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Parere della Commissione sugli emendamenti alla posizione comune riguardante la Proposta di regolamento sullo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)

Bruxelles, 28.11.2006

COM(2006)759 definitivo

2004/0218 (COD)

 

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)

1.           Contesto

PROCEDIMENTO

Il 29 settembre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio[1] riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) per la successiva adozione in base alla procedura di codecisione di cui all' articolo 251 del trattato CE.

Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno formulato il proprio parere nell’aprile 2005.

Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 7 luglio 2005.

Il Consiglio ha adottato un accordo politico parziale il 2 dicembre 2005.

La Commissione ha adottato una proposta modificata il 24 maggio 2006[2].

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in data 27 giugno 2006.

La comunicazione della Commissione sulla posizione comune è stata adottata il 28 giugno 2006[3].

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 24 ottobre 2006.

OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento proposto è una delle numerose proposte relative al quadro finanziario 2007-2013, ma è l’unica specificamente dedicata all’ambiente. Ha i seguenti obiettivi:

      Fornire sostegno specifico a livello comunitario a misure e progetti con valore aggiunto europeo per l’attuazione, l’aggiornamento e lo sviluppo della politica e della legislazione comunitarie in campo ambientale, in particolare l’attuazione del sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente (i finanziamenti per gli investimenti e le misure di gestione a favore dell’ambiente sarebbero di norma garantiti da altri strumenti finanziari); nonché

      Sostituire una serie di programmi esistenti (mentre alcuni elementi del programma LIFE attuale sarebbero integrati in altri strumenti finanziari).

L’obiettivo di questo “approccio integrato” è lasciare più spazio al cofinanziamento, incoraggiare una politica congiunta e consentire ai finanziamenti di rispecchiare meglio le priorità nazionali e regionali.

2.           Osservazioni della Commissione

2.1.        Osservazioni generali

Nella seduta plenaria del 24 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha adottato tutti i 32 emendamenti presentati. Di essi, 4 sono accettabili per la Commissione nella loro integralità in quanto chiariscono o migliorano la proposta originale, 6 sono accettabili in linea di principio e altri 2 possono essere accettati in parte. Gli altri 20 emendamenti adottati dal Parlamento non sono accettabili per la Commissione.

2.2.        Osservazioni specifiche

2.2.1.     Emendamenti accolti in toto

      L’emendamento 23 propone di applicare la procedura di regolamentazione con controllo all’adozione dei programmi strategici pluriennali e all’allegato I del regolamento. La Commissione riconosce che tale procedura sarebbe appropriata nel caso in oggetto.

      L’emendamento 26 chiarisce i criteri che devono essere soddisfatti dalle ONG perché le loro attività operative siano ammissibili per il finanziamento LIFE+. È accettabile perché rispecchia la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2 dell’attuale strumento di finanziamento operativo delle ONG.

      L’emendamento 27 insiste ulteriormente sull’importanza della diffusione di informazioni e della sensibilizzazione in materia di ambiente.

      L’emendamento 32 esprime l’auspicio del Parlamento di trovare una soluzione per evitare la carenza di finanziamenti che potrebbe essere provocata dall’adozione tardiva di LIFE+. Benché spetti in ultima analisi all’autorità di bilancio risolvere la questione del bilancio, la Commissione si impegnerà a fondo per favorire il raggiungimento di un accordo a tale proposito.

2.2.2.     Emendamenti accolti parzialmente

      L’emendamento 12 riguarda la procedura relativa alla preparazione e approvazione dei programmi strategici pluriennali che dovranno essere elaborati dalla Commissione. Per quanto sia d’accordo con l’idea di provvedere affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di programmi strategici pluriennali, la Commissione non può accettare che l’attuazione di LIFE+ sia soggetta a una procedura che coinvolga due comitati. La consultazione del comitato habitat non è necessaria perché gli Stati membri possono inviare al comitato LIFE+ rappresentanti di loro scelta.

      L’emendamento 17 riguarda la complementarità fra LIFE+ e gli altri strumenti comunitari. Il Parlamento introduce qui quattro modifiche sostanziali al testo della posizione comune. In primo luogo, nella prima frase di tale articolo suggerisce di sostituire i termini “criteri di ammissibilità" con "nell'ambito di applicazione”. Ciò è accettabile per la Commissione a condizione che venga aggiunto anche un considerando esplicativo. In secondo luogo, il Parlamento vorrebbe eliminare dall’elenco degli strumenti comunitari con cui si persegue la complementarità i riferimenti al programma quadro per la competitività e l'innovazione e al settimo programma quadro di ricerca. La Commissione non può accettare questa parte dell’emendamento, perché si dovrebbe perseguire la complementarità anche con questi due programmi. In terzo luogo, il Parlamento chiede di eliminare il riferimento alle misure finanziate a livello centrale e alle misure delegate. La Commissione non può accettare questa parte dell’emendamento perché l’esistenza sia di una gestione centralizzata che di una decentrata costituisce un elemento essenziale della proposta. In quarto luogo, il Parlamento vuole che la Commissione assicuri coordinamento e complementarità fra LIFE+ e altri strumenti comunitari. La Commissione non può accettare il nuovo testo nella forma proposta in quanto non può, da sola, garantire la complementarità fra gli strumenti. Gli Stati membri svolgono un ruolo importante a questo proposito. Il termine “garantire” inoltre dovrebbe essere sostituito da un verbo meno vincolante.

2.2.3.     Emendamenti accolti nella sostanza

      L’emendamento 1 contiene una formulazione alternativa per la protezione ambientale, definita come “una delle dimensioni chiave dello sviluppo sostenibile dell'Unione europea”. Tale alternativa al testo della posizione comune, che fa riferimento all’ambiente come uno degli obiettivi chiave dello sviluppo sostenibile, sarebbe accettabile in linea di principio.

      L’emendamento 5 riguarda la procedura di regolamentazione con controllo, che si applicherebbe all’adozione ed eventuale modifica dei programmi strategici pluriennali e alla modifica dell’allegato del regolamento. La Commissione è d’accordo sul fatto che la procedura di regolamentazione con controllo è adeguata nel caso in oggetto, ma ritiene che l'emendamento dovrebbe essere riformulato per tenere conto della nuova decisione “comitatologia” (2006/512/CE).

      L’emendamento 7 introduce un riferimento ai cambiamenti climatici come uno degli obiettivi specifici della componente natura e biodiversità di LIFE+. Pur accogliendo con favore il riferimento ai cambiamenti climatici, la Commissione ritiene che la formulazione proposta dal Parlamento possa essere abbreviata.

      L’emendamento 18 aumenta la dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013 a 1 911 000 000 EUR (a prezzi 2004). Tale proposta sarebbe accettabile per la Commissione a condizione che sia coerente con il quadro finanziario approvato per lo stesso periodo.

      L’emendamento 21 riguarda i controlli in loco eseguiti da funzionari o altri agenti della Commissione su progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 del progetto di regolamento. La Commissione può accettare che venga condotta una valutazione del contributo di tali progetti agli obiettivi politici UE, ma ritiene che l’enunciato suggerito dal Parlamento dovrebbe essere inserito all’articolo 16, paragrafo 3, che fa riferimento alla valutazione finale dell’attuazione del regolamento.

      L’emendamento 22 riguarda il comitato LIFE+ e introduce un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo che dovrebbe essere riformulato per essere conforme al testo standard convenuto dalle tre istituzioni.

2.2.4.   Emendamenti respinti

      Gli emendamenti 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 28 e 31 mirano a eliminare qualsiasi riferimento alla gestione delegata del programma. La Commissione resta del parere che sia preferibile la gestione decentrata di almeno l’80% della dotazione di LIFE+ e respinge pertanto gli emendamenti del Parlamento in proposito. Se dovesse tuttavia emergere che è possibile un compromesso fra il Consiglio e il Parlamento, la Commissione è pronta a facilitare un accordo. Connessi alla questione della gestione delegata, gli emendamenti 8 e 30 renderebbero inammissibili per il cofinanziamento comunitario le spese dei funzionari pubblici e del personale. La Commissione non può accettare tali emendamenti in quanto la maggior parte degli Stati membri ha insistito sulla necessità di mantenere ammissibili tali costi (nel rispetto di determinati criteri chiaramente indicati nel progetto di regolamento) per consentire l'istituzione e la gestione delle rispettive agenzie nazionali.

      L’emendamento 4 riguarda il finanziamento della rete Natura 2000 e chiama la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la messa a disposizione di fondi sufficienti mediante altri strumenti per la gestione della rete, il cui costo annuale è stimato intorno a 6,1 miliardi di EUR per l'UE nel suo insieme. L’emendamento 6 e la seconda parte dell’emendamento 11 imporrebbero rispettivamente alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che i progetti interregionali e transfrontalieri siano inclusi nei programmi di lavoro annuali nazionali. La Commissione non può accettare gli emendamenti 4, 6 e la seconda parte dell’emendamento 11 nella loro forma vincolante attuale. L’emendamento 3 invita la Commissione a presentare un esame del contributo dei vari strumenti complementari al finanziamento della rete Natura 2000 (compreso LIFE+) in tempo utile per la revisione del 2008/9 del quadro finanziario, allo scopo di adeguare LIFE+ ai necessari cambiamenti. La Commissione procederà effettivamente a tale riesame, ma non può accettare il calendario proposto dal Parlamento, perché entro il 2008 non avrà osservazioni di fondo da formulare riguardo ai risultati dell’esecuzione di LIFE+ e della sua complementarità con altri strumenti.

      L’emendamento 13 introdurrebbe la consultazione obbligatoria del comitato habitat. Tale emendamento non può essere accettato per i motivi indicati sopra a proposito della seconda parte dell’emendamento 12.

      L’emendamento 19 riguarda l’assegnazione di “almeno il 55%” delle risorse di bilancio per LIFE+ a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. Sia la Commissione che la maggior parte degli Stati membri preferiscono il testo della posizione comune “almeno il 40%”, che non impedisce agli Stati membri di spendere di più se lo desiderano. Si ricorda che LIFE+ è destinato al sostenere l'attuazione e lo sviluppo della politica e della legislazione ambientali comunitarie in generale, e in particolare l’attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, che non si limita alla conservazione della natura e della biodiversità.

      L’emendamento 29 riguarda l’“assistenza allo sviluppo di capacità” come una delle misure ammissibili per il finanziamento a titolo di LIFE+. La Commissione considera ridondante aggiungere “assistenza allo sviluppo e al miglioramento delle capacità”, come suggerito dal Parlamento.

3.           Conclusioni

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.



[1]               COM(2004) 621 def. (2004/0218(COD))

[2]               COM(2006) 239 def.

[3]               COM(2006) 355 def.