Bruxelles, 28.8.2006
COM(2006) 465 definitivo
2004/0152 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
in conformità del secondo comma dell’articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
relativa alla
posizione comune del Consiglio sull’adozione di una decisione che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013
1. GENESI DEL
PROGRAMMA
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Data di
trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio |
14 luglio 2004 |
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Data del parere del Comitato delle regioni: Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
17 novembre 2004 10 marzo 2005 |
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Data del parere del Parlamento europeo, in prima lettura: |
25 ottobre 2005 |
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Data
della proposta modificata della Commissione |
24 maggio 2006 |
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Data di adozione della posizione comune: |
24 luglio 2006 |
2. OBIETTIVO DELLA
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
La finalità principale del programma "Gioventù in azione" è quella di promuovere le esperienze dei giovani in materia di cittadinanza europea, offrendo loro mezzi e strumenti per dare ad essa maggiore concretezza attraverso varie forme di impegno attivo a tutti i livelli.
Il programma dovrebbe inoltre puntare a promuovere la solidarietà tra i giovani al fine, tra l'altro, di rafforzare la coesione sociale nell'Unione e promuovere la comprensione reciproca tra i giovani dei vari paesi, compresi i paesi partner all’esterno dell'Unione europea. Dovrebbe altresì incoraggiare lo spirito di iniziativa, la creatività, l'imprenditorialità dei giovani e consentire loro di acquisire le competenze essenziali al loro sviluppo personale e professionale.
Dovrebbe infine contribuire a migliorare la qualità delle strutture che sostengono le attività dei giovani, sviluppare la capacità delle organizzazioni giovanili di stimolare attività per i giovani e di promuovere la cooperazione europea in materia di politica della gioventù. L'obiettivo dichiarato è quello di massimizzare gli effetti dell'azione comunitaria a livello nazionale, regionale e locale, sempre nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Per conseguire questi obiettivi, il programma si articolerà in cinque moduli distinti e reciprocamente complementari.
3. OSSERVAZIONI SULLA
POSIZIONE COMUNE
La posizione comune è stata adottata il 24 luglio 2006 all'unanimità. La Commissione la appoggia poiché la considera un compromesso appropriato in larga misura basato sulla proposta modificata della Commissione, che a sua volta ha accettato numerosi emendamenti introdotti dal Parlamento europeo in prima lettura e dal Consiglio nell'accordo politico parziale. Inoltre le modifiche apportate alla proposta modificata della Commissione riflettono un accordo raggiunto tra le tre istituzioni con l’obiettivo di una rapida adozione della decisione che istituisce il programma.
In relazione alla proposta modificata della Commissione, sono stati introdotte solo alcune lievi modifiche sostanziali:
a) l'importo minimo da stanziare per l'azione 3 del programma (gioventù nel mondo) è fissato al livello del 6% invece che al 4%, come previsto dalla proposta modificata della Commissione;
b) il controllo dell'accordo con il forum europeo della gioventù, compreso il programma di lavoro annuale e la relazione annuale del forum, rientra nella sfera della procedura di gestione ("comitatologia").
Per quanto riguarda l'aumento dello stanziamento minimo per l'azione 3, si rileva che esso si limita a ridurre lievemente il margine rimanente da assegnare ai diversi moduli del programma in base alle priorità annuali (il 22% invece del 24%).
La Commissione nota che l’equivalente della dotazione finanziaria di 785 milioni di EUR nei prezzi del 2004, di cui alla posizione comune del Consiglio (articolo 13), ammonta a 885 milioni di EUR nei prezzi attuali.
4. CONCLUSIONI
La Commissione ritiene che la posizione comune adottata all’unanimità il 24 luglio 2006 sia in linea con gli obiettivi essenziali e con l’approccio di base della propria proposta, e osserva che il presidente della commissione Cultura e istruzione del Parlamento europeo, con una lettera del 26 giugno 2006 alla presidenza del Consiglio, ha indicato che, in caso di adozione senza modifiche della posizione comune, egli raccomanderebbe alla commissione stessa di approvare la posizione comune in seconda lettura. La Commissione può pertanto sostenere la posizione comune, che riflette il consenso raggiunto fra le tre istituzioni.