Bruxelles, 6.12.2006
COM(2006) 797 definitivo
2004/0055 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma,
lettera c) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
relativi alla posizione comune del Consiglio riguardo alla
proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento
1. Introduzione
L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE prevede che la Commissione esprima un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Più oltre nel presente testo la Commissione si pronuncia sui due emendamenti proposti dal Parlamento.
2. Antefatti
Il 19 marzo 2004 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento[1]. La proposta è stata trasmessa al Parlamento e al Consiglio lo stesso 19 marzo 2004. Il 9 febbraio 2005 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere riguardo a tale proposta[2]. Il Parlamento europeo ha incaricato dell'esame della proposta la commissione giuridica (per la redazione della relazione) e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (per parere). La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha adottato il suo parere il 13 giugno 2005. La commissione giuridica ha adottato la sua relazione il 14 luglio 2005. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nella seduta plenaria del 13 dicembre 2005. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 30 giugno 2006. La Commissione ha adottato il 4 luglio 2007 la comunicazione riguardante la posizione comune del Consiglio[3]. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in seconda lettura il 25 ottobre 2006[4]. L'intento di tale parere è apportare due emendamenti alla proposta di regolamento.
3. Scopo della
proposta
Il rapido recupero dei crediti la cui fondatezza non sia messa in questione ha importanza capitale per gli operatori economici dell’Unione europea e per il corretto funzionamento del mercato interno. Un quadro giuridico che non garantisca ai creditori il rapido recupero dei crediti non contestati può consentire ai cattivi debitori un certo grado d'impunità, offrendo quindi un incentivo ad omettere intenzionalmente il pagamento a proprio vantaggio. I ritardi di pagamento costituiscono una delle principali cause d'insolvenza, che minacciano la sopravvivenza delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, e sono all’origine della perdita di numerosi posti di lavoro.
La necessità d'impegnarsi in lunghi, gravosi e costosi procedimenti giudiziari anche per il recupero di crediti non contestati inevitabilmente peggiora questi deleteri effetti economici. Tale situazione comporta una molteplice sfida per gli ordinamenti giudiziari degli Stati membri. È essenziale distinguere quanto prima possibile, nel corso dei procedimenti, tra i casi caratterizzati da una effettiva controversia e quelli in cui non vi è un reale contenzioso. Questa differenziazione è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l'utilizzo efficiente delle limitate risorse di cui dispongono gli organi giudiziari. Essa consente di concentrarsi sulle controversie vere e proprie e di decidere al riguardo entro un ragionevole lasso di tempo. Tuttavia, un tale auspicabile risultato può essere raggiunto soltanto se per il recupero dei crediti non contestati è previsto un procedimento rapido ed efficiente.
L'obiettivo della proposta è introdurre un dispositivo uniforme, rapido ed efficiente per il recupero dei crediti non contestati in tutta l’Unione europea.
4. Parere della
Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
4.1. Emendamenti accettati dalla Commissione
· La Commissione accetta l'emendamento proposto dal Parlamento europeo riguardo al modulo standard A, il cui intento è spostare nella parte introduttiva del modulo le istruzioni relative all'impiego delle lingue.
· La Commissione accetta anche l'emendamento proposto dal Parlamento europeo riguardo all'articolo 31, riguardante l'esercizio delle competenze di esecuzione, secondo il quale si applicherà la nuova procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512 del Consiglio, del 22 luglio 2006, recante modifica della decisione 1999/468.
5. Conclusione
In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come indicato più sopra.