Bruxelles, 27.6.2006
COM(2006) 340 definitivo
2006/0117 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1. Direttiva
2002/2/CE
Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002[1], che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali[2], per quanto concerne le disposizioni in materia di etichettatura.
In particolare, l’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2002/2/CE, che sostituisce l’articolo 5 quater della direttiva 79/373/CEE, prevede l'obbligo di dichiarare le percentuali delle materie prime dei mangimi presenti nei mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari in ordine di peso decrescente, con una tolleranza del +/-15% del valore dichiarato delle suddette percentuali.
Inoltre, l’articolo 1, punto 1, lettera b) della direttiva 2002/2/CE, che aggiunge la lettera l) all’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 79/373/CEE, richiede l’indicazione delle percentuali esatte rispetto al peso delle materie prime usate nei mangimi composti, dietro richiesta del cliente.
2. Sentenza
della Corte di giustizia del 6 dicembre 2005
Domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234 del trattato CE sono state proposte alla Corte di giustizia dai tribunali del Regno Unito, dell’Italia e dei Paesi Bassi; esse vertevano principalmente sulla validità della direttiva 2002/2/CE, in particolare dell’articolo 1, punto 1, lettera b) e dell’articolo 1, punto 4.
Tali rinvii pregiudiziali sono stati presentati nel contesto dell’esame delle richieste di produttori di mangimi composti o rappresentanti di tale industria volte a ottenere l’annullamento o la sospensione delle norme adottate per recepire nell’ordinamento giuridico nazionale le contestate disposizioni della direttiva 2002/2/CE.
Nella sentenza adottata il 6 dicembre 2005[3], la Corte di giustizia ha respinto gli argomenti presentati per contestare la validità della base giuridica (articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE) utilizzata per l'adozione della direttiva 2002/2/CE e ha accolto la posizione difesa dalle istituzioni.
La Corte ha inoltre respinto gli argomenti presentati per contestare la validità della direttiva in relazione al principio di parità di trattamento e al divieto di discriminazione.
L’esame da parte della Corte degli argomenti relativi al rispetto del principio di proporzionalità non ha evidenziato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 2002/2/CE. Tuttavia la Corte ha stabilito che in relazione a tale principio l’articolo 1, punto 1, lettera b) della direttiva è invalido.
La Corte ha ritenuto pertanto che l’obbligo di informare i clienti che ne facciano richiesta, dell’esatta composizione quantitativa dei mangimi composti non potesse giustificarsi con l’obiettivo di protezione della salute pubblica perseguito ed eccedesse manifestamente la misura necessaria per conseguire tale obiettivo[4].
3. Proposta
In conformità dell’articolo 233 del trattato CE, che stabilisce che le istituzioni da cui emana l’atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta, si propone di rettificare la direttiva 2002/2/CE mediante una decisione che sopprima la disposizione invalida, ovvero l’articolo 1, punto 1, lettera b) della direttiva.
Per motivi di coerenza, è opportuno eliminare anche ogni riferimento alla disposizione soppressa. Pertanto, occorre eliminare ogni riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, lettera l) della direttiva 79/373/CEE, che era stato aggiunto tramite l’articolo 1, punto 1, lettera b) della direttiva 2002/2/CE. Ciò vale per l’articolo 1, punto 6 della direttiva 2002/2/CE, che inserisce un articolo 15 bis nella direttiva 79/373/CEE. Occorre pertanto modificare di conseguenza il testo di tale disposizione.
La forma del progetto di proposta è una decisione di rettifica che tiene conto del principio in base al quale gli atti modificativi non dovrebbero essere oggetto di modificazioni ma possono tuttavia essere rettificati. Si propone di rettificare la direttiva attraverso una decisione, che garantirà la trasparenza e la chiarezza del diritto comunitario senza tuttavia imporre agli Stati membri l’obbligo diretto di modificare la loro legislazione nazionale, dal momento che sono in ogni caso tenuti a prendere tutti i provvedimenti opportuni, previsti dai loro ordinamenti giuridici nazionali, per assicurare l’esecuzione della sentenza della Corte, in conformità dell’articolo 10 del trattato CE.
2006/0117 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
vista la proposta della Commissione[5],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],
visto il parere del Comitato delle regioni[7],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],
considerando quanto segue:
(1) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza pronunciata il 6 dicembre 2005 nelle cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04[9], ha dichiarato invalido l’articolo 1, punto 1, lettera b) della direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], che modifica la direttiva 79/373/CEE[11] del Consiglio, in relazione al principio di proporzionalità. Tale disposizione ha aggiunto una lettera l) all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 79/373/CEE che prevede che i produttori di mangimi composti per animali indichino, dietro richiesta del cliente, l’esatta composizione del mangime.
(2) L’articolo 233 del trattato dispone che le istituzioni da cui emana l’atto annullato prendano i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
(3) Occorre pertanto rettificare la direttiva 2002/2/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2002/2/CE è così rettificata:
(1) L’articolo 1, punto 1, lettera b), è soppresso.
(2) All’articolo 1, punto 6, nel testo dell’articolo 15 bis della direttiva 79/373/CEE, le parole “articolo 5, paragrafo 1, lettere j) e l)” sono sostituite dalle parole “articolo 5, paragrafo 1, lettera j)”.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[1] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23.
[2] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
[3] Cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194-04 ABNA e altri, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.
[4] Cfr. in particolare i paragrafi da 79 a 85 della sentenza.
[5] GU C […] del […], pag. […].
[6] GU C […] del […], pag. […].
[7] GU C […] del […], pag. […].
[8] GU C […] del […], pag. […].
[9] ABNA e altri non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.
[10] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23.
[11] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).