Bruxelles, 21.9.2006
COM(2006) 546 definitivo
2004/0117 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
in conformità dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
concernente la
posizione comune del Consiglio sull’adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea
1. ANTECEDENTI
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2004) 341 def. – 2004/0117 (COD)): |
30.4.2004. |
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
9.2.2005. |
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Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
7.9.2005. |
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Data di trasmissione della proposta modificata: |
23.1.2006. |
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Data di adozione della posizione comune: |
18.9.2006. |
2. OBIETTIVO DELLA
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Si tratta di un proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione. La proposta costituisce il seguito del secondo rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all’applicazione della raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana.
3. OSSERVAZIONI SULLA
POSIZIONE COMUNE
Il Consiglio ha apportato alcune modifiche sostanziali alla proposta della Commissione (ovvero alla proposta modificata della Commissione del 20 gennaio 2006) che risultano nel complesso accettabili poiché contribuiscono a garantire il definitivo raggiungimento degli obiettivi della raccomandazione.
Il testo proposto dalla Commissione è stato modificato in alcuni punti
per renderne più chiara la formulazione o per garantirne la coerenza interna.
Considerando
Nel considerando 17, che verte sull’immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità, è stata soppressa l’ultima parte della frase “e quindi di misure adeguate, ove necessario”. La Commissione non solleva obiezioni alla soppressione di questa parte. Nessun’altra modifica sostanziale è stato apportata ai considerando.
Dispositivo
Per quanto concerne la sostanza del dispositivo, sono state apportate le seguenti modifiche:
Nella parte I, punto 2, lettera a), è stata aggiunta la frase “e, ad esempio, la formazione continua nell’ambito dell’istruzione scolastica”. La Commissione non ha alcuna obiezione al riguardo.
Nella parte I, punto 2, lettera c), è stata aggiunta la disposizione “azioni volte a meglio informare i cittadini circa le possibilità offerte da Internet”. La Commissione accoglie favorevolmente tale disposizione.
Nella parte II, punto 1, sono state aggiunte le frasi “ad esempio mediante sistemi di filtraggio” e “o messaggi di avvertimento”. La Commissione non ha alcuna obiezione al riguardo.
Nella parte II, il punto 2 è stato riformulato come segue: “di studiare la possibilità di creare dei filtri che vietino il passaggio su Internet di materiale offensivo per la dignità umana”. Sebbene così riformulato il testo non faccia più riferimento specifico a “materiale pedopornografico”, la Commissione ritiene che tale materiale rientri nella definizione “materiale offensivo per la dignità umana”. Di conseguenza, non solleva obiezioni a questa riformulazione.
Nella parte II, punto 3, è stata soppressa la frase “e sistemi di filtraggio delle informazioni scambiate tra utenti”. Dato che la parte più importante della disposizione viene mantenuta (“sviluppare misure per potenziare dei sistemi di etichettatura dei contenuti...”), la Commissione non si oppone a questa modifica.
Nella parte II, il punto 4 è stato riformulato come segue: “considerare mezzi efficaci per evitare e contrastare la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale nei servizi audiovisivi e d’informazione in linea e per promuovere un’immagine diversificata e realistica delle capacità e delle possibilità degli uomini e delle donne nella società.” Dal momento che questa riformulazione non modifica la sostanza della disposizione, la Commissione non vi si oppone.
Nella sezione che inizia con “PRENDONO NOTA CHE LA COMMISSIONE”, nel punto 1 è stata aggiunta la frase “i vantaggi e”. La Commissione non si oppone a questo chiarimento in merito alle azioni d’informazione previste nell’ambito del programma comunitario pluriennale 2005-2008, volto a promuovere un’utilizzazione più sicura di Internet e delle nuove tecnologie in linea.
Nella stessa sezione, al punto 6, è stato aggiunto il seguente testo: “intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull’attuazione e sull’efficacia delle misure previste dalla presente raccomandazione e di riesaminare la raccomandazione stessa qualora se ne presenti la necessità.” La Commissione ritiene accettabile questa modifica, che consentirebbe peraltro di abbordare gli elementi contemplati dalle disposizioni proposte (emendamenti 35 e 36 del Parlamento europeo), le quali raccomandano, da un lato, agli Stati membri di presentare alla Commissione un rapporto sulle misure adottate per applicare la raccomandazione e, dall’altro, alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, sulla base dei rapporti trasmessi dagli Stati membri, una relazione sulle misure previste nella raccomandazione in oggetto. La Commissione ritiene pertanto che la nuova disposizione renderebbe superflue queste ultime.
Allegati
Nell’allegato 1 sono stati apportate solo alcune modifiche di minore rilievo: la definizione “principi minimi” è diventata di nuovo “orientamenti indicativi” e l’ultima frase, “Gli Stati membri assicurano che l’esercizio effettivo del diritto di replica (o delle misure equivalenti) e del diritto alla libertà d’espressione non siano ingiustificatamente ostacolati”, non compare nella posizione comune del Consiglio. La Commissione può accettare di ripristinare la definizione “orientamenti indicativi” e concorda con il Consiglio sul fatto che la frase “Gli Stati membri assicurano che l’esercizio effettivo del diritto di replica (o delle misure equivalenti) e del diritto alla libertà d’espressione non siano ingiustificatamente ostacolati” è superflua.
Sebbene due degli “Esempi di azioni possibili nel campo dell’alfabetizzazione mediatica” nell’allegato II siano stati soppressi ed il resto degli esempi sia stato riformulato dal Consiglio, i principi che informano tali esempi rimangono essenzialmente gli stessi. La Commissione può pertanto accogliere suddette modifiche.
Tutti gli “Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori” nell’allegato III sono stati riformulati dal Consiglio. Poiché la sostanza di questi esempi rimane inalterata, la Commissione può accogliere tali modifiche.
4. CONCLUSIONE
Il Consiglio ha accolto per intero, in parte o in linea di principio, così come la Commissione nella sua proposta modificata, gli emendamenti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37 e 38. Il Consiglio ha inoltre seguito la linea adottata dalla Commissione nella sua proposta modificata e non ha ripreso gli emendamenti 3, 5, 13, 27, 32 e 34 nella sua posizione comune.
La Commissione ritiene che la posizione comune, adottata il 18 settembre 2006 a maggioranza qualificata, rispetti in larga misura gli obiettivi e la filosofia della sua proposta e che il Consiglio abbia tenuto nella dovuta considerazione le preoccupazioni e le priorità del Parlamento europeo, potendone così accogliere la maggior parte degli emendamenti. La Commissione sostiene quindi la posizione comune e auspica che il Parlamento e il Consiglio giungano presto ad un accordo affinché la raccomandazione possa essere rapidamente adottata.