Bruxelles, 28.7.2006
COM(2006) 427 definitivo
2006/0147 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui
prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del
Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE)
n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE
{SEC(2006)1042}
{SEC(2006)1043}
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
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1) Contesto
della proposta |
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· Motivazione
e obiettivi della proposta La direttiva
88/388/CEE del Consiglio stabilisce la definizione di aroma, le norme
generali per l'uso degli aromi, le prescrizioni per l'etichettatura ed i
tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio per la salute umana. Essa
dispone che la legislazione comunitaria relativa agli aromi deve tenere conto
innanzitutto delle esigenze di tutela della salute umana. Al fine di
tenere conto degli sviluppi tecnologici e scientifici nel settore degli aromi
occorre modificare sostanzialmente tale direttiva. Inoltre, in seguito
all’adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare, occore introdurre alcune disposizioni nuove e adeguarne
altre. Nell’interesse
della chiarezza e dell’efficacia la direttiva 88/388/CEE è sostituita dalla
presente proposta. Nel programma
di lavoro e legislativo della Commissione per il 2005 è compresa nel
pacchetto relativo agli agenti di miglioramento degli alimenti una proposta
di nuovo regolamento sugli aromi e sugli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti. |
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· Contesto
generale L’articolo 1
della direttiva 88/388/CEE limita il suo campo di applicazione agli aromi. Tuttavia,
nell’articolo 4, lettera c) sono stabiliti i tenori massimi di talune sostanze
indesiderabili negli alimenti che contengono aromi e ingredienti alimentari
aromatizzanti. Gli Stati membri applicano tali tenori massimi in modo
diverso: alcuni li applicano agli alimenti che contengono solo aromi; altri
li applicano ad alimenti che contengono sia aromi che ingredienti alimentari
aromatizzanti. Occorre
inoltre adeguare i tenori massimi in modo da tenere conto dei recenti pareri
scientifici dell’AESA. Il comitato di
esperti per le sostanze aromatizzanti presso il Consiglio d'Europa ha
proposto condizioni per la produzione di aromatizzanti di trasformazione e
tenori massimi per alcune sostanze indesiderabili. Dal punto di
vista del consumatore l’uso del termine “naturale e/o identico al naturale” è
fonte di confusione. Inoltre, i consumatori chiedono di conoscere la fonte
degli aromi naturali. L’uso del termine “naturale” deve essere limitato agli
aromi che sono ottenuti esclusivamente da sostanze aromatizzanti naturali e/o
preparazioni aromatiche naturali. Occorre informare i consumatori se il
sapore affumicato degli alimenti sia riconducibile o no alla presenza di
aromatizzanti di affumicatura. La proposta
presentata fa parte del pacchetto “agenti di miglioramento degli alimenti”,
insieme ai regolamenti sugli additivi alimentari, sugli enzimi alimentari e
su una procedura uniforme per la loro autorizzazione. |
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· Disposizioni
vigenti nel settore della proposta La direttiva
88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere utilizzati
nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione
stabilisce i principi generali applicabili agli aromi destinati a essere
utilizzati negli alimenti: –
stabilisce
le definizioni di aroma, sostanza aromatizzante, preparazione aromatica,
aromatizzante di trasformazione e aromatizzante di affumicatura; –
limita
l’aggiunta e la presenza di talune sostanze tossicologicamente rilevanti
negli aromi e/o negli alimenti a cui sono stati aggiunti aromi e ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti; –
stabilisce
le norme per l’etichettatura degli aromi destinati alla vendita diretta ai
produttori alimentari e ai consumatori finali; –
prevede
l’adozione di disposizioni più specifiche per i materiali di base degli
aromi, le sostanze aromatizzanti, gli aromatizzanti di trasformazione, gli
aromatizzanti di affumicatura e i metodi di produzione, nonché per gli
additivi, i solventi e i coadiuvanti tecnologici utilizzati per gli aromi, i
metodi di analisi e di campionamento, inclusi i criteri microbiologici e i
criteri di purezza. In relazione a
quanto indicato nell’ultimo trattino sono stati adottati gli atti seguenti: 1. il regolamento (CE) n. 2232/96 del
Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una procedura per l’istituzione
di un elenco positivo di sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti
alimentari. L’elenco positivo doveva essere adottato entro luglio 2005; 2. il regolamento (CE) n. 2065/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, relativo agli
aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei
o sui prodotti alimentari; 3. la direttiva 2003/114/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva
95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti. |
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· Coerenza
con altre politiche Gli obiettivi
sono: –
la
tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori; –
la
creazione di un contesto chiaro che consenta l'innovazione e gli sviluppi
tecnologici in modo che l'industria europea possa mantenere la posizione di
leader nel settore degli aromi. Di conseguenza
tali obiettivi contribuiranno agli obiettivi strategici della Commissione
stabiliti nella strategia di Lisbona, nel programma quinquennale della
Commissione e nel Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare
pubblicato nel 2000. |
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2) Consultazione
delle parti interessate e valutazione dell'impatto |
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· Consultazione
delle parti interessate |
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Metodi
di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti
hanno risposto Il parere
degli Stati membri e delle parti interessate è stato valutato mediante
consultazioni in diversi gruppi di lavoro e durante i contatti bilaterali per
la discussione dei documenti di lavoro. E’ stato
distribuito inoltre un questionario per conoscere la posizione dei diversi
interessati, tra cui: BEUC
(Organizzazione europea dei consumatori) CAOBISCO
(Associazione delle industrie UE produttrici di cioccolato, biscotti e dolciumi) CEPS (Comitato
vitivinicolo, Confederazione europea dei produttori di spiriti) CIAA
(Federazione europea delle industrie alimentari) EACGI
(Associazione europea dell’industria della gomma da masticare) EDA
(Associazione europea dei produttori lattiero-caseari) EFFA
(Associazione europea degli aromi e delle fragranze) EHGA
(Associazione europea dei produttori di erbe) EHIA
(Associazione europea dei produttori di infusioni a base di erbe) ESA
(Associazione europea delle spezie) FIC
(Associazione europea dei condimenti) SFMA
(Associazione dei produttori di aromatizzanti di affumicatur(a) |
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Sintesi
delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione In seguito ad
ogni consultazione sono state prese in considerazione le osservazioni
raccolte ed i testi sono stati adattati di conseguenza. Esiste un consenso
generale sulla proposta. In appresso figura una sintesi dei risultati delle
consultazioni finali. 1. Chiarimento del campo di applicazione. Esiste un consenso generale sul fatto
che vanno evitate discrepanze tra Stati membri. 2. Definizioni degli aromi 2.1 Limitazione dell’uso del termine
“naturale” Non esiste unanimità sull’impatto
della nuova definizione di sostanze aromatizzanti, che non distingue più tra
le sostanze aromatizzanti identiche alle naturali e quelle artificiali. Gli argomenti a favore sono i
seguenti: in questo modo si evita la confusione; si riserva il termine
“naturale” ai prodotti che sono effettivamente naturali; non esiste una base
tossicologica per questa distinzione, che costituisce un onere amministrativo
supplementare. La soppressione del termine semplificherà la legislazione. Gli argomenti contro riguardano in
particolare il fatto che si dovrà modificare la legislazione verticale che
non consente l’aromatizzazione artificiale di talune categorie alimentari. 2.2 Introduzione della categoria “altri
aromi” Le imprese che sviluppano nuovi
aromi sono a favore di questa categoria in quanto offre loro l'opportunità di
sviluppare nuovi aromi non coperti dalle altre definizioni. Le organizzazioni dei consumatori
sono a favore perché essa accresce la trasparenza e garantisce la sicurezza. 3. Nuove disposizioni per l’etichettatura 3.1 Costi dell’etichettatura Il possibile impatto delle nuove
disposizioni è ritenuto limitato. L’introduzione di un periodo transitorio
può limitare eventuali costi. 3.2 Informazione dei consumatori Gli Stati membri e le organizzazioni
dei consumatori sono del parere che la proposta comporterà una migliore
informazione del consumatore sulla natura degli aromi utilizzati. L’industria alimentare e in
particolare le associazioni professionali sono meno entusiaste o perfino
contrarie alle nuove disposizioni di etichettatura. 4. Tenori massimi per le
sostanze che presentano un rischio tossicologico I controlli da parte degli Stati
membri saranno più efficaci in quanto saranno mirati ai prodotti alimentari
che contribuiscono maggiormente all’assunzione di sostanze che presentano un
rischio tossicologico, invece di prendere in considerazione tutti gli
alimenti e le bevande in generale. 5. Monitoraggio del consumo Gli Stati membri temono che
occorreranno risorse supplementari per il monitoraggio del consumo delle
sostanze di cui all’allegato II e delle sostanze soggette a restrizioni d’uso.
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· Ricorso
al parere di esperti |
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Non è stato
necessario consultare esperti esterni. |
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· Valutazione
dell'impatto Le incidenze
prevedibili delle diverse opzioni riguardano gli aspetti economici e sociali.
Non dovrebbero aversi ripercussioni sul piano ambientale. 1. Nessuna azione 1.1 Impatto economico Effetti negativi sulla situazione
economica: non saranno incoraggiati nuovi
sviluppi tecnologici. Sono necessarie disposizioni chiare
che tengono conto dei recenti sviluppi scientifici e tecnologici in modo da
evitare ostacoli agli scambi commerciali con i paesi terzi. L’industria europea rischia di perdere
la sua posizione predominante sul mercato mondiale. 1.2 Impatto sociale La salute dei consumatori non è
tutelata a sufficienza perché: i tenori massimi delle sostanze che
presentano un rischio tossicologico non tengono conto dei recenti pareri
scientifici; i tenori massimi delle sostanze che
presentano un rischio tossicologico negli alimenti e nelle bevande non
consentono un controllo basato sul rischio; la richiesta dei consumatori di
un’etichettatura più informativa non è soddisfatta. 2. Azione non legislativa 2.1 Impatto economico Esiste attualmente una normativa
sugli aromi su cui non possono prevalere linee guida, perché ne deriverebbe
una situazione contraddittoria e confusa per l’industria, con un conseguente
impatto economico negativo. 2.2 Impatto sociale Le linee guida potrebbero essere in
contraddizione con la normativa esistente e quindi non costituirebbero il
modo migliore per tutelare la salute dei consumatori. Una situazione giuridica poco chiara
avrebbe come conseguenza una perdita di fiducia del consumatore nei confronti
dell’impiego degli aromi. 3. Deregolamentazione 3.1 Impatto economico La deregolamentazione potrebbe avere
per effetto una situazione in cui ciascuno Stato membro adotti proprie norme
di attuazione. Poiché la percezione dei rischi può variare da uno Stato
membro all’altro, si correrebbe il rischio di un funzionamento inefficace del
mercato interno. 3.2 Impatto sociale I diversi approcci di ciascuno Stato
membro nella valutazione della sicurezza comporterebbero una situazione
confusa per i consumatori, con diversi livelli di tutela e una perdita di
fiducia in taluni Stati membri e nel mercato interno. 4. Modifica della direttiva 88/388/CEE del
Consiglio 4.1 Impatto economico L’introduzione delle modifiche
necessarie nell’attuale direttiva avrebbe un impatto positivo come viene
illustrato al punto 5. Le modifiche degli allegati I e II e
le altre disposizioni necessarie per la tutela della salute pubblica e del
commercio dovrebbero comunque essere introdotte mediante codecisione. Tuttavia,
è necessaria una procedura di autorizzazione più efficiente per la gestione
di un elenco positivo contenente circa 2600 sostanze aromatizzanti destinate
a essere impiegate nei o sui prodotti alimentari. Dato il numero di modifiche
necessarie, la normativa modificata risulterebbe poco chiara. 4.2 Impatto sociale Un efficace sistema di valutazione
della sicurezza degli aromi, l'adeguamento al parere scientifico più recente
dei tenori massimi delle sostanze che presentano un rischio tossicologico e la
possibilità di controlli delle sostanze negli alimenti che presentano il
livello di rischio più elevato dovrebbero avere effetti positivi per la
salute pubblica. 5. Proposta di un nuovo regolamento 5.1 Impatto economico 5.1.1 Impatto sugli obblighi amministrativi per le
imprese La soppressione della distinzione
tra sostanze aromatizzanti “identiche alle naturali” e artificiali, entrambe
prodotte per sintesi chimica, avrà per effetto una riduzione degli obblighi
amministrativi grazie all'armonizzazione delle disposizioni in tutti gli
Stati membri. L’onere aggiuntivo richiesto per
conformarsi alle modifiche proposte per l’etichettatura degli aromi sarà solo
temporaneo, ossia durerà fino a quando tutte le etichette saranno state rese conformi
alle nuove prescrizioni. Inoltre, l’impegno richiesto è limitato in rapporto
alla maggiore trasparenza acquisita e al giudizio positivo del consumatore. Al fine di limitare gli oneri ed i
costi si propone un periodo transitorio per l’adeguamento alle nuove
prescrizioni in materia di etichettatura. 5.1.2 Impatto sull’innovazione e sulla ricerca Le disposizioni specifiche per l’uso
e l’autorizzazione degli aromi precisano quando occorre valutare la sicurezza
degli aromi. Taluni aromi sono per definizione esenti da valutazione. Ciò
consentirà all’industria di stimare con maggiore precisione i costi di
sviluppo di nuovi aromi. La proposta specifica inoltre quali
tipi di preparazione possono usufruire della definizione “naturale”
nell’etichettatura. Questo rappresenta un fatto importante per l’ulteriore
sviluppo e la produzione di nuovi aromi naturali. L’introduzione della categoria
“altri aromi” è considerata positiva per l'innovazione e la ricerca. Le nuove
categorie di aromi sviluppate potranno essere autorizzate a condizione di
aver superato una valutazione della sicurezza. 5.1.3 Impatto sulle famiglie Il consumatore sarà meglio informato
sulla natura degli aromi presenti negli alimenti. Non si prevede che il regolamento
proposto abbia un impatto sul prezzo degli alimenti. 5.1.4 Impatto sui paesi terzi e sulle relazioni
internazionali Questa proposta armonizzerà
ulteriormente la normativa sugli aromi e creerà un mercato uniforme nell’UE e
accrescerà la prevedibilità per gli importatori. L’armonizzazione della normativa
sugli aromi conferirà all’Unione europea una posizione migliore nei negoziati
con paesi terzi riguardanti l’introduzione degli aromi nel sistema del Codex
Alimentarius. La Comunità europea sarà in grado di
mantenere il suo primato nel settore della produzione e dello sviluppo degli
aromi. 5.1.5 Impatto sulle autorità pubbliche I controlli da parte degli Stati
membri saranno più efficaci in quanto saranno mirati ai prodotti alimentari
che contribuiscono maggiormente all'assunzione di sostanze che presentano un
rischio tossicologico. In alcuni paesi occorrerà modificare
le norme secondo cui solo aromi naturali o identici ai naturali possono
essere aggiunti a talune categorie di prodotti alimentari. Questa
semplificazione comporterà tuttavia una riduzione degli oneri amministrativi.
Gli Stati membri temono che occorreranno
risorse supplementari per il monitoraggio del consumo delle sostanze di cui
all’allegato II e delle sostanze soggette a restrizioni d’uso. Tuttavia
questo punto è indispensabile per garantire che il regolamento tuteli
efficacemente la salute dei consumatori. Gli Stati membri non hanno fornito
informazioni sulle risorse necessarie. L’impatto del monitoraggio specifico
del consumo di aromi può essere ridotto significativamente organizzando tale
monitoraggio insieme a quello relativo al consumo di additivi, già prescritto
dalla legislazione UE. 5.2 Impatto sociale È prevedibile che un sistema efficace
di valutazione della sicurezza degli aromi a livello comunitario abbia
effetti positivi per la salute pubblica. Il controllo dei tenori massimi
delle sostanze che presentano un rischio tossicologico sarà incentrato sugli
alimenti con il maggior rischio, quindi sarà più efficace la tutela della
salute dei consumatori. I risultati del monitoraggio del
consumo potranno essere utilizzati per adattare la legislazione se si ritiene
che il livello di assunzione sia rischioso. |
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La Commissione
ha effettuato una valutazione dell’impatto che figura nel programma di
lavoro; la relazione è accessibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/index_en.htm. . |
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3) Elementi
giuridici della proposta |
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· Sintesi
delle misure proposte Il regolamento
favorirà il buon funzionamento del mercato interno nel campo degli aromi
utilizzati o destinati all'uso nei o sui prodotti alimentari e di taluni
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; esso costituirà la base
per la realizzazione di un elevato livello di tutela della salute umana e
degli interessi dei consumatori. |
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· Base
giuridica Articolo 95
del trattato che istituisce la Comunità europea. |
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· Principio
di sussidiarietà Il principio
di sussidiarietà si applica in quanto la materia oggetto del regolamento non
è di competenza esclusiva della Comunità. |
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Gli obiettivi
della proposta non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli
Stati membri per i seguenti motivi: |
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Un’azione
condotta dai soli Stati membri potrebbe portare a una situazione confusa per
i consumatori, con diversi gradi di tutela e una perdita di fiducia in taluni
Stati membri e nel mercato interno. |
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L'azione
comunitaria può realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti
motivi: |
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Per la
gestione di un elenco positivo di circa 2600 sostanze aromatizzanti e di
probabilmente 100 domande di autorizzazione all’anno, è necessaria un’impostazione
armonizzata e centralizzata. |
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Il fatto che
gli obiettivi siano meglio realizzati dall'Unione europea sarà dimostrato
dall'efficacia della procedura di autorizzazione e dal buon funzionamento del
mercato interno. |
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Per quanto
riguarda il settore degli aromi utilizzati nei e sui prodotti alimentari il
buon funzionamento del mercato interno e la garanzia della tutela della
salute degli interessi dei consumatori europei possono essere realizzati
meglio mediante una procedura centralizzata di autorizzazione. |
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La proposta
rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |
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· Principio
di proporzionalità La proposta è
conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |
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Al fine di
utilizzare meglio la capacità di monitoraggio degli Stati membri e di
organizzare controlli basati sul livello di rischio, una maggiore attenzione
sarà dedicata agli aromi e alle sostanze presenti negli alimenti che
presentano un livello di rischio elevato. |
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La valutazione
degli aromi è limitata alle sostanze aromatizzanti, alle preparazioni non
tradizionali e agli aromi di origine vegetale e animale non alimentare. L’etichettatura
obbligatoria è limitata agli “aromatizzanti”, agli “aromatizzanti di
affumicatura” e alla fonte degli aromi naturali. |
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· Scelta
degli strumenti |
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Strumento
proposto: regolamento. |
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Altri mezzi
non sarebbero adeguati per i seguenti motivi. Grazie alla
direttiva 88/388/CEE del Consiglio è stato raggiunto nel settore degli aromi
un elevato livello di armonizzazione. Al fine di garantire il buon
funzionamento del mercato interno e la tutela della salute umana e degli
interessi dei consumatori il regolamento è considerato lo strumento più
appropriato. |
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4) Incidenza
sul bilancio |
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La
Comunità potrà finanziare l’istituzione di una politica e di un sistema
armonizzati nel settore degli aromi alimentari e degli ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti, tra cui: la
creazione di una banca dati appropriata per raccogliere e conservare tutte le
informazioni concernenti la normativa comunitaria sugli aromi; la
realizzazione degli studi necessari per la preparazione e l’elaborazione
della legislazione sugli aromi alimentari; la
realizzazione degli studi necessari per l'armonizzazione delle procedure, dei
criteri decisionali e dei dati necessari in modo da facilitare la
cooperazione tra Stati membri e definire orientamenti in questi settori. |
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5) Informazioni
supplementari |
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· Abrogazione
di disposizioni vigenti L’adozione
della proposta comporterà l’abrogazione di disposizioni vigenti. |
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· Spazio
economico europeo L'atto
proposto riguarda una materia d’interesse per lo Spazio economico europeo e
dovrà quindi essere esteso ad esso. |
2006/0147 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo
agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati
a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento
(CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio,
il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE
(Testo
rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e
95,
vista la
proposta della Commissione[1],
visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando
quanto segue:
(1) Alla luce degli sviluppi tecnici e scientifici occorre aggiornare la direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione[3]. Nell’interesse della chiarezza e dell’efficacia è opportuno sostituire la direttiva 88/388/CEE con il presente regolamento.
(2) La
decisione 88/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, concernente la
compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei
materiali di base impiegati per la preparazione di aromi[4] dispone l’istituzione di un inventario entro 24 mesi dalla sua
adozione. Tale decisione è ora superata e va quindi abrogata.
(3) La direttiva 91/71/CEE della Commissione, del 16 gennaio 1991, che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione[5] stabilisce le norme per l’etichettatura degli aromi. Tali norme sono sostituite dal presente regolamento ed occorre quindi abrogare la direttiva.
(4) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un elemento fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché dei loro interessi sociali ed economici.
(5) Al fine di tutelare la salute umana il campo di applicazione del presente regolamento deve estendersi agli aromi, ai materiali di base degli aromi e agli alimenti contenenti aromi. Esso deve coprire inoltre taluni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che vengono aggiunti agli alimenti principalmente allo scopo di aromatizzarli e che contribuiscono significativamente alla presenza negli alimenti di talune sostanze indesiderabili presenti in natura (‘ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti’), nonché i loro materiali di base e gli alimenti che li contengono.
(6) Gli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possono essere utilizzati soltanto se sono conformi ai criteri stabiliti dal presente regolamento. Il loro utilizzo deve essere sicuro e quindi taluni aromi vanno sottoposti ad una valutazione dei rischi prima che sia autorizzato il loro uso nei prodotti alimentari. Affinché i consumatori non siano indotti in errore, la presenza di aromi negli alimenti deve sempre essere segnalata da un’etichettatura appropriata.
(7) A partire dal 1999 il comitato scientifico dell’alimentazione umana e poi l’Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno emesso vari pareri su una serie di sostanze presenti naturalmente nei materiali di base degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti[6] che, secondo il comitato di esperti per le sostanze aromatizzanti presso il Consiglio d'Europa, presentano un rischio tossicologico. Le sostanze il cui rischio tossicologico è stato confermato dal comitato scientifico dell’alimentazione umana devono essere considerate sostanze indesiderabili da non aggiungere agli alimenti.
(8) Sostanze indesiderabili naturalmente presenti nelle piante potrebbero essere contenute in preparazioni aromatiche e in ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. Tradizionalmente le piante vengono utilizzate come alimento o come ingrediente alimentare. Occorre quindi stabilire tenori massimi appropriati di queste sostanze indesiderabili nei prodotti alimentari che contribuiscono maggiormente all'assunzione di queste sostanze, tenendo conto sia della necessità di tutelare la salute umana che della loro presenza inevitabile nei prodotti alimentari tradizionali.
(9) È opportuno adottare disposizioni a livello comunitario per vietare o limitare l’uso di taluni materiali di origine vegetale o animale che presentano un rischio per la salute umana nella produzione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, nonché le loro applicazioni nella produzione alimentare,.
(10) È
opportuno che le valutazioni della sicurezza siano effettuate dall'Autorità
europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") istituita dal
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[7].
(11) Ai fini dell’armonizzazione, la valutazione dei rischi e l’autorizzazione degli aromi e dei materiali di base sottoposti all’obbligo della valutazione vanno effettuate secondo la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...], che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari e degli aromi alimentari[8].
(12) Le sostanze aromatizzanti sono sostanze chimicamente definite che hanno proprietà aromatizzanti. In applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari[9] è in corso di realizzazione un programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti. Detto regolamento prescrive che entro cinque anni dall’adozione del programma sia stabilito un elenco di sostanze aromatizzanti. Occorre fissare un nuovo termine per l’adozione di tale elenco. Si proporrà di includere tale elenco nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. […].
(13) Le preparazioni aromatiche sono aromi, diversi dalle sostanze chimicamente definite, ottenuti mediante appropriati processi fisici, enzimatici o microbiologici da materiali di origine vegetale, animale o minerale che si trovano nello stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano. Non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di autorizzazione le preparazioni aromatiche ottenute dagli alimenti, a condizione che non esistano dubbi sulla loro sicurezza. L’autorizzazione delle preparazioni aromatiche ottenute da materiali non alimentari deve invece essere preceduta da una valutazione della loro sicurezza.
(14) Il regolamento (CE) n. 178/2002 definisce “alimento” qualsiasi sostanza o prodotto, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. I materiali di origine vegetale, animale o microbiologica di cui è notorio l’uso nella produzione di aromi sono considerati a questo fine prodotti alimentari, anche se alcuni di questi materiali di base, ad esempio il legno di rosa, i trucioli di legno di quercia e le foglie di fragola, non sono necessariamente utilizzati nella produzione di alimenti. Per tali materiali non è necessaria una valutazione.
(15) Allo stesso modo, non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di autorizzazione gli aromatizzanti ottenuti da alimenti per trattamento termico, a condizione che non esistano dubbi sulla loro sicurezza. L’autorizzazione degli aromatizzanti ottenuti da materiali non alimentari per trattamento termico deve invece essere preceduta da una valutazione della loro sicurezza.
(16) Il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura
utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari[10] stabilisce la procedura per la valutazione della sicurezza e per
l’autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura e prevede la compilazione
di un elenco di condensati di fumo primari e di frazioni di catrame primarie
autorizzati, ad esclusione di tutti gli altri.
(17) I precursori degli aromi aromatizzano gli alimenti mediante reazioni chimiche che si verificano durante la trasformazione degli alimenti. Non occorre sottoporre alla valutazione o alla procedura di autorizzazione i precursori degli aromi ottenuti dagli alimenti, a condizione che non esistano dubbi sulla loro sicurezza. L’autorizzazione dei precursori degli aromi ottenuti da materiali non alimentari deve invece essere preceduta da una valutazione della loro sicurezza.
(18) Altri aromi che non rientrano nelle definizioni degli aromi sopra indicati possono essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari a condizione di essere stati sottoposti ad una procedura di valutazione e autorizzazione.
(19) I materiali di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale diversi dagli alimenti possono essere autorizzati per la produzione di aromi soltanto se la loro sicurezza è stata valutata scientificamente. Potrebbe rivelarsi necessario autorizzare l’uso solo di taluni parti del materiali o stabilire le condizioni d’uso.
(20) Un aroma o un materiale di base che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[11] deve essere autorizzato a norma di tale regolamento prima di esserlo a norma del presente regolamento.
(21) Le sostanze aromatizzanti o le preparazioni aromatiche possono recare sull’etichetta l’indicazione ‘naturale’ soltanto se rispettano determinati criteri che garantiscono che i consumatori non siano indotti in errore.
(22) Disposizioni specifiche sull’informazione devono garantire che i consumatori non siano indotti in errore quanto al materiale di base utilizzato per la produzione degli aromi naturali. Deve essere indicata, ad esempio, la fonte della vanillina ottenuta dal legno.
(23) Se il gusto affumicato di un particolare alimento è dovuto alla presenza di aromatizzanti di affumicatura, i consumatori devono esserne informati. A norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[12] la denominazione di vendita di un prodotto non deve confondere il consumatore e deve indicare chiaramente se il prodotto è stato affumicato tradizionalmente con fumo fresco oppure con aromatizzanti di affumicatura. Questa direttiva deve essere adattata per tenere conto delle definizioni di aroma, aromatizzante di affumicatura e del termine ‘naturale’ per la descrizione degli aromi stabilite nel presente regolamento.
(24) Per valutare la sicurezza delle sostanze aromatizzanti per la salute umana sono indispensabili informazioni sul consumo e sull’uso di tali sostanze. È pertanto necessario controllare periodicamente le quantità di sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti.
(25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[13].
(26) Gli allegati da II a V del presente regolamento devono essere aggiornati in modo da tenere conto del progresso tecnico e scientifico.
(27) Al fine di sviluppare e aggiornare la legislazione comunitaria sugli aromi in modo proporzionale ed efficace è necessario raccogliere dati, scambiare informazioni e coordinare i lavori tra Stati membri. Per questo scopo può essere utile effettuare studi su questioni specifiche in modo da facilitare il processo decisionale. È opportuno che la Comunità finanzi tali studi nell’ambito della sua procedura di bilancio. Il finanziamento di questo tipo di misure è contemplato dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali[14] e pertanto questo regolamento costituirà la base giuridica per il finanziamento di suddette misure.
(28) In attesa dell'istituzione dell'elenco comunitario, occorre prendere le disposizioni necessarie per la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze aromatizzanti non incluse nel programma di valutazione di cui al regolamento (CE) n. 2232/96. È pertanto opportuno istituire un regime transitorio che preveda la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze aromatizzanti in base alla procedura stabilita dal regolamento (CE) n. [...]. Tuttavia, i termini previsti da tale regolamento, entro cui l’Autorità deve adottare un parere e la Commissione deve sottoporre al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un progetto di regolamento per aggiornare l’elenco, non devono applicarsi in quanto la priorità va data al programma di valutazione in corso.
(29) Poiché l’obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'adozione di norme comunitarie sull’uso degli aromi e di taluni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nei e sui prodotti alimentari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario per assicurare l’unità del mercato e un elevato livello di tutela dei consumatori, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(30) Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose[15] e il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli[16] devono essere modificate in modo da tenere conto di talune nuove definizioni stabilite dal presente regolamento.
(31) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 1576/89, (CEE) n. 1601/91 e (CE) n. 2232/96, nonché la direttiva 2000/13/CE,
HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente
regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti
alimentari, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno
e un elevato livello di tutela della salute umana e dei consumatori.
A tali fini
il presente regolamento stabilisce:
a) un elenco comunitario di aromi e
materiali di base di cui è autorizzato l’uso nei e sui prodotti alimentari, riportato
nell’allegato I (“l’elenco comunitario”);
b) le condizioni d’uso degli aromi e
degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nei e sui prodotti
alimentari;
c) le norme relative all’etichettatura
degli aromi.
Articolo
2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) agli aromi utilizzati o destinati a essere
utilizzati nei o sui prodotti alimentari, ad eccezione degli aromatizzanti di
affumicatura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
2065/2003;
b) agli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti;
c) ai prodotti alimentari contenenti aromi e
agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;
d) ai materiali di base per la preparazione
di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Il presente regolamento non si
applica:
a) alle sostanze aventi esclusivamente un
sapore dolce, amaro o salato.
b) agli alimenti crudi o non composti.
3. Se necessario, per stabilire se una
sostanza o una miscela di sostanze, materiali o tipi di alimenti rientra nel
campo di applicazione del presente regolamento può essere adottata una
decisione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e 1829/2003.
2. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni:
a) per “aromi” s’intendono i prodotti:
i) non destinati ad essere consumati nella
loro forma originale, che sono aggiunti ai prodotti alimentari al fine di
conferire un aroma e/o sapore;
ii) fabbricati con o contenenti le seguenti
categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi
ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori
degli aromi o altri aromai o miscele di aromi;
b) per "sostanza aromatizzante"
s'intende una sostanza chimicamente definita con proprietà aromatizzanti;
c) per “sostanza aromatizzante naturale”
s’intende una sostanza aromatizzante ottenuta mediante appropriati procedimenti
fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale,
animale o microbiologico, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato
ai fini del consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di
preparazione degli alimenti di cui all’allegato II;
d) per “preparazione aromatica” s’intende un
prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti, ottenuto da:
i) un alimento mediante appropriati procedimenti
fisici, enzimatici o microbiologici; tale alimento può trovarsi allo stato
grezzo o avere subito una trasformazione ai fini del consumo umano mediante uno
o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui
all’allegato II e/o appropriati procedimenti fisici;
e/o
ii) un materiale di origine vegetale, animale
o microbiologica, diverso dagli alimenti, ottenuto mediante uno o più procedimenti
tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II e/o
appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici;
e) per “aroma ottenuto per trattamento termico”
s’intende un prodotto ottenuto mediante trattamento termico da una miscela di
ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di
cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli
ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento
termico possono essere:
i) prodotti
alimentari;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
f) per “aromatizzante di affumicatura”
s’intende un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di
un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame
primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, come definiti all’articolo
3, punti 1), 2) e 4) de regolamento (CE) n. 2065/2003;
g) per “precursore di aroma” s’intende un
prodotto, di per sé privo di proprietà aromatizzanti, aggiunto intenzionalmente
agli alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o
reazione con altri componenti durante la trasformazione degli alimenti; esso può
essere ottenuto da:
i) prodotti alimentari;
e/o
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
h) per “altro aroma” s’intende un aroma
aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un
aroma e/o sapore che non rientra nelle definizioni da b) a g);
i) per “ingrediente alimentare con proprietà
aromatizzanti” s’intende un ingrediente alimentare diverso dagli aromi che può essere
aggiunto agli alimenti allo scopo principale di aggiungere o modificare
l’aroma;
j) per “materiale di base” s’intende un
materiale di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale da cui
vengono prodotti gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti; può trattarsi di:
i) prodotti alimentari;
oppure
ii) materiali di base diversi dagli alimenti;
k) per “appropriato procedimento fisico”
s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura
chimica dei componenti degli aromi e che non comprende l’uso di ossigeno
singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti
metallorganici e/o radiazioni UV.
3. Ai fini delle definizioni di cui al
paragrafo 2, lettere d), e), g) e j) i materiali di base, di cui è notorio
l’uso nella produzione di aromi, sono considerati alimenti.
4. Se necessario, per stabilire se una
data sostanza rientra in una delle categorie specifiche di cui al paragrafo 2,
lettere da b) a j), può essere adottata una decisione secondo la procedura di
cui all’articolo 18, paragrafo 2.
CAPITOLO II
CONDIZIONI D’USO DEGLI AROMI, DEGLI INGREDIENTI
ALIMENTARI CON PROPRIETA’ AROMATIZZANTI E DEI MATERIALI DI BASE
Articolo
4
Condizioni generali d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti
Possono
essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari solo gli aromi o gli
ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che soddisfano le seguenti
condizioni:
a) in base ai dati scientifici
disponibili non presentano un rischio per la salute dei consumatori;
b) il loro uso non induce in errore il
consumatore.
Articolo
5
Presenza di talune sostanze
1. Le sostanze di cui alla parte A
dell’allegato II non vanno aggiunte nella loro forma originale agli alimenti.
2. I tenori massimi negli alimenti
composti di cui alla parte B dell’allegato III di talune sostanze naturalmente
presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
non sono superati per effetto dell’uso di aromi o ingredienti alimentari con
proprietà aromatizzanti nei o sui prodotti alimentari.
I tenori massimi
si applicano agli alimenti composti pronti al consumo o preparati conformemente
alle istruzioni del produttore.
3. Modalità d'applicazione del paragrafo
2 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2.
Articolo
6
Uso di taluni materiali di base
1. I materiali di base di cui alla parte
A dell’allegato IV non sono utilizzati per la produzione di aromi e ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Gli aromi e gli ingredienti
alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti a partire da materiali di base
elencati nella parte B dell’allegato IV possono essere utilizzati soltanto alle
condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 7
Aromi non soggetti all'obbligo della valutazione e dell'autorizzazione
1. I seguenti aromi possono essere
utilizzati nei o sui prodotti alimentari senza dovere essere oggetto di autorizzazione
a norma del presente regolamento, purché conformi alle disposizioni
dell'articolo 4:
a) le preparazioni aromatiche di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i);
b) gli aromi ottenuti per trattamento termico
di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), punto i) e che sono conformi
alle condizioni di produzione e ai tenori massimi di talune sostanze di cui
all'allegato V;
c) i precursori di aroma di cui all'articolo
3, paragrafo 2, lettera g), punto i);
d) gli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti.
2. In deroga al paragrafo 1, se la Commissione,
uno Stato membro o l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (‘l’Autorità’)
esprime dubbi quanto alla sicurezza di un aroma o di un ingrediente alimentare
con proprietà aromatizzanti di cui al paragrafo 1, l’Autorità esegue una
valutazione della sicurezza di tale aroma o ingrediente alimentare con
proprietà aromatizzanti. Gli articoli da 4 a 6 del regolamento (CE) n. […] si
applicano in tal caso mutatis mutandis.
Se necessario, la
Commissione adotta disposizioni in seguito al parere dell’Autorità secondo la
procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Tali disposizioni figurano,
secono il caso, negli allegati III, IV e/o V.
CAPITOLO III
ELENCO COMUNITARIO DEGLI AROMI E DEI
MATERIALI DI BASE DI CUI È AUTORIZZATO L’USO NEI O SUI PRODOTTI ALIMENTARI
Articolo
8
Aromi e materiali di base soggetti all'obbligo della valutazione e
dell'autorizzazione
Il presente
capitolo si applica:
a) alle sostanze aromatizzanti;
b) alle preparazioni aromatiche di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii);
c) agli aromi ottenuti per trattamento
termico prodotti mediante riscaldamento di ingredienti che rientrano in tutto o
in parte tra quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2), lettera e), punto ii)
o per i quali non sono soddisfatte le condizioni di produzione di cui
all’allegato V o sono superati i tenori massimi di talune sostanze
indesiderabili di cui all’allegato V;
d) ai precursori di aroma di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), punto (ii);
e) agli altri aromi di cui all'articolo
3, paragrafo 2, lettera h);
f) ai materiali di base diversi dagli
alimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2), lettera j), punto (ii).
Articolo
9
Elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base
Degli aromi
e dei materiali di base di cui all’articolo 8, solo quelli inclusi nell’elenco
comunitario possono essere immessi sul mercato in quanto tali o utilizzati nei
o sui prodotti alimentari.
Articolo
10
Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario
1. Un aroma o un materiale di base può
essere incluso nell’elenco comunitario secondo la procedura di cui al
regolamento (CE) n. [procedura uniforme], solo se è conforme alle condizioni di
cui all’articolo 4.
2. Per ogni aroma o materiale di base incluso
nell’elenco comunitario sono indicati:
a) l’identificazione dell’aroma o materiale
di base autorizzato;
b) se necessario le condizioni d’uso
dell’aroma.
3. L’elenco comunitario è modificato secondo
la procedura di cui al regolamento (CE) n. […] che istituisce una procedura uniforme
di autorizzazione per gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli
aromi alimentari.
Articolo
11
Aromi o materiali di base che reintrano nel campo d’applicazione del
regolamento (CE) n. 1829/2003
Un aroma o
materiale di base che rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE)
n. 1829/2003 può essere incluso nell’elenco comunitario soltanto dopo che
è stato autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 7 di detto
regolamento.
CAPITOLO IV
ETICHETTATURA
SEZIONE 1
ETICHETTATURA DEGLI
AROMI NON DESTINATI ALLA VENDITA AI CONSUMATORI FINALI
Articolo 12
Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali
Gli aromi
non destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere commercializzati
solo se l’imballaggio, i recipienti o i documenti di accompagnamento recano
facilmente visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile le informazioni
di cui agli articoli 13 e 14.
Articolo
13
Obblighi generali di informazione per l’etichettatura degli aromi
1. Sull'imballaggio
o sui recipienti che contengono aromi non
destinati alla vendita ai consumatori finali figurano le seguenti informazioni:
a) la denominazione di vendita: il termine
“aroma” o una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma;
b) la
denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore
o del venditore;
c) l’indicazione 'per alimenti' o 'per
alimenti (uso limitato)’ o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui
l’aroma è destinato;
d) un elenco, in ordine decrescente in base
al peso:
i) delle categorie di aromi presenti; e
ii) delle denominazioni delle altre sostanze
o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero
E;
e) l’indicazione della quantità massima di
ogni componente o gruppo di componenti soggetti a una limitazione quantitativa
negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e
facilmente comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al
presente regolamento o ad altre norme comunitarie pertinenti;
f) se necessario, le condizioni particolari
di conservazione e d’uso;
g) la
durata di conservazione minima;
h) un marchio di identificazione della
partita o del lotto;
i) la quantità netta.
2. In deroga al paragrafo 1, le
informazioni di cui alle lettere da c) a g) di
tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che
devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché
l'indicazione "destinato alla fabbricazione di alimenti e non alla vendita
al dettaglio" sia apposta su una parte facilmente visibile
dell'imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.
Articolo 14
Obblighi specifici di informazione per la denominazione di vendita degli aromi
1. Il termine “naturale” può essere
utilizzato per designare un aroma nella denominazione di vendita di cui
all’articolo 13, paragrafo 1), lettera (a) solo alle condizioni di cui ai
paragrafi da 2 a 6.
2. Il termine “naturale” può essere
utilizzato per designare un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente
preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.
3. Il termine “sostanza aromatizzante
naturale” può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente
aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.
4. Il termine “naturale" può essere
utilizzato in associazione a un riferimento a un alimento, a una categoria di
alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se almeno il 90% (p/p)
del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è
fatto riferimento.
Il componente
aromatizzante può contenere preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti
naturali.
La designazione è
così formulata: “aroma naturale di <<alimento o categoria di alimenti o
materiale di base alimentare>”.
5. La designazione "aroma naturale
di <<alimento o categoria di aimenti o materiale di base
alimentare>> associato ad altri aromi naturali” può essere utilizzata
solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di
base a cui è fatto riferimento ed è facilmente riconoscibile.
Il componente
aromatizzante può contenere preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti
naturali.
6. Il termine “aroma naturale” può
essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da
materiali di base diversi e se un riferimento a tali materiali di base non ne indica
l’aroma o il sapore.
Il componente
aromatizzante può contenere preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti
naturali.
SEZIONE 2
ETICHETTATURA DEGLI AROMI DESTINATI ALLA
VENDITA AI CONSUMATORI FINALI
Articolo
15
Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali
1. Senza pregiudizio della direttiva
2000/13/CE, gli aromi destinati alla vendita al consumatore finale possono
essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente
visibili, chiaramente leggibili e apposte in modo indelebile la dicitura "per
alimenti" o “per alimenti (uso limitato)” o un’indicazione più precisa
dell’uso alimentare cui l’aroma è destinato.
2. Il termine “naturale” è utilizzato
per designare un aroma nella denominazione di vendita di cui all’articolo 13,
paragrafo 1), lettera a) solo alle condizioni di cui all’articolo 14.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PROCEDURALI E ATTUAZIONE
Articolo
16
Informazioni che devono essere comunicate dagli operatori del settore
alimentare
1. Gli operatori del settore alimentare
o i loro rappresentanti comunicano alla Commissione le quantità annuali di
sostanze aromatizzanti aggiunte agli alimenti nella Comunità e i livelli d’uso
per ogni categoria alimentare nella Comunità.
2. Le modalità di applicazione del
paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18,
paragrafo 2.
Articolo 17
Monitoraggio e informazioni comunicate dagli Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono al
monitoraggio del consumo e dell’uso degli aromi inclusi nell'elenco comunitario
nonché del consumo delle sostanze di cui all’allegato III e comunicano
annualmente alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni.
2. Previa consultazione dell’Autorità,
può essere adottata secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2
una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati
membri sul consumo e sull’uso degli aromi inclusi nell’elenco comunitario e
delle sostanze di cui all’allegato III.
Articolo
18
Comitato
1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (qui di
seguito “il comitato”).
2. Quando è fatto riferimento a questo
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto di quanto disposto dall'articolo 8 della medesima.
Il periodo di
cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre
mesi.
3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo
19
Modifica degli allegati da II a V
Le modifiche
da apportare agli allegati da II a V per tener conto dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo
20
Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate
La base
giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente
regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n.
882/2004.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
21
Abrogazioni
1. La direttiva 88/388/CEE, la decisione
88/389/CEE e la direttiva 91/71/CEE sono abrogate.
Il regolamento
(CE) n. 2232/96 è abrogato con decorrenza dalla data di applicazione
dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2 di detto regolamento.
2. I riferimenti agli atti abrogati s’intendono
come riferimenti al presente regolamento.
Articolo
22
Istituzione dell’elenco comunitario degli aromi e dei materiali di base e
regime transitorio
1. L’elenco comunitario è istituito
inserendo l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 2232/96 nell’allegato I del presente regolamento all’atto
della sua adozione.
2. In attesa dell'istituzione
dell'elenco comunitario, si applica il regolamento (CE) n. [...] [procedura uniforme]
per la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze aromatizzanti non incluse
nel programma di valutazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n.
2232/96.
In deroga a tale
procedura, non si applicano alla valutazione e all'autorizzazione i termini di
rispettivamente sei e nove mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo
7 del regolamento (CE) n. [...] [procedura uniforme].
3. Altre disposizioni transitorie
appropriate possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo
18, paragrafo 2.
Articolo 23
Modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89
Il
regolamento (CEE) n. 1576/89 è modificato come segue:
1. L'articolo 1, paragrafo 4, lettera m)
è modificato nel modo seguente:
a) Al punto 1), lettera a), il testo del
secondo comma è sostituito dal seguente:
“Possono essere impiegate come
complemento altre sostanze aromatizzanti definite dall'articolo 3, paragrafo 2,
lettera (b) del regolamento (CE) n. […] e/o piante aromatiche o parti di piante
aromatiche, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere
percettibili, anche se sono talvolta attenuate.”
b) Il punto 2, lettera a) è
sostituito dal seguente:
“La bevanda può essere chiamata gin
se è ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola
avente le caratteristiche organolettiche appropriate con le sostanze
aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento
(CE) n. […] e/o con le preparazioni aromatiche definite all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera (d) del medesimo regolamento, in modo che il gusto di
ginepro sia predominante.”
c) Al punto 2), lettera b), il testo del
primo comma è sostituito dal seguente:
“La bevanda può anche essere denominata
‘gin distillato’ se è stata ottenuta esclusivamente mediante
ridistillazione di alcole etilico di origine agricola di qualità adeguata, con
le caratteristiche organolettiche desiderate e con un titolo alcolometrico
iniziale di almeno 96 % vol utilizzando i tradizionali alambicchi di gin, in
presenza di bacche di ginepro e di altri prodotti vegetali naturali, a
condizione che il gusto di ginepro sia predominante. La denominazione ‘gin
distillato’ si impiega anche per la miscela del prodotto di tale distillazione
con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo
alcolometrico. Per aromatizzare il gin distillato possono essere
impiegate anche le sostanze aromatizzanti definite nell’articolo 3, paragrafo
2, lettera b) del regolamento (CE) n. […] e/o le preparazioni aromatiche di cui
alla lettera a). Il London gin è un tipo di gin
distillato.”
2. All'articolo 1, paragrafo 4, lettera
n), punto 1) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
“Possono essere
impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti definite all'articolo
3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. […] e/o preparazioni
aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo
regolamento, a condizione che il gusto del carvi sia predominante.”
3. All'articolo 1, paragrafo 4, lettera
p) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
“Le bevande
spiritose di gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione
dell'alcole etilico di origine agricola con le sostanze aromatizzanti definite
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. [...] e/o
preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del
medesimo regolamento.”
4. All'articolo 1, paragrafo 4, lettera
u) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
“La bevanda
spiritosa ottenuta aromatizzando l'alcole etilico di origine agricola con aromi
di chiodi di garofano e/o di cannella, mediante uno dei seguenti procedimenti: macerazione
e/o distillazione, ridistillazione dell'alcole in presenza di parti delle
piante sopra menzionate, aggiunta di sostanze aromatizzanti definite all'articolo
3, paragrafo 2), lettera b) del regolamento (CE) n. […] di chiodi di garofano o
di cannella, o una combinazione di tali procedimenti.”
5. All’articolo 4, paragrafo 5 il primo
e il secondo comma, esclusi gli elenchi delle lettere a) e b) sono sostituiti
dal testo seguente:
“Per
l'elaborazione delle bevande spiritose definite all'articolo 1, paragrafo 4, ad
eccezione delle bevande spiritose definite all’articolo 1, paragrafo 4),
lettere m), n) e p), si possono utilizzare soltanto le sostanze e le
preparazioni aromatiche naturali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere
b) e d) del regolamento (CE) n. […].
Possono tuttavia
essere impiegate nelle bevande spiritose, ad eccezione di quelle elencate qui
di seguito, le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2,
lettera b) del regolamento (CE) n. […] e le preparazioni aromatiche definite
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento.”
Articolo
24
Modifica del regolamento (CEE) n. 1601/91
L'articolo
2, paragrafo 1 è modificato come segue:
1. Alla lettera a), il primo comma del
terzo trattino è sostituito dal seguente:
“− sostanze aromatizzanti e/o preparazioni
aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e ed) del
regolamento (CE) n. […], e/o”
2. Alla lettera (b), il primo comma del
secondo trattino è sostituito dal seguente:
“− sostanze aromatizzanti e/o preparazioni
aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
regolamento (CE) n. […], e/o”
3. Alla lettera (c), il primo comma del
secondo trattino è sostituito dal seguente:
“− sostanze aromatizzanti e/o preparazioni
aromatiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) del
regolamento (CE) n. […], e/o”
Articolo 25
Modifica del regolamento (CE) n. 2232/96
All’articolo
5 del regolamento (CE) n. 2232/96 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’elenco delle sostanze aromatizzanti
di cui all’articolo 2, paragrafo 2 è adottato seondo la procedura di cui
all'articolo 7 entro il 31 dicembre 2008."
Articolo 26
Modifica della direttiva 2000/13/CE
Nella
direttiva 2000/13/CE l’allegato III è sostituito dal testo seguente:
“Allegato III
DENOMINAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI
INGREDIENTI
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli aromi
sono denominati con il termine:
–
“aromi”,
o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il
componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo
2, lettere b), d), e), g) e h) del regolamento (CE) n. […] del Parlamento
europeo e del Consiglio* [regolamento sugli aromi];
–
“aromatizzanti
di affumicatura” se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all’articolo
3, paragrafo 2) lettera f) del regolamento (CE) n. […] [regolamento sugli
aromi] e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.
2. Il termine “naturale” per designare
un aroma è utilizzato conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. […]
[regolamento sugli aromi].”
* GU L […] del […], pag. […].
Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è
applicabile a decorrere dal [inserire la data] [24 mesi dopo l’entrata in
vigore]. Tuttavia, gli articoli 9, 23 e 24 si applicano a decorrere dalla
data di applicazione dell’elenco comunitario.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Bruxelles, il
Per
il Parlamento europeo Per
il Consiglio
Il
Presidente Il
Presidente
ALLEGATO I
Elenco comunitario degli aromi e dei
materiali di base di cui è autorizzato l’uso nei o sui prodotti alimentari
ALLEGATO
II
Elenco dei procedimenti tradizioni di
preparazione degli alimenti da cui si ottengono sostanze aromatizzanti naturali
e preparazioni aromatiche naturali
|
Tritatura |
Rivestimento |
|
Cottura,
cottura al forno, friggitura (fino a 240°(C) |
Raffreddamento |
|
Sezionamento |
Distillazione/rettificazione |
|
Essiccazione |
Emulsione |
|
Evaporazione |
Estrazione,
inclusa l’estrazione di solventi |
|
Fermentazione |
Filtraggio |
|
Macinazione |
Riscaldamento |
|
Infusione |
Macerazione |
|
Processi
microbiologici |
Miscelatura |
|
Pelatura |
Percolazione |
|
Pressatura |
Refrigerazione
/ congelamento |
|
Tostatura/grigliatura
|
Spremitura |
|
Immersione |
|
ALLEGATO
III
Presenza di talune sostanze
Parte A: Sostanze che non possono essere aggiunte in quanto tali ai
prodotti alimentari
Acido
agarico
Capsaicina
Ipericina
Beta-asarone
1-Allil-4-metossibenzene
Acido
cianidrico
Mentofurano
4-Allil-1,2-dimetossibenzene
Pulegone
Quassina
1-Allil-3,4-metilendiossibenzene,
safrolo
Teucrin A
Tuione (alfa
e beta)
Parte B: Tenori
massimi di sostanze
naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti in taluni alimenti composti a cui sono stati aggiunti aromi
e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
|
Denominazione della sostanza |
Alimento composto in cui la presenza della
sostanza è limitata |
Tenore massimo |
|
Beta-asarone |
Bevande
alcoliche |
1.0 |
|
1-Allil-4-metossibenzene |
Latte e latticini Frutta, verdura (inclusi funghi, radici,
tuberi, leguminose e legumi), noci e semi Prodotti ittici Bevande
analcoliche |
50 50 50 10 |
|
Acido cianidrico |
Torrone,
marzapane, suoi succedanei o prodotti simili Frutta con
nocciolo in scatola |
50 5 35 |
|
Mentofurano |
Confetteria
contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare
per l’alito Microconfetteria
per rinfrescante l’alito[17] Gomma da
masticare |
500 3000 1000 200 |
|
4-Allil-1,2-dimetossibenzene |
Latte e
latticini Carne e
prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina Pesce e
prodotti a base di pesce Minestre e
salse Alimenti
pronti al consumo Bevande
analcoliche |
20 15 10 60 20 1 |
|
Pulegone |
Confetteria
contenente menta/menta piperita, ad eccezione della microconfetteria per rinfrescare
l’alito Microconfetteria
per rinfrescare l’alito17 Gomma da
masticare Bevande
analcoliche contenenti menta/menta piperita Bevande
alcoliche contenenti menta/menta piperita |
250 2000 350 20 100 |
|
Quassina |
Bevande
analcoliche Prodotti
di panetteria Bevande
alcoliche |
0,5 1 1.5 |
|
1-Allil-3,4-metilendiossibenzene,
safrolo |
Carne e
prodotti a base di carne, incluso il pollame e la selvaggina Pesce e
prodotti a base di pesce Minestre e
salse Bevande
analcoliche |
15 15 25 1 |
|
Teucrin A |
Bevande
alcoliche |
2 |
|
Tuione (alfa
e beta) |
Bevande
alcoliche, ad eccezione di quelle prodotte dalla specie Artemisia Bevande
alcoliche prodotte dalla specie Artemisia |
10 35 |
ALLEGATO
IV
Elenco dei materiali di base il cui uso nella
produzione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti è
soggetto a restrizioni
Parte A: Materiali di base che non possono essere utilizzati per la
produzione di aromi e di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
|
Materiale di base |
|
|
Nome latino |
Nome comune |
|
Varietà tetraploide dell’Acorus calamus |
Varietà tetraploide del Calamo
aromatico |
Parte B: Condizioni d’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti ottenuti da taluni materiali di base
|
Materiale di base |
Condizioni d'uso |
|
|
Nome latino |
Nome comune |
|
|
Quassia amara L. e |
Quassia |
Gli aromi
e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti dal
materiale di base possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione
di bevande e prodotti di panetteria. |
|
Laricifomes officinalis |
Fungo del larice |
Gli aromi
e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti ottenuti dal
materiale di base possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione
di bevande alcoliche. |
|
Hypericum perforatum |
Iperico |
|
|
Teucrium chamaedrys |
Camedrio |
|
ALLEGATO V
Condizioni di produzione degli aromi ottenuti
per trattamento termico e tenori massimi di talune sostanze in tali aromi
Parte A: Condizioni di produzione
a) La temperatura dei prodotti durante
il trattamento non deve essere superiore a 180°C.
b) La durata del trattamento termico non
deve essere superiore a 15 minuti a 180°C, con un aumento proporzionale alla
riduzione della temperatura, ossia un raddoppio della durata di riscaldamento
per ogni diminuzione di di 10°C della temperatura, fino ad un massimo di 12
ore.
c) Il pH durante il trattamento non deve
essere superiore a 8,0.
Parte B: Tenori massimi di talune sostanze
|
Sostanza |
Tenore massimo |
|
2-amino-3,4,8-trimetilimidazo
[4,5-f] chinossalina (4,8-DiMeIQx) |
50 |
|
2-amino-1-metil-6-fenilimidazol
[4,5-b]piridina (PhIP) |
50 |
SCHEDA FINANZIARIA
1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE
2. QUADRO ABM/ABB
Politica dell’UE: tutela della salute e dei consumatori
Attività: sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute dei vegetali
3. LINEE DI BILANCIO
3.1. Linee di bilancio (linee operative e
corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e
loro denominazione:
17.01.04.05. Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse — Spese di gestione amministrativa.
3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza
finanziaria:
A tempo indeterminato
3.3. Caratteristiche di bilancio:
|
Linea
di bilancio |
Tipo
di spesa |
Nuova |
Partecipazione
EFTA |
Partecipazione
di paesi candidati |
Rubrica
delle prospettive finanziarie |
|
|
17.01.04.05 |
SO |
SD[18] |
NO |
NO |
NO |
N. 1a |
Per
elaborare e aggiornare la normativa comunitaria sugli additivi alimentari in
modo proporzionato ed efficace, può essere utile svolgere studi volti a
raccogliere dati, condividere informazioni e coordinare le attività tra gli
Stati membri. Le spese di supporto di questo tipo, indicate ai punti 4.1 e 4.8,
sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli
ufficiali di mangimi e alimenti, nell’ambito degli importi previsti per la sua
attuazione nel periodo 2007-2013.
4. SINTESI DELLE RISORSE
4.1. Risorse finanziarie
4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e
degli stanziamenti di pagamento (SP)
milioni di EUR (al terzo decimale)
|
Tipo
di spesa |
Sezione n. |
|
Anno n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
n+5 e segg. |
Totale |
|
||||||||||
|
Spese di funzionamento[19] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Stanziamenti di
impegno (SI) |
8.1 |
a |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,35 |
|
||||||||||
|
Stanziamenti di
pagamento (SP) |
|
b |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,35 |
|
||||||||||
|
Spese amministrative
incluse nell’importo di riferimento[20] |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Assistenza
tecnica e amministrativa (SND) |
8.2.4 |
c |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||||||||
|
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Stanziamenti di impegno |
|
a+c |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,35 |
|
||||||||||
|
Stanziamenti di pagamento |
|
b+c |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,35 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Risorse umane e
spese connesse (SND) |
8.2.5. |
d |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Spese
amministrative distinte dalle risorse umane e dalle spese connesse, non
incluse nell’importo di riferimento (SND) |
8.2.6. |
e |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Totale del costo indicativo dell’intervento |
|
|||||||||||||||||||
|
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane |
|
a+c+d+e |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,35 |
||||||||||
|
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane |
|
b+c+d+e |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,35 |
||||||||||
Cofinanziamento
Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (si prega precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (si aggiungano altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):
milioni di EUR (al terzo decimale)
|
Organismo di
cofinanziamento |
|
Anno
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 |
n+4 |
n+5 e segg. |
Totale |
|
…………………… |
f |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE SI
comprensivo di cofinanziamento |
a+c+d+e+f |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria
x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
¨ La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
¨ La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[22] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).
4.1.3. Incidenza finanziaria
sulle entrate
x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.
¨ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:
NB: tutte le precisazioni ed osservazioni
relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono essere
riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria.
milioni
di EUR (al primo decimale)
|
|
|
Prima dell’azione |
|
Situazione a seguito
dell’azione |
|||||
|
Linea di bilancio |
Entrate |
|
[Anno
n] |
[n+1] |
[n+2] |
[n+3] |
[n+4] |
[n+5][23] |
|
|
|
a) Entrate in termini
assoluti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Modifica delle entrate |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Precisare
le linee di bilancio interessate, aggiungendo alla tabella il numero necessario
di righe se l’incidenza riguarda più di una linea di bilancio).
4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno
(ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione
al punto 8.2.1.
|
Fabbisogno
annuo |
Anno n |
n
+ 1 |
n
+ 2 |
n
+ 3 |
n
+ 4 |
n
+ 5 e segg. |
|
Totale risorse umane |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
5. CARATTERISTICHE
E OBIETTIVI
Il
contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione.
Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le
specifiche informazioni complementari seguenti:
5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine
Al momento le sostanze aromatizzanti e le sostanze che presentano un rischio tossicologico vengono valutate dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (AESA). In circa 2/3 dei casi l’AESA esprime la necessità di disporre di ulteriori dati relativi all’assunzione. Tali dati sono necessari per le decisioni relative alla gestione dei rischi.
Per garantire la proporzionalità delle misure di attuazione che saranno prese nel quadro del regolamento proposto e per raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti sono necessari i seguenti strumenti:
• una base dati appropriata per la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla legislazione comunitaria in materia di aromi;
• esecuzione degli studi necessari (ad es. relativi alla composizione e all’assunzione di sostanze alimentari) per la preparazione e l’elaborazione di norme sugli aromi alimentari;
• esecuzione degli studi necessari per armonizzare procedure, criteri decisionali e prescrizioni riguardanti i dati al fine di facilitare la cooperazione tra Stati membri e sviluppare linee guida in questi settori.
5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario,
coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari
I dati e le informazioni raccolte contribuiranno ad assicurare la migliore tutela della salute del consumatore, consentendo nel contempo all’industria di sviluppare e di utilizzare aromi. Attualmente non si dispone di dati sufficienti per prendere le migliori decisioni che tutelino i consumatori, pur senza comportare una regolamentazione eccessiva.
In un mercato armonizzato tali obiettivi possono essere raggiunti soltanto mediante un coordinamento che consenta lo scambio di informazioni comparabili tra Stati membri.
5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta
nel contesto della gestione del bilancio basato sulle attività (ABM) e relativi
indicatori
Obiettivo 1: Creare e mantenere una base dati e
organizzare studi
pertinenti in
collaborazione con organizzazioni esterne da
selezionare mediante le
appropriate procedure.
Obiettivo 2: Garantire che l’impiego di aromi e delle
loro fonti non
comporti rischi
inaccettabili per il consumatore
e nel contempo non imporre
oneri superflui all’industria.
Obiettivo 3: Basare le decisioni di gestione dei rischi
su stime corrette
del consumo mediante una
base dati centralizzata
contenente informazioni
sulla composizione e sull’impiego
degli aromi.
5.4. Modalità di attuazione (indicativa)
X Gestione centralizzata
x diretta da pare della Commissione
¨ indiretta, con delega a:
¨ agenzie esecutive
¨ organismi istituiti dalle Comunità, a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario
¨ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
¨ Gestione concorrente o decentrata
¨ con Stati membri
¨ con paesi terzi
¨ Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificare)
Osservazioni:
6. CONTROLLO E VALUTAZIONE
6.1. Sistema di controllo
Il contenuto della base dati e le conclusioni tratte dai risultati degli studi possono essere controllati in base alla loro utilità per la proposta di valide misure di attuazione. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali costituirà uno strumento fondamentale.
6.2. Valutazione
6.2.1. Valutazione ex-ante:
Alcuni dati sono già disponibili nella base dati FLAVIS utilizzata per l’attuale programma di valutazione delle sostanze aromatizzanti.
6.2.2. Provvedimenti adottati a seguito della
valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza tratta da precedenti
casi analoghi):
L’esperienza acquisita con la base dati FLAVIS sarà utilizzata per sviluppare un nuovo sistema e per la raccolta di dati.
6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni
successive:
In relazione alla necessità di proporre misure di attuazione.
7. MISURE
ANTIFRODE
8. DETTAGLI SULLE RISORSE
8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi
finanziari
Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo
decimale)
|
(Indicare gli obiettivi, le
azioni e i risultati) |
Tipo di risultato |
Costo
medio |
Anno n |
Anno n+1 |
Anno n+2 |
Anno n+3 |
Anno n+4 |
Anno n+5 e segg. |
TOTALE |
|||||||
|
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
|
|
|
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
Costo totale |
|||
|
OBIETTIVO OPERATIVO 1 [24]……… |
|
|
1 |
0,1[25] |
1 |
0,05[26] |
1 |
0,05 |
1 |
0,05 |
1 |
0,05 |
1 |
0,05 |
6 |
0,35 |
|
COSTO TOTALE |
|
|
1 |
0,1 |
1 |
0,05 |
1 |
0,05 |
1 |
0,05 |
1 |
0,05 |
1 |
0,05 |
6 |
0,35 |
8.2. Spese amministrative
8.2.1. Numero e tipo di risorse umane
|
Tipo di posto |
|
Personale da assegnare alla gestione dell’azione
utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |
|||||
|
|
|
Anno n |
Anno n+1 |
Anno n+2 |
Anno n+3 |
Anno n+4 |
Anno n+5 |
|
< | |||||||