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Parere sugli emendamenti alla posizione comune relativa alla Proposta di decisione che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e abroga le decisioni  96/391 e 1229/2003

Bruxelles, 6.7.2006

COM(2006) 381 definitivo

2003/0297 (COD)

 

PARERE DELLA COMMISSIONE

ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e abroga le decisioni N. 96/391/CE e N. 1229/2003/CE,
(COM(2003) 742 definitivo, C5-0064/2004, 2003/0297(COD))

1.          Introduzione

L’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE statuisce che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. In appresso la Commissione presenta il proprio parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

2.           Iter procedurale

a)           Data della decisione della Commissione: 10.12.2003.

b)           Data di trasmissione al Parlamento e al Consiglio: 11.12.2003.

d)           Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 2.6.2004.

e)           Data del parere della prima lettura in Parlamento: 7.6.2005.

f)            Data dell’accordo politico in Consiglio: 28.6.2005.

g)           Data dell’adozione della posizione comune: 1.12.2005.

h)           Data del parere della seconda lettura in Parlamento: 4.4.2006.

3.          Finalità della proposta

La revisione proposta si prefigge principalmente di integrare i dieci nuovi Stati membri nei progetti prioritari e di migliorare l’attuazione. L’aiuto finanziario alle TEN-E si concentra sul sostegno della massima capacità di interconnessione di cui all’allegato IV della proposta iniziale. I nuovi grandi elementi degli orientamenti proposti sono: i) la dichiarazione di interesse europeo per i progetti aventi una spiccata dimensione transfrontaliera, e ii) la designazione di un coordinatore europeo al fine di contribuire alla loro efficace preparazione e attuazione entro i termini convenuti.

4.          Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1.          Emendamenti accettati dalla Commissione

La Commissione può accogliere integralmente 17 emendamenti adottati dal Parlamento europeo, che sono il risultato di un pacchetto di compromesso tra il Parlamento e il Consiglio per la seconda lettura. Gli emendamenti reinseriscono elementi essenziali della proposta della Commissione, vale a dire la categoria di “progetti di interesse europeo” e il “coordinatore europeo”. La conclusione del pacchetto di compromesso è stata agevolata dal riconoscimento che le informazioni pertinenti e aggiornate sono nelle mani delle aziende che eseguono i progetti piuttosto che degli Stati membri; il progetto di decisione introduce quindi l’obbligo per gli Stati membri di garantire il flusso di informazioni sui progetti di interesse europeo e il loro coordinamento transnazionale.

Gli emendamenti alla posizione comune riguardano principalmente:

                         Il reinserimento della categoria diprogetti di interesse europeo” (art. 1, par. 1; art. 5, lettera a); art. 6, par. 5 e art. 8).

                         Una differenziazione nel grado di accesso prioritario ai finanziamenti a seconda della fonte di cofinanziamento, dando l’“opportuna priorità” ai finanziamenti ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, prestando nel contempo “particolare attenzione” ai progetti dichiarati di interesse europeo da finanziare mediante altri fondi di cofinanziamento comunitari (art. 8, par. 2 e 3).

                         Il coordinamento transnazionale fra Stati membri in caso di ritardi rilevanti, effettivi o previsti, nello svolgimento di uno dei progetti dichiarati di interesse europeo; la Commissione può allora chiedere agli Stati membri interessati di garantire che i motivi di tali ritardi siano indicati entro tre mesi (art. 8, par. 6).

                         Gli Stati membri hanno insistito per sopprimere la disposizione secondo cui in caso di ritardi la Commissione può decidere di ritirare la dichiarazione di interesse europeo, in quanto essi hanno un’influenza limitata sulla fase di costruzione effettuata da aziende private. Visti i progressi ottenuti in materia di coordinamento e monitoraggio, questa posizione è accettabile per la Commissione.

                         Il reinserimento del coordinatore europeo che la Commissione deve designare, d’accordo con gli Stati membri interessati, previa consultazione del Parlamento europeo, nei casi in cui un progetto dichiarato di interesse comune incontra notevoli ritardi o difficoltà di attuazione (art. 10, par. 1).

                         La specificazione di obblighi di comunicazione: sulla base di un progetto di calendario fornito dalla Commissione, gli Stati membri le presentano un calendario aggiornato e indicativo per il completamento dei progetti di interesse europeo. La Commissione presenta relazioni biennali sui progressi dei progetti; nei casi in cui per il progetto in questione viene nominato un coordinatore europeo, quest’ultimo assume tale compito (art. 9, par. 1 e 2).

5.          Conclusioni

Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la proposta come indicato sopra.