Bruxelles, 21.9.2006
COM(2006) 501 definitivo
2005/0017 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE
relativa alla
Posizione
comune adottata dal Consiglio finalizzata all’adozione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza
di genere
(Testo rilevante ai fini del
SEE)
1. CONTESTO
|
Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio: COM(2005) 81 def. - 2005/0017 (COD): |
8.3.2005 |
|
Data d’adozione del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
27.9.2005 |
|
Data d’adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: |
14.3.2006 |
|
Data di trasmissione della proposta modificata al PE e al Consiglio: |
8.5.2006 |
|
Data di un accordo politico al Consiglio sulla posizione comune: |
1.6.2006 |
|
Data dell’adozione formale della posizione comune del Consiglio: |
21.9.2006 |
2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
L’istituto
proposto è concepito come appoggio tecnico tanto per gli Stati membri, quanto
per le istituzioni comunitarie e in particolare per la Commissione, per far
progredire e seguire da vicino l’attuazione della politica comunitaria dell’uguaglianza di
genere nell’Unione europea. Avrà perciò il compito di garantire la raccolta e l’analisi di
dati oggettivi, attendibili e comparabili a livello comunitario, lo sviluppo di
strumenti metodologici adeguati, in particolare integrare la prospettiva del
genere nelle politiche comunitarie; facilitare lo scambio delle buone pratiche,
il dialogo tra attori interessati e la promozione di conoscenze e contribuirà a
informare i cittadini europei su questa politica.
La proposta è
in linea con la comunicazione del 2002 sull’inquadramento delle agenzie di
regolazione ed il progetto d’Accordo interistituzionale riguardante
queste agenzie (proposto nel febbraio 2005 e attualmente in discussione) in
particolare per quanto riguarda i punti seguenti:
- riduzione del
consiglio d’amministrazione composto da 6 rappresentanti del Consiglio ( non più un
rappresentante per Stato membro) e da 6 rappresentanti della Commissione, da 3
membri in rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e
delle ONG a livello europeo senza diritto di voto;
- la parità del
numero dei rappresentanti del Consiglio e della Commissione: l’istituto è
concepito come un appoggio tecnico per le istituzioni comunitarie, in
particolare per la Commissione e gli Stati membri, e la rappresentazione
paritetica nel consiglio d’amministrazione punta ad un corretto
equilibrio tra il perseguimento degli obiettivi comunitari e la considerazione
degli interessi nazionali;
- la previsione
di un forum consultivo in cui saranno rappresentati esperti di tutti gli Stati
membri ( nonchè 3 membri rappresentanti datori di lavoro, lavoratori dipendenti,
ed ONG a livello europeo), il cui compito sarà quello facilitare la
cooperazione e lo scambio di informazioni tra l’istituto e le istituzioni e organi
competenti negli Stati membri;
- le
disposizioni riguardanti le procedure di selezione del direttore e d’estensione del
suo contratto.
3. OSSERVAZIONI SULLA
POSIZIONE COMUNE
3.1. Osservazioni
generali
La Commissione
ritiene che la posizione comune del Consiglio, adottata all’unanimità, sia, in generale,
conforme alla proposta iniziale della Commissione e alla sua proposta
modificata, ad eccezione di un punto importante riguardante la composizione del
consiglio d’amministrazione dell’istituto.
Il Consiglio ha
infatti apportato miglioramenti al testo iniziale che non modificano la
sostanza della proposta della Commissione. Ha soprattutto seguito la proposta
modificata della Commissione e ha ripreso, nella posizione comune, la
maggioranza degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e accettati dalla
Commissione nella sua proposta modificata. Il Consiglio non ha, per coerenza,
accettato alcuni emendamenti, respinti anche dalla Commissione, riguardanti
questioni orizzontali per tutte le agenzie comunitarie.
Per quanto
riguarda la questione della composizione del consiglio d’amministrazione, il Parlamento
europeo ha optato per un consiglio d’amministrazione più ristretto di quello
proposto dalla Commissione, di 13 membri (9 rappresentanti del Consiglio, 1
della Commissione e 3 rappresentanti delle parti sociali e ONG senza diritto di
voto). La Commissione ha accettato questa proposta a condizione che, in casi
molto limitati in cui sia coinvolta la responsabilità della Commissione, il
peso di voto del suo rappresentante sia rafforzato per mantenere l’equilibrio tra
le due istituzioni. La Commissione ha peraltro incluso nella sua proposta
modificata un sistema di rotazione dei membri del consiglio d’amministrazione
per garantire l’equilibrio geografico tra gli Stati membri.
La Commissione
si rammarica che il Consiglio abbia optato per un consiglio d’amministrazione
ampio composto da 31 membri comprendente 1 rappresentante per Stato membro. Essa
ritiene che un Consiglio ristretto possa garantire meglio l’efficacia dell’istituto, considerando
la dimensione e il bilancio limitato nonchè il carattere tecnico. La
Commissione ha mantenuto la sua posizione ed ha fatto una dichiarazione iscritta
a verbale del Consiglio del 1 giugno 2006.
La Commissione
deplora inoltre che il Consiglio abbia rifiutato la proposta intesa a fissare un
livello minimo di rappresentazione per sesso (almeno 40% di uomini e di donne) al
consiglio d’amministrazione, come richiesto dal Parlamento europeo e ripreso nella
sua proposta modificata (Cfr. punto 3.2.2).
3.2. Modalità con cui si è tenuto conto
degli emendamenti del Parlamento europeo
Il Parlamento
europeo ha adottato 50 emendamenti che mirano a:
a) rafforzare la
chiarezza del testo;
b)
rafforzare/precisare i compiti dell’istituto e i suoi metodi di lavoro;
c) affrontare questioni
orizzontali;
d) introdurre precisazioni
che, benché costruttive, non rientrano in un regolamento.
La Commissione ha accettato 40 di questi emendamenti, di cui 28
nella loro integrità e 12 dopo un leggera modifica. Ne ha respinti 10 che riguardano
le ultime due categorie (c e d).
Il Consiglio ha seguito la Commissione ed ha accettato la maggioranza
degli emendamenti, integri o regolati dalla Commissione o leggermente
modificati da esso stesso (35 emendamenti in totale). Il Consiglio ha respinto
15 emendamenti (5 emendamenti oltre ai 10 non accettati dalla Commissione). Fra
i 5 respinti c’è quello riguardante la composizione del consiglio
d’amministrazione. La Commissione non è d’accordo nel respingerlo.
3.2.1. Emendamenti del PE di cui si è
tenuto conto integralmente, parzialmente o nel loro spirito nella proposta modificata
della Commissione e nella posizione comune del Consiglio
La posizione
comune accoglie la maggior parte degli emendamenti accettati dalla Commissione
che rafforzano la chiarezza del testo o rafforzano/precisano i compiti dell’istituto e i
suoi metodi di lavoro, tali e quali (2,.6, 9, 59/74, 18, 64/80, 65/81,
29,.35,.36,.38,.41,.42,.45,.53 e 55), o modificati dalla Commissione (3 in
parte, 4,.5, 7,.8,.10, 59/74, 13, 15 in parte, 60/76 in parte, 61rev/77
in parte, 17, 20 , 24, 25,.28,.29, 62/78, 63/79, 40 e 48 in parte).
3.2.2. Emendamenti del PE di cui si è
tenuto conto integralmente, parzialmente o nel loro spirito nella proposta modificata
della Commissione ma non nella posizione comune del Consiglio
Si tratta degli
emendamenti seguenti:
Emendamento
n. 66/82 (composizione
del consiglio d’amministrazione): tale emendamento all’art. 10, §1, prevede un consiglio d’amministrazione
ristretto di 13 membri (9 del Consiglio - scelti sulla base di un elenco
proposto dalla Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
soltanto 1 della Commissione, nonchè 3 rappresentanti delle parti sociali ed
ONG senza diritto di voto)[1]. Questa posizione del Parlamento
europeo è in linea con la sua risoluzione del 1 dicembre 2005 sul progetto d’accordo
interistituzionale riguardante l’inquadramento operativo delle future agenzie
di regolazione.
La Commissione
ha accettato questa posizione del Parlamento europeo a condizione di mantenere
l’equilibrio
tra le due istituzioni nei casi in cui è coinvolta la responsabilità della
Commissione ( cioè, per l’adozione del programma di lavoro e del
bilancio). A questo scopo, la Commissione ha proposto di aggiungere la seguente
disposizione all’art. 10, § 7, (modalità di presa di decisione in seno al consiglio d’amministrazione):
"nel
caso di decisioni che si riferiscono all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e
d) il peso del voto del rappresentante della Commissione sarà uguale al peso
dei voti di tutti i membri nominati dal Consiglio nel loro 'insieme".
Ha proposto di
accompagnare l’emendamento con il considerando seguente:
"Al
fine di garantire l'efficacia dell'istituto e considerata la sua dimensione e
il suo carattere tecnico, esso sarà gestito da un consiglio d'amministrazione ristretto
composto da 9 rappresentanti del Consiglio e da un solo rappresentante della Commissione,
nonchè da 3 rappresentanti delle parti interessate senza diritto di voto. Nei casi in
cui è chiamata in causa la responsabilità della Commissione (in particolare per
l’adozione del programma di lavoro e del bilancio), dev’essere mantenuto l’equilibrio
tra le due istituzioni, Consiglio e Commissione”.
La Commissione,
tenendo conto della richiesta degli Stati membri che potrebbero seguire l’approccio
della Commissione a favore di un consiglio d’amministrazione ridotto se l’equilibrio
geografico fosse rispettato e del fatto che la composizione del consiglio d’amministrazione
proposta dal Parlamento europeo permette, con l’ausilio di un sistema di rotazione,
ai rappresentanti di tutti gli Stati membri di riunirsi al consiglio d’amministrazione
per un periodo di tre mandati (9 x 3 = 27), ha proposto questo sistema di
rotazione, come aggiunto dall’emendamento 66/82:
"1. Il
Consiglio...." L'elenco redatto dalla Commissione sulla base delle
proposte degli Stati membri e secondo un sistema di rotazione per ordine delle
presidenze, è trasmesso… .
Ed ha
accompagnato questa disposizione con le necessarie considerazioni:
"al
fine di garantire l'equilibrio geografico necessario tra gli Stati membri, i
rappresentanti del Consiglio saranno nominati per ogni mandato di rotazione
secondo l'ordine delle presidenze del Consiglio".
La Commissione
ha infine proposto di ridurre il mandato dei membri del consiglio d’amministrazione
da cinque a tre anni per permettere che la rotazione degli Stati membri sia
realizzata in tempo ragionevole. L’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, è
modificato di conseguenza come segue:
"il
mandato ha una durata di tre anni non rinnovabile".
Il Consiglio,
nonostante il sistema di rotazione proposto, ha respinto quest’emendamento ed
ha deciso per la formula adottata in occasione dell’orientamento generale nel giugno
2005 seguendo la sua posizione orizzontale sui consigli di amministrazione
delle agenzie comunitarie (consiglio d’amministrazione ampio con 1 rappresentante
per Stato membro, 3 rappresentanti della Commissione e 3 rappresentanti delle parti
sociali ed ONG senza diritto di voto, affiancato da un ufficio esecutivo di 6
membri, per la grande dimensione del consiglio d’amministrazione.
Emendamenti
67/83 e 68/84 riguardanti
il forum consultivo: l’emendamento 67/83 all’art. 12, §1, limita i partecipanti
al forum ai soli rappresentanti degli Stati membri eliminando la partecipazione
dei 3 rappresentanti delle ONG e parti sociali a livello europeo, poiché sono
membri senza diritto di voto del Consiglio d’amministrazione. La Commissione, in
linea con l’emendamento 66/82 sulla composizione ristretta del consiglio d’amministrazione,
ha accettato che il forum consultivo sia ridotto ai soli rappresentanti degli
Stati membri e ha considerato che la partecipazione delle 3 parti interessate
unicamente al consiglio d’amministrazione era sufficiente. L’emendamento 68/84
dell’art. 12, §4, aggiunge che il forum aiuterà il direttore a preparare i
programmi di attività annuali e a medio termine dell’istituto. Nel contesto di un
consiglio d’amministrazione ridotto in cui non saranno rappresentati tutti gli stati
membri, è importante rafforzare il ruolo del forum consultivo che si compone
dei rappresentanti di tutti gli Stati membri. Il Consiglio, che è a favore della
rappresentanza di tutti gli Stati membri al consiglio d’amministrazione, ha eliminato il
forum consultivo aggiungendo fra i compiti dell’istituto una riunione annuale degli
esperti degli Stati membri nel settore dell’uguaglianza di genere, consultare
art.3.1 (e).
Emendamento
39: quest’ emendamento all’art. 10, §2,
comma 2, prevede che le tre istituzioni facciano in modo che le donne e gli
uomini siano rappresentati in uguale misura e che né le donne né gli uomini
abbiano meno del 40% dei seggi in seno al consiglio d’amministrazione. La Commissione ha
accettato quest’emendamento, considerata la necessità di garantire che le decisioni
prese in seno al consiglio d’amministrazione riflettano le necessità dell’intera
società. Il Consiglio l’ha respinto, insistendo sulla difficoltà,
per gli Stati membri di attuare questa soglia minima. La Commissione si è
rammaricata di questo rifiuto, come stipulato nella sua dichiarazione allegata a
verbale del 1 giugno 2006 del Consiglio.
Emendamento
n° 26: quest’ emendamento all’art. 3, §1 introduce
un nuovo punto quater sul dialogo che l’istituto dovrebbe sviluppare a
livello internazionale con organizzazioni responsabili della promozione dell’uguaglianza di
genere. Questa cooperazione è già prevista dall’art. 8, §1, ma il Parlamento europeo
desiderava valorizzarla integrandola tra i compiti istituzionali. La
cooperazione con organizzazioni a livello internazionale è importante ma non
dovrebbe essere sproporzionata vista la dimensione ed il bilancio dell’istituto nella
fase d’avviamento.
In questo
contesto, la Commissione l’ha accettato in seguito ad una modifica volta
a ridurre i compiti e ad allinearli a quelli delle altre agenzie: si tratta, di
conseguenza, di sostituire il testo con la formula seguente ispirata dell’agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro:”collect and make
available information on gender equality issues from and to third countries and
international organisations". Il Consiglio non ha preso in
considerazione quest’emendamento, neppure come modificato dalla
Commissione, considerando che gli articoli 4 (3) e 8 coprono sufficientemente
quest’aspetto.
Il Consiglio ha
inoltre respinto alcune parti dei seguenti emendamenti:
Emendamenti
3 e 60/76 (sui
compiti dell’istituto): l’emendamento 3 al considerando 10 si compone di due aggiunte che rafforzano
la chiarezza del testo nonchè della sostituzione della parola
"raccolta" con la parola "documentazione", affinchè sia
chiaro che l’istituto porrà l’accento sull’analisi delle informazioni e dei dati
raccolti da altri istituti e centri di ricerca a livello degli Stati membri e
di EUROSTAT, il che lo valorizza in modo evidente; sulla stessa linea, l’emendamento
60/76 all’art. 3, §1, lettera a) elimina le parole "raccolta, record",
per porre un particolare accento sull’analisi e non sulla raccolta. Questi
adeguamenti sono stati accettati dalla Commissione dal momento che per
analizzare le informazioni occorre inizialmente raccoglierle, anche se la
parola "raccolta" scompare per evidenziare l’analisi; la documentazione è del
resto esplicitamente citata nel considerando n. 10 mediante l’emendamento 3.
Il Consiglio non ha seguito la Commissione ed ha respinto l’abolizione del
termine "raccolta" nel considerando 10 e all’ art.3 sottolineando che la raccolta
dei dati è una tappa importante e già presente nei compiti di altre agenzie simili.
Emendamento
15: quest’ emendamento all’art. 3, §1,
lettera b) mira a rafforzare la cooperazione con EUROSTAT ed i servizi
statistici nazionali. Il Consiglio ha respinto la parte che riguarda la
cooperazione dell’istituto con i servizi statistici nazionali, preferendo che questi
contatti siano realizzati soltanto attraverso EUROSTAT.
Emendamento
48: Quest’ emendamento all’art. 11, §4,
prevede che il direttore possa essere convocato in qualsiasi momento dal
Consiglio e dal Parlamento europeo per essere ascoltato su ogni questione
legata alle attività dell’istituto. Il Consiglio ha respinto la parte
che si riferisce al Consiglio, argomentando che l’informazione del Consiglio non è
necessaria se tutti gli Stati membri sono rappresentati al consiglio d’amministrazione.
Emendamento 61rev/77: quest’ emendamento all’art 3, §1,
lettera c) prevede tre aggiunte: la diffusione e la promozione dell’utilizzo degli
strumenti metodologici; che gli strumenti metodologici saranno all’appoggio non
soltanto delle politiche comunitarie ma anche delle politiche nazionali che ne
derivano e il sostegno dell’integrazione della dimensione del genere in
tutte le istituzioni ed organi comunitari. Il Consiglio ha respinto la
promozione dell’utilizzo degli strumenti metodologici, giudicando che ciò dipende dalle
istanze politiche.
3.3. Nuove disposizioni introdotte dal
Consiglio e che corrispondono alle posizioni della Commissione
Il Consiglio ha
accolto con favore la proposta della Commissione, esclusa la questione della
composizione del consiglio d’amministrazione e la questione connessa al
forum consultivo.
Per il resto,
ha introdotto alcune leggere modifiche che mirano a migliorare la chiarezza del
testo, in particolare all’art.2 (sugli obiettivi), all’art.5
(definizione dell’indipendenza dell’istituto), ecc..
3.4. Problemi incontrati all’atto dell’adozione
della posizione comune
Nella riunione
del 1 giugno 2006, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico in previsione di
una posizione comune all’unanimità anche sulla questione della
composizione del consiglio d’amministrazione. La Commissione mantiene la
sua posizione ripresa nella sua proposta modificata e si rammarica del rifiuto
della posizione della Commissione e del Parlamento europeo a favore di un
consiglio d’amministrazione ridotto. La Commissione si è anche rammaricata del
rifiuto da parte del Consiglio della soglia minima di rappresentazione per
sesso necessaria al consiglio d’amministrazione (40%). La Commissione ha
fatto una dichiarazione su questi due punti ripresa a verbale del Consiglio
(vedere allegato).
4. CONCLUSIONI
Nel complesso,
la Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio sia conforme alla
sua proposta e tenga conto degli emendamenti avanzati dal PE in prima lettura e
della proposta modificata della Commissione.
La Commissione tuttavia
si rammarica del fatto che il Consiglio si sia pronunciato all’unanimità a
favore di un Consiglio d’Amministrazione ampio, composto da 31 membri,
accompagnato da un ufficio esecutivo di 6 membri. Queste pesanti strutture non
si giustificano per un’agenzia con 15 dipendenti nel 2007 e 30 nel
2013 e con un bilancio annuo di circa 7.5 milioni di euro. La Commissione inoltre
ritiene che il Forum consultivo, soppresso dal Consiglio, avrebbe permesso a
ogni Stato membro di contribuire alla preparazione e all’attuazione del programma di lavoro e
sensibilizzare l’istituto e gli altri Stati membri sulle sue proprie necessità.
La Commissione
si rammarica anche del rifiuto da parte del Consiglio della soglia minima di
rappresentazione per sesso necessaria al consiglio d’amministrazione (40%). Questi punti
di vista diversi si trovano in una dichiarazione della Commissione a verbale della
seduta del Consiglio del 1° giugno 2006.
ALLEGATO
Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute
e tutela dei consumatori”
1-2 giugno 2006
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
Dichiarazione della Commissione
La Commissione si rammarica che il Consiglio abbia optato per un consiglio di amministrazione allargato composto da un rappresentante per Stato membro, di tre rappresentanti della Commissione e di tre membri non-votanti. La Commissione non è d’accordo con il Consiglio ed è favorevole ad un consiglio di amministrazione a dimensione limitata.
La Commissione sottolinea che, in linea con la risoluzione del 14 marzo 2006 del Parlamento europeo sulla proposta di creare un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere e in particolare l’emendamento 66/82 sulla composizione di un consiglio di amministrazione, la proposta modificata [ Com (2006) 209 ] prevede la creazione di un consiglio di amministrazione composto da tredici membri: nove membri nominati dal Consiglio più un rappresentante della Commissione e tre membri non-votanti nominati dalla Commissione per rappresentare le principali parti interessate.
La Commissione ritiene, conformemente alla
risoluzione del 1 dicembre 2005 del Parlamento europeo sul progetto di accordo
interistituzionale su un quadro per le agenzie di
regolamentazione europee,
che un consiglio di amministrazione di dimensioni limitate assicurerebbe un
miglior funzionamento dell’Istituto per l’uguaglianza di genere, considerandone
la missione e la dimensione.
La Commissione si rammarica inoltre che il Consiglio non ha accolto la proposta concernente il compito assegnato alle tre istituzioni di garantire che la rappresentanza di donne e uomini non sia inferiore al 40 % dei membri del consiglio di amministrazione.
[1] Quest’opzione s’ispira all’Agenzia europea per la sicurezza alimentare creata nel 2002, la sola agenzia con un consiglio di amministrazione ristretto composto da 18 membri (14 rappresentanti del Consiglio, uno della Commissione e 3 rappresentanti delle parti interessate senza diritto di voto).