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Proposta di regolamento che abroga il regolamento 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio

Bruxelles, 09.08.2006

COM(2006) 448 definitivo

2006/0151 (CNS)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

L'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1] adottato il 17 maggio 2006 stabilisce il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2007-2013. Le disposizioni contenute nel regolamento n. 2040/2000 del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio sono diventate superflue e talvolta non sono in linea con quelle dell'AII.

Disposizioni relative all'agricoltura

L'esperienza acquisita con il quadro finanziario 2000-2006 ha mostrato che non è più necessario mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento n. 2040/2000 del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio, in quanto le spese agricole sono già limitate dai massimali di spesa decisi fino al 2013. Le altre disposizioni relative alla disciplina di bilancio in materia agricola sono state riprese e rafforzate dal regolamento n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune[2] (articoli 18-20).

Disposizioni relative alle riserve

La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, per il 2007-2013, da una linea di bilancio nella rubrica 4 "L'UE quale attore globale". Inoltre, la Commissione ha proposto un nuovo meccanismo fondato su una nuova base giuridica[3] per la dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne. Il nuovo meccanismo si basa su una dotazione ex-post collegata all'importo dei prestiti concessi e dei prestiti garantiti in essere. Tale criterio consente una regolare dotazione da una voce di bilancio normale classificata come spesa obbligatoria e, pertanto, una riserva ad hoc non è più necessaria.

La riserva per aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi figura ora nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[4], e l'importo e le condizioni di utilizzazione della riserva sono fissati nel nuovo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Con il nuovo meccanismo di dotazione proposto per il fondo di garanzia e con le norme relative all'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza figuranti nel suddetto accordo interistituzionale le pertinenti spese saranno quindi finanziate sulle risorse proprie come qualsiasi altra spesa iscritta in bilancio, senza più bisogno di disposizioni specifiche.

In tale contesto, la Commissione ritiene che il regolamento n. 2040/2000 del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio debba essere abrogato.


2006/0151 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Parlamento europeo[6],

visto il parere della Corte dei conti[7],

considerando quanto segue:

(1)               Il regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la disciplina di bilancio[8] fissa norme intese a garantire la corretta gestione delle spese comunitarie, per quanto riguarda il fondo di garanzia FEAOG e le riserve per azioni esterne, in conformità ai principi della sana gestione finanziaria stabiliti nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[9].

(2)               Per quanto riguarda la parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle spese agricole, i massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale 2007-2013 figurante nell'allegato I del nuovo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006[10] rendono inutile mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento.

(3)               Le restanti disposizioni della parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000 relative alla disciplina di bilancio in materia agricola risultano superate per effetto degli articoli da 18 a 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[11].

(4)               Per quanto riguarda la parte II del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa alle riserve per azioni esterne, non sono più necessarie disposizioni e misure specifiche, eccezionali nel contesto del sistema delle risorse proprie, per il finanziamento delle riserve relative al fondo di garanzia e agli aiuti d'urgenza. La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, per il 2007-2013, da una linea di bilancio nella rubrica 4 "L'UE quale attore globale"; i principi fondamentali relativi alla riserva per aiuti d'urgenza sono enunciati nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[12], mentre l'importo e le condizioni di utilizzazione della riserva sono stabiliti nell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006[13]. Non essendo direttamente coinvolti gli interessi di terzi, non occorre incorporare tali elementi in un regolamento.

(5)               Tutte le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2040/2000 sono di conseguenza divenute obsolete.

(6)               Il regolamento (CE) n. 2040/2000 deve pertanto essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2040/2000 è abrogato con efficacia al 1° gennaio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

                                                                       ******



[1]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[2]               GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

[3]               COM(2005) 130 definitivo del 5.4.2005.

[4]               GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[5]               GU C del , pag. .

[6]               GU C del , pag. .

[7]               GU C del , pag. .

[8]               GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

[9]               GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

[10]             GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[11]             GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

[12]             GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal […].

[13]             GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.