Bruxelles, 7.8.2006
COM(2006) 444 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
Fondo di Solidarietà dell’Unione
Europea
Relazione annuale 2005
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
Fondo di
Solidarietà dell’Unione Europea
Relazione annuale 2005
INDICE
1........... Introduzione................................................................................................................... 3
2........... Nuove
domande ricevute nel 2005.................................................................................. 3
3........... Finanziamento................................................................................................................. 5
4........... Monitoraggio.................................................................................................................. 6
5........... Chiusure......................................................................................................................... 7
6........... Proposta
di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà.................................... 7
7........... Conclusioni..................................................................................................................... 8
Annex 1 European Union
Solidarity Fund applications in 2005..................................................... 10
Annex 2 Criteria to
mobilise the EU Solidarity Fund..................................................................... 11
Annex 3 Determination of
the amount of aid................................................................................. 12
Annex 4 Thresholds for
major disasters applicable in 2005.......................................................... 13
Annex 5 Proposal for a
new Solidarity Fund Regulation - Synopsis of main features..................... 14
1. Introduzione
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è stato istituito il 15 novembre 2002[1]. L'articolo 12 del regolamento dispone che al Parlamento europeo e al Consiglio sia presentata una relazione sull'attività del Fondo nell'anno precedente. La presente terza relazione descrive le attività del Fondo nel 2005 con riguardo a tre aspetti: il trattamento delle nuove domande ricevute nel 2005, il controllo delle sovvenzioni in corso di attuazione e la valutazione delle relazioni di esecuzione al fine di prepararne la chiusura.
La relazione illustra inoltre la proposta di un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005 per il periodo successivo al 2006, anno di scadenza delle attuali prospettive finanziarie.
2. Nuove domande
ricevute nel 2005
Nel corso del 2005 la Commissione ha ricevuto 12 nuove richieste di contributi del Fondo di solidarietà. L’allegato 1 presenta una rassegna dettagliata di tutti i casi.
Il 14 febbraio 2005 l’Italia ha presentato una domanda di aiuto per le inondazioni che avevano colpito la Sardegna nel dicembre 2004. La catastrofe aveva provocato danni stimati a 223 milioni di euro, un importo inferiore al 7% della soglia che normalmente consente di classificare una catastrofe come grave e determina l’intervento del Fondo. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane la Commissione ha concluso che le inondazioni non soddisfacessero le condizioni previste dal regolamento per le catastrofi regionali straordinarie (ossia la dimostrazione che sia stata colpita la maggior parte della popolazione della regione con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione). Il 10 giugno 2005 la Commissione ha pertanto deciso di respingere la domanda ed ha informato le autorità italiane della propria decisione con lettera del 27 giugno 2005.
Il 22 aprile 2005 le autorità greche hanno presentato una domanda relativa alle inondazioni verificatesi nel febbraio 2005 nella zona del fiume Evros sul confine orientale della Grecia. Ulteriori informazioni sono state fornite nell’agosto e nel dicembre 2005. Poiché la catastrofe ha provocato danni totali diretti pari a un importo di 135 milioni di euro, inferiore al 15% della soglia di 918 milioni di euro che consente di classificare una catastrofe come grave in Grecia (ovvero lo 0,6% dell’RNL), la domanda era basata sul criterio della catastrofe naturale straordinaria. Dopo un’approfondita analisi della domanda i servizi della Commissione hanno concluso che, sebbene le inondazioni abbiano provocato alcuni danni rilevanti a livello locale, la regione colpita non costituisce un’area significativa nel contesto nazionale, pertanto non sono stati soddisfatti i criteri stabiliti dal regolamento relativamente alle profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione colpita. Il 23 dicembre 2005 la Commissione ha pertanto deciso di non mobilitare il Fondo ed ha informato le autorità greche della propria decisione con lettera del 13 gennaio 2006.
Nei nove casi di seguito illustrati la Commissione ha deciso di proporre all’autorità di bilancio la mobilitazione del Fondo.
Il 24 gennaio 2005 la Slovacchia ha presentato un domanda relativa a una tempesta di
vento che ha colpito il paese nel novembre 2004. Il 1° marzo 2005 le autorità
slovacche hanno presentato informazioni supplementari. Nella domanda la
Slovacchia ha indicato una stima dei danni totali diretti pari a circa 225
milioni di euro. I servizi della Commissione hanno esaminato il calcolo dei
danni diretti basandosi su una valutazione di immagini satellitari e fotografie
aeree effettuata dal Centro comune di ricerca e hanno ritenuto necessario
modificare lievemente il calcolo dei danni alle foreste. Tali modifiche
riguardano l’entità dei danni materiali e le ipotesi relative alle spese di
forestazione e di mantenimento. È stato possibile prendere in considerazione un
importo massimo di danni diretti pari a 195 milioni di euro. Poiché tale
importo è superiore alla soglia dello 0,6% dell’RNL slovacco fissata per le
catastrofi gravi (172,3 milioni di euro) la catastrofe è stata classificata
come “grave catastrofe naturale”, pertanto il 6 giugno 2005 la Commissione ha
deciso di mobilitare il Fondo. In seguito all'adozione del corrispondente
bilancio rettificato da parte dell'autorità di bilancio, il 17 ottobre 2005, è
stato firmato l’accordo sull’attuazione della sovvenzione. Il 7 novembre 2005
la Commissione ha versato la sovvenzione di 5,67 milioni di euro del Fondo di
solidarietà.
L’8 gennaio 2005 una forte tempesta si è abbattuta su vaste aree dell’Europa settentrionale provocando gravi danni in diversi paesi. La Commissione ha ricevuto domande di aiuto finanziario nell’ambito del Fondo di solidarietà da Svezia, Lettonia (entrambe il 10 marzo 2005), Estonia (il 14 marzo 2005) e Lituania (il 16 marzo 2005). In questi quattro paesi la tempesta ha provocato gravi danni all’agricoltura, alla silvicoltura, alle reti elettriche e di infrastrutture, ai trasporti e alle comunicazioni. I danni totali stimati ammontano a circa 192 milioni di euro in Lettonia, a 48 milioni di euro in Estonia e a circa 15 milioni di euro in Lituania. In Svezia i danni sono stati particolarmente gravi e sono stati stimati a circa 2,3 miliardi di euro.
Poiché i danni in Svezia, Lettonia ed Estonia superano la rispettiva soglia dello 0,6% dell’RNL (1,603 miliardi di euro per la Svezia, 59,092 milioni di euro per la Lettonia e 45,209 milioni di euro per l’Estonia) in ciascuno di questi tre paesi le catastrofi sono state classificate come “grave catastrofe naturale”. I danni in Lituania sono stati inferiori alla soglia fissata per le catastrofi gravi (94,261 milioni di euro), tuttavia, poiché la Lituania è stata colpita dalla stessa tempesta di vento che ha provocato una grave catastrofe in Lettonia, è stata soddisfatta la condizione per poter beneficiare eccezionalmente del Fondo, in base alla quale un paese limitrofo colpito dalla “stessa catastrofe" può beneficiare dell’intervento del Fondo. Il 22 agosto 2005 la Commissione ha pertanto proposto di concedere ai quattro paesi un importo totale di 92,88 milioni di euro, di cui 81,73 milioni di euro alla Svezia, 9,49 milioni di euro alla Lettonia, 1,29 milioni di euro all’Estonia e 0,38 milioni di euro alla Lituania. Le rispettive sovvenzioni del Fondo di solidarietà sono state versate nella prima metà del 2006, dopo la conclusione della procedura di bilancio e la firma degli accordi di attuazione.
Tra l’aprile e l’agosto 2005 gravi inondazioni hanno colpito vaste regioni dell’Europa centrale e orientale provocando seri danni in diversi paesi. La Bulgaria, la Romania e l’Austria hanno presentato domande di aiuto finanziario nell’ambito del Fondo di solidarietà.
La prima domanda della Bulgaria, ricevuta il 29 luglio 2005, riguardava i danni provocati dalle inondazioni di maggio. Informazioni complementari sono state fornite il 29 settembre 2005. I danni totali diretti sono stati stimati a 222,28 milioni di euro. Il 24 agosto 2005 le autorità bulgare hanno presentato una seconda domanda relativa alle inondazioni iniziate nella prima metà di agosto, integrata da informazioni supplementari ricevute il 6 ottobre 2005. I danni totali diretti provocati da questa seconda catastrofe sono stati stimati a 237,47 milioni di euro. Poiché in entrambe le richieste l’importo relativo ai danni supera la soglia dello 0,6% dell’RNL della Bulgaria (103,27 milioni di euro) le catastrofi sono state classificate come "grave catastrofe naturale".
La prima domanda della Romania, ricevuta il 22 giugno 2005, riguardava i danni provocati dalle inondazioni di aprile. Ulteriori informazioni sono state fornite il 5 agosto e il 29 dicembre 2005. I danni totali diretti sono stati stimati a 489,53 milioni di euro. Il 9 settembre 2005 le autorità rumene hanno presentato una seconda domanda relativa alle inondazioni iniziate nel luglio, integrata da informazioni supplementari ricevute il 7 ottobre e il 29 dicembre 2005. I danni totali diretti provocati da questa seconda inondazione sono stati stimati a 1,05 miliardi di euro. Poiché in entrambe le richieste l’importo relativo ai danni supera la soglia dello 0,6% dell’RNL della Romania (302,11 milioni di euro) le catastrofi sono state classificate come "grave catastrofe naturale".
Il 19 ottobre 2005 l’Austria ha presentato una domanda di aiuto a seguito delle inondazioni verificatesi nell’agosto 2005 in alcune zone dei due Länder austriaci Vorarlberg e Tirolo. Le autorità austriache hanno fornito informazioni aggiuntive, ricevute il 12 gennaio 2006. I danni totali diretti sono stati stimati a 591,94 milioni di euro. Poiché i danni sono inferiori alla soglia di 1 336,348 milioni di euro che consente di classificare una catastrofe come “grave” in Austria (ossia lo 0,6% dell’RNL) la richiesta era basata sul criterio della catastrofe regionale straordinaria. Al termine del periodo oggetto della presente relazione annuale la valutazione della richiesta era ancora in corso.
Il 23 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di mobilitare il Fondo relativamente alle due domande della Bulgaria. Per le rimanenti tre domande (le due catastrofi in Romania e le inondazioni in Austria) le decisioni di mobilitare il Fondo sono state prese nel marzo 2006.
3. Finanziamento
I casi della tempesta di vento che ha colpito la Slovacchia e della tempesta che si è abbattuta sull'Europa settentrionale sono stati trattati nell’ambito di due diversi bilanci modificati. Il progetto preliminare di bilancio modificato 5/2005[2] relativo alla richiesta della Slovacchia è stato approvato dall’autorità di bilancio il 7 settembre 2005. Il pagamento ha potuto essere effettuato dopo l’adozione della decisione sulla sovvenzione e dopo la firma dell’accordo di attuazione il 17 ottobre 2005. Il progetto preliminare di bilancio modificato 6/2005[3], riguardante la tempesta nell’Europa settentrionale, è stato approvato solo verso la fine dell’anno, il 17 novembre 2005, perciò la maggior parte delle fasi successive necessarie (decisione sulla sovvenzione, accordo di attuazione) e, quindi i pagamenti, sono stati possibili solo nel 2006. Gli stanziamenti di pagamento per l’aiuto concesso alla Slovacchia sono stati finanziati sulla linea di bilancio per il Fondo di coesione, mentre il significativo importo delle risorse necessarie per i quattro casi relativi alla tempesta di vento nell’Europa settentrionale e l’indisponibilità dei corrispondenti stanziamenti di pagamento al momento della procedura di bilancio hanno reso necessario includere una richiesta di stanziamenti di pagamento supplementari nel progetto preliminare di bilancio 6/2005. Per le inondazioni in Bulgaria, Romania e Austria la Commissione ha proposto un bilancio rettificativo al bilancio del 2006, perciò questi casi saranno trattati nella relazione annuale dell’anno prossimo.
In ciascun caso l’importo dell’aiuto è stato determinato sulla base del metodo standard precedentemente elaborato dalla Commissione e illustrato in dettaglio nella relazione annuale 2002/2003 (cfr. anche l’allegato 3 della presente relazione). Gli importi delle sovvenzioni erogate nel 2005 erano i seguenti:
|
Beneficiario |
Catastrofe |
Categoria |
Aiuto |
|
Slovacchia |
tempesta di vento |
grave |
5,668 |
|
Svezia |
tempesta di vento |
grave |
81,725 |
|
Estonia |
tempesta di vento |
grave |
1,290 |
|
Lettonia |
tempesta di vento |
grave |
9,487 |
|
Lituania |
tempesta di vento |
paese limitrofo |
0,379 |
|
Totale |
|
|
98,548 |
4. Monitoraggio
Nel 2005 la Commissione ha effettuato due ispezioni di controllo riguardanti entrambe l’attuazione di sovvenzioni del Fondo di solidarietà concesse in seguito a devastanti alluvioni. L’ispezione di febbraio in Francia riguardava la sovvenzione del Fondo di solidarietà pagata nel luglio 2004, mentre l’ispezione di maggio a Malta riguardava la sovvenzione del Fondo di solidarietà pagata nel novembre 2004. Entrambe le visite sono state accolte favorevolmente dalle autorità interessate e hanno fornito l'occasione per affrontare questioni tecniche relative ad esempio alla rimborsabilità delle spese e alle modalità di controllo. Esse hanno inoltre permesso alla Commissione di farsi un’idea sul valore aggiunto del Fondo di solidarietà e di raccogliere informazioni sui sistemi di attuazione. In entrambi i casi si è concluso che è stato realizzato un sistema di attuazione adeguato, efficace e trasparente, che l’attuazione procede a un ritmo molto soddisfacente e che erano stato presi i provvedimenti opportuni per assicurare il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di controllo.
5. Chiusure
L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento n. 2012/2002 dispone che, entro sei mesi dalla scadenza di un anno a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, lo Stato beneficiario presenti una relazione di esecuzione corredata di un giustificativo delle spese (nel seguito: “dichiarazione di validità”). Al termine di tale procedura la Commissione effettua la chiusura dell'intervento del Fondo.
Per quanto riguarda la chiusura degli interventi relativi a casi per i quali la relazione di esecuzione è stata inviata nel 2004, la Commissione il 22 febbraio 2005 ha chiuso l’intervento relativo a un aiuto concesso alla Francia. Per l’aiuto concesso alla Germania (alluvioni del 2002) la Commissione ha ricevuto nell’agosto 2005 chiarimenti su una sottodichiarazione di validità per la quale occorreva ancora effettuare controlli sulle spese. Su tale base l’intervento è stato chiuso il 3 novembre 2005. La Commissione ha chiuso l’intervento riguardante la Repubblica ceca (alluvioni di 2002) dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive in maggio, agosto e settembre. Si trattava in particolare dell’importo della sovvenzione rimasto inutilizzato nel periodo di ammissibilità. Il 18 gennaio 2006 le autorità ceche hanno precisato che il saldo finale dell’aiuto non utilizzato sul conto di origine ammontava a 390 524,32 euro. La Commissione ha avviato le procedure per il recupero di tale importo e il 16 febbraio 2006 ha inviato la corrispondente nota di addebito alle autorità ceche.
Nel 2005 la Commissione ha ricevuto le relazioni di esecuzione riguardanti le sovvenzioni concesse nel 2003 inviate dalla Spagna (incidente della petroliera Prestige), dall’Italia (terremoto nel Molise ed eruzione vulcanica dell’Etna) e dal Portogallo (incendi boschivi). Al termine del periodo oggetto della presente relazione annuale la valutazione di queste relazioni di esecuzione era ancora in corso.
6. Proposta di un
nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà
Nei primi mesi del 2005 la Commissione ha completato i lavori preparatori riguardanti la proposta di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà adottato il 6 aprile 2005[4] nel contesto del pacchetto legislativo che accompagna le prospettive finanziarie per il 2007-2013. L’intento iniziale di raggruppare i vari meccanismi di crisi esistenti o previsti a livello europeo in un unico “Strumento di solidarietà e di intervento rapido” annunciato nella comunicazione della Commissione del 14 luglio 2004 relativa alle prospettive finanziarie[5] ha dovuto essere abbandonato a causa dell’incompatibilità delle diverse basi giuridiche necessarie.
La Commissione ha pertanto deciso di adottare un nuovo approccio separando essenzialmente la dimensione della solidarietà da quella della protezione civile. La nuova proposta sul Fondo di solidarietà, che contiene una serie di aspetti innovativi e comprende una valutazione dell’impatto, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio l’8 aprile 2005.
I principali aspetti nuovi della proposta sono i seguenti: oltre alle catastrofi naturali, l’inclusione, nell’ambito di applicazione del Fondo, delle catastrofi industriali e tecnologiche, delle emergenze sanitarie e degli atti di terrorismo; l’abbassamento delle soglie per determinare l’intervento del Fondo a un miliardo di euro o allo 0,5% dell’RNL; l’abolizione della possibilità in casi eccezionali di mobilitare il Fondo per catastrofi con danni inferiori alla soglia (i cosiddetti criteri delle catastrofi regionali); e la possibilità di effettuare pagamenti anticipati. Un confronto sinottico tra il regolamento attuale e quello proposto figura nell'allegato 5.
Nel 2005 i progressi nell’iter legislativo sono stati limitati. Nel Parlamento europeo un primo scambio di opinioni sul progetto di regolamento ha avuto luogo in sede di commissione REGI. Nel Consiglio il gruppo di lavoro dei consiglieri finanziari ha avuto un primo scambio di vedute in ottobre e nuovamente in novembre, senza giungere ad alcuna conclusione. La proposta è stata presentata anche al gruppo PROCIV (protezione civile). Nel CESE dopo riunioni con il relatore e il pertinente gruppo di studio il 27 ottobre 2005 è stato adottato un parere globalmente favorevole (CESE 1256/2005).
7. Conclusioni
Nel 2005 sono state inviate 12 nuove domande di aiuto nell’ambito del Fondo di solidarietà. In tutti i nove casi riguardanti una catastrofe naturale grave, dopo un attento esame delle informazioni fornite, la Commissione è stata in grado di proporre la mobilitazione del Fondo. Tali richieste sono state successivamente sostenute dal Consiglio e dal Parlamento europeo in qualità di autorità di bilancio. Nel 2005 la Commissione ha proposto un importo totale di aiuti di 205 milioni di euro nell’ambito del Fondo (2002: 728 milioni di euro, 2003: 107,1 milioni di euro, 2004: 19,6 milioni di euro).
Per le due domande presentate nel 2005 in base al criterio della catastrofe regionale “straordinaria”, è stato deciso di non proporre la mobilitazione del Fondo. In questi casi l’esperienza passata ha dimostrato come sia relativamente difficile soddisfare le condizioni previste per una domanda basata su tale criterio straordinario – condizioni che, secondo il regolamento, la Commissione deve esaminare “col massimo rigore”. Gli Stati membri e i servizi della Commissione investono considerevole tempo ed impegno rispettivamente per preparare e valutare le domande relative a catastrofi regionali di entità inferiore che regolarmente vengono respinte.
Uno dei principali cambiamenti apportati nella proposta di un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà è pertanto il ricorso solo a soglie quantitative per fissare il livello di danni che consente l’utilizzo del Fondo. Al fine di compensare l’eliminazione degli attuali criteri (non quantitativi) della catastrofe regionale “straordinaria” le soglie quantitative verrebbero abbassate. Questi due aspetti, considerati insieme, migliorerebbero la trasparenza del Fondo di solidarietà. In tal modo si potrebbe evitare la forte frustrazione che segue quando domande preparate con considerevole sforzo dalle amministrazioni degli Stati membri vengono successivamente rifiutate per l’estrema difficoltà di soddisfare i criteri straordinari. Con il nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà le autorità nazionali avrebbero un’idea più chiara di quando è probabile che il Fondo possa aiutarli a riprendersi dalle conseguenze di una catastrofe. I servizi della Commissione hanno risposto favorevolmente a tutte le richieste di informazioni tecniche relative al regolamento sul Fondo di solidarietà e alla preparazione delle domande da parte della autorità nazionali dei paesi interessati.
La proposta del nuovo regolamento, adottata dal collegio dei commissari il 6 aprile 2005, è attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Nelle discussioni in sede delle diverse commissioni interessate del Parlamento europeo la proposta è stata accolta con un ampio consenso, in particolare per quanto riguarda l’ammissibilità. Sebbene nel 2005 i progressi siano stati limitati nel Consiglio, la Commissione è determinata a collaborare strettamente con gli Stati membri al fine di raggiungere un accordo con il Consiglio entro il 2006, affinché i cambiamenti proposti per questo importante strumento dell’Unione possano entrare in vigore il 1° gennaio 2007.
Annex 1
European Union Solidarity Fund applications in 2005
|
Applicant Country |
SK |
IT |
SE |
EE |
LV |
LT |
EL |
RO |
BG |
BG |
RO |
AT |
|
Name and
nature of disaster |
Storm |
Sardinia |
storm |
storm |
storm |
storm |
Evros |
Spring |
Spring |
Summer |
Summer |
flooding |
|
First
damage date |
19/11/04 |
6/12/2004 |
8/01/2005 |
8/01/2005 |
8/01/2005 |
8/01/2005 |
14/02/2005 |
15/04/2005 |
25/05/2005 |
5/08/2005 |
2/07/2005 |
22/08/2005 |
|
Application
date* |
24/01/05 |
14/02/05 |
10/03/05 |
14/03/05 |
10/03/05 |
10/03/05 |
22/04/05 |
22/06/05 |
13/07/05 |
24/08/05 |
9/09/05 |
19/10/05 |
|
Complete
information available on |
28/2/05 |
- |
26/05/05 |
6/06/05 |
20/06/05 |
13/06/05 |
|
05/08/05 29/12/05 |
30/09/05 |
6/10/05 |
7/10/05 29/12/05 |
12/1/06 |
|
Major
disaster threshold (m€) |
172.297 |
3 118.381 |
1 603.252 |
45.209 |
59.092 |
94.261 |
918.043 |
302.114 |
103.274 |
103.274 |
302.114 |
1 336.348 |
|
Total direct
damage (m€)* |
194.966 |
(222.982)** |
2 297.313 |
47.868 |
192.590 |
15.156 |
111.660 |
489.530 |
222.279 |
237.446 |
1 049.681 |
591.944 |
|
Major/regional/ |
major |
regional |
major |
major |
major |
neighbouring |
regional |
major |
major |
major |
major |
regional |
|
Damage/threshold |
113.16% |
max 7% |
143.29% |
105.88% |
325.92% |
16.08% |
12.16% |
162.03% |
215.23% |
229.92% |
347.45% |
44.30% |
|
Cost of
eligible emer-gency operations (m€)** |
106.680 |
not
identified |
85.859 |
16.768 |
57.191 |
9.296 |
- |
160.867 |
144.478 |
190.433 |
259.176 |
196.242 |
|
Eligible
cost/ total damage |
54.7% |
- |
3.7% |
35.0% |
29.7% |
61.3% |
- |
32.9% |
65.0% |
80.2% |
24.7% |
33.2% |
|
Aid/eligible
cost |
5.31% |
- |
95.19% |
7.69% |
16.59% |
4.08% |
- |
11.69% |
6.73% |
5.58% |
20.22% |
7.54% |
|
Aid rate |
2.91% |
- |
3.56% |
2.69% |
4.93% |
2.50% |
- |
3.84% |
4.37% |
4.48% |
4.99% |
2.50% |
|
Date of
grant decision |
13/10/2005
C(2005)4093 |
rejected |
03/03/2006
C(2006)652 |
10/03/2006 |
15/03/2006 |
03/03/2006
C(2006)653 |
rejected |
|
|
|
|
|
|
Date of
Implementation agreement |
17/10/2005 |
- |
22/03/2006 |
21/04/2006 |
10/04/2006 |
10/03/2006 |
- |
|
|
|
|
|
|
Amount of
aid granted (m€) |
5.667578 |
0 |
81.724975 |
1.289765 |
9.487180 |
0.378910 |
0 |
|
|
|
|
|
* Registration of initial application at
Commission
** As accepted by Commission
*** Amount could not be verified
Annex 2
Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund
Extract from
Council Regulation 2012/2002:
“Article 2:
1. At the request of a
Member State or country involved in accession negotiations with the European
Union, hereinafter referred to as ‘beneficiary State’, assistance from the Fund
may be mainly mobilised when a major natural disaster with serious
repercussions on living conditions, the natural environment or the economy in
one or more regions or one or more countries occurs on the territory of that
State.
2. A ‘major
disaster’ within the meaning of this Regulation means any disaster
resulting, in at least one of the States concerned, in damage estimated either
at over EUR 3 billion in 2002 prices, or more than 0,6 % of its GNI.
By way of exception, a
neighbouring Member State or country involved in accession negotiations
with the European Union, which has been affected by the same disaster can also
benefit from assistance from the Fund.
However, under
exceptional circumstances, even when the quantitative criteria laid down in the
first subparagraph are not met, a region could also benefit from
assistance from the Fund, where that region has been affected by an
extraordinary disaster, mainly a natural one, affecting the major part of
its population, with serious and lasting repercussions on living conditions and
the economic stability of the region. Total annual assistance under this
subparagraph shall be limited to no more than 7,5 % of the annual amount
available to the Fund. Particular focus will be on remote or isolated regions,
such as the insular and outermost regions as defined in Article 299(2) of the
Treaty. The Commission shall examine with the utmost rigour any requests which
are submitted to it under this subparagraph.”
Annex 3
Determination of the amount of aid
A progressive system
in two brackets is applied whereby a country affected by a disaster receives a
lower rate of aid of 2.5% for the part of total direct damage below the “major
disaster” threshold and a higher share of aid of 6% for the part of the damage
exceeding the threshold. The two amounts are added up.
The threshold is the
level of damage defined by the Regulation to trigger the intervention of the
Fund, i.e. 0.6% of GNI or EUR 3 billion in 2002 prices. This element
ensures that the relative capacity of a State to deal itself with a disaster is
taken into account. It also ensures that for the same amount of damage
relatively poorer countries receive more aid in absolute terms than richer
ones. For extraordinary regional disasters the same method has been applied, meaning
consequently that countries affected by those disasters, which by definition
remain below the threshold, receive 2.5 % of total direct damage in aid.
Annex 4
Thresholds for major disasters applicable in 2005
(based on 2003 figures for Gross National Income)
|
|
|
|
(Million €) |
|
|
Country |
GNI 2003 |
0.6% of GNI |
Major disaster
threshold 2005 |
|
|
AT |
ÖSTERREICH |
222 725 |
1 336.348 |
1 336.348 |
|
BE |
BELGIQUE-BELGIË |
274 660 |
1 647.960 |
1 647.960 |
|
BG |
BALGARIJA |
17 212 |
103.274 |
103.274 |
|
CY |
KYPROS |
11 530 |
69.178 |
69.178 |
|
CZ |
ČESKA
REPUBLIKA |
76 416 |
458.495 |
458.495 |
|
DE |
DEUTSCHLAND |
2 114 180 |
12 685.080 |
3 118.381* |
|
DK |
DANMARK |
186 548 |
1 119.289 |
1 119.289 |
|
EE |
EESTI |
7 535 |
45.209 |
45.209 |
|
EL |
ELLADA |
153 007 |
918.043 |
918.043 |
|
ES |
ESPAÑA |
734 748 |
4 408.488 |
3 118.381* |
|
FI |
SUOMI/FINLAND |
141 973 |
851.838 |
851.838 |
|
FR |
FRANCE |
1 560 079 |
9 360.474 |
3 118.381* |
|
HR |
HRVATSKA |
25 526** |
153.158 |
153.158 |
|
HU |
MAGYARORSZÁG |
69 479 |
416.876 |
416.876 |
|
IE |
IRELAND |
112 943 |
677.659 |
677.659 |
|
IT |
ITALIA |
1 286 896 |
7 721.373 |
3 118.381* |
|
LT |
LIETUVA |
15 710 |
94.261 |
94.261 |
|
LU |
LUXEMBOURG
(G-D) |
21 206 |
127.235 |
127.235 |
|
LV |
LATVIJA |
9 849 |
59.092 |
59.092 |
|
MT |
MALTA |
4 324 |
25.943 |
25.943 |
|
NL |
NEDERLAND |
447 701 |
2 686.206 |
2 686.206 |
|
PL |
POLSKA |
182 019 |
1 092.112 |
1 092.112 |
|
PT |
PORTUGAL |
128 143 |
768.860 |
768.860 |
|
RO |
ROMÂNIA |
50 352** |
302.114 |
302.114 |
|
SE |
SVERIGE |
267 209 |
1 603.252 |
1 603.252 |
|
SI |
SLOVENIJA |
24 400 |
146.402 |
146.402 |
|
SK |
SLOVENSKÁ
REPUBLIKA |
28 716 |
172.297 |
172.297 |
|
TR |
TÜRKIYE*** |
210 450 |
1 262.698 |
1 262.698 |
|
UK |
UNITED
KINGDOM |
1 622 278 |
9 733.667 |
3 118.381* |
*
~ EUR 3 billion in 2002 prices
** GDP (GNI not
available)
*** eligible for aid only after formal opening
of accession negotiations
Annex 5
Proposal for a new Solidarity Fund Regulation - Synopsis of main features
|
|
Current Solidarity Fund
Regulation |
Proposed new Regulation |
|
Entry into force |
November 2002 |
January 2007 |
|
Geographical scope |
Member States and candidate countries after
formal opening of accession negotiations |
no change |
|
Application deadline |
10 weeks after first damage |
no change |
|
Applicant |
national government only |
no change |
|
Thematic scope |
“mainly” major natural disasters (health treats and terrorism excluded) |
major disasters resulting from |
|
Eligibility criteria |
1.
total
direct damage above threshold 2.
neighbouring
country 3.
exceptional
mobilisation for extraordinary regional disasters |
1.
total
direct damage above threshold 2.
neighbouring
country 3.
political
criterion 4.
abolition
of exceptional regional disaster criteria |
|
Threshold (to be met per applicant state) |
In relation to above: 1.
total
direct damage above EUR 3 bn or 0.6% of GNI, whichever is the lower 2.
no
threshold if major disaster in neighbouring country recognised 3.
major
part of population affected, lasting repercussions on living conditions and
economic stability of affected region |
In relation to above: 1.
total
direct damage above EUR 1 bn or 0.5% of GNI, whichever is the lower 2.
no
threshold if major disaster in eligible neighbouring country recognised 3.
political
decision of the Commission: limited to cases where damage is inappropriate
criterion (health threats, terrorism) |
|
Eligible operations |
Emergency operations - to restore to working order basic
infrastructures - to secure protective infrastructure - pay for emergency services and provisional
housing, - for protection of cultural heritage - cleaning up No compensation of private damage |
As now, plus - medical, psychological and social
assistance to the direct victims of acts of terrorism and their families - protection of the population against
imminent health threats, including the replacement of vaccine, drugs, medical
products and medical equipment used up during an emergency |
|
Implementation period |
1 year following payment of grant |
18 months from first damage |
|
Budgetary procedure |
Full budgetary procedure involving EP and
Council following a Commission proposal for an amending budget in each case |
no change |
|
Advance payments |
not possible |
upon request of applicant state: 5% of the
estimated cost of eligible operations, maximum EUR 3 million to be made available rapidly through internal
budget transfer |
|
Payment of grant |
100% up front upon conclusion of the
implementation agreement with beneficiary state, no co-financing obligation |
no change |
|
Implementation |
Under full responsibility of beneficiary
state Minimum requirements on monitoring and
reporting Final report 6 months after end of grant |
no change |
|
Technical assistance |
not available |
up to EUR 2 million/year for external
expertise |
[1] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, GU L 311/3 del 14.11.2002, nel seguito denominato "il regolamento".
[2] SEC(2005) 758 del 6 giugno 2005.
[3] SEC(2005) 1083 dell’8 settembre 2005.
[4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, COM(2005) 108 def. del 6 aprile 2005.
[5] COM(2004) 101.