Bruxelles, 11.8.2006
COM(2006) 462 definitivo
1997/0335 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato
CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione Comune del consiglio
relativa alla proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e abroga la
direttiva 82/714/CEE del Consiglio
1. Introduzione
L’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione formula quindi il seguente parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.
2. Iter Procedurale
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(1997) 644 definitivo - 1997/0335(COD)]: |
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
25 marzo 1998 |
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Data di
trasmissione della proposta modificata: |
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Data di adozione all’unanimità della posizione comune: |
23 febbraio 2006 |
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Data del parere del Parlamento europeo, in seconda lettura: |
5 luglio 2006 |
3. Oggetto della
proposta
La proposta modificata di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE che
fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, presentata
dalla Commissione, si prefigge di adeguare i requisiti tecnici comunitari alle
norme avanzate che regolano la navigazione sul Reno al fine di istituire un
regime unico per tutta la rete europea di vie navigabili interne. Essa dovrebbe
semplificare in futuro l’adattamento di detti requisiti tecnici, mediante una
procedura di comitato, in funzione del progresso tecnico e degli sviluppi registrati
grazie alle attività svolte da altre organizzazioni internazionali e in
particolare dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno.
Il mercato interno e lo sviluppo della libera navigazione interna su tutte le vie navigabili interne comunitarie richiedono l’armonizzazione o l’allineamento dei requisiti tecnici e di sicurezza agli standard più elevati. Ciò favorirà la libera circolazione delle merci e contribuirà all’introduzione di norme migliori in materia di sicurezza, ambiente e politica sociale. Allo stesso tempo l’armonizzazione dei requisiti tecnici e il reciproco riconoscimento dei certificati favoriranno la concorrenza leale e creeranno condizioni di parità nei trasporti sulle acque interne navigabili all’interno del mercato unico.
4. Parere della
Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo
La Commissione può accogliere l’emendamento adottato in seconda lettura dal Parlamento europeo, in quanto è il risultato di un compromesso tra il Parlamento europeo e il Consiglio in vista dell’adozione della direttiva in seconda lettura. Ad ogni modo, la Commissione ha chiaramente espresso dinanzi al Parlamento l’intenzione di rivolgere particolare attenzione, nell’ambito della procedura di comitato, alla questione delle imbarcazioni di diporto. L’emendamento non modifica quindi né gli scopi, né la ratio della proposta della Commissione.
5. Conclusione
In conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato.
6. Dichiarazione
della Commissione
All’atto dell’adozione della posizione comune la Commissione ha reso una dichiarazione unilaterale (vedi allegato I).
ALLEGATO I
Dichiarazione
della Commissione
Nell’attuare la presente direttiva la Commissione si impegna a collaborare strettamente con la CCNR, sia per l’adattamento degli allegati che per l’applicazione della direttiva da parte degli Stati membri, e a tener conto di tutte le iniziative intraprese dalla CCNR a tale riguardo.