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Posizione comune in vista dell’adozione della direttiva relativa alla patente di guida

Bruxelles, 21.9.2006

COM(2006) 547 definitivo

2003/0252 (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

in merito alla

posizione comune adottata dalla Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla patente di guida (rifusione)

1.           ITER PROCEDURALE

Data della proposta al PE e al Consiglio
(COM(2003) 621 –2003/0252(COD))

3 dicembre 2003

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

31 marzo 2004

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:

23 febbraio 2005

Data dell’adozione della posizione comune:

18 settembre 2006

2.           OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il 21 ottobre 2003 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva concernente la patente di guida; si tratta di una proposta di rifusione, destinata a sostituire la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida e le sue successive modifiche[1]. I tre principali obiettivi della proposta sono i seguenti:

(1)               Ridurre le possibilità di frode: è soppressa la possibilità di rilasciare il modello cartaceo di patente di guida, che è stato sostituito con un modello in formato tessera di plastica; è prevista la facoltà per gli Stati membri di inserire un microchip sulla patente, nonché l'instaurazione della validità amministrativa limitata per tutte le nuove patenti rilasciate a decorrere dalla entrata in applicazione della direttiva;

(2)               Garanzia della libera circolazione dei cittadini, tramite l’instaurazione della durata di validità amministrativa limitata e tramite l’armonizzazione della periodicità dei controlli medici per i guidatori professionisti;

(3)               Contributo al miglioramento della sicurezza stradale: instaurazione di una patente per i ciclomotori; estensione del principio dell’accesso progressivo alle patenti di guida per i tipi di veicoli più potenti; introduzione di requisiti minimi per la qualifica iniziale e la formazione continua degli esaminatori per la patente; affermazione del principio fondamentale dell’unicità della patente (un titolare = una patente).

3.           OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio ha adottato la propria posizione comune a maggioranza qualificata il 18 settembre 2006. Il testo rappresenta non soltanto la posizione del Consiglio, ma riflette anche il compromesso scaturito dai negoziati condotti dalle tre istituzioni a partire dal giugno 2005. Il presidente della commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo ha indicato, con lettera al presidente del Consiglio, che in queste condizioni avrebbe raccomandato a commissione TRAN di approvare la posizione comune senza ulteriori modifiche in seconda lettura.

In tre occasioni il Consiglio non aveva recepito il compromesso di cui sopra a causa dell’opposizione di una minoranza di blocco; tuttavia, alla fine, in occasione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" del 27 marzo 2006 è emerso un accordo politico grazie ad una modifica riguardante il rinnovo delle patenti. Infatti, l’articolo 7.2 è stato modificato in modo tale da consentire la proroga della validità delle patenti fino a 15 anni. Questo aspetto non era stato quindi oggetto dei negoziati interistituzionali.

A parte questo punto specifico, gli altri punti discussi dalle tre istituzioni sui quali è intervenuto un compromesso e che figurano ora nella posizione comune del Consiglio riguardano:

·    sostituzione delle patenti di guida esistenti entro 20 anni decorrenti dalla data di entrata in applicazione della direttiva (articolo 3, paragrafo 3);   

·    l’accesso graduale ai motocicli, in particolare 2 anni di esperienza di guida di motocicli meno potenti per passare alla categoria superiore e accesso diretto, a partire dai 24 anni, ai motocicli senza limitazione di cilindrata. Le denominazioni delle categorie di motocicli restano quelle suggerite dalla Commissione nella proposta iniziale (articolo 4, paragrafi 3 e 6) ;

·      il principio dell’unicità della patente di guida che consentirà di contrastare il tentativi di frode e avrà un effetto preventivo sul c. d. “turismo della patente” (articolo 7, paragrafo 5);

·      veicoli con rimorchio: è prevista una formazione della durata di un giorno oppure una prova pratica che per tutte le combinazioni di veicoli comprese fra i 3500 e i 4250 kg e quando il rimorchio superi i 750 kg (articolo 4, paragrafo 4b).

La Commissione si rallegra del fatto che, al termine dei negoziati interistituzionali, le nuove regole favoriranno la libera circolazione dei conducenti, miglioreranno la sicurezza stradale e impediranno le frodi.

4.           CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio non modifiche né le finalità principali né la ratio della sua proposta e può quindi apportarvi il suo sostegno. Essa si rallegra del fatto che la posizione comune rispecchia il compromesso scaturito dai negoziati interistituzionali e che quindi consente l’adozione della proposta in seconda lettura.



[1]               Direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida; GU L 237 del 24 agosto 1991, pag. 1, modificata da ultimo della direttiva della Commissione 2000/56/CE del 14 settembre 2000, GU L 237 del 21 settembre 2000, pag. 45.