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Comunicazione relativa alla Posizione comune definita in vista dell’adozione del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")

Bruxelles, 27.9.2006

COM(2006) 566 definitivo

2003/0168 (COD)

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")

1.           Iter della proposta

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2003) 427 definitivo – 2003/0168 (COD)

 

22.7.2003

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo

2.6.2004

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura

6.7.2005

Data di trasmissione della proposta modificata

21.2.2006

Data di adozione della posizione comune (maggioranza qualificata)

25.9.2006

2.           Obiettivi della proposta

La competenza giurisdizionale internazionale e il riconoscimento e l’esecuzione negli Stati membri delle decisioni emesse in altri Stati membri sono materie del regolamento n. 44/2001, che si applica in ambito civile e commerciale sia alle obbligazioni contrattuali che a quelle extracontrattuali. Per quanto riguarda la legge applicabile, è la convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali che armonizza le norme sui contratti. Non esistono invece disposizioni generali armonizzate nella Comunità che determinino la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. La proposta della Commissione intende colmare questa lacuna.

Obiettivo della proposta della Commissione è quindi armonizzare le norme applicabili alle obbligazioni extracontrattuali di tipo civile e commerciale (incidenti stradali, responsabilità da prodotti, concorrenza sleale, ecc.) e adottare un’unica regola per tutta l’Unione per determinare la legge applicabile a queste obbligazioni.

L’armonizzazione ha il duplice obiettivo di garantire alle persone fisiche e agli operatori economici un più alto livello di certezza del diritto e di evitare il cosiddetto forum shopping che, a seconda del giudice adito, può portare a risultati sostanzialmente diversi per le parti.

3.           Osservazioni sulla posizione comune

3.1.        Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio riprende nella sostanza la proposta iniziale della Commissione e la successiva proposta modificata che integrava alcuni degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

Le differenze sostanziali della posizione comune rispetto alla proposta modificata della Commissione e agli emendamenti del Parlamento sono diffusamente commentate qui di seguito.

3.2.      Divergenze sostanziali rispetto alla proposta modificata della Commissione

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera g) tiene conto della proposta modificata che all’articolo 1, paragrafo 2, lettera h) suggeriva di escludere dal campo di applicazione del regolamento le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità commesse dai mezzi di informazione. La posizione comune però si spinge oltre e non limita l'esclusione alle sole obbligazioni extracontrattuali dei mezzi di informazione, bensì la estende a tutte le obbligazioni extracontrattuali di quel tipo. La ragione principale di questa scelta è stata l’incapacità di fondo di trovare un accordo sull’estensione (definizione) del concetto mezzi di informazione in questo contesto.

Tale esclusione è mitigata dall’enunciato della clausola di revisione (articolo 30) che di questo settore particolare delle obbligazioni extracontrattuali fa l’oggetto specifico della relazione di applicazione del futuro regolamento.

L’articolo 5 sulla responsabilità da prodotti si discosta notevolmente dalla proposta modificata (articolo 6) nell’enunciato, ma non nelle finalità. La posizione comune riflette l’esigenza di una regola specifica sulla responsabilità da prodotti che trovi un giusto equilibrio tra gli interessi della vittima e il responsabile.

La Commissione continua a deplorare l’approccio della posizione comune che prevede un sistema alquanto complesso di applicazione “a cascata” di criteri di collegamento. Resta persuasa del fatto che la proposta iniziale offrisse una soluzione altrettanto equilibrata per gli interessi in gioco, formulata per altro in modo molto più semplice.

L’articolo 6 estende l’applicazione della norma sulla concorrenza sleale anche agli atti limitativi della libera concorrenza, mentre l’articolo 7 della proposta modificata si applica solo alle pratiche commerciali sleali. Dalla relazione della proposta modificata (punto 3.4, emendamento 29) si evince che l’assenza di una norma esplicita per i casi di concorrenza era dovuta alla consultazione allora in corso sul libro verde della Commissione “Azioni di risarcimento di un danno derivante da una violazione del diritto comunitario della concorrenza”. La Commissione non intendeva infatti pregiudicare gli esiti della consultazione inserendo già nella proposta modificata una norma applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da una violazione delle regole della concorrenza. La Commissione ha comunque affermato nella relazione di riservarsi, nel quadro della procedura di codecisione, la possibilità di sostenere una diversa soluzione per i casi di concorrenza; un diritto che si riserva soprattutto per preservare l’efficacia del diritto delle persone fisiche e giuridiche di chiedere il risarcimento del danno causato da una violazione delle regole della concorrenza. Rispetto alla posizione comune del Consiglio, ribadisce tale sua posizione e si riserva la possibilità di sostenere una soluzione diversa per i casi di concorrenza nel quadro della procedura di codecisione.

L’articolo 9 introduce una norma specifica sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da un’attività sindacale. Tale disposizione faceva già parte degli emendamenti del Parlamento che la Commissione ha respinto e quindi non ha introdotto nella proposta modificata.

La posizione comune riformula tale disposizione sforzandosi di rispondere alla principali obiezioni espresse dalla Commissione nelle discussioni al Consiglio. L’ambito della norma è ora definito con più precisione ed è in particolare limitato alla responsabilità di datori di lavoro, lavoratori e/o sindacati nel contesto di un’attività sindacale. Non è chiaro, però, dall’enunciato, se non debba estendersi ai rapporti nei confronti di terzi; la Commissione deplora tale ambiguità.

L’articolo 16 si discosta dall’articolo 13 della proposta modificata che contemplava un paragrafo in più relativo alla possibilità di dare efficacia alle norme imperative di un altro paese, diverso da quello la cui legge è applicabile in forza del regolamento. La disposizione della proposta non intendeva riflettere nessun particolare interesse comunitario, bensì rispondere a un’esigenza di coerenza con la richiamata convenzione di Roma del 1980 che contiene una disposizione analoga. La Commissione ne accetta la soppressione.

L’articolo 26 sull’ordine pubblico del foro non corrisponde all’enunciato dell’articolo 23 della proposta modificata, che è a sua volta frutto di precedenti discussioni in sede di Consiglio in cui era stata respinta la proposta iniziale della Commissione di introdurre un articolo specifico sui danni e interessi non aventi carattere risarcitorio. A seguito di discussioni sulla proposta modificata, il concetto espresso nella modifica è stato trasposto in un considerando prima di essere, in ultima analisi, completamente abbandonato nell’impossibilità di raggiungere un accordo sul suo contenuto, mentre non c’è dissenso sul fatto che la clausola di ordine pubblico offra effettivamente garanzie e protezione sufficienti contro i possibili effetti negativi di danni e interessi non risarcitori eccessivi.

L’articolo 27 si discosta dall’articolo 23 della proposta iniziale della Commissione (articolo 3 della proposta modificata) che conteneva una norma molto più dettagliata sui rapporti fra le diverse fonti del diritto comunitario (specie in relazione agli strumenti specifici volti ad agevolare il corretto funzionamento del mercato interno). In considerazione degli sviluppi recenti di altri negoziati al Parlamento europeo e al Consiglio, una disposizione fatta così su misura non sembra più necessaria nel nuovo regolamento.

L’articolo 28 sui rapporti con altre convenzioni internazionali differisce dalla proposta modificata in quanto:

a) non limita l’applicazione del paragrafo 1 alle sole convenzioni multilaterali e a quelle concluse in “ambiti particolari”;

b) contiene una norma specifica al paragrafo 2 in base alla quale il regolamento prevale sulle convenzioni concluse esclusivamente tra gli Stati membri;

c) dà priorità di conseguenza alle convenzioni dell'Aia sugli incidenti stradali del 1971 e sulla responsabilità da prodotti difettosi del 1973 in tutte le circostanze, anche quando tutti gli aspetti rilevanti del caso sono situati nella Comunità.

Sebbene i due primi elementi di discordanza rispetto alla proposta modificata non le creino, in linea di principio, difficoltà, la Commissione continua a deplorare l’approccio della posizione comune che conferisce priorità generale alle convenzioni multilaterali anche quando tutti gli aspetti rilevanti del caso sono situati all’interno della Comunità. Il Parlamento europeo ha espresso l'auspicio che in tali circostanze il nuovo regolamento prevalga sulla convenzione dell’Aia sugli incidenti stradali. L’approccio della posizione comune compromette ogni sforzo teso a trovare soluzioni armonizzate all’interno della Comunità.

Sebbene questo aspetto sia lievemente mitigato dal riferimento specifico agli incidenti stradali nella clausola di revisione (articolo 30 della posizione comune), il cui scopo è fare in modo che la questione sia oggetto di particolare attenzione nella relazione di applicazione del regolamento affinché siano valutati gli effetti dell’assenza di norme pienamente armonizzate sulla legge applicabile agli incidenti stradali nella Comunità, la Commissione avrebbe comunque preferito il testo della sua proposta modificata (articolo 24, paragrafo 2).

La Commissione deplora inoltre che il considerando 33 della posizione comune non tenga esattamente conto della sua dichiarazione resa nella fase finale dei negoziati in sede di Consiglio[1].

3.3.        Emendamenti del Parlamento

In totale la posizione comune recepisce, integralmente o nella sostanza, la maggior parte degli emendamenti del Parlamento sulle norme sostanziali della proposta, già accolti dalla Commissione e ripresi nella proposta modificata.

Sussistono tuttavia divergenze importanti fra la proposta modificata e la posizione comune riguardo a tali emendamenti, cui si è già fatto riferimento al punto 3.2:

l’articolo 9 della posizione comune integra l’emendamento 31 del Parlamento europeo, che la Commissione ha respinto e quindi non ha introdotto nella proposta modificata;

l’articolo 27 della posizione comune non ingloba integralmente l’articolo 3 della proposta modificata che teneva conto dell’emendamento 24;

l’articolo 28 della posizione comune sposa una prospettiva diversa rispetto all’articolo 24 della proposta modificata (corrispondente all’emendamento 53) specie per quanto riguarda il rapporto con la convenzione dell’Aia del 1971 sugli incidenti stradali.

3.4.        Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

L'articolo 2 è una disposizione tecnica finalizzata a definire certi concetti usati nel regolamento nell’intento di semplificare l’enunciato delle sue singole disposizioni.

L’articolo 12 introduce una proposta specifica per le obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali. Tale specifica disposizione non figurava nella proposta della Commissione malgrado l’intenzione, da sempre, di disciplinare questo tipo di obbligazione con il nuovo regolamento, e corrisponde alla posizione della Corte europea di giustizia nella giurisprudenza relativa alla convenzione di Bruxelles del 1968 (sostituita dal regolamento n. 44/2001), in base alla quale le obbligazioni di questo tipo devono considerarsi extracontrattuali[2]. La Commissione aveva optato per una soluzione più flessibile con l’articolo 5, paragrafo 3, della proposta modificata, ma il Consiglio sembra preferire una disposizione più dettagliata. Il contenuto della disposizione proposta porta, in linea di principio, allo stesso risultato voluto dalla Commissione, che si applichi cioè la legge del paese con il quale l’obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti più stretti.

4.           Conclusioni

La Commissione accetta la posizione comune in quanto riprende gli elementi fondamentali della sua proposta iniziale e gli emendamenti del Parlamento come integrati nella sua proposta modificata.



[1]               Al Consiglio GAI di Lussemburgo del 27 e 28 aprile 2006, la Commissione ha dichiarato di essere disposta, in casi appropriati, a esaminare la possibilità di presentare una proposta al Consiglio che autorizzi gli Stati membri a concludere accordi internazionali riguardanti materie settoriali contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; e che questa eventualità non pregiudica la possibilità della Comunità di negoziare e concludere siffatti accordi internazionali a norma delle disposizioni dell'articolo 300 del trattato CE.

[2]               Secondo la stessa logica, questo tipo di obbligazioni è stato escluso dal campo di applicazione della proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2005 - COM(2005) 650 def., 2005/0261 (COD).