Bruxelles, 30.11.2006
COM(2006) 748 definitivo
2006/0249 (COD)
Â
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
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1)
Contesto
della proposta |
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110 |
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Motivazione e obiettivi della proposta La
presente proposta mira a contribuire alla semplificazione dell'acquis comunitario mediante
l'abrogazione di una direttiva ormai obsoleta. |
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120 |
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Contesto generale In seguito
all'adozione della comunicazione sull'aggiornamento e sulla semplificazione
dell'acquis comunitario[1],
la Commissione ha intensificato l'esame dell'acquis comunitario per verificare se taluni atti legislativi
siano diventati obsoleti e possano, pertanto, essere abrogati a fini di
semplificazione. Uno degli atti esaminati in tale contesto è la direttiva
71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione
delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti
di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
tramite agenzie o succursali[2]. La
direttiva 71/304/CEE, che si applica unicamente al settore dei lavori[3],
obbliga innanzitutto gli Stati membri a eliminare le restrizioni "…
concernenti l'accesso, l'aggiudicazione, l'esecuzione o la partecipazione
all'esecuzione degli appalti per lavori da eseguirsi per conto dello Stato,
degli enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche di diritto
pubblico." Le restrizioni sono soppresse a favore degli operatori
economici che agiscono in qualità di prestatori di servizi direttamente o per
il tramite di agenzie o di succursali. La direttiva cita un certo numero di
restrizioni da eliminare, quali le disposizioni che obbligano i soggetti
assegnatari di un appalto di lavori o di un contratto di concessione di
servizio o di lavori ad applicare un trattamento discriminatorio nella scelta
dei subappaltatori[4],
o le prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori. La direttiva impone
inoltre agli Stati membri di assicurare che gli imprenditori non cittadini
abbiano accesso a crediti, aiuti e sovvenzioni alle stesse condizioni dei
cittadini e che gli imprenditori non cittadini "fruiscano senza
restrizioni, e comunque alle stesse condizioni dei cittadini, delle possibilitÃ
di approvvigionamento sulle quali lo Stato è in grado di esercitare il suo
controllo e di cui abbisognano per eseguire il contratto."[5]. La
direttiva comporta pertanto due aspetti: un aspetto riguardante le procedure
di appalto pubblico, attualmente disciplinate dalle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE[6],
ed un altro aspetto relativo all'accesso non discriminatorio ai lavori in
generale, che riguarda direttamente l'applicazione degli articoli 43 e 49 del
trattato CE e che si situa a monte o a valle dello svolgimento della
procedura di appalto. Il primo
aspetto è stato superato dalla legislazione in materia di appalti pubblici
successiva alla direttiva del 1971, da ultimo le direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE. Per quanto
riguarda il secondo aspetto, occorre rilevare che dall'entrata in vigore
della direttiva 71/304/CEE la giurisprudenza della Corte in materia di libera
prestazione dei servizi si è notevolmente evoluta[7]. È chiaro
pertanto che l'articolo 49 del trattato CE proibisce le misure applicabili indistintamente
tali da ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi[8].
L'articolo 49 del trattato CE ha ormai un ambito di applicazione più ampio di
quello dell'articolo 3 della direttiva 71/304/CEE. Si può
pertanto concludere che la direttiva 71/304/CEE ha perso la sua ragion
d'essere e può pertanto essere abrogata senza che vengano lesi i diritti
degli operatori economici. |
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130 |
·
Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Oltre che
dal trattato (in particolare gli articoli 43 e 49), il settore è attualmente
disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali[9]
e dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[10]. |
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141 |
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Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Non
applicabile. |
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2)
Consultazione
delle parti interessate e valutazione dell'impatto |
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Consultazione delle parti interessate |
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219 |
Non
applicabile, dato che i diritti degli operatori economici e gli obblighi
delle amministrazioni aggiudicatrici restano invariati. |
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Ricorso al parere di esperti |
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229 |
Il ricorso
ad esperti esterni non è stato necessario. |
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230 |
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Valutazione dell'impatto Non
applicabile, dato che i diritti degli operatori economici e gli obblighi
delle amministrazioni aggiudicatrici restano invariati. |
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3)
Elementi
giuridici della proposta |
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305 |
·
Sintesi delle misure proposte La
proposta abroga la direttiva 71/304/CEE, divenuta obsoleta a seguito
dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia di
appalti pubblici. |
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310 |
·
Base giuridica Articolo
47, paragrafo 2, e articoli 55 e 95 del trattato. |
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329 |
·
Principio di sussidiarietà La
proposta riguarda un settore di competenza esclusiva della Comunità . Pertanto
il principio di sussidiarietà non si applica. |
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·
Principio di proporzionalità La
proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: |
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331 |
l'abrogazione
formale di una direttiva non limitata nel tempo può essere realizzata
unicamente tramite un atto legislativo; |
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332 |
l'abrogazione
non avrà un impatto finanziario. |
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Scelta degli strumenti |
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341 |
Strumenti
proposti: direttiva. |
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342 |
Altri
strumenti non sarebbero stati idonei per le seguenti ragioni: la
proposta si basa, mutatis mutandis,
sulle stesse disposizioni del trattato su cui è basata la direttiva da
abrogare. Tali basi giuridiche impongono la scelta di una direttiva. |
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4)
Incidenza
sul bilancio |
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409 |
La
proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità . |
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5)
Informazioni
supplementari |
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510 |
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Semplificazione |
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511 |
La
proposta semplifica il quadro legislativo. |
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512 |
L'acquis comunitario non comprenderà più
un atto ormai superfluo. |
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560 |
·
Spazio economico europeo Il
presente progetto di atto legislativo riguarda un settore incluso
nell'accordo SEE; occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico europeo. |
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2006/0249 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che abroga
la direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione
delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti
di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
tramite agenzie o succursali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47,
paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la
proposta della Commissione[11],
visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo[12],
visto il
parere del Comitato delle regioni[13],
deliberando
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[14],
considerando
quanto segue:
(1) Nella comunicazione sull'aggiornamento e sulla semplificazione dell'acquis comunitario[15], la Commissione annunciava fra l'altro che avrebbe proceduto ad un esame dell'acquis per verificare se quest'ultimo possa essere semplificato, ad esempio tramite l'abrogazione di atti ormai obsoleti.
(2) L'adozione di vari atti di natura legislativa nel settore degli appalti pubblici, da ultimo la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[16] e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[17], nonché l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza del 25 luglio 1991 nella causa C-76/90 Säger[18], hanno consentito di raggiungere un livello di protezione uguale o superiore a quello assicurato dalle disposizioni della direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali[19]. Di conseguenza, occorre abrogare la direttiva 71/304/CEE per semplificare l'acquis comunitario senza ledere i diritti degli operatori economici,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
La direttiva
71/304/CEE è abrogata.
Articolo
2
Attuazione
Gli Stati
membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […].
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni
nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli
Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo
3
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo
4
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Bruxelles, il [...]
Per
il Parlamento europeo                           Per
il Consiglio
Il
Presidente                                                  Il
Presidente
[…]                                                               […]
[1]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â COM(2003)
71 definitivo dell'11.2.2003.
[2]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
L 185 del 16.8.1971.
[3]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Con
alcune eccezioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2.
[4]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Articolo
3, paragrafo 1, lettera a).
[5]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Articolo
3, paragrafo 2, lettera b).
[6]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004,
rispettivamente pag. 1 e pag. 114.
[7]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cfr.
la sentenza della Corte del 25 luglio 1991 nella causa C -76/90, Säger, punto
12, Raccolta 1991, pag I-4221: "Si deve anzitutto rilevare come l'art. 59
[l'attuale articolo 49] del Trattato prescriva non solo l'eliminazione
di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa
della sua nazionalità , ma anche la soppressione di qualsiasi
restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori
nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da
vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in
un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi.".
[8]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cfr.
anche, la sentenza della Corte del 25 luglio 1991 nella causa C-288/89, Gouda,
punti 12 e 13, Raccolta 1991, pag. I-4007.
[9]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
[10]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
[11]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
C […] del […], pag. […].
[12]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
C […] del […], pag. […].
[13]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
C […] del […], pag. […].
[14]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
C […] del […], pag. […].
[15]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â COM(2003)
71 definitivo dell'11.2.2003.
[16]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
[17]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
[18]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Raccolta
1991, pag. I-4221.
[19]Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GU L 185 del 16.8.1971, pag. 1.