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Comunicazione sulla posizione comune in merito all’adozione di un regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

Bruxelles, 4.7.2006

COM(2006) 374 definitivo

2004/0055 (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento

1.           ANTEFATTI

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio(documento COM(2004) 173 def. - 2004/0055(COD)):

19.03.2004.

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

09.02.2005.

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

13.12.2005.

Data di trasmissione della proposta modificata:

08.02.2006.

Data di adozione della posizione comune:

30.06.2006

2.           OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il rapido recupero dei crediti la cui fondatezza non sia messa in discussione riveste un’importanza primaria per gli operatori economici dell’Unione europea e per il corretto funzionamento del mercato interno. Un quadro giuridico che non garantisca ai creditori un rapido recupero dei crediti non contestati potrebbe consentire ai cattivi debitori un certo grado di impunità, offrendo, di conseguenza, un incentivo ad omettere intenzionalmente il pagamento a proprio vantaggio. I ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minacciano la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che sono all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

La necessità di impegnarsi in lunghi, gravosi e costosi procedimenti giudiziari anche per il recupero di crediti non contestati inevitabilmente peggiora questi deleteri effetti economici. Tale situazione comporta una sfida molteplice per gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri. È essenziale distinguere il prima possibile, nel corso dei procedimenti, tra i casi caratterizzati da una controversia vera e propria e quelli in cui non vi è una reale lite. Questa differenziazione è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per utilizzare in modo efficiente le limitate risorse assegnate agli uffici giudiziari. Essa consente di concentrarsi sulle controversie vere e proprie e di deciderle entro un ragionevole lasso di tempo. Tuttavia, un tale auspicabile risultato può essere raggiunto solo in presenza di un procedimento per il recupero dei crediti non contestati veloce ed efficiente.

La proposta ha come obiettivo l’istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficiente per il recupero dei crediti non contestati in tutta l’Unione europea.

3.           OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1.        Osservazioni generali

Approvata all’unanimità, la posizione comune del Consiglio mantiene gli elementi essenziali contenuti nella proposta iniziale della Commissione, nella sua versione modificata.

Le principali modifiche apportate dalla posizione comune riguardano i seguenti punti:

- la posizione comune limita il campo di applicazione alle controversie transfrontaliere; si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del giudice adito;

- al testo sono state apportate diverse modifiche volte a consentire il trattamento elettronico ed automatizzato delle domande (si vedano l’articolo 7, paragrafi 5 e 6, l’articolo 8 e l’articolo 16, paragrafi 4 e 5);

- al posto dell’iniziale procedimento d’ingiunzione di pagamento in due fasi, è previsto un procedimento in un’unica fase. Sono state tuttavia inserite ulteriori garanzie procedurali volte a tutelare i diritti delle parti nel procedimento (si vedano in particolare gli articoli 8, 10, 11 e 12). Pertanto, sulla base del modulo di domanda, il giudice adito verifica il rispetto dei criteri di ricevibilità e la fondatezza del credito. In funzione dell’esito di tale esame, il giudice può respingere la domanda o emettere un’ingiunzione di pagamento europea;

- a differenza della proposta originaria, il regolamento contempla adesso la possibilità di emettere un’ingiunzione di pagamento europea relativa ad una parte del credito, qualora il ricorrente sia d’accordo;

- il regolamento ha chiarito i termini di scadenza delle diverse fasi procedurali. Ai fini della coerenza, il regolamento contempla un termine uniforme di 30 giorni per emettere l’ingiunzione di pagamento europeo e per presentare opposizione;

- a differenza della proposta originaria, il regolamento prevede adesso disposizioni in materia di esecuzione (si vedano gli articoli 21, 22 e 23). L’abolizione dell’exequatur è stata inclusa nel testo del regolamento stesso, unitamente alle norme minime già contemplate nel regolamento 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;

- la posizione comune introduce una norma dettagliata in materia di riesame.

Altre modifiche, di natura più formale, sono state introdotte ai fini di una maggiore leggibilità del testo.

La Commissione può accettare la posizione comune che, benché modifichi alcuni aspetti della sua proposta iniziale nella versione modificata a seguito del parere del Parlamento, rimane fedele all’obiettivo di semplificare ed accelerare i procedimenti nelle controversie in materia di crediti pecuniari non contestati, e di ridurne i costi.

3.2.        Esito degli emendamenti parlamentari

Tutti gli emendamenti del Parlamento sono stati inclusi nella proposta modificata della Commissione e nella posizione comune. In alcuni casi, tuttavia, a seguito del dibattito in sede di Consiglio e della revisione del testo a cura dei giuristi-linguisti, è emersa la necessità di alcuni chiarimenti di natura tecnica. Ai fini della corrispondenza con il testo del regolamento, i considerando e i moduli standard sono stati adattati e aggiornati.

In un solo caso, la proposta modificata diverge dalla posizione comune, segnatamente all’articolo 3, paragrafo 1:

- articolo 3, paragrafo 1, della proposta modificata: “Ai fini del presente regolamento, si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro del giudice adito.”;

- articolo 3, paragrafo 1, della posizione comune: “Ai fini del presente regolamento, si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.”

La Commissione continua a deplorare la limitazione ai casi in cui entrambe le parti siano domiciliate in uno Stato membro e ha emesso una dichiarazione in tal senso.

La posizione comune del Consiglio è stata negoziata con il Parlamento europeo onde raggiungere un accordo in prima lettura. Il Parlamento europeo non dovrebbe quindi richiedere ulteriori modifiche alla posizione comune.

4.           CONCLUSIONE

La Commissione accetta la posizione comune in considerazione del fatto che essa comprende gli elementi essenziali della sua proposta iniziale e gli emendamenti del Parlamento, integrati nella sua proposta modificata.

5.           DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

In occasione dell’adozione della posizione comune, la Commissione ha fatto la seguente dichiarazione:

_____________

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione dichiara che la definizione del termine “controversia transfrontaliera” ai fini del presente regolamento non costituisce un’interpretazione dell’obbligo di cui all’articolo 65 del trattato, che limita l’operato della Comunità alle questioni aventi implicazioni transfrontaliere; essa non è che una delle possibilità di limitare il campo di applicazione del presente regolamento nel contesto dell’articolo 65.

Non si rende necessario ricorrere ad una definizione generica di “transfrontaliero” per limitare il campo di applicazione degli strumenti attinenti al diritto internazionale privato.

Per quanto riguarda altri strumenti non attinenti al diritto internazionale privato, quali la proposta di direttiva relativa alla mediazione, diversa per natura dal presente regolamento, è opportuno analizzare attentamente, caso per caso, tenendo conto degli obiettivi dei singoli strumenti, la necessità o l’interesse di fare appello ad una definizione generica di “transfrontaliero”.