Bruxelles, 28.11.2006
COM(2006)759 definitivo
2004/0218 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato
CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la
proposta di
REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riguardante lo strumento
finanziario per l'ambiente (LIFE+)
1. Contesto
PROCEDIMENTO
Il
29 settembre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio[1]
riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) per la successiva
adozione in base alla procedura di codecisione di cui all' articolo 251 del
trattato CE.
Il Comitato
delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno formulato il
proprio parere nell’aprile 2005.
Il Parlamento
europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 7 luglio 2005.
Il Consiglio ha
adottato un accordo politico parziale il 2 dicembre 2005.
La Commissione
ha adottato una proposta modificata il 24 maggio 2006[2].
Il Consiglio ha
adottato la sua posizione comune in data 27 giugno 2006.
La comunicazione
della Commissione sulla posizione comune è stata adottata il
28 giugno 2006[3].
Il Parlamento
europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 24 ottobre 2006.
OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Il regolamento
proposto è una delle numerose proposte relative al quadro finanziario
2007-2013, ma è l’unica specificamente dedicata all’ambiente. Ha i seguenti
obiettivi:
–
Fornire
sostegno specifico a livello comunitario a misure e progetti con valore
aggiunto europeo per l’attuazione, l’aggiornamento e lo sviluppo della politica
e della legislazione comunitarie in campo ambientale, in particolare
l’attuazione del sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente (i
finanziamenti per gli investimenti e le misure di gestione a favore
dell’ambiente sarebbero di norma garantiti da altri strumenti finanziari);
nonché
–
Sostituire
una serie di programmi esistenti (mentre alcuni elementi del programma LIFE
attuale sarebbero integrati in altri strumenti finanziari).
L’obiettivo di
questo “approccio integrato” è lasciare più spazio al cofinanziamento,
incoraggiare una politica congiunta e consentire ai finanziamenti di rispecchiare
meglio le priorità nazionali e regionali.
2. Osservazioni della
Commissione
2.1. Osservazioni
generali
Nella seduta
plenaria del 24 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha adottato tutti
i 32 emendamenti presentati. Di essi, 4 sono accettabili per la
Commissione nella loro integralità in quanto chiariscono o migliorano la
proposta originale, 6 sono accettabili in linea di principio e altri 2 possono
essere accettati in parte. Gli altri 20 emendamenti adottati dal Parlamento non
sono accettabili per la Commissione.
2.2. Osservazioni specifiche
2.2.1. Emendamenti accolti in toto
–
L’emendamento
23 propone di applicare la procedura di regolamentazione con controllo
all’adozione dei programmi strategici pluriennali e all’allegato I del
regolamento. La Commissione riconosce che tale procedura sarebbe appropriata
nel caso in oggetto.
–
L’emendamento
26 chiarisce i criteri che devono
essere soddisfatti dalle ONG perché le loro attività operative siano
ammissibili per il finanziamento LIFE+. È accettabile perché rispecchia la
formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2 dell’attuale strumento di
finanziamento operativo delle ONG.
–
L’emendamento
27 insiste ulteriormente
sull’importanza della diffusione di informazioni e della sensibilizzazione in
materia di ambiente.
–
L’emendamento
32 esprime l’auspicio del Parlamento
di trovare una soluzione per evitare la carenza di finanziamenti che potrebbe
essere provocata dall’adozione tardiva di LIFE+. Benché spetti in ultima
analisi all’autorità di bilancio risolvere la questione del bilancio, la
Commissione si impegnerà a fondo per favorire il raggiungimento di un accordo a
tale proposito.
2.2.2. Emendamenti accolti parzialmente
–
L’emendamento
12 riguarda la procedura relativa
alla preparazione e approvazione dei programmi strategici pluriennali che
dovranno essere elaborati dalla Commissione. Per quanto sia d’accordo con
l’idea di provvedere affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di
programmi strategici pluriennali, la Commissione non può accettare che l’attuazione
di LIFE+ sia soggetta a una procedura che coinvolga due comitati. La
consultazione del comitato habitat non è necessaria perché gli Stati membri
possono inviare al comitato LIFE+ rappresentanti di loro scelta.
–
L’emendamento
17 riguarda la complementarità fra
LIFE+ e gli altri strumenti comunitari. Il Parlamento introduce qui quattro
modifiche sostanziali al testo della posizione comune. In primo luogo, nella
prima frase di tale articolo suggerisce di sostituire i termini “criteri di
ammissibilità" con "nell'ambito di applicazione”. Ciò è accettabile
per la Commissione a condizione che venga aggiunto anche un considerando
esplicativo. In secondo luogo, il Parlamento vorrebbe eliminare dall’elenco
degli strumenti comunitari con cui si persegue la complementarità i riferimenti
al programma quadro per la competitività e l'innovazione e al settimo programma
quadro di ricerca. La Commissione non può accettare questa parte
dell’emendamento, perché si dovrebbe perseguire la complementarità anche con
questi due programmi. In terzo luogo, il Parlamento chiede di eliminare il
riferimento alle misure finanziate a livello centrale e alle misure delegate.
La Commissione non può accettare questa parte dell’emendamento perché
l’esistenza sia di una gestione centralizzata che di una decentrata costituisce
un elemento essenziale della proposta. In quarto luogo, il Parlamento vuole che
la Commissione assicuri coordinamento
e complementarità fra LIFE+ e altri strumenti comunitari. La Commissione non
può accettare il nuovo testo nella forma proposta in quanto non può, da sola,
garantire la complementarità fra gli strumenti. Gli Stati membri svolgono un
ruolo importante a questo proposito. Il termine “garantire” inoltre dovrebbe
essere sostituito da un verbo meno vincolante.
2.2.3. Emendamenti accolti nella sostanza
–
L’emendamento
1 contiene una formulazione
alternativa per la protezione ambientale, definita come “una delle dimensioni
chiave dello sviluppo sostenibile dell'Unione europea”. Tale alternativa al
testo della posizione comune, che fa riferimento all’ambiente come uno degli
obiettivi chiave dello sviluppo sostenibile, sarebbe accettabile in linea di
principio.
–
L’emendamento
5 riguarda la procedura di
regolamentazione con controllo, che si applicherebbe all’adozione ed eventuale
modifica dei programmi strategici pluriennali e alla modifica dell’allegato del
regolamento. La Commissione è d’accordo sul
fatto che la procedura di regolamentazione con controllo è adeguata nel caso in
oggetto, ma ritiene che l'emendamento dovrebbe essere riformulato per tenere
conto della nuova decisione “comitatologia” (2006/512/CE).
–
L’emendamento
7 introduce un riferimento ai
cambiamenti climatici come uno degli obiettivi specifici della componente
natura e biodiversità di LIFE+. Pur accogliendo
con favore il riferimento ai cambiamenti climatici, la Commissione ritiene che
la formulazione proposta dal Parlamento possa essere abbreviata.
–
L’emendamento
18 aumenta la dotazione finanziaria
per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31 dicembre 2013 a 1 911 000 000 EUR (a prezzi 2004). Tale
proposta sarebbe accettabile per la Commissione a condizione che sia coerente
con il quadro finanziario approvato per lo stesso periodo.
–
L’emendamento
21 riguarda i controlli in loco
eseguiti da funzionari o altri agenti della Commissione su progetti finanziati
nell'ambito di LIFE+, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai
criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 del progetto di regolamento. La
Commissione può accettare che venga condotta una valutazione del contributo di
tali progetti agli obiettivi politici UE, ma ritiene che l’enunciato suggerito
dal Parlamento dovrebbe essere inserito all’articolo 16, paragrafo 3, che fa
riferimento alla valutazione finale dell’attuazione del regolamento.
–
L’emendamento
22 riguarda il comitato LIFE+ e
introduce un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo che
dovrebbe essere riformulato per essere conforme al testo standard convenuto
dalle tre istituzioni.
2.2.4. Emendamenti
respinti
–
Gli
emendamenti 2, 9, 10, 11, 14, 15, 16,
20, 24, 25, 28 e 31 mirano a
eliminare qualsiasi riferimento alla gestione delegata del programma. La
Commissione resta del parere che sia preferibile la gestione decentrata di almeno
l’80% della dotazione di LIFE+ e respinge pertanto gli emendamenti del
Parlamento in proposito. Se dovesse tuttavia emergere che è possibile un
compromesso fra il Consiglio e il Parlamento, la Commissione è pronta a
facilitare un accordo. Connessi alla questione della gestione delegata, gli
emendamenti 8 e 30 renderebbero inammissibili per il cofinanziamento comunitario le
spese dei funzionari pubblici e del personale. La Commissione non può accettare
tali emendamenti in quanto la maggior parte degli Stati membri ha insistito
sulla necessità di mantenere ammissibili tali costi (nel rispetto di
determinati criteri chiaramente indicati nel progetto di regolamento) per
consentire l'istituzione e la gestione delle rispettive agenzie nazionali.
–
L’emendamento
4 riguarda il finanziamento della
rete Natura 2000 e chiama la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la messa a disposizione di
fondi sufficienti mediante altri strumenti per la gestione della rete, il cui
costo annuale è stimato intorno a 6,1 miliardi di EUR per l'UE nel suo insieme.
L’emendamento 6 e la seconda parte
dell’emendamento 11 imporrebbero
rispettivamente alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che i progetti interregionali e transfrontalieri siano
inclusi nei programmi di lavoro annuali nazionali. La Commissione non può
accettare gli emendamenti 4, 6 e la seconda parte dell’emendamento 11 nella
loro forma vincolante attuale. L’emendamento 3 invita la Commissione a presentare un esame del contributo dei
vari strumenti complementari al finanziamento della rete Natura 2000 (compreso
LIFE+) in tempo utile per la revisione del 2008/9 del quadro finanziario, allo
scopo di adeguare LIFE+ ai necessari cambiamenti. La Commissione procederà
effettivamente a tale riesame, ma non può accettare il calendario proposto dal
Parlamento, perché entro il 2008 non avrà osservazioni di fondo da formulare
riguardo ai risultati dell’esecuzione di LIFE+ e della sua complementarità con
altri strumenti.
–
L’emendamento
13 introdurrebbe la consultazione obbligatoria
del comitato habitat. Tale emendamento non può essere accettato per i motivi
indicati sopra a proposito della seconda parte dell’emendamento 12.
–
L’emendamento
19 riguarda l’assegnazione di
“almeno il 55%” delle risorse di bilancio per LIFE+ a misure a sostegno della
conservazione della natura e della biodiversità. Sia la Commissione che la
maggior parte degli Stati membri preferiscono il testo della posizione comune
“almeno il 40%”, che non impedisce agli Stati membri di spendere di più se lo desiderano.
Si ricorda che LIFE+ è destinato al sostenere l'attuazione e lo sviluppo della
politica e della legislazione ambientali comunitarie in generale, e in
particolare l’attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia
di ambiente, che non si limita alla conservazione della natura e della
biodiversità.
–
L’emendamento
29 riguarda l’“assistenza allo
sviluppo di capacità” come una delle misure ammissibili per il finanziamento a
titolo di LIFE+. La Commissione considera ridondante aggiungere “assistenza
allo sviluppo e al miglioramento
delle capacità”, come suggerito dal Parlamento.
3. Conclusioni
Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del
trattato, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.