Bruxelles, 15.11.2006
COM(2006)688
definitivo
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI
Sulla
lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate (spam),
i programmi spia (spyware) e i
software maligni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. Scopo della comunicazione
La società
civile constata ogni giorno di più l'importanza delle reti e dei servizi
moderni di comunicazione elettronica per la vita quotidiana, sul lavoro o a
casa. Per essere ampiamente adottati, tali servizi devono basarsi su tecnologie
affidabili, sicure e degne di fiducia. La comunicazione della Commissione su
una strategia per una società dell'informazione sicura[1]
è finalizzata a migliorare la sicurezza delle reti e dell'informazione in
generale e invita il settore privato a correggere le vulnerabilità presenti
nelle reti e nei sistemi informatici che possono essere sfruttate per la
diffusione di spam e di software maligni. La comunicazione della Commissione
sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica propone nuove regole per rafforzare la sicurezza e la
riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche[2].
La presente
comunicazione affronta l'evoluzione dello spam[3]
e le minacce rappresentate dai programmi spia e dai software maligni. Oltre a
fare il punto delle azioni intraprese fino ad ora per combattere queste minacce
la comunicazione individua ulteriori provvedimenti possibili, quali:
- il
rafforzamento della legislazione comunitaria,
- l'attività
diretta a far osservare la legge
- la
cooperazione all'interno degli Stati membri e tra Stati membri,
- il dialogo
politico ed economico con i paesi terzi,
- le
iniziative delle imprese del settore,
- le
attività di R&S.
2. Il problema – Mutevolezza delle minacce
Lo spam[4]
è aumentato considerevolmente negli ultimi cinque anni[5]. Fonti
del settore riferiscono che lo spam rappresenta ormai tra il 50 e l'80% dei
messaggi indirizzati agli utilizzatori finali[6].
Sebbene la maggior parte dello spam provenga dal di fuori dell'UE, i paesi
europei trasmettono oggi il 25% dei messaggi indesiderati[7].
A livello mondiale il costo dello spam è stato stimato a 39 miliardi di
euro nel 2005, mentre in Europa, il
suo costo per le principali economie è stimato a circa 3,5 miliardi di euro in
Germania, 1,9 miliardi di euro nel Regno Unito e 1,4 miliardi di euro in
Francia[8]. L'invio di spam è considerato una vera
e propria attività commerciale. I
professionisti dello spam (spammer)
noleggiano o vendono alle società di marketing gli elenchi di indirizzi
elettronici che hanno raccolto. Lo spam in internet è particolarmente
redditizio, grazie alla portata di questo mezzo di comunicazione e al costo
limitato che comporta l'invio massiccio di messaggi. Contemporaneamente, con
investimenti anche moderati nella lotta contro lo spam si possono ottenere
risultati significativi. Nei Paesi
Bassi, ad esempio, è stato possibile ridurre dell'85% lo spam in neerlandese
investendo 570 000 euro in
apparecchiature per la lotta antispam.
Da semplice
fastidio, i messaggi di posta elettronica indesiderati sono divenuti poco a
poco un atto di natura fraudolenta e delittuosa. Un esempio lampante è costituito
dalla pratica del phishing, vale a
dire l'invio di messaggi di posta elettronica che inducono l'utilizzatore
finale a visitare siti internet contraffatti che assomigliano ai siti di
imprese reali e a rivelare presso tali siti dati riservati, con il grave
pericolo di furti di identità e danni alla reputazione delle imprese legittime. Continua ad aumentare, inoltre, la diffusione, attraverso la posta
elettronica o i programmi software, di programmi spia (spyware) che registrano e riferiscono il comportamento in linea
degli utilizzatori. I programmi spia possono inoltre raccogliere informazioni
personali quali password e numeri di carta di credito.
L'invio
massiccio di messaggi di posta elettronica indesiderati è enormemente
facilitato dalla diffusione di codici maligni quali worm e virus. Una volta
installati, questi consentono a un aggressore di assumere il controllo di un
sistema infetto e di trasformarlo in un "bot", parte di una rete "botnet"[9],
in grado di nascondere l'identità del vero professionista dello spam. Le botnet
sono noleggiate dai professionisti dello spam, del phishing e dai distributori
di programmi spia per finalità fraudolente e delittuose. Gli esperti del
settore stimano che le botnet trasmettano oltre il 50% dei messaggi di posta elettronica
abusivi[10]. La diffusione dei programmi spia e di
altri tipi di codici maligni di cui sono vittima i singoli cittadini e le
imprese ha un impatto economico considerevole. L'impatto finanziario dei
software maligni a livello mondiale è stato stimato attorno agli 11 miliardi di
euro nel 2005[11].
3. Ciò che è stato fatto
fino ad ora – azioni intraprese dal 2004
Nel 2002 l'UE
ha adottato una direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche che vieta le comunicazioni indesiderate[12]
introducendo il principio del marketing basato sul consenso delle persone
fisiche. Nel gennaio 2004 la Commissione ha
presentato una comunicazione sullo spam che elencava le azioni destinate a
integrare la direttiva[13].
Tale comunicazione sottolineava la necessità di varare azioni a vari livelli in
materia di sensibilizzazione, di autoregolamentazione, di soluzioni tecniche,
di cooperazione e di applicazione della legislazione. La Commissione ha
cominciato ad affrontare la questione della lotta contro lo spam, i programmi
spia e i software maligni nell'ambito delle discussioni con i paesi terzi.
Inoltre, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali[14]
protegge i consumatori dalle pratiche commerciali aggressive; la cooperazione transfrontaliera per la lotta contro
tali pratiche è contemplata dal regolamento sulla cooperazione per la tutela
dei consumatori[15]..
3.1. Azioni di sensibilizzazione
La
comunicazione della Commissione ha contribuito a sensibilizzare gli
utilizzatori al problema dello spam a livello nazionale e internazionale. A
livello dell'UE, il programma Safer
Internet plus promuove un
utilizzo più sicuro di internet e delle nuove tecnologie on-line, in
particolare da parte dei bambini, nell'ambito di una strategia coerente dell'Unione
europea.
Gli Stati
membri hanno avviato o sostenuto campagne
di sensibilizzazione degli utilizzatori ai problemi dello spam e ai mezzi per
porvi rimedio. In generale i fornitori del servizio internet (ISP) si sono
incaricati di fornire ai loro clienti consigli e assistenza circa le modalità
per proteggersi dai programmi spia e dai virus. Nel febbraio 2004 la
Commissione ha ospitato un seminario
dell'OCSE dedicato allo spam. La Commissione ha inoltre contribuito attivamente
all'elaborazione del Toolkit antispam
(Anti-Spam Toolkit) dell'OCSE, che costituisce un pacchetto completo di
approcci normativi, soluzioni tecniche e iniziative del settore per la lotta
contro lo spam.
Al vertice
mondiale sulla società dell'informazione delle Nazioni Unite[16]
è stato riconosciuto che lo spam
deve essere affrontato ai livelli nazionale e internazionale appropriati. Nel
2004 e nel 2005 l'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) ha
organizzato riunioni tematiche del WSIS. Da ultimo, l'agenda di Tunisi del
WSIS, adottata nel novembre 2005, invita ad affrontare efficacemente il
problema grave e sempre più preoccupante dello spam[17].
3.2. Cooperazione internazionale
Lo spam è un
problema a valenza transnazionale e per questo sono state avviate numerose
iniziative di cooperazione e sono stati istituiti svariati meccanismi di
controllo dell'applicazione della legge a livello transfrontaliero. La
Commissione ha creato una rete di
contatto delle autorità antispam (CNSA, Contact Network of Spam
Authorities) che si riunisce regolarmente, scambia le buone pratiche e coopera
sull'applicazione transfrontaliera della legge. Il CNSA ha redatto una
procedura di cooperazione[18]
per agevolare il trattamento transfrontaliero delle denunce relative allo spam.
I servizi della Commissione sostengono e partecipano in qualità di osservatori
al piano d'azione di Londra (LAP,
London Action Plan) che raggruppa le autorità incaricate di fare applicare la
legge di venti paesi e ha inoltre adottato una procedura di cooperazione
transfrontaliera. Un seminario congiunto CNSA UE – LAP si è tenuto
nel novembre 2005. Nell'aprile 2006 l'OCSE
ha adottato una raccomandazione relativa alla cooperazione transfrontaliera
nell'applicazione delle leggi antispam che incoraggia le autorità competenti a
scambiarsi informazioni e a collaborare[19].
La
Commissione incoraggia inoltre le iniziative
di cooperazione internazionale. Gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno
convenuto di cooperare per affrontare il problema dello spam attraverso
iniziative congiunte di applicazione della legge e per studiare i mezzi di
lotta contro i programmi spia e i software maligni illeciti. La Commissione
partecipa inoltre al gruppo di lavoro sullo spam nell'ambito della
collaborazione internazionale del Canada (Canadian International
Collaboration). Sono in corso colloqui con i principali partner internazionali
quali la Cina e il Giappone. Per quanto riguarda l'Asia, la Commissione ha
preso l'iniziativa di una dichiarazione congiunta sulla cooperazione
internazionale antispam che è stata adottata alla conferenza dell'ASEM sul
commercio elettronico nel febbraio 2005[20].
L'agenda di
Tunisi, adottata nel novembre 2005 dal vertice mondiale sulla società dell'informazione
(WSIS), sottolinea che la sicurezza di internet è un settore che esige una
migliore collaborazione internazionale e che la questione dovrà essere
affrontata nell'ambito del modello di cooperazione rafforzata per la governance
di internet che sarà attuato come seguito al vertice[21].
3.3. Ricerca e sviluppo tecnologico
Nell'ambito
del Sesto programma quadro RST, la Commissione ha avviato progetti per aiutare
i soggetti interessati a combattere lo spam e altre forme di software maligni.
Questi progetti[22] spaziano
dal controllo generale delle reti e dalla rilevazione di attacchi all'elaborazione
di tecnologie specifiche di filtraggio in grado di rilevare lo spam, le
attività di phishing e i software maligni. Tra i risultati ottenuti si possono
citare la creazione di una comunità di ricerca specializzata nel contenimento
dei software maligni e lo sviluppo di un'infrastruttura europea per il
monitoraggio del traffico in internet. Le attività intraprese di recente
riguardano filtri adattativi in grado di rilevare le minacce sconosciute e i
cyberattacchi. Lo sforzo finanziario consacrato a tali attività ammonta a 13,5
milioni di euro.
3.4. Attività delle imprese
La
Commissione si compiace del ruolo proattivo svolto dalle imprese in materia di
spam. I fornitori di servizi hanno, in generale, adottato misure tecniche per affrontare lo spam, in particolare filtri
antispam più avanzati. Gli ISP hanno istituito un supporto tecnico che fornisce agli utilizzatori software contro lo
spam, i programmi spia e i software maligni. Numerosi ISP prevedono clausole contrattuali che vietano i
comportamenti illeciti on-line. Recentemente, un tribunale britannico ha
inflitto un'ammenda di 68 800 euro a un professionista dello spam per
inadempienza contrattuale. Le associazioni del settore hanno adottato una serie
di buone pratiche per prevenire il phishing on-line e migliorare i metodi di
filtraggio[23].
Anche gli
operatori della telefonia mobile si sono impegnati in tal senso e i codici di
condotta professionale prevedono la possibilità di adottare provvedimenti
contro i messaggi indesiderati. L'associazione GSM ha pubblicato, nel 2006, un
codice di buone pratiche contro lo spam nelle comunicazioni mobili. Attualmente
la Commissione cofinanzia l'iniziativa Spotspam – un partenariato tra
enti pubblici e privati finalizzato alla creazione di una base dati che agevoli
le indagini transfrontaliere e l'applicazione della legge nei casi di spam[24].
3.5. Misure per l'applicazione della legge
È evidente
che l'impegno nella lotta contro lo spam dà risultati. Le misure di filtraggio
imposte in Finlandia hanno permesso di far scendere la percentuale di spam nei
messaggi elettronici dall'80% al 30%. Numerose autorità competenti hanno
intrapreso iniziative per fermare i professionisti dello spam[25].
Esistono,
tuttavia, differenze significative tra gli Stati membri quanto al numero reale
di casi perseguiti. In alcuni paesi le autorità hanno aperto almeno un
centinaio di indagini che sono state condotte a buon fine e hanno permesso di
sanzionare le attività di invio di spam. In altri Stati membri, le indagini
hanno riguardato al massimo cinque casi e talvolta nessuno.
La maggior
parte delle azioni ha riguardato le forme
"tradizionali" di spam. Le
altre minacce segnalate hanno raramente dato luogo ad azioni penali, pur
avendo provocato grandi rischi.
4. Il lavoro che resta da fare in futuro
4.1. Azione a livello degli Stati membri
Questa
sezione riguarda le azioni che spettano ai poteri pubblici e alle autorità
nazionali, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della legge e la
cooperazione.
4.1.1. Fattori chiave del successo
La
persistenza e la mutevolezza del problema esigono un maggior coinvolgimento da
parte degli Stati membri, che devono fissare una scala di priorità. In
particolare, le azioni devono concentrarsi, da un lato, sui professionisti
dello spam e del phishing e, dall'altro, sulla diffusione di programmi spia e
software maligni. Gli strumenti decisivi per il successo sono:
–
un
forte impegno da parte del governo centrale nella lotta contro le pratiche
illecite on-line;
–
una
chiara attribuzione delle responsabilità organizzative delle attività di
controllo dell'applicazione della legge;
–
la
stanziamento di risorse adeguate per le attività di tali autorità.
Al momento
questi fattori non sono presenti in tutti gli Stati membri.
4.1.2. Coordinamento e integrazione a livello
nazionale
In base alla
direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e alla
direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali[26],
le autorità nazionali sono competenti a perseguire le pratiche illecite consistenti:
- nell'inviare
comunicazioni indesiderate (spam) [27];
- nell'accedere
illegalmente alle apparecchiature terminali per memorizzarvi informazioni,
quali software pubblicitari o programmi
spia, oppure per accedere alle informazioni memorizzate su tali
apparecchiature[28];
- nell'infettare
apparecchiature terminali inserendo software
maligni quali worm e virus e trasformare i computer in bot o utilizzarli per altri fini[29];
- nell'indurre
con l'inganno gli utilizzatori a rivelare informazioni riservate[30],
quali password e numeri di carte di credito, attraverso messaggi cosiddetti di phishing.
Alcune di
queste pratiche sono penalmente perseguibili, come dispone la decisione quadro relativa agli attacchi
diretti contro i sistemi di informazione[31].
Secondo tale decisione, gli Stati membri devono prevedere una pena carceraria
di almeno tre anni, o di cinque anni se il reato è commesso nell'ambito della
criminalità organizzata.
A livello
nazionale l'osservanza di tali disposizioni può essere assicurata da autorità amministrative
o dalle autorità giudiziarie in sede penale. In tal caso, devono essere
chiaramente definite le responsabilità
delle singole autorità e le procedure di cooperazione. Per far questo possono
essere necessarie decisioni assunte dai governi ai massimi livelli.
Fino ad oggi, alla crescente commistione tra
gli aspetti penali e amministrativi dello spam e delle altre minacce in linea
non hanno fatto riscontro progressi nelle procedure di cooperazione tra gli
Stati membri, tali da unire le competenze tecniche e investigative delle varie
agenzie. È
necessario istituire protocolli di cooperazione in settori come lo scambio di
informazioni e di intelligence, i punti di contatto, l'assistenza e l'attribuzione
di casi.
La stretta
cooperazione tra le autorità incaricate di fare applicare la legge, gli
operatori di rete e gli ISP a livello nazionale risulta vantaggiosa anche per
lo scambio di informazioni e competenze tecniche e per perseguire le pratiche
illecite in linea. Le autorità della Norvegia e dei Paesi Bassi hanno
confermato l'utilità di questo partenariato pubblico-privato.
4.1.3. Risorse
Sono
necessarie risorse per raccogliere prove, condurre indagini e perseguire i
reati. Le autorità necessitano di risorse tecniche e giuridiche e devono
familiarizzarsi con il modus operandi
dei criminali per riuscire a far cessare le loro pratiche.
I meccanismi
di denuncia on-line, con i relativi sistemi per la registrazione e l'analisi
delle pratiche illecite comunicate, possono rivelarsi uno strumento importante.
L'esperienza ha mostrato che investimenti
anche modesti possono produrre risultati
significativi. Lo spam in neerlandese è stato ridotto creando un gruppo di
cinque dipendenti dell'OPTA, l'autorità olandese competente, impegnati a tempo
pieno e dotati di apparecchiature del valore di 570 000 euro per la
lotta antispam. A partire da questo investimento, l'esperienza acquisita nella
lotta antispam è ora utilizzata in altri settori problematici.
4.1.4. Cooperazione transfrontaliera
Lo spam è un
problema globale. Le autorità nazionali dovranno spesso affidarsi alla
collaborazione delle autorità di altri paesi per perseguire i professionisti
dello spam o, viceversa, potranno essere invitate a proseguire le indagini
avviate in altri paesi.
Benché ci
possa essere una certa riluttanza a impegnare le già scarse risorse nazionali
per indagare su problemi di altri, è importante che gli Stati membri
riconoscano che una cooperazione transfrontaliera efficace è fondamentale nella
lotta contro lo spam. Di recente, le autorità australiane e olandesi competenti
per la lotta contro lo spam hanno cooperato per smantellare un'importante
centrale di spam.
Fino ad oggi
sono 21 le autorità europee hanno approvato la procedura di cooperazione della
CNSA[32] per la gestione transfrontaliera
delle denunce; le restanti autorità sono invitate a fare altrettanto nei
prossimi mesi. In particolare, gli Stati membri e le autorità competenti sono
invitati a promuovere attivamente l'utilizzo:
- dei
documenti pro forma comuni CNSA-LAP
- della raccomandazione
e del toolkit dell'OCSE sull'applicazione della legge antispam.
4.1.5 Azioni
proposte
Gli Stati membri e le autorità competenti
sono invitati a:
- definire chiare linee di responsabilità per
le agenzie nazionali impegnate nella lotta contro lo spam;
- garantire un coordinamento efficace tra le
autorità competenti;
- coinvolgere i soggetti attivi sul mercato a
livello nazionale, sfruttando le loro competenze e le informazioni disponibili;
- assicurare che siano stanziate
risorse sufficienti per far rispettare la normativa;
- attenersi alle procedure di cooperazione
internazionale e rispondere alle richieste di assistenza transfrontaliera.
4.2. Azione da parte del settore
In questa
sezione sono illustrate le iniziative che il settore può avviare per rafforzare
la fiducia dei consumatori e ridurre il fenomeno dell'invio di messaggi di
posta elettronica illeciti
4.2.1. Trasmissione e installazione di software
I programmi
spia costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utilizzatori. L'offerta
di software in linea è divenuta un metodo molto comune per trasmettere e installare programmi spia sulle apparecchiature
terminali degli utilizzatori. I programmi spia possono inoltre essere nascosti
all'interno del software distribuito attraverso altri supporti, quali i CD‑ROM
utilizzati per l'installazione di programmi su un computer. I programmi spia
indesiderati possono essere installati insieme ai programmi software acquistati
dai consumatori.
Per impedire
che i programmi spia raggiungano gli utilizzatori finali è necessario attuare
le azioni specifiche illustrate di seguito.
4.2.2. Informare il consumatore
I programmi
software che si acquistano possono comprendere l'installazione di programmi
aggiuntivi. Se il software agisce come spyware tenendo traccia del
comportamento degli utilizzatori finali (ad esempio per finalità di marketing),
presuppone l'elaborazione di dati personali ed è pertanto illegale in assenza
del consenso informato da parte dell'utilizzatore. In moltissimi casi il consenso
dell'utilizzatore all'installazione del software non viene richiesto oppure la
richiesta è nascosta tra gli articoli di un lungo contratto di licenza per l'utilizzatore
finale, scritto in caratteri minuscoli.
Le società
che offrono prodotti software sono incoraggiate a descrivere in termini chiari
e in caratteri ben leggibili tutti i termini e le condizioni dell'offerta, in
particolare nel caso in cui siano inclusi nei pacchetti software dispositivi di
monitoraggio che elaborano dati personali.
Per distinguere
le imprese affidabili da quelle che non lo sono si potrebbe ricorrere all'autoregolamentazione
e all'uso di un apposito "marchio di approvazione". I codici di
condotta, finalizzati ad informare l'utilizzatore sulle condizioni che implica
il trattamento dei dati personali, possono essere presentati per approvazione
al Gruppo per la tutela dei dati personali con riguardo al trattamento dei dati
personali, istituito a norma dell'articolo 29 (della direttiva 95/46/CE).
4.2.3
Clausole contrattuali nella filiera della distribuzione
Spesso le
imprese non sono a conoscenza delle
modalità tecniche con cui i loro prodotti e i loro servizi sono pubblicizzati
presso il pubblico. All'interno di programmi software legittimi possono essere
inseriti programmi spia utilizzati per accedere a dati riservati, quali numeri
di carte di credito, documenti riservati ecc.
Le imprese
che pubblicizzano o vendono prodotti devono accertarsi che le attività delle
controparti contrattuali siano legittime. Un'impresa deve avere una visione
chiara delle proprie relazioni contrattuali, accertarsi che la normativa sia
rispettata e prevedere la risoluzione dei contratti per sanzionare pratiche
scorrette, in modo da interrompere immediatamente ogni rapporto con le imprese
che si sono rese colpevoli di scorrettezze.
4.2.4. Misure di sicurezza da parte dei
fornitori di servizi
Un sondaggio dell'ENISA condotto nel 2006[33]
conferma che, in
generale, i fornitori di servizi hanno adottato provvedimenti antispam, ma
osserva che potrebbero contribuire di più alla sicurezza complessiva della rete
e raccomanda loro di prestare maggiore attenzione al filtraggio dei messaggi di
posta elettronica che escono dalla loro rete (filtraggio in uscita, egress
filtering). La Commissione incoraggia i fornitori di servizi ad attuare
tale raccomandazione.
Gruppo per
la tutela dei dati personali con riguardo al trattamento dei dati personali,
istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva citata ha adottato un parere
sui problemi di riservatezza legati alla fornitura di servizi di cernita della
posta elettronica[34]
che fornisce indicazioni sulla questione della riservatezza delle comunicazioni
di posta elettronica e, più specificamente, sul filtraggio delle comunicazioni
in linea per la rimozione di virus, spam e contenuti illeciti.
4.2.5. Azioni proposte
La Commissione invita:
- le imprese a garantire che le informazioni
comunemente fornite per l'acquisto di programmi software siano conformi alla
normativa comunitaria in materia di protezione dei dati;
- le imprese a vietare per contratto l'utilizzo
illegale del software nella pubblicità, a sorvegliare le modalità con cui le
pubblicità raggiungono i consumatori e le pratiche scorrette;
- i fornitori di servizi di posta elettronica
ad attuare politiche di filtraggio conformi alla raccomandazione e alle linee
guida in materia di filtraggio della posta elettronica
4.3. Azione a livello europeo
La
Commissione continuerà ad affrontare le questioni legate allo spam, ai
programmi spia e ai software maligni nei consessi internazionali, negli
incontri bilaterali e, ove appropriato, attraverso accordi con i paesi terzi e
continuerà a promuovere la cooperazione tra i soggetti interessati, compresi
gli Stati membri, le autorità competenti e le imprese del settore. Essa adotterà
inoltre iniziative nel settore della legislazione e della ricerca finalizzate a
imprimere un rinnovato impulso alla lotta contro le pratiche scorrette che
minacciano la società dell'informazione. La Commissione è attualmente al lavoro
sull'ulteriore elaborazione di una strategia coerente per la lotta contro la
cybercriminalità, strategia che sarà presentata in una comunicazione che
dovrebbe essere adottata all'inizio del 2007.
4.3.1. Riesame del quadro normativo
La
comunicazione della Commissione[35]
sul quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica propone di rafforzare le norme nel settore della riservatezza e
della sicurezza. In base alla proposta, gli operatori delle reti e i fornitori
di servizi sarebbero obbligati a:
- informare
l'autorità competente di uno Stato membro di ogni eventuale violazione di
sicurezza che abbia portato alla perdita di dati personali e/o ad interruzioni
nella continuità della fornitura del servizio;
- informare
i loro clienti di ogni violazione di sicurezza che abbia comportato la perdita,
la modifica, l'accesso o la distruzione di dati personali dei clienti.
Le autorità
nazionali di regolamentazione avranno la facoltà di controllare che gli
operatori mettano in atto politiche di sicurezza adeguate e potranno essere
fissate nuove norme che prevedano mezzi
di ricorso specifici oppure un'indicazione del livello delle sanzioni previsto per le violazioni.
4.3.2. Il ruolo dell'ENISA
Le proposte contengono inoltre una clausola
che riconosce il ruolo consultivo dell'ENISA nelle questioni legate alla
sicurezza. Gli altri compiti previsti per l'ENISA sono delineati nella
comunicazione della Commissione sulla strategia per una società dell'informazione
sicura[36]
e comprendono:
.
- la creazione di un partenariato di
fiducia tra gli Stati membri e le parti interessate al fine di sviluppare un quadro adeguato per la raccolta di dati
sugli incidenti a danno della sicurezza e sulla fiducia dei consumatori.
.
L'ENISA
coordinerà da vicino tale quadro insieme a Eurostat per quanto attiene alle
statistiche comunitarie relative alla società dell'informazione e nell'ambito
della valutazione comparativa i2010[37].
.
- l'esame della possibilità di creare un sistema europeo di condivisione delle
informazioni e di allerta che permetta di rispondere efficacemente alle
minacce esistenti ed emergenti alle reti elettroniche.
4.3.3. Ricerca e sviluppo
Il prossimo
programma quadro (PQ7) è finalizzato a proseguire lo sviluppo della conoscenza
e delle tecnologie per rendere sicuri i servizi e i sistemi d'informazione in
stretto coordinamento con le iniziative strategiche. I temi di lavoro collegati
ai software maligni comprenderanno le botnet e i virus nascosti e gli attacchi
contro i servizi mobili e vocali.
4.3.4. Cooperazione internazionale
Dato che
internet è una rete globale, tutti si devono impegnare nella lotta contro lo
spam, i programmi spia e i software maligni. La Commissione, pertanto, intende
rafforzare il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi nella lotta contro
queste minacce in rete e contro le attività criminali ad esse legate. A tal
fine, la Commissione cercherà di fare in modo che negli accordi tra l'UE e i
paesi terzi si affronti la problematica dello spam, dei programmi spia e dei
software maligni, cercherà di ottenere il deciso impegno dei paesi terzi più
interessati a collaborare con gli Stati membri dell'UE per combattere tali
minacce più efficacemente e seguirà da vicino l'applicazione degli obiettivi
stabiliti di comune accordo.
4.3.5. Azioni proposte
La Commissione:
- proseguirà le azioni di
sensibilizzazione e di promozione della cooperazione tra i soggetti
interessati;
- continuerà a concludere accordi con i
paesi terzi che comprendano la questione della lotta contro lo spam, i
programmi spia e i software maligni;
- presenterà all'inizio del 2007 nuove
proposte legislative che rafforzino le norme in materia di riservatezza e
sicurezza nel settore delle comunicazioni e una strategia sulla
cybercriminalità;
- attingerà all'esperienza dell'ENISA
nelle questioni legate alla sicurezza;
- sosterrà la ricerca e lo sviluppo nell'ambito
del PQ7.
5. Conclusioni
Minacce in rete quali lo spam, i
programmi spia e i software maligni compromettono la fiducia nella società dell'informazione
e la sua sicurezza ed hanno ripercussioni finanziarie significative. Nonostante le iniziative di alcuni Stati membri, le azioni intraprese nell'Unione nel
suo complesso sono insufficienti ad
affrontare tale problema. La Commissione sta svolgendo un ruolo di
intermediaria per sensibilizzare i soggetti interessati alla necessità di un
maggiore impegno politico per la lotta contro queste minacce.
È necessario intensificare l'attività delle autorità competenti diretta
a far osservare la legge in modo da colpire chiunque violi consapevolmente la
legge. È necessario che anche il settore
adotti misure a integrazione di quelle poste in essere dalle autorità. È necessaria una cooperazione a livello nazionale,
sia all'interno del governo che tra il governo e le imprese del settore. La Commissione rafforzerà il dialogo e la
cooperazione con i paesi terzi e studierà la possibilità di presentare nuove
proposte legislative; avvierà inoltre ricerche per rafforzare ulteriormente la
riservatezza e la sicurezza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Un'attuazione integrata, e
possibilmente coordinata, delle azioni descritte nella presente comunicazione
può contribuire a ridurre le minacce in linea che compromettono l'economia e la
società dell'informazione.
La Commissione sorveglierà l'attuazione di queste azioni e, entro il
2008, valuterà se siano necessarie ulteriori iniziative.
[1] COM(2006)
251.definitivo
[2] COM(2006)
334 definitivo
[3] COM(2004)
28.definitivo
[4] Per
spam si intende l'invio di comunicazioni indesiderate ‑ ad
esempio, per posta elettronica ‑ a fini commerciali. I messaggi
di posta elettronica indesiderati, tuttavia, possono anche contenere software
maligno e programmi spia.
[5] Nel
2001 lo spam rappresentava il 7% del traffico di posta elettronica complessivo.
[6] Symantec
54%; Messagelabs 68,6; MAAWG 80-85.
[7] Primo
trimestre 2006 (Sophos) Asia 42,8%, America settentrionale 25,6, Europa 25,0,
America meridionale, 5,1, Australasia 0,8, Africa 0,6, Altri 0,1.
[8] Ricerca
Ferris, 2005.
[9] Le
"botnet" sono reti di computer, la cui sicurezza è stata compromessa,
utilizzate dai professionisti dello spam per inviare massicci quantitativi di
posta elettronica attraverso l'installazione di software nascosto che trasforma
tali computer in server di posta ad insaputa dell'utilizzatore.
[10] Classifica
dei paesi con il maggior numero di botnet secondo Symantec (3° e 4° trimestre
2005): Stati Uniti 26%, Regno Unito 22%, Cina 9%, Francia, Corea del Sud e
Canada 4%, Taiwan, Spagna e Germania 3%, Giappone 2%.
[11] Computer
Economics: the 2005 Malware Report.
[12] Articolo
13 della direttiva 2002/58/CE.
[13] Supra 3.
[14] Allegato
1, punto 26 della direttiva 2005/29/CE.
[15] Regolamento
(CE) 2006/2004.
[16] WSIS,
Ginevra, dicembre 2003.
[17] Agenda
di Tunisi, paragrafo 41.
[18] http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/todays_framework/privacy_protection/spam/cooperation_procedure_cnsa_final_version_20041201.pdf
[21] Agenda
di Tunisi, paragrafi da 39 a 47.
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.doc
[25] Un
sondaggio della CNSA mostra che quindici dei diciotto membri che hanno
partecipato al sondaggio hanno perseguito casi nel periodo 2003-2006.
[26] Direttiva
95/46/CE.
[27] Articolo
13 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche.
[28] Articolo
5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche.
[29] Supra 28.
[30] Articolo
6, lettera a), della direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
[31] Decisione
quadro 2005/222/JHA del Consiglio.
[32] Supra 18.
[34] Parere 2/2006, WP 118.
[36] Supra 1.
[37] Quadro
di valutazione comparativa del gruppo di alto livello i2010 del 20 aprile 2006.