Bruxelles, 26.9.2006
COM(2006) 548 definitivo
2005/0043 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE
relativa alla
posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 7° programma quadro delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)
1. Premessa
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Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento COM(2005) 119 def. - 2005/0043(COD) e 2005/0044 (CNS)): |
13 aprile 2005 |
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Data del parere del Comitato delle regioni: |
16 novembre 2005 |
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: |
14 dicembre 2005 |
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Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
15 giugno 2006 |
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Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio: |
28 giugno 2006 |
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Data di adozione della posizione comune: |
25 settembre 2006 |
2. Posizione della
commissione sulla posizione comune
A norma dell’articolo 251 del trattato CE, la presente comunicazione illustra la posizione della Commissione sulla posizione comune del Consiglio adottata a maggioranza qualificata il 25 settembre 2006 concernente il 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, a seguito dell’accordo politico ottenuto il 24 luglio 2006. Nella stessa occasione è stato raggiunto un accordo politico anche sul programma quadro Euratom.
In linea di massima la posizione comune mantiene la struttura e il contenuto del programma quadro proposto dalla Commissione ed è, in termini generali, estremamente coerente con il parere del Parlamento europeo.
Il Consiglio ha integrato la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura (15 giugno 2006) ed accolti dalla Commissione nella sua proposta modificata[1].
3. Osservazioni sulla
posizione comune
La Commissione considera la posizione comune come una base adeguata per ulteriori negoziati sul programma quadro in vista di un accordo in seconda lettura.
Per quanto concerne lo stanziamento di bilancio, il Consiglio (e il Parlamento europeo) ha accolto l’importo complessivo di 50 521 milioni di euro che la Commissione aveva indicato nella sua proposta modificata[2], a seguito delle conclusioni del 17 maggio 2006 sull’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[3].
Sulla ripartizione del bilancio la posizione comune è in linea di massima coerente con la proposta modificata della Commissione e il parere del Parlamento europeo, ad eccezione dei seguenti punti:
– nella parte “Cooperazione”:
– aumento degli importi per cinque temi: “Salute”, “Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione”, “Energia”, “Ambiente” nonché un lieve aumento per “Scienze socioeconomiche ed umanistiche”;
– riduzione per il tema “Sicurezza e Spazio”;
– nella parte “Capacità”:
– notevole riduzione nel settore “Infrastrutture di ricerca” e riduzione anche nel campo “Scienza nella società”;
– aumento degli stanziamenti per la “Ricerca a favore delle PMI” e il “Potenziale di ricerca” e leggero aumento per le “Attività di cooperazione internazionale”.
Malgrado la forte correlazione tra le attività proposte e lo stanziamento di bilancio proposto, la riduzione della dotazione destinata alle “Infrastrutture” e al tema “Sicurezza e Spazio” potrebbe impedire la piena attuazione delle attività proposte nella posizione comune.
Per quanto concerne la struttura del programma, la posizione comune mantiene i vari elementi del programma proposto dalla Commissione, ivi compreso l’orientamento sui Temi e la natura flessibile del programma che tiene conto della sua durata settennale. La Commissione concorda con il fatto che lo sviluppo coerente delle politiche dovrebbe costituire una parte separata del programma “Capacità”. Tuttavia il Consiglio, d’accordo con il Parlamento, ha scisso in due il tema “Sicurezza e spazio”, proponendo così dieci temi in tutto. La Commissione ritiene che mantenere i due elementi insieme consentirebbe di conseguire una maggiore flessibilità e sinergie più significative.
In termini di contenuto di ricerca, larga parte degli emendamenti proposti dal Parlamento e accolti dalla Commissione nella sua proposta modificata è stata integrata nella posizione comune. Nella sua proposta modificata, la Commissione ha indicato chiaramente che la riduzione della dotazione di bilancio le ha impedito di includere alcuni emendamenti che avrebbero comportato un ampliamento della portata dei temi e pertanto un aumento delle risorse. La Commissione ritiene che la posizione comune rispetti questo approccio. Tuttavia, l’inclusione del “Sistema di contributi per la fase esplorativa” per le PMI nel tema “Capacità” è in contrasto con questo principio. La Commissione ritiene che lo stanziamento dovrebbe essere destinato esclusivamente al finanziamento di progetti.
La Commissione è favorevole al rafforzamento del testo sulle PMI con la proposta di misure concrete nei vari temi, ivi compresa l’analisi quantitativa e qualitativa; a suo parere tale rafforzamento è più efficace della definizione di obiettivi artificiali che ha preferito non integrare nella proposta modificata.
Il Parlamento ha incentrato la sua attenzione soprattutto sulle Iniziative tecnologiche congiunte e sui programmi “Idee” e Persone”.
· Per quanto riguarda le “Iniziative tecnologiche congiunte”, la posizione comune accoglie le modifiche dei criteri per l’individuazione di tali iniziative.
· Per quanto attiene al programma “Idee” sono stati aggiunti importanti chiarimenti per quanto concerne la durata del mandato, il rinnovo e il ruolo del Consiglio scientifico, la gestione e la strategia in materia di personale. È stata inoltre inserita la realizzazione, nel 2010, di un esame indipendente sulle strutture e i meccanismi del Consiglio europeo della ricerca, che dovrà essere presentato al Parlamento e al Consiglio.
· Per quanto concerne il programma “Persone” i vari cambiamenti comprendono i collegamenti di tale programma con altre parti del programma quadro e altri programmi comunitari, aggiunte che rendono esplicita la dimensione internazionale di questa parte del programma, e le indicazioni relative alla definizione di condizioni di lavoro adeguate per i ricercatori e alle modalità del cofinanziamento.
Infine i criteri per il sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca sono più dettagliati e viene riconosciuta l’importanza degli aspetti regionali nella costruzione di nuove infrastrutture.
Sulla ricerca
concernente le cellule staminali la Commissione ha accettato, nella sua
proposta modificata, di includere un articolo concernente i settori che non
beneficeranno di finanziamenti nell’ambito del Settimo programma quadro,
conformemente all’emendamento del Parlamento europeo. Nella posizione comune il
Consiglio ha integrato questo articolo e la Commissione ha elaborato una
dichiarazione in cui riafferma la linea di condotta adottata (cfr. allegato).
4. Conclusione
La Commissione ritiene che la posizione comune, adottata a maggioranza qualificata il 25 settembre 2006, sia il frutto di una forte convergenza tra le posizioni del Parlamento europeo e della Commissione stessa. Tale posizione comune, infatti, tiene conto di buona parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura e integrati dalla Commissione nella sua proposta modificata. La Commissione accoglie pertanto la posizione comune.
ALLEGATO
Per il 7° programma quadro, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro etico di riferimento del 6° programma per quanto riguarda le decisioni in materia di finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.
La Commissione europea propone di mantenerlo in quanto, in base all’esperienza accumulata, ha consentito di elaborare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell’ambito di un programma di ricerca a cui partecipano ricercatori di molti paesi in cui esistono normative alquanto diverse.
(1) La decisione concernente il 7° programma quadro esclude espressamente dal finanziamento comunitario tre settori di ricerca:
· attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
· attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;
· attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
(2) Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. Non saranno finanziate in uno Stato membro attività proibite in tale paese.
(3) La decisione concernente il 7° PQ e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento comunitario della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano alcun giudizio di valore in merito al quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.
(4) Negli inviti a presentare proposte, la Commissione non richiede esplicitamente l’uso di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell’obiettivo che intendono conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi comunitari per la ricerca sulle cellule staminali è destinata a cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi nell’ambito del 7° PQ.
(5) I progetti che prevedono l’utilizzazione di cellule staminali embrionali umane devono superare una valutazione scientifica nell’ambito della quale degli esperti indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.
(6) Le proposte che superano la valutazione scientifica sono successivamente oggetto di un esame etico rigoroso organizzato dalla Commissione europea. In tale esame si tiene conto dei principi contenuti nella Carta UE dei diritti fondamentali e nelle convenzioni internazionali in materia come la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall’UNESCO. L’esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino la normativa dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.
(7) In determinati casi l’esame etico può svolgersi nel corso della realizzazione del progetto.
(8) Tutti i progetti che comportano l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l’approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell’avvio dei lavori. Tutte le regole e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso parentale e assenza di incentivi finanziari ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno adottare.
(9) Le singole proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l’esame etico europeo possono essere presentate, ai fini dell’approvazione, agli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato di regolamentazione. I progetti che comportano l’uso di cellule staminali embrionali umane e non ottengono l’approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.
(10) La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca comunitaria sulle cellule staminali, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.
(11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane (HESC) secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione finanzierà un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l’uso da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo ad evitare superflue derivazioni di nuove linee cellulari staminali.
(12) La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato di regolamentazione proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà alla Comunità di finanziare fasi successive che comportano l’uso di cellule staminali embrionali umane.