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Proposta di regolamento che modifica lo statuto dell’impresa comune Galileo contenuto nell’allegato del regolamento 876/2002

Bruxelles, 29.6.2006

COM(2006) 351 definitivo

2006/0115 (CNS)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica lo statuto dell’impresa comune Galileo contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

Contesto della proposta

110

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta intende modificare lo statuto dell’impresa comune Galileo per stabilire che le sue attività cesseranno il 31 dicembre 2006.

120

Contesto generale

1) Il programma GALILEO.

Il programma GALILEO intende realizzare la prima infrastruttura mondiale di radionavigazione e di posizionamento via satellite concepita specificatamente per scopi civili. Esso ha una dimensione tecnologica, politica ed economica.

Il programma comprende le seguenti quattro fasi successive:

una fase di definizione che si è svolta dal 1999 al 2001, nel corso della quale è stata disegnata l’architettura del sistema e sono stati determinati i servizi offerti;

una fase di sviluppo e di validazione che inizialmente avrebbe dovuto estendersi dal 2002 al 2005 e che comprende lo sviluppo di satelliti, dei componenti terrestri del sistema e della convalida in orbita;

una fase di spiegamento che inizialmente doveva coprire il biennio 2006 e 2007 con la costruzione e il lancio dei satelliti e la creazione completa della parte terrestre dell’infrastruttura;

una fase operativa che inizialmente sarebbe dovuta cominciare nel 2008 e che comprende la gestione del sistema, la sua manutenzione e il suo costante perfezionamento.

2) L’impresa comune Galileo.

L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, sulla base delle disposizioni dell’articolo 171 del trattato per condurre a buon fine la fase di sviluppo e per preparare le fasi successive del programma GALILEO. I suoi membri fondatori sono la Comunità europea e l’Agenzia spaziale europea. Sono membri anche un'impresa statale cinese e un’impresa statale israeliana. La formula adottata assicura una gestione unitaria ed efficace del programma.

L’impresa comune GALILEO ha due compiti principali. In primo luogo, dirige e coordina le azioni di ricerca e di sviluppo necessarie. A tal fine ha concluso un accordo con l’Agenzia spaziale europea, incaricata dell'attuazione di tali azioni. Essa si occupa anche dello sviluppo delle attività relative alle applicazioni e ai servizi che potranno essere offerti da GALILEO. In secondo luogo, gestisce il procedimento di scelta del futuro concessionario del sistema. A quest’ultimo spetterà il compito di gestire le fasi di spiegamento e di gestione, di conferire il capitale privato necessario e di assicurare il successo commerciale della gestione.

3) L’Autorità di vigilanza

L’Autorità di vigilanza europea GNSS (in prosieguo “Autorità di vigilanza”) è stata istituita con il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite. Essa è andata costituendosi a partire dall’estate 2005 e nel 2006 sarà pienamente operativa. L’autorità dovrà assicurare la gestione degli interessi pubblici relativi ai programmi europei di radionavigazione via satellite, EGNOS e GALILEO, e svolgere funzioni di autorità concedente nei confronti del futuro concessionario. Occorre notare che i due sistemi EGNOS e GALILEO apparterranno all’Autorità di vigilanza e che saranno interamente di proprietà pubblica: solo la gestione delle fasi di spiegamento e di gestione costituirà oggetto di concessione al concessionario per un periodo di circa vent'anni.

4) La durata dell’esistenza dell’impresa comune Galileo prevista dallo statuto nella versione attuale.

Creata per condurre a buon fine la fase di sviluppo, l’impresa comune Galileo ha una durata calcolata in funzione della durata di tale fase, inizialmente prevista dal 2002 a tutto il 2005.

Il primo paragrafo dell’articolo 20 dello statuto dell’impresa comune allegato al regolamento n. 876/2002 del Consiglio dispone che “L'impresa comune è costituita per un periodo di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee”. Poiché lo statuto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 maggio 2002, il periodo di quattro anni menzionato nella disposizione di cui sopra termina il 28 maggio 2006 a mezzanotte.

Tuttavia, per tener conto di un’eventuale prolungamento della fase di sviluppo, il secondo paragrafo dell'articolo 20 dello statuto dispone: “Tenendo conto dei progressi compiuti nella realizzazione dei compiti dell'impresa comune di cui all'articolo 2, detto periodo può essere prolungato mediante modificazione del presente statuto nei modi previsti dall'articolo 23. Il periodo sarà comunque prorogato allo scopo di garantire l'esecuzione delle obbligazioni discendenti dalla convenzione di cui all'articolo 3.” L’articolo 3 dello statuto, da parte sua, prevede che l'impresa comune conclude con l'Agenzia spaziale europea una convenzione in base alla quale essa “…le affida l'esecuzione del complesso delle attività necessarie durante la fase di sviluppo per quanto attiene al segmento spaziale ed all'associato segmento terrestre del sistema…”.

Dal combinato disposto di questi articoli si evince che l'esistenza dell'impresa comune Galileo dovrà protrarsi fino al completamento delle attività necessarie durante la fase di sviluppo, per quanto attiene al segmento spaziale e al segmento terrestre del sistema, cioè, in pratica, fino al completamento della fase di sviluppo. Il carattere imperativo di tale prolungamento è dovuto al fatto che, come precedentemente menzionato, la durata dell’esistenza dell’impresa comune è calcolata in base alla durata della fase di sviluppo.

130

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

1) La necessità di modificare lo statuto dell’impresa comune per porre fine alla sua esistenza prima del completamento della fase di sviluppo.

Allo stato attuale del programma GALILEO, la fase di sviluppo non sarà completata prima della fine del 2008. Solamente a tale data saranno operativi i quattro satelliti che saranno costruiti e lanciati dall'Agenzia spaziale europea nel quadro della fase denominata “validazione in orbita”. Con la messa in servizio di questi quattro satelliti sarà completato il segmento spaziale della fase di sviluppo e la loro operatività presuppone che sia messo in servizio anche il segmento terrestre di questa fase.

Pertanto, conformemente allo statuto in vigore, l'impresa comune Galileo non dovrebbe cessare le sue funzioni prima della fine del 2008, con una durata complessiva di circa tre anni superiore a quella inizialmente prevista.

Questa proroga dell’esistenza dell’IC oltre il 2006 è inutile e costosa, dato che l'Autorità di vigilanza sarà in grado di riprendere progressivamente, nel corso del 2006, e di condurre successivamente a buon fine l’insieme delle attività attualmente esercitate dall'impresa comune. Una proroga siffatta significherebbe raddoppiare le strutture e i costi, proprio in un momento in cui la fase di sviluppo del programma risulta più onerosa di quanto inizialmente previsto.

Prima della fine del 2006 l’Autorità di vigilanza disporrà dei mezzi necessari, in particolare in termini di risorse umane, per completare i compiti dell'impresa comune, cioè per portare a termine la fase di sviluppo e preparare le successive fasi del programma. Affinché l’Autorità di vigilanza possa prendere in mano le attività dell’impresa comune in modo ottimale, è auspicabile una coesistenza delle due strutture per qualche mese e che l'Autorità di vigilanza sia strettamente associata alle attività dell'impresa comune durante tale periodo. Quest’ultima dispone, infatti, di un’esperienza e di una serie di conoscenze che è fondamentale trasmettere all’Autorità di vigilanza. Quanto sopra affermato vale in special modo per le trattative del contratto di concessione, che devono essere continuate e completate dall'impresa comune durante il 2006. È quindi ragionevole prevedere che l’impresa comune cesserà le sue attività il 31 dicembre 2006 e verrà liquidata in seguito.

Di conseguenza, occorre modificare lo statuto dell’impresa comune Galileo per fissare la fine delle attività al 31 dicembre 2006. La modifica in parola si effettua abrogando le disposizioni summenzionate dell’articolo 20 dello statuto dell’impresa comune e sostituendole con un nuovo articolo 20 così formulato: “L’impresa comune è costituita per un periodo decorrente dal 28 maggio 2002 fino al 31 dicembre 2006.”

La continuazione delle attività dell’impresa comune fino al 31 dicembre 2006 non ha incidenze finanziarie sul bilancio comunitario per l'anno 2006, poiché il finanziamento delle attività dell’impresa comune per l’intero anno è già previsto nel bilancio comunitario approvato.

2) La necessità di modificare lo statuto dell’impresa comune per correggere l’impiego improprio del termine “capitale”.

L’articolo 1 e l'articolo 8 dello statuto dell’impresa comune Galileo impiegano rispettivamente cinque volte e una volta il termine “capitale” per indicare i fondi messi a disposizione dell’impresa comune da parte dei suoi membri. Questa denominazione è impropria nella misura in cui non corrisponde alla vera natura economica delle somme di cui trattasi. Infatti i conferimenti dei membri all’impresa comune sono versati a fondo perduto e non danno luogo ad alcuna controprestazione poiché, una volta sciolta l’impresa comune, i beni materiali e immateriali ad essa intestati saranno ceduti gratuitamente all’Autorità di vigilanza, in applicazione delle disposizioni del primo paragrafo dell’articolo 3 del regolamento n. 1321/2004 del Consiglio. Poiché l’impresa comune deve spendere la totalità delle somme messe a sua disposizione e poiché non ha scopo di lucro, i suddetti conferimenti costituiscono in realtà contributi finanziari o in natura a un programma di ricerca.

Per eliminare quindi ogni ambiguità sulla natura dei fondi messi a disposizione dell'impresa comune, prima del suo scioglimento è necessario modificarne lo statuto sostituendo il termine “capitale” con il termine “contributi” o “fondi”.

3) La necessità di modificare lo statuto dell’impresa comune per permetterle di finanziare i costi aggiuntivi della fase di sviluppo.

Il primo articolo, quarto paragrafo, secondo comma dello statuto dell’impresa comune precisa che i conferimenti finanziari dei membri fondatori ammontano rispettivamente a 520 milioni di euro per la Comunità europea e a 50 milioni di euro per l'Agenzia spaziale europea. Queste cifre derivano dalla stima iniziale del costo della fase di sviluppo del programma, che era pari a 1,1 miliardi di euro.

È già assodato che il costo reale della fase di sviluppo sarà superiore di circa 400 milioni di euro al costo inizialmente previsto di 1,1 miliardi di euro. Per permettere quindi all'impresa comune di finanziare una parte dei costi aggiuntivi prima della sua estinzione (prevista per il 31 dicembre 2006), è necessario modificare lo statuto dell'impresa comune aggiungendo la seguente frase alla fine del secondo comma in questione: “Essi (i membri fondatori) possono, all'occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo.”

4) Il procedimento di modifica dello statuto dell’impresa comune.

Il procedimento di modifica dello statuto dell’impresa comune Galileo è disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 23 del suo statuto che così dispone: “Ogni membro dell'impresa comune può presentare al consiglio di amministrazione proposte di modificazione del presente statuto. Se il consiglio di amministrazione, pronunciandosi alla maggioranza del 75% dei voti, accoglie le proposte, la Commissione prepara una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 172, primo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea.” Il primo comma dell’articolo 172 del trattato, dispone: “Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.”

L’articolo 171 del trattato prevede la creazione di imprese comuni da parte della Comunità: ne consegue, quindi, che il procedimento di modifica dello statuto dell’impresa comune, una volta che la Commissione abbia presentato una proposta di modifica, è identico a quello seguito per la sua creazione, e cioè consiste nell'adozione di un regolamento del Consiglio.

Tuttavia, la Commissione può presentare una proposta di regolamento di modifica dello statuto dell’impresa comune solo se il consiglio di amministrazione di questa ha preventivamente accettato le modifiche a maggioranza qualificata del 75% dei voti. Nella fattispecie, la Commissione, in rappresentanza della Comunità europea, membro fondatore dell'impresa comune, ha trasmesso al consiglio d'amministrazione dell'impresa comune il progetto di modifica in questione ed esso è stato iscritto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione del 2 giugno 2006. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, terzo comma, del regolamento n. 876/2002 del Consiglio, la Commissione aveva previamente trasmesso lo stesso punto al consiglio di vigilanza dell'impresa comune. Durante la sua riunione del 13 marzo 2006 il consiglio di vigilanza ha approvato le modifiche proposte. Successivamente, il 2 giugno 2006, il consiglio d'amministrazione dell'impresa comune ha approvato le stesse modifiche alla maggioranza richiesta. Ne consegue che la Commissione adesso è legittimata a proporre al Consiglio l’adozione delle modifiche dello statuto di cui trattasi.

141

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

 

Consultazione delle parti interessate

219

Non applicabile

 

Ricorso al parere di esperti

229

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

230

Valutazione dell'impatto

Per conseguire il risultato desiderato non esiste una soluzione diversa dalla modifica del regolamento.

L’impatto della cessazione delle attività dell’impresa comune è ridotto nella misura in cui tali attività saranno riprese dall’Autorità di vigilanza europea GNSS.

Elementi giuridici della proposta

305

Sintesi delle misure proposte

È opportuno fissare la cessazione dell’impresa comune Galileo alla data del 31 dicembre 2006. A tal fine è necessario modificare lo statuto dell’impresa comune. Tale modifica è necessaria anche per correggere l’impiego improprio, nello statuto, del termine “capitale”, nonché per permettere all'impresa comune di finanziare i costi aggiuntivi della fase di sviluppo. Il procedimento di modifica dello statuto comprende lo svolgimento di alcune fasi preliminari, che nella fattispecie sono state compiute, e si conclude con l'adozione di un regolamento del Consiglio.

310

Base giuridica

La base giuridica è stata indicata precedentemente.

329

Principio di sussidiarietà

La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.

 

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

331

Le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario.

332

Esse non implicano un aumento degli oneri finanziari.

 

Scelta dello strumento

341

Strumento proposto: regolamento.

342

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:

Un regolamento può essere modificato solo da un altro regolamento.

Incidenza sul bilancio

409

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

Ulteriori informazioni

520

Abrogazione di disposizioni vigenti

L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di talune disposizioni legislative.

 

Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia

533

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell’efficacia di tutto o di una parte dell’atto legislativo, una volta che si verifichino le condizioni previste.

 

 

.


2006/0115 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica lo statuto dell’impresa comune Galileo contenuto nell’allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

considerando quanto segue:

(1)               L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002, del Consiglio, del 21 maggio 2002[4] per condurre a buon fine la fase di sviluppo e per preparare le fasi successive del programma GALILEO.

(2)               Lo statuto dell’impresa comune Galileo prevede all’articolo 20 che l’impresa comune Galileo ha una durata calcolata in funzione della durata della fase di sviluppo, inizialmente prevista dal 2002 al 2005 compreso.

(3)               Tuttavia, allo stadio attuale del programma GALILEO, la fase di sviluppo non sarà completata prima della fine del 2008. Pertanto, conformemente allo statuto vigente, l'impresa comune Galileo non dovrebbe cessare le sue funzioni prima della fine del 2008, e dovrebbe quindi avere una durata superiore di circa tre anni a quella inizialmente prevista.

(4)               Questa proroga dell’esistenza dell’impresa comune oltre il 2006 è inutile e costosa, dato che l’Autorità di vigilanza europea (GNSS), istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004[5], sarà in grado di riprendere progressivamente nel corso del 2006, e di condurre successivamente a buon fine, l’insieme delle attività attualmente esercitate dall'impresa comune.

(5)               Affinché l’Autorità di vigilanza europea possa riprendere le attività dell’impresa comune in modo ottimale, è tuttavia auspicabile una coesistenza delle due strutture per qualche mese e che l’Autorità di vigilanza europea sia strettamente associata alle attività dell’impresa comune durante tale periodo. È quindi ragionevole prevedere che l’impresa comune cesserà le sue attività il 31 dicembre 2006.

(6)               È necessario pertanto modificare le disposizioni dell’articolo 20 dello statuto dell’impresa comune Galileo.

(7)               Peraltro, per correggere l’utilizzo improprio del termine “capitale” nello statuto dell’impresa comune e per eliminare ogni ambiguità sulla reale natura economica dei fondi messi a disposizioni dell'impresa comune da parte dei suoi membri, è opportuno modificare lo statuto dell'impresa comune e sostituire, nelle disposizioni degli articoli 1 e 8 dello statuto, il termine “capitale” con il termine “contributi” o “fondi”.

(8)               Inoltre, l’articolo 1 dello statuto dell’impresa comune, nella sua versione attuale, si riferisce ai conferimenti dei membri fondatori dell'impresa i cui importi sono calcolati sulla base della valutazione iniziale del costo della fase di sviluppo. Tali importi non tengono conto dei costi supplementari di tale fase. Quindi, per permettere all'impresa comune di finanziare i costi aggiuntivi della fase di sviluppo, è necessario modificare il suo statuto per consentire ai membri fondatori dell’impresa, se necessario, di apportare contributi aggiuntivi.

(9)               Il procedimento di modifica dello statuto dell'impresa comune Galileo, previsto dalle disposizioni dell'articolo 23 dello stesso, prevede, una volta che il consiglio di amministrazione abbia accolto le modifiche proposte, l'adozione di un regolamento del Consiglio, con procedimento identico a quello seguito per la creazione dell'impresa comune.

(10)           Poiché il consiglio di amministrazione dell’impresa comune ha accolto le modifiche in parola dell'articolo 20 dello statuto alla riunione del 2 giugno 2006, il Consiglio può adottare il regolamento che introduce tali modifiche nello statuto dell'impresa comune Galileo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dell’impresa comune Galileo allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio è modificato nel modo seguente:

(1)          L'articolo 1, paragrafo 4 è così modificato:

a)      al primo comma, la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

“I fondi dell’impresa comune sono costituiti dai contributi dei suoi membri”.

b)      il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I membri fondatori sottoscrivono le loro quote di contributo a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni, ossia: 520 milioni di euro per la Comunità europea e 50 milioni di euro per l'Agenzia spaziale europea. Essi possono, all'occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo.”

c)      al quarto comma, la prima frase è sostituita dalla frase seguente:

“Il consiglio di amministrazione decide l'ammontare dei suddetti contributi che deve essere conferito proporzionalmente alla quota dei contributi finanziari sottoscritti da ciascun membro.”

d)      il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Gli impegni finanziari dell'impresa comune non devono superare l'ammontare dei contributi a sua disposizione.”

(2)          All'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la seconda frase è sostituita dalla frase seguente:

“Ciascun membro dell'impresa comune dispone di un numero di voti proporzionale alla quota dei contributi che ha sottoscritto.”

(3)          L’articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 20

L’impresa comune è costituita per un periodo decorrente dal 28 maggio 2002 fino al 31 dicembre 2006.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [terzo] giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente



[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.

[5]               GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.