Bruxelles, 11.10.2006
COM(2006) 588 definitivo
DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE
relativo al controllo degli organismi riconosciuti dalla Commissione e all’impatto del regime di responsabilità civile ai sensi della direttiva 94/57/CE
La riforma, nell’ambito
del pacchetto «Erika I»[1],
del quadro legislativo comunitario che disciplina l’attività degli organismi
riconosciuti, ha comportato l’introduzione di modifiche sostanziali, destinate
a tener conto dei timori, condivisi dal Parlamento europeo, dal Consiglio e
dalla Commissione, che le prestazioni degli organismi riconosciuti non sempre
siano conformi ai livelli richiesti.
La direttiva 94/57/CE del
Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime[2]
(in appresso “la direttiva”) è stata quindi rafforzata in modo da intensificare
il controllo delle attività di tali organismi privati il cui ruolo è di
fondamentale importanza nel settore della sicurezza marittima e della
prevenzione dell’inquinamento. In particolare, le nuove disposizioni hanno
introdotto:
– sanzioni rigorose: sospensione del riconoscimento
comunitario per un anno che, qualora persistano i motivi della sospensione, può
portare ad una revoca definitiva;
– esigenza di buoni precedenti in materia di
sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento preliminarmente al rilascio del riconoscimento
comunitario;
– maggiore autonomia e criteri qualitativi più severi
nonché maggiore trasparenza nella comunicazione di informazioni riguardanti la
flotta iscritta in una determinata classe.
– Livelli minimi specifici di responsabilità civile
per gli organismi riconosciuti.
La presente relazione
intende:
(1)
offrire una
panoramica del controllo degli organismi riconosciuti dalla Commissione,
inclusi gli incoraggianti risultati ottenuti nell’affrontare situazioni di
rischio potenziale per la sicurezza in mare e per l’ambiente marino.
(2)
valutare l’impatto
economico del nuovo regime di responsabilità ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 5.
Oltre alle tematiche prese
in esame nel presente documento, la Commissione continua a verificare
l’applicazione della direttiva negli Stati membri e, in un secondo tempo,
presenterà una relazione distinta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4.
Delle circa sessanta
società di classificazione riconosciute dai membri dell'Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO), soltanto dodici hanno ottenuto il
riconoscimento comunitario ai sensi della direttiva, ossia:
·
American Bureau of
Shipping
·
Bureau Veritas
·
China Recognosed
organisation
·
Det Norske Veritas
·
Germanischer Lloyd
·
Korean Register
·
Lloyd’s Register of Shipping
·
Nippon Kaiji Kyokai
·
Registro Italiano
Navale (RINA)
·
Russia Maritime
Register of Shipping
·
Hellenic Register of
Shipping
·
Registro
Internacional Naval (RINAVE)
Il riconoscimento della RINAVE,
inizialmente concesso dalla Commissione nel 2000[3]
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 [ora articolo 4, paragrafo 2], è stato
prorogato per un periodo di tre anni, il 18 aprile 2005, e con effetti limitati
al Portogallo[4], dopo che la
Commissione si è accertata che l’organismo continua ad essere rispondente ai
criteri della direttiva e in considerazione del soddisfacente livello di
prestazione della RINAVE.
Il riconoscimento dell’Hellenic
Register of Shipping, inizialmente concesso dalla Commissione nel 2001[5]
ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 [ora articolo 4, paragrafo 2], è stato
prorogato per un periodo di tre anni, il 2 agosto 2005, con effetti limitati
alla Grecia e a Cipro[6]
nella misura in cui a) la Commissione abbia verificato che l’organismo continua
ad essere rispondente ai criteri della direttiva e b) l’Hellenic
Register of Shipping si sia impegnato ad armonizzare i propri livelli di
prestazione con la media degli organismi riconosciuti. Gli effetti di tale
riconoscimento sono stati successivamente estesi a Malta[7]
il 22 maggio 2006.
Nel marzo 2004 le autorità
polacche hanno presentato richiesta ufficiale di riconoscimento limitato del Polish
Register of Shipping ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2. Malta, Cipro,
la Lituania, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca si sono
successivamente associate alla richiesta della Polonia. Dopo quasi due anni di
intensi interventi correttivi in seguito alla valutazione della Commissione,
l’organismo in parola è attualmente rispondente a tutti i criteri ed alle norme
della direttiva. Al momento della stesura della presente relazione è in
preparazione il relativo progetto di decisione che concede il riconoscimento
comunitario limitato al Polish Register of Shipping.
L’articolo 4, paragrafo 5,
stabilisce che “gli organismi che, il 22 gennaio 2002, sono già stati
riconosciuti ai sensi della presente direttiva conservano il proprio
riconoscimento. Tuttavia, detti organismi hanno l'obbligo di conformarsi alle
nuove disposizioni previste dalla presente direttiva e la loro conformità è
valutata in occasione delle prime valutazioni di cui all'articolo 11”.
L’articolo 11, paragrafo
3, stabilisce che “gli organismi riconosciuti sono valutati dalla
Commissione in collaborazione con lo Stato membro che ha presentato la corrispondente
richiesta di riconoscimento, su base regolare e almeno ogni due anni, onde
verificare se soddisfano i criteri stabiliti nell'allegato”.
Dall’entrata in vigore
della direttiva, come modificata[8],
la Commissione ha proceduto alla valutazione, almeno una volta, di tutti gli
organismi riconosciuti; l’obiettivo di effettuare valutazioni ogni due anni è
stato raggiunto nel 2005.
È stata conferita priorità
alla verifica del rispetto della direttiva di modifica. La Commissione ha
effettuato valutazioni approfondite in base all'analisi sia dei sistemi che di
casi specifici. Le valutazioni hanno incluso visite alla sede e ad uno o più
uffici regionali per ciascun organismo sottoposto a valutazione. In diversi
casi la valutazione ha comportato anche visite a cantieri e su navi in
costruzione. In tale contesto, la Commissione ha effettuato, nel febbraio 2005,
una serie speciale di valutazioni che si sono concentrate, in particolar modo,
su nuove costruzioni, allo scopo di valutare la reazione degli organismi riconosciuti
all’eccezionale pressione alla quale questo mercato è attualmente sottoposto.
Gli Stati membri
interessati hanno regolarmente partecipato alle valutazioni in parola,
apportando un prezioso contributo all’utilità dell’esercizio. La maggior parte
delle valutazioni è stata programmata nel corso di riunioni preparatorie
congiuntamente con gli esperti designati dallo Stato membro partecipante.
Durante le valutazioni, gli Stati membri hanno potuto procedere alla disamina
di problematiche specifiche, relative allo Stato di bandiera ed hanno
contribuito all’esercizio fornendo opinioni in materia; infine, i valutatori
hanno discusso con l’esperto inviato dallo Stato membro, presente alle
riunioni, le proprie conclusioni prima di trasmetterle alla Commissione – la
quale ha, a sua volta, comunicato all’amministrazione partecipante le proprie
conclusioni ed il seguito dato.
Nel procedere alla
valutazione degli organismi riconosciuti, la Commissione è stata coadiuvata,
dal mese di febbraio 2004 in poi, dall’Agenzia europea per la sicurezza
marittima (EMSA).
·
Le competenze offerte
dall’Agenzia hanno permesso alla Commissione di aumentare la frequenza delle
valutazioni e di ampliarne la portata, il che si è rivelato di capitale
importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra citati.
·
L’EMSA ha costituito
un’équipe di ispettori dotati nella giusta misura di competenze nei diversi
aspetti presi in considerazione dalla direttiva ed ha messo a punto una
metodologia ad hoc, imperniata sull’osservazione diretta. Ciò ha reso possibile
una preparazione più accurata delle valutazioni ed ha notevolmente potenziato
la capacità della Commissione di individuare i punti deboli dei sistemi degli
organismi riconosciuti e le procedure che richiedono un intervento.
Dalle valutazioni sinora
effettuate è emerso un elevato grado di osservanza delle norme tra gli
organismi riconosciuti, fatta eccezione per le risultanze evidenziate nelle
sottosezioni in appresso. La Commissione ritiene, tuttavia, che a predominare
sia la tendenza all’osservanza formale, con sistemi e procedure ben sviluppati
benché troppo spesso a scapito di un controllo proattivo e di una gestione
efficace dei rischi.
La Commissione ha esaminato un
discreto numero di fascicoli relativi a navi, sia per campionamento con visite
presso i cantieri sia in seguito ad incidenti e fermi connessi con il controllo
da parte dello Stato di approdo.
Il panorama che emerge dalla
disamina è talvolta desolante: sono stati accertati infatti casi in cui gli
ispettori hanno commesso errori gravi o in cui determinati test od ispezioni
sono stati puramente e semplicemente omessi o, ancora, casi in cui i successivi
controlli interni non sono riusciti a scoprire eventi ovvi o a fornire un
adeguato follow-up:
·
a quanto pare esiste
un modello ricorrente secondo il quale gli eventi più significativi sembrano
incidere sugli organismi che presentano le peggiori percentuali relative di
risorse disponibili[9].
·
Pertanto,
l’inottemperanza dei requisiti di legge e di classificazione da parte di un
organismo può essere attribuita al margine di manovra che le norme e le
procedure[10]
dell’organismo lasciano agli ispettori, in un contesto di forte pressione
esercitata sulle sue risorse[11].
Un ulteriore lavoro di indagine, effettuato dall’organismo su richiesta della
Commissione, ha individuato svariati altri casi in cui i requisiti di legge e
di classificazione non erano correttamente applicati.
·
In un altro caso,
dall’esame del fascicolo relativo ad una nave coinvolta in un incidente si è
desunto che errori gravi, commessi dall’ispettore nell’applicazione delle norme
dell'organismo, erano passati inosservati - sebbene emergessero chiaramente
dalla lettura del suddetto fascicolo - allorché l’operato dell’ispettore fu
successivamente esaminato prima di essere presentato alla sede.
·
Questo organismo ha
correttamente monitorato l’operato degli ispettori esclusivi adottando, nei
casi di prestazioni insufficienti, le opportune misure, compresa la revoca
della certificazione. Esso non ha però continuato ad esaminare le navi che i
suddetti ispettori avevano ispezionato per individuare e eliminare i potenziali
rischi. Purtroppo, una nave che era stata visionata da un ispettore al quale è
stata revocata la certificazione ha subito gravi danni poco tempo dopo e la
disamina del fascicolo fa sorgere seri dubbi circa l’adeguatezza del lavoro di
controllo effettuato sulle parti danneggiate.
·
Sono stati individuati
casi in cui ispezioni specifiche, prescritte dalle convenzioni internazionali
(ad esempio test dell’apparecchio di governo in una nave a pieno carico)
sembrano essere ignorate da diversi organismi riconosciuti.
La valutazione dei sistemi
qualitativi dei cantieri da parte degli organismi riconosciuti sembra svolgere
un ruolo di crescente importanza nel processo di certificazione.
La Commissione appoggia
pienamente tale valutazione in quanto strumento fondamentale per integrare adeguatamente
il lavoro di ispezione sebbene essa non sia esente da rischi:
·
come già accennato in
precedenza, è stato constatato che le norme di un organismo riconosciuto hanno
consentito agli ispettori di omettere ispezioni in base ad una loro valutazione
del sistema qualitativo del cantiere (la “clausola di flessibilità”) senza
l'autorizzazione dei responsabili dell’organismo riconosciuto.
·
Oltre alla necessità
di un’adeguata sorveglianza da parte dei responsabili, tutte le ispezioni
obbligatorie dovranno essere realizzate senza eccezioni. Nel caso menzionato,
le procedure e gli elenchi di controllo dell’organismo non operavano una netta
distinzione fra ispezioni obbligatorie e ispezioni di classificazione, il che
ha fatto sì che né le une né le altre siano state realizzate.
·
Perfino per quanto
riguarda le ispezioni di classificazione dovremmo chiederci seriamente quali
siano i limiti delle clausole di flessibilità: gli organismi riconosciuti hanno
infatti l’obbligo di certificare navi, non cantieri, e debbono sempre mantenere
conoscenze dirette sufficienti per poterlo fare.
·
La Commissione,
inoltre, mantiene un atteggiamento alquanto prudente circa la possibilità,
esternata dalla stampa, che gli organismi riconosciuti possano “assistere” i
cantieri nella messa a punto dei propri sistemi qualitativi, sia direttamente
sia tramite filiali e joint ventures. Questa situazione, abbinata o meno
alle clausole di flessibilità, può sfociare in conflitti di interessi.
Al di là delle misure adottate
nei singoli casi, la Commissione intende procedere ad una valutazione
approfondita della situazione globale ed agire di conseguenza.
In diversi casi la Commissione
ha osservato una mancanza di risorse sufficienti per far fronte all’effettiva
mole di lavoro dell’organismo, segnatamente per quanto riguarda la forte
impennata di nuove costruzioni che si registra attualmente.
·
La Commissione ha
sostanzialmente fatto ricorso a due indicatori per valutare l’adeguatezza
complessiva delle risorse, ossia: 1) percentuale di navi per ispettore[12],
che consente di valutare, globalmente, le risorse dell’organismo; 2)
percentuale di nuove costruzioni per ispettore[13],
destinata a valutare la pressione supplementare esercitata sulle risorse
dell’organismo dalla più esigente attività di ispezione e di certificazione
correlata alla costruzione navale. Tali percentuali forniscono indicazioni
estremamente significative le quali vanno tuttavia esaminate alla luce di altri
fattori, quali la composizione e l'età della flotta. La Commissione ha inoltre valutato
l’adeguatezza delle risorse in posti di lavoro specifici. I risultati ottenuti
sono stati quindi utilizzati come strumento di misurazione delle conclusioni
materiali delle valutazioni.
·
Nel valutare il
lavoro svolto da un organismo riconosciuto in un cantiere di grandi dimensioni,
la Commissione ha potuto individuare direttamente un manifesto nonché costante
squilibrio fra gli effettivi disponibili (un solo ispettore esclusivo,
occasionalmente coadiuvato da un altro ispettore) e il numero di nuove costruzioni
da supervisionare (quattro, in qualsiasi momento, per vari mesi). Questa
situazione è sfociata in diverse infrazioni sia alle norme di classificazione
sia a quelle di legge.
·
In un altro caso, la
Commissione ha constatato un ricorso abusivo a personale esterno per coadiuvare
gli ispettori di un organismo riconosciuto in nuove aree di costruzione di
grandi dimensioni. Ora, è stato osservato che il suddetto personale esterno
effettuava ispezioni che si possono considerare fondamentali durante una nuova
costruzione e che, in linea di massima, debbono invece essere realizzate dagli
ispettori esclusivi dell’organismo.
·
Conformemente a
quanto osservato nella sezione 3.2.2, sembra emergere una correlazione fra le
risultanze materiali più significative ed i valori più elevati degli indicatori
sopra citati.
Le cause di questo problema
non sono del tutto chiare ma possono derivare semplicemente dalla concorrenza,
dalla mancanza di personale qualificato e/o dalla debolezza degli organismi
riconosciuti nei confronti dei cantieri, in un contesto di crescente domanda
con conseguente pressione sulle condizioni di produzione. Ad ogni modo, le
principali preoccupazioni della Commissione riguardano il potenziale impatto
del problema sulla sicurezza delle navi a medio e lungo termine e per questo
motivo ha adottato i provvedimenti necessari avvalendosi anche dell’attiva
collaborazione degli organismi interessati.
In generale gli organismi
riconosciuti hanno messo a punto sistemi qualitativi sufficientemente
sofisticati, accompagnati da procedure particolareggiate e sufficientemente
documentate. Tuttavia, dalle valutazioni della Commissione è emersa una
pressoché sistematica mancanza di definizione di indicatori fondamentali di
prestazioni o, con maggior frequenza, è apparsa una mancanza di coordinazione
dei medesimi in un sistema significativo in grado di assistere i responsabili a
valutare l'organismo e ad assumere una posizione proattiva, orientata verso la
prevenzione.
·
In generale, l’impressione
della Commissione è che si tratti di una problematica che richiederà
inevitabilmente un periodo di riflessione e di applicazione di un processo per
tentativi ed errori da parte degli organismi riconosciuti ma che, in linea di
massima, dovrebbe poter essere correttamente affrontata, a medio termine, da
tutti gli organismi riconosciuti.
Questo è senza dubbio il
criterio più difficilmente valutabile; ciò è dovuto, in larga misura,
all’estrema diversità statutaria degli organismi riconosciuti: alcuni di loro,
infatti, sono fondazioni o enti simili ed uno è addirittura proprietà al 100%
di una fondazione; per altri si tratta invece di associazioni senza scopo di
lucro, mentre i rimanenti sono società per azioni.
La Commissione ha tentato di
individuare gli organi ed il personale che controllano effettivamente le
attività dell’organismo in modo da delineare una situazione chiara e ben
definita nei casi in cui le categorie di interesse elencate in allegato (le
“categorie ristrette”)[14]
non dovessero essere in grado di esercitare un'influenza determinante su dette
attività. Per quanto riguarda le società per azioni, anche la proprietà delle
quote è stata presa in considerazione indipendentemente dalla loro struttura
societaria.
·
La disamina ha
talvolta reso necessario lo studio di enti i quali, pur non prendendo parte
all’amministrazione dell’impresa, hanno avuto qualcosa da dire in merito a
decisioni relative a norme, accettazione/sospensione/revoca dalla
classificazione e consegna di certificati obbligatori – quali, ad esempio, i
comitati tecnici e di classificazione.
·
In generale, gli
organismi riconosciuti si sono notevolmente adoperati per conformarsi ai
requisiti della direttiva.
·
In un caso, tuttavia,
ad un organismo riconosciuto è stato chiesto di modificare la composizione del
proprio consiglio di amministrazione per garantire il pieno rispetto dei
requisiti della direttiva.
Per quanto riguarda
l’indipendenza dell’ispettore, la situazione è, in linea di massima,
soddisfacente e tutti gli organismi sottoposti a valutazione hanno introdotto
clausole di protezione adeguate nei propri codici deontologici, condizioni di
lavoro, ecc.
·
Ciò nonostante, la
maggior parte di tali clausole ha richiesto adeguamenti destinati a
rispecchiare esattamente il disposto della direttiva per quanto riguarda
l’identità ed i vincoli personali, imprenditoriali o familiari con le categorie
ristrette.
·
In generale, la
Commissione ha raccomandato agli organismi riconosciuti l’applicazione di un
sistema in cui la situazione dei suoi ispettori possa essere sottoposta a
verifica prima dell’attribuzione delle funzioni.
(1)
Eccettuati alcuni
casi isolati, l’esclusione dalle attività statutarie degli ispettori che non
siano quelli esclusivi dell’organismo sembra essere ormai una prassi ben
radicata. Se alcuni organismi riconosciuti hanno smesso di assumere ispettori
non esclusivi, altri continuano invece a mantenere tali ispettori in
percentuali abbastanza elevate. La Commissione è particolarmente attenta a verificare
che gli ispettori non esclusivi degli organismi siano soggetti a controlli
adeguati e siano adeguatamente formati. Ad ogni modo, sarebbe opportuno
chiederci seriamente se si debba continuare a tollerare il persistere di questa
situazione anomala che permette agli ispettori esclusi da mansioni statutarie
di procedere comunque ad ispezioni di classificazione.
(2)
Gli organismi
riconosciuti hanno manifestato una tendenza generalizzata all’adozione di una
struttura più decentrata. Da talune carenze si desume, tuttavia, che gli
organismi riconosciuti i quali optano per questo approccio dovranno introdurre
nuovi meccanismi di controllo e misure riequilibranti per far fronte ai nuovi
rischi derivanti dalla decentralizzazione (in particolare la maggiore esposizione
alla pressione delle esigenze operative e delle necessità dei clienti).
(3)
Di conseguenza, nel
caso più rappresentativo, la decentralizzazione di un organismo si è tradotta
nell'acquisizione, da parte dei responsabili a livello regionale, di un vasto
controllo di fatto sull'attribuzione delle mansioni, sulla formazione e sul
controllo degli ispettori. Questo processo è stato accompagnato dalla messa a
punto di una base dati globale in grado di fornire ai responsabili regionali
tutte le informazioni pertinenti sullo statuto e le qualifiche dell’ispettore
mentre la sede esercitava il proprio controllo essenzialmente mediante missioni
di audit biennali. Ciò nonostante, si sono verificati numerosi casi di
attribuzione di mansioni ad ispettori che non disponevano né dello statuto né
delle qualifiche necessarie allo scopo. Questo caso è al momento oggetto di
esame.
(4)
Complessivamente,
sembra che tutti gli organismi riconosciuti affrontino adeguatamente la
problematica delle qualifiche e della formazione. La Commissione si mantiene
tuttavia attenta ai casi abbastanza frequenti di corsi di aggiornamento in
ritardo.
Le prestazioni dei dodici
organismi riconosciuti dalla Comunità, valutate in termini di percentuale annua
di fermi, per classificazione, nell’ambito del protocollo di Parigi, del
protocollo di Tokyo e della guardia costiera degli USA, sono migliorate in modo
spettacolare negli ultimi anni, come si desume dalle tabelle riportate in
appresso:


Fonte: relazioni annuali della USCG. Elaborazione: AESM




La Commissione manifesta
vivo compiacimento per questo miglioramento che attenua in ampia misura
l'impressione alquanto inquietante comunicata dalle valutazioni effettuate
sinora.
È attualmente in
preparazione un sistema più sofisticato di valutazione delle prestazioni degli
organismi riconosciuti. Il nuovo sistema includerà le percentuali di fermi
annuali e pluriennali (misurate in termini di importanza statistica) e terrà
conto di altri elementi quali gli incidenti e la composizione a bandiera delle
rispettive flotte.
Nell’affrontare le lacune
constatate, la Commissione ha conferito priorità assoluta all'individuazione e
alla soppressione di eventuali minacce alla sicurezza.
In linea di massima, gli
organismi riconosciuti hanno cooperato prontamente ed hanno adottato
provvedimenti per modificare le loro norme e procedure nonché i loro sistemi di
qualità ogni qual volta si è ritenuto che essi non fossero conformi ai
requisiti della direttiva e/o non fossero stati applicati correttamente.
Ciò nonostante, in una
serie di casi gravi, la Commissione ha esortato gli organismi in causa ad
andare oltre e ad assicurare che:
(1) le potenziali conseguenze di eventuali lacune siano divulgate con la massima precisione:
·
sono state quindi
richieste valutazioni del rischio complessive in relazione con le lacune
sistematiche individuate. In un caso, la valutazione del rischio ha coinvolto
l’intero organismo e fino a 1500 navi la cui costruzione era stata oggetto di
controllo negli scorsi anni.
(2)
La questione delle
navi che si ritiene possano comportare un rischio potenziale sia adeguatamente
affrontata:
·
pertanto, sono stati
chiesti vari piani di re-ispezione di navi per verificare se le lacune
individuate nelle valutazioni siano sfociate in veri e propri errori di
controllo. Al momento della stesura della presente relazione, sette navi sono
state sottoposte a nuova ispezione ed altre due stanno per esserlo; altre
dovrebbero seguire in esito alla valutazione dei rischi in corso.
(3)
Le norme ed i
requisiti di legge, vigenti o di recente adozione, dovranno essere
correttamente applicati in futuro:
·
sono stati richiesti
piani globali di formazione, alcuni dei quali debbono includere l’intero organismo.
(4)
L’organismo deve
disporre di risorse sufficienti per svolgere le proprie mansioni:
·
sono stati quindi
chiesti programmi di assunzione per coprire carenze puntuali ma anche
assunzioni ripartite su vari anni. In un caso ciò comporterà un aumento di
oltre il 10% di tutti gli ispettori dell’organismo.
(5)
L’indipendenza
dell’organismo deve essere pienamente garantita:
·
conformemente a
quanto menzionato sopra, è stato chiesto ad un organismo di modificare la
composizione del proprio consiglio di amministrazione in modo da ottenere una
maggioranza sicura di categorie non-ristrette.
Sebbene alcune di tali
azioni siano ancora in corso, la Commissione è convinta del fatto che esse
abbiano contribuito ad affrontare in maniera del tutto nuova e proattiva le
lacune degli organismi riconosciuti. Alcune di loro comportano costi
estremamente elevati per gli organismi di cui trattasi, il che dimostra il loro
interesse alla problematica della sicurezza ed il valore aggiunto dell’azione
comunitaria nel settore, i cui benefici effetti trascendono ampiamente la
flotta europea.
La Commissione europea
ritiene che una delle priorità degli organismi riconosciuti dalla Comunità sia
garantire, in qualsiasi momento, il più alto livello qualitativo del proprio
operato. Occorre sempre tener presente che il minimo errore ha la sua
importanza e che potrebbe avere, un giorno, conseguenze disastrose.
In questa prospettiva,
dalle conclusioni della Commissione si desume che molto rimane ancora da fare
per conseguire un livello accettabile di rischio. La Commissione ritiene che il
problema non risieda nei sistemi in sé e per sé o negli attuali livelli di
competenza degli organismi riconosciuti: ciò che deve migliorare,
sostanzialmente, è l’ambiente di controllo degli organismi nel suo insieme, il
quale non è ancora all’altezza dei rischi effettivi che le loro attività
comportano.
Nel corso degli ultimi
anni, un volume senza precedenti di nuove costruzioni ha esercitato un’enorme
pressione sul settore, il quale è ormai giunto ai limiti delle proprie
capacità. È della massima importanza garantire che gli organismi riconosciuti
possano reagire adeguatamente in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza
a lungo termine.
La Commissione non esiterà
a revocare il proprio riconoscimento ad uno o più organismi riconosciuti, ove
necessario, ma non senza tentare di garantire con ogni mezzo che le navi che
essi certificano siano e continuino ad essere sicure. Questo è ciò che la
Commissione ha fatto, con risultati incoraggianti, grazie anche alla sollecita
collaborazione degli Stati membri e degli organismi interessati. La Commissione
continuerà a seguire questa linea di condotta rigorosa e proattiva avvalendosi
della costante assistenza tecnica dell’EMSA, nella convinzione che le misure adottate
contribuiranno effettivamente a rendere più sicuri i nostri mari.
La proposta della
Commissione di rifusione della direttiva 94/57/CE nell’ambito del 3°
pacchetto “Sicurezza marittima” tiene pienamente conto delle conclusioni sopra enunciate.
Pertanto:
·
un sistema rafforzato
di certificazione del sistema qualitativo, più trasparente e indipendente, è
indispensabile ai fini di una politica di prevenzione che conferisca maggiore
importanza ad un’adeguata gestione dei rischi da parte degli organismi riconosciuti.
·
L’introduzione di
sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento ai criteri della direttiva
(incluse ammende forfettarie e penali periodiche) non soltanto contribuisce
alla proporzionalità del sistema ma rafforzerà notevolmente l’efficacia
dell’azione comunitaria in materia e contribuirà a raggiungere l’obiettivo di
correggere le lacune alla fonte.
·
Gli insegnamenti
tratti dalle valutazioni realizzate sinora consentiranno alla Commissione di
proporre una serie di adeguamenti ai criteri della direttiva destinati ad
accrescerne l’utilità e la leggibilità– ad esempio per quanto riguarda la
disponibilità in quantità sufficienti delle risorse.
La Commissione, coadiuvata
dall’EMSA, ha valutato l’impatto economico dell’attuazione del regime di
responsabilità civile di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della
direttiva. Le risultanza del relativo studio figurano - in forma riassuntiva –
nell’allegato.
Nell’esaminare questo
aspetto, è fondamentale tener presente che la direttiva disciplina unicamente
la riparazione che l'amministrazione di uno Stato membro può esigere da un
organismo riconosciuto nel caso in cui la suddetta amministrazione venga
considerata responsabile, in via giudiziaria o di arbitrato, degli errori
commessi dall’organismo.
Dallo studio sopra citato
si evince che:
(1) il caso di responsabilità illimitata per colpa grave, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), è accettato incontestabilmente.
(2)
Per quanto riguarda i
casi di colpa previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e
iii), quelli che erano destinati ad essere livelli di responsabilità minimi
(valori minimi) sono generalmente diventati livelli di responsabilità massimi
(valori massimi) in quanto la maggior parte degli Stati membri ha fissato
limiti corrispondenti agli importi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera
b), punti ii) e iii). Tali valori permangono tuttavia soggetti all’importante
eccezione che cinque Stati membri hanno fatto ricorso a tale possibilità per
negoziare un regime di responsabilità illimitata anche per questi casi.
(3)
Nessun caso noto ha
finora dato il via all’applicazione del meccanismo previsto dall’articolo 6,
paragrafo 2, lettera b); non esiste quindi giurisprudenza che avrebbe potuto
offrire orientamenti in materia.
Niente lascia pensare che
la stabilità finanziaria degli organismi riconosciuti sia stata influenzata
dall’introduzione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
Allorché sono stati
consultati, gli organismi riconosciuti hanno, in generale:
(1) insistito sull’impossibilità di “garantire una responsabilità illimitata”. È evidente infatti che la copertura assicurativa avrà sempre un limite; è lecito tuttavia sperare che tale copertura sia proporzionale ai rischi effettivi. Va sottolineato che lo studio ha dimostrato che gli organismi riconosciuti non hanno aumentato la propria copertura assicurativa in seguito all'entrata in vigore del regime di responsabilità civile istituita dalla direttiva, sebbene tale assicurazione sia considerata, in linea di massima, adeguata per le soglie della direttiva. Nei loro accordi con i rispettivi Stati membri alcuni organismi riconosciuti hanno accettato la responsabilità illimitata anche in caso di semplice colpa. È stato affermato che ciò costituirebbe un ostacolo al mercato nella misura in cui gli organismi che non sono disposti ad accettare dette condizioni non potrebbero operare nel mercato degli Stati membri che prescrivono tali requisiti. Tuttavia:
– spetta a ciascuna delle parti di una trattativa
accettare le condizioni dell’accordo, responsabilità illimitata inclusa,
nell’ambito del quale intendono cooperare. Sembra inoltre che ciascuna delle
parti di una trattativa del genere avrebbe pari peso.
– L'argomento secondo cui tale situazione potrebbe
essere utilizzata in modo discriminatorio non trova riscontro nel lavoro di
indagine effettuato, nella misura in cui tutti gli Stati membri hanno stipulato
accordi con diversi organismi riconosciuti, a seconda delle dimensioni e del
tipo di flotta che batte la loro bandiera.
(2)
Gli organismi
riconosciuti hanno altresì manifestato i propri timori che la direttiva possa
generare nuovi diritti di indennizzo. Si teme infatti che la formulazione
dell’articolo 6 e, in particolare, l’affermazione: “…qualora
l’amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un
organo giurisdizionale con sentenza definitiva…l’amministrazione ha diritto a
un indennizzo da parte dell’organo riconosciuto …” susciti l'aspettativa
che le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
conferiscono d'ora in avanti ai terzi un nuovo diritto di ottenere indennizzi
per perdite finanziarie dalla competente amministrazione marittima nazionale e,
indirettamente, dal competente organismo riconosciuto.
– È tuttavia ovvio che non è questo il caso: nessuna
disposizione della direttiva modifica il regime di responsabilità delle
amministrazioni nazionali.
– Gli organismi riconosciuti hanno messo in evidenza,
tuttavia, un aumento significativo delle spese assicurative e di contenzioso in
seguito all’introduzione delle suddette disposizioni. Tale aumento non sembra
aver avuto un impatto evidente sulle tariffe applicate.
– Per chiarire la situazione, gli organismi riconosciuti
propongono che, onde attenuare l’eventuale aumento di controversie, si
introduca una disposizione nella quale si specifichi che l’articolo 6,
paragrafo 2, lettera b), non può dar luogo a nuovi diritti a indennizzo.
Sembrerebbe che alcuni Stati membri (ad esempio la Danimarca, la Lettonia, i
Paesi Bassi) abbiano accettato tali clausole nei propri accordi con gli
organismi riconosciuti. Dette clausole saranno verificate per garantire che non
abbiano l’effetto opposto, ossia per impedire alle amministrazioni di ottenere
riparazione ai sensi della direttiva.
(3)
Gli organismi
riconosciuti hanno suggerito che i limiti previsti dall'articolo 6, paragrafo
2, lettera b), punti (ii) e (iii), siano modificati in modo da diventare limiti
massimi di responsabilità. In questo contesto, gli organismi riconosciuti hanno
comunicato di essere disposti ad accettare limiti di responsabilità più
elevati.
La Commissione osserva
che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano trasmesso le pertinenti misure
d’attuazione, dalla ricerca effettuata dall’Università di Southampton[15]
si desume che effettivamente alcuni elementi nella direttiva possono non essere
stati correttamente recepiti in tutti i sistemi giuridici nazionali. Le
necessarie verifiche saranno effettuate in quanto parte del programma della
Commissione di valutazione della conformità in materia[16].
Poiché non sono state
riscontrate turbative o ripercussioni negative sull'equilibrio e sulla
stabilità finanziarie degli organismi riconosciuti la Commissione non vede alcuna
necessità di modificare lo status quo. In particolare, la Commissione
non reputa necessario inserire nella direttiva una nuova disposizione che
precisi che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), non conferisce nuovi diritti
a indennizzo, come richiesto dagli organismi riconosciuti[17].
Va detto inoltre che le
vigenti disposizioni sulla responsabilità sono applicabili soltanto dal
22 luglio 2003; è quindi forse troppo presto per trarre conclusioni
definitive sulla necessità di una loro revisione, segnatamente in mancanza di
sentenze della Corte in materia. La Commissione continuerà a verificare la
corretta applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e, se
necessario, ne informerà il legislatore.
ALLEGATO: STUDIO
PREPARATORIO SUL REGIME DI RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2,
LETTERA B) DELLA DIRETTIVA 94/57/CE, NELLA VERSIONE MODIFICATA
La direttiva 94/57/CE
nella versione modificata dispone all’articolo 6, paragrafo 5, che “entro il 22
luglio 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione per valutare l'impatto economico del regime di responsabilità di cui
al presente articolo [articolo 6, paragrafo 2, lettera b)] sugli interessati e,
in particolare, le sue ripercussioni sull'equilibrio finanziario degli
organismi riconosciuti.
Tale relazione è redatta
in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e gli
interessati, in particolare gli organismi riconosciuti. Se necessario per la
suddetta valutazione, la Commissione presenta una proposta di modifica della
presente direttiva, con particolare riguardo al principio della responsabilità
e delle responsabilità massime”.
Nel settembre 2005 la
Commissione ha chiesto all’AESM la realizzazione di uno studio preparatorio
sull'argomento che sarebbe confluito nella relazione della Commissione. Con
pubblico incanto l’AESM ha affidato la realizzazione di una ricerca all'Istitute
of Maritime Law (Istituto di diritto marittimo) dell’università di
Southampton (RU). Un gruppo indipendente di ricercatori dell’Institute of
Marittime Law della suddetta università ha quindi redatto una “Valutazione
dell'impatto economico del regime di responsabilità sui soggetti interessati e
sue conseguenze per l'equilibrio finanziario degli organismi riconosciuti -
Direttiva 94/57 articolo 6, paragrafo 5”, presentata il 15 febbraio 2006.
L’obiettivo generale dello
studio è di illustrare gli effetti dell'applicazione delle norme interne di
responsabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
94/57/CE (come modificata dalla direttiva 2001/105/CE).
La ricerca si rivolge in
modo specifico agli organismi riconosciuti autorizzati nei 25 Stati membri
dell'Unione europea, in Norvegia e in Islanda, ma sono state commissionate
ricerche anche su altri paesi non europei dotati di una flotta navale, in modo
da poter disporre di una base per valutare i vantaggi e gli svantaggi
commerciali derivanti dall’applicazione della direttiva.
Lo studio offre una
panoramica dei limiti monetari in materia di responsabilità che sono stati
concordati, da una parte, dai 25 Stati membri dell'Unione Europea, Norvegia e
Islanda e, dall’altra, dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 2, lettera b) punti i), ii) e iii). Se la legislazione di un paese
prevede la responsabilità illimitata, è stata esaminata la possibilità che essa
offra forme alternative di tutela.
La ricerca e i dati
contenuti nello studio dell'università di Southampton sono stati utilizzati
come base e come contributo per la presente relazione.
La proposta di modificare
la direttiva 94/57/CE, tradottasi in una serie di modifiche introdotte dalla
direttiva 2001/105/CE[18],
era una delle principali proposte emerse dopo l'incidente dell’ERIKA nel
dicembre 1999, confluite successivamente nel cosiddetto pacchetto ERIKA I.
L'introduzione delle clausole di responsabilità all'articolo 6 – prevista dalla
proposta della Commissione - è stato oggetto di un ampio dibattito. La proposta
si basava sul lavoro delle cosiddetto gruppo Gothenburg, formato da alcune
delle amministrazioni degli Stati di bandiera dell'Unione europea e da vari
organismi internazionali riconosciuti che avevano discusso e redatto clausole
standard in materia di responsabilità e cercavano di concordare limitazioni
della responsabilità per danni provocati da negligenza.
La proposta della
Commissione (COM 2000) 142 definitivo) prevedeva la responsabilità illimitata
per colpa grave o per atti volontari e limitazioni di responsabilità per
negligenza o per atti imprudenti. I massimali proposti ammontavano a 5 milioni
di euro per lesioni personali o morte e a 2,5 milioni di euro per perdita di
beni materiali o di danni materiali.
Durante la procedura di
codecisione, conclusasi con una conciliazione tra il Consiglio e il Parlamento
europeo, la proposta ha subito dei cambiamenti e i limiti massimi sono stati
ridimensionati in limiti minimi. Gli importi sono stati portati rispettivamente
a 4 e a 2 milioni di euro.
L'articolo 6, paragrafo 2,
lettera b), della direttiva 94/57/CE dispone l’inclusione delle seguenti
disposizioni nello strumento che disciplina il rapporto funzionale tra le
amministrazione nazionali e gli organismi riconosciuti:
–
qualora
l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un
organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali
di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le
parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di
cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano
da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave
dell'organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi
agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha
diritto a un indennizzo da parte dell'organo riconosciuto nella misura in cui
l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto;
–
qualora
l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un
organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali
di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti
lese, in caso di lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo
giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione
negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei
suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione
ha diritto ad un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura
in cui l'organo giurisdizionale accerti che le lesioni personali o la morte siano
dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare l'importo
massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può essere
inferiore a 4 milioni di EUR;
–
qualora
l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un
organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali
di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di risarcire le parti
lese, in caso di lesioni personali o morte [rectius:
di perdite o danni materiali] di cui è provato, dinanzi all'organo
giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione
negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto, del suo personale, dei
suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione
ha diritto ad un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto, nella misura
in cui l'organo giurisdizionale accerti che le lesioni personali o la morte
siano dovute all'organismo riconosciuto; gli Stati membri possono limitare
l'importo massimo dovuto dall'organismo riconosciuto, che tuttavia non può
essere inferiore a 2 milioni di EUR.
È importante distinguere i
seguenti aspetti:
(1) L’attività prevista dalla legge (controlli) è eseguita da organismi riconosciuti sulla flotta di bandiera per determinare la conformità delle navi registrate con i requisiti applicabili delle convenzioni internazionali (IMO), dei codici, delle direttive UE e della legislazione nazionale. Il rapporto tra l’amministrazione dello Stato di bandiera e l’organismo riconosciuto deve essere fissato in un accordo tra le due parti.
(2)
Non esiste un obbligo
dello Stato di bandiera di autorizzare un organismo riconosciuto a eseguire
l'attività prevista dalla legge. Gli Stati di bandiera hanno piena facoltà di
effettuare essi stessi tale attività, come pure la facoltà di autorizzare
organismi riconosciuti ad effettuarle. In pratica, la maggior parte degli Stati
membri tende ad autorizzare in misura più o meno considerevole gli organismi
riconosciuti ad effettuare tale attività.
(3)
La situazione
disciplinata degli articoli sulle responsabilità è quella che si instaura tra
l'amministrazione dello Stato di bandiera e l’organismo riconosciuto, nel caso
in cui l'amministrazione dello Stato di bandiera abbia autorizzato l'organismo
riconosciuto a eseguire l'attività prevista dalla legge a nome suo. Se, in tale
situazione, la responsabilità derivante da qualsiasi incidente incombe
all’amministrazione così come stabilito da una sentenza definitiva,
quest’ultima può ripetere dall'organismo riconosciuto che abbia eseguito la
attività per suo conto la somma che è stata condannata a pagare.
(4)
In caso di colpa
grave (art. 6, paragrafo 2, lettera b), punto i)) è prevista una
responsabilità illimitata; in altre parole, indipendentemente dall’importo che
l’amministrazione è condannata a pagare, essa può rivalersi sull’organismo
riconosciuto per ripetere quanto versato.
(5)
In caso di atto o
omissione negligente (art 6, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii)) è
possibile ripetere un importo massimo concordato tra l’amministrazione dello
Stato di bandiera e l’organismo riconosciuto (per morte o lesioni); tuttavia
tale importo non può essere inferiore, rispettivamente, a 4 e a 2 milioni di
euro (per perdita o danno alla proprietà). Pertanto, nel caso in cui le parti abbiano
limitato con un accordo gli importi di cui sopra e il giudice ritenga di
condannare al pagamento di un importo superiore a quello concordato,
l'amministrazione dello Stato di bandiera in parola dovrà pagare ogni importo
superiore a 2 e 4 milioni di euro (eventualmente attraverso una copertura
assicurativa).
(6)
Tuttavia la direttiva
permette alle parti - l’amministrazione dello Stato di bandiera e l’organismo
riconosciuto che essa intende autorizzare ad eseguire l'attività prevista dalla
legge in proprio nome - di negoziare e convenire qualsiasi importo superiore a
2 e 4 milioni di euro, inclusa la responsabilità illimitata. In ogni caso, la
direttiva non impone una responsabilità illimitata per i casi di negligenza
(articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii)).
(7)
In caso di mancato
raggiungimento dell’accordo l’amministrazione non può avvalersi dell’organismo
riconosciuto né delegare ad esso lo svolgimento di qualsivoglia attività
prevista dalla legge e dovrà eseguire tale attività in proprio, in qualità di
Stato di bandiera, essendone comunque del tutto legittimato.
Le disposizioni sulla
responsabilità di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono entrate in
vigore il 22 luglio 2003 e la relazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 5,
intende valutare gli effetti dell'applicazione delle clausole di
responsabilità. È interessante valutare il livello di responsabilità concordato
dagli Stati membri con gli organismi riconosciuti, in particolare verificare
l’esistenza di casi in cui gli Stati membri hanno negoziato e approvato un
regime di responsabilità illimitata anche per negligenza. In tale ultima
ipotesi si è analizzata l’esistenza di un’altra forma di tutela dell’organismo
riconosciuto interessato.
La direttiva prevede un
regime di responsabilità illimitata per i casi di responsabilità per colpa
grave (art. 6, paragrafo 2, lettera b), punto i)), tale aspetto è fuori
discussione e sembra costituire la regola in tutti gli Stati membri che hanno
attuato la direttiva.
I limiti di responsabilità
adottati negli Stati dell'UE/EEE variano in funzione dei casi di negligenza
(art. 6, paragrafo 2, lettera b), punti ii) /(iii)).
·
Otto Stati membri
(Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Svezia, Regno Unito)
hanno limiti di responsabilità di 4 e 2 milioni di euro per le fattispecie di
cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (b), punti ii) e iii))
rispettivamente;
·
Cinque Stati membri e
la Norvegia hanno limiti leggermente superiori rispetto agli importi fissati
dalla direttiva, pari a 5 e 2,5 milioni di euro (Belgio, Danimarca, Grecia,
Malta, Portogallo, Norvegia) relativamente alle fattispecie di cui all'articolo
6, paragrafo 2, lettera b, punti ii) e iii) rispettivamente.
·
Tre Stati membri
(Finlandia, Irlanda e Paesi Bassi) hanno soglie di responsabilità pari a 5 e
2,5 milioni di dollari US[19].
·
Cinque Stati membri
dell’UE, precisamente Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna hanno
adottato un regime di responsabilità illimitata ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii). (Esiste la possibilità che anche il
modello di accordo polacco preveda un regime di responsabilità illimitata).
·
Per i rimanenti Stati
membri[20],
le informazioni esistenti erano insufficienti o inesistenti.
In conclusione, 17 Stati membri e la Norvegia hanno introdotto un
regime di responsabilità limitata per negligenza. Gli importi corrispondono in
generale a quelli previsti nella direttiva e i “valori minimi" sono
diventati "valori massimi". Cinque Stati membri hanno fatto ricorso
alla possibilità prevista all'articolo 6 di pattuire con gli organismi
riconosciuti e da essi autorizzati un regime di responsabilità illimitata anche
nel caso di negligenza. La situazione di tre Stati membri e dell'Islanda è poco
chiara a causa della mancanza di informazioni.
La tabella 1 fornisce una
panoramica generale della situazione al mese di febbraio 2006, sulla base di
un’analisi realizzata Stato per Stato dall'università di Southampton
utilizzando le risposte ai questionari[21].
Tabella
1 Situazione
dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
|
Stato membro dell'UE |
Metodo
di applicazione |
Nuovi
Accordi |
Problemi
di applicazione |
(i)
Responsabilità per colpa grave |
ii)
Negligenza Imprudenza
Morte,
lesioni personali (milioni
di euro) |
iii)
Negligenza Imprudenza
Danni
materiali (milioni
di euro) |
Unità
monetaria: |
organismi
riconosciuti autorizzati dallo Stato membro indipendentemente dal grado di
autorizzazione |
|
Austria |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
|
Belgio |
Legislazione
nazionale + Accordo |
In
corso di negoziato |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
Euro |
ABS,
BV, GL, LR, NKK, DNV |
|
Cipro |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
Numerazione |
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
ABS,
BV, DNV, HRS, GL, KR, LR, NKK, RINA, RS |
|
Repubblica
ceca |
Informazione
non disponibile |
No |
Non
applicata |
STC |
STC |
STC |
Informazione
non disponibile |
|
|
Danimarca |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
Euro |
ABS,
BV, DNV, GL, LR, NKK, RINA |
|
Estonia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Informazione
non disponibile |
Non
applicata |
Condizioni
generali |
Condizioni
generali |
Condizioni
generali |
|
|
|
Finlandia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
In
corso di negoziato |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
US$ |
ABS,
BV, GL, LR, RINA, DNV, RS |
|
Francia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
|
ABS,
BV, GL |
|
Germania |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
|
ABS,
BV, Gl, LR, DNV |
|
Grecia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
Euro |
ABS,
BV, DNV, GL, KR, LR, NKk, RINA, RS |
|
Ungheria |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Informazione
non disponibile |
Redazione
|
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
RINA |
|
Irlanda |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
US$ |
BV, GL,
LR, DNV |
|
Italia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
|
RINA,
ABS, BV, GL |
|
Lettonia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
Redazione
|
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
ABS,
BV, GL, LR, DNV, RS |
|
Lituania |
Legislazione
nazionale + Accordo |
In
corso di negoziato |
No |
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
BV, LR,
DNV, RS |
|
Lussemburgo |
Legislazione
nazionale |
Sì |
No |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
|
ABS,
BV, DNV, GL, LR, NKK, RINA |
|
Malta |
Legislazione
nazionale + Accordo |
In
corso di negoziato |
Numerazione |
Illimitato |
5 |
2.5 |
Euro/Valuta locale
|
ABS,
BV, DNV, GL, RINA e RS |
|
Paesi
Bassi |
Legislazione
nazionale + Accordo |
In
corso di negoziato |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
US$ |
ABS,
BV, DNV, GL, LR, NKK, RINA |
|
Polonia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
In
corso di negoziato |
Redazione
|
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
Informazione
inesistente |
|
Portogallo |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
Euro |
LR, BV,
DNV, RINA, ABS, GL, RINAVE, NKK |
|
Slovacchia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
|
ABS,
GL?? |
|
Slovenia |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
BV, GL,
RINA |
|
Spagna |
Legislazione
nazionale |
Sì |
No |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
|
BV, GL,
RINA |
|
Svezia |
Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
ABS,BV,
GL, LR, DNV |
|
Regno
Unito |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
4 |
2 |
Euro |
ABS,
BV, DNV, GL, LR, RINA, NKK |
|
Paesi
EEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Islanda |
Legislazione
nazionale + Accordo |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
Informazione
non disponibile |
STC/SDR
200,000 |
Informazione
inesistente |
|
Norvegia |
Accordo |
Sì |
No |
Illimitato |
5 |
2.5 |
Euro |
DNV,
LR, BV, GL, ABS |
La direttiva 94/57/CE
permette che gli Stati europei e gli organismi riconosciuti stabiliscano,
previo accordo, massimali più elevati di responsabilità per negligenza, senza
però fissarne un valore massimo. Tale scelta ha avuto un duplice risultato: da
un lato, alcuni paesi hanno deciso di negoziare i valori massimi (nella maggior
parte dei casi rispettivamente 2,5 e 5 milioni di euro); d’altro lato,
altri paesi hanno continuato a negoziare un diritto illimitato di ricorso
contro gli organismi riconosciuti autorizzati nel loro territorio. Tali Stati
sono Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Spagna. Come illustrato nella
tabella 2, questi Stati membri hanno firmato accordi con organismi riconosciuti
dall'UE.
Tabella 2
|
Stato
membro dell'UE |
Art.
6, paragrafo 2, lettera b), punto i) |
Art.
6, paragrafo2, lettera b), punto (ii) |
Art.
6, paragrafo 2, lettera b), punto (iii) |
Organismo
riconosciuto |
|
Francia |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
ABS,
BV, GL |
|
Germania |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
ABS,
BV, GL, LR, DNV |
|
Italia |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato |
ABS,
BV, GL, RINA |
|
Lussemburgo |
Illimitato |
Illimitato |
Illimitato
|
ABS,
BV, GL, DNV, LR, NKK, RINA |
|
Spagna |
Illimitato
|
Illimitato
|
Illimitato
|
BV, GL,
RINA |
Gli autori dello studio
hanno contattato esperti legali indipendenti in questi paesi ed è stata studiata
la problematica della responsabilità illimitata e delle potenziali difese nei
sui confronti. I risultati complessivi di tali analisi possono essere riassunti
nel modo seguente.
Un principio generale
nella maggior parte dei sistemi giuridici è che l’azione amministrativa dello
Stato sovrano debba esercitarsi nel rispetto del principio della diligenza
richiesta dalla funzione esercitata e che, in caso di negligenza, esso può
essere considerato responsabile e tenuto a risarcire i danni a tutte le parti lese.
Gli ordinamenti francese, tedesco, italiano lussemburghese e spagnolo sono
fortemente influenzati reciprocamente e in generale non tutelano
l'amministrazione dalle azioni esercitate dai cittadini. Al contrario, le
disposizioni costituzionali garantiscono ai cittadini la possibilità di un equo
processo nelle relative cause di risarcimento danni[22].
In alcuni paesi esiste un organo giurisdizionale ah hoc per la
trattazione di tali cause[23],
mentre in altri la competenza spetta alla magistratura civile[24].
Partendo da questo
presupposto, se la responsabilità per l’emissione di certificati legali compete
all’amministrazione[25],
ed essa non può rinunciarvi mediante una semplice delega[26],
nasce allora il problema di determinare se eventuali limitazioni o prescrizioni
legali impediscono all’amministrazione di essere completamente risarcita da un
organismo riconosciuto colpevole.
Sulla base delle
informazioni raccolte la risposta a tale problema sembra essere negativa[27].
L’unico paese europeo per il quale non può essere fornita un'analisi conclusiva
è la Germania, dove è stato affermato che una disposizione costituzionale che
consenta un'azione di regresso dell'amministrazione nei confronti di un suo
agente solo in caso di colpa grave escluderebbe tale possibilità in tutti i
casi di semplice negligenza. Sembra tuttavia che l’amministrazione tedesca sia
stata attenta a non considerare gli organismi riconosciti alla stregua di
funzionari pubblici (e quindi suoi agenti) e tale fatto può invalidare tutta
quest’argomentazione.
In conclusione, la ricerca non ha individuato nessuna
legislazione nazionale che permetta agli organismi riconosciuti autorizzati in
paesi con un regime di responsabilità illimitata per negligenza di evitare o di
limitare tale esposizione illimitata. Simile limitazione potrebbe essere
possibile in Germania, ma nulla sembra sia stato deciso su tale questione.
Il fatto che taluni Stati di bandiera dell’UE prevedano una
responsabilità illimitata anche per negligenza può far sì che diversi organismi
riconosciuti decidano di non chiedere loro l'autorizzazione (si veda infra il
punto 3.3.). Quest’ultimo aspetto può far sorgere il dubbio se la possibilità
di negoziare il regime di responsabilità illimitata anche per negligenza possa
restringere l'accesso a tale mercato.
Secondo taluni organismi
riconosciuti la richiesta di un regime di responsabilità illimitata per
negligenza da parte di alcuni Stati membri dell'UE, insieme ai relativi rischi
non assicurabili, ha funzionato come misura protezionistica che ha creato
distorsioni sul mercato e impedito loro di lavorare in tali paesi. Si sostiene
che il risultato effettivo di tale politica è stato di limitare la scelta dei
prestatori disponibili ai soli disposti a rischiare la responsabilità
illimitata per normale negligenza. Alcuni organismi riconosciuti suggeriscono
che il testo definitivo della direttiva continuerebbe - anche se indirettamente
– a proteggere le persone giuridiche nazionali.
Tale prospettiva sembra
tuttavia non considerare completamente il fatto che alcuni organismi
riconosciuti, come si può evincere dalla tabella 2, hanno concluso accordi di
responsabilità illimitata anche per negligenza. La possibilità che uno Stato
membro possa servirsi di questa scelta per "tutelare" i "propri"
organismi riconosciuti non è supportata dallo studio, poiché tutti gli Stati
membri hanno stipulato accordi con diversi organismi riconosciuti (in funzione
della dimensione, della richiesta degli armatori e della natura della flotta battente
la loro bandiera).
La direttiva prevede la
possibilità di negoziare tale responsabilità illimitata, ma essa è soggetta non
solo a negoziato, ma anche deve essere approvata da entrambe le parti, cioè
dallo Stato membro e dall'organismo riconosciuto. Il regime della
responsabilità illimitato non è imposto dalla direttiva e nemmeno può esserlo a
discrezione di una sola parte.
Come precedentemente
affermato, occorre notare che se uno Stato membro dell'UE prevede la
responsabilità illimitata per tutti i casi di negligenza ma in assenza di un
organismo riconosciuto che intenda sottoscrivere l’accordo a tali condizioni,
questo Stato dovrà eseguire in proprio le attività previste dalla legge sulla
flotta battente la sua bandiera.
Al di fuori dell’UE i
limiti di responsabilità variano significativamente situandosi all’interno
delle soglie riscontrate negli Stati membri. La ricerca ha analizzato alcuni
tra i maggiori Stati di bandiera nel mondo, Bahamas, Panama, Canada, Cina,
Giappone, Nuova Zelanda e USA per fornire una base per la valutazione dei
vantaggi o degli svantaggi commerciali derivanti dall’applicazione della
direttiva.
In alcuni Stati i limiti
di responsabilità applicabili si basano su formule e condizioni standard di
ogni organismo riconosciuto. Altri Stati rispettano l'accordo modello IMO, cioè
essi prevedono un regime di responsabilità illimitata per colpa grave e limiti
di responsabilità per la condotta descritta all'articolo 6, paragrafo 2,
lettera b), punto ii) e all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto iii).
Negli USA la responsabilità degli organismi riconosciuti non è limitata
contrattualmente.
Tuttavia negli USA (e in
Germania) sulla base della consulenza giuridica di cui gli organismi
riconosciuti possono disporre si può ritenere che le cause in materia di
responsabilità per negligenza contro la competente autorità marittima siano
soggette a restrizioni. L’esistenza della copertura illimitata dalla
responsabilità tra l’autorità marittima e l’organismo riconosciuto non è
pertanto praticamente operativa.
In conclusione, sulla base dello studio dell’università di
Southampton sembra che non si possa affermare che le disposizioni in materia di
responsabilità contenute nella direttiva abbiano influenzato gli Stati di
bandiera extracomunitari nel senso di introdurre un regime di responsabilità
illimitata in caso di negligenza.
La ricerca effettuata
dall’università di Southampton ha rivelato che fino a questo momento[28]
non esiste una causa decisa o in corso per la quale sia stata o possa essere
attivata un’azione di regresso da parte dello Stato di bandiera nei confronti
di un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
Gli organismi riconosciuti
beneficiano di una copertura assicurativa tra 10 e 100 milioni di dollari per
le attività previste dalla legge e per i servizi generali. Tuttavia essi
affermano che gli accordi in materia di responsabilità sono conclusi in forma
aggregata con un limite di responsabilità complessivo e non “per incidente”.
Sulla base delle
informazioni fornite dagli organismi riconosciuti è possibile riassumere nel
modo seguente le implicazioni in termini di assicurazione della direttiva
94/57/CE:
·
L’applicazione
dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), non ha indotto gli organismi
riconosciuti a disporre un aumento della copertura assicurativa o
un'assicurazione addizionale.
·
Tuttavia, i premi
assicurativi sono triplicati nella misura in cui gli assicuratori e i
riassicuratori hanno rivalutato i rischi in gioco.
·
La responsabilità
illimitata non può essere assicurata. Quindi gli organismi riconosciuti che
operano in paesi nei quali esiste un regime di responsabilità illimitata
corrono il rischio di non essere in grado di coprire la responsabilità in
parola in caso di catastrofe, indipendentemente dalle dimensioni della
copertura assicurativa che essi hanno sottoscritto.
·
I riassicuratori
hanno manifestato la loro preoccupazione per il potenziale regime di
responsabilità illimitata previsto dalla direttiva.
·
Nei contratti di
assicurazione sono stati introdotti condizioni contrattuali sfavorevoli.
·
Al contrario, non
sembra siano aumentate in modo significativo le tasse per l'attività di
controllo
In conclusione l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2,
lettera b), non sembra aver indotto gli organismi riconosciuti a prevedere un
aumento della copertura assicurativa o un’assicurazione addizionale, nonostante
il fatto che i premi assicurativi possano essere aumentati. Non esiste una
differenza significativa tra le tasse applicate dagli organismi riconosciuti
che operano in conformità a regimi di responsabilità illimitata o limitata per
atti o omissioni negligenti.
Sulla base delle
informazioni rese disponibili[29]
non risulta che l’introduzione dell’articolo 6, paragrafo2, lettera b), abbia
pregiudicato la stabilità finanziaria degli organismi riconosciuti.
Una questione interessante
è stabilire se l'UE/SEE offra un ambiente concorrenziale rispetto agli altri
paesi principali detentori di navi nel mondo.
Dalla ricerca emerge che
la distinzione più importante non è quella tra paesi dell’Unione da un lato e paesi
terzi dall’altro, ma piuttosto tra paesi con regimi di responsabilità limitata
e paesi con regimi con responsabilità illimitata rispetto alle richieste
risarcibili per atti imprudenti o negligenti.
La limitazione della
responsabilità garantisce che l'attività degli organismi riconosciuti si svolga
in un condizioni di maggiore certezza e maggiore stabilità finanziaria. La
responsabilità illimitata per colpa grave è considerata dagli organismi
riconosciuti perfettamente normale e, in certa misura alla stregua di un
compromesso ragionevole. Tuttavia, accettare una responsabilità illimitata per
i casi di negligenza semplice è generalmente considerato un rischio commerciale
e un suicidio finanziario, per tale motivo alcuni organismi riconosciuti non
sono disposti a offrire i loro servizi a tali condizioni.
In conclusione la ricerca ha dimostrato che, per quanto attiene
ai vantaggi e agli svantaggi della scelta della responsabilità illimitata, non
esiste prova convincente che l’applicazione della direttiva abbia provocato un
qualsiasi mutamento significativo del mercato. Secondo le risposte ricevute
dagli organismi riconosciuti le tasse riscosse per l’attività di controllo sono
aumentate in misura notevole, in funzione dei pertinenti mercati locali, e non
sembra che siano correlate a variazioni dell'esposizione al rischio dei singoli
organismi riconosciuti.
La ricerca dell’università
di Southampton ha utilizzato un certo numero di questionari riguardanti i vari
aspetti. Dato che le informazioni da fornire provengono da varie fonti
distinte, con interessi e tradizioni diversi, sono stati utilizzati cinque
diversi questionari che sono stati inviati rispettivamente ai governi degli
Stati membri dell'Unione europea, a governi degli Stati non membri dell'Unione
europea, a organismi riconosciuti, a esperti legali dell'Unione europea e a
esperti legali di paesi extracomunitari. In quasi tutti i casi ai questionari
hanno fatto seguito interviste telefoniche.
Fatte salve alcune
importanti eccezioni, le risposte scritte ricevute dai governi sono brevi e
succinte e hanno richiesto un’ulteriore attività di studio. Le successive
telefonate hanno permesso di raccogliere informazioni più particolareggiate,
anche se spesso accompagnate da esplicite richieste di riservatezza. Le
risposte ricevute dagli esperti legali, anche se non complete, sono state
estremamente utili. Nella misura in cui sono coinvolti organismi riconosciuti,
a tutti i membri dell’Associazione internazionale delle società di
classificazione (IACS) è stato chiesto di partecipare allo studio e sette di
loro hanno risposto. Sono stati contattati anche due altri organismi
riconosciuti con riconoscimento comunitario limitato (Hellenic Register of
Shipping e RINAVE).
La metodologia
dell’università di Southampton ha avuto il sostengo di una lettera dell’AESM,
che illustra l’attività eseguita come commissionata dall’AESM.
La prescrizione
dell’articolo 6, paragrafo 5, è che “Tale relazione è redatta in
collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e gli interessati,
in particolare gli organismi riconosciuti.” La ricerca è conforme in
gran parte a questa prescrizione.
La maggior parte dei
membri di IACS hanno fornito un valido contributo al lavoro di ricerca e i loro
punti di vista sono stati inseriti nella relazione (si veda il capo 4.1
seguente). Non tutti gli Stati membri hanno partecipato o contribuito con
risposte allo studio.
La posizione di un gruppo
di organismi riconosciuti nei confronti della direttiva è resa pubblica
mediante le attività dell’Associazione internazionale delle società di
classificazione (IACS)[30].
Nel suo documento “Verso una futura politica marittima per l’Unione”[31]
l’ICAS ha manifestato il suo appoggio alle iniziative dell’UE in materia di
sicurezza marittima. Tuttavia, per quanto attiene all’aspetto della
responsabilità degli organismi riconosciuti, l’IACS ha indicato una serie di
aspetti dove - a suo parere - il sistema creato dalla direttiva 94/57/CE
presenta debolezze e lacune. La posizione dell’IACS può essere riassunta nel
modo seguente.
“... La classificazione
e i relativi servizi legali forniti dai membri di IACS nella loro qualità di
società di classificazione o di organismo riconosciuto sono una componente
essenziale della sicurezza marittima complessivamente considerata e dei regimi
di prevenzione dell'inquinamento. Questi servizi contribuiscono in modo
significativo alla sicurezza delle persone e dei beni e alla protezione
dell'ambiente marino.
La continuazione della
prestazione di questi servizi essenziali è minacciata dal fatto che le società
di classificazione sono attualmente esposte al rischio di una responsabilità
illimitata per loro errori o omissioni che non costituiscono colpa grave.
I membri di IACS chiedono cortesemente alla Task Force per
la Politica marittima di prendere debitamente in considerazione la possibilità
di offrire un’adeguata tutela giuridica alle società di classificazione che
operano all'interno degli Stati membri dell'UE e che sono riconosciute ai sensi
della direttiva 94/57/CE del Consiglio, come modificata, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e
le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime. Tale tutela – che non riguarderebbe peraltro i casi
di colpa grave - costituirebbe un riconoscimento del contributo essenziale che
le società di classificazione danno crescita economica generale, alle
opportunità di impiego locale, alla sicurezza marittima e alla protezione
ambientale. Tale tutela dovrebbe essere obiettiva, trasparente e permettere la
possibilità di ricorrere contro le decisioni dell’autorità pubblica.
[…]
Nella loro qualità di
organismi internazionali che intrattengono rapporti con il settore economico
più tipicamente internazionale (quello del trasporto marittimo,) le società di
classificazione marittima si basano sui principi della libera concorrenza e
della libertà del commercio nel fornire servizi efficienti al settore marittimo
e alla navigazione in mare aperto. Tali principi si basano sul concetto di
reciprocità tra stati sovrani. L’IACS chiede cortesemente che la Task Force per
la Politica marittima preservi questi principi e concetti nella politica
marittima dell’UE per promuovere la competitività in un mercato libero e equo[32]”
Dalla summenzionata posizione emergono i seguenti punti:
·
L’IACS non chiede una
modifica dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), che si applica in
caso di colpa grave.
·
I membri di IACS sono
preoccupati per il fatto che la prestazione dei loro servizi può essere
compromessa in pericolo dalla possibilità conferita agli Stati membri, ai sensi
della direttiva 94/57/CE, di prevedere un regime di responsabilità illimitata
per danni dovuti a negligenza.
· Essi chiedono una tutela mediante una modifica
delle disposizioni in tema di responsabilità di cui all’articolo 6, paragrafo
2, lettera b) punto (ii) e dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto iii)
della direttiva. Gli organismi riconosciuti suggeriscono di modificare i limiti
dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punti (ii) e (iii) nel senso di
trasformarli in limiti massimi di responsabilità e di inserire una disposizione
affinché l’articolo 6, pargrafo2, lettera b) non istituisca nuovi diritti di regresso,
in modo da frenare l'aumento del contenzioso. A tali condizioni gli organismi
riconosciuti hanno indicato che sarebbero disposti ad accettare limiti di
responsabilità più elevati, sempreché non eccedano un livello massimo.
Essi esprimono anche
preoccupazione [33] per la
minaccia crescente di una responsabilità penale nei confronti del loro
personale nel reclutamento degli ispettori competenti.
Dalle risposte ricevute,
sembra potersi concludere che l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2,
lettera b) della direttiva 94/57/CE ha avuto ripercussioni in relazione
all’aspetto della responsabilità, in particolare nel senso che:
(1) sembra aver pregiudicato i negoziati con i diversi Stati; e
(2)
ha fornito ai clienti
degli organismi riconosciuti un incentivo per discutere massimali di
responsabilità più elevati.
Gli organismi riconosciuti
si aspettano importanti ricadute in termini di contenzioso a seguito
dell’applicazione delle norme sulla responsabilità di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE. In particolare:
·
L’enunciato
dell’articolo 6: “… qualora l'amministrazione sia stata considerata
responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale … l'amministrazione
ha diritto ad un indennizzo, da parte dell'organismo riconosciuto…” potrebbe
dar luogo all’aspettativa che d’ora in poi sia riconosciuto ai terzi il diritto
di ottenere un risarcimento per i pregiudizi finanziari dall'amministrazione
marittima competente e, indirettamente, dall'organismo riconosciuto pertinente,
in virtù delle disposizioni in materia di risarcimento di cui all’articolo 6,
paragrafo 2 , lettera b), punto iii).
·
Gli organismi
riconosciuti segnalano che in una causa promossa contro un organismo
riconosciuto i ricorrenti potranno aggiungere ulteriori motivi di gravame
contro l’amministrazione nazionale nella speranza di provocare un intervento in
causa di quest'ultima contro l’organismo riconosciuto e in questo modo favorire
i loro interessi privati.
·
Gli organismi
riconosciuti hanno riscontrato un aumento del numero delle controversie di
natura finanziaria in relazione ai controlli effettuati. Inoltre hanno
segnalato un aumento considerevole delle somme richieste[34].
Secondo loro la causa di questa tendenza è l’incentivo offerto ai ricorrenti
dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
·
Gli organismi
riconosciuti temono che la distinzione tra negligenza (colpa) e colpa grave
possa risultare poco chiara in caso di gravi perdite di vite umane o gravi
danni derivanti da un incidente marittimo; in queste ipotesi i danni “gravi” e
la pubblicità potrebbero permettere di provare facilmente l'esistenza di una
colpa grave.
·
Alcuni organismi
riconosciuti hanno segnalato che l'aumento del contenzioso potrebbe
pregiudicare l’adempimento degli obblighi degli ispettori marittimi, a causa
delle conseguenze che possibili controversie di grande visibilità potrebbe
avere sui comportamenti degli ispettori degli organismi riconosciuti e dei
funzionari pubblici delle amministrazioni competenti. Hanno anche suggerito che
l’efficienza professionale può risentire pesantemente della minaccia di azioni
legali promosse dagli armatori a cui sono o saranno fermate le navi nel corso
di un controllo. Negli ultimi anni tali minacce e azioni legali sono aumentate.
Inoltre gli organismi
riconosciuti hanno suggerito che a causa del potenziale aumento del contenzioso
è diventato molto difficile ottenere una copertura assicurativa adeguata nel
mercato assicurativo e che, quando essa è disponibile, vengono richiesti premi
più onerosi e franchigie più elevate.
[1] COM
(2000) 142 definitivo.
[2] GU
L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002,
pag. 53).
[3] Decisione
2000/481/CE della Commissione (GU L 193 del 29.07.2000, pag. 91).
[4] Decisione
2005/311/CE della Commissione (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 15).
[5] Decisione
2001/890/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 72).
[6] Decisione
2005/623/CE della Commissione (GU L 219 del 24.8.2005, pag. 43).
[7] Decisione
2006/382/CE della Commissione (GU L 151 del 6.6.2006, pag. 31).
[8] 22
gennaio 2002.
[9] Cfr.
sezione 3.2.4.
[10] Cfr.
sezione 3.2.3.
[11] Cfr.
sezione 3.2.4.
[12] Numero
di navi prese in considerazione dalla direttiva, classificate da un organismo
riconosciuto, diviso per il numero di ispettori esclusivi dell’organismo.
[13] Numero
di navi in costruzione, prese in considerazione dalla direttiva, classificate
da un organismo riconosciuto, diviso per il numero di ispettori esclusivi
dell'organismo.
[14] Armatori
o costruttori, o terzi commercialmente coinvolti nella costruzione,
nell’armamento, nella riparazione o nell’esercizio delle navi.
[15] Cfr.
tabella 1 dell’allegato.
[16] Al
momento della stesura della presente relazione è in corso un procedimento di
infrazione contro la Repubblica slovacca sia pure non relativamente alle
disposizioni della direttiva attinenti alla responsabilità (violazione degli
obblighi previsti dall’articolo 3).
[17] Tuttavia,
la Commissione verifica sistematicamente, nella sua valutazione degli organismi
riconosciuti, che la loro copertura assicurativa sia sufficiente.
[18] GU
L 324 del 29.11.2002, pag. 53.
[19] Sulla
base del tasso di conversione di febbraio, tali importi corrispondono
rispettivamente a 4,2 e 2,1 milioni di euro.
[20] Austria,
Repubblica Ceca, Estonia e Slovenia.
[21] Nonostante
siano stati effettuati tutti gli sforzi possibili per raccogliere tutti i dati
disponibili di fonte governativa e di fonti ufficiali, non possono essere
garantite l'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite.
[22] Ad
esempio, in Germania l'art. 34 della Costituzione, in Italia l’art. 28 della
Costituzione.
[23] Come
il Tribunale amministrativo francese.
[24] Come
in Italia.
[25] A
causa di una disposizione di legge in tal senso o del fatto la stessa
amministrazione qualifica agenti gli organismi riconosciuti.
[26] L’obbligo
di emettere certificati legali è imposto generalmente dalle convenzioni
internazionali allo stato di bandiera. Tale sembra essere la situazione, anche
per quanto attiene la legislazione europea, per lo meno secondo quanto è
possibile ricavare da due considerando della direttiva facenti riferimento alla
responsabilità degli Stati membri per l’emissione dei certificati
internazionali di sicurezza e di inquinamento e alla necessità di una maggiore
partecipazione delle amministrazioni nazionali all’emissione di tali
certificati.
[27] In
Spagna il decreto 90/2003 prevede esplicitamente tale responsabilità e non
prevede deroghe, né eccezioni, né limiti.
[28] Febbraio
2006
[29] Gli
organismi riconosciuti che hanno risposto al questionario non sono incorsi in
alcuna responsabilità nei confronti di una amministrazione nazionale per
l’attività legale marittima da essi svolta su incarico di tale amministrazione
nazionale.
[30] American
Bureau of Shipping, Bureau Veritas, China Classification Society, Det Norske
Veritas, Germanischer Lloyd, Korean Register of Shipping, Lloyd's Register,
Nippon Kaiji Kyokai, Registro Italiano Navale, Russian Maritime Register of
Shipping, Indian Register of Shipping (Associate).
[31] “Towards
a Future Maritime Policy for the Union: a European vision for the ocean and the
seas Contribution by International Association of Classification Societies
(IACS), 13th October 2005.
[32] Ibidem,
paragrafi 6.1-6.7.
[33] ...
la IACS chiede che la Task Force per la Politica marittima consideri le
implicazioni altamente negative, in termini di promozione e di reclutamento del
personale di classificazione qualificato necessario, che deriverebbe da un
ulteriore rafforzamento delle norme che puniscono penalmente le condotte
suscettibili di contribuire all’inquinamento accidentale ma non colpevoli o
l’inadempimento degli obblighi da parte di un individuo. Questo punto non è
direttamente rilevante per l'istituzione e la limitazione della responsabilità
civile, ma è connesso all’aspettativa di un risarcimento civile nei casi
appropriati, in cui si accerti l'esistenza di una responsabilità penale.
[34] Non
sono stati forniti dati statistici o particolari.