DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DI RICERCA,
SVILUPPO
E INNOVAZIONE
(2006/C 323/01)
Pagina
1. INTRODUZIONE . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 4
1.1.
Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.
La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
4
1.3.
Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla RSI . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 5
1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di
Stato meno numerosi e più mirati, test
comparativo per l'esame degli
aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 5
1.3.3. Strumenti adeguati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 6
1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere
limitati in modo da mantenere positivo il
bilancio complessivo . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4.
Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di
procedere a un esame più specifico
7
1.5.
Motivazione per l'adozione delle misure specifiche contemplate dalla presente
disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E
DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.
Campo di applicazione della disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
8
2.2.
Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3. AIUTI DI STATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
10
3.1.
Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari
di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
10
3.1.1. Finanziamento pubblico di attività non economiche . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 11
3.1.2. Finanziamento pubblico di attività economiche . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
11
3.2.
Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato
CE, accordati a imprese attraverso
organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 11
3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o
servizi di ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.2.2. Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
12
C 323/2
IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea
30.12.2006
Pagina
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA
DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL
TRATTATO CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA
DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL
TRATTATO CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5.1.
Aiuti a favore di progetti di R&S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 13
5.1.1. Categoria di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5.1.2. Intensità di base dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
13
5.1.3. Maggiorazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5.1.4. Costi ammissibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1.5. Anticipo rimborsabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1.6. Misure fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1.7. Clausola di allineamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
15
5.2.
Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
16
5.3.
Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale
delle PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.4.
Aiuti alle nuove imprese innovatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
16
5.5.
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.6.
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di
supporto all'innovazione . . . . . . . .
17
5.7.
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.8.
Aiuti ai poli di innovazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
18
6. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ
DELL'AIUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 19
7. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A
UN ESAME DETTAGLIATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
19
7.1.
Misure soggette a un esame dettagliato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
19
7.2. Metodologia per l'esame
dettagliato: criteri di RSI per la valutazione economica di determinati casi
individuali
20
7.3.
Effetti positivi degli aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.3.1. Imperfezioni del mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
20
7.3.2. Strumento adeguato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
21
7.3.3. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
21
7.3.4. Proporzionalità dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
22
7.4.
Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 22
7.4.1. Distorsione degli incentivi dinamici . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . 22
7.4.2. Creazione di potere di mercato . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
23
7.4.3. Mantenimento di strutture di
mercato inefficienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.5.
Bilancio e decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
23
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 323/3
Pagina
8. CUMULO . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 23
9. NORME SPECIALI PER
L'AGRICOLTURA E LA PESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.
DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 24
10.1. Relazioni e monitoraggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.1.1. Relazioni annuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10.1.2. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 25
10.1.3. Schede informative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 25
10.2. Opportune misure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
10.3. Entrata in vigore, validità
e revisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
C 323/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 30.12.2006
1.
INTRODUZIONE applicate per la valutazione degli
aiuti notificati, avvalendosi dei
suoi poteri discrezionali per migliorare la certezza del diritto e la
trasparenza delle sue
decisioni.
1.1. Gli
obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo
e innovazione
La promozione della ricerca, dello sviluppo e
dell'innovazione (in
prosieguo: «la RSI») è un obiettivo importante di
interesse
1.2. La politica in
materia di aiuti di Stato e la RSI
comune. A norma dell'articolo 163 del trattato CE «la
Comunità
si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche
e Nel contesto
della strategia di Lisbona il livello attuale di RSI è
tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire
lo sviluppo considerato
insufficiente per l'economia europea. Un incremento
della sua competitività internazionale e di promuovere le
azioni di detto
livello porterebbe quindi a una maggiore crescita nella
di ricerca ritenute necessarie ...». Gli articoli da 164
a 173 del Comunità. La
Commissione ritiene che le attuali regole in
trattato CE stabiliscono le azioni da svolgere in tal
senso, nonché materia di
aiuti di Stato alla R&S debbano essere modernizzate e
l'ambito e l'attuazione del programma quadro
pluriennale. potenziate per far fronte a tale
sfida.
Nell'incontro di Barcellona del marzo 2002, il Consiglio
europeo Innanzitutto,
la Commissione, nella presente disciplina espande
ha fissato un obiettivo chiaro per l'evoluzione futura
del sostegno le attuali
possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo
finanziario a favore della ricerca, decidendo di
incrementare la a
nuove azioni a sostegno dell'innovazione. L'innovazione è
spesa complessiva per la ricerca e lo sviluppo (in
prosieguo: R&S)
legata a un processo che consente di combinare conoscenza e
e l'innovazione nella Comunità fino al 3 % del prodotto
interno tecnologia
con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal
lordo (PIL) entro il 2010. Ha inoltre precisato che due
terzi di mercato per
prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più
questi nuovi investimenti dovranno provenire dal settore
privato. avanzati rispetto a quelli già
disponibili sul mercato comune, e
Per raggiungere l'obiettivo, gli investimenti nella
ricerca comporta
un certo grado di rischio. Per quanto concerne le
dovranno aumentare di un tasso medio annuo dell'8 %,
ripartito regole in
materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene tuttavia
tra un tasso di crescita del 6 % per quanto riguarda la
spesa che gli
aiuti di Stato a favore dell'innovazione debbano essere
pubblica (1) e un tasso di crescita annuo del 9 % per
quanto
autorizzati non sulla base di una definizione astratta di
riguarda gli investimenti privati (2). innovazione,
ma unicamente se riguardano attività precise, volte
espressamente a rimediare alle imperfezioni del mercato che
ostacolano l'innovazione
e per le quali i benefici derivanti dagli
L'obiettivo perseguito è accrescere l'efficienza
economica aiuti
di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della
mediante gli aiuti di Stato (3) e contribuire in tal modo
alla concorrenza e
del commercio.
crescita sostenibile e all'occupazione. Gli aiuti di
Stato alla RSI
possono quindi essere considerati compatibili se l'aiuto
può
accrescere la RSI e se la distorsione della concorrenza
non è In secondo
luogo, la Commissione intende promuovere una
considerata contraria all'interesse comune, che la
Commissione
migliore amministrazione degli aiuti di Stato alla RSI, aumen-
equipara nella presente disciplina all'efficienza
economica. Scopo tando
l'ambito delle esenzioni di categoria per la R&S,
della presente disciplina è realizzare detto obiettivo e
in attualmente
limitate agli aiuti alle piccole e medie imprese
particolare aiutare gli Stati membri a orientare meglio
gli aiuti («PMI») (5).
Le misure di aiuto alle RSI meno problematiche
rispetto alle imperfezioni pertinenti del mercato
(4). formeranno oggetto di un futuro
regolamento generale sulle
esenzioni per categoria. La presente disciplina continuerà ad
applicarsi a tutte
le misure notificate alla Commissione, sia
L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce un
divieto perché la
misura non rientra nel campo di applicazione del
generale per quanto riguarda gli aiuti di Stato. In
determinati casi,
regolamento generale sulle esenzioni per categoria, sia perché il
tuttavia, gli aiuti possono essere compatibili con il
mercato
regolamento generale sulle esenzioni per categoria stabilisce
comune a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Gli
aiuti a l'obbligo
di notificare individualmente l'aiuto o perché uno Stato
favore della RSI sono giustificabili principalmente ai
sensi membro decide di notificare una misura che in
linea di principio
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c). Nella
presente avrebbe
potuto beneficiare di una esenzione per categoria,
disciplina la Commissione fissa le regole che saranno
poi nonché, ai
fini della valutazione di tutti i casi di aiuti non
notificati.
(1) Occorre tener presente che solo una parte della spesa
pubblica di
R&S
sarà considerata aiuto di Stato. In terzo luogo, per meglio
orientare l'analisi della Commissione,
(2) V. «Investire nella ricerca: un piano d'azione per
l'Europa»,
comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento
la presente disciplina stabilisce per la valutazione delle misure
europeo,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato che rientrano nel suo ambito, non solo regole sulla
compatibilità
delle
regioni, COM(2003) 226 definitivo (descritta infra), pag. 7. di determinate misure di aiuto (capo
5) ma anche, visto il
(3) In economia, il termine «efficienza» (o «efficienza
economica») si maggior
rischio che determinate misure provochino distorsioni
riferisce
al grado di ottimizzazione del benessere totale in un della concorrenza e degli scambi, ulteriori elementi
concernenti
particolare
mercato e nell'economia in generale. L'aumento della RSI l'analisi dell'effetto di
incentivazione e la necessità dell'aiuto
accresce
l'efficienza economica dirigendo la domanda su prodotti, (capo 6) nonché una metodologia
supplementare da applicare in
processi o
servizi nuovi o più avanzati, il che equivale a una caso di esame dettagliato (capo 7).
diminuzione
del prezzo di detti beni adattato alla qualità.
(4) Si parla di «imperfezione del mercato» quando il
mercato, senza
intervento
esterno, non porta a un risultato efficiente sotto il profilo (5) Piano di azione nel settore degli
aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno
economico.
In tali circostanze l'intervento dello Stato, incluso l'aiuto numerosi e più mirati: itinerario di
riforma degli aiuti di Stato 2005-
di Stato,
può migliorare l'efficienza del mercato in termini di prezzi, 2009. COM(2005) 107 def. - SEC (2005)
795, adottato il 7 giugno
produzione
e utilizzazione delle risorse. 2005.
30.12.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323/5
In questo contesto la Commissione sottolinea che i
mercati e
indirizzarli verso gli obiettivi della rinvigorita strategia di
concorrenziali in linea di massima dovrebbero, per il
semplice Lisbona».
gioco delle forze in campo, dare il risultato più
efficiente in
termini di RSI. Tuttavia, ciò non è sempre garantito e
l'intervento
pubblico potrebbe allora migliorare la situazione. Le
imprese Quando valuta
la compatibilità di una misura di aiuto con il
investiranno maggiormente nella ricerca solo se potranno
trarre mercato comune, la
Commissione pondera gli effetti positivi
vantaggi commerciali concreti dai risultati e purché
siano a della misura
ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune
conoscenza delle opportunità esistenti. I deboli livelli
di RSI sono interesse con i
suoi effetti potenzialmente negativi di distorsione
dovuti a varie ragioni imputabili in parte alle barriere
strutturali e degli scambi e
della concorrenza. Il piano di azione, sulla base
in parte alla presenza di imperfezioni del mercato (6). Alle
prime della prassi
esistente, ha formalizzato questo esercizio di
si dovrebbe di preferenza rimediare mediante misure
strutturali, ponderazione definendolo «test
comparativo» (8). Per decidere
mentre gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo
per
dell'approvazione di una misura di aiuti di Stato, il test si articola
compensare le inefficienze causate da imperfezioni del
mercato. in tre fasi, le
prime due concernenti gli effetti positivi e la terza gli
L'esperienza indica altresì che gli aiuti di Stato sono
efficaci effetti negativi
nonché il saldo tra effetti positivi e negativi:
purché siano presenti condizioni favorevoli, come sistemi
adeguati di diritti di proprietà intellettuale, un
ambiente
concorrenziale disciplinato da norme favorevoli alla
ricerca e 1) La misura
di aiuto è destinata a un obiettivo ben definito di
all'innovazione e mercati finanziari favorevoli. interesse
comune? (crescita, occupazione, coesione,
ambiente)
Tuttavia gli aiuti di Stato hanno anche l'effetto di
falsare la 2) L'aiuto è
correttamente concepito per conseguire l'obiettivo
concorrenza, mentre una forte concorrenza è un fattore
cruciale
d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto rimedia all'im-
perché il mercato incentivi investimenti in attività di
RSI. È perfezione
del mercato o consegue altri obiettivi?
pertanto necessario concepire in maniera attenta le
misure di
aiuto di Stato onde limitarne gli effetti distorsivi che
possono i) L'aiuto di Stato è uno strumento
adeguato?
altrimenti diventare controproducenti e ridurre il
livello
complessivo di RSI e la crescita economica.
ii) Vi è un effetto di incentivazione, ossia
l'aiuto modifica
il comportamento delle imprese?
La principale riserva per quanto riguarda gli aiuti a
favore della
RSI destinati alle imprese è che falsino ed
eventualmente
iii) La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso
riducano gli incentivi dinamici a investire delle
imprese cambiamento di comportamento potrebbe
essere
concorrenti. Quando un'impresa riceve un aiuto, in
generale ne
ottenuto con meno aiuti?
risulta rafforzata la sua posizione sul mercato e
diminuito il
rendimento degli investimenti delle altre imprese. Se la
diminuzione è significativa, può accadere che i
concorrenti 3) Le
distorsioni di concorrenza e l'incidenza sugli scambi
riducano le proprie attività di RSI. Inoltre, quando
consentono di sono
limitate, in modo che il bilancio complessivo sia
ridurre l'onere di bilancio per il beneficiario, gli
aiuti possono
positivo?
anche avere l'effetto di ridurre gli incentivi del
beneficiario a
innovare. Infine, gli aiuti possono sostenere imprese
inefficienti o
permettere al beneficiario di alterare le pratiche di
esclusione o di Questo test
comparativo si applica sia all'elaborazione delle
rafforzare il suo potere di mercato. norme sugli aiuti di Stato che alla
valutazione dei casi.
In base al regolamento sulle esenzioni per categoria, gli aiuti di
Stato sono
compatibili se vengono soddisfatte le condizioni ivi
enunciate. Altrettanto dicasi, in generale, per la maggior parte dei
1.3. Test
comparativo e sua applicazione agli aiuti alla casi contemplati nella presente disciplina. Tuttavia,
per quanto
RSI riguarda le singole misure
di aiuto che presentano un forte
potenziale di distorsione della concorrenza a causa dell'importo
elevato dell'aiuto, la
Commissione effettuerà una valutazione
1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di
Stato: aiuti di globale degli
effetti positivi e negativi degli aiuti sulla base del
Stato meno
numerosi e più mirati, test comparativo per principio di proporzionalità.
l'esame
degli aiuti
Nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato (7)
la 1.3.2. L'obiettivo
di interesse comune perseguito dalla disci-
Commissione ha annunciato che «per contribuire nel
miglior plina
modo possibile alla rinvigorita strategia di Lisbona per
la crescita
e l'occupazione, la Commissione, se del caso,
rafforzerà La
presente disciplina persegue l'obiettivo di interesse comune
l'approccio economico agli aiuti di Stato. L'approccio
economico consistente nel
promuovere le RSI. Essa tende ad accrescere
è lo strumento per concentrare meglio determinati aiuti
di Stato l'efficienza economica esaminando carenze ben definite di
mercato che impediscono all'economia comunitaria di raggiun-
gere il
livello ottimale di RSI.
(6) In particolare: formazione universitaria, programmi
di ricerca e
strutture
pubbliche di ricerca, norme sui diritti di proprietà
industriale a
favore dell'innovazione e creazione, da parte delle (8) V. piano d'azione, nota 5, punti 11 e 20, sviluppati
in maniera più
imprese, di
condizioni favorevoli allo sviluppo della RSI. dettagliata nella comunicazione
sull'innovazione, COM(2005) 436
(7) Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato,
nota 5, paragrafo 21. definitivo
del 21 settembre 2005.
C 323/6
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.12.2006
Per fissare regole che permettano alle misure di aiuto
di - Problemi di
coordinamento e di messa in rete. La
conseguire detto obiettivo, occorre, innanzitutto,
individuare le capacità
delle imprese di coordinarsi o per lo meno di
carenze i del mercato che ostacolano la RSI. La RSI ha
luogo interagire, e
di conseguenza di sviluppare RSI può essere
attraverso una serie di attività, che sono esercitate a
monte di vari ostacolata. Possono
sorgere problemi per vari motivi,
mercati di prodotti e che sfruttano le capacità di RSI
esistenti per incluse
difficoltà a coordinare le attività di R&S e a trovare
sviluppare prodotti (9) e processi nuovi o più avanzati
in tali partner adatti.
mercati, e quindi promuovono la crescita economica. Tuttavia,
date le capacità di RSI esistenti, i le carenze del
mercato possono
impedire a quest'ultimo di raggiungere il volume di
produzione 1.3.3. Strumenti
adeguati
ottimale e possono tradursi in un funzionamento
inefficiente per
le ragioni seguenti: È importante
tener presente che possono esistere altri strumenti
più idonei ad aumentare
il livello di RSI nell'economia, come la
normazione, un maggior finanziamento delle università, o
misure fiscali generali a
favore della RSI (10). L'idoneità di uno
strumento in una determinata situazione è di regola legata alle
- Esternalità positive/ricadute di conoscenza: la
RSI cause principali
del problema. Se un nuovo operatore non riesce
spesso arreca
benefici alla società sotto forma di ricadute a sfruttare adeguatamente i risultati della RSI, la riduzione
delle
di
conoscenza. Tuttavia, senza intervento esterno sul barriere all'accesso al mercato può essere più
efficace del ricorso
mercato, un
certo numero di progetti, malgrado i vantaggi ad aiuti di Stato. Aumentando il finanziamento alle
università si
che
presentano per la società, potrebbero risultare poco può rispondere meglio alla scarsità di personale di
RSI qualificato
interessanti
economicamente per il settore privato, perché che non
concedendo aiuti di Stato a progetti di RSI. Gli Stati
le imprese a
finalità di lucro non tengono conto degli effetti membri devono quindi optare per gli aiuti di Stato quando
esterni delle
loro attività quando decidono il volume di RSI rappresentano uno strumento idoneo rispetto al problema
che
da
intraprendere. Di conseguenza accade che progetti di tentano di risolvere. In altri termini, è necessario
individuare
interesse
comune non vengano sviluppati in assenza di l'imperfezione del mercato cui si intende ovviare
mediante la
intervento
pubblico. misura di aiuto.
1.3.4. Effetto di incentivazione
e necessità dell'aiuto
- Beni pubblici/ricadute di conoscenza: ai fini
della Gli aiuti di
Stato alla RSI devono indurre il beneficiario a
creazione di
conoscenza di carattere generale, come la cambiare il suo comportamento, inducendolo ad
accrescere il
ricerca
fondamentale, è impossibile impedire ai terzi di livello di attività di RSI e a realizzare progetti o
attività di RSI che
servirsi dei
risultati (bene pubblico), mentre è possibile diversamente non sarebbero stati realizzati o lo
sarebbero stati in
tutelare la
conoscenza specifica legata alla produzione, ad misura più limitata. La Commissione ritiene che grazie
agli aiuti,
esempio
mediante brevetti che comportino per l'inventore l'attività di RSI dovrebbe aumentare in termini di
scala, portata,
un ritorno
maggiore dalla sua invenzione. Per elaborare una importi di spesa e ritmo. L'effetto di incentivazione è
individuato
politica
adeguata a sostegno della RSI è importante mediante un'analisi controfattuale, che compara i
livelli previsti
distinguere
tra creazione di conoscenza di carattere generale di attività con e senza aiuti. Gli Stati membri devono
dimostrare
e creazione
di conoscenze che è possibile tutelare. Le chiaramente come intendono assicurare la presenza di
un effetto
imprese
tendono a sfruttare, a titolo gratuito, la conoscenza di incentivazione.
di carattere
generale creata da altri, il che le rende poco
propense a
creare conoscenza direttamente. Infatti, può
darsi che il
mercato non solo sia inefficiente, ma anche 1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto
completamente
inesistente. Se la produzione di conoscenza
di carattere
generale fosse maggiore, tutta la società Un aiuto è considerato proporzionale unicamente se
non è
potrebbe
beneficiare di ricadute di conoscenza in ogni possibile ottenere lo stesso risultato con una
misura di aiuto
settore
economico. A tal fine è possibile che i governi meno distorsiva. In particolare l'importo e
l'intensità dell'aiuto
debbano sostenere
la creazione di conoscenza da parte delle devono limitarsi al minimo necessario perché l'attività
di RSI
imprese. Nel
caso della ricerca fondamentale può darsi che sovvenzionata abbia luogo.
si trovino a
dover finanziare integralmente gli sforzi delle
imprese per
svolgere attività di ricerca fondamentale.
1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono
essere
limitati in modo da mantenere positivo il bilancio
complessivo
- Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione: la
RSI Le possibili
distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti di
presenta un
grado elevato di rischi e incertezze. A causa Stato alla RSI possono essere suddivise nelle seguenti
categorie:
delle asimmetrie
e imperfezioni dell'informazione gli
investitori
privati possono essere reticenti a finanziare
progetti
utili, e può accadere che personale altamente - perturbazione degli incentivi dinamici delle
imprese ed
qualificato
non venga a conoscenza di opportunità di effetto di «spiazzamento»;
lavoro in
imprese innovatrici. La distribuzione delle risorse
umane e
finanziarie in tali mercati può quindi risultare - sostegno a una produzione insufficiente;
inadeguata e
progetti importanti per l'economia non essere
realizzati. (10) V.
la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti
di
Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del
(9) Ciò comprende i servizi. 10.12.1998, pag.
3.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/7
- pratiche di esclusione e rafforzamento del potere
di Al capo 7 sono
illustrati i casi in cui si procederà a un esame
mercato;
approfondito e ne sono indicate le modalità.
- delocalizzazione delle attività economiche negli
Stati Ciò significa
che esistono diversi livelli di esame descritti più
membri;
dettagliatamente in prosieguo. Per il primo livello, la Commis-
sione ritiene che le misure in causa siano conformi alle
condizioni di cui al capo 5 purché siano soddisfatte le condizioni
- ripercussioni sulle correnti di scambio nell'ambito
del di cui al capo 6 per presumere l'effetto
d'incentivazione. Per tutte
mercato
interno. le altre
misure la Commissione ritiene necessario un esame
complementare
dati i rischi più elevati per la concorrenza e gli
scambi, a causa dell'attività, dell'importo di aiuto o del tipo di
Gli effetti negativi sono di regola più marcati per gli
aiuti di beneficiario. L'esame
complementare in generale consisterà in
importo più elevato e per gli aiuti concessi ad attività
prossime un'ulteriore analisi
fattuale più dettagliata del caso specifico
alla commercializzazione del prodotto o del servizio. Di conformemente alle
disposizioni di cui al capo 6 rispetto alla
conseguenza le intensità di aiuto in generale devono
essere più necessità e
all'effetto d'incentivazione oppure di cui al capo 7 per
basse per le attività legate allo sviluppo e
all'innovazione che per l'esame di
aiuti eccedenti il massimale stabilito nella sezione 7.1
le attività connesse alla ricerca. Inoltre, nel definire
i costi della presente
disciplina. In esito a detto esame complementare la
ammissibili è importante assicurarsi che non possano
beneficiare Commissione può
approvare l'aiuto, dichiararlo incompatibile
di aiuti i costi imputabili ad attività di gestione corrente con il mercato comune oppure
adottare una decisione di
dell'impresa. Anche le caratteristiche del beneficiario e
dei compatibilità
subordinata a condizioni.
mercati hanno un impatto sul livello di distorsione. Detti
aspetti
saranno analizzati più attentamente nei casi sottoposti a
un
esame dettagliato.
Innanzitutto la Commissione ritiene che, per talune misure di
aiuto, il rispetto
delle disposizioni di cui ai capi 5 e 6 sarà
generalmente sufficiente perché siano dichiarate compatibili, in
quanto si presume
che il risultato dell'applicazione del test
comparativo a questo tipo di misura sarebbe positivo. Il fatto che
1.4. Applicazione del test comparativo:
presunzioni una misura
rientri o meno in questa categoria dipende dal tipo di
giuridiche e necessità di procedere a un esame più
specifico beneficiario,
dall'attività sovvenzionata e dall'importo dell'aiuto
concesso. La Commissione ritiene che le seguenti misure saranno
La presente disciplina sarà utilizzata ai fini dell'esame
degli aiuti dichiarate compatibili
sulla base dei capi 5 e 6 se i) soddisfano
alla ricerca, sviluppo e innovazione notificati alla
Commissione. tutte le
condizioni e i parametri enunciati al capo 5; ii) se l'aiuto è
La Commissione valuterà la compatibilità dei casi in base
al test concesso unicamente
dopo la presentazione della domanda di
comparativo descritto al capo 1. Di conseguenza, una
misura aiuto da parte
delle autorità nazionali:
sarà autorizzata unicamente se la valutazione della Commissione
è globalmente positiva, considerati i singoli elementi
del test
comparativo. Tuttavia l'esame della Commissione può
variare a - aiuti destinati
al progetto e agli studi di fattibilità quando il
seconda di come è effettuata tale valutazione, in quanto
i rischi beneficiario
dell'aiuto è una PMI e l'importo di aiuto è
per la concorrenza e gli scambi imputabili a determinati
tipi di inferiore a 7,5
milioni di euro per PMI per un progetto
misure possono infatti essere diversi caso per caso. Fatti
salvi gli (aiuto al progetto
più aiuto per studi di fattibilità);
articoli 4-7 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, del
22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell'articolo 93
del trattato CE (11) la Commissione applica differenti
presunzioni - aiuti destinati a
coprire le spese dei diritti di proprietà
legali in funzione del tipo di misura di aiuto
notificato. industriale
delle PMI;
Tutti gli aiuti notificati saranno dapprima valutati alla
luce delle - aiuti alle nuove
imprese innovatrici;
disposizioni del capo 5. In detto capo 5, la Commissione ha
individuato
una serie di misure rispetto alle quali ritiene a priori
che
aiuti di Stato mirati possano ovviare a un'imperfezione - aiuti per servizi di
consulenza in materia di innovazione;
specifica
del mercato che ostacola la RSI. La Commissione ha aiuti per servizi a sostegno dell'innovazione;
inoltre
definito varie condizioni e parametri volti a garantire che
gli
aiuti di Stato a favore di siffatte misure presentino realmente
un
effetto di incentivazione, siano proporzionali e abbiano - aiuti per la messa a
disposizione di personale altamente
un'incidenza
negativa limitata sulla concorrenza e sugli scambi. qualificato.
Questo
capo contiene quindi parametri applicabili all'attività
sovvenzionata,
all'intensità di aiuto e alle condizioni di Per le misure elencate, il capo 6 precisa che si
presume l'effetto
compatibilità.
In generale, soltanto le misure che soddisfano i d'incentivazione qualora sia soddisfatta la condizione
di cui al
criteri
enunciati al capo 5 possono essere compatibili in virtù succitato punto ii).
dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in base alla
presente
disciplina.
In secondo luogo, per gli aiuti notificati inferiori ai massimali di
cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame comple-
Al capo
6 la Commissione illustra come valuterà la necessità e mentare consiste in una dimostrazione
dell'effetto d'incentiva-
l'effetto
d'incentivazione degli aiuti. zione e della necessità come
indicato al capo 6. Siffatte misure
saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 o 6
(11) GU
L 83 del 27.3.1999, pag. 1. unicamente se i) soddisfano
tutte le condizioni e i parametri
C
323/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 30.12.2006
enunciati
al capo 5 e ii) se l'effetto d'incentivazione e la necessità positive. Infatti mirano a
risolvere il problema dovuto al fatto che
sono
stati dimostrati, conformemente al capo 6. l'innovazione nelle attività di
servizio può non rientrare nelle
categorie di ricerca e sviluppo. L'innovazione nelle attività di
In
terzo luogo, per gli aiuti notificati superiori ai massimali di cui servizio spesso deriva
dall'interazione con i clienti e dal
alla
sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare confronto con il mercato anziché dallo sfruttamento e
consiste
in un esame dettagliato conformemente al capo 7. Le dall'utilizzazione di conoscenze scientifiche,
tecnologiche e
misure
saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei commerciali esistenti. Inoltre, nel settore
dei servizi, l'innova-
capi 5,
6 e 7 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i zione tende a basarsi su
processi e modi di organizzazione nuovi,
parametri
enunciati al capo 5; e ii) se il test comparativo anziché sullo sviluppo tecnologico. Pertanto,
l'innovazione
conformemente
al capo 7 si traduce in una valutazione dell'organizzazione e dei processi nei
servizi non è adeguata-
complessiva
positiva. mente
coperta da aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e necessita
una misura specifica di aiuto supplementare onde porre rimedio
alle carenze del mercato che la ostacolano.
1.5. Motivazione per l'adozione delle misure
specifiche Gli aiuti per la messa a disposizione
di personale altamente qualificato
contemplate dalla presente
disciplina
devono correggere le imperfezioni del mercato dovute alla
carenza di
informazione all'interno del mercato del lavoro
Nell'applicare
tali criteri alla RSI, la Commissione ha individuato comunitario. Nella Comunità il personale altamente
qualificato
una
serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, in base tende a essere assunto dalle
grandi imprese, in quanto ritiene che
a
condizioni specifiche, risultare compatibili con l'articolo 87, offrano una maggiore garanzia
di migliori condizioni di lavoro e
paragrafo
3, lettera c), del trattato CE. una vita professionale più
sicura e promettente. Dal canto loro, le
PMI potrebbero fruire
di migliori scambi di conoscenze e di
Gli
aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e maggiori capacità di innovazione se
fossero in grado di assumere
sviluppo
sperimentale sono destinati principalmente alle imperfe- personale altamente
qualificato per svolgere attività di RSI.
zioni
del mercato legate alle esternalità positive (ricadute di Anche la creazione di ponti
tra le grandi imprese o le università e
conoscenza),
inclusi i beni pubblici. La Commissione ritiene utile le PMI può contribuire a rimediare alle imperfezioni
del mercato
mantenere
diverse categorie di attività di RSI, a prescindere dal legate al coordinamento e a
sostenere i poli di innovazione.
fatto
che le attività possano seguire un modello interattivo di
innovazione
piuttosto che un modello lineare. Diverse intensità
di
aiuto rispecchiano diverse dimensioni di imperfezione del Gli aiuti ai poli di
innovazione sono destinati a rimediare alle
mercato
nonché la prossimità dell'attività alla commercializza- imperfezioni del mercato
dovute a problemi di coordinamento
zione.
Inoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in che ostacolano lo sviluppo dei poli
o limitano le interazioni e gli
questo
campo, alcune attività di innovazione sono state incluse scambi di conoscenze nei
poli. Gli aiuti di Stato possono
nello
sviluppo sperimentale. Inoltre, il sistema delle maggiora- contribuire a ovviare al
problema in due modi: innanzi tutto,
zioni è
stato semplificato. Tenuto conto delle previste, più gravi, promuovendo gli investimenti in
infrastrutture aperte da usare in
conseguenze
delle imperfezioni del mercato e delle previste comune per i poli di innovazione e, in
secondo luogo,
maggiori
esternalità positive, appare giustificato accordare promuovendo le attività di animazione dei
poli, così da
maggiorazioni
alle PMI, alla collaborazione di e con le PMI, alla migliorare la collaborazione, la creazione di reti
e l'apprendi-
collaborazione
transfrontaliera e ai partenariati tra settore mento.
pubblico
e privato (collaborazioni di imprese con organismi
pubblici
di ricerca).
Gli
aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI 2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
sono
destinati a ovviare all'imperfezione dovuta alla carenza e
all'asimmetria
dell'informazione. Questi studi sono considerati 2.1. Campo di applicazione della disciplina
più
lontani dal mercato del progetto stesso, e quindi possono
essere
autorizzati intensità di aiuto relativamente elevate. La presente disciplina si applica agli aiuti
di Stato alla ricerca, allo
sviluppo e all'innovazione, nel rispetto delle altre norme
Gli
aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà comunitarie in materia di aiuti di
Stato, delle altre disposizioni
industriale
delle PMI mirano a ovviare all'imperfezione del dei trattati istitutivi delle Comunità
europee e della normativa
mercato
legata a esternalità positive (ricadute di conoscenza) e adottata in applicazione dei
trattati.
hanno
lo scopo di accrescere le possibilità delle PMI di ottenere
rendimenti
adeguati, conferendo loro un maggiore incentivo ad A norma dei principi generali del trattato, non
è possibile
avviare
attività di RSI.
autorizzare un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura
non giustificata dal suo carattere di aiuto di Stato. Per quanto
Gli
aiuti alle nuove imprese innovatrici sono stati introdotti per riguarda la RSI, occorre sottolineare in particolar modo che
la
porre
rimedio alle imperfezioni del mercato legati alla carenza e Commissione non può
autorizzare una misura di aiuto che
all'asimmetria
dell'informazione, che sono particolarmente escluda la possibilità di sfruttare i
risultati della RSI in altri Stati
dannosi
per questo tipo di imprese in quanto ne danneggiano membri.
la
capacità di ottenere finanziamenti adeguati per progetti
innovativi.
Le autorità pubbliche possono incaricare determinate imprese di
svolgere attività di ricerca e sviluppo oppure possono acquistarne
Gli
aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi i risultati. La non applicazione dei
prezzi di mercato a siffatte
sono
destinati a trovare una soluzione alle imperfezioni del attività di ricerca e sviluppo implica, in linea di
massima,
mercato
dovute alla carenza dell'informazione e alle esternalità l'esistenza di un aiuto di
Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1,
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/9
del
trattato CE. Invece se detti contratti sono aggiudicati alle destinati alla formazione (18)
e dal regolamento (CE) n. 2204/
imprese
alle condizioni di mercato - e un'indicazione in tal 2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002,
relativo
senso
può essere una gara d'appalto che sia stata indetta secondo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti
le
direttive applicabili in materia di appalti pubblici, in particolare di Stato a favore dell'occupazione
(19).
la
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono Gli aiuti per la ricerca, lo
sviluppo e l'innovazione a favore di
servizi
di trasporto e servizi postali (12) e la direttiva 2004/18/CE imprese in difficoltà a norma degli
orientamenti comunitari sugli
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli difficoltà (20) sono esclusi
dal campo di applicazione della
appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (13), la presente disciplina.
Commissione
di norma dichiarerà l'insussistenza di aiuto di
Stato
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
2.2. Definizioni
La
presente disciplina si applica agli aiuti a sostegno di ricerca,
sviluppo
e innovazione in tutti i settori disciplinati dal trattato Ai fini della presente disciplina
si applicano le seguenti
CE. Si
applica inoltre ai settori soggetti a norme comunitarie definizioni:
specifiche
sugli aiuti di Stato, salvo disposizione contraria
contenuta
in dette norme (14). a) «piccole e medie imprese» («PMI»),
«piccole imprese» e
«medie
imprese», le imprese ai sensi del regolamento (CE)
n. 70/2001 della Commissione, o di qualunque regola-
La presente
disciplina si applica agli aiuti di Stato alla RSI in mento che eventualmente lo sostituisca;
campo
ambientale (15), dal momento che esistono numerose
sinergie
da sfruttare tra l'innovazione finalizzata alla qualità e al
rendimento
e quella volta a ottimizzare l'uso dell'energia, la b)
«grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella
gestione
dei rifiuti e la sicurezza. definizione di
piccole e medie imprese;
c) «intensità di aiuto»:
l'importo lordo dell'aiuto espresso in
In
seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 364/2004 percentuale dei costi
ammissibili del progetto. Tutti i valori
della
Commissione, del 25 febbraio 2004 recante modifica del utilizzati sono al
lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
regolamento
(CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione Quando un aiuto è concesso in forma
diversa da una
del suo
campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (16), sovvenzione diretta in
denaro, l'importo dell'aiuto è
gli
aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi alle PMI sono esenti l'equivalente sovvenzione
dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in
dall'obbligo
di notifica alle condizioni di cui al regolamento (CE) più rate sono attualizzati
al loro valore al momento della
n.
70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo concessione. Il
tasso di interesse da applicare ai fini
all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo
dell'aiuto nel
Stato a
favore delle piccole e medie imprese (17). Gli Stati membri caso di prestiti agevolati
è il tasso di riferimento applicabile
conservano
tuttavia la facoltà di notificare detti aiuti e in tal caso, al momento della concessione.
L'intensità dell'aiuto è
per la
valutazione degli aiuti notificati, continuerà ad essere calcolata per ciascun
beneficiario;
applicata
la presente disciplina.
d) «organismo di ricerca»: soggetto senza
scopo di lucro,
Sebbene
la presente disciplina preveda, per numerose misure, quale un'università o un istituto di
ricerca, indipendente-
l'ammissibilità
dei costi del personale e contenga una nuova mente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto
misura
sugli aiuti per l'assunzione di personale altamente privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui
finalità
qualificato,
gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione principale consiste nello
svolgere attività di ricerca di base,
dei
ricercatori continuano a essere disciplinati dagli specifici di ricerca industriale
o di sviluppo sperimentale e nel
strumenti
sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e della diffonderne i
risultati, mediante l'insegnamento, la pub-
formazione,
costituiti attualmente dal regolamento (CE) n. 68/ blicazione o il trasferimento di
tecnologie; tutti gli utili sono
2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo interamente reinvestiti nelle
attività di ricerca, nella
all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti diffusione dei loro risultati o
nell'insegnamento; le imprese
in grado di
esercitare un'influenza su simile ente, ad
esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di
(12) GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 1. alcun accesso
preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente
(13) GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114. medesimo né ai
risultati prodotti;
(14) L'articolo
3 del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio prevede
norme specifiche in materia di
compatibilità degli aiuti di Stato alla
R&S nel settore dei trasporti per
ferrovia, su strada e per via
e) «ricerca fondamentale»: lavori
sperimentali o teorici svolti
navigabile.
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti
(15) V.
la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela di fenomeni e di fatti osservabili,
senza che siano previste
dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag.
3, punto 7. Inoltre,
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
nell'ambito della revisione della disciplina
ambientale, la Commis-
sione prenderà in considerazione la
possibilità di integrarvi nuove
misure che possono anche riguardare
l'innovazione ecologica.
(18) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato dal regolamento (CE)
(16) GU
L 63 del 28.2.2004, pag. 20. n. 363/2004 del
25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).
(17) GU
L 101 del 13.1.2001, pag. 33, modificato dal regolamento (CE) (19) GU L 337 del 13.12.2002, pag.
3.
n. 364/2004.
(20) Attualmente: GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
C
323/10 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 30.12.2006
f) «ricerca industriale»: ricerca
pianificata o indagini critiche
j) «innovazione organizzativa»
(22): l'applicazione di un
miranti ad acquisire nuove conoscenze,
da utilizzare per nuovo metodo organizzativo nelle
pratiche commerciali
mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o
dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle
permettere un notevole miglioramento
dei prodotti,
relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innova-
processi o servizi esistenti. Comprende
la creazione di zione
i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'orga-
componenti di sistemi complessi
necessaria per la ricerca
nizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si
industriale, in particolare per la
validazione di tecnologie
basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i
generiche, ad esclusione dei prototipi
di cui alla lettera g);
cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le
acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo,
la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambia-
g) «sviluppo sperimentale»: acquisizione,
combinazione, menti derivanti puramente da
variazioni del prezzo dei
strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità
fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche
esistenti di natura scientifica, tecnologica,
commerciale e stagionali
e altri cambiamenti ciclici e la produzione di
altro, allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per
prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati.
Può trattarsi anche di altre attività
destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione k) «personale altamente qualificato»:
ricercatori, ingegneri,
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività progettisti e direttori
marketing, titolari di un diploma
possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni,
universitario e dotati di un'esperienza professionale di
piani e altra documentazione, purché
non siano destinati a
almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato
uso commerciale. vale
come esperienza professionale;
Rientra nello sviluppo sperimentale la
realizzazione di
prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti
l) «messa a disposizione»:
l'assunzione temporanea di
pilota destinati a esperimenti
tecnologici e/o commerciali,
personale da parte di un beneficiario durante un determi-
quando il prototipo è necessariamente
il prodotto com-
nato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di
merciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo ritornare presso il suo
precedente datore di lavoro;
elevato per poterlo usare soltanto a
fini di dimostrazione e
di convalida. L'eventuale, ulteriore
sfruttamento di progetti m) «poli
d'innovazione», raggruppamenti di imprese indipen-
di dimostrazione o di progetti pilota a
scopo commerciale denti
- «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi
comporta la deduzione dei redditi così
generati dai costi
imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un
ammissibili.
particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività
innovativa
incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in
Sono inoltre ammissibili aiuti alla
produzione e al collaudo
comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed
di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non
esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al
possano essere impiegati o trasformati
in vista di
trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla
applicazioni industriali o per finalità
commerciali.
diffusione delle informazioni tra le imprese che costitui-
scono il polo. È auspicabile
che lo Stato membro ricerchi il
giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese nel polo, al fine di
Lo sviluppo sperimentale non comprende
tuttavia le
ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la
modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate
specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo
a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione,
conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello UE.
servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando
tali modifiche rappresentino
miglioramenti;
h)
«anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un
progetto versato in una o più rate e le
cui condizioni di
3. AIUTI DI STATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 87,
rimborso dipendono dall'esito del
progetto di RSI; PARAGRAFO 1, DEL
TRATTATO CE
In generale, i finanziamenti che soddisfano i criteri di cui
i) «innovazione del processo» (21):
l'applicazione di un
all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE saranno considerati
metodo di produzione o di distribuzione
nuovo o aiuto di
Stato. Allo scopo di fornire ulteriori orientamenti, in
sensibilmente migliorato (inclusi
cambiamenti significativi
prosieguo sono esaminate le situazioni che di solito si presentano
nelle tecniche, nelle attrezzature e/o
nel software). Non nel campo
delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti
minori, l'aumento delle capacità di
produzione o di servizio
attraverso l'aggiunta di sistemi di
fabbricazione o di sistemi
logistici che sono molto simili a
quelli già in uso, la
cessazione dell'utilizzazione di un
processo, la mera
3.1. Organismi di ricerca e
intermediari
sostituzione o estensione
dell'impianto, i cambiamenti
dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai
derivanti puramente da cambiamenti di
prezzo dei fattori,
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
la produzione personalizzata, le
normali modifiche stagio-
nali o altri cambiamenti ciclici, la
commercializzazione di Per
determinare se organismi di ricerca siano beneficiari di aiuti
prodotti nuovi o sensibilmente
migliorati; di
Stato occorre richiamarsi ai principi generali che disciplinano
gli aiuti di Stato.
(21) V.
la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and
Interpreting Innovation Data, 3e
edizione, OCSE, 2005, pag. 49.
(22) V. la definizione nel manuale OSLO alla pag. 51.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/11
Conformemente
all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e alla forme di gestione di conoscenza create dagli organismi
di ricerca)
giurisprudenza
della Corte di giustizia, il finanziamento pubblico rivestano carattere non economico qualora siano «di
natura
di
attività di R&S svolte da organismi di ricerca costituisce aiuto interna» (25) e tutti i redditi
provenienti da dette attività siano
di
Stato se ricorrono tutte le condizioni di cui all'articolo 87, reinvestiti nelle attività
principali degli organismi di ricerca (26).
paragrafo
1, del trattato CE. Secondo la giurisprudenza è
necessario,
fra l'altro, che l'organismo di ricerca in questione
risponda
alla definizione di impresa ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo
1, del trattato CE. Ciò non dipende dal suo status
giuridico
(costituito secondo il diritto pubblico o privato) o dalla 3.1.2. Finanziamento pubblico di
attività economiche
sua
natura economica (con o senza scopo di lucro). L'elemento
determinante
affinché l'organismo pubblico di ricerca sia
considerato
un'impresa è il fatto che svolga un'attività econo-
mica,
cioè un'attività consistente nell'offrire beni e servizi su un Se gli organismi di ricerca o altri
intermediari dell'innovazione
dato
mercato (23). Di conseguenza, il finanziamento pubblico di senza scopo di lucro (ad
esempio centri di tecnologia, incubatori
attività
economiche rientra nel campo d'applicazione dell'arti- d'imprese, camere di
commercio) svolgono attività economiche,
colo
87, paragrafo 1, del trattato CE se ricorrono tutte le altre come la cessione in locazione di
infrastrutture, la fornitura di
condizioni.
servizi a imprese commerciali o l'esecuzione di contratti di
ricerca, ciò dovrebbe aver luogo alle normali condizioni di
mercato e il
finanziamento pubblico di siffatte attività economi-
che, in generale, costituirà aiuto di Stato.
3.1.1.
Finanziamento pubblico di attività non economiche
Tuttavia, se l'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innova-
zione senza scopo di lucro riesce a dimostrare che il
Se uno
stesso ente svolge attività sia di natura economica che finanziamento statale che ha
ricevuto per fornire determinati
non
economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività servizi è stato integralmente
trasmesso al destinatario finale e che
economica,
il finanziamento pubblico dell'attività non econo- all'intermediario non è stato concesso alcun
vantaggio, si può
mica
non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, ritenere che quest'ultimo
non abbia beneficiato di aiuti di Stato.
paragrafo
1, qualora i due tipi di attività e i relativi costi e Per quanto riguarda gli aiuti
concessi ai destinatari finali, si
finanziamenti
possano essere chiaramente distinti (24). La prova applicano le normali disposizioni relative agli
aiuti di Stato.
della
corretta imputazione può consistere nel bilancio di
esercizio
annuo delle università e degli organismi di ricerca.
Ciononostante
la Commissione ritiene che le principali attività 3.2.
Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87,
degli
organismi di ricerca, hanno, di norma, carattere non paragrafo 1, del trattato CE, accordati a
imprese attraverso
economico,
in particolare: organismi
pubblici di ricerca finanziati con risorse
pubbliche
- le
attività di formazione per disporre di maggiori risorse La presente sezione intende
chiarire le condizioni in base alle
umane meglio qualificate; quali le imprese ottengono un
vantaggio ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato CE in caso di ricerca contrattuale svolta
da un
organismo di ricerca o in collaborazione con un
organismo di ricerca. Per quanto riguarda gli altri elementi
- le attività
di R&S svolte in maniera indipendente in vista di dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si
applicano le
maggiori conoscenze e di una migliore
comprensione,
normali disposizioni. In particolare, sarà necessario verificare, in
inclusa la R&S in
collaborazione; conformità alla
giurisprudenza rilevante, se il comportamento
dell'organismo di ricerca possa essere imputato allo Stato (27).
(25) Per natura interna la Commissione intende una situazione in cui la
- la
diffusione dei risultati della ricerca. gestione della conoscenza
degli organismi di ricerca è svolta o da un
dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o
congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a
terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non
pregiudica una natura interna di siffatte attività.
La
Commissione ritiene inoltre che le attività di trasferimento di (26) Per tutti gli altri tipi di
trasferimento di tecnologia che beneficiano di
tecnologia
(concessione di licenze, creazione di spin-off e altre aiuti pubblici, la
Commissione non ritiene, sulla base delle
conoscenze
di cui attualmente dispone, di poter determinare in
generale se il finanziamento di dette attività costituisca aiuto di
Stato.
(23)
Causa 118/85, Commissione contro Italia, Racc. 1987, pag. 2599, Essa sottolinea l'obbligo che
incombe agli Stati membri, ai sensi
punto 7; causa C-35/96 Commissione contro
Italia, Racc. 1998, pag.
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di valutare i caratteri
di
I-3851, CNSD, punto 36; causa C-309/99,
Wouters, Racc. 2002,
siffatte misure caso per caso e di notificarle alla Commissione
pag. I-1577, punto 46. qualora
ritengano che si tratti di aiuto di Stato.
(24) Le
attività economiche comprendono in particolare la ricerca svolta (27) V. sentenza del 16 maggio 2002
nella causa C-482/99, Francia/
nell'ambito di contratti con l'industria e
la cessione in locazione di
Commissione, Stardust Marine, sulla questione dell'imputabilità allo
infrastrutture di ricerca e lavori di
consulenza.
Stato.
C
323/12 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 30.12.2006
3.2.1.
Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca imprese partecipanti ai costi
dell'organismo di ricerca sarà
contrattuale o servizi di ricerca)
dedotto da tale compenso.
Il
presente punto concerne la realizzazione di progetti di ricerca
da parte
di un organismo di ricerca per conto di un'impresa.
L'organismo
di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un Se nessuna delle succitate condizioni è
soddisfatta, lo Stato
servizio
alle imprese, in quanto mandante, i) contro il membro può basarsi su un esame
individuale del progetto di
versamento
di una remunerazione appropriata per il suo servizio collaborazione (30). Può anche non sussistere
aiuto quando
e ii)
alle condizioni specificate dal mandante. In generale il l'esame dell'accordo
contrattuale fra i partner porti a concludere
mandante
è proprietario dei risultati del progetto e si assume i che tutti i diritti di
proprietà intellettuale sui risultati delle attività
rischi
di un eventuale insuccesso. Di solito, quando un di RSI, così come i diritti di
accesso a tali risultati, sono attribuiti
organismo
di ricerca esegue un progetto di questo tipo, in ai vari partner della collaborazione e
rispecchiano adeguata-
generale
non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa mente i loro rispettivi interessi,
partecipazione ai lavori e
attraverso
l'organismo di ricerca se ricorre una delle seguenti contributi finanziari e di altro tipo al
progetto. Se le condizioni
condizioni:
1), 2) e 3) non sono soddisfatte e la singola valutazione del
progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere
la presenza di un aiuto
di Stato la Commissione considererà
1)
l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di come aiuto alle
imprese l'intero valore del contributo dato al
mercato, oppure, progetto
dall'organismo pubblico di ricerca.
2) in
assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca
fornisce il servizio a un prezzo che
rispecchia integralmente
i costi sostenuti, maggiorati di un
margine di utile
ragionevole.
4. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI
A NORMA
3.2.2.
Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL
TRATTATO CE
In un
progetto di collaborazione, almeno due partner parteci-
pano
alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua
attuazione
e ne condividono i rischi e i risultati. Gli aiuti a favore della RSI
destinati a promuovere la
realizzazione di
un importante progetto di comune interesse
europeo possono essere considerati compatibili con il mercato
Nel
caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente comune in virtù
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del
da
imprese e da organismi di ricerca, la Commissione ritiene che trattato CE.
nessun
aiuto di Stato indiretto sia concesso al partner industriale
attraverso
l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni
favorevoli
della collaborazione, se ricorre una delle seguenti
condizioni:
La Commissione concluderà che si
applica l'articolo 87,
paragrafo 3, lettera b), qualora siano soddisfatte le seguenti
condizioni cumulative:
1) i
costi del progetto sono integralmente a carico delle
imprese partecipanti;
2) i
risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà 1) la proposta di aiuti riguarda un
progetto di cui sono
intellettuale possono avere larga
diffusione e l'organismo chiaramente definite le modalità di
esecuzione, i parteci-
di ricerca è titolare di tutti i diritti
di proprietà intellettuale
panti e gli obiettivi. La Commissione può anche considerare
sui risultati ottenuti dalla sua
attività di RSI (28); che un gruppo di progetti
costituisce un progetto;
3)
l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un
compenso equivalente al prezzo di
mercato per i diritti di
2) il progetto deve essere di comune interesse europeo: il
proprietà intellettuale (29) derivanti
dall'attività svolta dal- progetto deve contribuire in
maniera concreta, chiara e
l'organismo di ricerca nell'ambito del
progetto e che sono
identificabile all'interesse comunitario. Il vantaggio conse-
trasferiti alle imprese partecipanti. Il
contributo delle
guito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi allo
Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma
deve estendersi all'intera Comunità. Il progetto deve
(28)
Per «titolare di tutti i diritti» si intende che l'organismo di ricerca
gode rappresentare un progresso
sostanziale per la realizzazione
pienamente dei vantaggi economici
derivanti da detti diritti di cui degli obiettivi comunitari, ad esempio in
quanto progetto di
mantiene il pieno godimento, in
particolare il diritto di proprietà e il
diritto di concedere licenze. Queste
condizioni possono essere grande rilievo per lo Spazio europeo della
ricerca o in
soddisfatte anche se l'organismo di
ricerca decide di stipulare quanto progetto di punta
dell'industria europea. Il fatto che
ulteriori contratti relativi a detti
diritti compreso, in particolare, il il progetto venga realizzato da imprese di paesi
diversi non
diritto di cederli in licenza al suo
partner nel progetto di è sufficiente. Gli effetti positivi
degli aiuti possono essere
collaborazione.
dimostrati, ad esempio, dalle importanti ricadute positive
(29)
Per «compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di per la società, dal
contributo al miglioramento della
proprietà intellettuale» si intende il
compenso per il pieno vantaggio
posizione internazionale
della Comunità nel campo della
economico derivante da tali diritti. In
linea con i principi generali
RSI, dalla creazione di nuovi mercati o dallo sviluppo di
sugli aiuti di Stato e considerata la difficoltà
di fissare in maniera
obiettiva il prezzo di mercato per i
diritti di proprietà intellettuale, la
Commissione riterrà che tale condizione
sia soddisfatta se l'ente di
(30) Tale disposizione non è volta a modificare l'obbligo degli Stati
ricerca, in qualità di venditore, negozia
per ottenere il massimo
membri di notificare determinate misure ai sensi dell'articolo 88,
beneficio al momento della conclusione del
contratto. paragrafo 3 del trattato CE.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323/13
nuove tecnologie. I vantaggi derivanti
del progetto non Per classificare le diverse attività, la
Commissione si basa sulla sua
devono limitarsi al settore direttamente
interessato, ma i prassi
nonché sugli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel
suoi risultati devono trovare più ampia
rilevanza e manuale di
Frascati relativo a «The Measurement of Scientific and
applicazione nell'economia della Comunità
(mercati a
technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys
monte o a valle, usi alternativi in altri
settori, ecc.); on Research
and Experimental Development» (31).
3)
l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo definito di
interesse comune e costituisce un
incentivo per l'esecuzione Quando
un progetto prevede vari compiti, occorrerà precisare
del progetto, che deve comportare un
grado di rischio per
ciascuno se rientra in una delle categorie di ricerca
elevato. Ciò può essere dimostrato
esaminando il livello di
fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure
redditività del progetto, l'importo degli
investimenti, il se non
rientra in nessuna di queste categorie.
calendario dei flussi di tesoreria e gli
studi di fattibilità, le
valutazioni del rischio e le opinioni
degli esperti; La
classificazione in base alle categorie non deve necessariamente
seguire un approccio cronologico che partendo dalla ricerca
4) il
progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua fondamentale si sposti verso
attività più vicine al mercato. Di
natura ed entità; deve avere un obiettivo
significativo ed conseguenza
nulla osta che la Commissione stimi che un
essere di dimensioni considerevoli. compito
eseguito in uno stadio successivo del progetto rientri
nella ricerca industriale mentre
un'attività effettuata in uno stadio
anteriore costituisca sviluppo sperimentale o non costituisca
La
Commissione considererà in modo più favorevole la notifica affatto un'attività di ricerca.
se il
beneficiario apporta un contributo significativo al progetto
nonché,
in linea di principio, se il progetto interessa imprese o
organismi
di ricerca di un considerevole numero di Stati membri.
5.1.2. Intensità di base dell'aiuto
Per
consentire alla Commissione di valutare adeguatamente il
caso,
il comune interesse europeo deve essere dimostrato in L'intensità
di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del
termini
pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto progetto, non può superare:
permette
di compiere progressi significativi verso la realizzazione
di specifici
obiettivi comunitari.
a) il 100 % per la ricerca
fondamentale;
5. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA b) il 50 % per la ricerca industriale;
DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C),
DEL
TRATTATO
CE c) il 25 % per lo sviluppo sperimentale.
Gli
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione sono
compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo
3, lettera c), del trattato CE se, sulla base del test L'intensità di aiuto deve essere
stabilita per ciascun beneficiario,
comparativo
sopra descritto, permettono di incrementare le anche quando si tratta di un progetto di
collaborazione.
attività
di RSI senza alterare le condizioni degli scambi in misura
contraria
al comune interesse. La Commissione esaminerà
favorevolmente
le notifiche di misure di aiuto corredate da Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto
di R&S
rigorose
valutazioni di misure analoghe già attuate in passato che realizzato in collaborazione fra
organismi di ricerca e imprese, il
dimostrano
l'effetto di incentivazione dell'aiuto. Le seguenti cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto
dello Stato a
misure
possono essere considerate compatibili a norma un progetto di ricerca specifico e, qualora
configurino aiuti (v.
dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. sezione 3.2), i contributi di organismi di ricerca
a favore del
medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto
applicabili alle singole imprese beneficiarie.
5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S
Gli
aiuti a favore di progetti di R&S saranno considerati 5.1.3. Maggiorazioni
compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo
3, lettera c), del trattato CE purché siano rispettate le I massimali stabiliti per la ricerca
industriale e per lo sviluppo
condizioni
stabilite nella presente sezione. sperimentale possono essere
maggiorati come segue:
5.1.1.
Categoria di ricerca a) quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità
può essere
aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di
La
parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare 20 punti percentuali per
le piccole imprese;
pienamente
in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
ricerca
fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale. (31) OCSE, 2002.
C
323/14 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 30.12.2006
b) a concorrenza di un'intensità massima
dell'80 %, può essere
applicata una maggiorazione di 15 punti
percentuali (32):
Piccola Media Grande
impresa impresa impresa
per le grandi
i)
se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra imprese: collabora-
almeno due imprese indipendenti
l'una dall'altra. Si ritiene zione transfronta-
che esista siffatta
collaborazione quando: liera o con almeno
una PMI
- nessuna impresa deve sostenere
da sola più del
o
70 % dei costi
ammissibili del progetto di
- collaborazione fra
collaborazione; un'impresa e un
organismo di ricerca
o
- il progetto prevede la
collaborazione di almeno
- diffusione dei risul-
una PMI, ovvero ha
carattere transfrontiere, ossia
tati
le attività di ricerca
e sviluppo sono effettuate in
almeno due Stati membri
diversi;
Sviluppo sperimentale
45 % 35 % 25 %
Sviluppo sperimentale
60 % 50 % 40 %
ii)
se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra Purché visia:
un'impresa e un organismo di
ricerca, in particolare nel
contesto del coordinamento delle
politiche nazionali
- collaborazione fra
di R&S e sussistano le
seguenti condizioni: imprese;
per le grandi
imprese: collabora-
- l'organismo di ricerca
sostiene almeno il 10 % zione transfronta-
dei costi ammissibili
del progetto e
liera o con almeno
una PMI
o
- l'organismo di ricerca ha il
diritto di pubblicare i
- collaborazione fra
risultati dei progetti
di ricerca nella misura in cui
un'impresa e un
derivino da ricerche da
esso svolte;
organismo di ricerca
iii) unicamente nel caso della ricerca
industriale, se i
risultati del progetto sono
ampiamente diffusi attra-
verso convegni tecnici o
scientifici oppure pubblicati
in riviste tecniche e
scientifiche o inseriti in banche
5.1.4. Costi ammissibili
dati di libero accesso (in cui i
dati della ricerca, non
elaborati, possono essere
consultati da tutti) o
divulgati tramite software
gratuito od open source.
L'intensità di aiuto sarà calcolata sulla base dei costi del progetto
di ricerca purché
possano essere considerati ammissibili. Tutti i
costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria
Ai fini dei punti i) e ii), il
subappalto non è considerato
di R&S.
come una collaborazione effettiva. In
caso di collaborazione
tra un'impresa e un organismo di
ricerca, le intensità
massime di aiuto e le maggiorazioni
precisate nella presente
disciplina non si applicano
all'organismo di ricerca. Sono ammissibili i seguenti costi:
Tabella delle
intensità d'aiuto
a) le spese di personale
(ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca);
Piccola Media Grande
impresa impresa impresa
b) i costi degli strumenti e
delle attrezzature nella misura e per
Ricerca
fondamentale 100 % 100 % 100 %
il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se
gli strumenti e le
attrezzature non sono utilizzati per tutto
Ricerca
industriale 70 % 60 % 50 %
il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono
Ricerca
industriale 80 % 75 % 65 %
considerati ammissibili unicamente i costi di ammorta-
mento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca,
Purché
visia:
calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- collaborazione fra
imprese;
c) i costi dei fabbricati e dei terreni nella
misura e per la durata
(32) I
progetti finanziati in base al Programma quadro di azioni
comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione in cui sono utilizzati per il progetto di
ricerca. Per quanto
saranno automaticamente ammissibili a un
premio per la collabo-
riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unica-
razione date le condizioni minime di
partecipazione a tali progetti.
mente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/15
del progetto di ricerca, calcolati
secondo i principi della In
caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato
buona prassi contabile. Per quanto
riguarda i terreni, sono
membro interessato ha diritto a chiedere pagamenti superiori al
ammissibili i costi delle cessioni a
condizioni commerciali o
rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli interessi secondo il
le spese di capitale effettivamente
sostenute; tasso di riferimento stabilito dalla
Commissione.
d) i costi della ricerca contrattuale, delle
competenze tecniche
e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne In caso
d'insuccesso del progetto, l'anticipo non deve essere
a prezzi di mercato, nell'ambito di
un'operazione effettuata
rimborsato integralmente. In caso di parziale successo, la
alle normali condizioni di mercato e
che non comporti
Commissione di norma esigerà che il rimborso sia garantito in
elementi di collusione, così come i
costi dei servizi di
proporzione al grado di successo conseguito.
consulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente
ai fini dell'attività di ricerca;
L'anticipo può coprire fino a un massimo del 40 % dei costi
e) spese generali supplementari derivanti
direttamente dal
ammissibili per la fase di sviluppo sperimentale del progetto e
progetto di ricerca;
fino al 60 % per la fase della ricerca industriale, a cui possono
essere aggiunte maggiorazioni.
f) altri costi di esercizio, inclusi costi
di materiali, forniture e
prodotti analoghi, sostenuti
direttamente per effetto
dell'attività di ricerca. 5.1.6. Misure fiscali
5.1.5.
Anticipo rimborsabile In base a studi
di valutazione (34) forniti dagli Stati membri nella
notifica, la Commissione riterrà che i regimi di aiuto alla RSI di
Se uno
Stato membro concede un anticipo rimborsabile che può natura fiscale abbiano un effetto di
incentivazione, poiché
essere
considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, incoraggiano le imprese ad aumentare
le spese in tale ambito di
paragrafo
1, del trattato CE, si applicano le seguenti regole. attività.
Se uno
Stato membro può dimostrare, avvalendosi di una
metodologia
valida basata su sufficienti dati verificabili che è Nel caso di un aiuto di Stato alla RSI, di natura
fiscale, l'intensità
possibile
calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di siffatto di aiuto può essere calcolata sulla base di singoli
progetti di RSI
aiuto
concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e quindi oppure, a livello di
un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio
elaborare
un regime di aiuti in cui tale equivalente sovvenzione fiscale globale e la somma di
tutti i costi ammissibili di RSI
lordo
soddisfa le condizioni relative alle intensità massime di cui sostenuti in un periodo non
superiore a tre esercizi fiscali
alla
presente sezione, può notificare tale regime e la relativa consecutivi. In quest'ultimo
caso, l'aiuto di Stato alla RSI di
metodologia
alla Commissione. Se la Commissione accetta la natura fiscale può applicarsi senza distinzioni
a tutte le attività di
metodologia
e ritiene che il regime è compatibile, l'aiuto può RSI ammissibili; non deve allora essere superata
l'intensità di
essere
concesso sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo aiuto applicabile per lo
sviluppo sperimentale (35).
dell'anticipo
rimborsabile a concorrenza delle intensità di aiuto
autorizzabili
in base alla presente sezione.
Al momento della notifica, lo Stato membro deve presentare una
stima
del numero dei beneficiari.
In
tutti gli altri casi l'anticipo rimborsabile è espresso in
percentuale
dei costi ammissibili; può quindi superare i tassi
indicati
alla presente sezione purché siano soddisfatte le seguenti
regole.
5.1.7. Clausola di allineamento
Per
permettere alla Commissione di esaminare la misura di aiuto,
quest'ultima
deve contenere disposizioni dettagliate relative al Per correggere effettive o potenziali distorsioni
dirette o indirette
rimborso
in caso di successo nonché una chiara definizione di degli scambi internazionali, possono essere
autorizzate intensità
cosa
s'intende per esito positivo delle attività di ricerca. Tutti superiori a quelle generalmente
previste a norma del presente
questi
elementi devono essere notificati alla Commissione. La capo, se, direttamente o indirettamente,
i concorrenti aventi sede
Commissione
verificherà che la definizione di esito positivo sia al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre
anni
stata
fissata in base a un'ipotesi cauta e ragionevole. precedenti) o riceveranno aiuti di intensità
equivalente per
analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologia.
Tuttavia, se è probabile
che si verifichino distorsioni degli scambi
In caso
di esito positivo, la misura deve stabilire che l'anticipo internazionali dopo più di tre
anni, data la natura particolare del
sarà
rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso settore interessato, il
periodo di riferimento può essere esteso.
applicabile
conformemente alla comunicazione della Commis-
sione
relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione
(33). (34) Anche
se ciò può non essere possibile ex ante per una misura fiscale
di aiuto di Stato di nuova introduzione, si prevede che gli Stati
membri forniscano studi di valutazione degli effetti di incentivazione
(33) GU
C 273 del 9.9.1997, pag. 3, consultabile anche al seguente delle loro proprie misure
fiscali.
indirizzo web: (35)
Viceversa, se una misura fiscale di aiuto di Stato alla RSI opera una
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/refe- distinzione tra le diverse
categorie di RSI, non devono essere
rence.html
superate le intensità di aiuto applicabili.
C
323/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 30.12.2006
Nella
misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà 5.4. Aiuti alle nuove imprese innovatrici
alla
Commissione informazioni sufficienti per permetterle di
valutare
la situazione, in particolare per quanto riguarda la Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono
compatibili con il
necessità
di prendere in considerazione il vantaggio competitivo mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
di cui
gode il concorrente del paese terzo. Se la Commissione del trattato CE purché siano
soddisfatte le seguenti condi-
non
dispone di prove concernenti l'aiuto concesso o prospettato, zioni (36):
può
anche basare la propria decisione su prove indiziarie.
a) il beneficiario è una
piccola impresa esistente da meno di
cinque anni al momento della concessione dell'aiuto e
5.2. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica b) il beneficiario è
un'impresa innovatrice sul presupposto che:
Gli
aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di
ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili i) lo Stato membro possa dimostrare,
attraverso una
con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, valutazione
eseguita da un esperto esterno, in
lettera
c), del trattato CE purché l'intensità di aiuto, calcolata sulla particolare sulla base di un piano d'impresa, che
il
base
dei costi degli studi, non superi le seguenti percentuali: beneficiario in
un futuro prevedibile svilupperà
prodotti, servizi
o processi tecnologicamente nuovi
o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte
nel
settore interessato nella Comunità, e che compor-
a) per le PMI, il 75 % per gli studi
preliminari ad attività di tano un rischio di insuccesso tecnologico
o indu-
ricerca industriale e il 50 % per gli
studi preliminari ad
striale; oppure
attività di sviluppo sperimentale,
ii) le spese di R&S rappresentino almeno
il 15 % del
totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre
b) per le grandi imprese, il 65 % per gli
studi preliminari ad
anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel
attività di ricerca industriale e il
35 % per gli studi
caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella
preliminari ad attività di sviluppo
sperimentale. revisione contabile del suo
periodo fiscale corrente,
quale certificato da un revisore dei conti esterno;
c) l'aiuto non è superiore a
1 milione di euro. L'aiuto non può
5.3. Aiuti destinati a coprire le spese
relative ai diritti di
superare 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono
proprietà industriale delle
PMI
beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera
a) del trattato CE e 1,25 milioni di euro nelle regioni
che possono beneficare della deroga di cui all'articolo 87,
Gli
aiuti concessi alle PMI per coprire i costi relativi alla paragrafo 3, lettera c)
del trattato CE.
concessione
e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di
proprietà
industriale sono compatibili con il mercato comune ai
sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a Il beneficiario può fruire
dell'aiuto una sola volta nel periodo in
concorrenza
dello stesso livello di aiuto che sarebbe stato cui risponde alla definizione di nuova impresa
innovatrice. Tale
ammissibile
per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di aiuto può essere cumulato con altri
aiuti concessi ai sensi della
ricerca
all'origine di tali diritti di proprietà industriale. presente
disciplina, con aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione
esentati a norma del regolamento (CE) n. 364/2004 o altro
regolamento che lo
sostituisca e con aiuti concessi a norma degli
orientamenti sul capitale di rischio.
Sono
ammissibili i seguenti costi:
Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a
a) tutti i costi anteriori alla concessione
del diritto nella prima favore della
RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la
giurisdizione, ivi compresi i costi di
preparazione, presen-
concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.
tazione e trattamento della domanda,
nonché i costi
sostenuti per il rinnovo della domanda
prima della
concessione del diritto; 5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi
b) i costi di traduzione e altri costi
sostenuti al fine di ottenere
la concessione o il riconoscimento del
diritto in altre È
possibile che l'innovazione nei servizi non sempre rientri nelle
giurisdizioni; categorie di
ricerca definite nella sezione 5.1. In generale questa
(36) Ciò non pregiudica l'applicazione degli Orientamenti per gli aiuti
di
c) i costi sostenuti per difendere la
validità del diritto nel
Stato a finalità regionale per il 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006,
pag. 13,
in particolare la concessione di aiuti a piccole imprese di
quadro ufficiale del trattamento della
domanda e di
recente costituzione a concorrenza di due milioni di euro in totale
eventuali procedimenti di opposizione,
anche se detti costi per
le piccole imprese situate in regioni che possono beneficiare della
siano sostenuti dopo la concessione
del diritto.
deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/17
innovazione
è meno sistematica e spesso deriva dall'interazione 5.6.
Aiuti per servizi di consulenza in materia di
con i
clienti, dalla domanda del mercato, dall'adozione di modelli innovazione e per servizi di
supporto all'innovazione
e
pratiche commerciali organizzative provenienti dai settori più
innovativi
o da altre fonti analoghe. Gli aiuti per servizi di
consulenza in materia di innovazione e per
servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
Gli
aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei del trattato CE, se sono rispettate le
seguenti condizioni:
servizi
sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a 1) il beneficiario è una PMI;
concorrenza
di un'intensità massima di aiuto del 15 % per le
grandi
imprese, del 25 % per le imprese di media dimensione e
del 35
% per le piccole imprese. Le grandi imprese possono 2) l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000
euro per
beneficiare
di siffatti aiuti soltanto se collaborano con le PMI beneficiario su un periodo di tre anni (37);
nell'attività
sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano
devono
sostenere almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili. 3) il prestatore dei servizi possiede
una certificazione
nazionale o europea. In caso contrario l'aiuto non può
coprire più del 75 % dei costi ammissibili;
Non
possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche ordinarie o
le
modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produ- 4) il beneficiario deve utilizzare
l'aiuto di Stato per acquistare i
zione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore
dei servizi è un
operazioni
in corso, anche quando tali modifiche rappresentano ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta
miglioramenti.
integralmente i costi maggiorati di un margine di utile
ragionevole).
Devono
essere soddisfatte le seguenti condizioni: Saranno ammissibili i seguenti costi:
a) l'innovazione dell'organizzazione deve
sempre essere legata - per quanto
riguarda i servizi di consulenza in materia di
all'uso e allo sfruttamento delle
tecnologie dell'informa-
innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica;
zione e della comunicazione (TIC)
nell'ottica di modificare
servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consu-
l'organizzazione; lenza in
materia di acquisizione, protezione e commercia-
lizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di
licenza; consulenza sull'uso delle norme;
b) l'innovazione deve assumere la forma di un
progetto,
diretto da un capo progetto identificato
e qualificato; anche - per quanto
riguarda i servizi di supporto all'innovazione i
i costi del progetto devono essere
identificati;
seguenti costi: locali per ufficio; banche dati; biblioteche
tecniche;
ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori;
etichettatura di qualità, test e certificazione.
c) il progetto sovvenzionato deve portare
all'elaborazione di
una norma, di un modello, di una
metodologia o di un Se il
prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto
concetto commerciale, che si possa
riprodurre in maniera può
essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo,
sistematica e, ove possibile, omologare
e depositare; consistente
in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il
prezzo di mercato
(o un prezzo che rifletta integralmente i costi
maggiorati di un margine di utile ragionevole). In tal caso, gli
d) l'innovazione dei processi o
dell'organizzazione deve
Stati membri istituiscono un meccanismo atto a garantire la
rappresentare una novità o un sensibile
miglioramento trasparenza
per l'insieme dei costi dei servizi di consulenza e di
rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella supporto all'innovazione forniti
nonché per il prezzo pagato dal
Comunità. La novità può essere
dimostrata dagli Stati
beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e
membri, ad esempio sulla base di una
descrizione
controllato.
dettagliata dell'innovazione, comparata
con le altre tecniche
dei processi o dell'organizzazione
attualmente utilizzate da
altre imprese dello stesso settore; 5.7. Aiuti per la messa a disposizione di
personale
altamente qualificato
e) il progetto di innovazione dei processi o
dell'organizza-
zione deve comportare un grado di
rischio evidente. Tale Gli
aiuti per la messa a disposizione di personale altamente
rischio potrebbe essere dimostrato dallo
Stato membro ad qualificato da parte di un organismo di
ricerca o da una grande
esempio in termini di costi del progetto
rispetto al fatturato impresa presso
una PMI sono compatibili con il mercato comune
dell'impresa, tempo necessario per
sviluppare il nuovo ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,
processo, utili attesi dall'innovazione
del processo rispetto purché
rispondano alle seguenti condizioni.
ai costi del progetto, le probabilità di
insuccesso. Il personale
messo a disposizione non deve sostituire altro
personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata
I costi
ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S nell'ambito dell'impresa beneficiaria e
aver lavorato per almeno
(cfr.
sezione 5.1). Tuttavia, in caso di innovazione dell'organiz-
zazione,
i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono (37) Senza pregiudicare la possibilità di ricevere
anche gli aiuti «de
esclusivamente
i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC. minimis» per altre spese ammissibili.
C
323/18 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 30.12.2006
due
anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo del 20 % se il loro PIL
pro-capite scende al di sotto del 75 % del
mette a
disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI PIL pro-capite dell'UE a 25 e
10 % negli altri casi.
nell'ambito
della PME che riceve l'aiuto.
I costi
ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi Le regioni ad effetto statistico
che rientrano nella deroga di cui
all'utilizzazione
e all'assunzione temporanea del personale all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del
trattato CE, dal
altamente
qualificato, comprese le spese per l'agenzia di 1o gennaio 2011 potranno beneficiare di
un'intensità di aiuto
collocamento,
nonché l'indennità di mobilità per il personale del 20 %.
messo a
disposizione. L'intensità massima di aiuto sarà pari al
50 %
dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni
per
impresa e per persona. Se l'aiuto è
concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere
maggiorati di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una
piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a
Tale
misura non prevede la copertura dei costi di consulenza un'impresa media.
(pagamento
del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere
all'esperto
interno dell'impresa) in quanto tali, che sono invece
coperti
in base alle regole sugli aiuti alle PMI (38). I costi ammissibili comprendono i costi
relativi agli investimenti
in terreni, edifici, macchinari e impianti.
5.8. Aiuti ai poli di innovazione
Aiuti
al funzionamento per l'animazione dei poli possono
Possono
essere concessi aiuti all'investimento per la creazione, essere concessi alla persona
giuridica che gestisce il polo di
l'ampliamento
e l'animazione di poli di innovazione esclusiva- innovazione. Tali aiuti devono essere temporanei e,
in generale,
mente
alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà decrescenti, in modo da
costituire un incentivo affinché i prezzi
incaricata
di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, riflettano i costi con una ragionevole rapidità.
impianti
e attività del polo. Tale accesso non deve essere limitato
e i
canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la
partecipazione
alle attività del polo devono rifletterne i relativi Siffatti aiuti possono essere concessi per una durata
limitata di
costi. cinque anni se l'aiuto è
decrescente. L'intensità può ammontare al
100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero
Tali
aiuti agli investimenti possono essere concessi per: entro la fine del quinto anno. Nel caso di
aiuti non decrescenti, la
durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il
50 % dei costi ammissibili. In casi debitamente giustificati e sulla
- i
locali destinati alla formazione e al centro di ricerca; base di prove convincenti fornite
dallo Stato membro che
effettua la notifica, gli aiuti per l'animazione dei poli possono
- le
infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, essere concessi per un periodo
più lungo non superiore a
centro di prove;
10 anni.
- le
infrastrutture di rete a banda larga. I costi ammissibili sono i costi
di personale e le spese
amministrative inerenti alle seguenti attività:
L'intensità
massima dell'aiuto è pari al 15 %.
Nel
caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, - marketing per attirare nuove
imprese nel polo;
lettera
a) del trattato CE, la Commissione ritiene che l'intensità
non
debba eccedere: -
gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;
- il 30
% per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al
75 % della media del PIL pro-capite
nell'UE a 25, per le -
organizzazione di programmi di formazione, seminari e
regioni più periferiche con un PIL
pro-capite più elevato e
conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e
fino al 1o gennaio 2011 per regioni
a effetto statistico (39); il
lavoro in rete tra i membri del polo.
- il 40
% per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al
60 % del PIL pro-capite medio
nell'UE a 25;
Quando notifica aiuti agli investimenti o aiuti per l'animazione
dei poli, lo Stato membro è tenuto
a fornire un'analisi della
- il 50
% per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al specializzazione tecnologica del polo di
innovazione, del
45 % del PIL pro-capite medio nell'UE
a 25. potenziale
regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti,
della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del
volume
commerciale potenziale delle attività del polo.
In
riconoscimento dei loro specifici svantaggi, le regioni più
periferiche
potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione
I
casi in cui gli Stai membri finanziano infrastrutture di
(38)
Attualmente: regolamento (CE) n. 70/2001. innovazione da gestire su base di
accesso aperto nell'ambito di
(39)
Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007- organismi di ricerca senza scopo di lucro
devono essere valutati
2013, punti 18-20. alla luce delle
disposizioni di cui al capo 3.1.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/19
6.
EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ scoperta scientifica o tecnologica o da un
rischio di insuccesso
DELL'AIUTO più elevato (in particolare a
causa del rischio più elevato inerente
al
progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e
Gli
aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, all'incertezza dei
risultati);
devono
cioè determinare un cambiamento di comportamento da
parte
del beneficiario inducendolo ad accrescere il suo livello di
attività
di RSI: per effetto dell'aiuto, le attività di RSI dovrebbero aumento del ritmo: tempi più ridotti
per il completamento del
aumentare
in termini di dimensione, portata, importi di spesa e progetto rispetto alla realizzazione del medesimo
senza aiuti;
ritmo.
La
Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo aumento dell'importo totale
della spesa di RSI: aumento della spesa
per il
beneficiario se l'attività di RSI (40) è già stata avviata prima totale di RSI da parte del
beneficiario dell'aiuto; modifiche dello
che il
beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle stanziamento impegnato per il progetto (senza una
corrispon-
autorità
nazionali. dente
diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento
delle spese di RSI
sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al
Invece
se il progetto di RSI sovvenzionato non è stato avviato fatturato totale.
prima
della domanda, la Commissione ritiene che l'effetto di
incentivazione
sia automaticamente presente per le seguenti
misure
d'aiuto:
Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno
di questi
elementi, tenuto conto del comportamento normale di
- aiuti
al progetto e agli studi di fattibilità quando il un'impresa nel settore interessato, la
Commissione, in generale,
beneficiario è una PMI e l'importo degli
aiuti è inferiore a
concluderà che l'aiuto proposto ha un effetto di incentivazione.
7,5 milioni di euro per progetto e per
PMI;
Qualora la Commissione
compia un esame dettagliato di una
- aiuti
destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà singola misura, può darsi che questi indicatori
non siano
industriale delle PMI; considerati
sufficienti per dimostrare l'esistenza di un effetto di
incentivazione e la Commissione potrà chiedere prove supple-
- aiuti
alle nuove imprese innovatrici; mentari.
- aiuti
per servizi di consulenza in materia di innovazione;
aiuti per servizi di supporto
all'innovazione;
Quando esamina un regime d'aiuti, la Commissione ritiene che
le condizioni necessarie per stabilire l'esistenza dell'effetto di
- aiuti
per la messa a disposizione di personale altamente incentivazione siano soddisfatte se lo Stato membro si
è
qualificato.
impegnato a concedere singoli aiuti ai sensi di detto regime
unicamente dopo aver
verificato l'esistenza di tale effetto e a
Per
tutte le altre misure (41), la Commissione esigerà che lo Stato fornire relazioni annue
sull'attuazione del regime di aiuti
membro
che effettua la notifica dimostri l'effetto di incentiva- approvato. Nelle relazioni
annue, lo Stato membro deve
zione.
dimostrare come ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto
prima di concederlo utilizzando gli indicatori quantitativi e
qualitativi testé indicati.
Per
verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a
modificare
il proprio comportamento in modo da aumentare il
loro
livello di attività di RSI, gli Stati membri forniranno una
valutazione
ex ante dell'accresciuta attività di RSI per tutte le
singole
misure valutate dalla Commissione, sulla base di
un'analisi
controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispetti- 7. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME
vamente
dalla presenza e dall'assenza di aiuti. Si possono DETTAGLIATO
utilizzare
i seguenti criteri, unitamente ad altri fattori quantitativi
e/o
qualitativi pertinenti, indicati dallo Stato membro che ha La Commissione ritiene che
un aumento del livello di attività di
effettuato
la notifica: RSI nella
Comunità sia nel comune interesse della Comunità in
quanto si può prevedere che
contribuisca in maniera significativa
aumento
delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del alla crescita, al benessere e
allo sviluppo sostenibile. In tale
progetto
(senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficia- contesto, la Commissione
riconosce che gli aiuti di Stato
rio
rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di possono svolgere un ruolo
positivo quando sono ben mirati e
persone
assegnate ad attività di RSI; costituiscono per le
imprese il giusto incentivo ad aumentare
l'attività di RSI. Ciononostante, gli aiuti di Stato possono anche
aumento
della portata: aumento del numero di elementi che provocare significative distorsioni di
concorrenza che devono
costituiscono
i risultati attesi del progetto; un progetto più essere prese in considerazione.
ambizioso,
caratterizzato da una probabilità maggiore di
(40) Se
la proposta di aiuto concerne la concessione di aiuti per un
progetto di RSI, ciò non esclude che il
potenziale beneficiario abbia
7.1. Misure soggette a un
esame dettagliato
già realizzato studi di fattibilità che
non sono coperti dalla richiesta
di aiuti di Stato.
(41)
Aiuti a progetti di grandi imprese e di PMI per importi di aiuto Per le seguenti misure, a causa del
rischio più elevato di
superiori a 7,5 milioni di euro; aiuti
all'innovazione del processo e
distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame
dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai
poli d'innovazione. più
dettagliato.
C
323/20 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 30.12.2006
Per le
misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento motivazione, per garantire la
prevedibilità e la certezza del
di
esenzione per categoria diritto.
- per
tutti i casi notificati alla Commissione in base a un
obbligo di notifica individuale dell'aiuto
come previsto dal L'esame
dettagliato verrà effettuato sulla base dei seguenti
regolamento di esenzione per
categoria.
elementi positivi e negativi, che si applicheranno in aggiunta ai
criteri
enunciati nella parte 5. In alcuni casi, l'applicabilità di tali
Per le
misure che rientrano nel campo di applicazione della presente elementi e il peso loro conferito
possono dipendere dalla forma o
disciplina:
dall'obiettivo degli aiuti. Il livello dell'esame della Commissione
sarà proporzionato al
rischio di distorsione di concorrenza. Ciò
Quando
l'importo di aiuto supera: significa che la
portata dell'analisi dipenderà dalla natura del
caso. È quindi
meno probabile che aiuti di Stato destinati ad
- per
gli aiuti al progetto (42) e per gli studi di fattibilità, attività che sono molto
lontane dal mercato richiedano un'analisi
particolarmente approfondita.
- se il progetto è prevalentemente di
ricerca fondamen-
tale (43): 20 milioni di euro
per impresa, per progetto/
studio di fattibilità; Gli Stati membri sono
invitati a fornire tutti gli elementi che
ritengono utili per l'esame del caso. Sono invitati, in particolare, a
- se il progetto è prevalentemente di
ricerca indu-
basarsi su valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di
striale (44): 10 milioni di
euro per impresa, per aiuto di Stato precedenti, valutazioni dell'impatto
effettuate dalle
progetto/studio di
fattibilità;
autorità che concedono gli aiuti, valutazioni dei rischi, relazioni
finanziarie,
piani d'impresa che qualsiasi società dovrebbe
- per tutti gli altri progetti: 7,5
milioni di euro per
realizzare per progetti importanti, pareri di esperti e altri studi
impresa, per progetto/studio
di fattibilità; in
materia di RSI.
- per
l'innovazione del processo o dell'organizzazione in
attività di servizi, 5 milioni di euro
per progetto, per
impresa;
7.3. Effetti positivi degli
aiuti
- per i
poli d'innovazione (per polo), 5 milioni di euro.
Il fatto che gli aiuti
inducano le imprese a svolgere attività di RSI
L'esame
dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto nella Comunità che altrimenti
non avrebbero svolto costituisce il
alla
RSI non alterino la concorrenza in misura contraria al principale elemento
positivo da prendere in considerazione
comune
interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo quando si valuta la compatibilità degli
aiuti.
conseguimento.
Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto
di
Stato in termini di RSI supplementare sono più importanti del
danno
per la concorrenza e per gli scambi. In tale contesto, la
Commissione terrà conto in particolare dei
seguenti fattori:
L'esame
dettagliato è un esame proporzionale e dipende dal
potenziale
di distorsione del caso. Di conseguenza, il fatto che
venga
effettuato un esame dettagliato non implica necessaria- - l'aumento netto di
attività di RSI svolte dall'impresa;
mente
l'avvio di un procedimento d'indagine formale, benché ciò
possa
verificarsi per determinate misure.
Se gli
Stati membri garantiscono la piena cooperazione e - il contributo della misura al
miglioramento globale del
forniscono
informazioni adeguate, la Commissione si adopererà settore interessato per quanto riguarda
il livello di RSI;
per
condurre tempestivamente l'indagine.
- il contributo della misura al miglioramento della situazione
7.2. Metodologia per l'esame
dettagliato: criteri di RSI comunitaria per quanto
riguarda la RSI nel contesto
per la
valutazione economica di determinati casi individuali internazionale.
La
Commissione presenta in prosieguo alcuni orientamenti
relativi
al genere di informazioni che può richiedere e alla
metodologia
che seguirà per le misure sottoposte a un esame 7.3.1. Imperfezioni del mercato
dettagliato.
Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti e
prevedibili
le decisioni della Commissione e la relativa Come indicato al capo 1, gli aiuti di
Stato possono essere
necessari per accrescere la RSI nell'economia soltanto nella
(42)
Per i progetti Eureka, questo massimale è stabilito pari al doppio misura in cui il mercato non riesce,
da solo, a conseguire un
dell'ammontare.
risultato ottimale. È accertato che determinate imperfezioni del
(43) Si
ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca mercato ostacolano il livello
globale di RSI nella Comunità.
fondamentale se più della metà dei costi
del progetto ammissibili
Tuttavia, non tutte le imprese e non tutti i settori dell'economia si
sono sostenuti attraverso attività che
rientrano nella categoria della
trovano confrontati nello stesso modo a siffatte imperfezioni del
ricerca fondamentale. mercato. Di conseguenza, per
quanto riguarda le misure soggette
(44) Si
ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca
industriale se più della metà dei costi
del progetto ammissibili sono a
un esame dettagliato, lo Stato membro dovrebbe fornire
sostenuti attraverso attività che
rientrano nella categoria della ricerca
informazioni adeguate sul fatto che gli aiuti riguardino
industriale o della ricerca
fondamentale. un'imperfezione generale
del mercato relativo alla RSI nella
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/21
Comunità
oppure una specifica imperfezione del mercato. Il capo 6 contiene una serie di indicatori che
possono essere
utilizzati dagli Stati membri per dimostrare l'effetto di
incentivazione. Tuttavia, in caso di esame dettagliato di una
A
seconda della specifica imperfezione del mercato in questione, misura, la Commissione esigerà che
l'effetto di incentivazione sia
la
Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi: comprovato in maniera più precisa
onde evitare indebite
distorsioni di concorrenza.
-
Ricadute della conoscenza: livello previsto di diffusione
delle informazioni; specificità della
conoscenza creata; Oltre
agli indicatori di cui al capo 6, nella sua analisi la
disponibilità di tutela dei diritti di
proprietà intellettuale.
Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:
-
Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione: livello di - Specificazione del
cambiamento perseguito: il cambia-
rischio e complessità della ricerca;
necessità di finanzia-
mento di comportamento cui mira l'aiuto di Stato nel caso
menti esterni; caratteristiche del
beneficiario degli aiuti per
notificato deve essere ben specificato (nuovo progetto
ricevere finanziamenti esterni.
avviato a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimen-
sione, portata o ritmo di un progetto).
-
Mancanza di coordinamento: numero di imprese che
collaborano; intensità della
collaborazione; divergenza di
- Analisi controfattuale: il cambiamento di comportamento
interessi tra partner della
collaborazione; problemi di
deve essere individuato mediante un'analisi controfattuale:
redazione dei contratti; problemi di
terzi per coordinare
quale sarebbe il livello di attività che si intende svolgere con
la collaborazione. e senza aiuti? La
differenza tra le due ipotesi corrisponde
all'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di
incentivazione.
Per gli
aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI in zone
assistite,
la Commissione terrà conto: i) degli svantaggi legati alla - Livello di redditività: se un progetto
di per sé non dovesse
situazione
periferica e ad altre caratteristiche regionali, ii) degli essere redditizio per un'impresa
privata, ma potrebbe
specifici
dati economici locali, delle ragioni sociali e/o storiche produrre notevoli effetti
positivi per la società, è più
che
giustificano un livello ridotto di attività di RSI rispetto ai dati probabile che l'aiuto abbia un
effetto di incentivazione.
medi
rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o Per
valutare la redditività (o la mancanza di redditività)
comunitario;
e iii) di qualsiasi altro indicatore pertinente che complessiva del progetto possono essere utilizzati
metodi
attesti
un maggior grado di imperfezioni del mercato. di valutazione correntemente impiegati
nel settore specifico
interessato (45).
7.3.2.
Strumento adeguato - Importo dell'investimento e tempistica dei flussi di
cassa: investimento di start-up elevato, livello modesto dei
Gli
aiuti di Stato a favore della RSI possono essere autorizzati a flussi di cassa disponibili e il
fatto che una parte
norma
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE significativa dei flussi di
cassa è attesa in un futuro molto
quando
sono necessari per conseguire un obiettivo di interesse lontano saranno considerati
elementi positivi ai fini della
comune,
in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Un valutazione dell'effetto di
incentivazione.
elemento
importante del test comparativo consiste nel determi-
nare se
e in quale misura un aiuto di Stato a favore della RSI
possa
essere considerato uno strumento adeguato per aumentare - Livello di rischio che
presenta il progetto di ricerca:
le
attività di RSI, dal momento che altri strumenti meno sulla base, ad esempio, di studi di
fattibilità, valutazioni di
distorsivi
possono ottenere i medesimi risultati. rischio e pareri di esperti, la
valutazione del rischio del
progetto terrà conto, in particolare, della irreversibilità
dell'investimento, della probabilità di insuccesso commer-
Nell'esaminare
la compatibilità degli aiuti, la Commissione terrà ciale, del rischio di una produttività del progetto
inferiore al
conto,
in particolare, di tutti gli studi d'impatto della misura previsto, del rischio che la
realizzazione del progetto
proposta
realizzati dallo Stato membro interessato. Le misure per pregiudichi altre attività
nonché del rischio che i costi del
le
quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre progetto compromettano
la redditività finanziaria dell'im-
opzioni
e per le quali i vantaggi derivanti dal ricorso a uno presa. Per gli aiuti di Stato destinati a
progetti o attività di
strumento
selettivo come l'aiuto di Stato sono stati accertati e RSI situati in zone assistite,
la Commissione terrà conto
comunicati
alla Commissione sono considerate strumenti degli svantaggi derivanti dal carattere
periferico e di altre
adeguati.
specificità regionali che hanno un'incidenza negativa sul
livello di rischio del progetto di ricerca.
(45) Tra questi possono essere compresi i metodi per valutare il valore
7.3.3.
Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto attuale netto del progetto (VAN); la somma
del previsto flusso di
cassa attualizzato (derivante dall'investimento meno i costi di
L'effetto
di incentivazione della misura di aiuto è la condizione investimento), il tasso interno
di rendimento (TIR) o il rendimento
più
importante da prendere in considerazione ai fini dell'analisi del capitale investito (RCI).
Potrebbero servire come elementi di
degli
aiuti di Stato alla RSI. La determinazione dell'effetto di prova relazioni finanziarie e
piani d'impresa interni contenenti
informazioni sulle previsioni della domanda; previsioni dei costi;
incentivazione
equivale a verificare se gli aiuti prospettati previsioni finanziarie (ad esempio VAN, TIR,
RCI), documenti
indurranno
le imprese a svolgere attività di RSI che altrimenti presentati a un comitato d'investimento e che
elaborano varie ipotesi
non
avrebbero svolto. di
investimento o documenti forniti ai mercati finanziari.
C
323/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
30.12.2006
-
Valutazione continua: le misure per le quali sono previsti Gli aiuti a favore della RSI
possono falsare la concorrenza sui
progetti pilota (su piccola scala) o
che prevedono tappe mercati
del prodotto in tre modi distinti:
fondamentali ben precise che
determinano la sospensione
del progetto in caso di insuccesso e
per le quali è previsto
un controllo a posteriori
pubblicamente accessibile sono
1) gli aiuti alla RSI possono falsare gli incentivi dinamici degli
considerate in modo più positivo per
quanto riguarda la
operatori del mercato a investire (effetto di «crowding out»);
valutazione dell'effetto di
incentivazione.
2) gli aiuti alla RSI possono creare o mantenere posizioni di
potere
di mercato;
7.3.4.
Proporzionalità dell'aiuto 3) gli aiuti alla RSI
possono conservare una struttura di
mercato inefficiente.
Indipendentemente
dai criteri di cui al capo 5, lo Stato membro
interessato
è invitato a fornire le seguenti informazioni
supplementari: Gli
aiuti di Stato possono anche avere un effetto negativo sugli
scambi nel mercato comune. In particolare, se determinano
l'effetto di «crowding out» dei
concorrenti, gli aiuti alla RSI
-
Procedura di selezione aperta: in presenza di più possono essenzialmente provocare uno
spostamento dei flussi di
(potenziali) candidati per realizzare
un progetto di RSI in scambio e
la delocalizzazione dell'attività economica.
uno Stato membro, le probabilità che
il criterio della
proporzionalità sia rispettato sono
maggiori se il progetto è
aggiudicato sulla base di criteri
oggettivi e non discrimina-
7.4.1. Distorsione degli incentivi dinamici
tori.
La principale riserva circa la concessione alle imprese di aiuti a
favore della RSI è che falsano gli incentivi dinamici dei
- Aiuti
limitati al minimo indispensabile: gli Stati membri concorrenti ad investire. Quando un'impresa
riceve aiuti, ciò
devono spiegare come è stato calcolato
l'importo concesso
generalmente aumenta le probabilità che svolga con successo
in modo da garantire che si limiti al
minimo indispensabile. attività
di RSI e che, quindi accresca in futuro la sua presenza sul
mercato del prodotto o dei prodotti. Questa maggiore presenza
può spingere i concorrenti a
ridurre la portata dei loro piani
d'investimento iniziali (effetto di «crowding out»).
7.4. Analisi della distorsione della concorrenza
e degli
scambi Nella sua
analisi, la Commissione terrà conto in particolare dei
seguenti fattori.
Gli
aiuti di Stato alla RSI possono incidere sulla concorrenza a
due
livelli: i) concorrenza nel processo di innovazione, ossia - Importo dell'aiuto: le misure
di aiuto di importo elevato
concorrenza
in termini di ricerca, sviluppo e innovazione che ha hanno maggiori probabilità di determinare effetti
significa-
luogo a
monte dei mercati del prodotto e ii) sui mercati del tivi di «crowding out». L'importanza
dell'ammontare
prodotto
dove sono sfruttati i risultati delle attività di RSI. dell'aiuto verrà misurata
rispetto al totale delle spese private
per R&S nel settore e all'importo speso dai principali
operatori.
Nel
valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la
Commissione
concentrerà la sua analisi delle distorsioni di
concorrenza
sull'incidenza che gli aiuti a favore della RSI - Prossimità al mercato/categoria di aiuto:
quanto più la
prevedibilmente
avranno sulla concorrenza tra imprese sui misura di aiuto è destinata ad attività di
RSI prossime al
mercati
del prodotto interessati. La Commissione attribuirà mercato, tanto maggiore è la possibilità che
determini
maggior
peso ai rischi per la concorrenza e gli scambi che si significativi effetti di «crowding out».
presenteranno
in un prevedibile futuro e che sono più probabili.
- Procedura di selezione aperta: se la sovvenzione è
concessa sulla base di criteri
oggettivi e non discriminatori,
L'incidenza
sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà la Commissione adotterà una posizione più
favorevole.
presa
in considerazione se ha un impatto prevedibile sull'evo-
luzione
della concorrenza sui mercati del prodotto. In certi casi i
risultati
di RSI, ad esempio sotto forma di diritti di proprietà - Barriere all'uscita: è più
probabile che i concorrenti
intellettuale,
sono essi stessi oggetto di scambi sui cosiddetti mantengano (o addirittura aumentino) i propri
piani di
mercati
delle tecnologie, ad esempio attraverso la concessione di investimento quando le
barriere all'uscita rispetto al
licenze
per i brevetti. La Commissione potrà allora considerare processo di innovazione
sono elevate. Ciò può verificarsi,
anche
l'effetto degli aiuti sulla concorrenza nei mercati delle in particolare, se molti
dei precedenti investimenti dei
tecnologie.
concorrenti sono vincolati a un particolare percorso di RSI.
- Incentivi a competere per un mercato futuro: gli aiuti
L'impatto
della RSI sui mercati del prodotto è estremamente alla RSI possono indurre i concorrenti del
beneficiario degli
dinamico
e l'analisi deve pertanto essere prospettica. La stessa aiuti a rinunciare a competere per un mercato futuro
perché
fonte
di attività innovativa sarà spesso associata a molteplici il vantaggio fornito dagli
aiuti (in termini di livello di
mercati
futuri del prodotto. In tal caso, si dovrà prendere in progresso tecnologico o di
tempi) riduce le loro possibilità
considerazione
l'impatto degli aiuti di Stato sui vari mercati di accedere a detto mercato futuro con
prospettive di
interessati.
redditività.
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/23
-
Differenziazione del prodotto e intensità della concor- scoraggiare indirizzi
alternativi per motivi ingiustificati
renza: se l'innovazione del prodotto
riguarda soprattutto lo
tendono a suscitare le riserve della Commissione.
sviluppo di prodotti differenziati
(rispetto, ad esempio, a
marche, standard, tecnologie, gruppi di
consumatori
distinti) è meno probabile che i
concorrenti ne risentano.
7.4.3. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti
Lo stesso dicasi in caso di presenza di
numerosi concorrenti
sul mercato. Gli aiuti
a favore della RSI, se non sono correttamente orientati,
possono
sostenere operatori inefficienti e quindi rendere possibili
strutture di mercato nelle quali molti operatori agiscono
7.4.2.
Creazione di potere di mercato notevolmente al di sotto del
livello di efficienza. Nella sua analisi
la Commissione verificherà se gli aiuti sono concessi in mercati
Gli aiuti
a sostegno della RSI possono avere effetti distorsivi in caratterizzati da sovraccapacità, ad
industrie in declino o in
termini
di aumento o mantenimento del livello di potere di settori sensibili. Suscitano meno riserve le situazioni
in cui gli
mercato
sui mercati del prodotto. Il potere di mercato è il potere aiuti a favore della RSI sono
destinati a modificare la dinamica di
di
influire su prezzi di mercato, produzione, varietà o qualità dei crescita del settore, in particolare
mediante l'introduzione di
beni e
servizi o altri parametri di concorrenza sul mercato per un nuove tecnologie.
periodo
di tempo significativo, a scapito dei consumatori. La
Commissione
valuterà il potere di mercato prima della
concessione
degli aiuti e il cambiamento di potere di mercato 7.5. Bilancio e decisione
atteso
a seguito degli aiuti.
Alla luce degli elementi positivi e negativi summenzionati, la
La
Commissione esprime preoccupazione principalmente in Commissione traccia il bilancio degli effetti
della misura e
merito
a quelle misure di RSI che consentono al beneficiario stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono
negativa-
degli
aiuti di trasferire o di rafforzare su futuri mercati del mente sulle condizioni degli scambi
in misura contraria al
prodotto
il potere di mercato che già detiene sui mercati esistenti comune interesse. L'analisi di ogni
singolo caso si baserà su un
del
prodotto. È pertanto improbabile che la Commissione esame complessivo dei prevedibili effetti
positivi e negativi degli
individui
problemi di concorrenza connessi col potere di aiuti di Stato. A tale scopo la Commissione non
utilizzerà i criteri
mercato
su mercati in cui ciascun beneficiario di aiuti detiene di cui alle sezioni 7.3 e 7.4 in
modo meccanico, ma compierà un
una quota
inferiore al 25 % e su mercati che presentano una esame complessivo secondo il principio di
proporzionalità.
concentrazione
di mercato, in base all'indice di Herfindahl-
Hirschman
(HHI), inferiore a 2 000. È possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla
misura
di aiuto notificata senza avviare il procedimento di indagine
Nella
sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori: formale oppure che decida, al termine
del procedimento di
indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE)
n.
659/1999, di chiudere il caso mediante decisione ai sensi
-
potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura dell'articolo 7 di detto
regolamento. Se adotta una decisione
del mercato: se il destinatario
dell'aiuto è già in posizione
favorevole subordinata a condizioni, ai sensi dell'articolo 7,
dominante su un mercato del prodotto, la
misura di aiuto paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione
può rafforzare questa posizione dominante
indebolendo può, in
particolare, considerare di imporre le seguenti condi-
ulteriormente la pressione concorrenziale
che le imprese zioni, che
devono limitare le distorsioni o gli effetti sugli scambi
concorrenti possono esercitare
sull'impresa beneficiaria ed
essere proporzionali:
degli aiuti. Analogamente, le misure di
aiuto di Stato
possono avere un'incidenza significativa
nei mercati - intensità di aiuto inferiori alle
intensità massime autorizzate
oligopolistici dove sono attivi soltanto
alcuni operatori; al capo
5, inclusi meccanismi di recupero e modalità diverse
di
rimborso degli anticipi rimborsabili;
-
livello delle barriere all'ingresso sul mercato: nel campo
della RSI possono esistere significative
barriere all'ingresso - diffusione
dei risultati, collaborazione e altri impegni
sul mercato per i nuovi concorrenti. Tra
queste barriere
comportamentali;
figurano le barriere all'ingresso di
natura giuridica (in
particolare i diritti di proprietà
intellettuale), le economie di
scala e di ambito, le barriere all'accesso alle reti e - separazione dei conti onde
evitare sovvenzioni incrociate
all'infrastruttura e altre barriere
strategiche all'ingresso o
tra i vari mercati qualora il beneficiario operi su più
all'espansione; mercati;
-
potere dell'acquirente: il potere di mercato di un'impresa - divieto di discriminazioni nei
confronti di altri potenziali
può essere limitato anche dalla posizione
di mercato degli
beneficiari (ridurre la selettività).
acquirenti. La presenza di acquirenti
forti può servire a
controbilanciare l'esistenza di una forte
posizione di
mercato se è probabile che gli acquirenti
cerchino di
mantenere un grado sufficiente di
concorrenza sul mercato; 8. CUMULO
Per quanto riguarda il cumulo, si applicano i massimali di aiuto
-
processo di selezione: le misure di aiuto che consentono fissati dalla presente
disciplina a prescindere dal fatto che il
alle imprese con una forte posizione sul
mercato di sostegno al
progetto sia finanziato interamente con risorse statali
influenzare il processo di selezione, ad
esempio mediante il o
parzialmente dalla Comunità, ad eccezione del contesto
diritto di raccomandare imprese nel
processo di selezione o
specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento
di influenzare l'indirizzo della ricerca
in modo da comunitario
nell'ambito dei programmi quadro di RSI adottati
C
323/24 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 30.12.2006
rispettivamente
in base al titolo XVIII del trattato CE o al titolo II dell'articolo 89 del regolamento (CE)
n. 1698/2005 alle stesse
del
trattato Euratom. condizioni
e alla stessa intensità del cofinanziamento.
Quando
le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o Gli aiuti ad attività di
R&S riguardanti i prodotti di cui
parzialmente
ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte all'allegato I del trattato CE che
non soddisfano i criteri di cui
comune
si applicherà il massimale più favorevole secondo le al presente capo sono esaminati in base alle
normali regole della
norme
applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti presente disciplina.
concessi
a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato
destinati a promuovere gli investimenti in capitale di
rischio
nelle PMI (46).
10. DISPOSIZIONI FINALI
Gli
aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de
minimis»
a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che 10.1. Relazioni e monitoraggio
vengano
eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella
presente
disciplina. 10.1.1. Relazioni annuali
In linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 e
del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del
9.
NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante
modalità
di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (48), gli Stati
Per
quanto riguarda gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i membri presentano relazioni
annuali alla Commissione.
prodotti
enumerati all'allegato I del trattato CE, e in deroga ai
limiti
di intensità di aiuto o alle maggiorazioni specificate nella
presente
disciplina, la Commissione continuerà ad autorizzare Oltre a quanto previsto dalle suddette
disposizioni, le relazioni
un'intensità
di aiuto fino al 100 %, purché in ciascun caso siano annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI
conterranno
soddisfatte
le seguenti quattro condizioni: per ciascuna misura, inclusa la
concessione di aiuti a norma di un
regime approvato, le seguenti informazioni:
- gli
aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o
sottosettore interessato; -
il nome del beneficiario;
- l'importo dell'aiuto
per beneficiario;
- prima
dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su
Internet informazioni relative allo
svolgimento e alla
finalità della stessa. Tali
informazioni devono contenere la - l'intensità dell'aiuto;
data approssimativa dei risultati
attesi e l'indirizzo della loro
pubblicazione su Internet nonché
precisare che i risultati
saranno disponibili
gratuitamente; - i settori di attività nei
quali vengono realizzati i progetti
sovvenzionati.
- i
risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet
per un periodo di almeno 5 anni. Tali
informazioni su Nel caso
degli aiuti di natura fiscale, lo Stato membro deve
Internet saranno pubblicate
simultaneamente ad altre
fornire un elenco dei beneficiari che hanno fruito di uno sgravio
informazioni eventualmente fornite a
membri di organismi fiscale
annuo superiore a 200 000 euro.
specifici;
Nel caso dei poli di innovazione, la relazione deve contenere
- gli
aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di anche una breve descrizione
dell'attività del polo e della sua
ricerca e non devono comportare la
concessione diretta di
capacità di attrarre attività di RSI. La Commissione può
aiuti non connessi alla ricerca a
favore di un'impresa di
richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti
produzione, trasformazione o
commercializzazione di concessi, per verificare se siano
state rispettate le condizioni da
prodotti agricoli, né fornire un
sostegno in termini di
essa stabilite nella decisione con cui ha approvato dette misure di
prezzo ai produttori di detti
prodotti.
aiuto.
Le relazioni annuali verranno pubblicate sul sito Internet della
La
Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai Commissione.
sensi
dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del
20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (47) Per tutti gli aiuti concessi a imprese di
grandi dimensioni nel
qualora
siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del quadro di un regime di aiuti autorizzato, gli
Stati membri sono
cofinanziamento
comunitario ai sensi di quell'articolo e/o l'aiuto inoltre tenuti a spiegare nella relazione annuale come
è stato
di
Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi rispettato il criterio dell'effetto
d'incentivazione, in particolare
utilizzando
gli indicatori e i criteri di cui al capo 6.
(46) GU
C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
(47) GU
L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) (48) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1,
modificato dal regolamento (CE) n.
n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.1.2006,
pag. l).
1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).
30.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea C 323/25
10.1.2.
Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti - il nuovo massimale per i grandi progetti
individuali si
La
Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per applicherà a decorrere
dall'entrata in vigore della presente
migliorare
la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità. In disciplina,
particolare,
sembra indispensabile fare in modo che gli Stati
membri,
gli operatori economici, le parti interessate e la - l'obbligo di presentare relazioni annuali
dettagliate, in
Commissione
stessa abbiano facile accesso al testo integrale di conformità al punto 10.1.1, e l'obbligo di
trasmettere le
tutti i
regimi di aiuti a favore della RSI applicabili. schede informative, in conformità al punto
10.1.3, si
applicano ai regimi di aiuto esistenti sei mesi dopo l'entrata
Ciò è
facilmente realizzabile mediante la creazione di siti Internet in vigore della presente
disciplina.
collegati.
Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto a favore
della
RSI, la Commissione richiederà sistematicamente allo Stato
membro
interessato di pubblicare su Internet il testo integrale di Gli Stati membri sono invitati a
esprimere il loro accordo
tutti i
regimi di aiuto definitivi e di comunicare alla Commissione esplicito e incondizionato alle
opportune misure proposte entro
l'indirizzo
Internet della pubblicazione. Il regime non deve essere due mesi dalla data di pubblicazione
della presente disciplina. In
applicato
prima della pubblicazione su Internet di siffatte caso di
mancata risposta, la Commissione presupporrà che lo
informazioni. Stato
membro in questione non concorda con le misure
proposte.
10.1.3.
Schede informative
Inoltre,
ogni qualvolta è concesso un aiuto alla RSI in base a
regimi
di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale e il
cui
importo ecceda 3 milioni di euro, gli Stati membri sono 10.3. Entrata
in vigore, validità e revisione
tenuti
a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi
dalla
concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le La presente disciplina entra in vigore
il 1o gennaio 2007 oppure,
informazioni
richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla qualora non sia stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione
presente
disciplina. Tali informazioni saranno disponibili in europea prima di quella data, il primo giorno
successivo alla sua
forma
sintetica sul sito della Commissione http://ec.europa.eu/ pubblicazione nella stessa e
sostituisce la disciplina comunitaria
comm/competition/index_en.html per gli aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo.
Gli
Stati membri si impegnano a conservare registrazioni
dettagliate
relative alla concessione di aiuti per tutte le misure La presente disciplina sarà in vigore
fino al 31 dicembre 2013.
a favore
della RSI. Tali registrazioni, che devono contenere tutte Previa consultazione degli Stati
membri, la Commissione, prima
le
informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi di tale data potrà apportarvi
modifiche in funzione di importanti
ammissibili
e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile, considerazioni di politica della concorrenza e della
politica di
devono
essere conservate per dieci anni dalla data di concessione ricerca ovvero al fine di tener conto
di altre politiche comunitarie
degli
aiuti. o di
impegni assunti a livello internazionale. La Commissione
intende riesaminare la presente disciplina tre anni dopo la sua
La
Commissione chiederà agli Stati membri di fornire tali entrata in vigore.
informazioni
in modo da effettuare una valutazione dell'impatto
della
presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in
vigore
(49). La
Commissione applicherà la presente disciplina a tutti i progetti
di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una
decisione dopo la pubblicazione di detta disciplina nella Gazzetta
10.2. Opportune misure ufficiale, anche nel caso in cui i progetti siano
stati notificati
La
Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'arti- prima della pubblicazione.
colo
88, paragrafo 1 del trattato CE, le seguenti opportune
misure
per quanto riguarda i loro regimi di aiuto alla ricerca e In linea con la comunicazione della
Commissione relativa alla
sviluppo
esistenti.
determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli
aiuti di Stato illegalmente concessi (50), la Commissione, in caso
Al fine
di conformarsi alle disposizioni della presente disciplina, di aiuti non notificati, applica:
gli
Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i
predetti
regimi onde armonizzarli con la presente disciplina
entro
dodici mesi dalla sua entrata in vigore con le seguenti - la presente disciplina, se gli
aiuti sono stati concessi dopo la
eccezioni:
sua entrata in vigore;
- gli
Stati membri dispongono di ventiquattro mesi per
introdurre emendamenti concernenti le
disposizioni di cui - la
disciplina in vigore al momento della concessione degli
al punto 3.1.1 della presente
disciplina,
aiuti, in tutti gli altri casi.
(49) In
tale contesto, gli Stati membri potrebbero voler sostenere la
Commissione fornendo la loro propria
valutazione a posteriori di
regimi di aiuti o di aiuti singoli. (50) GU C
119 del 22.5.2002, pag. 22.
C
323/26 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea
30.12.2006
ALLEGATO
Modulo per la comunicazione
di informazioni sintetiche sugli aiuti conformemente all'obbligo di fornire
informazioni supplementari
(sezione 10.1)
1) Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa
beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti, PMI o non PMI): . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale
utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai
quali vengono concessi
gli aiuti): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
3) Ente pubblico che eroga l'aiuto (denominazione e dati
della/e autorità erogatrice/i): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la
misura sovvenzionata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
5) Tipo di progetto o misura: . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Breve descrizione del progetto o della misura: . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Ove applicabile, costi ammissibili (in euro): . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) Importo (lordo) attualizzato dell'aiuto, in euro: . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9) Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo): . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
10) Condizioni cui è subordinata
l'erogazione dell'aiuto previsto (se del caso): . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11) Date previste di inizio e di
conclusione del progetto o della misura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12) Data di concessione
dell'aiuto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .