Bruxelles, 09.08.2006
COM(2006) 448 definitivo
2006/0151 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che abroga il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la
disciplina di bilancio
(presentata dalla
Commissione)
RELAZIONE
L'accordo
interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione
finanziaria[1] adottato il 17 maggio 2006 stabilisce
il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2007-2013.
Le disposizioni contenute nel regolamento n. 2040/2000 del Consiglio
riguardante la disciplina di bilancio sono diventate superflue e talvolta non
sono in linea con quelle dell'AII.
Disposizioni relative all'agricoltura
L'esperienza
acquisita con il quadro finanziario 2000-2006 ha mostrato che non è più
necessario mantenere la linea direttrice agricola prevista dal regolamento n. 2040/2000
del Consiglio riguardante la disciplina di bilancio, in quanto le spese agricole
sono già limitate dai massimali di spesa decisi fino al 2013. Le altre
disposizioni relative alla disciplina di bilancio in materia agricola sono
state riprese e rafforzate dal regolamento n. 1290/2005 del Consiglio relativo
al finanziamento della politica agricola comune[2] (articoli 18-20).
Disposizioni relative alle riserve
La riserva per
operazioni di garanzia di prestiti è stata sostituita, per il 2007-2013, da una
linea di bilancio nella rubrica 4 "L'UE quale attore globale". Inoltre,
la Commissione ha proposto un nuovo meccanismo fondato su una nuova base
giuridica[3] per la dotazione del fondo di garanzia per le
azioni esterne. Il nuovo meccanismo si basa su una dotazione ex-post collegata all'importo
dei prestiti concessi e dei prestiti garantiti in essere. Tale criterio
consente una regolare dotazione da una voce di bilancio normale classificata
come spesa obbligatoria e, pertanto, una riserva ad hoc non è più necessaria.
La riserva
per aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi figura ora nel regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[4], e l'importo e le condizioni di utilizzazione
della riserva sono fissati nel nuovo accordo interistituzionale sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Con il nuovo
meccanismo di dotazione proposto per il fondo di garanzia e con le norme
relative all'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza figuranti nel
suddetto accordo interistituzionale le pertinenti spese saranno quindi finanziate
sulle risorse proprie come qualsiasi altra spesa iscritta in bilancio, senza
più bisogno di disposizioni specifiche.
In tale
contesto, la Commissione ritiene che il regolamento n. 2040/2000 del
Consiglio riguardante la disciplina di bilancio debba essere abrogato.
2006/0151 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO
che abroga
il regolamento (CE) n. 2040/2000 riguardante la disciplina di bilancio
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37,
279 e 308,
vista la proposta
della Commissione[5],
visto il
parere del Parlamento europeo[6],
visto il
parere della Corte dei conti[7],
considerando
quanto segue:
(1)
Il regolamento
(CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, riguardante la
disciplina di bilancio[8] fissa norme intese a garantire la corretta
gestione delle spese comunitarie, per quanto riguarda il fondo di garanzia
FEAOG e le riserve per azioni esterne, in conformità ai principi della sana
gestione finanziaria stabiliti nell'accordo interistituzionale del 6 maggio
1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina
di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio[9].
(2)
Per
quanto riguarda la parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa
alle spese agricole, i massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale
2007-2013 figurante nell'allegato I del nuovo accordo interistituzionale sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006[10] rendono inutile mantenere la linea direttrice
agricola prevista dal regolamento.
(3)
Le restanti
disposizioni della parte I del regolamento (CE) n. 2040/2000 relative alla
disciplina di bilancio in materia agricola risultano superate per effetto degli
articoli da 18 a 20 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[11].
(4)
Per
quanto riguarda la parte II del regolamento (CE) n. 2040/2000, relativa
alle riserve per azioni esterne, non sono più necessarie disposizioni e misure
specifiche, eccezionali nel contesto del sistema delle risorse proprie, per il
finanziamento delle riserve relative al fondo di garanzia e agli aiuti
d'urgenza. La riserva per operazioni di garanzia di prestiti è stata
sostituita, per il 2007-2013, da una linea di bilancio nella rubrica 4
"L'UE quale attore globale"; i principi fondamentali relativi alla
riserva per aiuti d'urgenza sono enunciati nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[12], mentre l'importo e le condizioni di
utilizzazione della riserva sono stabiliti nell'accordo interistituzionale
sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006[13]. Non essendo direttamente coinvolti gli
interessi di terzi, non occorre incorporare tali elementi in un regolamento.
(5)
Tutte
le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2040/2000 sono di
conseguenza divenute obsolete.
(6)
Il
regolamento (CE) n. 2040/2000 deve pertanto essere abrogato,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il
regolamento (CE) n. 2040/2000 è abrogato con efficacia al 1° gennaio 2007.
Articolo 2
Il presente
regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Bruxelles, il
Per
il Consiglio
Il
Presidente
[1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
[2] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
[3] COM(2005)
130 definitivo del 5.4.2005.
[4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[5] GU C del , pag. .
[6] GU C del , pag. .
[7] GU C del , pag. .
[8] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.
[9] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
[10] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
[11] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).
[12] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal […].
[13] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.