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Sintesi delle attività svolte nel 2004 e nel 2005 per l’attuazione del Titolo II del trattato Euratom

Bruxelles, 14.7.2006

COM(2006) 395 definitivo

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sintesi delle attività svolte nel 2004 e nel 2005 per l’attuazione del Titolo II,
Capi da 3 a 10, del trattato Euratom

{SEC(2006) 942}


INDICE

1........... Introduzione................................................................................................................... 4

2........... Riorganizzazione dei Servizi della Commissione............................................................... 4

3........... Sviluppi della politica e degli aspetti giuridici.................................................................... 5

3.1........ Stato delle proposte legislative presentate dalla Commissione........................................... 5

3.1.1..... Pacchetto nucleare.......................................................................................................... 5

3.1.2..... Direttiva sulle spedizioni.................................................................................................. 5

3.1.3..... Il nuovo regolamento sull’applicazione del controllo di sicurezza....................................... 5

3.2........ Attuazione della legislazione - infrazioni............................................................................ 6

3.2.1..... Sviluppi giuridici.............................................................................................................. 6

3.2.2..... Recepimento della legislazione e infrazioni........................................................................ 6

4........... Allargamento.................................................................................................................. 7

5........... Sviluppi generali nel settore nucleare nell’UE................................................................... 8

5.1........ Disattivazione, gestione dei rifiuti e trasporti..................................................................... 8

5.1.1..... Disattivazione................................................................................................................. 8

5.1.2..... Rifiuti radioattivi.............................................................................................................. 8

5.1.3..... Trasporto di materie radioattive....................................................................................... 9

5.2........ Controllo di sicurezza...................................................................................................... 9

5.2.1..... Ispezioni di sicurezza....................................................................................................... 9

5.2.2..... Protocolli aggiuntivi......................................................................................................... 9

5.3........ Radioprotezione........................................................................................................... 10

5.3.1..... Attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31 del trattato Euratom..... 10

5.3.2..... Attuazione delle prescrizioni Euratom in materia di radioattività ambientale...................... 10

5.3.3..... Preparazione alle emergenze......................................................................................... 11

5.4........ Approvvigionamento di materie nucleari........................................................................ 12

6........... Cooperazione internazionale.......................................................................................... 13

6.1........ Accordi con paesi terzi................................................................................................. 13

6.1.1..... Giappone..................................................................................................................... 13

6.1.2..... Ucraina........................................................................................................................ 13

6.1.3..... Kazakistan................................................................................................................... 13

6.1.4..... Uzbekistan................................................................................................................... 13

6.2........ Convenzioni internazionali............................................................................................. 13

6.2.1..... Convenzione sulla sicurezza nucleare............................................................................. 13

6.2.2..... Convenzione congiunta................................................................................................. 14

6.2.3..... Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (CPPMN).............................. 14

6.2.4..... Convenzione sulla notifica rapida di un incidente nucleare e convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica     14

6.3........ Cooperazione con l’AIEA e altre organizzazioni internazionali........................................ 15


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sintesi delle attività svolte nel 2004 e nel 2005 per l’attuazione del Titolo II,
Capi da 3 a 10, del trattato Euratom

1.           Introduzione

La presente comunicazione illustra le attività condotte dalla Direzione generale Energia e trasporti (DG TREN) - Direzione H (Energia nucleare) e Direzione I (Garanzie nucleari) -, nell’ambito dei compiti assegnati alla Commissione dal trattato Euratom (in appresso il “trattato”). La DG TREN è responsabile dell’attuazione della maggior parte delle disposizioni del trattato Euratom, titolo II, Capi da 3 a 10, relative alla sicurezza nucleare, agli investimenti, alle imprese comuni, al controllo di sicurezza e alle relazioni estere. La presente comunicazione riporta inoltre sinteticamente le attività dell’Agenzia di approvvigionamento di Euratom (ESA)[1]. Le attività connesse alla promozione della ricerca sono descritte nelle relazioni annuali di attività[2] della DG RTD e del CCR. La preparazione e l’attuazione del programma TACIS è di competenza delle DG RELEX e AIDCO[3], mentre il programma PHARE è gestito dalla DG ELARG[4]. La concessione dei prestiti Euratom è gestita dalla DG ECFIN[5]. I lavori di due laboratori (a La Hague e Sellafield) negli impianti di ritrattamento sono sorvegliati dal CCR e finanziati dalla DG TREN.

2.           Riorganizzazione dei Servizi della Commissione

Dopo la creazione delle Direzioni H e I, nel 2003, è proseguita la riorganizzazione dei servizi della Commissione nel settore nucleare. Il personale incaricato delle questioni giuridiche e tecniche così come delle relazioni internazionali e del commercio internazionale nel settore nucleare è stato raggruppato, assieme alle relative competenze, nel sito del Lussemburgo. Ad oggi, pertanto, solo i servizi che gestiscono il programma di ricerca Euratom e il programma TACIS sono ubicati a Bruxelles. La direzione H si occupa principalmente dei negoziati relativi a convenzioni e accordi internazionali, dell’attuazione del trattato e del diritto derivato, degli aspetti tecnici del ciclo del combustibile nucleare, della gestione e delle relazioni relative alla contabilità delle materie nucleari e della radioprotezione. La Direzione I pianifica e effettua le ispezioni finalizzate al controllo di sicurezza, compreso il sostegno logistico. L’Agenzia ESA, anch’essa trasferita a Lussemburgo nel 2004, è incaricata di garantire agli utenti comunitari un approvvigionamento regolare e equo di materie nucleari, tramite una politica di approvvigionamento comune.

3.           Sviluppi della politica e degli aspetti giuridici

3.1.        Stato delle proposte legislative presentate dalla Commissione

3.1.1.     Pacchetto nucleare

La Commissione ha partecipato fattivamente alle discussioni in seno al Consiglio e al Parlamento sulle proposte di direttive del Consiglio, presentate nel 2003, in tema di sicurezza degli impianti nucleari e di gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La Commissione ha adottato, l’8.9.2004[6], due proposte modificate che tengono conto dei pareri espressi dal Parlamento e delle discussioni al Consiglio. Nonostante il parere favorevole del Parlamento europeo e il sostegno della maggioranza del Consiglio, le proposte modificate non hanno ottenuto la maggioranza qualificata necessaria e non sono state riesaminate dal Consiglio, né nel 2004 né nel 2005.

Per contro, un “Piano di azione per la sicurezza nucleare e la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” è stato definito sulla base delle conclusioni del Consiglio del giugno 2004 allo scopo di riesaminare tali questioni. Un gruppo di lavoro sulla sicurezza nucleare, istituito a tal fine, sta redigendo una relazione tecnica (prevista per fine 2006) con la partecipazione dei servizi della Commissione.

3.1.2.     Direttiva sulle spedizioni

La Commissione ha adottato una proposta[7] di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, intesa a sostituire la direttiva 92/3. La direttiva proposta, che dovrebbe applicarsi anche al combustibile esaurito destinato al ritrattamento, semplifica le procedure e garantisce al contempo la coerenza con la direttiva sulle norme di sicurezza di base e con le convenzioni internazionali. Nel novembre 2004, la proposta è stata trasmessa al CESE[8] per parere[9]. Una proposta finale è stata adottata e trasmessa al Consiglio nel dicembre 2005[10].

3.1.3.     Il nuovo regolamento sull’applicazione del controllo di sicurezza

Le discussioni sul nuovo regolamento concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom[11] sono state completate nell’aprile 2004 e il 30.4.2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo. La procedura di adozione finale da parte della Commissione è stata avviata immediatamente. La traduzione in tutte le lingue ufficiali ne ha ritardato la pubblicazione fino al 28.2.2005 e il regolamento è entrato in vigore il 20.3.2005.

La Commissione ha adottato[12] (sotto forma di raccomandazione) le linee direttrici per l’attuazione del nuovo regolamento sul controllo di sicurezza di Euratom, che riassumono le spiegazioni, le intese e gli accordi raggiunti con gli Stati membri e forniscono agli esercenti di installazioni nucleari orientamenti non vincolanti.

3.2.        Attuazione della legislazione - infrazioni

3.2.1.     Sviluppi giuridici

Poco prima della fine del 2003 sono stati portati a termine due importanti testi legislativi.

La direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane[13] è stata riconosciuta a livello internazionale (G8, AIEA) come un atto normativo importante che tiene conto delle preoccupazioni sull’utilizzo criminale di fonti mediche o industriali. Un seminario è stato organizzato nel marzo 2005 sulle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel recepimento della direttiva. Al 31 dicembre 2005, scadenza fissata per il recepimento nel diritto interno, 19 Stati membri avevano notificato i progetti delle misure attuative nazionali, come previsto dall’articolo 33 del trattato; di questi Stati membri 5 avevano già adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

La raccomandazione della Commissione relativa ad informazioni standardizzate sugli scarichi radioattivi liquidi e gassosi emessi nell’ambiente dalle centrali nucleari e dagli impianti di ritrattamento durante il normale funzionamento[14] ha contribuito a definire le specifiche tecniche di una nuova base dati, che è ora in fase di realizzazione.

3.2.2.     Recepimento della legislazione e infrazioni

Nel 2004 e 2005 la Commissione ha proceduto ad un’approfondita valutazione dell’attuazione del trattato e del diritto derivato.

A norma degli articoli da 141 a 143 del trattato sono stati avviati 13 nuovi procedimenti. Complessivamente, 29 procedimenti di infrazione sono stati aperti per inosservanza delle disposizioni aventi per oggetto la protezione sanitaria (titolo II, Capo 3 del trattato), il controllo di sicurezza (titolo II, Capo 7) e le relazioni con l’esterno (titolo II, Capo 10).

Alcuni inadempimenti sono stati oggetto degli specifici strumenti previsti dal Capo 7. La Commissione ha adottato una direttiva sulla base dell’articolo 82 del trattato, che invitava il paese destinatario a provvedere alla contabilità di tutte le materie nucleari e ad assicurare la relativa accessibilità agli ispettori Euratom. Poiché le autorità nazionali non hanno fornito risposte soddisfacenti, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

In un altro caso, la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 83 del trattato con la quale ha imposto una sanzione (sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, lettera a)) ad un esercente di installazione nucleare che non aveva adempiuto in modo soddisfacente ai suoi obblighi.

Per maggiori precisazioni sugli altri casi si rimanda all’allegato (i procedimenti di infrazione sono elencati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione).

4.           Allargamento

Nel 2004 e nel primo semestre 2005, è stata prestata particolare attenzione alla preparazione dell’attuazione del controllo di sicurezza di Euratom nei nuovi Stati membri. È stato messo a punto un programma informatico inteso a facilitare ai nuovi Stati membri il rispetto degli obblighi di resocontazione, tenendo conto del nuovo regolamento sull’applicazione del citato controllo di sicurezza. L’installazione del corrispondente materiale hardware e software è cominciata nel secondo semestre del 2004 e si prevede che fin dall’inizio del 2006 il programma sarà utilizzato a pieno regime ed in via continuativa dagli esercenti delle installazioni nucleari dei nuovi Stati membri.

Sono stati intensificati i contatti periodici con le autorità pubbliche e gli esercenti di installazioni nucleari per garantire un’agevole transizione dall’attuazione del controllo di sicurezza (relazioni) nell’ambito di accordi bilaterali con l’AIEA verso l’applicazione del controllo di sicurezza nell’ambito dell’accordo tra gli Stati membri, Euratom e l’AIEA.

Anche le future attività ispettive nei nuovi Stati membri sono state oggetto di attenta considerazione. L’industria nucleare di questi Stati si limita essenzialmente a reattori di potenza e agli impianti di stoccaggio. È stato intrapreso un programma di missioni tecniche e di indagini.

L’UE ha sottolineato a più riprese l’importanza di garantire un elevato livello di sicurezza nucleare in Bulgaria e in Romania, in vista dell’allargamento.

La Bulgaria deve garantire il rispetto dei criteri e delle procedure Euratom. Una relazione è stata elaborata a seguito di un esame “tra pari” sulla sicurezza nella centrale nucleare di Kozloduy, nel 2003. La relazione ribadiva l’importanza dell’impegno della Bulgaria di chiudere quanto prima definitivamente le Unità da 1 a 4 della centrale di Kozloduy. Tale impegno è stato incluso nell’atto di adesione della Bulgaria, firmato il 25.4.2005 a Lussemburgo.

I negoziati sul capitolo energetico con la Romania sono giunti a termine alla fine del 2004. La Romania ha proseguito lo sviluppo del suo quadro regolamentare per la sicurezza nucleare. Tuttavia, il paese deve ancora migliorare l’aspetto della sicurezza nella centrale di Cernavoda, che utilizza la tecnologia Candu[15], continuare lo sviluppo di programmi nazionali sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, e rafforzare le capacità delle autorità regolamentari nucleari.

È in corso l’analisi approfondita della pertinente legislazione della Croazia e della Turchia.

5.           Sviluppi generali nel settore nucleare nell’UE

5.1.        Disattivazione, gestione dei rifiuti e trasporti

5.1.1.     Disattivazione

La Commissione ha proseguito i lavori sull’attuazione dei protocolli del trattato di adesione relativi alle centrali di Ignalina e Bohunice. Nel 2004 sono stati stanziati circa 138 milioni di euro, e 139 milioni di euro nel 2005. La maggior parte dell’assistenza è stata fornita tramite il Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione, gestito dalla BERS[16] e supervisionata dalle assemblee dei contribuenti sotto la presidenza di un rappresentante della Commissione. Su richiesta del beneficiario, la parte dell’assistenza per la disattivazione gestita bilateralmente dalla Lituania e dalla Commissione è stata quasi raddoppiata, passando da 10 milioni di euro nel 2004 a 18 milioni di euro in 2005. Quest’ultimo aiuto è stato fornito applicando l’approccio praticato nel programma PHARE, e serve al mantenimento di una cultura della sicurezza e per affrontare problemi di ordine sociale.

In risposta alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo circa la direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell’elettricità, nel 2004 è stata pubblicata una relazione sull’utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione delle centrali nucleari[17]. La Commissione ha affermato la necessità di garantire il rispetto di quattro principi fondamentali: l’adeguatezza, la disponibilità e l’utilizzo dei crediti, nonché la loro gestione trasparente. Nel 2005, è stata elaborata una seconda relazione relativa a tutti i tipi di installazioni nucleari commerciali nell’UE[18]. La relazione si basa su consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento europeo e gli esperti dell’industria, nonché sulle risposte ad un questionario trasmesso a ciascuno paese. Una raccomandazione sarà pubblicata per invitare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie in relazione ai citati principi fondamentali.

5.1.2.     Rifiuti radioattivi

La disponibilità di tecnologie volte a ridurre il volume e il radiotossicità dei radionuclidi a vita lunga, in modo da rendere la manipolazione e lo smaltimento di queste materie più sicure e più accettabili, potrebbe contribuire a promuovere decisioni a livello nazionale sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2005 comprende una proposta per la costituzione di un’impresa comune nell’intento di concentrare le attività di ricerca sulla gestione dei rifiuti radioattivi. Sono state intraprese le prime misure volte a raggiungere un ampio consenso a favore dell’iniziativa. I servizi della Commissione stanno esaminando le modalità di un’Iniziativa Tecnologica che consenta di consultare e giungere al consenso con i partner industriali e determinare le tecnologie più promettenti per una efficace gestione dei rifiuti radioattivi. L’obiettivo ultimo dell’iniziativa consiste nel dimostrare la possibilità di ridurre la durata di vita dei rifiuti radioattivi, nonché la fattibilità del loro stoccaggio geologico di profondità. I preparativi saranno condotti nel contesto del Settimo programma quadro di ricerca di Euratom.

5.1.3.     Trasporto di materie radioattive

Nel 2004, il gruppo di lavoro permanente sul trasporto di materie radioattive ha finalizzato la sua 5a relazione, nella quale sono proposte misure tendenti a migliorare il funzionamento del settore e aumentare i livelli di sicurezza. La relazione viene aggiornata per tenere conto della situazione creatasi a seguito dell’ultimo allargamento dell’UE.

5.2.        Controllo di sicurezza

5.2.1.     Ispezioni di sicurezza

Il 30 aprile 2004, la Commissione ha adottato una comunicazione[19] che stabilisce i principi di un nuovo approccio in materia di controllo di sicurezza, incentrato direttamente sugli obiettivi del trattato tenendo conto dell’evoluzione delle preoccupazioni internazionali, la quale illustra a grandi linee le modalità di esecuzione delle attività ispettive assegnate alla DG TREN.

Dall’ottobre 2004 gli approcci in materia di controllo di sicurezza sono stati oggetto di periodiche discussioni al Consiglio. Nel 2005 si sono svolte consultazioni bilaterali con diversi Stati membri (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito) per presentare e discutere la nuova politica in materia di controlli di sicurezza. La presidenza britannica ha elaborato un documento relativo a una nuova cornice per il controllo di sicurezza Euratom, di cui il COREPER ha preso nota. È questo un passo verso un’intesa comune tra gli Stati membri e la Commissione sulle modalità da adottare per applicare il controllo di sicurezza nel rispetto del ruolo assegnato dal trattato ad ognuna delle parti coinvolte. Parallelamente, sono state organizzate riunioni con i grandi operatori industriali per valutare l’incidenza delle nuove metodologie, come il controllo della contabilità e dei sistemi di controllo delle materie nucleari presso l’esercente, nonché la nuova periodicità indicativa delle ispezioni.

L’AIEA è stata informata degli sviluppi. Un quadro per la cooperazione futura tra Euratom e l’agenzia è in fase di elaborazione.

Dall’1.5.2004, i Servizi della Commissione effettuano ispezioni di sicurezza nelle installazioni nucleari dei nuovi Stati membri.

5.2.2.     Protocolli aggiuntivi

I protocolli aggiuntivi riguardanti gli Stati membri dell’UE-15 sono entrati in vigore il 30.4.2004. Rispetto al tradizionale accordo sulle salvaguardie di sicurezza, il protocollo aggiuntivo conferisce all’AIEA due nuove serie di prerogative. In primo luogo, i paesi sono obbligati a fornire all’AIEA una dichiarazione più esaustiva delle attività nel settore nucleare, e in secondo luogo, l’AIEA ha il diritto di procedere, con breve preavviso, a visite nelle località connesse al ciclo del combustibile nucleare (accesso complementare).

La Commissione stessa comunica all’AIEA tutte le informazioni relative alle materie nucleari ottenute in applicazione del protocollo aggiuntivo, per tutti gli Stati membri. Inoltre, la Commissione redige relazioni contenenti le informazioni complementari imposte dal protocollo aggiuntivo per dieci Stati (detti “Stati con lettera di accompagnamento”) sui tredici non dotati di ordigni nucleari. La Commissione ha accettato di raccogliere i dati e presentare le relazioni per conto di questi Stati, che rimangono tuttavia responsabili dell’esattezza dei dati comunicati. L’Austria, la Svezia e la Finlandia hanno scelto di comunicare dette informazioni direttamente all’AIEA, trasmettendone copia alla Commissione. I due Stati dotati di ordigni nucleari (Francia e Regno Unito) inviano le loro dichiarazioni direttamente all’AIEA.

Tutte le scadenze di presentazione delle relazioni alla Commissione sono state rispettate per gli “Stati con lettera di accompagnamento”, nonostante molte dichiarazioni siano state ricevute in ritardo.

Nel dicembre 2005, la Slovacchia e l’Estonia hanno completato le procedure di adesione all’accordo trilaterale (INFCIRC[20]/193). Gli altri otto Stati membri sono firmatari di un accordo bilaterale sulle salvaguardie di sicurezza e di un protocollo aggiuntivo. Dovrebbero aderire all’accordo comune nel 2006, una volta espletate le procedure legislative nazionali.

L’AIEA ha fatto ricorso in un’occasione, nel 2004, alla sua facoltà di effettuare attività di verifica (accesso complementare). L’operazione ha avuto luogo il 21.12.2004 a Helsinki, in Finlandia, alla presenza di un ispettore della Commissione (DG TREN). Il diritto di accesso complementare è stato esercitato varie volte nel 2005, in quasi tutti gli Stati membri firmatari dell’accordo INFCIRC 193. Le disposizioni del protocollo aggiuntivo sui diritti di accesso sono generalmente complesse. I funzionari della Commissione presenti nel corso delle operazioni di accesso complementare hanno ricevuto istruzione di vigilare sul rispetto dei diritti dell’AIEA, dello Stato membro e dell’esercente del sito oggetto della visita con breve preavviso.

5.3.        Radioprotezione

5.3.1.     Attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31 del trattato Euratom

A fine 2004, in vista di un’eventuale revisione delle norme di base, la Commissione ha tenuto una conferenza sul nuovo progetto di raccomandazioni ICRP[21] per il 2005 in tema di radioprotezione. Sulla base delle conclusioni del gruppo di esperti scientifici, la Commissione ha elaborato e trasmesso all’ICRP un documento nel quale precisa la sua posizione sulle citate raccomandazioni.

Un nuovo gruppo di esperti è stato istituito a norma dell’articolo 31 del trattato, al fine di integrare esperti dei nuovi Stati membri. Il gruppo ha stabilito un programma di lavoro per la revisione delle norme di base.

5.3.2.     Attuazione delle prescrizioni Euratom in materia di radioattività ambientale

La Commissione ha effettuato nel 2004 cinque verifiche a norma dell’articolo 35[22] del trattato: tre nell’UE-15 (impianto di ritrattamento di Sellafield, centrale di Trillo (E), sito di Dounreay (UK)), e due nei nuovi Stati membri, a Temelin (CZ) e a Paks (HU). Il numero delle verifiche è passato a sei nel 2005, soprattutto nei nuovi Stati membri: Ignalina (LT), Temelin (CZ), Repubblica slovacca e Estonia. La Grecia e l’impianto di ritrattamento di La Hague (F) sono inoltre sottoposte a verifica per la seconda volta.

Un documento che descrive l’approccio e le modalità standard per l’esecuzione delle verifiche di cui all’articolo 35 è stato aggiornato e trasmesso ai 10 nuovi Stati membri, per informazione. Nel dicembre 2004, il progetto era stato discusso con i rappresentanti degli Stati membri. Sebbene per alcuni Stati membri, il documento sia stato integrato in uno specifico protocollo bilaterale, la Commissione propone di adottare nel 2006 una comunicazione sull’attuazione delle verifiche di cui all’articolo 35, al fine di armonizzare le corrispondenti attività in tutti gli Stati membri.

Un questionario è stato inviato agli Stati membri per raccogliere informazioni riguardanti i criteri e le attività ispettive a livello nazionale in relazione con l’articolo 35. Uno studio è in corso per analizzare le risposte e formulare raccomandazioni riguardanti le future modalità di attuazione.

Ai sensi dell’articolo 36 del trattato, gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti il livello di radioattività ambientale. Una raccomandazione della Commissione[23] descrive il contenuto, il calendario e i mezzi di trasmissione dei dati. Nessuna difficoltà è stata segnalata in questo settore dalla prima relazione (giugno 2002).

Nel 2004 sono stati valutati nove progetti per lo smaltimento di effluenti radioattivi, sottoposti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 37[24] del trattato e tredici progetti sono stati sottoposti a valutazione nel 2005. La Commissione ha espresso un parere a seguito di ciascuna comunicazione di dati generali. Una relazione al Parlamento europeo sull’attuazione dell’articolo 37, tra luglio 1994 e dicembre 2003, è stata adottata dalla Commissione il 14.3.2005.

5.3.3.     Preparazione alle emergenze

Il sistema comunitario di scambio di informazioni in caso di emergenze (ECURIE[25]) è stato mantenuto operativo 24 ore su 24. Tutti i paesi candidati hanno firmato un accordo di partecipazione molto prima del maggio 2004; tutti i nuovi Stati membri partecipavano a ECURIE già prima del maggio 2004, mentre i punti di contatto e le autorità competenti sono stati istituite prima dell’adesione (eccetto per Malta, che vi ha provveduto in giugno) e la maggior parte dispone oggi di dispositivi specifici pienamente operativi. La Romania e la Bulgaria hanno aderito al sistema ECURIE; la Turchia e la Croazia partecipano al sistema a livello dei servizi. Il carattere operativo del sistema ECURIE è stato periodicamente testato. La DG TREN ha preso parte ad esercizi di simulazione internazionali, in particolare il grande esercizio Convex-3, che si è svolto in Romania nel maggio 2005.

La Commissione ha svolto un ruolo attivo nella proposta dell’OMS e della FAO[26] riguardante il Codex alimentarius volta ad elaborare, su base permanente, gli orientamenti relativi alle concentrazioni massime ammissibili di radionuclidi nei prodotti alimentari per il commercio internazionale. Una controproposta della Commissione è stata accolta molto favorevolmente al Consiglio. La posizione della Commissione è stata alla fine approvata dal gruppo di esperti istituito a norma dell’articolo 31 del trattato, il che ha messo la Comunità nelle migliori condizioni per sostenere il proprio punto di vista al comitato del Codex alimentarius, nell’aprile 2005. La “posizione comune” della Comunità ha indotto il comitato del Codex ad affidare alla Comunità la redazione di un nuovo progetto di orientamenti, in collaborazione con l’AIEA (autore della proposta iniziale). Il nuovo progetto, che potrebbe essere approvato nel 2006, corrisponde pienamente alla posizione comunitaria per quanto riguarda il campo di applicazione degli orientamenti (solo nell’eventualità di un’emergenza) e il trattamento particolare riservato alle preparazioni alimentari per bambini.

5.4.        Approvvigionamento di materie nucleari

Il Canada è rimasto il principale fornitore di uranio naturale dell’UE, mentre la Russia è il maggiore fornitore globale se si tiene conto dei residui re-arricchiti e dell’uranio fortemente arricchito consegnato in previsione della propria diluizione.

La sicurezza di approvvigionamento ha assunto maggiore centralità rispetto ad alcuni anni fa quando i prezzi erano inferiori e gli approvvigionamenti più facilmente reperibili. Circa la metà del fabbisogno mondiale di combustibile nucleare è stato soddisfatto negli ultimi anni con approvvigionamenti secondari provenienti da vecchi stock e dalla rifusione dell’uranio altamente arricchito di fonte militare con la conseguente riduzione del tenore radioattivo. Secondo l’AEA, è necessario aumentare la produzione primaria. L’aumento dei prezzi dell’uranio registrato dal 2003 ha portato ad un incremento delle attività di prospezione e di estrazione mineraria; la produzione mondiale di uranio è quindi aumentata del 14% nel 2004 e la tendenza registra un ulteriore incremento per il 2005.

Nell’UE, il principale sviluppo d’interesse per l’industria è stata l’approvazione da parte della Commissione (nell’ambito delle norme relative alle fusioni), nell’ottobre 2004, di un’impresa comune tecnologica, costituita tra le due imprese europee di arricchimento dell’uranio. L’impresa comune permetterà ad uno dei partecipanti di acquisire la tecnologia di centrifugazione sviluppata dall’altra e di costruire un nuovo impianto di arricchimento il cui avvio è previsto per il 2007.

6.           Cooperazione internazionale

6.1.        Accordi con paesi terzi

6.1.1.     Giappone

Nel corso dell’anno 2004, la Commissione ha concluso negoziati con il Giappone e ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione[27] riguardante l’approvazione di due accordi con il Giappone sulla cooperazione nel settore degli usi pacifici dell’energia nucleare e sulla ricerca e lo sviluppo nel settore nucleare. Le richieste di interpretazione del testo da parte della controparte hanno indotto la Commissione a presentare al Consiglio proposte di modifiche della stesura, che sono state accolte dal Consiglio. L’accordo è stato firmato nel febbraio 2006.

6.1.2.     Ucraina

Nel settembre 2004, il Consiglio ha approvato la conclusione da parte della Commissione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra Euratom e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina[28]. La Commissione ha firmato l’accordo il 28 aprile 2005.

L’accordo contempla la sicurezza nucleare, la fusione nucleare controllata, la ricerca e lo sviluppo nel settore nucleare, i trasferimenti internazionali, compreso il commercio di materie nucleari e la fornitura di servizi connessi al ciclo del combustibile nucleare, così come la prevenzione del traffico di materie nucleari.

6.1.3.     Kazakistan

Nel 2004 sono stati proseguiti i negoziati finalizzati a un accordo bilaterale di cooperazione nel settore degli usi pacifici dell’energia nucleare. Una proposta modificata dell’accordo è stata presentata al Kazakistan nel febbraio 2005.

6.1.4.     Uzbekistan

Il 1º agosto 2004 è entrato in vigore l’accordo bilaterale di cooperazione nel settore degli usi pacifici dell’energia nucleare.

6.2.        Convenzioni internazionali

6.2.1.     Convenzione sulla sicurezza nucleare

La Commissione ha modificato la sua decisione 1999/819/Euratom del 16 novembre 1999 riguardante l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) alla convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994[29], con riferimento alla dichiarazione ivi allegata. Una nuova dichiarazione di competenze è stata trasmessa al segretariato generale dell’AIEA a seguito di una sentenza della Corte[30].

Euratom ha partecipato alla terza riunione di revisione della convenzione sulla sicurezza nucleare (aprile 2005), per la seconda volta in qualità di parte contraente, ma per la prima volta sulla base della dichiarazione di competenze ampia. Una relazione che copre tutti i principali aspetti della convenzione è stata presentata dalla Commissione.

6.2.2.     Convenzione congiunta

La “Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, negoziato sotto l’egida dell’AIEA, è entrata in vigore il 18.6.2001. Nell’ottobre dello stesso anno la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta per l’adesione alla convenzione. Nel gennaio 2005, il Consiglio ha approvato una decisione[31] che approva l’adesione di Euratom alla convenzione e una dichiarazione sul suo settore di competenze.

Il 14.6.2005, la Commissione ha adottato la decisione[32] necessaria per l’approvazione dell’adesione di Euratom alla convenzione congiunta, che ha preso effetto dal gennaio 2006.

6.2.3.     Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (CPPMN)

Una proposta di modifica della convenzione è stata fatta circolare dall’AIEA nel 2004. Dopo una riunione preparatoria tenutasi nell’aprile 2005, la Conferenza per l’esame degli emendamenti ha adottato l’8 luglio la versione modificata della CPPMN.

Con decisione[33] del 28.6.2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare le modifiche della CPPMN nelle materie di competenza della Comunità. Euratom ha pertanto partecipato pienamente alla Conferenza per l’esame degli emendamenti.

6.2.4.     Convenzione sulla notifica rapida di un incidente nucleare e convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica

La Commissione ha adottato due proposte di decisioni del Consiglio[34] relative all’approvazione della conclusione delle convenzioni dell’AIEA sulla notifica rapida di un incidente nucleare e sull’assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, il che permette alla Comunità di partecipare più attivamente ai meccanismi istituiti sulla base di queste convenzioni, e rafforza la complementarità tra questi e le disposizioni analoghe adottate a livello dell’UE. L’adesione di Euratom a queste due convenzioni è in corso.

6.3.        Cooperazione con l’AIEA e altre organizzazioni internazionali

L’AIEA è responsabile del sistema mondiale delle salvaguardie nucleari in applicazione del trattato di non proliferazione. La Commissione garantisce la gestione del “sistema comunitario di contabilità e di controllo” per conto dell’AIEA. Conseguentemente, nell’ambito di accordi trilaterali sulle garanzie, le attività di ispezione della Commissione possono essere svolte da ispettori dell’AIEA. Quando lo ritiene necessario, l’AIEA svolge attività aggiuntive rispetto a quelle della Comunità. La Commissione ha sostenuto l’AIEA nell’assolvimento dei suoi obblighi mettendo a disposizione le proprie attrezzature.

La cooperazione con l’AIEA nei settori della contabilità delle materie nucleari e dei protocolli aggiuntivi è stata soddisfacente. Le discussioni sulle modalità formali di adesione dei nuovi Stati membri all’accordo di garanzie della Comunità[35] sono giunte a termine.

La partecipazione ai lavori di diverse organizzazioni internazionali e dei rispettivi comitati (ad esempio AIEA, OCSE/AEN e ICRP) è stata rafforzata. I lavori sulle prescrizioni in materia di sicurezza applicabili al deposito geologico dei rifiuti radioattivi hanno rivestito un’importanza particolare. Malauguratamente restano tuttora da definire e adottare le norme di sicurezza a livello dell’UE.



[1]           La relazione annuale è disponibile su richiesta o consultando il sito Internet http://europa.eu.int/comm/euratom/index_en.html

[2]           Per la DG Ricerca (RTD): http://europa.eu.int/comm/research/; per il Centro comune di ricerca (CCR): http://www.jrc.cec.eu.int/

[3]           DG RELEX: Relazioni esterne, DG AIDCO: Ufficio di cooperazione EuropeAid

[4]           DG ELARG: Allargamento

[5]           DG ECFIN: Affari economici e finanziari

[6]           COM(2004) 526 del 8.9.2004

[7]           COM(2004) 716 del 12.11.2004

[8]           Comitato economico e sociale europeo

[9]           COM(2004) 716 def. – 2004/0249 (CNS)

[10]          COM(2005) 673 def. del 21.12.2005

[11]          Regolamento (Euratom) n. 302/2005

[12]          C(2005) 5127 del 15.12.2005

[13]          GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

[14]          GU L 2 del 6.1.2004, pag. 36-46

[15]          “CANada Deuterium Uranium”. Pressurized Heavy Water Reactor (PWHR) reattore di progettazione canadese che utilizza acqua pesante (ossido di deuterio) come moderatore e refrigerante e l’uranio naturale come combustibile.

[16]          Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

[17]          Relazione sull’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di disattivazione delle centrali nucleari di potenza (COM2004 (719)def.)

[18]          Relazione sarà probabilmente adottata dalla Commissione nel 2006.

[19]          C(2004) 1669 del 30.4.2004

[20]          Circolare informativa.

[21]          ICRP: International Commission on Radiological Protection

[22]          L’articolo conferisce alla Commissione il diritto di verificare il funzionamento degli impianti che effettuano il monitoraggio permanente del grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque e del suolo.

[23]          Raccomandazione della Commissione, dell'8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione (2000/473/Euratom).

[24]          L’articolo 37 fa obbligo alla Commissione di esprimere il suo parere (previa consultazione del gruppo di esperti) su tutti i dati trasmessi dagli Stati membri concernenti i progetti relativi allo smaltimento di rifiuti radioattivi quando l’attuazione di tale progetto possa provocare una contaminazione radioattiva di un altro Stato membro.

[25]          European Commission Urgent Radiological Information Exchange

[26]          World Health Organisation – Food and Agriculture Organisation

[27]          SEC(2004) 524 def. del 26.11.2004

[28]          COM (2003) 129 def.

[29]          Decisione 2004/491/Euratom.

[30]          Commissione vs Consiglio, Causa C-29/99, Racc. [2002] pag. I-11221. La Corta ha parzialmente annullato la dichiarazione resa dalla Comunità europea dell’energia atomica al momento dell'adesione alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

[31]          2005/84/Euratom, GU L 30 del 3.2.2005; pag. 10

[32]          C(2005) 1729

[33]          COM(2005) 199

[34]          COM(2004) 560 del 16.8.2004

[35]          INFCIRC 193