Bruxelles, 1.8.2006
COM(2006) 434 definitivo
2003/0210 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE
PARERE DELLA COMMISSIONE
conformemente all’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del
trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di un
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
1. Contesto
PROCEDURA
La proposta COM(2003) 550 def. è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio, conformemente alla procedura di codecisione prevista dall’articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.
Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 31 marzo 2004.
Il Comitato delle regioni ha espresso il proprio parere il 12 febbraio 2004.
Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 28 aprile 2005.
A seguito del parere del Parlamento europeo e in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha adottato, il 22 giugno 2005, una proposta modificata (COM(2005) 282 def.).
A seguito del parere del Parlamento europeo e in applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, il Consiglio ha formalmente adottato una posizione comune il 23 gennaio 2006. Il 10 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione sulla posizione comune e il 13 giugno 2006 il Parlamento europeo ha definito la propria posizione in seconda lettura.
OBIETTIVO
DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
La direttiva proposta è intesa ad istituire un regime per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee, in adempimento alle disposizioni dell’articolo 17 della direttiva quadro in materia di 00acque (direttiva 2000/60/CE). A tale scopo sono fissati:
(a)
criteri
per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee sulla
base di standard di qualità ambientale, che gli Stati membri devono stabilire
all’opportuno livello (nazionale, di bacino idrografico o di corpo idrico
sotterraneo), in funzione delle variazioni delle condizioni naturali delle
acque sotterranee, delle pressioni rilevate e delle relative sostanze chimiche,
e
(b)
criteri per identificare le tendenze
significative all’aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque
sotterranee e per definire i punti di partenza per l’inversione di tali
tendenze.
Tali criteri sono corredati di misure volte a
prevenire o limitare gli scarichi diretti, e indiretti, di inquinanti nelle
acque sotterranee. La proposta contiene specifiche precise che consentiranno di
raggiungere gli obiettivi ambientali della direttiva quadro con riferimento
alle acque sotterranee. Parimenti, la proposta è improntata ad un giusto
equilibrio tra le problematiche che vanno affrontate a livello comunitario e
quelle affidate alla competenza degli Stati membri.
2. Osservazioni della
Commissione
2.1. Osservazioni generali
Il 13 giugno 2006, il Parlamento europeo ha approvato 41 dei 47 emendamenti presentati. Di questi 41 emendamenti, la Commissione è in grado di accoglierne 8 integralmente, 6 in parte e altri 12 nella sostanza. Quindici degli emendamenti approvati dal Parlamento non possono essere accolti dalla Commissione.
2.2. Osservazioni specifiche
2.2.1. Emendamenti recepiti integralmente
Gli emendamenti 5, 17 e 27 rendono il testo più coerente con la direttiva quadro in materia di acque. L’emendamento 8 inserisce un nuovo considerando che chiede che si analizzi qual è l’impatto, sul livello di protezione ambientale e sul funzionamento del mercato interno, delle norme di qualità per le acque sotterranee stabilite dagli Stati membri. Gli emendamenti 36 e 43, che sopprimono il riferimento alla direttiva sui nitrati (direttiva 91/676/CE), possono essere accolti in quanto l'impostazione normativa della proposta in esame, della direttiva quadro in materia di acque e della direttiva sui nitrati coincidono sostanzialmente per quanto riguarda il valore giuridicamente vincolante, la finalità, le misure necessarie e il calendario. L’emendamento 43, in particolare, si riferisce a programmi e misure già contemplati dalla direttiva sui nitrati e non occorre che questi siano nuovamente menzionati. L’emendamento 38 precisa i tipi di pesticidi disciplinati, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione, in sintonia con la direttiva 98/83/CE. L’emendamento 40 inserisce una disposizione circa gli effetti degli inquinanti sulle acque sotterranee medesime, che rende imperativa la loro protezione, conformemente alle disposizioni della direttiva quadro in materia di acque.
2.2.2. Emendamenti recepiti in parte
L’emendamento 2 modifica il considerando 1, inserendovi l’accenno al “deterioramento” e precisando che la protezione dovrebbe essere connessa all'inquinamento “chimico”. La Commissione è in grado di accogliere l'inserimento dell’aggettivo “chimico”, ma non il riferimento al “deterioramento”, alla luce sia della nuova definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, sia della ridondanza con la direttiva quadro in materia di acque. L’emendamento 3 inserisce un nuovo considerando, che contempla la necessità di un livello di protezione delle acque sotterranee comparabile a quello delle acque superficiali in buono stato chimico. La qualificazione, tuttavia, delle acque sotterranee quale fonte primaria dell'approvvigionamento di acqua potabile non è recepibile, in quanto non corrisponde esattamente alla realtà. L’emendamento 11 non può essere accolto in quanto aggiunge la qualificazione “ambientale” all’aggettivo ‘significativo’ nell’articolo 2, paragrafo 3, causando incertezza di diritto; è invece accolto l’inserimento della specificazione “delle acque sotterranee”.
L’emendamento 19 inserisce all’articolo 4, paragrafo 2, un criterio complementare di conformità per gli standard di qualità delle acque sotterranee che è condivisibile, ma la proposta eliminazione dei risultati non conformi sulla base di una “verifica tecnica” non può essere accolta. L’emendamento 21 inserisce all’articolo 5, paragrafo 2, un riferimento alle “concentrazioni di base” che può essere accolto, mentre l’inserimento dei termini “prevenire il deterioramento” non può essere accettato, non essendo coerente con la direttiva quadro in materia di acque. L’emendamento 22 mira a rendere più cogente l’obbligo statuito all’articolo 6 di prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e aggiunge dei criteri per la classificazione delle sostanze pericolose. La Commissione può recepire la prima parte dell’emendamento, benché occorra prendere atto dei limiti pratici delle misure di prevenzione, ma non la seconda parte, in quanto la direttiva quadro in materia di acque indica già chiaramente quali siano le sostanze pericolose.
2.2.3. Emendamenti recepiti nella sostanza
L’emendamento 1 inserisce il termine “deterioramento” nel titolo, modifica in linea con le disposizioni della direttiva quadro in materia di acque, ed è pertanto recepibile in linea di principio. L’emendamento 6 contempla l’inserimento di un nuovo considerando, che menziona la necessità di tenere conto – nell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel quadro della politica agricola comune - di eventuali cambiamenti delle prassi agricole e forestali, indotti dalle misure a tutela delle acque sotterranee. La Commissione può accogliere questa modifica, a condizione che si precisi che le relative decisioni in materia di priorità e progetti competono agli Stati membri. L’emendamento 7 inserisce un nuovo elemento nel considerando, ovvero l’accenno ai criteri e alla motivazione delle deroghe. L’emendamento 9 inserisce un nuovo considerando facente riferimento alla ricerca, coerentemente con il disposto dell'articolo 20 della direttiva quadro in materia di acque, riguardante il progresso scientifico. L’emendamento 10 inserisce un nuovo considerando sulla prassi dello stoccaggio delle acque sotterranee, che può essere accolto previa riformulazione al fine di armonizzarlo con il disposto dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva quadro in materia di acque.
Le nuove definizioni proposte dagli emendamenti 13 e 14, relative alla “concentrazione di fondo “ (articolo 2, paragrafo 4, lettera b) e alla “concentrazione di base” (articolo 2, paragrafo 4, lettera c) possono essere accolte, ma il termine “concentrazione” dovrebbe essere sostituito con “livelli”, ai fini della concordanza con l’allegato II, parte A.1 d) della proposta.
L’emendamento 16, riguardante i criteri relativi alla conformità agli standard di qualità delle acque sotterranee, può essere accolto a patto che se ne migliori la formulazione. L’emendamento 20, riguardante la futura revisione degli standard di qualità delle acque sotterranee e dei valori soglia, può essere accolto a condizione che i tempi fissati per la revisione siano compatibili con le tappe di attuazione. L’emendamento 30 può essere recepito a condizione che se ne migliori la formulazione, onde evitare eventuali sovrapposizioni con la direttiva quadro in materia di acque. Gli emendamenti 9 e 31, riguardanti la diffusione dei risultati della ricerca, possono essere recepiti nella sostanza, ma dovrebbero essere incorporati in un unico considerando. L’emendamento 37 precisa che per l’acqua potabile si applicheranno standard più rigorosi in materia di pesticidi, principio che è condiviso dalla Commissione.
2.2.4. Emendamenti non recepiti
L’emendamento 4, relativo alla necessità di proteggere le acque sotterranee in modo da poter ottenere acqua potabile di buona qualità attraverso una semplice depurazione, è una ripetizione dell’articolo 7 della direttiva quadro in materia di acque e non è coerente con gli obiettivi della direttiva in esame riguardo allo stato chimico delle acque a fini ambientali. Anche l’emendamento 15, che stabilisce che gli standard di qualità delle acque sotterranee devono basarsi su criteri di tossicità per l’uomo e l’ambiente, non è coerente con la direttiva quadro in materia di acque.
L’emendamento 12, che introduce una nuova definizione di “deterioramento”, e l’emendamento 18, che tratta del tenore naturale degli inquinanti rispetto ai relativi valori soglia, sono anch’essi in contrasto con il principio di impedire il peggioramento dello stato delle acque, sancito dalla direttiva quadro in materia di acque, e con l’obbligo di invertire la tendenza all’aumento dell’inquinamento contemplato dalla proposta legislativa in parola e, per tali ragioni, non possono essere accolti. Di conseguenza, anche l’emendamento 23 non può essere accolto. L’emendamento 25, sui provvedimenti che debbono essere presi dagli Stati membri, e l’emendamento 28, riguardante le esenzioni dall’obbligo di monitoraggio, non possono essere recepiti, poiché tali aspetti sono adeguatamente trattati dalla direttiva quadro in materia di acque. Le misure specifiche per la protezione delle stazioni termali e delle fonti di acque terapeutiche, proposte dall’emendamento 32, non possono essere accolte, poiché non si può pretendere che nella presente direttiva si enumerino tutti i possibili casi. L’emendamento 33 limita inutilmente l’adeguamento della direttiva al progresso scientifico e tecnico. L’emendamento 34 invoca l’istituzione di un catalogo delle falde acquifere, misura non necessaria, visto che la direttiva quadro in materia di acque già statuisce l’obbligo di presentare relazioni informative.
L’emendamento 39, che tratta degli indicatori di inquinamento, risulta discrepante dalla direttiva quadro in materia di acque. Gli emendamenti 41 e 42, che stabiliscono quando gli Stati membri dovrebbero effettuare degli interventi per invertire le tendenze all’aggravamento dell'inquinamento, non possono essere accolti in quanto non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della proposta. L’emendamento 44 contempla la possibilità che gli Stati membri adottino misure di protezione più severe; l’inserimento di tale disposizione nella direttiva è superfluo, in quanto tale possibilità è già contemplata dalle disposizioni pertinenti del trattato. Da ultimo, l’emendamento 46, concernente l’elaborazione di relazioni e il riesame, non può essere recepito, poiché questi aspetti sono già trattati dalla direttiva quadro in materia di acque.
2.3 Proposta modificata
Conformemente all’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.