Bruxelles, 4.10.2006
COM(2006) 576 definitivo
2006/0187 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente un programma comunitario di
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature
per ufficio
(Rifusione)
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
Oggetto della proposta
Il regolamento (CE) n. 2422/2001,
fondato su un accordo concluso con il governo degli Stati Uniti d’America per
il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente
dell’energia per le apparecchiature per ufficio, definisce le norme di
attuazione del programma “Energy Star” per le apparecchiature per ufficio
(computer, schermi di computer, stampanti, fotocopiatrici, scanner, fax) nella
Comunità. Scopo della presente proposta di rifusione del regolamento (CE) n.
2422/2001 è adattare l’attuazione del programma “Energy Star” al nuovo accordo
concluso fra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea in
materia di coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso
efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio. Il nuovo accordo
pone le basi del proseguimento del programma “Energy Star” nella Comunità per
un secondo quinquennio. Una proposta di decisione del Consiglio relativa alla
firma e alla conclusione del nuovo accordo “Energy Star” è presentata al
Consiglio in parallelo alla presente proposta di rifusione del regolamento (CE)
n. 2422/2001.
Le proposte relative al nuovo accordo e alla rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001 tengono conto dell’esperienza acquisita nel primo periodo di attuazione del programma “Energy Star” nella Comunità, ossia dal 2001 al 2006, nonché delle consultazioni dell’European Community Energy Star Board (comitato della Comunità europea per il programma “Energy Star”). L’obiettivo è continuare a migliorare l’attuazione del programma “Energy Star” per renderlo più efficiente e sfruttare pienamente le potenzialità di risparmio energetico.
Motivi per proseguire il programma Energy Star
I motivi per proseguire il programma Energy Star per un secondo periodo di cinque anni sono esposti in modo circostanziato nella Comunicazione sull’attuazione del programma Energy Star nel periodo 2001-2005[1] e nella Raccomandazione della Commissione al Consiglio sull’avvio dei negoziati per il secondo accordo Energy Star[2]. Di seguito sono sintetizzati i punti principali.
· L’uso efficiente dell’energia è uno dei principali elementi di una politica energetica sostenibile nella Comunità europea. Il Libro verde della Commissione sull’efficienza energetica[3] individua alcuni notevoli vantaggi derivanti da un uso efficiente dell’energia: garanzia della competitività dell’economia europea grazie ad una riduzione delle spese energetiche, protezione dell’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’utilizzo dell’energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico grazie alla riduzione della domanda energetica e, quindi, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia.
· Le apparecchiature per ufficio rappresentano una quota significativa del consumo di energia elettrica nella CE. Se non si adottano provvedimenti, il consumo potrebbe aumentare a seguito del potenziamento delle funzionalità di tali apparecchiature e dell’aumento del numero di tali apparecchiature negli uffici e negli ambienti domestici. Per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Libro verde sull’efficienza energetica è necessario ottimizzare la prestazione energetica delle apparecchiature per ufficio.
·
Il programma Energy Star della CE
costituisce un quadro di riferimento per coordinare le attività degli Stati
membri volte a migliorare l’efficienza energetica delle apparecchiature per
ufficio. È necessario un approccio coordinato per ridurre al minimo le
conseguenze negative per l’industria e il commercio, in quanto l’applicazione
di requisiti nazionali non coordinati imporrebbe costi aggiuntivi ai
fabbricanti, ai commercianti e, quindi, agli acquirenti e agli utilizzatori
delle apparecchiature in questione.
·
Considerando che le apparecchiature per
ufficio sono commercializzate su scala mondiale, le misure tese ad ottimizzarne
l’efficienza energetica dovrebbero essere attuate in collaborazione con i
partner e i responsabili politici attivi a livello mondiale. Una strategia
armonizzata riduce i costi di attuazione del programma ed evita di creare
situazioni confuse per i consumatori. Il programma Energy Star costituisce un
quadro di riferimento per coordinare le azioni volte a migliorare l’efficienza
energetica delle apparecchiature per ufficio con gli Stati Uniti, il Giappone e
gli altri principali operatori del mercato. Il programma Energy Star
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (Environmental Protection Agency – US
EPA), gestito dalla Commissione europea nella CE e nel SEE, costituisce
pertanto la piattaforma ottimale per l’adozione di misure destinate a
migliorare l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio mediante
l'etichettatura.
·
Il programma volontario Energy Star è
ampiamente accettato dai fabbricanti. Negli USA, peraltro, costituisce un
elemento importante per gli appalti pubblici in quanto nell'ambito delle
procedure di aggiudicazione degli stessi gli offerenti sono tenuti a rispettare
le sue specifiche tecniche. Questo incentiva i produttori a immettere nel
mercato prodotti conformi ai requisiti del programma. Il mercato si orienta di
conseguenza verso prodotti ad elevata efficienza energetica e si potrebbero
ottenere risparmi energetici notevoli a condizione che le specifiche tecniche
siano rigorose (ad esempio, corrispondenti al 25% dei modelli) al momento della
definizione dei criteri. La Commissione ritiene che l’apporto degli esperti
comunitari rappresenti un importante contributo all’elaborazione di specifiche
tecniche coerenti e rigorose.
·
Sebbene non sia possibile quantificare la
portata dei risparmi energetici, i servizi della Commissione e i soggetti
interessati ritengono che il programma Energy Star abbia contribuito a
migliorare l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio vendute
nell’UE. D’altra parte esiste ancora un notevole potenziale per migliorare, in
modo efficace rispetto ai costi, la prestazione energetica delle apparecchiature
per ufficio. Il ritmo accelerato dell’innovazione e dei cicli di sviluppo dei
prodotti richiede tuttavia strumenti estremamente flessibili, come ad esempio
sistemi di etichettatura volontari che possono essere adattati più rapidamente
agli sviluppi tecnologici e del mercato.
·
Il programma rafforza la trasparenza del
mercato delle apparecchiature per ufficio, in particolare per quanto concerne
le loro prestazioni energetiche. Si tratta di un prerequisito per incoraggiare
i consumatori, il settore terziario e le autorità responsabili degli appalti
pubblici a tenere conto, al momento di acquistare un prodotto, dell’efficienza
energetica e del costo totale dei beni, comprese quindi le spese per il consumo
elettrico. In particolare, la banca dati Energy Star, gestita dalla
Commissione, può essere utilizzata come base per le attività delle autorità
nazionali, regionali e locali destinate a promuovere le apparecchiature per
ufficio ad elevata efficienza energetica.
Il nuovo accordo Energy Star
Il primo accordo con gli Stati Uniti è scaduto nel giugno 2006. La Commissione ha proposto di rinnovare l’accordo per un secondo periodo di cinque anni e il 5 maggio 2006 è stata autorizzata a negoziare un nuovo accordo. Il Parlamento europeo è stato informato dei negoziati relativi al nuovo accordo Energy Star alla riunione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia del 30 maggio 2006.
La proposta relativa al nuovo accordo prevede espressamente che le specifiche tecniche comuni debbano essere rigorose al momento della definizione dei criteri di efficienza energetica. Si tratta di un prerequisito per potenziare l’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio in modo efficace. I criteri di efficienza energetica devono inoltre riguardare il consumo energetico non solo nel modo “veglia” (stand-by), ma anche negli altri modi di funzionamento pertinenti, in particolare il modo “acceso” (“on”).
L’allegato C del nuovo accordo proposto contiene pertanto specifiche tecniche comuni rigorose e innovative per gli schermi e i dispositivi grafici (fotocopiatrici, stampanti, scanner, fax) che riguardano il consumo energetico sia nel modo “veglia” che nel modo “acceso”. In base alle stime, le nuove specifiche tecniche comuni per i dispositivi grafici approvate il 24 maggio 2006 dall’European Community Energy Star Board (un forum consultivo costituito dagli Stati membri, da rappresentanti del settore e da ONG ambientali e di difesa dei consumatori) consentiranno un risparmio di 17 TWh nell’UE-25 nel prossimo triennio. I calcoli dettagliati sono consultabili all’indirizzo www.eu-energystar.org. Nuove specifiche tecniche comuni per i computer sono in corso di elaborazione e dovrebbero entrare in vigore nel 2007.
Modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2422/2001
Nel corso delle consultazioni sulle motivazioni del rinnovo dell’accordo Energy Star l’European Community Energy Star Board (ECESB) ha chiesto che, in caso di rinnovo dell’accordo, il programma Energy Star sia attuato con maggior efficacia nella CE. Sono pertanto proposte numerose semplificazioni, sia nella presente rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001 che nel progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo accordo, in particolare per quanto riguarda la procedura di aggiornamento dei criteri di efficienza energetica al fine di rendere il programma più flessibile e più facilmente adattabile ai rapidi sviluppi tecnologici e all’evoluzione del mercato.
Per quanto riguarda la rifusione del regolamento (CE) n. 2422/2001, le modifiche proposte sono intese a ridurre i costi di attuazione per le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, conformemente al carattere volontario del programma. Le modifiche proposte tengono conto degli esiti delle discussioni esplorative svoltesi in seno all’ECESB.
Articolo 6: Promozione del logo
Si propone di abolire gli obblighi degli Stati membri e della Commissione in materia di promozione del logo in quanto il programma Energy Star costituisce un sistema di etichettatura volontaria per i produttori, che sono quindi responsabili della registrazione e della promozione dei prodotti. La Commissione continuerà tuttavia a fornire elenchi dei produttori partecipanti e dei prodotti registrati e a mantenere un portale Internet comprendente una banca dati dei prodotti registrati, informazioni per gli acquirenti/utilizzatori delle apparecchiature per ufficio, ecc.
Articolo
8: European Community Energy Star Board (ECESB)
Si propone di abolire l’obbligo per l’ECESB di presentare una relazione sullo stato della penetrazione nel mercato dei prodotti Energy Star e sullo stato della tecnologia disponibile. L’esperienza ha infatti dimostrato che l’ECESB non è in grado di svolgere questi compiti (in particolare per mancanza di risorse). La Commissione intende invece bandire una gara per la realizzazione di uno studio di mercato sulle apparecchiature per ufficio che servirà da base per i futuri aggiornamenti dei criteri di efficienza energetica.
Si propone di abolire il requisito secondo cui la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio delle attività dell’ECESB. Esso è considerato ridondante in quanto il portale Internet Energy Star della Commissione contiene tutte le informazioni relative all’attuazione del programma, comprese quelle sulle attività dell’ECESB (verbali delle riunioni, documenti di lavoro, piano di lavoro, ecc.).
Articolo 10: Piano di lavoro
Questo articolo è stato riformulato per armonizzarlo con la fase corrente di attuazione del programma (un piano di lavoro è stato pubblicato per il 2006) e renderlo coerente con le modifiche proposte per gli articoli 6 e 8.
Si propone inoltre che la Commissione pubblichi un piano di lavoro annuale elaborato di concerto con l’ECESB. Questa procedura è stata seguita negli ultimi anni ed è ritenuta adeguata in quanto garantisce la massima trasparenza.
Articolo 11: Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici
Questa modifica stabilisce chiaramente che l’ECESB e la Commissione possono prendere l’iniziativa di modificare l’accordo, in particolare le specifiche tecniche comuni.
Inoltre, gli obblighi dell’ECESB in materia di revisione delle specifiche tecniche sono stati ridotti in quanto la pratica ha dimostrato che l’ECESB dispone di risorse limitate e non è in grado di svolgere tali compiti.
Articolo 13 del regolamento (CE) n. 2422/2001: Attuazione
Questo articolo è abrogato in quanto agli Stati membri non incombono obblighi che debbano essere oggetto di una relazione.
Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2422/2001 - Articolo 13 della versione rifusa: Revisione
Questo articolo è stato riformulato per alleviare l’onere che l’attuazione del programma rappresenta per la Commissione e per renderlo coerente con il carattere volontario del programma Energy Star.
Allegato
L’allegato in cui era raffigurato il logo è stato abrogato in quanto i marchi Energy Star sono già contenuti nell’accordo e non occorre riprodurli nuovamente. Inoltre, le modifiche al disegno del logo, che appartiene all’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti, non devono formare oggetto di una procedura comunitaria di codecisione.
Rifusione
La presente proposta rifonde il regolamento (CE) n. 2422/2001 conformemente all’Accordo interistituzionale sulla tecnica della rifusione degli atti giuridici[4]. Essa pertanto incorpora in un unico testo le modifiche sostanziali apportate al regolamento (CE) n. 2422/2001 e le disposizioni rimaste invariate dello stesso. La presente proposta sostituirà e abrogherà il regolamento (CE) n. 2422/2001, contribuendo così a rendere la normativa comunitaria più accessibile e trasparente.
ê2422/2001 (adattato)
2006/0187 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente un programma comunitario di
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature
per ufficio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione[5],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],
previa consultazione Ö visto il parere Õ del Comitato delle regioni[7],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[8],
considerando quanto segue:
ò nuovo
(1) È necessario apportare alcune modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001[9]. A fini di chiarezza occorre procedere alla rifusione di detto regolamento.
ê2422/2001 considerando 1 (adattato)
ð nuovo
(2) Le apparecchiature per
ufficio rappresentano una quota significativa del consumo totale di energia
elettrica. La misura più efficace per ridurre il consumo elettrico
delle apparecchiature per ufficio è ridurre il consumo in posizione di
preaccensione, secondo le conclusioni delVari modelli disponibili sul mercato
comunitario hanno livelli molto diversi di consumo Ö energetico Õ Consiglio del maggio 1999 sulle
perdite delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nella modalità di
preaccensione.in posizione di preaccensione ð per funzionalità
analoghe e il potenziale di ottimizzazione dell’efficienza energetica è
notevole ï .
ê2422/2001 considerando 2
ð nuovo
(3) Esistono comunque anche altre misure per ridurre il consumo di
elettricità di tali apparecchiature, ad esempio la possibilità di spegnerle
quando non sono necessarie senza comprometterne la funzionalità. La Commissione
dovrebbe esaminare le misure oppor ð Il miglioramento
dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio contribuisce ad
accrescere la competitività della Comunità e la sicurezza del suo
approvvigionamento energetico nonché a proteggere l’ambiente ï .tune per sfruttare anche questo potenziale
di risparmio energetico
ê2422/2001 considerando 3
(4) È importante promuovere misure intese al funzionamento corretto del mercato interno.
ê2422/2001 considerando 4 (adattato)
(5) È auspicabile coordinare le iniziative nazionali in materia di etichettatura relativa all’energia per minimizzare l’impatto negativo sull’industria e sugli scambi Ö delle misure prese per realizzare tali iniziative Õ .
ê2422/2001 considerando 5
(5) È
opportuno assumere come base un livello di protezione elevato nelle proposte riguardanti il
ravvicinamento delle disposizioni stabilite mediante leggi, regolamenti o atti
amministrativi negli Stati membri in materia di salute, sicurezza, protezione
ambientale e tutela dei consumatori. Il presente regolamento contribuisce ad
un livello elevato di protezione sia per l'ambiente che per il consumatore,
proponendosi un miglioramento significativo dell'uso efficiente dell'energia di
questo tipo di apparecchiature.
ê2422/2001 considerando 6
(6) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
ê2422/2001 considerando 7 (adattato)
(7) Inoltre, l'articolo 174 del trattato prevede la
salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente nonché
un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali, due obiettivi che
rientrano tra quelli previsti dalla politica comunitaria sull'ambiente. La generazione e il consumo
di energia elettrica rappresentano il 30 % delle emissioni di biossido di
carbonio (CO2) di origine antropica e circa il 35 % del consumo di energia
primaria nella Comunità. Tali percentuali sono in aumento e circa il 10 %
del consumo di energia elettrica è dovuto alle perdite a vuoto delle
apparecchiature elettriche.
ê2422/2001 considerando 8 (adattato)
(8) La decisione 89/364/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1989,
concernente un
programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia
elettrica[10] , prevede inoltre, quali obiettivi paralleli, incoraggiare i consumatori
a preferire strumenti ed apparecchiature a rendimento più elevato e migliorare
il rendimento di strumenti e apparecchiature. Ulteriori iniziative sono
necessarie per migliorare l'informazione dei consumatori.
ê2422/2001 considerando 9
(7) Il
protocollo UNFCCC della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici sottoscritto a Kyoto il 10 dicembre 1997 prevede una
riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra per la Comunità pari all'8 %
al più tardi durante il periodo 2008-2012. Per conseguire tale obiettivo sono
necessarie misure più severe al fine di ridurre le emissioni di CO2 biossido
di carbonio all'interno della Comunità.
ê2422/2001 considerando 10
(8) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"[11], ha inoltre indicato, quale priorità chiave per l'integrazione dei requisiti ambientali relativi all'energia, la fornitura dell'etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia degli strumenti.
ê2422/2001 considerando 11
(9) La risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1998 relativa all'efficienza energetica nella Comunità europea[12] auspicava un maggiore uso dell'etichettatura di strumenti e apparecchiature.
ê2422/2001 considerando 12
(10) È auspicabile che i requisiti in materia di uso efficiente dell'energia, etichette e metodi di prova siano coordinati, ove opportuno.
ê2422/2001 considerando 13
(11) La
maggior parte delle apparecchiature per ufficio, efficienti sotto il profilo
dell'energia, sono acquistabili con un sovrapprezzo nullo o minimo, che può
pertanto in molti casi essere ammortizzato in tempi ragionevoli attraverso il
risparmio di energia elettrica. Pertanto, in questo settore l'obiettivo del
risparmio energetico e della riduzione dell'emissione di CO2 biossido
di carbonio può essere realizzato a basso costo e senza svantaggi per i
consumatori o per l'industria.
ê2422/2001 considerando 14 (adattato)
ð nuovo
(12) Le
apparecchiature per ufficio sono oggetto di scambi su scala mondiale. L’accordo
Ö del […] 2006, Õ negoziato tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità
europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso
efficiente dell’energia per le apparecchiature per
ufficio[13],
agevolerà il commercio internazionale e la tutela dell’ambiente per queste
apparecchiature. Il presente regolam Ö Tale Õ accordo Ö deve essere attuato Õ nella Comunità.ento si propone di attuare
l’accordo sopra citato
ê2422/2001 considerando 15 (adattato)
ð nuovo
(13) Per
influenzare i requisiti relativi all’ L’etichetta
Energy Star è usata a livello mondiale,. Ö°Per influenzare i requisiti relativi al programma di etichettatura
Energy Star Õ è opportuno che la Comunità sia associata al programma di
etichettatura e all’elaborazione delle necessarie specifiche tecniche. Tuttavia, la Commissione
deve regolarmente verificare se i criteri tecnici sono sufficientemente
ambiziosi e se tengono conto a sufficienza degli interessi della Comunità. ð Al momento della
definizione dei criteri tecnici di concerto con l’Agenzia per la protezione
dell’ambiente degli Stati Uniti, la Commissione deve tendere a livelli
ambiziosi di efficienza energetica ï .
ê2422/2001 considerando 16
(14) Un sistema di attuazione efficace è necessario per garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio venga attuato correttamente, assicuri condizioni eque di concorrenza per i produttori e tuteli i diritti dei consumatori.
ê2422/2001 considerando 17 (adattato)
(15) Il
presente regolamento riguarda Ö si applica solo Õ alle apparecchiature per ufficio.
ê2422/2001 considerando 18
(16) La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti[14], non è lo strumento più adeguato in relazione alle apparecchiature per ufficio. La misura più efficace in termini di costo per promuovere l'efficienza sotto il profilo dell'energia delle apparecchiature per ufficio è un programma facoltativo di etichettatura.
ê2422/2001 considerando 19 (adattato)
ð nuovo
(17) È necessario assegnare il compito di contribuire all’elaborazione e all’esame delle specifiche tecniche Ö comuni Õ ad un organismo idoneo, l’European Community Energy Star Board (ECESB), al fine di ottenere un’attuazione efficiente e neutrale del programma. L’ECESB dovrebbe essere composto da rappresentanti nazionali ð e da rappresentanti delle parti interessate ï .
ê2422/2001 considerando 20
(18) È necessario garantire che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio sia coerente e coordinato con le priorità della politica comunitaria e con altri programmi comunitari di etichettatura o certificazione di qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE e dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica[15].
ò nuovo
(19) È opportuno che il programma di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia completi le misure adottate nell’ambito della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. È necessario far sì che il programma Energy Star e i programmi di progettazione ecocompatibile siano coerenti e coordinati.
ê2422/2001 considerando 21 (adattato)
(20) Occorre
coordinare il programma comunitario Energy Star Ö basato sull’accordo del […] 2006 Õ e altri programmi facoltativi di etichettatura relativa ad uso
efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio nell’ambito della
Comunità al fine di evitare confusioni per i consumatori nonché potenziali
distorsioni una potenziale distorsione del mercato.
ê2422/2001 considerando 22 (adattato)
(21) È
necessario garantire la trasparenza nell’attuazione del programma Ö Energy Star Õ e assicurare la coerenza con le norme internazionali pertinenti al
fine di agevolare l’accesso e la partecipazione al programma da parte dei
produttori ed esportatori dei paesi extracomunitari ,.
ò nuovo
(22) Il presente regolamento
tiene conto dell’esperienza maturata nel periodo iniziale di attuazione del
programma Energy Star nella Comunità,
ê 2422/2001
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivi
ê2422/2001 (adattato)
Il presente regolamento stabilisce le norme
riguardanti il programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso
efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (in seguito denominato
“Programma Energy Star”) secondo quanto definito nell’accordo tra il governo
degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei
programmi di etichettatura relativa ad uso efficiente dell’energia per
le apparecchiature per ufficio (in seguito denominato “accordo”). La
partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.
ê 2422/2001
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai gruppi di prodotti relativi alle apparecchiature per ufficio definiti nell'allegato C dell'accordo, fatte salve le relative modifiche a norma dell'articolo X dello stesso.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
ê2422/2001 (adattato)
a) “Common Logo” è il marchio di cui all’allegato Ö I dell’accordo Õ;
ê 2422/2001
b) “Partecipanti al programma” sono i fabbricanti, gli assemblatori, gli esportatori, gli importatori, i dettaglianti e altri enti che si impegnano a promuovere determinate apparecchiature per ufficio energeticamente efficienti che rispondono alle specifiche comuni del programma Energy Star e che hanno scelto di partecipare al programma Energy Star registrandosi presso la Commissione;
ê2422/2001 (adattato)
ð nuovo
c) “Specifiche Ö comuni Õ” sono i requisiti in materia di efficienza energetica e di prestazioni, compresi i metodi di prova, utilizzati per determinare se le apparecchiature per ufficio posseggono i requisiti di efficienza energetica per il Common Logo.
Articolo 4
Principi generali
1. Il programma Energy Star dev’essere
coordinato, se del caso, con altri programmi comunitari di etichettatura o
certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema
comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, istituito dal
regolamento (CEE) n. 880/92, e l’indicazione del consumo di
energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura
ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva
92/75/CEE, ð e le misure di
attuazione della direttiva 2005/32/CE.ï
ê 2422/2001
2. Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma e da altri enti sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e per la loro promozione.
ê2422/2001 (adattato)
Ö 3. La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa. Õ
3. 4. Le apparecchiature per
ufficio per le quali l'uso del Common Logo è stato concesso dall'Agenzia per la
protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (US EPA) si presumono, fino a prova
contraria, conformi al presente regolamento.
ê 2422/2001
4. 5. Fatte salve eventuali
norme comunitarie in materia di valutazione e apposizione di marchi di
conformità e/o altri accordi internazionali conclusi fra la Comunità e paesi
terzi riguardo all'accesso al mercato comunitario, i prodotti oggetto del
presente regolamento immessi sul mercato comunitario possono essere sottoposti
a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei
requisiti del presente regolamento.
Articolo 5
Registrazione dei partecipanti al programma
1. Le domande di partecipazione al programma possono essere presentate alla Commissione.
ê2422/2001 (adattato)
ð nuovo
2. La decisione che autorizza un richiedente a
diventare partecipante al programma viene adottata dalla Commissione, dopo aver
verificato che il richiedente abbia acconsentito a conformarsi alle direttive
per l’uso del Ö Common Õ Logo riportate nell’allegato B dell’accordo. La Commissione pubblica ð su Internet ï un elenco aggiornato dei partecipanti al programma e lo comunica regolarmente
agli Stati membri.
Articolo 6
Promozione e informazione
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati
membri e con i membri dell'ECESB, s'impegna al massimo per incoraggiare l'uso
del Common Logo mediante appropriate azioni di sensibilizzazione e campagne
di informazione per i consumatori, i fornitori, i commercianti ed il pubblico.
2. I singoli Stati membri cercano di assicurare,
avvalendosi di tutti gli strumenti comunitari disponibili, che i consumatori
e gli altri enti interessati siano al corrente dell'esistenza di informazioni
particolareggiate sul programma Energy Star ed abbiano accesso alle stesse.
3. Per promuovere l’acquisto di apparecchiature per ufficio Ö ad alto rendimento energetico Õ munite del Common Logo, la Commissione e le altre
istituzioni della Comunità, nonché altre autorità pubbliche a livello
nazionale, senza pregiudizio della legislazione comunitaria e nazionale e dei
criteri economici, incoraggiano requisiti di efficienza energetica non meno
rigorosi delle specifiche comuni Energy Star nella definizione delle proprie
specifiche per Ö gli appalti relativi alla fornitura di Õ apparecchiature per ufficio.
ê 2422/2001
Articolo 7
Altri programmi facoltativi di etichettatura per l’efficienza energetica
1. I programmi facoltativi di etichettatura per l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio esistenti negli Stati membri e in quelli nuovi possono coesistere con il programma Energy Star.
2. La Commissione e gli Stati membri devono provvedere a garantire il coordinamento necessario tra il programma Energy Star e i programmi nazionali ed altri programmi di etichettatura nella Comunità o negli Stati membri.
ê 2422/2001 (adattato) (nuovo)
Articolo 8
European Community Energy Star Board
1. La Commissione istituisce un European Community Energy Star Board ("ECESB"), composto di rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9, come pure delle parti interessate. L’ECESB esamina l’attuazione del programma Energy Star nella Comunità e fornisce consulenza e assistenza alla Commissione, se del caso, per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore.
2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e ogni
anno successivo, l'ECSB elabora una relazione sullo stato della penetrazione
nel mercato da parte di prodotti che utilizzano il Common Logo e sullo stato
della tecnologia disponibile per ridurre i consumi energetici.
3. 2. La Commissione
garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie
attività, l’ECESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una
partecipazione equilibrata di tutte le relative parti
interessate al gruppo di prodotto in questione, come i produttori, i
dettaglianti, gli importatori, i gruppi ambientalisti e le organizzazioni dei
consumatori.
ê 2422/2001
4. 3. La Commissione
stabilisce il regolamento interno dell'ECESB, tenendo conto del parere dei
rappresentanti degli Stati membri in seno all'ECESB.
ê 2422/2001 (nuovo)
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulle
attività dell'ECESB.
ê2422/2001 (adattato)
Articolo 9
Rappresentanti nazionali
Ogni Stato membro designa, se del caso, esperti nazionali in materia energetica, autorità o persone (in seguito denominati “rappresentanti nazionali”), incaricati di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Ove vengano designati più rappresentanti nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri e le regole di coordinamento ad essi applicabili.
ê 2422/2001 (adattato)
Articolo 10
Piano di lavoro
Nel rispetto degli obiettivi stabiliti
nell'articolo 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
regolamento la Commissione stabilisce un piano di lavoro e
lo presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consult. Il piano di lavoro contiene una strategia per
lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei successivi tre
anni:azione
dell’ECESB
ê 2422/2001
a) gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e dell'ambiente, e la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star deve conseguire a livello comunitario;
b) un elenco di
massima delle apparecchiature per ufficio da considerare prioritarie per
l'inclusione nel programma Energy Star;
ê 2422/2001 (nuovo)
uno schema di proposte per le campagne educative e promozionali e altri
azioni necessarie;
ê 2422/2001
c) proposte per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri programmi facoltativi di etichettatura negli Stati membri.
ê2422/2001 (adattato)
ð nuovo
Il piano di lavoro è riesaminato periodicamente ð almeno una volta
all’anno. Esso è reso accessibile al pubblico. ï La prima volta è riesaminato entro un anno dalla sua presentazione al
Parlamento europeo e al Consiglio e, in seguito, ogni anno.
Articolo 11
Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici
1. Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche Ö comuni Õ e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano
nell’allegato C dell’accordo e prima di presentare una bozza di proposta o
rispondere all’US EPA secondo le procedure stabilite nell’accordo e nella
decisione .... del Consiglio 2001/[17],
occorre seguire le 469/CE del Consiglio, del 14 maggio 2001,
relativa alla conclusione dell’accordo negoziato tra il governo degli Stati
Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per
ufficio a nome della Comunità europeaseguenti
procedure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4 .
1. 2. La Commissione può
chiedere all’ECESB di formulare proposte ð una proposta ï di modifica dell’accordo ð o di modifica
delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all’ECESB
una proposta di modifica delle specifiche comuni di un prodotto e di modifica
dell’accordo ï . L’ECESB può altresì
presentare alla Commissione proposte ð una proposta ï formulata di propria iniziativa.
ê 2422/2001
2. 3. La Commissione
consulta l'ECESB ogniqualvolta riceve dall'US EPA una proposta di modifica
dell'accordo.
ê2422/2001 (adattato)
ð nuovo
3. Nel fornire il proprio parere alla Commissione, l'ECESB
deve tener conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché
delle tecnologie disponibili intese a ridurre il consumo di energia.4. La
Commissione in particolare rispetta l’obiettivo di specifiche Ö comuni Õ di Ö ambiziose Õ , ð conformemente
all’articolo I, paragrafo 4, dell’accordo, ï qualità
elevatatenendo debitamente conto
delle tecnologie disponibili e dei costi relativi, Ö allo scopo
di Õ per ridurre i consumi energetici
esaminate nella relazione dell’ECESB di cui all’artic Ö tenendo
debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei costi relativi Õ .olo 8, paragrafo
2,
Articolo 12
Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi
ê 2422/2001
1. Il Common Logo viene utilizzato soltanto per i prodotti oggetto dell'accordo e secondo le direttive per l'uso del simbolo riportate nell'allegato B dell'accordo.
ê2422/2001 (adattato)
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità
falsa o fuorviante, o l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare
confusione con il Common Logo introdotto dal presente
regolamento.
3. La Commissione assicura l'uso corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all'articolo VIII, paragrafi 2, 3 e 4 dell'accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni per garantire nel proprio territorio l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest'ultima, per l'avvio dell'azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma e di altri enti.
Articolo 13
Attuazione
Entro dodici mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri informano la
Commissione delle misure adottate per garantirne l'osservanza.
Articolo 14 13
Revisione
Prima che le parti dell'accordo procedano alla discussione del rinnovo dell'accordo ai sensi dell’articolo XII dello stesso, la Commissione valuta il programma Energy Star alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua attuazione.
Entro 15 gennaio 2005 la
Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione nella quale esamina l'efficienza energetica delle apparecchiature per
ufficio commercializzate nella Comunità, fornisce una valutazione
dell'efficacia del programma Energy Star e propone, se necessario, misure supplementari a detto
programma. La relazione deve esaminare i risultati del dialogo tra UE e USA e
in particolare se le specifiche fissate per il programma in questione sono
sufficientemente efficaci.
ê
Articolo 14
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2422/2001 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
ê2422/2001 (adattato)
Articolo 15
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo
Ö ventesimo Õ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ê2422/2001 (adattato)
Allegato
LOGO ENERGY STAR
é
ALLEGATO [da completare]
|
Regolamento 2422/2001 |
Presente regolamento |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
- |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
- |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
- |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
- |
|
Articolo 10, terzo trattino |
- |
|
Articolo 10, quarto trattino |
Articolo 10, lettera c) |
|
Articolo 10, secondo comma, ultima frase |
- |
|
- |
Articolo 10, secondo comma, ultima frase |
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
- |
|
- |
Articolo 11, paragrafo 3 |
|
Articolo 13 |
- |
|
Articolo 14, primo comma |
Articolo 13 |
|
Articolo 14, secondo comma |
- |
|
- |
Articolo 14 |
|
Allegato |
- |
________________
[1] COM(2006) 140 definitivo.
[2] SEC(2006) 381 definitivo.
[3] COM(2005) 265 definitivo.
[4] Accordo interistituzionale del 28 marzo 2001 per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti giuridici, GU C 77 del 28.3.2002.
[5] GU C 150 E del
30.5.2000, pag. 73, e GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 262 […].
[6] GU C 204 del
18.7.2000, pag. 18 […].
[7] GU C […].
[8] Parere del
Parlamento europeo del 1° febbraio 2001 (GU C 267 del 21.9.2001, pag. 49),
posizione comune del Consiglio del 31 maggio 2001 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2001
GU C […].
[9] GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.
[10] GU
L 157 del 9.6.1989, pag. 32.
[11] GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.
[12] GU C 394 del 17.12.1998, pag. 1.
[13] GU […].
[14] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
[15] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
[16] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
[17] GU 172 del
26.6.2001, pag. 1 […].