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Proposta di regolamento sull'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata)

Bruxelles, 1.8.2006

COM(2006)432 definitivo

2006/0146(COD)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi piů comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilitŕ di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non puň essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a piů riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo č indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli piů brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessitŕ[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale puň essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.           Lo scopo della presente proposta č quello di avviare la codificazione del Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari atti che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5.           La proposta di codificazione č stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 4060/89 e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunitŕ europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui č stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione č esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.


 

ę 4060/89 (adattato)

2006/0146(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunitŕ europea, in particolare l'articolo Ö 71 Ő,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

considerando quanto segue:

 

ę 

(1)               Il regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili[8], č stato modificato in modo sostanziale[9]. A fini di razionalitŕ e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.


 

ę 4060/89 considerando 1

(2)               L'attuazione della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti prevista dal trattato. Pertanto, la politica comune dei trasporti ha lo scopo di incrementare la scorrevolezza della circolazione dei diversi mezzi di trasporto all'interno della Comunitŕ.

 

ę 4060/89 considerando 4

(3)               In base alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni ed altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le navi. Tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalitŕ di evitare perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione su strada e per vie navigabili.

 

ę 4060/89 considerando 5 (adattato)

(4)               A norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri sono liberi d'organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti.

 

ę 4060/89 considerando 6

(5)               Detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e pertanto il varco della frontiera non deve costituire il pretesto per l'esecuzione di dette operazioni,

 

ę 4060/89

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in uno Stato membro.


 

ę 4060/89 (adattato)

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)           “frontiera”: una frontiera interna alla Comunitŕ, o una frontiera esterna, qualora il trasporto tra Stati membri comporti l'attraversamento di un paese terzo;

b)           “controllo”: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalitŕ che siano espletati dalle autoritŕ nazionali Ö degli Stati membri Ő e che comportino un'interruzione o una limitazione della libera circolazione dei veicoli Ö interessati Ő o Ö delle Ő navi Ö interessate Ő.

Articolo 3

I controlli di cui all’allegato Ö I Ő , effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri, non sono effettuati a titolo di controllo alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.

 

ę 3356/91 art. 1, pt. 1 (adattato)

Articolo Ö 4 Ő

La Commissione propone, se necessario, modifiche Ö dell’ Ő allegato Ö I Ő Ö in considerazione Ő dell'evoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento.

 

ę 

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 4060/89 č abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

 

ę 4060/89 art. 4 (adattato)

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ő.

Il presente regolamento č obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente


 

ę 4060/89 (adattato)

ALLEGATO I

PARTE I

NORMATIVA COMUNITARIA

Ö Sezione 1 Ő

Direttive

a)           Ö Articolo 6, paragrafo 4 della [direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunitŕ, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale[10] ], il quale prevede che i veicoli possano essere sottoposti, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi, a controlli per sondaggio e, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni, unicamente a controlli in caso di sospetto di non conformitŕ alle disposizioni della direttiva stessa Ő.

b)           Ö Articolo 3, paragrafo 2 della [direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[11] ], il quale stabilisce che ciascuno Stato membro riconosca l’attestato, comprovante che un veicolo ha superato un controllo tecnico, rilasciato in un altro Stato membro; tale riconoscimento implica che la verifica da parte delle autoritŕ nazionali puň effettuarsi in qualsiasi punto del loro territorio Ő.

c)           Articolo 2, Ö (2) della Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada[12]Ő il quale stabilisce che la conformitŕ alla direttiva č comprovata Ö dal Ő contratto relativo al noleggio e Ö dal Ő contratto di lavoro del conducente Ö che devono trovarsi Ő a bordo del veicolo noleggiato.

Ö d) Ő         Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della [direttiva 76/135/CEE del Consiglio del 20 gennaio 1976 sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilitŕ rilasciati per le navi della navigazione interna[13]], Ö il Ő quale stabilisce che le autoritŕ nazionali possano esigere che siano esibiti attestati di navigabilitŕ, certificati o autorizzazioni.

Ö e) Ő         Articolo 17, paragrafo 1 della [direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna[14]], Ö il Ő quale stabilisce che gli Stati membri possano, in qualsiasi momento, controllare che a bordo di una nave si trovi un certificato valido ai sensi della direttiva Ö stessa Ő.

Ö Sezione 2 Ő

Regolamenti

a)           Ö Articoli 14 e 15 del [regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus[15]], i quali permettono agli agenti incaricati del controllo di verificare e controllare il documenti di trasporto, le autorizzazioni e i documenti di controllo previsti nel regolamento stesso Ő.

Ö b) Ő         Ö Articolo 18 del regolamento (CE) n. 561/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio[16] Ő il quale autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo Ö al fine di Ő verificare che siano soddisfatte le disposizioni del regolamento Ö stesso Ő.

Ö c) Ő         Articolo 19 del [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada[17]], il quale lascia agli Stati membri il compito di adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo al fine di accertare la conformitŕ degli apparecchi alle disposizioni del regolamento Ö stesso Ő.

Ö d)     Articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunitŕ effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piů Stati membri[18], il quale prevede che una copia autenticata dell’autorizzazione comunitaria debba essere conservata nel veicolo e che debba essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo Ő.


 

ę 3356/91 art. 1, pt. 2

PARTE II

NORMATIVA NAZIONALE

a)           Controlli relativi alle patenti di guida dei conducenti di veicoli, per il trasporto di merci e di viaggiatori.

b)           Controlli relativi al trasporto di merci pericolose, in particolare:

i)       Documenti:

               certificato di formazione del conducente,

               istruzioni di sicurezza,

               certificato di approvazione (ADR o norme equivalenti),

               copia dell'eventuale deroga (ADR o norme equivalenti),

ii)       Identificazione del veicolo che trasporta la merce pericolosa:

               pannello arancione:

               conformitŕ,

               posizione del veicolo,

               segnalazione di pericolo sul veicolo:

               conformitŕ,

               posizione sul veicolo,

               targa di identificazione delle cisterne (fisse, amovibili o container-cisterna):

               presenza e leggibilitŕ,

               data dell'ultima ispezione,

               punzonatura dell'organismo di controllo,

iii)      Attrezzatura (ADR o norme equivalenti) del veicolo:

               estintore supplementare,

               attrezzature speciali,


iv)      Carico dei veicoli:

               carico eccedente (secondo la capacitŕ delle cisterne),

               sistemazione del carico,

               divieto di carico in comune.

c)           Controlli relativi al trasporto di derrate deperibili, in particolare:

i)       Documenti:

               attestato di conformitŕ delle attrezzature,

ii)       Attrezzature speciali utilizzate per il trasporto delle derrate deperibili:

               attestato di conformitŕ (targhetta),

               contrassegni di identificazione,

iii)      Funzionamento delle attrezzature speciali:

               condizioni di temperatura delle attrezzature.

________


 

é

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sua modificazioni successivo

Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio

(GU L 390 del 30.12.1989, pag. 18)

 

 

Regolamento (CEE) n. 3356/91 del Consiglio

(GU L 318 del 20.11.1991, pag. 1)

___________


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 4060/89

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 6

___

Articolo 5

Allegato

Allegato I

Allegato, Parte 1, Direttive a)

Allegato I, Parte 1, Sezione 1a)

Allegato, Parte 1, Direttive b)

Allegato I, Parte 1, Sezione 1 b)

Allegato, Parte 1, Direttive c)

Allegato I, Parte 1, Sezione 1 c)

Allegato, Parte 1, Direttive d)

______

Allegato, Parte 1, Direttive e)

Allegato I, Parte 1, Sezione 1 d)

Allegato, Parte 1, Direttive f)

Allegato I, Parte 1, Sezione 1 e)

Allegato, Parte 1, Regolamenti a)

Allegato Parte 1, Sezione 2 a)

Allegato, Parte 1, Regolamenti b)

______

Allegato, Parte 1, Regolamenti c)

______

Allegato, Parte 1, Regolamenti d)

Allegato, Parte 1, Sezione 2(b)

Allegato, Parte 1, Regolamenti e)

Allegato, Parte 1, Sezione 2(c)

Allegato, Parte 1, Regolamenti f)

Allegato, Parte 1, Sezione 2(d)

Allegato, Parte 2

Allegato I, Parte 2

___

Allegato II

____

Allegato III

 



[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3]               Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4]               Allegato II della presente proposta.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               GU C […] del […], pag. […].

[8]               GU L 390 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3356/91 (GU L 318 del 20.11.1991, pag. 1).

[9]               V. allegato II.

[10]             [GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.]

[11]             [GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.]

[12]             GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.

[13]             [GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10.]

[14]             [GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1.]

[15]             [GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.]

[16]             GU L 102 dell’ 11.4.2006, pag.1.

[17]             [GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.]

[18]             GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.