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione modificato dal regolamento (CE) n.12/2005 della Commissione (data di scadenza: 31.12.2005 in attesa di un parere scientifico dell’AESA adottato il 7.09.2005)

·      Norme sul biogas (tutti gli Stati membri). Regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione modificato dal regolamento (CE) n.12/2005 della Commissione (data di scadenza: 31.12.2005 in attesa di un parere scientifico dell’AESA adottato il 7.09.2005)

·      Norme sulla trasformazione del sangue di mammiferi (Germania, Italia, Spagna e Regno Unito). Decisione 2003/321/CE della Commissione (data di scadenza: 31.12.2004).

·      Raccolta di acque reflue (Austria, Danimarca, Francia, Finlandia, Italia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Estonia e Ungheria). Decisione 2003/334/CE della Commissione e decisione 2004/468/CE della Commissione (data di scadenza: 30.04.2005)

·      Possibilità di combustione o sotterramento sul posto di SOA (Estonia e Cipro: per Cipro è stata concessa un’estensione delle misure transitorie fino all’1.11.2005, per dare alle industrie il tempo di conformarsi alle prescrizioni del regolamento). Decisione 2004/467/CE della Commissione (data di scadenza: 1.01.2005) e decisione 2005/62/CE della Commissione (Cipro).

·      Separazione degli impianti di trasformazione delle categorie 1 e 2 ed inclusione degli impianti di SOA nell’elenco di impianti in transizione della Lettonia. Decisione 2004/464/CE della Commissione e decisione 2004/476/CE della Commissione (data di scadenza: 31.12.2004).

·      Raccolta, trasporto ed eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano. Regolamento 813/2003/CE della Commissione (data di scadenza: 31.12.2005).

1.2.        Misure transitorie per paesi terzi

Sono state concesse disposizioni transitorie generali ai paesi terzi che posticipano l’applicazione delle disposizioni relative alle importazioni del regolamento, al fine di dare loro il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni e di permettere alla Commissione di aggiornare le norme sulle importazioni degli allegati VII e VIII e il modello di certificato sanitario dell’allegato X.

Inoltre, sono state concesse le seguenti disposizioni transitorie specifiche:

·      Importazione dal Giappone e dagli Stati Uniti verso i Paesi Bassi, la Francia e il Regno Unito di gelatina prodotta da ossa di vertebre e destinata alla produzione di pellicole fotografiche nell'UE (decisione 407/2004 della Commissione: da esaminare, se del caso, alla luce dei nuovi pareri scientifici).

·      Importazione e immissione sul mercato di certi materiali di origine animale classificati come categoria 1 e 2 e destinati a scopi tecnici (tutti i paesi terzi) (regolamento 878/2004/CE della Commissione: da esaminare, se del caso, alla luce dei nuovi pareri scientifici).

·      Separazione degli impianti intermedi delle categorie 1, 2 e 3 e separazione degli impianti di trasformazione delle categorie 1, 2 e 3 (Australia, Canada, Cina e USA) (regolamento 780/2004/CE della Commissione; data di scadenza: 31.10.2005).

2.           Regolamenti della Commissione che modificano il regolamento (CE) n. 1774/2002

Sono stati adottati 5 regolamenti della Commissione che modificano gli allegati del regolamento:

·      Il regolamento (CE) n. 808/2003 ha modificato l’articolo 12, paragrafo 3 per permettere l’incenerimento di materiali specifici a rischio e di carcasse di animali in inceneratori di bassa capacità, conformemente al parere del comitato direttivo scientifico (CDS) e ha introdotto altre modifiche tecniche degli allegati, in modo che corrispondano al testo degli articoli.

·      I regolamenti (CE) n. 668/2004 e n. 416/2005 hanno introdotto alcune modifiche tecniche per mettere gli allegati in conformità con il testo degli articoli e hanno aggiornato il modello dei certificati sanitari e introdotto nuovi modelli per l’importazione di certi prodotti che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici. L’elenco dei paesi terzi è stato aggiornato di conseguenza.

·      Il regolamento (CE) n. 92/2005 ha modificato il regolamento per quanto riguarda la trasformazione di biogas e la trasformazione di grassi fusi.

·      Il regolamento (CE) n. 93/2005 ha modificato gli allegati II e V del regolamento (v. punto 3).

3.           Misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002

Sono state adottate misure per l’applicazione dei vari articoli nonché i seguenti regolamenti d'applicazione:

·      Uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte (regolamento (CE) n. 79/2005). Il regolamento permette l’alimentazione diretta di animali d’allevamento con prodotti lattieri prodotti secondo le norme applicate all'alimentazione umana, a condizione che le condizioni di salute degli animali corrispondano ai pareri scientifici attuali, in attesa del parere dell’AESA.

·      Modalità d’utilizzazione o di eliminazione dei SOA (regolamento (CE) n. 92/2005). Il regolamento prevede la possibilità di eliminare i SOA con 5 metodi alternativi.

·      Trasformazione dei SOA di origine ittica e un documento commerciale per il trasporto dei SOA (regolamento (CE) n. 93/2005). Il regolamento stabilisce un metodo specifico per la trasformazione dei SOA di origine ittica e presenta un modello armonizzato di documento commerciale per il trasporto dei SOA.

4.           Deroghe generali permanenti concesse

Sono state concesse le seguenti deroghe:

·      Deroga al divieto di riciclaggio all’interno della specie per i pesci per quanto concerne l’alimentazione dei pesci con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (articolo 22, paragrafo 2 del regolamento di base). Inoltre, è necessario stabilire disposizioni transitorie per concedere alle industrie il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni relative all’alimentazione dei pesci con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (regolamento (CE) n. 811/2003).

·      Prescrizioni dettagliate concernenti le modalità di sotterramento e combustione in conformità all’articolo 24, paragrafo 1 del regolamento di base (regolamento (CE) n. 811/2003).

5.           Deroghe specifiche permanenti concesse su richiesta degli Stati membri

Sono state adottate misure di attuazione per permettere la continuazione dell’alimentazione di:

·      animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute dal corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (Finlandia, Estonia). Decisione 2003/324/CE della Commissione.

·      specie di uccelli necrofagi minacciate o protette con carcasse di ruminanti contenenti materiali specifici a rischio (articolo 23, paragrafo 2; Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro). Decisione 2003/322/CE della Commissione modificata dalla decisione 2004/455/CE della Commissione.

6.           Orientamenti destinati a chiarire una serie di questioni

Sono stati pubblicati due documenti orientativi (v. allegato II):

·      “Orientamenti sull’applicazione del nuovo regolamento sui SOA (CE) n. 1774/2002” sotto forma di domande e risposte che forniscono chiarimenti sulle principali preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.

·      “Nota orientativa sull’applicazione ai SOA della normativa comunitaria relativa alla salute degli animali, alla salute pubblica e ai rifiuti.”

Un elenco completo della normativa, con note orientative e altre informazioni relative ai sottoprodotti animali, è disponibile sul sito Internet “Sottoprodotti di origine animale” della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori e può essere consultato al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/animalbyproducts/index_en.htm


ALLEGATO V

ELENCO DELLE NORME ABROGATE E SOSTITUITE DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002

1.           Decisione 89/18/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1988, relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano, GU L 8 del 11.1.1989, pag. 17.

2.           Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE, GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

3.           Decisione 92/187/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1992, che fissa le condizioni da rispettare all'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, GU L 87 del 2.4.1992, pag. 20.

4.           Decisione 92/183/CEE della Commissione, del 3 marzo 1992, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio, GU L 87 del 2.4.1992, pag. 20.

5.           Decisione 94/143/CE della Commissione, del 1° marzo 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di siero di equidi da paesi terzi, GU L 62 del 5.3.1994, pag. 41.

6.           Decisione 94/309/CE della Commissione, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio, modificata da ultimo dalla decisione 97/199/CE, GU L 137 del 01.06.1994, pag. 62.

7.           Decisione 94/344/CE della Commissione, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine, GU L 154 del 21.6.1994, pag. 45.

8.           Decisione 94/435/CE della Commissione, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi, GU L 180 del 14.7.1994, pag. 40.

9.           Decisione 94/446/CE della Commissione, del 14 giugno 1994, che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale, modificata da ultimo dalla decisione 97/197/CE,GU L 183 del 19.7.1994, pag. 46.

10.         Decisione 94/860/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di importazione dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura, GU L 352 del 31.12.1994, pag. 69.

11.         Decisione 95/341/CE della Commissione, del 27 luglio 1995, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di latte e di prodotti a base di latte non destinati al consumo umano[5], modificata da ultimo dalla decisione 96/106/CE, GU L 24 del 31.01.1996, pag. 34.

12.         Decisione 95/348/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme veterinarie e di polizia sanitaria applicabili nel Regno Unito e in Irlanda per il trattamento di taluni tipi di rifiuti destinati alla vendita su scala locale per l'alimentazione di determinate categorie di animali, GU L 200 del 24.8.1995, pag. 42.

13.         Decisione 96/500/CE della Commissione, del 22 luglio 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione o la dichiarazione ufficiale per le importazioni dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati che non sono stati sottoposti ad un trattamento completo di tassidermia, GU L 203 del 13.8.1996, pag. 13.

14.         Decisione 97/168/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati o le dichiarazioni ufficiali necessari per l'importazione di pelli di ungulati dai paesi terzi, GU L 67 del 7.3.1997, pag. 19.

15.         Decisione 97/198/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di proteine animali trasformate da taluni paesi terzi che utilizzano metodi di trattamento termico alternativi e che modifica la decisione 94/344/CE, GU L 84 del 26.03.1997, pag. 36.

16.         Decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi, GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

17.         Decisione 99/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 204/735/CE della Commissione, GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

18.         Decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2002, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale nei mangimi per animali, GU L 6 dell’11.1.2001, pag. 16.

19.         Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio, GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.



[1]               GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

[2]               Pareri disponibili sul sito dell’AESA:              
http://www.efsa.eu.int/science/biohaz/biohaz_opinions/catindex_en.html

[3]               GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

[4]               GU L 268, 14.9.1992, pag. 1.

[5]               GU L 200 del 24.8.1995, pag. 42.