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Parere sugli emendamenti alla posizione comune riguardante la proposta di direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche)

Bruxelles, 21.10.2005

COM(2005) 526 definitivo

1992/0449 (COD)

 

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE


1992/0449 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

1.           Cronistoria

La Commissione ha trasmesso la succitata proposta di direttiva, basata sull’articolo 118A del trattato (nuovo articolo 137), al Parlamento e al Consiglio in data 8 febbraio 1993 (COM(1992) 560 def. – 1992/0449 (COD)).

Il 30 giugno 1993 il Comitato economico e sociale ha emesso un parere. Il Comitato delle regioni ha dichiarato, con lettera datata 13 gennaio 2000, che non avrebbe emesso un parere.

Il 20 aprile 1994 il Parlamento europeo ha adottato un parere in prima lettura.

La Commissione ha accolto 23 emendamenti proposti dal Parlamento sui 24 applicabili alle radiazioni ottiche. La Commissione ha presentato una proposta modificata l’8 luglio 1994.

Il 18 aprile 2005 il Consiglio ha adottato all’unanimità la sua posizione comune.

Il 7 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 22 emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

Il presente parere illustra la posizione della Commissione nei confronti degli emendamenti del Parlamento europeo, conformemente all’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato.

2.           Oggetto della proposta

La proposta iniziale, fondata sull’articolo 118A del trattato (nuovo articolo 137), riveste la forma di una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva quadro 89/391/CEE.

La proposta mirava a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione a quattro agenti fisici : il rumore (rischi per l’udito), le vibrazioni (rischi per le braccia, le mani, l’intero corpo), i campi elettromagnetici e le radiazioni ottiche (rischi per la salute derivanti da correnti indotte nel corpo, da urti, da ustioni e dall’assorbimento di energia termica).

Le disposizioni relative alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche sono nuove, mentre quelle relative al rumore figuravano già nella direttiva del Consiglio 86/188/CEE.

L'approccio generale del Consiglio è stato quello di concentrarsi su un solo agente alla volta, cominciando dalle vibrazioni.

Tutte le delegazioni e la Commissione hanno accettato questa impostazione, che consiste nel trattare un solo aspetto della proposta della Commissione alla volta, senza tuttavia escludere le altre parti della proposta, che permangono all'esame del Consiglio per future discussioni.

Per i primi tre agenti fisici, le vibrazioni, il rumore e i campi elettromagnetici, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato tre direttive, la 2002/44/CE, la 2003/10/CE e la 2004/40/CE. La presente proposta costituisce il quarto aspetto dell'approccio generale adottato dal Consiglio, che consiste nel trattare ciascun agente fisico in una direttiva particolare distinta[1].

3.           Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

3.1.        Sintesi della posizione della Commissione

La Commissione può accogliere tutti gli emendamenti del Parlamento europeo nella loro totalità eccetto l’emendamento 5, in quanto ritiene che 9 di questi emendamenti (1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 12) siano tali da completare e migliorare il testo della posizione comune, rafforzandone le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; la Commissione ritiene anche che accogliere altri due emendamenti (4 e 13) consentirà di giungere rapidamente a un compromesso. Per quanto riguarda gli altri 10 emendamenti accolti, volti ad escludere dalla posizione comune i rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni di origine naturale (20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 32), la Commissione ritiene di dover andare incontro ai desideri del Parlamento pur rilevando che ciò escluderà dai vantaggi della direttiva i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche di origine naturale (soprattutto il sole).

3.2.        Emendamenti del Parlamento in seconda lettura

3.2.1.     Emendamenti accolti

3.2.1.1.  Emendamento 1 ("riferimento alla prevenzione e all’individuazione precoce degli effetti sulla salute") (considerando 4 bis, nuovo)

L’emendamento precisa gli obiettivi della direttiva sulla salute dei lavoratori e indica la necessità di porre in rilievo gli aspetti relativi alla prevenzione e all’individuazione precoce. Questo testo è più vicino alla proposta originale della Commissione rispetto al testo della posizione comune. La Commissione accoglie di conseguenza l’emendamento.

3.2.1.2.  Emendamento 2 ("precisazioni sul contesto relativo all’introduzione di requisiti minimi") (considerando 5)

La Commissione accoglie l’emendamento che chiede l’uso dell’indicativo al posto del condizionale in una frase che ricorda che la direttiva non deve (invece di "dovrebbe") servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

3.2.1.3.  Emendamento 3 ("complementarità con le direttive "prodotti"") (considerando 11)

L’emendamento aggiunge una precisazione al considerando secondo cui non è necessario che i datori di lavoro, dovendo fare una valutazione dei rischi, ripetano le misure o i calcoli già effettuati dal fabbricante di sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature sempreché le attrezzature siano state oggetto di manutenzione appropriata e periodica. La precisazione è utile e viene accolta dalla Commissione.

3.2.1.4.  Emendamento 4 ("elaborazione di una guida pratica da parte della Commissione") (considerando 13 bis (nuovo))

L’emendamento indica la necessità di elaborare una guida pratica destinata ad aiutare i datori di lavoro a comprendere meglio le disposizioni tecniche della direttiva e invita la Commissione a realizzarla. La Commissione può accogliere l’emendamento anche se esso non sembra coerente con l’accordo interistituzionale relativo alla qualità redazionale della normativa comunitaria (si veda anche l’emendamento 13) al fine di agevolare il raggiungimento rapido di un compromesso.

3.2.1.5.  Emendamento 6 ("misure da adottare in caso di possibile superamento dei valori limite di esposizione") (articolo 5, paragrafo 2, parte introduttiva)

L'emendamento accentua l'importanza del dispositivo da realizzare quando la valutazione dei rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori dimostra una possibilità di superamento dei valori limite di esposizione. La Commissione accoglie l’emendamento.

3.2.1.6   Emendamento 8 ("riferimento alla prevenzione e all'individuazione precoce degli effetti sulla salute e modalità della sorveglianza medica") (articolo 8, paragrafo 1)

L'emendamento precisa gli obiettivi della direttiva sulla salute dei lavoratori e indica la necessità di evidenziare gli aspetti relativi alla prevenzione e all’individuazione precoce. Semplifica inoltre la parte del paragrafo che riguarda le disposizioni destinate a garantire una sorveglianza adeguata della salute. La Commissione accoglie di conseguenza l'emendamento.

3.2.1.7   Emendamento 9 ("precisazioni relative alla sorveglianza sanitaria") (articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo))

L'emendamento precisa che la sorveglianza sulla salute dei lavoratori esposti ai rischi contemplati dalla direttiva deve essere effettuata da personale qualificato e abilitato, secondo le leggi e le pratiche nazionali. L'emendamento è conforme allo spirito delle disposizioni della direttiva quadro ed è accolto dalla Commissione.

3.2.1.8   Emendamento 10 ("rafforzamento delle disposizioni volte a consentire all'autorità medica competente l'accesso ai risultati della valutazione dei rischi") (articolo 8, paragrafo 2)

L'emendamento precisa che un datore di lavoro deve anche agevolare l'accesso delle autorità responsabili della sorveglianza sanitaria ai risultati della valutazione dei rischi che ha dovuto realizzare ai sensi della direttiva quadro 89/391 e dell'articolo 4 della proposta di direttiva, qualora ciò risulti utile per la sorveglianza sanitaria. Ciò rafforza la coerenza del dispositivo realizzato per la sorveglianza della salute dei lavoratori esposti ai rischi contemplati dalla proposta di direttiva. La Commissione accoglie di conseguenza l'emendamento.

3.2.1.9   Emendamento 11 ("un lavoratore deve essere sottoposto a un esame medico in determinate circostanze, in particolare qualora sia individuata un'esposizione che supera i valori limite ") (articolo 8, paragrafo 3)

L'emendamento introduce l'obbligo di sottoporre un lavoratore esposto ai rischi contemplati dalla proposta di direttiva a un esame medico in determinati casi, in particolare quando un'esposizione supera i valori limite. La Commissione è favorevole a una sorveglianza efficace della salute dei lavoratori e ha sempre ritenuto importante che al lavoratore sia offerta la possibilità di sottoporsi a un esame medico alle condizioni di cui all'articolo 8. La Commissione accoglie l'emendamento.

3.2.1.10 Emendamento 12 ("precisazione sulla portata della valutazione da parte della Commissione delle relazioni sull’applicazione della direttiva che gli Stati membri dovranno sottoporre alla Commissione ogni 5 anni") (articolo 8, paragrafo 3, parte introduttiva)

L'emendamento precisa il campo coperto dall'informazione che sarà trasmessa dalla Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro ogni 5 anni. L'informazione riguarderà il contenuto delle relazioni ricevute degli Stati membri, la loro valutazione e la valutazione degli sviluppi avvenuti nel settore in questione. La Commissione considera che l'emendamento completa il testo e lo accoglie di conseguenza.

3.2.1.11 Emendamento 13 ("realizzazione da parte della Commissione di una guida pratica") (articolo 12a (nuovo))

L'emendamento impone alla Commissione di realizzare una guida pratica per aiutare i datori di lavoro a comprendere meglio le disposizioni tecniche della direttiva. La Commissione può accogliere l’emendamento anche se non sembra coerente con l’accordo interistituzionale relativo alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (si veda anche l’emendamento 4) al fine di agevolare il raggiungimento rapido di un compromesso.

3.2.1.12 Emendamenti 20 e 28 (articolo 4, paragrafo 3), 23 e 31 (articolo 5, paragrafo 3) ("eliminazione del riferimento relativo alla valutazione dei rischi in caso di esposizione a fonti naturali ")

La Commissione ha preso atto che il Parlamento non auspica che i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori alle radiazioni di origine naturale facciano parte del campo d'applicazione della proposta. Il presente emendamento consiste nell’adeguare il testo dell'articolo in questione per tenere conto di questa decisione. La Commissione può comprendere le argomentazioni avanzate dal Parlamento e, di conseguenza, può accogliere l’emendamento. Desidera tuttavia ricordare che ciò non significa che essa considera che l'esposizione alle radiazioni ottiche di origine naturale non costituisce un rischio per i lavoratori che esercitano attività all'esterno.

3.2.1.13 Emendamenti 22 e 30 (articolo 4, paragrafo 1), emendamento 29 (articolo 4, paragrafo 4), emendamenti 25 e 32 (articolo 6, parte introduttiva e lettera c)) ("eliminazione dei riferimenti alle radiazioni ottiche di origine naturale e introduzione del riferimento alle radiazioni provenienti da sorgenti artificiali")

La Commissione può accogliere gli emendamenti per le stesse ragioni di cui al numero 3.2.1.12.

3.2.1.14 Emendamento 26 ("aggiunta di un riferimento alle radiazioni provenienti da sorgenti artificiali ed eliminazione del riferimento all’eventuale riassegnazione di un lavoratore esposto") (articolo 8, paragrafo 3)

Per quanto riguarda la precisazione concernente l'esposizione alle radiazioni provenienti da sorgenti artificiali, la Commissione può accogliere l'emendamento per le stesse ragioni di cui al numero 3.2.1.12. Per quanto riguarda la soppressione della parte di frase che cita esplicitamente la possibilità di riassegnare ad altri compiti un lavoratore che ha subito effetti nocivi per la sua salute in seguito a un'esposizione a radiazioni ottiche, la Commissione ritiene che la sua accettazione agevoli il raggiungimento rapido di un compromesso.

3.2.2.     Emendamenti accolti in linea di principio

Nessuno

3.2.3.     Emendamenti respinti

3.2.3.1   Emendamento 5 ("trasferimento di competenza verso gli Stati membri per quanto riguarda gli obblighi in materia di valutazione dei rischi in caso di esposizione professionale a radiazioni di origine naturale") (articolo 4, paragrafo 2)

La Commissione non può accogliere nella forma proposta l’emendamento che, in contraddizione con gli emendamenti trattati nei paragrafi da 3.2.1.12 a 3.2.1.14, mantiene le radiazioni di origine naturale nel campo d'applicazione della posizione comune, ma accorda agli Stati membri competenze che rimettono in discussione il quadro giuridico comunitario stabilito dalla direttiva quadro 89/391.

3.3.        Proposta modificata

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto precede e, per ragioni di coerenza, modifica anche il titolo della proposta che deve leggersi "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche provenienti da sorgenti artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)". Elimina anche la seconda frase del considerando 13 e aggiunge la precisazione "provenienti da sorgenti artificiali" nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.



[1]               Si veda la dichiarazione del Consiglio, processo verbale del 25 giugno 2001.