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Terza relazione sull'applicazione della direttiva relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

INDICE

1. INTRODUZIONE... 4

2. CONTESTO.. 4

3. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/374/CEE nel periodo 2001 – 2006..... 5

3.1. Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi... 6

3.2........ Il rapporto Lovells (pubblicato nel 2003)..... 6

3.3........ La relazione della Fondazione Rosselli (pubblicata nel 2004)..... 7

3.4. Conclusioni degli incontri svoltisi con i gruppi di lavoro (2003‑2004) e conclusioni tratte dal questionario elaborato dalla Commissione europea (2005‑2006).... 7

3.5. Sentenze della Corte di giustizia... 8

4. ULTERIORI ATTIVITÀ..... 9

5. CONCLUSIONI.. 12


1.          INTRODUZIONE

Secondo quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva 85/374/CEE[1], la Commissione è tenuta a riesaminare periodicamente l'efficienza del quadro giuridico in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La prima relazione COM(1995) 617 è stata presentata nel 1995. Il secondo esercizio di valutazione è stato avviato con il Libro verde "La responsabilità civile per danno da prodotti difettosi" adottato nel luglio 1999 [COM(1999) 396 def.], cui ha fatto seguito la seconda relazione pubblicata il 31 gennaio 2001 [COM(2000) 893 def.].

Questa terza relazione tiene conto dei risultati degli ultimi due studi condotti per conto della Commissione europea[2], dell'esito degli incontri con le parti interessate e delle loro risposte a un questionario inviato alla fine del 2005.

Nella presente relazione viene affrontato anche il tema della responsabilità del fornitore, come richiesto dalla risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (2003/C 26/02).

La conclusione generale che emerge dalla relazione è che il funzionamento della direttiva è in linea di massima soddisfacente e che attualmente non sono necessarie modifiche. Dall'esame condotto risulta altresì che in talune circostanze l'applicazione delle norme nazionali determina esiti diversi, senza però incidere sul funzionamento del mercato interno. Queste circostanze continueranno ad essere oggetto di attento monitoraggio da parte della Commissione europea.

2.          CONTESTO

Dal 1985 la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ha introdotto nella Comunità il principio della responsabilità senza colpa, secondo il quale qualsiasi produttore di un bene mobile difettoso è tenuto al risarcimento dei danni causati all'integrità fisica o ai beni delle persone, indipendentemente dalla sua negligenza. La direttiva 99/34/CE ha esteso il campo di applicazione di questa forma di responsabilità ai prodotti agricoli di base non trasformati.

La normativa si applica a qualsiasi prodotto commercializzato nello Spazio economico europeo e interessa direttamente sia i consumatori sia i produttori. Attraverso la ricerca di un'equa ripartizione del rischio tra questi due gruppi, la direttiva mira a conciliare gli interessi dei consumatori con le politiche del mercato interno (ovvero libera circolazione delle merci ed eliminazione delle distorsioni della concorrenza).

I principali elementi della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sono:

                         la responsabilità senza colpa del produttore;

                         l'onere di provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno a carico del danneggiato;

                         la responsabilità in solido di tutti gli operatori della catena di produzione, al fine di offrire di una garanzia finanziaria per il risarcimento del danno;

                         una franchigia di 500 EUR relativamente ai danni subiti, per evitare un eccessivo contenzioso;

                         l'esonero da responsabilità del produttore qualora egli provi l'esistenza di determinati fatti espressamente previsti dalla direttiva;

                         la responsabilità limitata nel tempo sulla base di termini uniformi;

                         l'illegittimità delle clausole che limitano o escludono la responsabilità nei confronti del danneggiato.

Alla luce delle diverse tradizioni giuridiche, la direttiva consente agli Stati membri di derogare alle disposizioni comuni ("opzioni") su alcuni punti mediante:

                         il non esonero del produttore da responsabilità, anche se egli provi che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione in circolazione del prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto;

                         la fissazione di un massimale non inferiore a 70 milioni di euro per i danni derivanti dalla morte o da lesioni personali e causati da prodotti identici aventi lo stesso difetto.

3.          APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/374/CEE NEL PERIODO 2001 – 2006

Nel corso di tale periodo il Consiglio e la Commissione, come pure i gruppi di lavoro informali organizzati dalla Commissione, hanno intrapreso una serie di iniziative. Il Consiglio ha adottato una risoluzione e la Commissione ha commissionato due studi per valutare vari aspetti dell'attuazione pratica della direttiva. Nel 2003 sono stati inoltre istituiti due distinti gruppi di lavoro chiamati a raccogliere le opinioni di esperti di provata competenza, espressione del mondo accademico e professionale.

Non da ultimo, va sottolineato che la Commissione europea continua a seguire attentamente il processo di attuazione e applicazione della direttiva nell'UE. La direttiva 85/374/CEE è stata recepita ed è applicata nei venticinque Stati membri.

3.1.          Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi[3]

Nella risoluzione il Consiglio ha rilevato che occorreva valutare se la direttiva dovesse essere modificata in modo tale da consentire che a livello nazionale fossero stabilite norme sulla responsabilità dei fornitori fondate sulle stesse basi del sistema di responsabilità dei produttori previsto dalla direttiva.

3.2.        Il rapporto Lovells (pubblicato nel 2003)

Questo studio è stato eseguito per conto della Commissione europea al fine di esaminare e confrontare gli effetti pratici dei diversi sistemi applicabili negli Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda i profili procedurali delle richieste di risarcimento per prodotti difettosi.

La relazione ha evidenziato per la prima volta una certa esperienza nell'utilizzo della direttiva in quasi tutti gli Stati membri. Secondo la conclusione generale della relazione, la direttiva offre un livello comune di difesa dei consumatori e una base comune per la responsabilità dei produttori di prodotti difettosi ‑ almeno nella misura in cui essa sia uniformemente attuata e interpretata. La ricerca ha inoltre rilevato che è opinione prevalente (anche se non unanime) che la direttiva e il regime della responsabilità per danno da prodotti difettosi in cui essa si inserisce realizzano in genere un giusto equilibrio fra gli interessi dei produttori/fornitori e quelli dei consumatori. Ha anche dimostrato che nessuna particolare categoria tra quelle interessate dalle disposizioni della direttiva si è unanimemente espressa a favore di una profonda riforma. Dallo studio è anzi emerso che molti (soprattutto i produttori e gli assicuratori) vedono nelle tendenze in ambiti più generali, come l'accesso alla giustizia, le riforme procedurali e i cambiamenti avvertiti nella "cultura del risarcimento", il rischio che venga compromesso l'equilibrio vigente.

Benché la maggior parte dei rappresentanti dei consumatori e una minoranza degli altri partecipanti alla ricerca abbiano lasciato intendere che la direttiva non realizza un giusto equilibrio, è significativo che non sia stata indicata alcuna carenza specifica. Naturalmente ciò non sminuisce la validità delle opinioni espresse, ma rende difficile concludere che la direttiva presenti gravi lacune sotto profili rilevanti.

La generale accettazione delle principali disposizioni della direttiva costituisce un risultato importante, se si considera la natura delle riforme che ha introdotto e il dibattito che ne ha accompagnato l'adozione e l'attuazione. Inoltre la ricerca condotta ai fini dell'elaborazione del rapporto Lovells non ha evidenziato all'interno dell'UE alcuna chiara e coerente richiesta di una riforma sostanziale della direttiva. Molti partecipanti hanno anzi invocato che ci si astenga da qualsiasi riforma. In particolare, diversi hanno indicato che sarebbe meglio attendere l'evolversi delle tendenze in altri settori, che potrebbero influenzare il funzionamento pratico dei regimi vigenti in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e incidere sulla direttiva. Tra queste figurano alcune tendenze a livello dell'Unione europea, quali la normativa sulla sicurezza dei prodotti, l'accesso alla giustizia e la protezione dei consumatori in generale.

3.3.        La relazione della Fondazione Rosselli (pubblicata nel 2004)

Questo studio è stato eseguito per conto della Commissione europea al fine di esaminare l'impatto economico della clausola del rischio di sviluppo di cui all'articolo 7, lettera e) della direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Tale disposizione esclude la responsabilità per danni causati da un difetto che non poteva essere previsto in base alle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili al momento della messa a punto del prodotto.

L'interpretazione dell'articolo 7, lettera e), è risultata problematica e ha dato luogo a interpretazioni divergenti da parte dei diversi giudici. Si vedano in proposito le cause in tema di sangue infetto: A et al. contro National Blood Authority (1999) ‑ pronuncia della High Court inglese su sangue infetto dal virus dell'epatite C) e Hartman contro Stichting Sanquin Bloedvoorziening ‑ giudizio del tribunale distrettuale di Amsterdam su sangue infetto da HIV), in cui i giudici sono pervenuti a conclusioni a quanto pare opposte.

La clausola del rischio di sviluppo è stata definita in modo da raggiungere un compromesso soddisfacente tra l'esigenza di stimolare l'innovazione e le attese legittime di prodotti più sicuri da parte dei consumatori. Eliminare tale disposizione significherebbe soffocare l'innovazione: è questo il principale argomento al centro del dibattito sul rischio di sviluppo.

I risultati della relazione della Fondazione Rosselli sembrano indicare che è fondata la tesi, molto diffusa, secondo cui la clausola del rischio di sviluppo svolgerebbe un ruolo significativo nel mantenere l'equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare sia gli incentivi all'innovazione che gli interessi dei consumatori. Essa si basa sui seguenti punti:

                         la clausola del rischio di sviluppo garantisce gli incentivi all'innovazione riducendone i rischi corrispondenti, senza dirottare risorse dalla R&S a polizze assicurative, e incentivando le aziende ad adeguarsi allo stato dell'arte delle conoscenze;

                         la clausola sul rischio di sviluppo è probabilmente uno dei fattori principali della relativa stabilità del costo dell'assicurazione della responsabilità civile prodotti e del livello accettabile del contenzioso;

                         un regime di responsabilità assoluta (strict liability) renderebbe difficile alle imprese operanti nei settori a elevata tecnologia/ad alto rischio stipulare una polizza assicurativa accessibile che coprisse i rischi di sviluppo.

L'associazione tra questi fattori induce la Fondazione Rosselli a concludere che i costi di innovazione per i produttori sarebbero estremamente elevati in un regime di responsabilità assoluta e si ripercuoterebbero sui consumatori nel lungo periodo. In pratica entrambi gli studi (Lovells e Fondazione Rosselli) giungono alla conclusione che l'eccezione per rischio di sviluppo debba essere mantenuta.

3.4.          Conclusioni degli incontri svoltisi con i gruppi di lavoro (2003‑2004) e conclusioni tratte dal questionario elaborato dalla Commissione europea (2005‑2006)

Il Comitato economico e sociale nel parere espresso sul Libro verde del 1999 ha avanzato l'idea di un osservatorio per monitorare il funzionamento della direttiva. Sono stati istituiti due gruppi di lavoro: uno composto di esperti designati dalle autorità nazionali, l'altro di parti interessate. Essi coadiuvano la Commissione nell'attività di costante monitoraggio della normativa vigente nel settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le prime riunioni sono state principalmente dedicate all'esame dei risultati dei due studi condotti per conto della Commissione (il rapporto Lovells e la relazione Fondazione Rosselli).

Le parti interessate e gli esperti sono in genere a favore del mantenimento dell'equilibrio raggiunto dalla direttiva tra interessi concorrenti. Non sono state avanzate richieste di riforme sostanziali, anche se alcuni partecipanti hanno espresso la loro preoccupazione in merito alle interpretazioni divergenti di alcune disposizioni della direttiva da parte dei giudici nazionali, le quali potrebbero a loro avviso provocare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri. Tutti hanno convenuto che un contributo decisivo al superamento di tali incoerenze potrebbe venire dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, chiamata sempre più spesso a pronunciarsi sui rinvii pregiudiziali dei giudici nazionali.

Da parte sua, alla fine del 2005 la Commissione europea ha chiesto mediante un questionario ai membri dei gruppi di lavoro sopracitati se a loro avviso si fossero prodotti mutamenti significativi della situazione dalla pubblicazione della relazione del 2001.

La direttiva viene in linea di massima vista dalle parti interessate e dagli esperti nazionali come uno strumento positivo e utile per i consumatori. La grande maggioranza delle risposte ricevute indica che dal 2001 non si è prodotto alcun cambiamento significativo a livello di diritto comunitario. La maggior parte dei partecipanti può essere descritta come "in linea di massima soddisfatta della situazione attuale" e molti ritengono che non ci sia alcun motivo per modificare la direttiva[4]. L'unico aspetto risultato problematico è la franchigia di 500 EUR, che secondo alcuni richiederebbe un chiarimento, mentre secondo altri andrebbe eliminata. È questo un tema su cui potrebbero concentrarsi le discussioni e il monitoraggio futuri.

3.5.          Sentenze della Corte di giustizia

Nel periodo compreso tra il 2001 e la redazione della presente relazione la Corte di giustizia si è pronunciata in nove distinte occasioni sulla direttiva 85/374/CEE.

Ha fornito alcuni orientamenti sul concetto di "danno" nella causa Veedfald (C-203/99), si è pronunciata su alcuni aspetti delle misure nazionali di attuazione nelle cause contro la Francia (C-52/00), la Grecia (C-154/00) e la Spagna (C-183/00) ed anche nella causa Skov Æg (C-402/03), e ha dato una definizione della nozione di "messa in circolazione" nella causa Declan O’Byrne (C-127/04).

Infine, in una delle sentenze più importanti[5] su questo tema, la Corte di giustizia ha sottolineato che "le delimitazioni del campo di applicazione della direttiva stabilite dal legislatore comunitario sono il risultato di un complicato processo di valutazione comparativa di differenti interessi. Come emerge dal primo e dal nono 'considerando' della direttiva, questi ultimi includono la garanzia di una concorrenza non falsata, la facilitazione degli scambi commerciali in seno al mercato comune, la tutela dei consumatori e l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia." Coerentemente con questa sentenza la Commissione europea ricorda che i principi alla base della direttiva 85/374/CEE realizzano un delicato equilibrio tra gli interessi dei danneggiati che chiedono un risarcimento, dei produttori e dei loro assicuratori. Modificare o eliminare questi principi di base, quali il nesso di causalità (articolo 4), i termini di prescrizione (articoli 10 e 17), l'esenzione dalla responsabilità per il rischio di sviluppo (articolo 7) comprometterebbe l'equilibrio nei rapporti tra le parti determinando effetti economici negativi e riducendo il livello di protezione dei consumatori.

Una delle principali priorità della Commissione europea è quindi quella di continuare a seguire da vicino gli sviluppi giurisprudenziali e l'andamento del funzionamento pratico dei regimi di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

4.          ULTERIORI ATTIVITÀ

Alcuni aspetti della direttiva, che riguardano la protezione dei consumatori e il funzionamento del mercato interno, richiedono un monitoraggio continuo e meriterebbero persino di essere ulteriormente chiariti. Talora le diverse interpretazioni di tali concetti da parte dei giudici nazionali possono determinare divergenze nell'applicazione giurisprudenziale di alcuni punti della direttiva tra uno Stato membro e l'altro, ma vi sono pochi dati per sostenere che queste divergenze creino ostacoli significativi al commercio o distorsioni della concorrenza nell'UE[6].

Come già evidenziato dal rapporto Lovells, va a questo punto sottolineato che la direttiva non armonizza la normativa vigente all'interno dell'UE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi così tanto che in circostanze analoghe i consumatori e i produttori/fornitori possano attendersi gli stessi esiti in qualsiasi Stato membro. All'epoca della sua adozione la direttiva si prefiggeva soltanto una limitata armonizzazione, pur "[aprendo] la strada verso una maggiore armonizzazione". Tuttavia, tenuto conto delle conclusioni del rapporto, un'armonizzazione totale nel senso più ampio del termine è non soltanto irrealistica, ma anche inutile, visto l'impatto modesto (se non addirittura nullo) che una sua mancata realizzazione produrrebbe sul mercato interno.

Alla luce di quanto esposto, gli ambiti in cui la Commissione europea propone un monitoraggio costante e rigoroso riguardano le nozioni giuridiche di seguito elencate.

                         Onere della prova (articolo 4)

Restano controverse e hanno un effettivo rilievo pratico le questioni attinenti all'onere della prova. Alcuni rappresentanti dei consumatori continuano ad avere l'impressione che l'onere di dover dimostrare il difetto e/o il nesso di causalità nelle richieste di risarcimento danni per prodotti difettosi sia ingiustamente gravoso per i consumatori. La preoccupazione nasce principalmente dalle difficoltà avvertite nel dimostrare la fondatezza delle richieste di risarcimento, e ciò a causa di una mancanza dei mezzi giuridici o di altra natura necessari per un'istruzione adeguata del caso o a causa dell'impossibilità di accedere a informazioni indispensabili. Tali problemi si rivelano particolarmente gravi nel caso di prodotti altamente tecnici o di presunti danni di natura complessa.

D'altro canto i produttori e gli assicuratori temono che un qualsiasi allentamento delle norme relative all'onere della prova possa avere l'effetto di incoraggiare "false richieste di risarcimento". Alcuni produttori hanno addirittura ipotizzato un'accentuazione dell'obbligo a carico degli attori di comprovare le proprie richieste di risarcimento nelle fasi procedimentali iniziali.

In diversi Stati membri sono state in varia misura risolte le difficoltà che possono incontrare gli attori nel dimostrare la colpa. In Portogallo e in Austria, ad esempio, c'è una presunzione di colpa in caso di mancato adempimento di un'obbligazione contrattuale, ed in tal caso si assiste all'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto che deve dimostrare l'assenza di colpa.

I giudici nazionali di diversi Stati membri hanno accettato di desumere l'esistenza della colpa dalla natura difettosa del prodotto. Prassi di questo tipo sono segnalate, ad esempio, in cause giudiziali nei Paesi Bassi e in Irlanda. In casi del genere si assiste effettivamente a un'inversione dell'onere della prova, per cui il convenuto deve presentare prove per convincere i giudici di essere esente da colpa, nonostante la condizione difettosa del prodotto. Lo stesso vale per la Danimarca. Analogamente in molte sentenze la Corte suprema spagnola ha stabilito che l'attore deve dimostrare unicamente il danno e il rapporto di causalità tra l'attività del convenuto e il danno: vi è presunzione di colpa a meno che il convenuto non sia in grado di dimostrare di essersi attenuto a un livello di diligenza elevato. In molti casi il convenuto è esonerato dalla responsabilità solo se può dimostrare il verificarsi di un evento fortuito o di forza maggiore, oppure la colpa esclusiva dell'attore o di un terzo. In Italia, nel caso di danni provocati da prodotti "pericolosi" incombe sul convenuto, che intenda evitare di essere chiamato a rispondere come responsabile, l'onere di dimostrare che sono state adottate tutte le misure idonee a evitare il danno.

                         Nozione di difetto (articolo 6)

La direttiva prescrive un test delle "aspettative" per la valutazione del difetto, ovvero un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Data la natura soggettiva del test delle "aspettative", ne consegue che questo principio non possa essere definito con precisione. Ecco allora interrogativi molto pratici, se ad esempio sia opportuno che il giudice effettui un'analisi dei rischi e dei benefici nel valutare quali siano le attese legittime di un soggetto, e in che misura la condotta concreta di un produttore (quale il livello di diligenza adottato o non adottato) sia mai rilevante in questo contesto. Questi interrogativi sono stati posti in casi segnalati, ma non hanno ancora trovato una soluzione definitiva in nessuno degli Stati membri. Ad esempio, nella già citata causa A et al. contro National Blood Authority, la High Court inglese ha affermato che la condotta del convenuto non è un fattore da prendere in considerazione quando si valuta se un prodotto sia difettoso. Nella successiva causa Sam Bogle et al. contro McDonald's Restaurants Ltd, la High Court ha tuttavia addotto, come elemento pertinente, le iniziative di formazione del personale intraprese da McDonalds in modo che le bevande calde fossero servite ai clienti in condizioni di sicurezza.

C'è incertezza anche su che cosa sia richiesto per dimostrare il "difetto". In alcuni casi sembra che i giudici abbiano stabilito che sia sufficiente che l'attore dimostri semplicemente il mancato funzionamento del prodotto e che tale mancato funzionamento abbia provocato il danno. In una causa decisa dal Tribunal de grande instance di Aix en Provence in Francia, l'attore aveva subito una lesione dovuta all'esplosione del vetro di un camino in circostanze la cui causa non era stata definitivamente appurata. Il giudice ha stabilito che il coinvolgimento del prodotto al momento del danno era sufficiente e che l'attore non era tenuto a provare l'esatta causa dell'incidente per dimostrare il carattere difettoso del prodotto.

In Belgio, in una causa simile relativa allo scoppio di una bottiglia di una bibita analcolica, l'attore non ha dovuto dimostrare "l'esatta natura del difetto, in particolare per quanto riguarda tutti i profili tecnici", conformemente a quanto previsto dalla direttiva.

Questa linea contrasta con quella adottata dai giudici del Regno Unito nella causa Richardson contro LRC Products Ltd (riguardante un profilattico rottosi durante l'uso) e Foster contro Biosil (riguardante una protesi mammaria in gel siliconico esplosa nella sede di impianto). In entrambe queste cause, si era avuto un mancato funzionamento del prodotto, la cui causa era sconosciuta. A differenza delle sentenze in Francia e Belgio, il tribunale del Regno Unito in entrambe le cause ha stabilito che, a norma della direttiva, l'attore aveva l'onere di provare la natura del presunto difetto, e non semplicemente di dimostrare il mancato funzionamento del prodotto. Non essendo gli attori stati in grado di dimostrare la causa del mancato funzionamento, le loro azioni in giudizio si sono concluse con esito negativo.

                         Eccezione per rischi di sviluppo [articolo 7, lettera e)]

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1), lettera b), gli Stati membri avevano la possibilità di escludere tale eccezione nella legislazione di recepimento, ma soltanto la Finlandia e il Lussemburgo hanno scelto di farlo. La portata esatta di questa eccezione resta incerta, sebbene la Corte di giustizia ne abbia fornito una qualche spiegazione[7]. In effetti, sarebbe stato segnalato un solo caso in cui questa eccezione è stata invocata con successo: si tratta della causa Sanquin Foundation nei Paesi Bassi in cui i fornitori di sangue infetto da HIV hanno potuto avvalersi di quest'eccezione in quanto non esisteva un test di screening affidabile a loro disposizione al momento della fornitura. Giova tuttavia rilevare che un tribunale del Regno Unito ha stabilito in una causa successiva che l'eccezione non poteva essere invocata in tali circostanze.

                         Franchigia minima (articolo 9)

Questa disposizione è variamente interpretata negli Stati membri. Nella maggior parte degli Stati membri, fra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Germania e Italia, la franchigia si configura come un "importo defalcabile", nel senso che dall'importo del risarcimento riconosciuto all'attore vincente (per danno alle cose) viene detratto l'importo specificato. In altri Stati membri, come i Paesi Bassi e il Regno Unito, la franchigia si configura come un importo minimo, per cui il risarcimento del danno è totale qualora la richiesta di risarcimento superi tale franchigia minima. Nella legislazione di recepimento della Spagna l'importo si configura come defalcabile, ma in pratica i giudici lo interpretano come una franchigia, e l'importo non è mai stato effettivamente detratto da alcun risarcimento.

La franchigia minima costituisce chiaramente un problema, soprattutto in Finlandia, come emerge dalla proposta di eliminarla avanzata da diversi partecipanti di quel paese.

                         Eccezione per conformità alle norme

Alcune parti interessate, in particolare i rappresentanti dell'industria farmaceutica, si sono espressi nettamente a favore dell'introduzione di un'eccezione per conformità alle norme, che si applicherebbe a un prodotto la cui sicurezza sia rigorosamente disciplinata, purché il prodotto sia totalmente conforme alle norme applicabili.

                         Prodotti innovativi, difetti di progettazione e omissione di avvertenze

Alcuni partecipanti, appartenenti principalmente alla categoria dei produttori, hanno indicato che il parametro della responsabilità assoluta (strict liability) di cui alla direttiva non è idoneo a trattare la responsabilità per difetto di progettazione o per danni ascrivibili a "difetti di informazione", come l'omissione di avvertenze.

5.          CONCLUSIONI

La Commissione, alla luce delle informazioni ottenute sull'applicazione della direttiva, non ritiene in questa fase necessario presentare alcuna proposta di modifica. Per quanto riguarda più specificamente la risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, la Commissione europea ritiene che l'attuazione della risoluzione significherebbe rinunciare all'obiettivo di armonizzare la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi così come contemplato dalla direttiva.

Non va tuttavia sottovalutato il fatto che un'ulteriore armonizzazione può essere raggiunta anche ricercando, quanto più possibile, il massimo comune denominatore a livello di interpretazione delle nozioni giuridiche della direttiva. Questo risultato può essere conseguito attraverso:

                         la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

                         il potere di controllo della Commissione europea (esame delle misure nazionali di recepimento, possibilità di avviare procedure di infrazione per un'applicazione scorretta della direttiva);

                         un'analisi costante nell'ambito dei gruppi di lavoro.

In questo senso la Commissione propone di proseguire nel 2007 il lavoro di esame e discussione nei gruppi di lavoro per quanto riguarda tra l'altro i concetti di cui al paragrafo 4 ("Ulteriori attività"), al fine di analizzare l'attuale quadro normativo comunitario in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Man mano che aumenta l'esperienza di applicazione della direttiva, potrebbero assumere maggiore rilievo pratico le attuali divergenze applicative nei diversi Stati membri e ciò potrebbe giustificare un qualche intervento della Commissione.

A norma dell'articolo 21 della direttiva la Commissione è tenuta a presentare periodicamente una relazione al Consiglio e al Parlamento. Pertanto continuerà a seguire l'attuazione e gli effetti della direttiva e valuterà l'eventuale esigenza di future modifiche nella prossima relazione sull'applicazione della direttiva 85/374/CEE.



[1]               Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 21 del 7.8.1985, pagg. 29–33), modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU L 141 del 4.6.1999, pagg. 20–21) e oggetto di una rettifica che non riguarda la lingua italiana (GU L 283 del 6.11.1999, pag. 20). Il termine per il recepimento della direttiva era il 25 luglio 1988.

[2]                Lovells, Responsabilità per danno da prodotti difettosi nell'Unione europea, 2003, e Fondazione Rosselli, Analysis of the Economic Impact of the Development Risk Clause as provided by Directive 85/374/EEC on Liability for Defective Products, 2004.

[3]                Risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU C del 4.4.2003, pagg. 2-3).

[4]               Ad esempio solo tre parti interessate sono contrarie all'attuale formulazione dell'articolo 7, lettera e) (clausola del rischio di sviluppo); solo cinque parti interessate e uno Stato membro hanno richiesto l'istituzione di un fondo di risarcimento comunitario.

[5]               Sentenza della CGCE nella causa C-154/00 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica) del 25.4.2002, punto 29.

[6]               Cfr. conclusione n. 4 del rapporto Lovells.

[7]               Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 maggio 1997. Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Causa C-300/95. Raccolta della giurisprudenza 1997, pagg. I-0264.