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Comunicazione sulla posizione comune in merito all’adozione di un regolamento riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+)

Bruxelles, 28.6.2006

COM(2006) 355 definitivo

2004/0218 (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma del secondo comma dell’articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del parlamento europeo e del consiglio riguardante lo strumento finanziario
per l’ambiente (LIFE+)

1.           Antefatti

      Il 29 settembre 2004, la Commissione ha approvato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio[1] riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+), da adottare mediante procedura di codecisione, a norma dell’articolo 251 del trattato CE.

      Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno espresso il loro parere nell’aprile 2005.

      Il Parlamento europeo ha definito la propria posizione in prima lettura il 7 luglio 2005.

      Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico parziale il 2 dicembre 2005.

      La Commissione ha approvato una proposta riveduta il 24 maggio 2006[2].

      Il Consiglio ha adottato una posizione comune il 27 giugno 2006.

2.           Obiettivo della proposta della Commissione

Il regolamento proposto fa parte di un pacchetto di proposte concernenti il quadro finanziario relativo al periodo 2007 – 2013 ed è l’unica proposta specifica per l’ambiente. Le sue finalità sono:

      offrire un sostegno specifico, a livello comunitario, alle misure e ai progetti aventi un valore aggiunto europeo per l’attuazione, l’aggiornamento e lo sviluppo della politica e della normativa comunitaria in materia ambientale, più in particolare per la realizzazione del sesto programma d’azione comunitario per l’ambiente (mentre gli investimenti e le iniziative di tipo gestionale aventi ricadute positive sull’ambiente sarebbero invece finanziate da altri strumenti finanziari); e

      sostituire una serie di programmi esistenti (mentre alcuni elementi dell’attuale sistema LIFE dovrebbero essere incorporati in altri strumenti finanziari).

Questa “strategia integrata” mira ad ampliare le possibilità di cofinanziamento, a promuovere la realizzazione di un insieme organico di politiche e a modulare i finanziamenti in base alle priorità nazionali e regionali.

3.           Osservazioni sulla posizione comune

3.1.        Osservazioni generali

Nel corso della seduta plenaria del 7 luglio 2005 il Parlamento europeo ha approvato 37 (ed uno ulteriore in parte) dei 44 emendamenti presentati. Di questi 37 (e quello parzialmente approvato) 4 sono stati accolti — in linea di principio o in parte — dalla Commissione, in quanto chiarificano o migliorano la proposta originaria.

La posizione comune modifica la proposta della Commissione:

      introducendo una componente specifica ‘natura e biodiversità’;

      esplicitando il concetto di valore aggiunto europeo;

      definendo chiaramente il ruolo degli Stati membri, delle agenzie nazionali e della Commissione per la pianificazione del programma e i dispositivi di attuazione; e,

      stabilendo la dotazione finanziaria del programma.

3.2.        Osservazioni specifiche

Basandosi sul contributo del Consiglio e, più specificamente, sulle conclusioni formulate nel quadro dell’accordo politico parziale del 2 dicembre 2005, la Commissione ha potuto recepire, alla lettera o nella sostanza, un maggior numero di emendamenti.

3.2.1.     Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione e recepiti, integralmente o in parte o nella sostanza, nella posizione comune

Si elencano qui di seguito gli emendamenti accolti integralmente o in parte.

      Emendamenti 12, 15 (in parte), 34 e 42: la posizione comune contiene il riferimento specifico al valore aggiunto europeo (nel testo dell’articolo 3 relativo ai criteri di ammissibilità) e la componente specifica ‘natura e biodiversità’.

      Emendamento 26 ed emendamento 44: del primo è stato recepito il vincolo di destinazione a finalità di tutela della natura e della biodiversità, del secondo la soppressione nel testo proposto dalla Commissione dell’allegato 2.

      Emendamento 34 ed emendamento 13: il testo dell’articolo 5 è sostanzialmente conforme al primo, in quanto fissa una percentuale massima di cofinanziamento, e accoglie in parte il secondo, poiché ammette un tetto maggiore per taluni progetti concernenti la natura.

      Emendamento 23 ed emendamento 27: la posizione comune statuisce il principio della complementarità (articolo 10), recependo la finalità del primo, mentre del secondo sono stati accolti i controlli di monitoraggio da parte della Commissione.

      Emendamento 36: di questo emendamento è recepito il finanziamento a favore delle ONG, essendo contemplata la necessità di continuare a sovvenzionare talune ONG a livello europeo.

      Emendamento 14 ed emendamento 16: del primo è recepita la possibilità di finanziare misure transnazionali mediante LIFE+, espressamente indicata all’articolo 6, e del secondo è offerta agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere conto delle priorità nazionali e regionali.

      Emendamento 29: sostanzialmente recepito, essendo contemplato che tutte le decisioni di una certa rilevanza siano adottate mediante una procedura di comitato.

      Emendamenti 19, 32 e 33: recepimento della valutazione e del seguito da dare.

      Emendamenti 9 e 24: recepiti nei considerando del progetto di regolamento.

3.2.2.     Emendamenti del Parlamento respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inclusi nella posizione comune

Si elencano qui di seguito gli emendamenti che non sono stati inclusi, affatto o in parte, nel progetto legislativo.

      Emendamento 43: la disposizione relativa all’aumento della dotazione di bilancio, essendo gli importi di bilancio attuali stati concordati nell’ambito delle prospettive finanziarie.

      Emendamento 21: l’inclusione di un elenco di eventuali beneficiari potrebbe risultare limitante ed è auspicabile che il programma sia caratterizzato dalla massima flessibilità.

      Emendamenti 15 (in parte), 17, 18 e 37 (in parte): l’applicazione della procedura di codecisione ad un programma pluriennale sarebbe troppo onerosa in termini di tempo.

      Emendamenti 28, 30 e 31: le procedure ivi contemplate non sono conformi a quelle stabilite dalla decisione 1999/468/CE.

      Emendamento 20: la Commissione non è in grado di assicurare la creazione di posti lavoro.

      Emendamenti da 1 a 8: tali considerando non sono più necessari per motivare l’articolato.

      Emendamento 11: la parte relativa all’obiettivo generale del regolamento.

4.           Conclusione

Le modifiche introdotte dal Consiglio contribuiscono a chiarire la proposta della Commissione, segnatamente grazie all’esplicitazione del valore aggiunto europeo e alla chiara definizione del ruolo degli Stati membri, delle agenzie nazionali e della Commissione per la pianificazione del programma e i meccanismi di attuazione.

 La Commissione appoggia pertanto la posizione comune adottata a maggioranza qualificata il 27 giugno 2006; La Commissione prende inoltre atto della dichiarazione del Consiglio in merito alla modifica della dotazione finanziaria del programma in seconda lettura.



[1]               COM(2004) 621 definitivo (2004/0218(COD))

[2]               COM(2006) 239 definitivo.