Bruxelles, 4.7.2006
COM(2006) 374 definitivo
2004/0055 (COD)
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
relativa alla
posizione
comune del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento
1. ANTEFATTI
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Data di trasmissione della proposta al
Parlamento europeo e al Consiglio(documento COM(2004) 173 def. - 2004/0055(COD)): |
19.03.2004. |
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Data del
parere del Comitato economico e sociale europeo: |
09.02.2005. |
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Data del
parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
13.12.2005. |
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Data di
trasmissione della proposta modificata: |
08.02.2006. |
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Data di
adozione della posizione comune: |
30.06.2006 |
2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Il rapido
recupero dei crediti la cui fondatezza non sia messa in discussione riveste
un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea e per il
corretto funzionamento del mercato interno. Un quadro giuridico che non
garantisca ai creditori un rapido recupero dei crediti non contestati potrebbe
consentire ai cattivi debitori un certo grado di impunità, offrendo, di
conseguenza, un incentivo ad omettere intenzionalmente il pagamento a proprio
vantaggio. I ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di
insolvenza che minacciano la sopravvivenza delle aziende, in particolare le
piccole e medie imprese, e che sono all’origine della perdita di numerosi posti
di lavoro.
La necessità
di impegnarsi in lunghi, gravosi e costosi procedimenti giudiziari anche per il
recupero di crediti non contestati inevitabilmente peggiora questi deleteri
effetti economici. Tale situazione comporta una sfida molteplice per gli
ordinamenti giudiziari degli Stati membri. È essenziale distinguere il prima
possibile, nel corso dei procedimenti, tra i casi caratterizzati da una
controversia vera e propria e quelli in cui non vi è una reale lite. Questa
differenziazione è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per
utilizzare in modo efficiente le limitate risorse assegnate agli uffici
giudiziari. Essa consente di concentrarsi sulle controversie vere e proprie e
di deciderle entro un ragionevole lasso di tempo. Tuttavia, un tale auspicabile
risultato può essere raggiunto solo in presenza di un procedimento per il recupero
dei crediti non contestati veloce ed efficiente.
La proposta
ha come obiettivo l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficiente
per il recupero dei crediti non contestati in tutta l’Unione europea.
3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE
3.1. Osservazioni generali
Approvata
all’unanimità, la posizione comune del Consiglio mantiene gli elementi
essenziali contenuti nella proposta iniziale della Commissione, nella sua
versione modificata.
Le
principali modifiche apportate dalla posizione comune riguardano i seguenti
punti:
- la
posizione comune limita il campo di applicazione alle controversie
transfrontaliere; si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno
una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro del giudice adito;
- al testo
sono state apportate diverse modifiche volte a consentire il trattamento
elettronico ed automatizzato delle domande (si vedano l’articolo 7, paragrafi 5
e 6, l’articolo 8 e l’articolo 16, paragrafi 4 e 5);
- al posto
dell’iniziale procedimento d’ingiunzione di pagamento in due fasi, è previsto
un procedimento in un’unica fase. Sono state tuttavia inserite ulteriori
garanzie procedurali volte a tutelare i diritti delle parti nel procedimento
(si vedano in particolare gli articoli 8, 10, 11 e 12). Pertanto, sulla base
del modulo di domanda, il giudice adito verifica il rispetto dei criteri di ricevibilità
e la fondatezza del credito. In funzione dell’esito di tale esame, il giudice può
respingere la domanda o emettere un’ingiunzione di pagamento europea;
- a
differenza della proposta originaria, il regolamento contempla adesso la
possibilità di emettere un’ingiunzione di pagamento europea relativa ad una
parte del credito, qualora il ricorrente sia d’accordo;
- il
regolamento ha chiarito i termini di scadenza delle diverse fasi procedurali.
Ai fini della coerenza, il regolamento contempla un termine uniforme di 30
giorni per emettere l’ingiunzione di pagamento europeo e per presentare
opposizione;
- a
differenza della proposta originaria, il regolamento prevede adesso
disposizioni in materia di esecuzione (si vedano gli articoli 21, 22 e 23).
L’abolizione dell’exequatur è stata inclusa nel testo del regolamento stesso,
unitamente alle norme minime già contemplate nel regolamento 805/2004 che
istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;
- la
posizione comune introduce una norma dettagliata in materia di riesame.
Altre modifiche, di natura più formale, sono state introdotte ai fini
di una maggiore leggibilità del testo.
La
Commissione può accettare la posizione comune che, benché modifichi alcuni
aspetti della sua proposta iniziale nella versione modificata a seguito del
parere del Parlamento, rimane fedele all’obiettivo di semplificare ed
accelerare i procedimenti nelle controversie in materia di crediti pecuniari
non contestati, e di ridurne i costi.
3.2. Esito degli emendamenti parlamentari
Tutti gli
emendamenti del Parlamento sono stati inclusi nella proposta modificata della
Commissione e nella posizione comune. In alcuni casi, tuttavia, a seguito del
dibattito in sede di Consiglio e della revisione del testo a cura dei giuristi-linguisti,
è emersa la necessità di alcuni chiarimenti di natura tecnica. Ai fini della
corrispondenza con il testo del regolamento, i considerando e i moduli standard
sono stati adattati e aggiornati.
In un solo
caso, la proposta modificata diverge dalla posizione comune, segnatamente
all’articolo 3, paragrafo 1:
- articolo
3, paragrafo 1, della proposta modificata: “Ai fini del presente regolamento,
si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha
domicilio o residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro del
giudice adito.”;
- articolo
3, paragrafo 1, della posizione comune: “Ai fini del presente regolamento, si
definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha
domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del
giudice adito.”
La
Commissione continua a deplorare la limitazione ai casi in cui entrambe le
parti siano domiciliate in uno Stato membro e ha emesso una dichiarazione in
tal senso.
La posizione
comune del Consiglio è stata negoziata con il Parlamento europeo onde
raggiungere un accordo in prima lettura. Il
Parlamento europeo non dovrebbe quindi richiedere ulteriori modifiche alla
posizione comune.
4. CONCLUSIONE
La
Commissione accetta la posizione comune in considerazione del fatto che essa comprende
gli elementi essenziali della sua proposta iniziale e gli emendamenti del
Parlamento, integrati nella sua proposta modificata.
5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
In occasione
dell’adozione della posizione comune, la Commissione ha fatto la seguente
dichiarazione:
_____________
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La
Commissione dichiara che la definizione del termine “controversia
transfrontaliera” ai fini del presente regolamento non costituisce
un’interpretazione dell’obbligo di cui all’articolo 65 del trattato, che limita
l’operato della Comunità alle questioni aventi implicazioni transfrontaliere;
essa non è che una delle possibilità di limitare il campo di applicazione del
presente regolamento nel contesto dell’articolo 65.
Non si rende
necessario ricorrere ad una definizione generica di “transfrontaliero” per
limitare il campo di applicazione degli strumenti attinenti al diritto
internazionale privato.
Per quanto
riguarda altri strumenti non attinenti al diritto internazionale privato, quali
la proposta di direttiva relativa alla mediazione, diversa per natura dal
presente regolamento, è opportuno analizzare attentamente, caso per caso,
tenendo conto degli obiettivi dei singoli strumenti, la necessità o l’interesse
di fare appello ad una definizione generica di “transfrontaliero”.