link aggiornato al documento

Proposta di regolamento su un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio

Bruxelles, 4.10.2006

COM(2006) 576 definitivo

2006/0187 (COD)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio

(Rifusione)

(presentata dalla Commissione)

 

 

RELAZIONE

Oggetto della proposta

Il regolamento (CE) n. 2422/2001, fondato su un accordo concluso con il governo degli Stati Uniti d’America per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio, definisce le norme di attuazione del programma “Energy Star” per le apparecchiature per ufficio (computer, schermi di computer, stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax) nella Comunità. Scopo della presente proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001 è adattare l’attuazione del programma “Energy Star” al nuovo accordo concluso fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea in materia di coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio. Il nuovo accordo pone le basi del proseguimento del programma “Energy Star” nella Comunità per un secondo quinquennio. Una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo “Energy Star” è presentata al Consiglio in parallelo alla presente proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001.

Le proposte relative al nuovo accordo e alla rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001 tengono conto dell’esperienza acquisita nel primo periodo di attuazione del programma “Energy Star” nella Comunità, ossia dal 2001 al 2006, nonché delle consultazioni dell’European Community Energy Star Board (comitato della Comunità europea per il programma “Energy Star”). L’obiettivo è continuare a migliorare l’attuazione del programma “Energy Star” per renderlo più efficiente e sfruttare pienamente le potenzialità di risparmio energetico.

Motivi per proseguire il programma Energy Star

I motivi per proseguire il programma Energy Star per un secondo periodo di cinque anni sono esposti in modo circostanziato nella Comunicazione sull’attuazione del programma Energy Star nel periodo 2001-2005[1] e nella Raccomandazione della Commissione al Consiglio sull’avvio dei negoziati per il secondo accordo Energy Star[2]. Di seguito sono sintetizzati i punti principali.

·      L’uso efficiente dell’energia è uno dei principali elementi di una politica energetica sostenibile nella Comunità europea. Il Libro verde della Commissione sull’efficienza energetica[3] individua alcuni notevoli vantaggi derivanti da un uso efficiente dell’energia: garanzia della competitività dell’economia europea grazie ad una riduzione delle spese energetiche, protezione dell’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’utilizzo dell’energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico grazie alla riduzione della domanda energetica e, quindi, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia.

·      Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo di energia elettrica nella CE. Se non si adottano provvedimenti, il consumo potrebbe aumentare a seguito del potenziamento delle funzionalità di tali apparecchiature e dell’aumento del numero di tali apparecchiature negli uffici e negli ambienti domestici. Per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Libro verde sull’efficienza energetica è necessario ottimizzare la prestazione energetica delle apparecchiature per ufficio.

·      Il programma Energy Star della CE costituisce un quadro di riferimento per coordinare le attività degli Stati membri volte a migliorare l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio. È necessario un approccio coordinato per ridurre al minimo le conseguenze negative per l’industria e il commercio, in quanto l’applicazione di requisiti nazionali non coordinati imporrebbe costi aggiuntivi ai fabbricanti, ai commercianti e, quindi, agli acquirenti e agli utilizzatori delle apparecchiature in questione.

·      Considerando che le apparecchiature per ufficio sono commercializzate su scala mondiale, le misure tese ad ottimizzarne l’efficienza energetica dovrebbero essere attuate in collaborazione con i partner e i responsabili politici attivi a livello mondiale. Una strategia armonizzata riduce i costi di attuazione del programma ed evita di creare situazioni confuse per i consumatori. Il programma Energy Star costituisce un quadro di riferimento per coordinare le azioni volte a migliorare l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio con gli Stati Uniti, il Giappone e gli altri principali operatori del mercato. Il programma Energy Star dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (Environmental Protection Agency – US EPA), gestito dalla Commissione europea nella CE e nel SEE, costituisce pertanto la piattaforma ottimale per l’adozione di misure destinate a migliorare l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio mediante l'etichettatura.

·      Il programma volontario Energy Star è ampiamente accettato dai fabbricanti. Negli USA, peraltro, costituisce un elemento importante per gli appalti pubblici in quanto nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli stessi gli offerenti sono tenuti a rispettare le sue specifiche tecniche. Questo incentiva i produttori a immettere nel mercato prodotti conformi ai requisiti del programma. Il mercato si orienta di conseguenza verso prodotti ad elevata efficienza energetica e si potrebbero ottenere risparmi energetici notevoli a condizione che le specifiche tecniche siano rigorose (ad esempio, corrispondenti al 25% dei modelli) al momento della definizione dei criteri. La Commissione ritiene che l’apporto degli esperti comunitari rappresenti un importante contributo all’elaborazione di specifiche tecniche coerenti e rigorose.

·      Sebbene non sia possibile quantificare la portata dei risparmi energetici, i servizi della Commissione e i soggetti interessati ritengono che il programma Energy Star abbia contribuito a migliorare l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio vendute nell’UE. D’altra parte esiste ancora un notevole potenziale per migliorare, in modo efficace rispetto ai costi, la prestazione energetica delle apparecchiature per ufficio. Il ritmo accelerato dell’innovazione e dei cicli di sviluppo dei prodotti richiede tuttavia strumenti estremamente flessibili, come ad esempio sistemi di etichettatura volontari che possono essere adattati più rapidamente agli sviluppi tecnologici e del mercato.

·      Il programma rafforza la trasparenza del mercato delle apparecchiature per ufficio, in particolare per quanto concerne le loro prestazioni energetiche. Si tratta di un prerequisito per incoraggiare i consumatori, il settore terziario e le autorità responsabili degli appalti pubblici a tenere conto, al momento di acquistare un prodotto, dell’efficienza energetica e del costo totale dei beni, comprese quindi le spese per il consumo elettrico. In particolare, la banca dati Energy Star, gestita dalla Commissione, può essere utilizzata come base per le attività delle autorità nazionali, regionali e locali destinate a promuovere le apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza energetica.

Il nuovo accordo Energy Star

Il primo accordo con gli Stati Uniti è scaduto nel giugno 2006. La Commissione ha proposto di rinnovare l’accordo per un secondo periodo di cinque anni e il 5 maggio 2006 è stata autorizzata a negoziare un nuovo accordo. Il Parlamento europeo è stato informato dei negoziati relativi al nuovo accordo Energy Star alla riunione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del 30 maggio 2006.

La proposta relativa al nuovo accordo prevede espressamente che le specifiche tecniche comuni debbano essere rigorose al momento della definizione dei criteri di efficienza energetica. Si tratta di un prerequisito per potenziare l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio in modo efficace. I criteri di efficienza energetica devono inoltre riguardare il consumo energetico non solo nel modo “veglia” (stand-by), ma anche negli altri modi di funzionamento pertinenti, in particolare il modo “acceso” (“on”).

L’allegato C del nuovo accordo proposto contiene pertanto specifiche tecniche comuni rigorose e innovative per gli schermi e i dispositivi grafici (fotocopiatrici, stampanti, scanner, fax) che riguardano il consumo energetico sia nel modo “veglia” che nel modo “acceso”. In base alle stime, le nuove specifiche tecniche comuni per i dispositivi grafici approvate il 24 maggio 2006 dall’European Community Energy Star Board (un forum consultivo costituito dagli Stati membri, da rappresentanti del settore e da ONG ambientali e di difesa dei consumatori) consentiranno un risparmio di 17 TWh nell’UE-25 nel prossimo triennio. I calcoli dettagliati sono consultabili all’indirizzo www.eu-energystar.org. Nuove specifiche tecniche comuni per i computer sono in corso di elaborazione e dovrebbero entrare in vigore nel 2007.

Modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2422/2001

Nel corso delle consultazioni sulle motivazioni del rinnovo dell’accordo Energy Star l’European Community Energy Star Board (ECESB) ha chiesto che, in caso di rinnovo dell’accordo, il programma Energy Star sia attuato con maggior efficacia nella CE. Sono pertanto proposte numerose semplificazioni, sia nella presente rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001 che nel progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo accordo, in particolare per quanto riguarda la procedura di aggiornamento dei criteri di efficienza energetica al fine di rendere il programma più flessibile e più facilmente adattabile ai rapidi sviluppi tecnologici e all’evoluzione del mercato.

Per quanto riguarda la rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001, le modifiche proposte sono intese a ridurre i costi di attuazione per le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, conformemente al carattere volontario del programma. Le modifiche proposte tengono conto degli esiti delle discussioni esplorative svoltesi in seno all’ECESB.

Articolo 6: Promozione del logo

Si propone di abolire gli obblighi degli Stati membri e della Commissione in materia di promozione del logo in quanto il programma Energy Star costituisce un sistema di etichettatura volontaria per i produttori, che sono quindi responsabili della registrazione e della promozione dei prodotti. La Commissione continuerà tuttavia a fornire elenchi dei produttori partecipanti e dei prodotti registrati e a mantenere un portale Internet comprendente una banca dati dei prodotti registrati, informazioni per gli acquirenti/utilizzatori delle apparecchiature per ufficio, ecc.

Articolo 8: European Community Energy Star Board (ECESB)

Si propone di abolire l’obbligo per l’ECESB di presentare una relazione sullo stato della penetrazione nel mercato dei prodotti Energy Star e sullo stato della tecnologia disponibile. L’esperienza ha infatti dimostrato che l’ECESB non è in grado di svolgere questi compiti (in particolare per mancanza di risorse). La Commissione intende invece bandire una gara per la realizzazione di uno studio di mercato sulle apparecchiature per ufficio che servirà da base per i futuri aggiornamenti dei criteri di efficienza energetica.

Si propone di abolire il requisito secondo cui la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio delle attività dell’ECESB. Esso è considerato ridondante in quanto il portale Internet Energy Star della Commissione contiene tutte le informazioni relative all’attuazione del programma, comprese quelle sulle attività dell’ECESB (verbali delle riunioni, documenti di lavoro, piano di lavoro, ecc.).

Articolo 10: Piano di lavoro

Questo articolo è stato riformulato per armonizzarlo con la fase corrente di attuazione del programma (un piano di lavoro è stato pubblicato per il 2006) e renderlo coerente con le modifiche proposte per gli articoli 6 e 8.

Si propone inoltre che la Commissione pubblichi un piano di lavoro annuale elaborato di concerto con l’ECESB. Questa procedura è stata seguita negli ultimi anni ed è ritenuta adeguata in quanto garantisce la massima trasparenza.

Articolo 11: Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici

Questa modifica stabilisce chiaramente che l’ECESB e la Commissione possono prendere l’iniziativa di modificare l’accordo, in particolare le specifiche tecniche comuni.

Inoltre, gli obblighi dell’ECESB in materia di revisione delle specifiche tecniche sono stati ridotti in quanto la pratica ha dimostrato che l’ECESB dispone di risorse limitate e non è in grado di svolgere tali compiti.

Articolo 13 del regolamento (CE) n. 2422/2001: Attuazione

Questo articolo è abrogato in quanto agli Stati membri non incombono obblighi che debbano essere oggetto di una relazione.

Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2422/2001 - Articolo 13 della versione rifusa: Revisione

Questo articolo è stato riformulato per alleviare l’onere che l’attuazione del programma rappresenta per la Commissione e per renderlo coerente con il carattere volontario del programma Energy Star.

Allegato

L’allegato in cui era raffigurato il logo è stato abrogato in quanto i marchi Energy Star sono già contenuti nell’accordo e non occorre riprodurli nuovamente. Inoltre, le modifiche al disegno del logo, che appartiene all’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti, non devono formare oggetto di una procedura comunitaria di codecisione.

Rifusione

La presente proposta rifonde il regolamento (CE) n. 2422/2001 conformemente all’Accordo interistituzionale sulla tecnica della rifusione degli atti giuridici[4]. Essa pertanto incorpora in un unico testo le modifiche sostanziali apportate al regolamento (CE) n. 2422/2001 e le disposizioni rimaste invariate dello stesso. La presente proposta sostituirà e abrogherà il regolamento (CE) n. 2422/2001, contribuendo così a rendere la normativa comunitaria più accessibile e trasparente.


 

ê2422/2001 (adattato)

2006/0187 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

previa consultazione Ö visto il parere Õ del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],

considerando quanto segue:

 

ò nuovo

(1)       È necessario apportare alcune modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001[9]. A fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di detto regolamento.

 

ê2422/2001 considerando 1 (adattato)

ð nuovo

(2)       Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia elettrica. La misura più efficace per ridurre il consumo elettrico delle apparecchiature per ufficio è ridurre il consumo in posizione di preaccensione, secondo le conclusioni del Consiglio del maggio 1999 sulle perdite delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nella modalità di preaccensione.Vari modelli disponibili sul mercato comunitario hanno livelli molto diversi di consumo Ö energetico Õ in posizione di preaccensione ð per funzionalità analoghe e il potenziale di ottimizzazione dell’efficienza energetica è notevole ï .

 

ê2422/2001 considerando 2

ð nuovo

(3)       Esistono comunque anche altre misure per ridurre il consumo di elettricità di tali apparecchiature, ad esempio la possibilità di spegnerle quando non sono necessarie senza comprometterne la funzionalità. La Commissione dovrebbe esaminare le misure opportune per sfruttare anche questo potenziale di risparmio energetico ð Il miglioramento dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio contribuisce ad accrescere la competitività della Comunità e la sicurezza del suo approvvigionamento energetico nonché a proteggere l’ambiente ï .

 

ê2422/2001 considerando 3

(4)       È importante promuovere misure intese al funzionamento corretto del mercato interno.

 

ê2422/2001 considerando 4 (adattato)

(5)       È auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa all’energia per minimizzare l’impatto negativo sull’industria e sugli scambi Ö delle misure prese per realizzare tali iniziative Õ .

 

ê2422/2001 considerando 5

(5)       È opportuno assumere come base un livello di protezione elevato nelle proposte riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni stabilite mediante leggi, regolamenti o atti amministrativi negli Stati membri in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori. Il presente regolamento contribuisce ad un livello elevato di protezione sia per l'ambiente che per il consumatore, proponendosi un miglioramento significativo dell'uso efficiente dell'energia di questo tipo di apparecchiature.

 

ê2422/2001 considerando 6

(6)       Dato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

 

ê2422/2001 considerando 7 (adattato)

(7)       Inoltre, l'articolo 174 del trattato prevede la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, due obiettivi che rientrano tra quelli previsti dalla politica comunitaria sull'ambiente. La generazione e il consumo di energia elettrica rappresentano il 30 % delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) di origine antropica e circa il 35 % del consumo di energia primaria nella Comunità. Tali percentuali sono in aumento e circa il 10 % del consumo di energia elettrica è dovuto alle perdite a vuoto delle apparecchiature elettriche.

 

ê2422/2001 considerando 8 (adattato)

(8)       La decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989, concernente un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica[10] , prevede inoltre, quali obiettivi paralleli, incoraggiare i consumatori a preferire strumenti ed apparecchiature a rendimento più elevato e migliorare il rendimento di strumenti e apparecchiature. Ulteriori iniziative sono necessarie per migliorare l'informazione dei consumatori.

 

ê2422/2001 considerando 9

(7)       Il protocollo UNFCCC della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sottoscritto a Kyoto il 10 dicembre 1997 prevede una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per la Comunità pari all'8 % al più tardi durante il periodo 2008-2012. Per conseguire tale obiettivo sono necessarie misure più severe al fine di ridurre le emissioni di CO2 biossido di carbonio all'interno della Comunità.

 

ê2422/2001 considerando 10

(8)       La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"[11], ha inoltre indicato, quale priorità chiave per l'integrazione dei requisiti ambientali relativi all'energia, la fornitura dell'etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia degli strumenti.

 

ê2422/2001 considerando 11

(9)       La risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativa all'efficienza energetica nella Comunità europea[12] auspicava un maggiore uso dell'etichettatura di strumenti e apparecchiature.

 

ê2422/2001 considerando 12

(10)     È auspicabile che i requisiti in materia di uso efficiente dell'energia, etichette e metodi di prova siano coordinati, ove opportuno.

 

ê2422/2001 considerando 13

(11)     La maggior parte delle apparecchiature per ufficio, efficienti sotto il profilo dell'energia, sono acquistabili con un sovrapprezzo nullo o minimo, che può pertanto in molti casi essere ammortizzato in tempi ragionevoli attraverso il risparmio di energia elettrica. Pertanto, in questo settore l'obiettivo del risparmio energetico e della riduzione dell'emissione di CO2 biossido di carbonio può essere realizzato a basso costo e senza svantaggi per i consumatori o per l'industria.

 

ê2422/2001 considerando 14 (adattato)

ð nuovo

(12)     Le apparecchiature per ufficio sono oggetto di scambi su scala mondiale. L’accordo Ö del […] 2006, Õ negoziato tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio[13], agevolerà il commercio internazionale e la tutela dell’ambiente per queste apparecchiature. Il presente regolamento si propone di attuare l’accordo sopra citato Ö Tale Õ accordo Ö deve essere attuato Õ nella Comunità.

 

ê2422/2001 considerando 15 (adattato)

ð nuovo

(13)     Per influenzare i requisiti relativi all’ L’etichetta Energy Star è usata a livello mondiale,. Ö°Per influenzare i requisiti relativi al programma di etichettatura Energy Star Õ è opportuno che la Comunità sia associata al programma di etichettatura e all’elaborazione delle necessarie specifiche tecniche. Tuttavia, la Commissione deve regolarmente verificare se i criteri tecnici sono sufficientemente ambiziosi e se tengono conto a sufficienza degli interessi della Comunità. ð Al momento della definizione dei criteri tecnici di concerto con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti, la Commissione deve tendere a livelli ambiziosi di efficienza energetica ï .

 

ê2422/2001 considerando 16

(14)     Un sistema di attuazione efficace è necessario per garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio venga attuato correttamente, assicuri condizioni eque di concorrenza per i produttori e tuteli i diritti dei consumatori.

 

ê2422/2001 considerando 17 (adattato)

(15)     Il presente regolamento riguarda Ö si applica solo Õ alle apparecchiature per ufficio.

 

ê2422/2001 considerando 18

(16)     La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti[14], non è lo strumento più adeguato in relazione alle apparecchiature per ufficio. La misura più efficace in termini di costo per promuovere l'efficienza sotto il profilo dell'energia delle apparecchiature per ufficio è un programma facoltativo di etichettatura.

 

ê2422/2001 considerando 19 (adattato)

ð nuovo

(17)     È necessario assegnare il compito di contribuire all’elaborazione e all’esame delle specifiche tecniche Ö comuni Õ ad un organismo idoneo, l’European Community Energy Star Board (ECESB), al fine di ottenere un’attuazione efficiente e neutrale del programma. L’ECESB dovrebbe essere composto da rappresentanti nazionali ð e da rappresentanti delle parti interessate ï .

 

ê2422/2001 considerando 20

(18)     È necessario garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia coerente e coordinato con le priorità della politica comunitaria e con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE e dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica[15].

 

ò nuovo

(19)     È opportuno che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia completi le misure adottate nell’ambito della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. È necessario far sì che il programma Energy Star e i programmi di progettazione ecocompatibile siano coerenti e coordinati.

 

ê2422/2001 considerando 21 (adattato)

(20)     Occorre coordinare il programma comunitario Energy Star Ö basato sull’accordo del […] 2006 Õ e altri programmi facoltativi di etichettatura relativa ad uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio nell’ambito della Comunità al fine di evitare confusioni per i consumatori nonché potenziali distorsioni una potenziale distorsione del mercato.

 

ê2422/2001 considerando 22 (adattato)

(21)     È necessario garantire la trasparenza nell’attuazione del programma Ö Energy Star Õ e assicurare la coerenza con le norme internazionali pertinenti al fine di agevolare l’accesso e la partecipazione al programma da parte dei produttori ed esportatori dei paesi extracomunitari ,.

 

ò nuovo

(22)     Il presente regolamento tiene conto dell’esperienza maturata nel periodo iniziale di attuazione del programma Energy Star nella Comunità,

 

ê 2422/2001

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivi

 

ê2422/2001 (adattato)

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (in seguito denominato “Programma Energy Star”) secondo quanto definito nell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (in seguito denominato “accordo”). La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.

 

ê 2422/2001

Articolo 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai gruppi di prodotti relativi alle apparecchiature per ufficio definiti nell'allegato C dell'accordo, fatte salve le relative modifiche a norma dell'articolo X dello stesso.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

 

ê2422/2001 (adattato)

a) “Common Logo” è il marchio di cui all’allegato Ö I dell’accordo Õ;

 

ê 2422/2001

b) “Partecipanti al programma” sono i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e altri enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio energeticamente efficienti che rispondono alle specifiche comuni del programma Energy Star e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione;

 

ê2422/2001 (adattato)

ð nuovo

c) “Specifiche Ö comuni Õ” sono i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggono i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.

Articolo 4
Principi generali

1. Il programma Energy Star dev’essere coordinato, se del caso, con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, istituito dal regolamento (CEE) n. 880/92, e l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 92/75/CEE, ð e le misure di attuazione della direttiva 2005/32/CE.ï

 

ê 2422/2001

2. Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma e da altri enti sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e per la loro promozione.

 

ê2422/2001 (adattato)

Ö 3. La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa. Õ

3. 4. Le apparecchiature per ufficio per le quali l'uso del Common Logo è stato concesso dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (US EPA) si presumono, fino a prova contraria, conformi al presente regolamento.

 

ê 2422/2001

4. 5. Fatte salve eventuali norme comunitarie in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o altri accordi internazionali conclusi fra la Comunità e paesi terzi riguardo all'accesso al mercato comunitario, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti del presente regolamento.

Articolo 5
Registrazione dei partecipanti al programma

1. Le domande di partecipazione al programma possono essere presentate alla Commissione.

 

ê2422/2001 (adattato)

ð nuovo

2. La decisione che autorizza un richiedente a diventare partecipante al programma viene adottata dalla Commissione, dopo aver verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive per l’uso del Ö Common Õ Logo riportate nell’allegato B dell’accordo. La Commissione pubblica ð su Internet ï un elenco aggiornato dei partecipanti al programma e lo comunica regolarmente agli Stati membri.

Articolo 6
Promozione e informazione

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e con i membri dell'ECESB, s'impegna al massimo per incoraggiare l'uso del Common Logo mediante appropriate azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione per i consumatori, i fornitori, i commercianti ed il pubblico.

2. I singoli Stati membri cercano di assicurare, avvalendosi di tutti gli strumenti comunitari disponibili, che i consumatori e gli altri enti interessati siano al corrente dell'esistenza di informazioni particolareggiate sul programma Energy Star ed abbiano accesso alle stesse.

3. Per promuovere l’acquisto di apparecchiature per ufficio Ö ad alto rendimento energetico Õ munite del Common Logo, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità, nonché altre autorità pubbliche a livello nazionale, senza pregiudizio della legislazione comunitaria e nazionale e dei criteri economici, incoraggiano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni Energy Star nella definizione delle proprie specifiche per Ö gli appalti relativi alla fornitura di Õ apparecchiature per ufficio.

 

ê 2422/2001

Articolo 7
Altri programmi facoltativi di etichettatura per l’efficienza energetica

1. I programmi facoltativi di etichettatura per l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio esistenti negli Stati membri e in quelli nuovi possono coesistere con il programma Energy Star.

2. La Commissione e gli Stati membri devono provvedere a garantire il coordinamento necessario tra il programma Energy Star e i programmi nazionali ed altri programmi di etichettatura nella Comunità o negli Stati membri.

 

ê 2422/2001 (adattato) (nuovo)

Articolo 8
European Community Energy Star Board

1. La Commissione istituisce un European Community Energy Star Board ("ECESB"), composto di rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9, come pure delle parti interessate. L’ECESB esamina l’attuazione del programma Energy Star nella Comunità e fornisce consulenza e assistenza alla Commissione, se del caso, per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore.

2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e ogni anno successivo, l'ECSB elabora una relazione sullo stato della penetrazione nel mercato da parte di prodotti che utilizzano il Common Logo e sullo stato della tecnologia disponibile per ridurre i consumi energetici.

3. 2. La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività, l’ECESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le relative parti interessate al gruppo di prodotto in questione, come i produttori, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi ambientalisti e le organizzazioni dei consumatori.

 

ê 2422/2001

4. 3. La Commissione stabilisce il regolamento interno dell'ECESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all'ECESB.

 

ê 2422/2001 (nuovo)

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività dell'ECESB.

 

ê2422/2001 (adattato)

Articolo 9
Rappresentanti nazionali

Ogni Stato membro designa, se del caso, esperti nazionali in materia energetica, autorità o persone (in seguito denominati “rappresentanti nazionali”), incaricati di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Ove vengano designati più rappresentanti nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

 

ê 2422/2001 (adattato)

Articolo 10
Piano di lavoro

Nel rispetto degli obiettivi stabiliti nell'articolo 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione stabilisce un piano di lavoro e lo presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’ECESB. Il piano di lavoro contiene una strategia per lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei successivi tre anni:

 

ê 2422/2001

a) gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e dell'ambiente, e la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star deve conseguire a livello comunitario;

b) un elenco di massima delle apparecchiature per ufficio da considerare prioritarie per l'inclusione nel programma Energy Star;

 

ê 2422/2001 (nuovo)

uno schema di proposte per le campagne educative e promozionali e altri azioni necessarie;

 

ê 2422/2001

c) proposte per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri programmi facoltativi di etichettatura negli Stati membri.

 

ê2422/2001 (adattato)

ð nuovo

Il piano di lavoro è riesaminato periodicamente ð almeno una volta all’anno. Esso è reso accessibile al pubblico. ï La prima volta è riesaminato entro un anno dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, in seguito, ogni anno.

Articolo 11
Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici

1. Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche Ö comuni Õ e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano nell’allegato C dell’accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all’US EPA secondo le procedure stabilite nell’accordo e nella decisione .... del Consiglio 2001/469/CE del Consiglio, del 14 maggio 2001, relativa alla conclusione dell’accordo negoziato tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio a nome della Comunità europea[17], occorre seguire le seguenti procedure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4 .

1. 2. La Commissione può chiedere all’ECESB di formulare proposte ð una proposta ï di modifica dell’accordo ð o di modifica delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all’ECESB una proposta di modifica delle specifiche comuni di un prodotto e di modifica dell’accordo ï . L’ECESB può altresì presentare alla Commissione proposte ð una proposta ï formulata di propria iniziativa.

 

ê 2422/2001

2. 3. La Commissione consulta l'ECESB ogniqualvolta riceve dall'US EPA una proposta di modifica dell'accordo.

 

ê2422/2001 (adattato)

ð nuovo

3. Nel fornire il proprio parere alla Commissione, l'ECESB deve tener conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle tecnologie disponibili intese a ridurre il consumo di energia.4. La Commissione in particolare rispetta l’obiettivo di specifiche Ö comuni Õ di qualità elevata Ö ambiziose Õ , ð conformemente all’articolo I, paragrafo 4, dell’accordo, ï tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei costi relativi, Ö allo scopo di Õ per ridurre i consumi energetici esaminate nella relazione dell’ECESB di cui all’articolo 8, paragrafo 2, Ö tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei costi relativi Õ .

Articolo 12
Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi

 

ê 2422/2001

1. Il Common Logo viene utilizzato soltanto per i prodotti oggetto dell'accordo e secondo le direttive per l'uso del simbolo riportate nell'allegato B dell'accordo.

 

ê2422/2001 (adattato)

2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o fuorviante, o l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il Common Logo introdotto dal presente regolamento.

3. La Commissione assicura l'uso corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all'articolo VIII, paragrafi 2, 3 e 4 dell'accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni per garantire nel proprio territorio l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest'ultima, per l'avvio dell'azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma e di altri enti.

Articolo 13
Attuazione

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per garantirne l'osservanza.

Articolo 14 13
Revisione

Prima che le parti dell'accordo procedano alla discussione del rinnovo dell'accordo ai sensi dell’articolo XII dello stesso, la Commissione valuta il programma Energy Star alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.

Entro 15 gennaio 2005 la Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale esamina l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio commercializzate nella Comunità, fornisce una valutazione dell'efficacia del programma Energy Star e propone, se necessario, misure supplementari a detto programma. La relazione deve esaminare i risultati del dialogo tra UE e USA e in particolare se le specifiche fissate per il programma in questione sono sufficientemente efficaci.

 

ê

Articolo 14
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2422/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

 

ê2422/2001 (adattato)

Articolo 15
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo Ö ventesimo Õ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

 

ê2422/2001 (adattato)

Allegato

LOGO ENERGY STAR


 

é

ALLEGATO [da completare]

Regolamento 2422/2001

Presente regolamento

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

-

Articolo 10, terzo trattino

-

Articolo 10, quarto trattino

Articolo 10, lettera c)

Articolo 10, secondo comma, ultima frase

-

-

Articolo 10, secondo comma, ultima frase

Articolo 11, paragrafo 3

-

-

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13

-

Articolo 14, primo comma

Articolo 13

Articolo 14, secondo comma

-

-

Articolo 14

Allegato

-

________________



[1]               COM(2006) 140 definitivo.

[2]               SEC(2006) 381 definitivo.

[3]               COM(2005) 265 definitivo.

[4]               Accordo interistituzionale del 28 marzo 2001 per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti giuridici, GU C 77 del 28.3.2002.

[5]               GU C 150 E del 30.5.2000, pag. 73, e GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 262 […].

[6]               GU C 204 del 18.7.2000, pag. 18 […].

[7]               GU C […].

[8]               Parere del Parlamento europeo del 1° febbraio 2001 (GU C 267 del 21.9.2001, pag. 49), posizione comune del Consiglio del 31 maggio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2001 GU C […].

[9]               GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

[10]             GU L 157 del 9.6.1989, pag. 32.

[11]             GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

[12]             GU C 394 del 17.12.1998, pag. 1.

[13]             GU […].

[14]             GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

[15]             GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

[16]             GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

[17]             GU 172 del 26.6.2001, pag. 1 […].