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Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione

 

                      DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DI RICERCA,

                                                                                           SVILUPPO E INNOVAZIONE

 

                                                                                                          (2006/C 323/01)

                                                                                                                                                                                                                              Pagina

 

              1.        INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              4

 

              1.1. Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          4

 

              1.2. La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        4

 

              1.3. Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla RSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                5

 

                        1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, test

                                    comparativo per l'esame degli aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         5

 

                        1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    5

 

                        1.3.3. Strumenti adeguati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 6

 

                        1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       6

 

                        1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     6

 

                        1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono essere limitati in modo da mantenere positivo il

                                    bilancio complessivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              6

 

              1.4. Applicazione del test comparativo: presunzioni giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico                                                                                                    7

 

              1.5. Motivazione per l'adozione delle misure specifiche contemplate dalla presente disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                   8

 

              2.        CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             8

 

              2.1. Campo di applicazione della disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   8

 

              2.2. Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        9

 

              3.        AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                             10

 

              3.1. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai sensi

                        dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               10

 

                        3.1.1. Finanziamento pubblico di attività non economiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 11

 

                        3.1.2. Finanziamento pubblico di attività economiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             11

 

              3.2. Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso

                        organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 11

 

                        3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      12

 

                        3.2.2. Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             12

 


 

 

C 323/2                   IT                                                     Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                                                                             30.12.2006

 

 

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           4.        COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL

                     TRATTATO CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         12

 

           5.        COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL

                     TRATTATO CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         13

 

           5.1. Aiuti a favore di progetti di R&S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          13

 

                     5.1.1. Categoria di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             13

 

                     5.1.2. Intensità di base dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   13

 

                     5.1.3. Maggiorazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          13

 

                     5.1.4. Costi ammissibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            14

 

                     5.1.5. Anticipo rimborsabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  15

 

                     5.1.6. Misure fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       15

 

                     5.1.7. Clausola di allineamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   15

 

           5.2. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           16

 

           5.3. Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      16

 

           5.4. Aiuti alle nuove imprese innovatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             16

 

           5.5. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           16

 

           5.6. Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione . . . . . . . .                                                                                          17

 

           5.7. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             17

 

           5.8. Aiuti ai poli di innovazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     18

 

           6.        EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ DELL'AIUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            19

 

           7.        COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME DETTAGLIATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               19

 

           7.1. Misure soggette a un esame dettagliato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 19

 

           7.2. Metodologia per l'esame dettagliato: criteri di RSI per la valutazione economica di determinati casi individuali                                                                                             20

 

           7.3. Effetti positivi degli aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               20

 

                     7.3.1. Imperfezioni del mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     20

 

                     7.3.2. Strumento adeguato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 21

 

                     7.3.3. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     21

 

                     7.3.4. Proporzionalità dell'aiuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   22

 

           7.4. Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 22

 

                     7.4.1. Distorsione degli incentivi dinamici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             22

 

                     7.4.2. Creazione di potere di mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           23

 

                     7.4.3. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            23

 

           7.5. Bilancio e decisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             23

 


 

 

30.12.2006                   IT                                                       Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                                                                                C 323/3

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Pagina

 

              8.        CUMULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       23

 

              9.        NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            24

 

              10. DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          24

 

              10.1. Relazioni e monitoraggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         24

 

                        10.1.1. Relazioni annuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  24

 

                        10.1.2. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         25

 

                        10.1.3. Schede informative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     25

 

              10.2. Opportune misure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   25

 

              10.3. Entrata in vigore, validità e revisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                25

 


 

 

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                           1.       INTRODUZIONE                                    applicate per la valutazione degli aiuti notificati, avvalendosi dei

                                                                                    suoi poteri discrezionali per migliorare la certezza del diritto e la

                                                                                    trasparenza delle sue decisioni.

1.1.          Gli obiettivi degli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo

                                  e innovazione

 

La promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (in

prosieguo: «la RSI») è un obiettivo importante di interesse                           1.2.         La politica in materia di aiuti di Stato e la RSI

comune. A norma dell'articolo 163 del trattato CE «la Comunità

si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e                         Nel contesto della strategia di Lisbona il livello attuale di RSI è

tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo                 considerato insufficiente per l'economia europea. Un incremento

della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni                    di detto livello porterebbe quindi a una maggiore crescita nella

di ricerca ritenute necessarie ...». Gli articoli da 164 a 173 del                  Comunità. La Commissione ritiene che le attuali regole in

trattato CE stabiliscono le azioni da svolgere in tal senso, nonché                 materia di aiuti di Stato alla R&S debbano essere modernizzate e

l'ambito e l'attuazione del programma quadro pluriennale.                           potenziate per far fronte a tale sfida.

 

 

Nell'incontro di Barcellona del marzo 2002, il Consiglio europeo                    Innanzitutto, la Commissione, nella presente disciplina espande

ha fissato un obiettivo chiaro per l'evoluzione futura del sostegno                 le attuali possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo

finanziario a favore della ricerca, decidendo di incrementare la                    a nuove azioni a sostegno dell'innovazione. L'innovazione è

spesa complessiva per la ricerca e lo sviluppo (in prosieguo: R&S)                  legata a un processo che consente di combinare conoscenza e

e l'innovazione nella Comunità fino al 3 % del prodotto interno                     tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal

lordo (PIL) entro il 2010. Ha inoltre precisato che due terzi di                    mercato per prodotti, servizi e processi commerciali nuovi o più

questi nuovi investimenti dovranno provenire dal settore privato.                   avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e

Per raggiungere l'obiettivo, gli investimenti nella ricerca                         comporta un certo grado di rischio. Per quanto concerne le

dovranno aumentare di un tasso medio annuo dell'8 %, ripartito                      regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene tuttavia

tra un tasso di crescita del 6 % per quanto riguarda la spesa                       che gli aiuti di Stato a favore dell'innovazione debbano essere

pubblica (1) e un tasso di crescita annuo del 9 % per quanto                        autorizzati non sulla base di una definizione astratta di

riguarda gli investimenti privati (2).                                              innovazione, ma unicamente se riguardano attività precise, volte

                                                                                    espressamente a rimediare alle imperfezioni del mercato che

                                                                                    ostacolano l'innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli

L'obiettivo perseguito è accrescere l'efficienza economica                          aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della

mediante gli aiuti di Stato (3) e contribuire in tal modo alla                      concorrenza e del commercio.

crescita sostenibile e all'occupazione. Gli aiuti di Stato alla RSI

possono quindi essere considerati compatibili se l'aiuto può

accrescere la RSI e se la distorsione della concorrenza non è                       In secondo luogo, la Commissione intende promuovere una

considerata contraria all'interesse comune, che la Commissione                      migliore amministrazione degli aiuti di Stato alla RSI, aumen-

equipara nella presente disciplina all'efficienza economica. Scopo                  tando l'ambito delle esenzioni di categoria per la R&S,

della presente disciplina è realizzare detto obiettivo e in                         attualmente limitate agli aiuti alle piccole e medie imprese

particolare aiutare gli Stati membri a orientare meglio gli aiuti                   («PMI») (5). Le misure di aiuto alle RSI meno problematiche

rispetto alle imperfezioni pertinenti del mercato (4).                              formeranno oggetto di un futuro regolamento generale sulle

                                                                                    esenzioni per categoria. La presente disciplina continuerà ad

                                                                                    applicarsi a tutte le misure notificate alla Commissione, sia

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce un divieto                   perché la misura non rientra nel campo di applicazione del

generale per quanto riguarda gli aiuti di Stato. In determinati casi,               regolamento generale sulle esenzioni per categoria, sia perché il

tuttavia, gli aiuti possono essere compatibili con il mercato                       regolamento generale sulle esenzioni per categoria stabilisce

comune a norma dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Gli aiuti a                       l'obbligo di notificare individualmente l'aiuto o perché uno Stato

favore della RSI sono giustificabili principalmente ai sensi                        membro decide di notificare una misura che in linea di principio

dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c). Nella presente                      avrebbe potuto beneficiare di una esenzione per categoria,

disciplina la Commissione fissa le regole che saranno poi                           nonché, ai fini della valutazione di tutti i casi di aiuti non

                                                                                    notificati.

(1) Occorre tener presente che solo una parte della spesa pubblica di

        R&S sarà considerata aiuto di Stato.                                        In terzo luogo, per meglio orientare l'analisi della Commissione,

(2) V. «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa»,

        comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento                 la presente disciplina stabilisce per la valutazione delle misure

        europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato              che rientrano nel suo ambito, non solo regole sulla compatibilità

        delle regioni, COM(2003) 226 definitivo (descritta infra), pag. 7.          di determinate misure di aiuto (capo 5) ma anche, visto il

(3) In economia, il termine «efficienza» (o «efficienza economica») si              maggior rischio che determinate misure provochino distorsioni

        riferisce al grado di ottimizzazione del benessere totale in un             della concorrenza e degli scambi, ulteriori elementi concernenti

        particolare mercato e nell'economia in generale. L'aumento della RSI        l'analisi dell'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto

        accresce l'efficienza economica dirigendo la domanda su prodotti,           (capo 6) nonché una metodologia supplementare da applicare in

        processi o servizi nuovi o più avanzati, il che equivale a una              caso di esame dettagliato (capo 7).

        diminuzione del prezzo di detti beni adattato alla qualità.

(4) Si parla di «imperfezione del mercato» quando il mercato, senza

        intervento esterno, non porta a un risultato efficiente sotto il profilo    (5) Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno

        economico. In tali circostanze l'intervento dello Stato, incluso l'aiuto        numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-

        di Stato, può migliorare l'efficienza del mercato in termini di prezzi,         2009. COM(2005) 107 def. - SEC (2005) 795, adottato il 7 giugno

        produzione e utilizzazione delle risorse.                                       2005.

 


 

 

30.12.2006              IT                              Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                C 323/5

 

 

In questo contesto la Commissione sottolinea che i mercati                     e indirizzarli verso gli obiettivi della rinvigorita strategia di

concorrenziali in linea di massima dovrebbero, per il semplice                 Lisbona».

gioco delle forze in campo, dare il risultato più efficiente in

termini di RSI. Tuttavia, ciò non è sempre garantito e l'intervento

pubblico potrebbe allora migliorare la situazione. Le imprese                  Quando valuta la compatibilità di una misura di aiuto con il

investiranno maggiormente nella ricerca solo se potranno trarre                mercato comune, la Commissione pondera gli effetti positivi

vantaggi commerciali concreti dai risultati e purché siano a                   della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune

conoscenza delle opportunità esistenti. I deboli livelli di RSI sono           interesse con i suoi effetti potenzialmente negativi di distorsione

dovuti a varie ragioni imputabili in parte alle barriere strutturali e         degli scambi e della concorrenza. Il piano di azione, sulla base

in parte alla presenza di imperfezioni del mercato (6). Alle prime             della prassi esistente, ha formalizzato questo esercizio di

si dovrebbe di preferenza rimediare mediante misure strutturali,               ponderazione definendolo «test comparativo» (8). Per decidere

mentre gli aiuti di Stato possono svolgere un ruolo per                        dell'approvazione di una misura di aiuti di Stato, il test si articola

compensare le inefficienze causate da imperfezioni del mercato.                in tre fasi, le prime due concernenti gli effetti positivi e la terza gli

L'esperienza indica altresì che gli aiuti di Stato sono efficaci               effetti negativi nonché il saldo tra effetti positivi e negativi:

purché siano presenti condizioni favorevoli, come sistemi

adeguati di diritti di proprietà intellettuale, un ambiente

concorrenziale disciplinato da norme favorevoli alla ricerca e                 1) La misura di aiuto è destinata a un obiettivo ben definito di

all'innovazione e mercati finanziari favorevoli.                                     interesse comune? (crescita, occupazione, coesione,

                                                                                     ambiente)

 

Tuttavia gli aiuti di Stato hanno anche l'effetto di falsare la                2) L'aiuto è correttamente concepito per conseguire l'obiettivo

concorrenza, mentre una forte concorrenza è un fattore cruciale                      d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto rimedia all'im-

perché il mercato incentivi investimenti in attività di RSI. È                       perfezione del mercato o consegue altri obiettivi?

pertanto necessario concepire in maniera attenta le misure di

aiuto di Stato onde limitarne gli effetti distorsivi che possono                     i)     L'aiuto di Stato è uno strumento adeguato?

altrimenti diventare controproducenti e ridurre il livello

complessivo di RSI e la crescita economica.

                                                                                     ii)    Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica

                                                                                            il comportamento delle imprese?

La principale riserva per quanto riguarda gli aiuti a favore della

RSI destinati alle imprese è che falsino ed eventualmente                            iii) La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso

riducano gli incentivi dinamici a investire delle imprese                                   cambiamento di comportamento potrebbe essere

concorrenti. Quando un'impresa riceve un aiuto, in generale ne                              ottenuto con meno aiuti?

risulta rafforzata la sua posizione sul mercato e diminuito il

rendimento degli investimenti delle altre imprese. Se la

diminuzione è significativa, può accadere che i concorrenti                    3) Le distorsioni di concorrenza e l'incidenza sugli scambi

riducano le proprie attività di RSI. Inoltre, quando consentono di                   sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia

ridurre l'onere di bilancio per il beneficiario, gli aiuti possono                   positivo?

anche avere l'effetto di ridurre gli incentivi del beneficiario a

innovare. Infine, gli aiuti possono sostenere imprese inefficienti o

permettere al beneficiario di alterare le pratiche di esclusione o di          Questo test comparativo si applica sia all'elaborazione delle

rafforzare il suo potere di mercato.                                           norme sugli aiuti di Stato che alla valutazione dei casi.

 

                                                                               In base al regolamento sulle esenzioni per categoria, gli aiuti di

                                                                               Stato sono compatibili se vengono soddisfatte le condizioni ivi

                                                                               enunciate. Altrettanto dicasi, in generale, per la maggior parte dei

1.3.       Test comparativo e sua applicazione agli aiuti alla                 casi contemplati nella presente disciplina. Tuttavia, per quanto

                                   RSI                                         riguarda le singole misure di aiuto che presentano un forte

                                                                               potenziale di distorsione della concorrenza a causa dell'importo

                                                                               elevato dell'aiuto, la Commissione effettuerà una valutazione

1.3.1. Il piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di           globale degli effetti positivi e negativi degli aiuti sulla base del

        Stato meno numerosi e più mirati, test comparativo per                 principio di proporzionalità.

        l'esame degli aiuti

 

Nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato (7) la                    1.3.2. L'obiettivo di interesse comune perseguito dalla disci-

Commissione ha annunciato che «per contribuire nel miglior                            plina

modo possibile alla rinvigorita strategia di Lisbona per la crescita

e l'occupazione, la Commissione, se del caso, rafforzerà                       La presente disciplina persegue l'obiettivo di interesse comune

l'approccio economico agli aiuti di Stato. L'approccio economico               consistente nel promuovere le RSI. Essa tende ad accrescere

è lo strumento per concentrare meglio determinati aiuti di Stato               l'efficienza economica esaminando carenze ben definite di

                                                                               mercato che impediscono all'economia comunitaria di raggiun-

                                                                               gere il livello ottimale di RSI.

(6) In particolare: formazione universitaria, programmi di ricerca e

    strutture pubbliche di ricerca, norme sui diritti di proprietà

    industriale a favore dell'innovazione e creazione, da parte delle          (8) V. piano d'azione, nota 5, punti 11 e 20, sviluppati in maniera più

    imprese, di condizioni favorevoli allo sviluppo della RSI.                     dettagliata nella comunicazione sull'innovazione, COM(2005) 436

(7) Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, nota 5, paragrafo 21.        definitivo del 21 settembre 2005.

 


 

 

C 323/6                 IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            30.12.2006

 

 

Per fissare regole che permettano alle misure di aiuto di                 - Problemi di coordinamento e di messa in rete. La

conseguire detto obiettivo, occorre, innanzitutto, individuare le               capacità delle imprese di coordinarsi o per lo meno di

carenze i del mercato che ostacolano la RSI. La RSI ha luogo                    interagire, e di conseguenza di sviluppare RSI può essere

attraverso una serie di attività, che sono esercitate a monte di vari           ostacolata. Possono sorgere problemi per vari motivi,

mercati di prodotti e che sfruttano le capacità di RSI esistenti per            incluse difficoltà a coordinare le attività di R&S e a trovare

sviluppare prodotti (9) e processi nuovi o più avanzati in tali                 partner adatti.

mercati, e quindi promuovono la crescita economica. Tuttavia,

date le capacità di RSI esistenti, i le carenze del mercato possono

impedire a quest'ultimo di raggiungere il volume di produzione            1.3.3. Strumenti adeguati

ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente per

le ragioni seguenti:                                                      È importante tener presente che possono esistere altri strumenti

                                                                          più idonei ad aumentare il livello di RSI nell'economia, come la

                                                                          normazione, un maggior finanziamento delle università, o

                                                                          misure fiscali generali a favore della RSI (10). L'idoneità di uno

                                                                          strumento in una determinata situazione è di regola legata alle

- Esternalità positive/ricadute di conoscenza: la RSI                     cause principali del problema. Se un nuovo operatore non riesce

     spesso arreca benefici alla società sotto forma di ricadute          a sfruttare adeguatamente i risultati della RSI, la riduzione delle

     di conoscenza. Tuttavia, senza intervento esterno sul                barriere all'accesso al mercato può essere più efficace del ricorso

     mercato, un certo numero di progetti, malgrado i vantaggi            ad aiuti di Stato. Aumentando il finanziamento alle università si

     che presentano per la società, potrebbero risultare poco             può rispondere meglio alla scarsità di personale di RSI qualificato

     interessanti economicamente per il settore privato, perché           che non concedendo aiuti di Stato a progetti di RSI. Gli Stati

     le imprese a finalità di lucro non tengono conto degli effetti       membri devono quindi optare per gli aiuti di Stato quando

     esterni delle loro attività quando decidono il volume di RSI         rappresentano uno strumento idoneo rispetto al problema che

     da intraprendere. Di conseguenza accade che progetti di              tentano di risolvere. In altri termini, è necessario individuare

     interesse comune non vengano sviluppati in assenza di                l'imperfezione del mercato cui si intende ovviare mediante la

     intervento pubblico.                                                 misura di aiuto.

 

 

                                                                          1.3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

 

- Beni pubblici/ricadute di conoscenza: ai fini della                     Gli aiuti di Stato alla RSI devono indurre il beneficiario a

     creazione di conoscenza di carattere generale, come la               cambiare il suo comportamento, inducendolo ad accrescere il

     ricerca fondamentale, è impossibile impedire ai terzi di             livello di attività di RSI e a realizzare progetti o attività di RSI che

     servirsi dei risultati (bene pubblico), mentre è possibile           diversamente non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati in

     tutelare la conoscenza specifica legata alla produzione, ad          misura più limitata. La Commissione ritiene che grazie agli aiuti,

     esempio mediante brevetti che comportino per l'inventore             l'attività di RSI dovrebbe aumentare in termini di scala, portata,

     un ritorno maggiore dalla sua invenzione. Per elaborare una          importi di spesa e ritmo. L'effetto di incentivazione è individuato

     politica adeguata a sostegno della RSI è importante                  mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti

     distinguere tra creazione di conoscenza di carattere generale        di attività con e senza aiuti. Gli Stati membri devono dimostrare

     e creazione di conoscenze che è possibile tutelare. Le               chiaramente come intendono assicurare la presenza di un effetto

     imprese tendono a sfruttare, a titolo gratuito, la conoscenza        di incentivazione.

     di carattere generale creata da altri, il che le rende poco

     propense a creare conoscenza direttamente. Infatti, può

     darsi che il mercato non solo sia inefficiente, ma anche             1.3.5. Proporzionalità dell'aiuto

     completamente inesistente. Se la produzione di conoscenza

     di carattere generale fosse maggiore, tutta la società               Un aiuto è considerato proporzionale unicamente se non è

     potrebbe beneficiare di ricadute di conoscenza in ogni               possibile ottenere lo stesso risultato con una misura di aiuto

     settore economico. A tal fine è possibile che i governi              meno distorsiva. In particolare l'importo e l'intensità dell'aiuto

     debbano sostenere la creazione di conoscenza da parte delle          devono limitarsi al minimo necessario perché l'attività di RSI

     imprese. Nel caso della ricerca fondamentale può darsi che           sovvenzionata abbia luogo.

     si trovino a dover finanziare integralmente gli sforzi delle

     imprese per svolgere attività di ricerca fondamentale.

                                                                          1.3.6. Gli effetti negativi degli aiuti a favore della RSI devono

                                                                                 essere limitati in modo da mantenere positivo il bilancio

                                                                                 complessivo

- Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione: la RSI                     Le possibili distorsioni di concorrenza derivanti dagli aiuti di

     presenta un grado elevato di rischi e incertezze. A causa            Stato alla RSI possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

     delle asimmetrie e imperfezioni dell'informazione gli

     investitori privati possono essere reticenti a finanziare

     progetti utili, e può accadere che personale altamente               - perturbazione degli incentivi dinamici delle imprese ed

     qualificato non venga a conoscenza di opportunità di                       effetto di «spiazzamento»;

     lavoro in imprese innovatrici. La distribuzione delle risorse

     umane e finanziarie in tali mercati può quindi risultare             - sostegno a una produzione insufficiente;

     inadeguata e progetti importanti per l'economia non essere

     realizzati.                                                          (10) V. la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti

                                                                              di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del

(9) Ciò comprende i servizi.                                                  10.12.1998, pag. 3.

 


 

 

30.12.2006              IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             C 323/7

 

 

- pratiche di esclusione e rafforzamento del potere di                     Al capo 7 sono illustrati i casi in cui si procederà a un esame

     mercato;                                                              approfondito e ne sono indicate le modalità.

 

- delocalizzazione delle attività economiche negli Stati                   Ciò significa che esistono diversi livelli di esame descritti più

     membri;                                                               dettagliatamente in prosieguo. Per il primo livello, la Commis-

                                                                           sione ritiene che le misure in causa siano conformi alle

                                                                           condizioni di cui al capo 5 purché siano soddisfatte le condizioni

- ripercussioni sulle correnti di scambio nell'ambito del                  di cui al capo 6 per presumere l'effetto d'incentivazione. Per tutte

     mercato interno.                                                      le altre misure la Commissione ritiene necessario un esame

                                                                           complementare dati i rischi più elevati per la concorrenza e gli

                                                                           scambi, a causa dell'attività, dell'importo di aiuto o del tipo di

Gli effetti negativi sono di regola più marcati per gli aiuti di           beneficiario. L'esame complementare in generale consisterà in

importo più elevato e per gli aiuti concessi ad attività prossime          un'ulteriore analisi fattuale più dettagliata del caso specifico

alla commercializzazione del prodotto o del servizio. Di                   conformemente alle disposizioni di cui al capo 6 rispetto alla

conseguenza le intensità di aiuto in generale devono essere più            necessità e all'effetto d'incentivazione oppure di cui al capo 7 per

basse per le attività legate allo sviluppo e all'innovazione che per       l'esame di aiuti eccedenti il massimale stabilito nella sezione 7.1

le attività connesse alla ricerca. Inoltre, nel definire i costi           della presente disciplina. In esito a detto esame complementare la

ammissibili è importante assicurarsi che non possano beneficiare           Commissione può approvare l'aiuto, dichiararlo incompatibile

di aiuti i costi imputabili ad attività di gestione corrente               con il mercato comune oppure adottare una decisione di

dell'impresa. Anche le caratteristiche del beneficiario e dei              compatibilità subordinata a condizioni.

mercati hanno un impatto sul livello di distorsione. Detti aspetti

saranno analizzati più attentamente nei casi sottoposti a un

esame dettagliato.                                                         Innanzitutto la Commissione ritiene che, per talune misure di

                                                                           aiuto, il rispetto delle disposizioni di cui ai capi 5 e 6 sarà

                                                                           generalmente sufficiente perché siano dichiarate compatibili, in

                                                                           quanto si presume che il risultato dell'applicazione del test

                                                                           comparativo a questo tipo di misura sarebbe positivo. Il fatto che

 1.4.      Applicazione del test comparativo: presunzioni                  una misura rientri o meno in questa categoria dipende dal tipo di

giuridiche e necessità di procedere a un esame più specifico               beneficiario, dall'attività sovvenzionata e dall'importo dell'aiuto

                                                                           concesso. La Commissione ritiene che le seguenti misure saranno

La presente disciplina sarà utilizzata ai fini dell'esame degli aiuti      dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 e 6 se i) soddisfano

alla ricerca, sviluppo e innovazione notificati alla Commissione.          tutte le condizioni e i parametri enunciati al capo 5; ii) se l'aiuto è

La Commissione valuterà la compatibilità dei casi in base al test          concesso unicamente dopo la presentazione della domanda di

comparativo descritto al capo 1. Di conseguenza, una misura                aiuto da parte delle autorità nazionali:

sarà autorizzata unicamente se la valutazione della Commissione

è globalmente positiva, considerati i singoli elementi del test

comparativo. Tuttavia l'esame della Commissione può variare a              - aiuti destinati al progetto e agli studi di fattibilità quando il

seconda di come è effettuata tale valutazione, in quanto i rischi               beneficiario dell'aiuto è una PMI e l'importo di aiuto è

per la concorrenza e gli scambi imputabili a determinati tipi di                inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per un progetto

misure possono infatti essere diversi caso per caso. Fatti salvi gli            (aiuto al progetto più aiuto per studi di fattibilità);

articoli 4-7 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del

22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93

del trattato CE (11) la Commissione applica differenti presunzioni         - aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà

legali in funzione del tipo di misura di aiuto notificato.                      industriale delle PMI;

 

Tutti gli aiuti notificati saranno dapprima valutati alla luce delle       - aiuti alle nuove imprese innovatrici;

disposizioni del capo 5. In detto capo 5, la Commissione ha

individuato una serie di misure rispetto alle quali ritiene a priori

che aiuti di Stato mirati possano ovviare a un'imperfezione                - aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;

specifica del mercato che ostacola la RSI. La Commissione ha                    aiuti per servizi a sostegno dell'innovazione;

inoltre definito varie condizioni e parametri volti a garantire che

gli aiuti di Stato a favore di siffatte misure presentino realmente

un effetto di incentivazione, siano proporzionali e abbiano                - aiuti per la messa a disposizione di personale altamente

un'incidenza negativa limitata sulla concorrenza e sugli scambi.                qualificato.

Questo capo contiene quindi parametri applicabili all'attività

sovvenzionata, all'intensità di aiuto e alle condizioni di                 Per le misure elencate, il capo 6 precisa che si presume l'effetto

compatibilità. In generale, soltanto le misure che soddisfano i            d'incentivazione qualora sia soddisfatta la condizione di cui al

criteri enunciati al capo 5 possono essere compatibili in virtù            succitato punto ii).

dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in base alla

presente disciplina.

                                                                           In secondo luogo, per gli aiuti notificati inferiori ai massimali di

                                                                           cui alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame comple-

Al capo 6 la Commissione illustra come valuterà la necessità e             mentare consiste in una dimostrazione dell'effetto d'incentiva-

l'effetto d'incentivazione degli aiuti.                                    zione e della necessità come indicato al capo 6. Siffatte misure

                                                                           saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei capi 5 o 6

(11) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.                                        unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i parametri

 


 

 

C 323/8                  IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           30.12.2006

 

 

enunciati al capo 5 e ii) se l'effetto d'incentivazione e la necessità           positive. Infatti mirano a risolvere il problema dovuto al fatto che

sono stati dimostrati, conformemente al capo 6.                                  l'innovazione nelle attività di servizio può non rientrare nelle

                                                                                 categorie di ricerca e sviluppo. L'innovazione nelle attività di

In terzo luogo, per gli aiuti notificati superiori ai massimali di cui           servizio spesso deriva dall'interazione con i clienti e dal

alla sezione 7.1 della presente disciplina, l'esame complementare                confronto con il mercato anziché dallo sfruttamento e

consiste in un esame dettagliato conformemente al capo 7. Le                     dall'utilizzazione di conoscenze scientifiche, tecnologiche e

misure saranno quindi dichiarate compatibili sulla base dei                      commerciali esistenti. Inoltre, nel settore dei servizi, l'innova-

capi 5, 6 e 7 unicamente se i) soddisfano tutte le condizioni e i                zione tende a basarsi su processi e modi di organizzazione nuovi,

parametri enunciati al capo 5; e ii) se il test comparativo                      anziché sullo sviluppo tecnologico. Pertanto, l'innovazione

conformemente al capo 7 si traduce in una valutazione                            dell'organizzazione e dei processi nei servizi non è adeguata-

complessiva positiva.                                                            mente coperta da aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e necessita

                                                                                 una misura specifica di aiuto supplementare onde porre rimedio

                                                                                 alle carenze del mercato che la ostacolano.

 

1.5.       Motivazione per l'adozione delle misure specifiche                    Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

               contemplate dalla presente disciplina                             devono correggere le imperfezioni del mercato dovute alla

                                                                                 carenza di informazione all'interno del mercato del lavoro

Nell'applicare tali criteri alla RSI, la Commissione ha individuato              comunitario. Nella Comunità il personale altamente qualificato

una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, in base             tende a essere assunto dalle grandi imprese, in quanto ritiene che

a condizioni specifiche, risultare compatibili con l'articolo 87,                offrano una maggiore garanzia di migliori condizioni di lavoro e

paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.                                        una vita professionale più sicura e promettente. Dal canto loro, le

                                                                                 PMI potrebbero fruire di migliori scambi di conoscenze e di

Gli aiuti a favore di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e    maggiori capacità di innovazione se fossero in grado di assumere

sviluppo sperimentale sono destinati principalmente alle imperfe-                personale altamente qualificato per svolgere attività di RSI.

zioni del mercato legate alle esternalità positive (ricadute di                  Anche la creazione di ponti tra le grandi imprese o le università e

conoscenza), inclusi i beni pubblici. La Commissione ritiene utile               le PMI può contribuire a rimediare alle imperfezioni del mercato

mantenere diverse categorie di attività di RSI, a prescindere dal                legate al coordinamento e a sostenere i poli di innovazione.

fatto che le attività possano seguire un modello interattivo di

innovazione piuttosto che un modello lineare. Diverse intensità

di aiuto rispecchiano diverse dimensioni di imperfezione del                     Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a rimediare alle

mercato nonché la prossimità dell'attività alla commercializza-                  imperfezioni del mercato dovute a problemi di coordinamento

zione. Inoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in          che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli

questo campo, alcune attività di innovazione sono state incluse                  scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono

nello sviluppo sperimentale. Inoltre, il sistema delle maggiora-                 contribuire a ovviare al problema in due modi: innanzi tutto,

zioni è stato semplificato. Tenuto conto delle previste, più gravi,              promuovendo gli investimenti in infrastrutture aperte da usare in

conseguenze delle imperfezioni del mercato e delle previste                      comune per i poli di innovazione e, in secondo luogo,

maggiori esternalità positive, appare giustificato accordare                     promuovendo le attività di animazione dei poli, così da

maggiorazioni alle PMI, alla collaborazione di e con le PMI, alla                migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendi-

collaborazione transfrontaliera e ai partenariati tra settore                    mento.

pubblico e privato (collaborazioni di imprese con organismi

pubblici di ricerca).

 

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica relativi ai progetti di RSI              2.      CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

sono destinati a ovviare all'imperfezione dovuta alla carenza e

all'asimmetria dell'informazione. Questi studi sono considerati                         2.1.        Campo di applicazione della disciplina

più lontani dal mercato del progetto stesso, e quindi possono

essere autorizzati intensità di aiuto relativamente elevate.                     La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla ricerca, allo

                                                                                 sviluppo e all'innovazione, nel rispetto delle altre norme

Gli aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà          comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni

industriale delle PMI mirano a ovviare all'imperfezione del                      dei trattati istitutivi delle Comunità europee e della normativa

mercato legata a esternalità positive (ricadute di conoscenza) e                 adottata in applicazione dei trattati.

hanno lo scopo di accrescere le possibilità delle PMI di ottenere

rendimenti adeguati, conferendo loro un maggiore incentivo ad                    A norma dei principi generali del trattato, non è possibile

avviare attività di RSI.                                                         autorizzare un aiuto di Stato che risulti discriminatorio in misura

                                                                                 non giustificata dal suo carattere di aiuto di Stato. Per quanto

Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono stati introdotti per               riguarda la RSI, occorre sottolineare in particolar modo che la

porre rimedio alle imperfezioni del mercato legati alla carenza e                Commissione non può autorizzare una misura di aiuto che

all'asimmetria dell'informazione, che sono particolarmente                       escluda la possibilità di sfruttare i risultati della RSI in altri Stati

dannosi per questo tipo di imprese in quanto ne danneggiano                      membri.

la capacità di ottenere finanziamenti adeguati per progetti

innovativi.                                                                      Le autorità pubbliche possono incaricare determinate imprese di

                                                                                 svolgere attività di ricerca e sviluppo oppure possono acquistarne

Gli aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi       i risultati. La non applicazione dei prezzi di mercato a siffatte

sono destinati a trovare una soluzione alle imperfezioni del                     attività di ricerca e sviluppo implica, in linea di massima,

mercato dovute alla carenza dell'informazione e alle esternalità                 l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1,

 


 

 

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del trattato CE. Invece se detti contratti sono aggiudicati alle                destinati alla formazione (18) e dal regolamento (CE) n. 2204/

imprese alle condizioni di mercato - e un'indicazione in tal                    2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo

senso può essere una gara d'appalto che sia stata indetta secondo               all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti

le direttive applicabili in materia di appalti pubblici, in particolare         di Stato a favore dell'occupazione (19).

la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli

enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono                 Gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a favore di

servizi di trasporto e servizi postali (12) e la direttiva 2004/18/CE           imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,                      aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in

relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli               difficoltà (20) sono esclusi dal campo di applicazione della

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (13), la                  presente disciplina.

Commissione di norma dichiarerà l'insussistenza di aiuto di

Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

 

                                                                                                         2.2.      Definizioni

La presente disciplina si applica agli aiuti a sostegno di ricerca,

sviluppo e innovazione in tutti i settori disciplinati dal trattato             Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti

CE. Si applica inoltre ai settori soggetti a norme comunitarie                  definizioni:

specifiche sugli aiuti di Stato, salvo disposizione contraria

contenuta in dette norme (14).                                                  a)     «piccole e medie imprese» («PMI»), «piccole imprese» e

                                                                                       «medie imprese», le imprese ai sensi del regolamento (CE)

                                                                                       n. 70/2001 della Commissione, o di qualunque regola-

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato alla RSI in                      mento che eventualmente lo sostituisca;

campo ambientale (15), dal momento che esistono numerose

sinergie da sfruttare tra l'innovazione finalizzata alla qualità e al

rendimento e quella volta a ottimizzare l'uso dell'energia, la                  b)     «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella

gestione dei rifiuti e la sicurezza.                                                   definizione di piccole e medie imprese;

 

                                                                                c)     «intensità di aiuto»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in

In seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 364/2004                      percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori

della Commissione, del 25 febbraio 2004 recante modifica del                           utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione                           Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una

del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (16),                  sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è

gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi alle PMI sono esenti                   l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in

dall'obbligo di notifica alle condizioni di cui al regolamento (CE)                    più rate sono attualizzati al loro valore al momento della

n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo                            concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di                  dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel

Stato a favore delle piccole e medie imprese (17). Gli Stati membri                    caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile

conservano tuttavia la facoltà di notificare detti aiuti e in tal caso,                al momento della concessione. L'intensità dell'aiuto è

per la valutazione degli aiuti notificati, continuerà ad essere                        calcolata per ciascun beneficiario;

applicata la presente disciplina.

 

                                                                                d)     «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro,

Sebbene la presente disciplina preveda, per numerose misure,                           quale un'università o un istituto di ricerca, indipendente-

l'ammissibilità dei costi del personale e contenga una nuova                           mente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto

misura sugli aiuti per l'assunzione di personale altamente                             privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità

qualificato, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione                    principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base,

dei ricercatori continuano a essere disciplinati dagli specifici                       di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel

strumenti sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e della                       diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pub-

formazione, costituiti attualmente dal regolamento (CE) n. 68/                         blicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono

2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo                                  interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti                     diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese

                                                                                       in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad

                                                                                       esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di

(12) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.                                                   alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente

(13) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.                                                 medesimo né ai risultati prodotti;

(14) L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio prevede

    norme specifiche in materia di compatibilità degli aiuti di Stato alla

    R&S nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via             e)     «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti

    navigabile.                                                                        soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti

(15) V. la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela           di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

    dell'ambiente, GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3, punto 7. Inoltre,                     applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

    nell'ambito della revisione della disciplina ambientale, la Commis-

    sione prenderà in considerazione la possibilità di integrarvi nuove

    misure che possono anche riguardare l'innovazione ecologica.                (18) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20, modificato dal regolamento (CE)

(16) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20.                                                  n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

(17) GU L 101 del 13.1.2001, pag. 33, modificato dal regolamento (CE)           (19) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

    n. 364/2004.                                                                (20) Attualmente: GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

 


 

 

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f)     «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche       j)    «innovazione organizzativa» (22): l'applicazione di un

       miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per                   nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali

       mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o                       dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle

       permettere un notevole miglioramento dei prodotti,                         relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innova-

       processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di                    zione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'orga-

       componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca                  nizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si

       industriale, in particolare per la validazione di tecnologie               basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i

       generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g);             cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le

                                                                                  acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo,

                                                                                  la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambia-

g)     «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione,                       menti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei

       strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità                      fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche

       esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e                stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di

       altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per                prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

       prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

       Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione

       concettuale, alla pianificazione e alla documentazione               k)    «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri,

       concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività              progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma

       possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni,                   universitario e dotati di un'esperienza professionale di

       piani e altra documentazione, purché non siano destinati a                 almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato

       uso commerciale.                                                           vale come esperienza professionale;

 

       Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di

       prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti           l)    «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di

       pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali,                personale da parte di un beneficiario durante un determi-

       quando il prototipo è necessariamente il prodotto com-                     nato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di

       merciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo                   ritornare presso il suo precedente datore di lavoro;

       elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e

       di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti        m) «poli d'innovazione», raggruppamenti di imprese indipen-

       di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale                  denti - «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi

       comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi                  imprese nonché organismi di ricerca - attivi in un

       ammissibili.                                                               particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività

                                                                                  innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in

       Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo               comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed

       di prodotti, processi e servizi, a condizione che non                      esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al

       possano essere impiegati o trasformati in vista di                         trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla

       applicazioni industriali o per finalità commerciali.                       diffusione delle informazioni tra le imprese che costitui-

                                                                                  scono il polo. È auspicabile che lo Stato membro ricerchi il

                                                                                  giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese nel polo, al fine di

       Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le                         ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la

       modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate                   specializzazione in un determinato campo di RSI e tenendo

       a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,                conto dei poli esistenti nello Stato membro e a livello UE.

       servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando

       tali modifiche rappresentino miglioramenti;

 

h) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un

       progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di                  3.       AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87,

       rimborso dipendono dall'esito del progetto di RSI;                                       PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

 

                                                                            In generale, i finanziamenti che soddisfano i criteri di cui

i)     «innovazione del processo» (21): l'applicazione di un                all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE saranno considerati

       metodo di produzione o di distribuzione nuovo o                      aiuto di Stato. Allo scopo di fornire ulteriori orientamenti, in

       sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi          prosieguo sono esaminate le situazioni che di solito si presentano

       nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non            nel campo delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

       costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti

       minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio

       attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi

       logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la

       cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera                            3.1.       Organismi di ricerca e intermediari

       sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti               dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato ai

       derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori,                   sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

       la produzione personalizzata, le normali modifiche stagio-

       nali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di          Per determinare se organismi di ricerca siano beneficiari di aiuti

       prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;                           di Stato occorre richiamarsi ai principi generali che disciplinano

                                                                            gli aiuti di Stato.

(21) V. la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and

      Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.       (22) V. la definizione nel manuale OSLO alla pag. 51.

 


 

 

30.12.2006              IT                               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                   C 323/11

 

 

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e alla             forme di gestione di conoscenza create dagli organismi di ricerca)

giurisprudenza della Corte di giustizia, il finanziamento pubblico             rivestano carattere non economico qualora siano «di natura

di attività di R&S svolte da organismi di ricerca costituisce aiuto            interna» (25) e tutti i redditi provenienti da dette attività siano

di Stato se ricorrono tutte le condizioni di cui all'articolo 87,              reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca (26).

paragrafo 1, del trattato CE. Secondo la giurisprudenza è

necessario, fra l'altro, che l'organismo di ricerca in questione

risponda alla definizione di impresa ai sensi dell'articolo 87,

paragrafo 1, del trattato CE. Ciò non dipende dal suo status

giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o dalla           3.1.2. Finanziamento pubblico di attività economiche

sua natura economica (con o senza scopo di lucro). L'elemento

determinante affinché l'organismo pubblico di ricerca sia

considerato un'impresa è il fatto che svolga un'attività econo-

mica, cioè un'attività consistente nell'offrire beni e servizi su un           Se gli organismi di ricerca o altri intermediari dell'innovazione

dato mercato (23). Di conseguenza, il finanziamento pubblico di                senza scopo di lucro (ad esempio centri di tecnologia, incubatori

attività economiche rientra nel campo d'applicazione dell'arti-                d'imprese, camere di commercio) svolgono attività economiche,

colo 87, paragrafo 1, del trattato CE se ricorrono tutte le altre              come la cessione in locazione di infrastrutture, la fornitura di

condizioni.                                                                    servizi a imprese commerciali o l'esecuzione di contratti di

                                                                               ricerca, ciò dovrebbe aver luogo alle normali condizioni di

                                                                               mercato e il finanziamento pubblico di siffatte attività economi-

                                                                               che, in generale, costituirà aiuto di Stato.

 

 

3.1.1. Finanziamento pubblico di attività non economiche

                                                                               Tuttavia, se l'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innova-

                                                                               zione senza scopo di lucro riesce a dimostrare che il

Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che                 finanziamento statale che ha ricevuto per fornire determinati

non economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività                servizi è stato integralmente trasmesso al destinatario finale e che

economica, il finanziamento pubblico dell'attività non econo-                  all'intermediario non è stato concesso alcun vantaggio, si può

mica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87,                   ritenere che quest'ultimo non abbia beneficiato di aiuti di Stato.

paragrafo 1, qualora i due tipi di attività e i relativi costi e               Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai destinatari finali, si

finanziamenti possano essere chiaramente distinti (24). La prova               applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

della corretta imputazione può consistere nel bilancio di

esercizio annuo delle università e degli organismi di ricerca.

 

 

 

Ciononostante la Commissione ritiene che le principali attività                  3.2.        Aiuti di Stato indiretti, ai sensi dell'articolo 87,

degli organismi di ricerca, hanno, di norma, carattere non                     paragrafo 1, del trattato CE, accordati a imprese attraverso

economico, in particolare:                                                          organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse

                                                                                                                pubbliche

 

 

- le attività di formazione per disporre di maggiori risorse                   La presente sezione intende chiarire le condizioni in base alle

     umane meglio qualificate;                                                 quali le imprese ottengono un vantaggio ai sensi dell'articolo 87,

                                                                               paragrafo 1, del trattato CE in caso di ricerca contrattuale svolta

                                                                               da un organismo di ricerca o in collaborazione con un

                                                                               organismo di ricerca. Per quanto riguarda gli altri elementi

- le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di                dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le

     maggiori conoscenze e di una migliore comprensione,                       normali disposizioni. In particolare, sarà necessario verificare, in

     inclusa la R&S in collaborazione;                                         conformità alla giurisprudenza rilevante, se il comportamento

                                                                               dell'organismo di ricerca possa essere imputato allo Stato (27).

 

                                                                               (25) Per natura interna la Commissione intende una situazione in cui la

- la diffusione dei risultati della ricerca.                                       gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un

                                                                                   dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o

                                                                                   congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a

                                                                                   terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non

                                                                                   pregiudica una natura interna di siffatte attività.

La Commissione ritiene inoltre che le attività di trasferimento di             (26) Per tutti gli altri tipi di trasferimento di tecnologia che beneficiano di

tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre                  aiuti pubblici, la Commissione non ritiene, sulla base delle

                                                                                   conoscenze di cui attualmente dispone, di poter determinare in

                                                                                   generale se il finanziamento di dette attività costituisca aiuto di Stato.

(23) Causa 118/85, Commissione contro Italia, Racc. 1987, pag. 2599,               Essa sottolinea l'obbligo che incombe agli Stati membri, ai sensi

    punto 7; causa C-35/96 Commissione contro Italia, Racc. 1998, pag.             dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di valutare i caratteri di

    I-3851, CNSD, punto 36; causa C-309/99, Wouters, Racc. 2002,                   siffatte misure caso per caso e di notificarle alla Commissione

    pag. I-1577, punto 46.                                                         qualora ritengano che si tratti di aiuto di Stato.

(24) Le attività economiche comprendono in particolare la ricerca svolta       (27) V. sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C-482/99, Francia/

    nell'ambito di contratti con l'industria e la cessione in locazione di         Commissione, Stardust Marine, sulla questione dell'imputabilità allo

    infrastrutture di ricerca e lavori di consulenza.                              Stato.

 


 

 

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3.2.1. Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca                                   imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà

       contrattuale o servizi di ricerca)                                                  dedotto da tale compenso.

 

Il presente punto concerne la realizzazione di progetti di ricerca

da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa.

L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un                            Se nessuna delle succitate condizioni è soddisfatta, lo Stato

servizio alle imprese, in quanto mandante, i) contro il                              membro può basarsi su un esame individuale del progetto di

versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio                      collaborazione (30). Può anche non sussistere aiuto quando

e ii) alle condizioni specificate dal mandante. In generale il                       l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere

mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i                     che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività

rischi di un eventuale insuccesso. Di solito, quando un                              di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti

organismo di ricerca esegue un progetto di questo tipo, in                           ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguata-

generale non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa                        mente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e

attraverso l'organismo di ricerca se ricorre una delle seguenti                      contributi finanziari e di altro tipo al progetto. Se le condizioni

condizioni:                                                                          1), 2) e 3) non sono soddisfatte e la singola valutazione del

                                                                                     progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere

                                                                                     la presenza di un aiuto di Stato la Commissione considererà

1) l'organismo di ricerca fornisce il servizio al prezzo di                          come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al

      mercato, oppure,                                                               progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

 

2) in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca

      fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente

      i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile

      ragionevole.

                                                                                             4.      COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA

3.2.2. Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca                                  DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL

                                                                                                                 TRATTATO CE

In un progetto di collaborazione, almeno due partner parteci-

pano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua

attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.                                  Gli aiuti a favore della RSI destinati a promuovere la

                                                                                     realizzazione di un importante progetto di comune interesse

                                                                                     europeo possono essere considerati compatibili con il mercato

Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente                     comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del

da imprese e da organismi di ricerca, la Commissione ritiene che                     trattato CE.

nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso al partner industriale

attraverso l'organismo di ricerca per effetto delle condizioni

favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti

condizioni:                                                                          La Commissione concluderà che si applica l'articolo 87,

                                                                                     paragrafo 3, lettera b), qualora siano soddisfatte le seguenti

                                                                                     condizioni cumulative:

1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle

      imprese partecipanti;

 

2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà                            1) la proposta di aiuti riguarda un progetto di cui sono

      intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo                           chiaramente definite le modalità di esecuzione, i parteci-

      di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale                  panti e gli obiettivi. La Commissione può anche considerare

      sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI (28);                               che un gruppo di progetti costituisce un progetto;

 

3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un

      compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di                     2) il progetto deve essere di comune interesse europeo: il

      proprietà intellettuale (29) derivanti dall'attività svolta dal-                     progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e

      l'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono                           identificabile all'interesse comunitario. Il vantaggio conse-

      trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle                            guito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi allo

                                                                                           Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma

                                                                                           deve estendersi all'intera Comunità. Il progetto deve

(28) Per «titolare di tutti i diritti» si intende che l'organismo di ricerca gode          rappresentare un progresso sostanziale per la realizzazione

    pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui                    degli obiettivi comunitari, ad esempio in quanto progetto di

    mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il

    diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere                         grande rilievo per lo Spazio europeo della ricerca o in

    soddisfatte anche se l'organismo di ricerca decide di stipulare                        quanto progetto di punta dell'industria europea. Il fatto che

    ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il              il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi non

    diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di                           è sufficiente. Gli effetti positivi degli aiuti possono essere

    collaborazione.                                                                        dimostrati, ad esempio, dalle importanti ricadute positive

(29) Per «compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di                       per la società, dal contributo al miglioramento della

    proprietà intellettuale» si intende il compenso per il pieno vantaggio                 posizione internazionale della Comunità nel campo della

    economico derivante da tali diritti. In linea con i principi generali                  RSI, dalla creazione di nuovi mercati o dallo sviluppo di

    sugli aiuti di Stato e considerata la difficoltà di fissare in maniera

    obiettiva il prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale, la

    Commissione riterrà che tale condizione sia soddisfatta se l'ente di             (30) Tale disposizione non è volta a modificare l'obbligo degli Stati

    ricerca, in qualità di venditore, negozia per ottenere il massimo                    membri di notificare determinate misure ai sensi dell'articolo 88,

    beneficio al momento della conclusione del contratto.                                paragrafo 3 del trattato CE.

 


 

 

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     nuove tecnologie. I vantaggi derivanti del progetto non               Per classificare le diverse attività, la Commissione si basa sulla sua

     devono limitarsi al settore direttamente interessato, ma i            prassi nonché sugli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel

     suoi risultati devono trovare più ampia rilevanza e                   manuale di Frascati relativo a «The Measurement of Scientific and

     applicazione nell'economia della Comunità (mercati a                  technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys

     monte o a valle, usi alternativi in altri settori, ecc.);             on Research and Experimental Development» (31).

 

3) l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo definito di

     interesse comune e costituisce un incentivo per l'esecuzione          Quando un progetto prevede vari compiti, occorrerà precisare

     del progetto, che deve comportare un grado di rischio                 per ciascuno se rientra in una delle categorie di ricerca

     elevato. Ciò può essere dimostrato esaminando il livello di           fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure

     redditività del progetto, l'importo degli investimenti, il            se non rientra in nessuna di queste categorie.

     calendario dei flussi di tesoreria e gli studi di fattibilità, le

     valutazioni del rischio e le opinioni degli esperti;                  La classificazione in base alle categorie non deve necessariamente

                                                                           seguire un approccio cronologico che partendo dalla ricerca

4) il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua            fondamentale si sposti verso attività più vicine al mercato. Di

     natura ed entità; deve avere un obiettivo significativo ed            conseguenza nulla osta che la Commissione stimi che un

     essere di dimensioni considerevoli.                                   compito eseguito in uno stadio successivo del progetto rientri

                                                                           nella ricerca industriale mentre un'attività effettuata in uno stadio

                                                                           anteriore costituisca sviluppo sperimentale o non costituisca

La Commissione considererà in modo più favorevole la notifica              affatto un'attività di ricerca.

se il beneficiario apporta un contributo significativo al progetto

nonché, in linea di principio, se il progetto interessa imprese o

organismi di ricerca di un considerevole numero di Stati membri.

                                                                           5.1.2. Intensità di base dell'aiuto

Per consentire alla Commissione di valutare adeguatamente il

caso, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in                L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del

termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto                 progetto, non può superare:

permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione

di specifici obiettivi comunitari.

                                                                           a)    il 100 % per la ricerca fondamentale;

 

 

        5.            COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A NORMA                    b)    il 50 % per la ricerca industriale;

    DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL

                                 TRATTATO CE                               c)    il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

Gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all'innovazione sono

compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,

paragrafo 3, lettera c), del trattato CE se, sulla base del test           L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario,

comparativo sopra descritto, permettono di incrementare le                 anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.

attività di RSI senza alterare le condizioni degli scambi in misura

contraria al comune interesse. La Commissione esaminerà

favorevolmente le notifiche di misure di aiuto corredate da                Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S

rigorose valutazioni di misure analoghe già attuate in passato che         realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il

dimostrano l'effetto di incentivazione dell'aiuto. Le seguenti             cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a

misure possono essere considerate compatibili a norma                      un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti (v.

dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.                sezione 3.2), i contributi di organismi di ricerca a favore del

                                                                           medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto

                                                                           applicabili alle singole imprese beneficiarie.

 

              5.1.       Aiuti a favore di progetti di R&S

 

Gli aiuti a favore di progetti di R&S saranno considerati                  5.1.3. Maggiorazioni

compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,

paragrafo 3, lettera c), del trattato CE purché siano rispettate le        I massimali stabiliti per la ricerca industriale e per lo sviluppo

condizioni stabilite nella presente sezione.                               sperimentale possono essere maggiorati come segue:

 

 

5.1.1. Categoria di ricerca                                                a)    quando l'aiuto è destinato a PMI, l'intensità può essere

                                                                                 aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare                    20 punti percentuali per le piccole imprese;

pienamente in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale.          (31) OCSE, 2002.

 


 

 

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b)     a concorrenza di un'intensità massima dell'80 %, può essere

       applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali (32):                                                    Piccola       Media          Grande

                                                                                                                   impresa        impresa        impresa

 

                                                                                          per le grandi

       i)     se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra                     imprese: collabora-

              almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene                zione transfronta-

              che esista siffatta collaborazione quando:                                  liera o con almeno

                                                                                          una PMI

              - nessuna impresa deve sostenere da sola più del                            o

                       70 % dei costi ammissibili del progetto di                   -     collaborazione fra

                       collaborazione;                                                    un'impresa e un

                                                                                          organismo di ricerca

                                                                                          o

              - il progetto prevede la collaborazione di almeno                     -     diffusione dei risul-

                       una PMI, ovvero ha carattere transfrontiere, ossia                 tati

                       le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in

                       almeno due Stati membri diversi;                             Sviluppo sperimentale            45 %          35 %           25 %

 

                                                                                    Sviluppo sperimentale            60 %          50 %           40 %

       ii)    se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra               Purché visia:

              un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel

              contesto del coordinamento delle politiche nazionali                  -     collaborazione fra

              di R&S e sussistano le seguenti condizioni:                                 imprese;

                                                                                          per le grandi

                                                                                          imprese: collabora-

              - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 %                            zione transfronta-

                       dei costi ammissibili del progetto e                               liera o con almeno

                                                                                          una PMI

                                                                                          o

              - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i                -     collaborazione fra

                       risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui              un'impresa e un

                       derivino da ricerche da esso svolte;                               organismo di ricerca

 

 

       iii) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i

              risultati del progetto sono ampiamente diffusi attra-

              verso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati

              in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche               5.1.4. Costi ammissibili

              dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non

              elaborati, possono essere consultati da tutti) o

              divulgati tramite software gratuito od open source.                   L'intensità di aiuto sarà calcolata sulla base dei costi del progetto

                                                                                    di ricerca purché possano essere considerati ammissibili. Tutti i

                                                                                    costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria

       Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato                  di R&S.

       come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione

       tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità

       massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente

       disciplina non si applicano all'organismo di ricerca.                        Sono ammissibili i seguenti costi:

 

                         Tabella delle intensità d'aiuto                            a)    le spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale

                                                                                          ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca);

 

                                     Piccola        Media           Grande

                                     impresa       impresa          impresa

                                                                                    b)    i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per

Ricerca fondamentale                 100 %         100 %             100 %                il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se

                                                                                          gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto

Ricerca industriale                   70 %          60 %             50 %                 il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono

Ricerca industriale                   80 %          75 %             65 %                 considerati ammissibili unicamente i costi di ammorta-

                                                                                          mento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca,

Purché visia:                                                                             calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

-      collaborazione fra

       imprese;

 

                                                                                    c)    i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata

(32) I progetti finanziati in base al Programma quadro di azioni

      comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione                        in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto

      saranno automaticamente ammissibili a un premio per la collabo-                     riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unica-

      razione date le condizioni minime di partecipazione a tali progetti.                mente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata

 


 

 

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       del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della            In caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato

       buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono            membro interessato ha diritto a chiedere pagamenti superiori al

       ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o          rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli interessi secondo il

       le spese di capitale effettivamente sostenute;                         tasso di riferimento stabilito dalla Commissione.

 

d)     i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche

       e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne       In caso d'insuccesso del progetto, l'anticipo non deve essere

       a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata           rimborsato integralmente. In caso di parziale successo, la

       alle normali condizioni di mercato e che non comporti                  Commissione di norma esigerà che il rimborso sia garantito in

       elementi di collusione, così come i costi dei servizi di               proporzione al grado di successo conseguito.

       consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente

       ai fini dell'attività di ricerca;

                                                                              L'anticipo può coprire fino a un massimo del 40 % dei costi

e)     spese generali supplementari derivanti direttamente dal                ammissibili per la fase di sviluppo sperimentale del progetto e

       progetto di ricerca;                                                   fino al 60 % per la fase della ricerca industriale, a cui possono

                                                                              essere aggiunte maggiorazioni.

 

f)     altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e

       prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto

       dell'attività di ricerca.                                              5.1.6. Misure fiscali

 

5.1.5. Anticipo rimborsabile                                                  In base a studi di valutazione (34) forniti dagli Stati membri nella

                                                                              notifica, la Commissione riterrà che i regimi di aiuto alla RSI di

Se uno Stato membro concede un anticipo rimborsabile che può                  natura fiscale abbiano un effetto di incentivazione, poiché

essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87,          incoraggiano le imprese ad aumentare le spese in tale ambito di

paragrafo 1, del trattato CE, si applicano le seguenti regole.                attività.

 

Se uno Stato membro può dimostrare, avvalendosi di una

metodologia valida basata su sufficienti dati verificabili che è              Nel caso di un aiuto di Stato alla RSI, di natura fiscale, l'intensità

possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di siffatto               di aiuto può essere calcolata sulla base di singoli progetti di RSI

aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e quindi                  oppure, a livello di un'impresa, come il rapporto fra lo sgravio

elaborare un regime di aiuti in cui tale equivalente sovvenzione              fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di RSI

lordo soddisfa le condizioni relative alle intensità massime di cui           sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali

alla presente sezione, può notificare tale regime e la relativa               consecutivi. In quest'ultimo caso, l'aiuto di Stato alla RSI di

metodologia alla Commissione. Se la Commissione accetta la                    natura fiscale può applicarsi senza distinzioni a tutte le attività di

metodologia e ritiene che il regime è compatibile, l'aiuto può                RSI ammissibili; non deve allora essere superata l'intensità di

essere concesso sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo                 aiuto applicabile per lo sviluppo sperimentale (35).

dell'anticipo rimborsabile a concorrenza delle intensità di aiuto

autorizzabili in base alla presente sezione.

                                                                              Al momento della notifica, lo Stato membro deve presentare una

                                                                              stima del numero dei beneficiari.

In tutti gli altri casi l'anticipo rimborsabile è espresso in

percentuale dei costi ammissibili; può quindi superare i tassi

indicati alla presente sezione purché siano soddisfatte le seguenti

regole.                                                                       5.1.7. Clausola di allineamento

 

Per permettere alla Commissione di esaminare la misura di aiuto,

quest'ultima deve contenere disposizioni dettagliate relative al              Per correggere effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette

rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di                 degli scambi internazionali, possono essere autorizzate intensità

cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca. Tutti            superiori a quelle generalmente previste a norma del presente

questi elementi devono essere notificati alla Commissione. La                 capo, se, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede

Commissione verificherà che la definizione di esito positivo sia              al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni

stata fissata in base a un'ipotesi cauta e ragionevole.                       precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per

                                                                              analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologia.

                                                                              Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi

In caso di esito positivo, la misura deve stabilire che l'anticipo            internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del

sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso                   settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso.

applicabile conformemente alla comunicazione della Commis-

sione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di

attualizzazione (33).                                                         (34) Anche se ciò può non essere possibile ex ante per una misura fiscale

                                                                                  di aiuto di Stato di nuova introduzione, si prevede che gli Stati

                                                                                  membri forniscano studi di valutazione degli effetti di incentivazione

(33) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3, consultabile anche al seguente                delle loro proprie misure fiscali.

      indirizzo web:                                                          (35) Viceversa, se una misura fiscale di aiuto di Stato alla RSI opera una

      http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/refe-            distinzione tra le diverse categorie di RSI, non devono essere

      rence.html                                                                  superate le intensità di aiuto applicabili.

 


 

 

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Nella misura del possibile lo Stato membro interessato fornirà                             5.4.     Aiuti alle nuove imprese innovatrici

alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di

valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la                Gli aiuti alle nuove imprese innovatrici sono compatibili con il

necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo             mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),

di cui gode il concorrente del paese terzo. Se la Commissione                del trattato CE purché siano soddisfatte le seguenti condi-

non dispone di prove concernenti l'aiuto concesso o prospettato,             zioni (36):

può anche basare la propria decisione su prove indiziarie.

 

                                                                             a)     il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di

                                                                                    cinque anni al momento della concessione dell'aiuto e

 

         5.2.      Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica                b)     il beneficiario è un'impresa innovatrice sul presupposto che:

 

Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di

ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili                     i)       lo Stato membro possa dimostrare, attraverso una

con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,                                valutazione eseguita da un esperto esterno, in

lettera c), del trattato CE purché l'intensità di aiuto, calcolata sulla                     particolare sulla base di un piano d'impresa, che il

base dei costi degli studi, non superi le seguenti percentuali:                              beneficiario in un futuro prevedibile svilupperà

                                                                                             prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi

                                                                                             o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte

                                                                                             nel settore interessato nella Comunità, e che compor-

a)      per le PMI, il 75 % per gli studi preliminari ad attività di                         tano un rischio di insuccesso tecnologico o indu-

        ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad                           striale; oppure

        attività di sviluppo sperimentale,

 

                                                                                    ii)      le spese di R&S rappresentino almeno il 15 % del

                                                                                             totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre

b)      per le grandi imprese, il 65 % per gli studi preliminari ad                          anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel

        attività di ricerca industriale e il 35 % per gli studi                              caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella

        preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.                                    revisione contabile del suo periodo fiscale corrente,

                                                                                             quale certificato da un revisore dei conti esterno;

 

                                                                             c)     l'aiuto non è superiore a 1 milione di euro. L'aiuto non può

5.3.        Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di               superare 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono

                   proprietà industriale delle PMI                                  beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,

                                                                                    lettera a) del trattato CE e 1,25 milioni di euro nelle regioni

                                                                                    che possono beneficare della deroga di cui all'articolo 87,

Gli aiuti concessi alle PMI per coprire i costi relativi alla                       paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di

proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai

sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a           Il beneficiario può fruire dell'aiuto una sola volta nel periodo in

concorrenza dello stesso livello di aiuto che sarebbe stato                  cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice. Tale

ammissibile per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di          aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi ai sensi della

ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.                presente disciplina, con aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione

                                                                             esentati a norma del regolamento (CE) n. 364/2004 o altro

                                                                             regolamento che lo sostituisca e con aiuti concessi a norma degli

                                                                             orientamenti sul capitale di rischio.

Sono ammissibili i seguenti costi:

 

                                                                             Il beneficiario può fruire di aiuti di Stato diversi dagli aiuti a

a)      tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima     favore della RSI e del capitale di rischio soltanto 3 anni dopo la

        giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presen-         concessione dell'aiuto alle nuove imprese innovatrici.

        tazione e trattamento della domanda, nonché i costi

        sostenuti per il rinnovo della domanda prima della

        concessione del diritto;                                                          5.5.     Aiuti per l'innovazione dei processi e

                                                                                                   dell'organizzazione nei servizi

b)      i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere

        la concessione o il riconoscimento del diritto in altre              È possibile che l'innovazione nei servizi non sempre rientri nelle

        giurisdizioni;                                                       categorie di ricerca definite nella sezione 5.1. In generale questa

 

                                                                             (36) Ciò non pregiudica l'applicazione degli Orientamenti per gli aiuti di

c)      i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel                Stato a finalità regionale per il 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006,

                                                                                   pag. 13, in particolare la concessione di aiuti a piccole imprese di

        quadro ufficiale del trattamento della domanda e di                        recente costituzione a concorrenza di due milioni di euro in totale

        eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi                per le piccole imprese situate in regioni che possono beneficiare della

        siano sostenuti dopo la concessione del diritto.                           deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

 


 

 

30.12.2006            IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            C 323/17

 

 

innovazione è meno sistematica e spesso deriva dall'interazione             5.6.         Aiuti per servizi di consulenza in materia di

con i clienti, dalla domanda del mercato, dall'adozione di modelli          innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

e pratiche commerciali organizzative provenienti dai settori più

innovativi o da altre fonti analoghe.                                    Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per

                                                                         servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il

                                                                         mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),

Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei       del trattato CE, se sono rispettate le seguenti condizioni:

servizi sono compatibili con il mercato comune ai sensi

dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE a             1) il beneficiario è una PMI;

concorrenza di un'intensità massima di aiuto del 15 % per le

grandi imprese, del 25 % per le imprese di media dimensione e

del 35 % per le piccole imprese. Le grandi imprese possono               2) l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per

beneficiare di siffatti aiuti soltanto se collaborano con le PMI               beneficiario su un periodo di tre anni (37);

nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano

devono sostenere almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.        3) il prestatore dei servizi possiede una certificazione

                                                                               nazionale o europea. In caso contrario l'aiuto non può

                                                                               coprire più del 75 % dei costi ammissibili;

Non possono beneficiare di aiuti di Stato le modifiche ordinarie o

le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produ-            4) il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i

zione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre                    servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un

operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano                 ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta

miglioramenti.                                                                 integralmente i costi maggiorati di un margine di utile

                                                                               ragionevole).

 

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:                        Saranno ammissibili i seguenti costi:

 

a)    l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata        - per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di

      all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informa-               innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica;

      zione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare              servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consu-

      l'organizzazione;                                                        lenza in materia di acquisizione, protezione e commercia-

                                                                               lizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di

                                                                               licenza; consulenza sull'uso delle norme;

b)    l'innovazione deve assumere la forma di un progetto,

      diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche      - per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i

      i costi del progetto devono essere identificati;                         seguenti costi: locali per ufficio; banche dati; biblioteche

                                                                               tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori;

                                                                               etichettatura di qualità, test e certificazione.

c)    il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di

      una norma, di un modello, di una metodologia o di un               Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto

      concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera           può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo,

      sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;              consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il

                                                                         prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi

                                                                         maggiorati di un margine di utile ragionevole). In tal caso, gli

d)    l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve              Stati membri istituiscono un meccanismo atto a garantire la

      rappresentare una novità o un sensibile miglioramento              trasparenza per l'insieme dei costi dei servizi di consulenza e di

      rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella        supporto all'innovazione forniti nonché per il prezzo pagato dal

      Comunità. La novità può essere dimostrata dagli Stati              beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e

      membri, ad esempio sulla base di una descrizione                   controllato.

      dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche

      dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da

      altre imprese dello stesso settore;                                   5.7.         Aiuti per la messa a disposizione di personale

                                                                                                 altamente qualificato

e)    il progetto di innovazione dei processi o dell'organizza-

      zione deve comportare un grado di rischio evidente. Tale           Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente

      rischio potrebbe essere dimostrato dallo Stato membro ad           qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande

      esempio in termini di costi del progetto rispetto al fatturato     impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune

      dell'impresa, tempo necessario per sviluppare il nuovo             ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

      processo, utili attesi dall'innovazione del processo rispetto      purché rispondano alle seguenti condizioni.

      ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso.               Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro

                                                                         personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata

I costi ammissibili sono gli stessi degli aiuti ai progetti di R&S       nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno

(cfr. sezione 5.1). Tuttavia, in caso di innovazione dell'organiz-

zazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono            (37) Senza pregiudicare la possibilità di ricevere anche gli aiuti «de

esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC.             minimis» per altre spese ammissibili.

 


 

 

C 323/18                  IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                        30.12.2006

 

 

due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo             del 20 % se il loro PIL pro-capite scende al di sotto del 75 % del

mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi di RSI                PIL pro-capite dell'UE a 25 e 10 % negli altri casi.

nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

 

I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi           Le regioni ad effetto statistico che rientrano nella deroga di cui

all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale                   all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, dal

altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di                     1o gennaio 2011 potranno beneficiare di un'intensità di aiuto

collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale                 del 20 %.

messo a disposizione. L'intensità massima di aiuto sarà pari al

50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni

per impresa e per persona.                                                    Se l'aiuto è concesso a una PMI, l'intensità massima potrà essere

                                                                              maggiorati di 20 punti percentuali per l'aiuto accordato a una

                                                                              piccola impresa e di 10 punti percentuali per l'aiuto accordato a

Tale misura non prevede la copertura dei costi di consulenza                  un'impresa media.

(pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere

all'esperto interno dell'impresa) in quanto tali, che sono invece

coperti in base alle regole sugli aiuti alle PMI (38).                        I costi ammissibili comprendono i costi relativi agli investimenti

                                                                              in terreni, edifici, macchinari e impianti.

 

                 5.8.         Aiuti ai poli di innovazione

                                                                              Aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli possono

Possono essere concessi aiuti all'investimento per la creazione,              essere concessi alla persona giuridica che gestisce il polo di

l'ampliamento e l'animazione di poli di innovazione esclusiva-                innovazione. Tali aiuti devono essere temporanei e, in generale,

mente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà             decrescenti, in modo da costituire un incentivo affinché i prezzi

incaricata di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali,                riflettano i costi con una ragionevole rapidità.

impianti e attività del polo. Tale accesso non deve essere limitato

e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la

partecipazione alle attività del polo devono rifletterne i relativi           Siffatti aiuti possono essere concessi per una durata limitata di

costi.                                                                        cinque anni se l'aiuto è decrescente. L'intensità può ammontare al

                                                                              100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero

Tali aiuti agli investimenti possono essere concessi per:                     entro la fine del quinto anno. Nel caso di aiuti non decrescenti, la

                                                                              durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il

                                                                              50 % dei costi ammissibili. In casi debitamente giustificati e sulla

- i locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;                  base di prove convincenti fornite dallo Stato membro che

                                                                              effettua la notifica, gli aiuti per l'animazione dei poli possono

- le infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio,                essere concessi per un periodo più lungo non superiore a

          centro di prove;                                                    10 anni.

 

- le infrastrutture di rete a banda larga.                                    I costi ammissibili sono i costi di personale e le spese

                                                                              amministrative inerenti alle seguenti attività:

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15 %.

 

Nel caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3,              - marketing per attirare nuove imprese nel polo;

lettera a) del trattato CE, la Commissione ritiene che l'intensità

non debba eccedere:                                                           - gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto;

 

- il 30 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al

          75 % della media del PIL pro-capite nell'UE a 25, per le            - organizzazione di programmi di formazione, seminari e

          regioni più periferiche con un PIL pro-capite più elevato e              conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e

          fino al 1o gennaio 2011 per regioni a effetto statistico (39);           il lavoro in rete tra i membri del polo.

 

- il 40 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al

          60 % del PIL pro-capite medio nell'UE a 25;                         Quando notifica aiuti agli investimenti o aiuti per l'animazione

                                                                              dei poli, lo Stato membro è tenuto a fornire un'analisi della

- il 50 % per le regioni con un PIL pro-capite inferiore al                   specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del

          45 % del PIL pro-capite medio nell'UE a 25.                         potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti,

                                                                              della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del

                                                                              volume commerciale potenziale delle attività del polo.

In riconoscimento dei loro specifici svantaggi, le regioni più

periferiche potranno beneficiare di un'ulteriore maggiorazione

                                                                              I casi in cui gli Stai membri finanziano infrastrutture di

(38) Attualmente: regolamento (CE) n. 70/2001.                                innovazione da gestire su base di accesso aperto nell'ambito di

(39) Orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-    organismi di ricerca senza scopo di lucro devono essere valutati

    2013, punti 18-20.                                                        alla luce delle disposizioni di cui al capo 3.1.

 


 

 

30.12.2006                 IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 323/19

 

 

      6.       EFFETTO DI INCENTIVAZIONE E NECESSITÀ                            scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso

                                 DELL'AIUTO                                     più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente

                                                                                al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e

Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione,                   all'incertezza dei risultati);

devono cioè determinare un cambiamento di comportamento da

parte del beneficiario inducendolo ad accrescere il suo livello di

attività di RSI: per effetto dell'aiuto, le attività di RSI dovrebbero          aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del

aumentare in termini di dimensione, portata, importi di spesa e                 progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

ritmo.

 

La Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo                 aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa

per il beneficiario se l'attività di RSI (40) è già stata avviata prima         totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello

che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle                      stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispon-

autorità nazionali.                                                             dente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento

                                                                                delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al

Invece se il progetto di RSI sovvenzionato non è stato avviato                  fatturato totale.

prima della domanda, la Commissione ritiene che l'effetto di

incentivazione sia automaticamente presente per le seguenti

misure d'aiuto:                                                                 Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno

                                                                                di questi elementi, tenuto conto del comportamento normale di

- aiuti al progetto e agli studi di fattibilità quando il                       un'impresa nel settore interessato, la Commissione, in generale,

     beneficiario è una PMI e l'importo degli aiuti è inferiore a               concluderà che l'aiuto proposto ha un effetto di incentivazione.

     7,5 milioni di euro per progetto e per PMI;

                                                                                Qualora la Commissione compia un esame dettagliato di una

- aiuti destinati a coprire le spese dei diritti di proprietà                   singola misura, può darsi che questi indicatori non siano

     industriale delle PMI;                                                     considerati sufficienti per dimostrare l'esistenza di un effetto di

                                                                                incentivazione e la Commissione potrà chiedere prove supple-

- aiuti alle nuove imprese innovatrici;                                         mentari.

 

- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;

     aiuti per servizi di supporto all'innovazione;                             Quando esamina un regime d'aiuti, la Commissione ritiene che

                                                                                le condizioni necessarie per stabilire l'esistenza dell'effetto di

- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente                      incentivazione siano soddisfatte se lo Stato membro si è

     qualificato.                                                               impegnato a concedere singoli aiuti ai sensi di detto regime

                                                                                unicamente dopo aver verificato l'esistenza di tale effetto e a

Per tutte le altre misure (41), la Commissione esigerà che lo Stato             fornire relazioni annue sull'attuazione del regime di aiuti

membro che effettua la notifica dimostri l'effetto di incentiva-                approvato. Nelle relazioni annue, lo Stato membro deve

zione.                                                                          dimostrare come ha valutato l'effetto di incentivazione dell'aiuto

                                                                                prima di concederlo utilizzando gli indicatori quantitativi e

                                                                                qualitativi testé indicati.

Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a

modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il

loro livello di attività di RSI, gli Stati membri forniranno una

valutazione ex ante dell'accresciuta attività di RSI per tutte le

singole misure valutate dalla Commissione, sulla base di

un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispetti-           7.      COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI SOGGETTI A UN ESAME

vamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti. Si possono                                                     DETTAGLIATO

utilizzare i seguenti criteri, unitamente ad altri fattori quantitativi

e/o qualitativi pertinenti, indicati dallo Stato membro che ha                  La Commissione ritiene che un aumento del livello di attività di

effettuato la notifica:                                                         RSI nella Comunità sia nel comune interesse della Comunità in

                                                                                quanto si può prevedere che contribuisca in maniera significativa

aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del             alla crescita, al benessere e allo sviluppo sostenibile. In tale

progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficia-                contesto, la Commissione riconosce che gli aiuti di Stato

rio rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di               possono svolgere un ruolo positivo quando sono ben mirati e

persone assegnate ad attività di RSI;                                           costituiscono per le imprese il giusto incentivo ad aumentare

                                                                                l'attività di RSI. Ciononostante, gli aiuti di Stato possono anche

aumento della portata: aumento del numero di elementi che                       provocare significative distorsioni di concorrenza che devono

costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più                  essere prese in considerazione.

ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di

 

(40) Se la proposta di aiuto concerne la concessione di aiuti per un

    progetto di RSI, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia              7.1.         Misure soggette a un esame dettagliato

    già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta

    di aiuti di Stato.

(41) Aiuti a progetti di grandi imprese e di PMI per importi di aiuto           Per le seguenti misure, a causa del rischio più elevato di

    superiori a 7,5 milioni di euro; aiuti all'innovazione del processo e       distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame

    dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione.              più dettagliato.

 


 

 

C 323/20                    IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                           30.12.2006

 

 

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento          motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del

di esenzione per categoria                                                       diritto.

 

- per tutti i casi notificati alla Commissione in base a un

        obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal             L'esame dettagliato verrà effettuato sulla base dei seguenti

        regolamento di esenzione per categoria.                                  elementi positivi e negativi, che si applicheranno in aggiunta ai

                                                                                 criteri enunciati nella parte 5. In alcuni casi, l'applicabilità di tali

Per le misure che rientrano nel campo di applicazione della presente             elementi e il peso loro conferito possono dipendere dalla forma o

disciplina:                                                                      dall'obiettivo degli aiuti. Il livello dell'esame della Commissione

                                                                                 sarà proporzionato al rischio di distorsione di concorrenza. Ciò

Quando l'importo di aiuto supera:                                                significa che la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del

                                                                                 caso. È quindi meno probabile che aiuti di Stato destinati ad

- per gli aiuti al progetto (42) e per gli studi di fattibilità,                 attività che sono molto lontane dal mercato richiedano un'analisi

                                                                                 particolarmente approfondita.

        - se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamen-

                tale (43): 20 milioni di euro per impresa, per progetto/

                studio di fattibilità;                                           Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che

                                                                                 ritengono utili per l'esame del caso. Sono invitati, in particolare, a

        - se il progetto è prevalentemente di ricerca indu-                      basarsi su valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di

                striale (44): 10 milioni di euro per impresa, per                aiuto di Stato precedenti, valutazioni dell'impatto effettuate dalle

                progetto/studio di fattibilità;                                  autorità che concedono gli aiuti, valutazioni dei rischi, relazioni

                                                                                 finanziarie, piani d'impresa che qualsiasi società dovrebbe

        - per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro per                  realizzare per progetti importanti, pareri di esperti e altri studi

                impresa, per progetto/studio di fattibilità;                     in materia di RSI.

 

- per l'innovazione del processo o dell'organizzazione in

        attività di servizi, 5 milioni di euro per progetto, per

        impresa;                                                                                7.3.      Effetti positivi degli aiuti

- per i poli d'innovazione (per polo), 5 milioni di euro.

                                                                                 Il fatto che gli aiuti inducano le imprese a svolgere attività di RSI

L'esame dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto              nella Comunità che altrimenti non avrebbero svolto costituisce il

alla RSI non alterino la concorrenza in misura contraria al                      principale elemento positivo da prendere in considerazione

comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo                        quando si valuta la compatibilità degli aiuti.

conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto

di Stato in termini di RSI supplementare sono più importanti del

danno per la concorrenza e per gli scambi.                                       In tale contesto, la Commissione terrà conto in particolare dei

                                                                                 seguenti fattori:

L'esame dettagliato è un esame proporzionale e dipende dal

potenziale di distorsione del caso. Di conseguenza, il fatto che

venga effettuato un esame dettagliato non implica necessaria-                    - l'aumento netto di attività di RSI svolte dall'impresa;

mente l'avvio di un procedimento d'indagine formale, benché ciò

possa verificarsi per determinate misure.

Se gli Stati membri garantiscono la piena cooperazione e                         - il contributo della misura al miglioramento globale del

forniscono informazioni adeguate, la Commissione si adopererà                          settore interessato per quanto riguarda il livello di RSI;

per condurre tempestivamente l'indagine.

                                                                                 - il contributo della misura al miglioramento della situazione

7.2.           Metodologia per l'esame dettagliato: criteri di RSI                     comunitaria per quanto riguarda la RSI nel contesto

per la valutazione economica di determinati casi individuali                           internazionale.

La Commissione presenta in prosieguo alcuni orientamenti

relativi al genere di informazioni che può richiedere e alla

metodologia che seguirà per le misure sottoposte a un esame                      7.3.1. Imperfezioni del mercato

dettagliato. Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti e

prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa                         Come indicato al capo 1, gli aiuti di Stato possono essere

                                                                                 necessari per accrescere la RSI nell'economia soltanto nella

(42) Per i progetti Eureka, questo massimale è stabilito pari al doppio          misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un

    dell'ammontare.                                                              risultato ottimale. È accertato che determinate imperfezioni del

(43) Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca            mercato ostacolano il livello globale di RSI nella Comunità.

    fondamentale se più della metà dei costi del progetto ammissibili            Tuttavia, non tutte le imprese e non tutti i settori dell'economia si

    sono sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della       trovano confrontati nello stesso modo a siffatte imperfezioni del

    ricerca fondamentale.                                                        mercato. Di conseguenza, per quanto riguarda le misure soggette

(44) Si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca

    industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili sono        a un esame dettagliato, lo Stato membro dovrebbe fornire

    sostenuti attraverso attività che rientrano nella categoria della ricerca    informazioni adeguate sul fatto che gli aiuti riguardino

    industriale o della ricerca fondamentale.                                    un'imperfezione generale del mercato relativo alla RSI nella

 


 

 

30.12.2006             IT                            Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                             C 323/21

 

 

Comunità oppure una specifica imperfezione del mercato.                    Il capo 6 contiene una serie di indicatori che possono essere

                                                                           utilizzati dagli Stati membri per dimostrare l'effetto di

                                                                           incentivazione. Tuttavia, in caso di esame dettagliato di una

A seconda della specifica imperfezione del mercato in questione,           misura, la Commissione esigerà che l'effetto di incentivazione sia

la Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:             comprovato in maniera più precisa onde evitare indebite

                                                                           distorsioni di concorrenza.

 

- Ricadute della conoscenza: livello previsto di diffusione

     delle informazioni; specificità della conoscenza creata;              Oltre agli indicatori di cui al capo 6, nella sua analisi la

     disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.       Commissione prenderà in considerazione i seguenti elementi:

 

- Asimmetrie e imperfezioni dell'informazione: livello di                  - Specificazione del cambiamento perseguito: il cambia-

     rischio e complessità della ricerca; necessità di finanzia-                mento di comportamento cui mira l'aiuto di Stato nel caso

     menti esterni; caratteristiche del beneficiario degli aiuti per            notificato deve essere ben specificato (nuovo progetto

     ricevere finanziamenti esterni.                                            avviato a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimen-

                                                                                sione, portata o ritmo di un progetto).

 

- Mancanza di coordinamento: numero di imprese che

     collaborano; intensità della collaborazione; divergenza di            - Analisi controfattuale: il cambiamento di comportamento

     interessi tra partner della collaborazione; problemi di                    deve essere individuato mediante un'analisi controfattuale:

     redazione dei contratti; problemi di terzi per coordinare                  quale sarebbe il livello di attività che si intende svolgere con

     la collaborazione.                                                         e senza aiuti? La differenza tra le due ipotesi corrisponde

                                                                                all'impatto della misura di aiuto e ne illustra l'effetto di

                                                                                incentivazione.

Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di RSI in zone

assistite, la Commissione terrà conto: i) degli svantaggi legati alla      - Livello di redditività: se un progetto di per sé non dovesse

situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali, ii) degli           essere redditizio per un'impresa privata, ma potrebbe

specifici dati economici locali, delle ragioni sociali e/o storiche             produrre notevoli effetti positivi per la società, è più

che giustificano un livello ridotto di attività di RSI rispetto ai dati         probabile che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione.

medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o                      Per valutare la redditività (o la mancanza di redditività)

comunitario; e iii) di qualsiasi altro indicatore pertinente che                complessiva del progetto possono essere utilizzati metodi

attesti un maggior grado di imperfezioni del mercato.                           di valutazione correntemente impiegati nel settore specifico

                                                                                interessato (45).

 

7.3.2. Strumento adeguato                                                  - Importo dell'investimento e tempistica dei flussi di

                                                                                cassa: investimento di start-up elevato, livello modesto dei

Gli aiuti di Stato a favore della RSI possono essere autorizzati a              flussi di cassa disponibili e il fatto che una parte

norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE                significativa dei flussi di cassa è attesa in un futuro molto

quando sono necessari per conseguire un obiettivo di interesse                  lontano saranno considerati elementi positivi ai fini della

comune, in deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Un                  valutazione dell'effetto di incentivazione.

elemento importante del test comparativo consiste nel determi-

nare se e in quale misura un aiuto di Stato a favore della RSI

possa essere considerato uno strumento adeguato per aumentare              - Livello di rischio che presenta il progetto di ricerca:

le attività di RSI, dal momento che altri strumenti meno                        sulla base, ad esempio, di studi di fattibilità, valutazioni di

distorsivi possono ottenere i medesimi risultati.                               rischio e pareri di esperti, la valutazione del rischio del

                                                                                progetto terrà conto, in particolare, della irreversibilità

                                                                                dell'investimento, della probabilità di insuccesso commer-

Nell'esaminare la compatibilità degli aiuti, la Commissione terrà               ciale, del rischio di una produttività del progetto inferiore al

conto, in particolare, di tutti gli studi d'impatto della misura                previsto, del rischio che la realizzazione del progetto

proposta realizzati dallo Stato membro interessato. Le misure per               pregiudichi altre attività nonché del rischio che i costi del

le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre                       progetto compromettano la redditività finanziaria dell'im-

opzioni e per le quali i vantaggi derivanti dal ricorso a uno                   presa. Per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di

strumento selettivo come l'aiuto di Stato sono stati accertati e                RSI situati in zone assistite, la Commissione terrà conto

comunicati alla Commissione sono considerate strumenti                          degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre

adeguati.                                                                       specificità regionali che hanno un'incidenza negativa sul

                                                                                livello di rischio del progetto di ricerca.

 

                                                                           (45) Tra questi possono essere compresi i metodi per valutare il valore

7.3.3. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto                        attuale netto del progetto (VAN); la somma del previsto flusso di

                                                                               cassa attualizzato (derivante dall'investimento meno i costi di

L'effetto di incentivazione della misura di aiuto è la condizione              investimento), il tasso interno di rendimento (TIR) o il rendimento

più importante da prendere in considerazione ai fini dell'analisi              del capitale investito (RCI). Potrebbero servire come elementi di

degli aiuti di Stato alla RSI. La determinazione dell'effetto di               prova relazioni finanziarie e piani d'impresa interni contenenti

                                                                               informazioni sulle previsioni della domanda; previsioni dei costi;

incentivazione equivale a verificare se gli aiuti prospettati                  previsioni finanziarie (ad esempio VAN, TIR, RCI), documenti

indurranno le imprese a svolgere attività di RSI che altrimenti                presentati a un comitato d'investimento e che elaborano varie ipotesi

non avrebbero svolto.                                                          di investimento o documenti forniti ai mercati finanziari.

 


 

 

C 323/22                    IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                        30.12.2006

 

 

- Valutazione continua: le misure per le quali sono previsti                 Gli aiuti a favore della RSI possono falsare la concorrenza sui

        progetti pilota (su piccola scala) o che prevedono tappe             mercati del prodotto in tre modi distinti:

        fondamentali ben precise che determinano la sospensione

        del progetto in caso di insuccesso e per le quali è previsto

        un controllo a posteriori pubblicamente accessibile sono             1) gli aiuti alla RSI possono falsare gli incentivi dinamici degli

        considerate in modo più positivo per quanto riguarda la                   operatori del mercato a investire (effetto di «crowding out»);

        valutazione dell'effetto di incentivazione.

                                                                             2) gli aiuti alla RSI possono creare o mantenere posizioni di

                                                                                  potere di mercato;

 

7.3.4. Proporzionalità dell'aiuto                                            3) gli aiuti alla RSI possono conservare una struttura di

                                                                                  mercato inefficiente.

Indipendentemente dai criteri di cui al capo 5, lo Stato membro

interessato è invitato a fornire le seguenti informazioni

supplementari:                                                               Gli aiuti di Stato possono anche avere un effetto negativo sugli

                                                                             scambi nel mercato comune. In particolare, se determinano

                                                                             l'effetto di «crowding out» dei concorrenti, gli aiuti alla RSI

- Procedura di selezione aperta: in presenza di più                          possono essenzialmente provocare uno spostamento dei flussi di

        (potenziali) candidati per realizzare un progetto di RSI in          scambio e la delocalizzazione dell'attività economica.

        uno Stato membro, le probabilità che il criterio della

        proporzionalità sia rispettato sono maggiori se il progetto è

        aggiudicato sulla base di criteri oggettivi e non discrimina-        7.4.1. Distorsione degli incentivi dinamici

        tori.

                                                                             La principale riserva circa la concessione alle imprese di aiuti a

                                                                             favore della RSI è che falsano gli incentivi dinamici dei

- Aiuti limitati al minimo indispensabile: gli Stati membri                  concorrenti ad investire. Quando un'impresa riceve aiuti, ciò

        devono spiegare come è stato calcolato l'importo concesso            generalmente aumenta le probabilità che svolga con successo

        in modo da garantire che si limiti al minimo indispensabile.         attività di RSI e che, quindi accresca in futuro la sua presenza sul

                                                                             mercato del prodotto o dei prodotti. Questa maggiore presenza

                                                                             può spingere i concorrenti a ridurre la portata dei loro piani

                                                                             d'investimento iniziali (effetto di «crowding out»).

7.4.             Analisi della distorsione della concorrenza e degli

                                  scambi                                     Nella sua analisi, la Commissione terrà conto in particolare dei

                                                                             seguenti fattori.

Gli aiuti di Stato alla RSI possono incidere sulla concorrenza a

due livelli: i) concorrenza nel processo di innovazione, ossia               - Importo dell'aiuto: le misure di aiuto di importo elevato

concorrenza in termini di ricerca, sviluppo e innovazione che ha                  hanno maggiori probabilità di determinare effetti significa-

luogo a monte dei mercati del prodotto e ii) sui mercati del                      tivi di «crowding out». L'importanza dell'ammontare

prodotto dove sono sfruttati i risultati delle attività di RSI.                   dell'aiuto verrà misurata rispetto al totale delle spese private

                                                                                  per R&S nel settore e all'importo speso dai principali

                                                                                  operatori.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la

Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni di

concorrenza sull'incidenza che gli aiuti a favore della RSI                  - Prossimità al mercato/categoria di aiuto: quanto più la

prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui                         misura di aiuto è destinata ad attività di RSI prossime al

mercati del prodotto interessati. La Commissione attribuirà                       mercato, tanto maggiore è la possibilità che determini

maggior peso ai rischi per la concorrenza e gli scambi che si                     significativi effetti di «crowding out».

presenteranno in un prevedibile futuro e che sono più probabili.

                                                                             - Procedura di selezione aperta: se la sovvenzione è

                                                                                  concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori,

L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà                    la Commissione adotterà una posizione più favorevole.

presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull'evo-

luzione della concorrenza sui mercati del prodotto. In certi casi i

risultati di RSI, ad esempio sotto forma di diritti di proprietà             - Barriere all'uscita: è più probabile che i concorrenti

intellettuale, sono essi stessi oggetto di scambi sui cosiddetti                  mantengano (o addirittura aumentino) i propri piani di

mercati delle tecnologie, ad esempio attraverso la concessione di                 investimento quando le barriere all'uscita rispetto al

licenze per i brevetti. La Commissione potrà allora considerare                   processo di innovazione sono elevate. Ciò può verificarsi,

anche l'effetto degli aiuti sulla concorrenza nei mercati delle                   in particolare, se molti dei precedenti investimenti dei

tecnologie.                                                                       concorrenti sono vincolati a un particolare percorso di RSI.

 

                                                                             - Incentivi a competere per un mercato futuro: gli aiuti

L'impatto della RSI sui mercati del prodotto è estremamente                       alla RSI possono indurre i concorrenti del beneficiario degli

dinamico e l'analisi deve pertanto essere prospettica. La stessa                  aiuti a rinunciare a competere per un mercato futuro perché

fonte di attività innovativa sarà spesso associata a molteplici                   il vantaggio fornito dagli aiuti (in termini di livello di

mercati futuri del prodotto. In tal caso, si dovrà prendere in                    progresso tecnologico o di tempi) riduce le loro possibilità

considerazione l'impatto degli aiuti di Stato sui vari mercati                    di accedere a detto mercato futuro con prospettive di

interessati.                                                                      redditività.

 


 

 

30.12.2006              IT                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 323/23

 

 

- Differenziazione del prodotto e intensità della concor-                      scoraggiare indirizzi alternativi per motivi ingiustificati

     renza: se l'innovazione del prodotto riguarda soprattutto lo              tendono a suscitare le riserve della Commissione.

     sviluppo di prodotti differenziati (rispetto, ad esempio, a

     marche, standard, tecnologie, gruppi di consumatori

     distinti) è meno probabile che i concorrenti ne risentano.           7.4.3. Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

     Lo stesso dicasi in caso di presenza di numerosi concorrenti

     sul mercato.                                                         Gli aiuti a favore della RSI, se non sono correttamente orientati,

                                                                          possono sostenere operatori inefficienti e quindi rendere possibili

                                                                          strutture di mercato nelle quali molti operatori agiscono

7.4.2. Creazione di potere di mercato                                     notevolmente al di sotto del livello di efficienza. Nella sua analisi

                                                                          la Commissione verificherà se gli aiuti sono concessi in mercati

Gli aiuti a sostegno della RSI possono avere effetti distorsivi in        caratterizzati da sovraccapacità, ad industrie in declino o in

termini di aumento o mantenimento del livello di potere di                settori sensibili. Suscitano meno riserve le situazioni in cui gli

mercato sui mercati del prodotto. Il potere di mercato è il potere        aiuti a favore della RSI sono destinati a modificare la dinamica di

di influire su prezzi di mercato, produzione, varietà o qualità dei       crescita del settore, in particolare mediante l'introduzione di

beni e servizi o altri parametri di concorrenza sul mercato per un        nuove tecnologie.

periodo di tempo significativo, a scapito dei consumatori. La

Commissione valuterà il potere di mercato prima della

concessione degli aiuti e il cambiamento di potere di mercato                                 7.5.          Bilancio e decisione

atteso a seguito degli aiuti.

                                                                          Alla luce degli elementi positivi e negativi summenzionati, la

La Commissione esprime preoccupazione principalmente in                   Commissione traccia il bilancio degli effetti della misura e

merito a quelle misure di RSI che consentono al beneficiario              stabilisce se le distorsioni che ne derivano incidono negativa-

degli aiuti di trasferire o di rafforzare su futuri mercati del           mente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al

prodotto il potere di mercato che già detiene sui mercati esistenti       comune interesse. L'analisi di ogni singolo caso si baserà su un

del prodotto. È pertanto improbabile che la Commissione                   esame complessivo dei prevedibili effetti positivi e negativi degli

individui problemi di concorrenza connessi col potere di                  aiuti di Stato. A tale scopo la Commissione non utilizzerà i criteri

mercato su mercati in cui ciascun beneficiario di aiuti detiene           di cui alle sezioni 7.3 e 7.4 in modo meccanico, ma compierà un

una quota inferiore al 25 % e su mercati che presentano una               esame complessivo secondo il principio di proporzionalità.

concentrazione di mercato, in base all'indice di Herfindahl-

Hirschman (HHI), inferiore a 2 000.                                       È possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla misura

                                                                          di aiuto notificata senza avviare il procedimento di indagine

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti fattori:       formale oppure che decida, al termine del procedimento di

                                                                          indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE)

                                                                          n. 659/1999, di chiudere il caso mediante decisione ai sensi

- potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura               dell'articolo 7 di detto regolamento. Se adotta una decisione

     del mercato: se il destinatario dell'aiuto è già in posizione        favorevole subordinata a condizioni, ai sensi dell'articolo 7,

     dominante su un mercato del prodotto, la misura di aiuto             paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione

     può rafforzare questa posizione dominante indebolendo                può, in particolare, considerare di imporre le seguenti condi-

     ulteriormente la pressione concorrenziale che le imprese             zioni, che devono limitare le distorsioni o gli effetti sugli scambi

     concorrenti possono esercitare sull'impresa beneficiaria             ed essere proporzionali:

     degli aiuti. Analogamente, le misure di aiuto di Stato

     possono avere un'incidenza significativa nei mercati                 - intensità di aiuto inferiori alle intensità massime autorizzate

     oligopolistici dove sono attivi soltanto alcuni operatori;                al capo 5, inclusi meccanismi di recupero e modalità diverse

                                                                               di rimborso degli anticipi rimborsabili;

- livello delle barriere all'ingresso sul mercato: nel campo

     della RSI possono esistere significative barriere all'ingresso       - diffusione dei risultati, collaborazione e altri impegni

     sul mercato per i nuovi concorrenti. Tra queste barriere                  comportamentali;

     figurano le barriere all'ingresso di natura giuridica (in

     particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di

     scala e di ambito, le barriere all'accesso alle reti e               - separazione dei conti onde evitare sovvenzioni incrociate

     all'infrastruttura e altre barriere strategiche all'ingresso o            tra i vari mercati qualora il beneficiario operi su più

     all'espansione;                                                           mercati;

 

- potere dell'acquirente: il potere di mercato di un'impresa              - divieto di discriminazioni nei confronti di altri potenziali

     può essere limitato anche dalla posizione di mercato degli                beneficiari (ridurre la selettività).

     acquirenti. La presenza di acquirenti forti può servire a

     controbilanciare l'esistenza di una forte posizione di

     mercato se è probabile che gli acquirenti cerchino di

     mantenere un grado sufficiente di concorrenza sul mercato;                                       8.        CUMULO

                                                                          Per quanto riguarda il cumulo, si applicano i massimali di aiuto

- processo di selezione: le misure di aiuto che consentono                fissati dalla presente disciplina a prescindere dal fatto che il

     alle imprese con una forte posizione sul mercato di                  sostegno al progetto sia finanziato interamente con risorse statali

     influenzare il processo di selezione, ad esempio mediante il         o parzialmente dalla Comunità, ad eccezione del contesto

     diritto di raccomandare imprese nel processo di selezione o          specifico e limitato delle condizioni fissate per il finanziamento

     di influenzare l'indirizzo della ricerca in modo da                  comunitario nell'ambito dei programmi quadro di RSI adottati

 


 

 

C 323/24                   IT                           Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                            30.12.2006

 

 

rispettivamente in base al titolo XVIII del trattato CE o al titolo II        dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse

del trattato Euratom.                                                         condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

 

Quando le spese ammissibili ad aiuti alla RSI sono totalmente o               Gli aiuti ad attività di R&S riguardanti i prodotti di cui

parzialmente ammissibili ad aiuti aventi altre finalità, alla parte           all'allegato I del trattato CE che non soddisfano i criteri di cui

comune si applicherà il massimale più favorevole secondo le                   al presente capo sono esaminati in base alle normali regole della

norme applicabili. Tale disposizione non si applica agli aiuti                presente disciplina.

concessi a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di

Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di

rischio nelle PMI (46).

                                                                                                  10.     DISPOSIZIONI FINALI

Gli aiuti alla RSI non sono cumulabili con il sostegno «de

minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che                           10.1.        Relazioni e monitoraggio

vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella

presente disciplina.                                                          10.1.1. Relazioni annuali

 

                                                                              In linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 e

                                                                              del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del

                                                                              21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del

 9.        NORME SPECIALI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA                        regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità

                                                                              di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (48), gli Stati

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività di R&S riguardanti i              membri presentano relazioni annuali alla Commissione.

prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE, e in deroga ai

limiti di intensità di aiuto o alle maggiorazioni specificate nella

presente disciplina, la Commissione continuerà ad autorizzare                 Oltre a quanto previsto dalle suddette disposizioni, le relazioni

un'intensità di aiuto fino al 100 %, purché in ciascun caso siano             annuali relative a misure di aiuto a favore della RSI conterranno

soddisfatte le seguenti quattro condizioni:                                   per ciascuna misura, inclusa la concessione di aiuti a norma di un

                                                                              regime approvato, le seguenti informazioni:

 

- gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o

        sottosettore interessato;                                             - il nome del beneficiario;

 

                                                                              - l'importo dell'aiuto per beneficiario;

- prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su

        Internet informazioni relative allo svolgimento e alla

        finalità della stessa. Tali informazioni devono contenere la          - l'intensità dell'aiuto;

        data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro

        pubblicazione su Internet nonché precisare che i risultati

        saranno disponibili gratuitamente;                                    - i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti

                                                                                   sovvenzionati.

 

- i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet

        per un periodo di almeno 5 anni. Tali informazioni su                 Nel caso degli aiuti di natura fiscale, lo Stato membro deve

        Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre                  fornire un elenco dei beneficiari che hanno fruito di uno sgravio

        informazioni eventualmente fornite a membri di organismi              fiscale annuo superiore a 200 000 euro.

        specifici;

                                                                              Nel caso dei poli di innovazione, la relazione deve contenere

- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di                anche una breve descrizione dell'attività del polo e della sua

        ricerca e non devono comportare la concessione diretta di             capacità di attrarre attività di RSI. La Commissione può

        aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di             richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti

        produzione, trasformazione o commercializzazione di                   concessi, per verificare se siano state rispettate le condizioni da

        prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di               essa stabilite nella decisione con cui ha approvato dette misure di

        prezzo ai produttori di detti prodotti.                               aiuto.

 

                                                                              Le relazioni annuali verranno pubblicate sul sito Internet della

La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai              Commissione.

sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del

20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (47)                    Per tutti gli aiuti concessi a imprese di grandi dimensioni nel

qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del                 quadro di un regime di aiuti autorizzato, gli Stati membri sono

cofinanziamento comunitario ai sensi di quell'articolo e/o l'aiuto            inoltre tenuti a spiegare nella relazione annuale come è stato

di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi          rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione, in particolare

                                                                              utilizzando gli indicatori e i criteri di cui al capo 6.

(46) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(47) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (CE)         (48) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n.

       n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.1.2006, pag. l).                              1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

 


 

 

30.12.2006               IT                         Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                          C 323/25

 

 

10.1.2. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti                    - il nuovo massimale per i grandi progetti individuali si

La Commissione ritiene che siano necessarie ulteriori misure per               applicherà a decorrere dall'entrata in vigore della presente

migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità. In              disciplina,

particolare, sembra indispensabile fare in modo che gli Stati

membri, gli operatori economici, le parti interessate e la                - l'obbligo di presentare relazioni annuali dettagliate, in

Commissione stessa abbiano facile accesso al testo integrale di                conformità al punto 10.1.1, e l'obbligo di trasmettere le

tutti i regimi di aiuti a favore della RSI applicabili.                        schede informative, in conformità al punto 10.1.3, si

                                                                               applicano ai regimi di aiuto esistenti sei mesi dopo l'entrata

Ciò è facilmente realizzabile mediante la creazione di siti Internet           in vigore della presente disciplina.

collegati. Per tale motivo, nell'esaminare i regimi di aiuto a favore

della RSI, la Commissione richiederà sistematicamente allo Stato

membro interessato di pubblicare su Internet il testo integrale di        Gli Stati membri sono invitati a esprimere il loro accordo

tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicare alla Commissione       esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte entro

l'indirizzo Internet della pubblicazione. Il regime non deve essere       due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina. In

applicato prima della pubblicazione su Internet di siffatte               caso di mancata risposta, la Commissione presupporrà che lo

informazioni.                                                             Stato membro in questione non concorda con le misure

                                                                          proposte.

10.1.3. Schede informative

Inoltre, ogni qualvolta è concesso un aiuto alla RSI in base a

regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale e il

cui importo ecceda 3 milioni di euro, gli Stati membri sono                      10.3.        Entrata in vigore, validità e revisione

tenuti a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi

dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le        La presente disciplina entra in vigore il 1o gennaio 2007 oppure,

informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla       qualora non sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

presente disciplina. Tali informazioni saranno disponibili in             europea prima di quella data, il primo giorno successivo alla sua

forma sintetica sul sito della Commissione http://ec.europa.eu/           pubblicazione nella stessa e sostituisce la disciplina comunitaria

comm/competition/index_en.html                                            per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

 

Gli Stati membri si impegnano a conservare registrazioni

dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure        La presente disciplina sarà in vigore fino al 31 dicembre 2013.

a favore della RSI. Tali registrazioni, che devono contenere tutte        Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione, prima

le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi            di tale data potrà apportarvi modifiche in funzione di importanti

ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile,              considerazioni di politica della concorrenza e della politica di

devono essere conservate per dieci anni dalla data di concessione         ricerca ovvero al fine di tener conto di altre politiche comunitarie

degli aiuti.                                                              o di impegni assunti a livello internazionale. La Commissione

                                                                          intende riesaminare la presente disciplina tre anni dopo la sua

La Commissione chiederà agli Stati membri di fornire tali                 entrata in vigore.

informazioni in modo da effettuare una valutazione dell'impatto

della presente disciplina tre anni dopo la sua entrata in

vigore (49).                                                              La Commissione applicherà la presente disciplina a tutti i progetti

                                                                          di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una

                                                                          decisione dopo la pubblicazione di detta disciplina nella Gazzetta

                    10.2.       Opportune misure                          ufficiale, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati

La Commissione propone agli Stati membri, ai sensi dell'arti-             prima della pubblicazione.

colo 88, paragrafo 1 del trattato CE, le seguenti opportune

misure per quanto riguarda i loro regimi di aiuto alla ricerca e          In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla

sviluppo esistenti.                                                       determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli

                                                                          aiuti di Stato illegalmente concessi (50), la Commissione, in caso

Al fine di conformarsi alle disposizioni della presente disciplina,       di aiuti non notificati, applica:

gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, i

predetti regimi onde armonizzarli con la presente disciplina

entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore con le seguenti             - la presente disciplina, se gli aiuti sono stati concessi dopo la

eccezioni:                                                                     sua entrata in vigore;

- gli Stati membri dispongono di ventiquattro mesi per

      introdurre emendamenti concernenti le disposizioni di cui           - la disciplina in vigore al momento della concessione degli

      al punto 3.1.1 della presente disciplina,                                aiuti, in tutti gli altri casi.

 

 

 

 

 

 

 

(49) In tale contesto, gli Stati membri potrebbero voler sostenere la

    Commissione fornendo la loro propria valutazione a posteriori di

    regimi di aiuti o di aiuti singoli.                                   (50) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

 


 

 

C 323/26                   IT                                                          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea                                                                                                                                30.12.2006

 

 

                                                                                                                     ALLEGATO

 

                  Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti conformemente all'obbligo di fornire

                                                                                   informazioni supplementari (sezione 10.1)

 

 

            1)       Aiuti a favore di (denominazione dell'impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti, PMI o non PMI): . . .

 

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            2)       Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai

                     quali vengono concessi gli aiuti): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            3)       Ente pubblico che eroga l'aiuto (denominazione e dati della/e autorità erogatrice/i): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            4)       Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            5)       Tipo di progetto o misura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            6)       Breve descrizione del progetto o della misura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            7)       Ove applicabile, costi ammissibili (in euro): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            8)       Importo (lordo) attualizzato dell'aiuto, in euro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            9)       Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            10) Condizioni cui è subordinata l'erogazione dell'aiuto previsto (se del caso): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            11) Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            12) Data di concessione dell'aiuto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .