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Proposta di direttiva che abroga la direttiva 71/304 sulla soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici e l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali FR

Bruxelles, 30.11.2006

COM(2006) 748 definitivo

2006/0249 (COD)

 

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

1)      Contesto della proposta

110

·        Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta mira a contribuire alla semplificazione dell'acquis comunitario mediante l'abrogazione di una direttiva ormai obsoleta.

120

·        Contesto generale

In seguito all'adozione della comunicazione sull'aggiornamento e sulla semplificazione dell'acquis comunitario[1], la Commissione ha intensificato l'esame dell'acquis comunitario per verificare se taluni atti legislativi siano diventati obsoleti e possano, pertanto, essere abrogati a fini di semplificazione. Uno degli atti esaminati in tale contesto è la direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali[2].

La direttiva 71/304/CEE, che si applica unicamente al settore dei lavori[3], obbliga innanzitutto gli Stati membri a eliminare le restrizioni "… concernenti l'accesso, l'aggiudicazione, l'esecuzione o la partecipazione all'esecuzione degli appalti per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e delle persone giuridiche di diritto pubblico." Le restrizioni sono soppresse a favore degli operatori economici che agiscono in qualità di prestatori di servizi direttamente o per il tramite di agenzie o di succursali. La direttiva cita un certo numero di restrizioni da eliminare, quali le disposizioni che obbligano i soggetti assegnatari di un appalto di lavori o di un contratto di concessione di servizio o di lavori ad applicare un trattamento discriminatorio nella scelta dei subappaltatori[4], o le prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di assicurare che gli imprenditori non cittadini abbiano accesso a crediti, aiuti e sovvenzioni alle stesse condizioni dei cittadini e che gli imprenditori non cittadini "fruiscano senza restrizioni, e comunque alle stesse condizioni dei cittadini, delle possibilità di approvvigionamento sulle quali lo Stato è in grado di esercitare il suo controllo e di cui abbisognano per eseguire il contratto."[5].

La direttiva comporta pertanto due aspetti: un aspetto riguardante le procedure di appalto pubblico, attualmente disciplinate dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE[6], ed un altro aspetto relativo all'accesso non discriminatorio ai lavori in generale, che riguarda direttamente l'applicazione degli articoli 43 e 49 del trattato CE e che si situa a monte o a valle dello svolgimento della procedura di appalto.

Il primo aspetto è stato superato dalla legislazione in materia di appalti pubblici successiva alla direttiva del 1971, da ultimo le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre rilevare che dall'entrata in vigore della direttiva 71/304/CEE la giurisprudenza della Corte in materia di libera prestazione dei servizi si è notevolmente evoluta[7]. È chiaro pertanto che l'articolo 49 del trattato CE proibisce le misure applicabili indistintamente tali da ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi[8]. L'articolo 49 del trattato CE ha ormai un ambito di applicazione più ampio di quello dell'articolo 3 della direttiva 71/304/CEE.

Si può pertanto concludere che la direttiva 71/304/CEE ha perso la sua ragion d'essere e può pertanto essere abrogata senza che vengano lesi i diritti degli operatori economici.

130

·        Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Oltre che dal trattato (in particolare gli articoli 43 e 49), il settore è attualmente disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[9] e dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[10].

 

141

·        Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile.

2)      Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

 

·        Consultazione delle parti interessate

219

Non applicabile, dato che i diritti degli operatori economici e gli obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici restano invariati.

 

·        Ricorso al parere di esperti

229

Il ricorso ad esperti esterni non è stato necessario.

230

·        Valutazione dell'impatto

Non applicabile, dato che i diritti degli operatori economici e gli obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici restano invariati.

3)      Elementi giuridici della proposta

305

·        Sintesi delle misure proposte

La proposta abroga la direttiva 71/304/CEE, divenuta obsoleta a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia di appalti pubblici.

310

·        Base giuridica

Articolo 47, paragrafo 2, e articoli 55 e 95 del trattato.

329

·        Principio di sussidiarietà

La proposta riguarda un settore di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

 

·        Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

331

l'abrogazione formale di una direttiva non limitata nel tempo può essere realizzata unicamente tramite un atto legislativo;

332

l'abrogazione non avrà un impatto finanziario.

 

·        Scelta degli strumenti

341

Strumenti proposti: direttiva.

342

Altri strumenti non sarebbero stati idonei per le seguenti ragioni:

la proposta si basa, mutatis mutandis, sulle stesse disposizioni del trattato su cui è basata la direttiva da abrogare. Tali basi giuridiche impongono la scelta di una direttiva.

4)      Incidenza sul bilancio

409

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

5)      Informazioni supplementari

510

·        Semplificazione

511

La proposta semplifica il quadro legislativo.

512

L'acquis comunitario non comprenderà più un atto ormai superfluo.

560

·        Spazio economico europeo

Il presente progetto di atto legislativo riguarda un settore incluso nell'accordo SEE; occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico europeo.

 

 

 


2006/0249 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione[11],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

visto il parere del Comitato delle regioni[13],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[14],

considerando quanto segue:

(1)               Nella comunicazione sull'aggiornamento e sulla semplificazione dell'acquis comunitario[15], la Commissione annunciava fra l'altro che avrebbe proceduto ad un esame dell'acquis per verificare se quest'ultimo possa essere semplificato, ad esempio tramite l'abrogazione di atti ormai obsoleti.

(2)               L'adozione di vari atti di natura legislativa nel settore degli appalti pubblici, da ultimo la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[16] e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[17], nonché l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare nella sentenza del 25 luglio 1991 nella causa C-76/90 Säger[18], hanno consentito di raggiungere un livello di protezione uguale o superiore a quello assicurato dalle disposizioni della direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali[19]. Di conseguenza, occorre abrogare la direttiva 71/304/CEE per semplificare l'acquis comunitario senza ledere i diritti degli operatori economici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 71/304/CEE è abrogata.

Articolo 2

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

[…]                                                                […]******



[1]               COM(2003) 71 definitivo dell'11.2.2003.

[2]               GU L 185 del 16.8.1971.

[3]               Con alcune eccezioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2.

[4]               Articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

[5]               Articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

[6]               Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004, rispettivamente pag. 1 e pag. 114.

[7]               Cfr. la sentenza della Corte del 25 luglio 1991 nella causa C -76/90, Säger, punto 12, Raccolta 1991, pag I-4221: "Si deve anzitutto rilevare come l'art. 59 [l'attuale articolo 49] del Trattato prescriva non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi.".

[8]               Cfr. anche, la sentenza della Corte del 25 luglio 1991 nella causa C-288/89, Gouda, punti 12 e 13, Raccolta 1991, pag. I-4007.

[9]               GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[10]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[11]             GU C […] del […], pag. […].

[12]             GU C […] del […], pag. […].

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].

[15]             COM(2003) 71 definitivo dell'11.2.2003.

[16]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[17]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[18]             Raccolta 1991, pag. I-4221.

[19]             GU L 185 del 16.8.1971, pag. 1.