Bruxelles, 15.12.2006
COM(2006) 799 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
Comunicazione della quantità assegnata
della Comunità europea
(a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di
Kyoto)
1. INTRODUZIONE
La presente relazione
è la sintesi della relazione tecnica preparata dall'Agenzia europea
dell'ambiente (AEA) che deve essere presentata a nome della Comunità europea
(CE) al Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC) per agevolare il calcolo della quantità
assegnata a norma degli articoli 7 e 8 del protocollo di Kyoto e per dimostrare
che la Comunità è in grado di dar conto delle proprie emissioni e della propria
quantità assegnata di quote per il primo periodo di impegno previsto dal
protocollo (relazione sulla "quantità assegnata").
La CE e i suoi Stati
membri hanno ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002. In
quell'occasione la Comunità ha dichiarato di voler adempiere agli impegni di
limitazione e riduzione delle emissioni previsti dall'articolo 3, paragrafo 1,
del protocollo in maniera congiunta con gli Stati membri, a norma dell'articolo
4 del protocollo. Al momento della ratifica, la CE era costituita da 15 Stati
membri: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Finlandia, Francia,
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e
Svezia; anche al momento dell'adozione del protocollo, nel dicembre 1997, gli
Stati membri erano 15. Secondo quanto prevede l'articolo 4, paragrafo 4, del
protocollo di Kyoto, l'adesione dei 10 nuovi Stati membri dopo l'adozione del
protocollo non incide sugli impegni che la Comunità si è assunta. Per questo
motivo il calcolo della quantità assegnata della Comunità si riferisce solo ai
15 Stati membri citati (UE-15). La relazione contiene inoltre informazioni
riguardanti gli otto nuovi Stati membri che devono ottemperare a obblighi di
limitazione o riduzione nell'ambito del protocollo (Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria). Il protocollo
di Kyoto non prevede obblighi di limitazione o riduzione delle emissioni per
Cipro e Malta, che non figurano pertanto in questa relazione.
In base alla
decisione 13/CMP.1 dell'UNFCCC (riguardante le modalità di contabilizzazione
delle quantità assegnate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo
di Kyoto), la relazione deve essere suddivisa nelle due parti presentate di
seguito.
2. PARTE 1
a) Inventari completi delle emissioni di gas serra di origine
antropica per fonti e degli assorbimenti di gas serra per pozzi di assorbimento
Gli inventari
completi delle emissioni di origine antropica ripartite per fonti e degli
assorbimenti ripartiti per pozzi di assorbimento dei gas serra che non
rientrano nel protocollo di Montreal riguardanti tutti gli anni dal 1990 al
2004 possono essere consultati nell'allegato
I (relazione sugli inventari della CE) e nell'allegato II (tabelle per la comunicazione delle emissioni secondo il
formato comune CRF per l'UE-15 e l'UE-25) della relazione della Comunità europea
sulla "quantità assegnata" elaborata dall'AEA. I dati contenuti in
questi inventari sono serviti per il calcolo della quantità assegnata della CE
illustrato nella presente comunicazione.
b) Individuazione dell'anno di riferimento scelto
dalla Comunità europea per gli HFC, i PFC e l'SF6 a norma
dell'articolo 3, paragrafo 8
Le emissioni della CE
nell'anno di riferimento sono date dalla somma delle rispettive emissioni
avvenute in quell'anno nei 15 Stati membri che hanno deciso di ottemperare
congiuntamente agli obblighi loro incombenti a norma dell'articolo 3 del
protocollo di Kyoto. Lo stesso metodo è stato applicato anche all'anno di riferimento
per gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e per l'esafluoruro
di zolfo (SF6). Per questi gas le Parti che figurano nell'allegato I
del protocollo possono decidere se scegliere il 1995, come prevede l'articolo
3, paragrafo 8, oppure l'anno di riferimento relativo ad altri gas serra
dell'allegato A (in genere il 1990). L'Austria, la Francia e l'Italia hanno
scelto il 1990 come anno di riferimento, mentre tutti gli altri il 1995. L'anno
di riferimento per le emissioni di tutti gli altri gas serra contemplati dal
protocollo di Kyoto per l'UE-15 è il 1990.
L'anno di riferimento
per gli HFC, i PFC e l'SF6 per i nuovi Stati membri soggetti a
obblighi nell'ambito del protocollo di Kyoto è il 1995, esclusa la Slovacchia,
che ha scelto il 1990 per i gas fluorurati. L'anno di riferimento per le
emissioni di tutti gli altri gas serra contemplati dal protocollo di Kyoto è il
1990, escluse la Polonia (1988), la Slovenia (1986) e l'Ungheria (1985-87).
c) Accordo previsto dall'articolo 4, in base al quale
le Parti decidono di ottemperare agli obblighi istituiti dall'articolo 3
congiuntamente con altre Parti
L'articolo 4 del
protocollo di Kyoto offre alle Parti l'opportunità di adempiere agli obblighi
contemplati dall'articolo 3 in maniera congiunta, nel quadro di un'organizzazione
regionale di integrazione economica e di concerto con essa. Nell'ambito
dell'accordo tra la CE e i suoi Stati membri, finalizzato ad ottemperare
congiuntamente agli impegni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo
(il cosiddetto accordo sull'adempimento congiunto), sono stati fissati impegni
quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per la Comunità e i
suoi Stati membri per il primo periodo di impegno previsto dal protocollo, dal
2008 al 2012. Tali impegni definiscono la quantità assegnata agli Stati membri
nell'ambito del protocollo. Il testo integrale dell'accordo è contenuto nella
decisione del Consiglio che adotta il protocollo di Kyoto[1]
ed è stato notificato al Segretariato dell'UNFCCC al momento della ratifica
della Comunità e degli Stati membri.
d) Calcolo della quantità assegnata della Comunità a
norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8, sulla base dei dati contenuti
nell'inventario delle emissioni di origine antropica (per fonti) e degli
assorbimenti (per pozzi) dei gas serra non disciplinati dal protocollo di
Montreal
La quantità assegnata
spettante alla CE a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8, corrisponde alla
percentuale delle emissioni prodotte nell'anno di riferimento fissata per la
Comunità nell'allegato B del protocollo (92%) moltiplicata per cinque. Le
emissioni della Comunità nell'anno di riferimento ammontano a 4 276 359 577 tonnellate di
biossido di carbonio equivalente (CO2 eq.) e corrispondono alla
somma delle emissioni dei gas serra interessati nell'anno di riferimento per
l'UE-15. Le quantità assegnate per la CE e i singoli Stati membri risultanti da
tale calcolo sono fissate nella decisione xxx/2006/CE[2].
La quantità assegnata alla Comunità è di 19 682 555 325 tonnellate di CO2 eq. La tabella 1 presenta le quantità assegnate
calcolate per la Comunità e per i singoli Stati membri, mentre la tabella 2
illustra le quantità assegnate per i nuovi Stati membri. La quantità assegnata di
ciascuno Stato membro deve essere rilasciata nel registro dello Stato membro
interessato.
Dalla revisione dei
dati sulle emissioni degli Stati membri per l'anno di riferimento prevista dal
protocollo di Kyoto risulta una differenza di 11 403 608 tonnellate
di CO2 eq. tra la quantità assegnata della CE e la somma delle
quantità assegnate ai singoli Stati membri dell'UE-15. Secondo quanto disposto
dalla decisione xxx/2006/CE, tale differenza deve essere rilasciata come unità
di quantità assegnate nel registro comunitario.
Tabella 1: Emissioni dell'anno
di riferimento e quantità assegnate della Comunità europea e degli Stati membri
nell'ambito dell'accordo sull'adempimento congiunto
|
Stato membro/CE |
Emissioni nell'anno di riferimento |
Emissioni dovute a deforestazione nel 1990 (art. 3,
par. 7, del protocollo di Kyoto) |
Impegno di riduzione quantificata delle emissioni
(allegato B del protocollo di Kyoto) |
Quantità assegnata calcolata |
|
|
Tonnellate di CO2 eq. |
Tonnellate di CO2 eq. |
% |
Tonnellate di CO2 eq. |
|
4 276 359 577 |
1 619 634 |
92% |
19 682 555 325 |
|
|
|
|
|
Impegno
di limitazione o riduzione quantificate delle emissioni nell'ambito
dell'accordo sull'adempimento congiunto |
|
|
Austria |
78 959 404 |
n.d. |
87% |
343 473 407 |
|
Belgio |
146 890 526 |
n.d. |
92,5% |
679 368 682 |
|
Danimarca |
69 323 336 |
Nessuna
emissione da deforestazione |
79% |
273 827 177 |
|
Finlandia |
71 096 195 |
n.d. |
100% |
355 480 975 |
|
Francia |
563 925 328 |
n.d. |
100% |
2 819 626 640 |
|
Germania |
1 232 536 951 |
n.d. |
79% |
4 868 520 955 |
|
Grecia |
111 054 072 |
n.d. |
125% |
694 087 947 |
|
Irlanda |
55 780 237 |
Nessuna
emissione da deforestazione |
113% |
315 158 338 |
|
Italia |
519 464 323 |
n.d. |
93,5% |
2 428 495 710 |
|
Lussemburgo |
12 688 140 |
n.d. |
72% |
45 677 304 |
|
Paesi Bassi |
214 588 451 |
280 212 |
94% |
1 008 565 720 |
|
Portogallo |
60 938 032 |
973 829 |
127% |
386 956 503 |
|
Regno Unito |
779 904 144 |
365 593 |
87,5% |
3 412 080 630 |
|
Spagna |
289 385 637 |
n.d. |
115% |
1 663 967 412 |
|
Svezia |
72 281 599 |
n.d. |
104% |
375 864 317 |
* Dalle emissioni
dell'anno di riferimento sono escluse le emissioni e gli assorbimenti dovuti
all'utilizzo del terreno, ai cambiamenti di destinazione del terreno e alla
silvicoltura (attività LULUCF), ma sono comprese le emissioni imputabili alla
deforestazione per gli Stati membri che possono applicare l'articolo 3,
paragrafo 7, del protocollo di Kyoto. Ai fini di questa relazione, vari Stati
membri hanno aggiornato i rispettivi inventari dei gas serra rispetto
all'inventario presentato all'UNFCCC nell'aprile del 2006.
Tabella
2: Emissioni dell'anno di riferimento e quantità assegnate dei nuovi Stati
membri soggetti a obblighi nell'ambito dell'articolo 3 del protocollo di
Kyoto Stato membro |
Emissioni nell'anno di riferimento, escluse
attività LULUCF |
Emissioni dovute a deforestazione nel 1990 che
possono essere contabilizzate a norma dell'art. 3, par. 7, del protocollo di
Kyoto |
Impegno di riduzione quantificata delle emissioni
(allegato B del protocollo di Kyoto) |
Quantità assegnata calcolata |
|
|
Tonnellate di CO2
eq. |
|
% |
Tonnellate di CO2
eq. |
|
Estonia |
43 022 295 |
n.d. |
92% |
197 902 558 |
|
Lettonia |
25 894 218 |
n.d. |
92% |
119 113 402 |
|
Lituania |
48 103 464 |
n.d. |
92% |
221 275 934 |
|
Polonia[3] |
565 829 000 |
n.d. |
94% |
2 673 496 300 |
|
Repubblica ceca |
196 280 576 |
n.d. |
92% |
902 890 649 |
|
Slovacchia |
73 360 100 |
n.d. |
92% |
337 456 459 |
|
Slovenia |
20 203 252 |
n.d. |
92% |
92 934 961 |
|
Ungheria |
123 034 090 |
n.d. |
94% |
578 260 222 |
3. Parte 2
a) Calcolo della
riserva per il periodo d'impegno secondo quanto previsto dalla decisione
11/CMP.1
La riserva per il
periodo di impegno, calcolata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 e 8, del
protocollo, corrisponde al 90% della quantità assegnata a una Parte o, se
inferiore, al 100% del quintuplo della quantità risultante dall’inventario più
recente. La tabella 3 presenta le riserve per i singoli Stati membri dell'UE-15
e per la Comunità europea. Nella tabella 4 figurano le riserve per i nuovi
Stati membri che devono ottemperare ad obblighi di limitazione o riduzione
quantificate delle emissioni come previsto dall'articolo 3 del protocollo.
Tabella 3: Riserve della CE e
degli Stati membri dell'UE-15 per il periodo d'impegno
|
Stato membro/CE |
Quantità assegnata
calcolata |
Riserva per il periodo
d'impegno (Metodo di calcolo: 90% della quantità assegnata) |
|
|
Tonnellate di CO2 eq |
Tonnellate di CO2
eq |
|
Comunità europea |
|
17 704 036 546 |
|
Austria |
343 473 407 |
309 126 066 |
|
Belgio |
679 368 682 |
611 431 814 |
|
Danimarca |
273 827 177 |
246 444 459 |
|
Finlandia |
355 480 975 |
319 932 878 |
|
Francia |
2 819 626 640 |
2 537 663 976 |
|
Germania |
4 868 520 955 |
4 381 668 860 |
|
Grecia |
694 087 947 |
624 679 152 |
|
Irlanda |
315 158 338 |
283 642 504 |
|
Italia |
2 428 495 710 |
2 185 646 139 |
|
Lussemburgo |
45 677 304 |
41 109 574 |
|
Paesi Bassi |
1 008 565 720 |
907 709 148 |
|
Portogallo |
386 956 503 |
348 260 853 |
|
Regno Unito |
3 412 080 630 |
3 070 872 567 |
|
Spagna |
1 663 967 412 |
1 497 570 671 |
|
Svezia |
375 864 317 |
338 277 885 |
Tabella 4: Riserve per il
periodo d'impegno dei nuovi Stati membri soggetti a obblighi nell'ambito
dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto
|
Stato membro |
Riserva per il periodo
d'impegno |
Metodo di calcolo della riserva |
|
|
Tonnellate di CO2 eq |
|
|
Estonia |
106 806 120 |
5*inventario 2004 |
|
Lettonia |
53 730 643 |
5*inventario 2004 |
|
Lituania |
105 251 557 |
5*inventario 2004 |
|
Polonia |
1 942 365 000 |
5*inventario 2004 |
|
Repubblica ceca |
735 719 710 |
5*inventario 2003 |
|
Slovacchia |
255 230 824 |
5*inventario 2004 |
|
Slovenia |
83 641 463 |
90% della quantità
assegnata |
|
Ungheria |
419 762 705 |
5*inventario 2004 |
b) Identificazione dei singoli valori minimi prescelti
per la copertura arborea, la superficie forestata e l'altezza degli alberi da
utilizzare per la contabilizzazione a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4
Gli Stati membri
hanno scelto delle soglie per definire le foreste ai fini della comunicazione riguardante
le attività di afforestazione/imboschimento, riforestazione/rimboschimento e
deforestazione/disboscamento previste dall'articolo 3, paragrafo 3, del
protocollo. Poiché i dati relativi alla CE derivano dall'aggregazione delle
informazioni degli Stati membri, questi ultimi hanno scelto le soglie per i
singoli valori minimi richiesti per la copertura arborea, la superficie forestata
e l'altezza degli alberi secondo la definizione di foresta impiegata per le
comunicazioni alla FAO. La tabella 5 presenta in sintesi i valori scelti dagli
Stati membri e comunicati nelle rispettive relazioni per agevolare il calcolo
della quantità assegnata; la tabella 6 è analoga, ma si riferisce ai nuovi
Stati membri.
Tabella 5: Valori soglia scelti
dagli Stati membri dell'UE-15 per la definizione di foresta ai fini delle
comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3
|
Stato membro |
Valore minimo
copertura arborea (%) |
Altezza minima
alberi (m) |
Superficie
minima per l'area adibita a foreste (ha) |
|
Austria |
30% |
2 |
0,05 |
|
Belgio |
20% |
5 |
0,5 |
|
Danimarca |
10% |
5 |
0,5 |
|
Finlandia |
10% |
5 |
0,5 |
|
Francia |
10% |
5 |
0.5 |
|
Germania |
10% |
5 |
0,1 |
|
Grecia |
Mancante |
Mancante |
Mancante |
|
Irlanda |
20% |
5 |
0,1 |
|
Italia |
10% |
5 |
0,5 |
|
Lussemburgo |
10% |
5 |
0,5 |
|
Paesi Bassi |
20% |
5 |
0,5 |
|
Portogallo |
10% |
5 |
1 |
|
Regno Unito |
20% |
2 |
0,1 |
|
Spagna |
20% |
3 |
1 |
|
Svezia |
10% |
5 |
0,5 |
Tabella 6: Valori soglia scelti
dai nuovi Stati membri per la definizione di foresta ai fini delle
comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3
|
Stato membro |
Valore minimo
copertura arborea (%) |
Altezza minima
alberi (m) |
Superficie
minima per l'area adibita a foreste (ha) |
|
Estonia |
30% |
1,3 |
0,5 |
|
Lettonia |
20% |
5 |
0,1 |
|
Lituania |
10% |
5 |
0,1 |
|
Polonia |
10% |
2 |
0,1 |
|
Repubblica ceca |
30% |
2 |
0,05 |
|
Slovacchia |
20% |
5 |
0,3 |
|
Slovenia |
30% |
2 |
0,05 |
|
Ungheria |
30% |
5 |
0,5 |
c) Attività scelte
a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, da inserire e contabilizzare per il primo
periodo d'impegno
L'articolo 3,
paragrafo 4, del protocollo di Kyoto prevede la possibilità di includere
attività di gestione forestale, di gestione dei coltivi o dei pascoli e di
rivegetazione nella contabilità delle emissioni e degli assorbimenti imputabili
al primo periodo d'impegno. Gli Stati membri hanno scelto queste attività e le
hanno comunicate nelle comunicazioni nazionali previste dal protocollo di
Kyoto. L'inventario della CE e il calcolo della quantità assegnata si basano
sulle attività scelte dall'UE-15. Per agevolare il calcolo della quantità
assegnata, nella tabella 7 sono presentate le attività previste dall'articolo
3, paragrafo 4, del protocollo scelte dagli Stati membri dell'UE-15 e riportate
nelle rispettive relazioni. La tabella 8 illustra le attività dell'articolo 3,
paragrafo 4, inserite dai nuovi Stati membri.
Tabella 7: Attività scelte dagli
Stati membri dell'UE-15 a norma dell'articolo 3, paragrafo 4
|
Stato membro |
Gestione foreste |
Gestione coltivi |
Gestione pascoli |
|
Austria |
- |
- |
- |
|
Belgio |
- |
- |
- |
|
Danimarca |
X |
X |
X |
|
Finlandia |
da decidere |
da decidere |
da decidere |
|
Francia |
X |
- |
- |
|
Germania |
da decidere |
da decidere |
da decidere |
|
Grecia |
da decidere |
da decidere |
da decidere |
|
Irlanda |
- |
- |
- |
|
Italia |
X |
- |
- |
|
Lussemburgo |
- |
- |
- |
|
Paesi Bassi |
- |
- |
- |
|
Portogallo |
X |
X |
X |
|
Regno Unito |
X |
- |
- |
|
Spagna |
X |
X |
- |
|
Svezia |
X |
- |
- |
Tabella 8: Attività scelte dai
nuovi Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 4
|
Stato membro |
Gestione foreste |
Gestione coltivi |
Gestione pascoli |
|
Estonia |
- |
- |
- |
|
Lettonia |
- |
- |
- |
|
Lituania |
X |
- |
- |
|
Polonia |
X |
da decidere |
da decidere |
|
Repubblica ceca |
X |
- |
- |
|
Slovacchia |
- |
- |
- |
|
Slovenia |
X |
- |
- |
|
Ungheria |
X |
- |
- |
d) Frequenza di contabilizzazione
di ciascuna attività di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4
Gli Stati membri stabiliscono con quale frequenza contabilizzano le
attività previste dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, nelle rispettive relazioni,
onde facilitare il calcolo della quantità assegnata. Le tabelle 9 e 10
presentano le frequenze definite dai singoli Stati membri.
Tabella 9: Frequenza di contabilizzazione stabilita dagli Stati
membri dell'UE-15
|
Stato
membro |
Contabilizzazione annuale per ciascuna attività di cui all'articolo
3, paragrafi 3 e 4 |
Contabilizzazione al termine del primo periodo di impegno per |
|
Austria |
|
ogni attività
dell'articolo 3, paragrafo 3 |
|
Belgio |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3 |
|
Danimarca |
X |
|
|
Finlandia |
|
ogni attività
dell'articolo 3, paragrafo 3); non è stata stabilita la frequenza per le
attività dell'articolo 3, paragrafo 4 |
|
Francia |
X |
|
|
Germania |
frequenza non
stabilita |
frequenza non
stabilita |
|
Grecia |
frequenza non
stabilita |
frequenza non
stabilita |
|
Irlanda |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3 |
|
Italia |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafi 3
e 4 |
|
Lussemburgo |
|
ogni attività
dell'articolo 3, paragrafo 3 |
|
Paesi Bassi |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3 |
|
Portogallo |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafi 3
e 4 |
|
Regno Unito |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3
e gestione foreste di cui all'articolo 3, paragrafo 4 |
|
Spagna |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafi 3
e 4 |
|
Svezia |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3,
e gestione foreste di cui all'articolo 3, paragrafo 4 |
Tabella 10: Frequenza di
contabilizzazione stabilita dai nuovi Stati membri
|
Stato membro |
Contabilizzazione annuale |
Contabilizzazione al termine del primo periodo di impegno per |
|
Estonia |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3 |
|
Lettonia |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3 |
|
Lituania |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3,
e gestione foreste di cui all'articolo 3, paragrafo 4 |
|
Polonia |
|
ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3,
e gestione foreste di cui all'articolo 3, paragrafo 4 |
|
Repubblica
ceca |
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ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3, e gestione foreste
di cui all'articolo 3, paragrafo 4 |
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Slovacchia |
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ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3 |
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Slovenia |
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ogni attività dell'articolo 3, paragrafo 3,
e gestione foreste di cui all'articolo 3, paragrafo 4 |
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Ungheria |
ogni attività
dell'articolo 3, paragrafo 3 e gestione foreste di cui all'articolo 3,
paragrafo 4 |
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Ogni Stato membro
contabilizza le emissioni e gli assorbimenti netti per ciascuna attività
prevista dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, se ha deciso di inserirli,
rilasciando unità di assorbimento (RMU) oppure cancellando le unità di Kyoto sulla
base delle emissioni e degli abbattimenti comunicati derivanti da tali attività
e sulla base di norme specifiche di contabilità. La CE non rilascia o cancella
unità basate sulle emissioni e sugli abbattimenti comunicati e derivanti da
attività previste dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4. La CE comunicherà la somma
delle quantità cumulative degli Stati membri contabilizzate per queste attività
al termine del periodo di impegno e questo importo rappresenterà le quantità complessive
aggiunte o sottratte dagli Stati membri dalla rispettiva quantità assegnata al
termine del periodo d'impegno.
e) Descrizione del
sistema nazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, presentata secondo le
linee guida per la preparazione delle informazioni dell'articolo 7 del
protocollo di Kyoto
Il sistema
comunitario degli inventari è finalizzato a garantire l'accuratezza, la
comparabilità, la coerenza, la completezza, la trasparenza e la puntualità
degli inventari che gli Stati membri e la Comunità presentano all'UNFCCC in
base alle linee guida UNFCCC per la compilazione degli inventari annuali.
La figura 1 illustra
il sistema comunitario degli inventari. La direzione generale Ambiente della
Commissione europea (DG Ambiente) ha il compito di preparare l'inventario della
CE, mentre ciascuno Stato membro deve preparare il proprio, che successivamente
andrà a costituire un elemento dell'inventario della CE. Nel predisporre
l'inventario, la DG Ambiente è coadiuvata dalle seguenti istituzioni: l'Agenzia
europea dell'ambiente (AEA), con il suo Centro tematico europeo sull'atmosfera
e i cambiamenti climatici (ETC/ACC), e altre due direzioni generali della
Commissione: Eurostat e il Centro comune di ricerca (CCR).
Figura 1:
Sistema degli inventari della CE


La Direzione generale Ambiente
della Commissione europea
La DG Ambiente, in
consultazione con gli Stati membri, è responsabile globalmente dell'inventario
comunitario. Gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione europea
(DG Ambiente) i rispettivi inventari nazionali e le relazioni sugli stessi
nell'ambito della decisione n. 280/2004/CE[4]
del Parlamento europeo e del Consiglio; successivamente, la Commissione
europea, attraverso la DG Ambiente, presenta l'inventario CE e la relazione
sullo stesso al Segretariato UNFCCC.
·
Il comitato sui
cambiamenti climatici (CCC) istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE
coadiuva la Commissione. Il comitato è composto dai rappresentanti degli Stati
membri ed è presieduto da una rappresentante della Commissione. Nell'ambito del
CCC è stato istituito il gruppo di lavoro 1 ("Inventari annuali"),
che costituisce l'organo deputato allo scambio di informazioni tra la
Commissione europea (DG Ambiente, Eurostat e CCR), l'AEA (ETC/ACC) e gli Stati
membri.
L'Agenzia europea dell'ambiente
(AEA)
L'AEA assiste la DG
Ambiente attraverso le attività dell'ETC/ACC. Il Centro funge da supporto
all'AEA nello svolgimento delle seguenti attività:
·
fino al 28
febbraio, preparazione dei controlli preliminari dei dati forniti dagli Stati
membri, in collaborazione con Eurostat e il CCR, e diffusione dei risultati di
tali controlli (relazioni sulla situazione, sulla coerenza e sulla completezza
dei dati);
·
consultazione
degli Stati membri per eventuali chiarimenti sui dati e sulle altre
informazioni ricevute;
·
elaborazione del
progetto di inventario CE e della relazione su tale inventario sulla base dei dati
trasmessi dagli Stati membri e relativa diffusione entro il 28 febbraio;
·
preparazione
della versione definitiva dell'inventario CE e della relativa relazione entro
il 15 aprile (l'inventario sarà successivamente trasmesso dalla Commissione al
Segretariato UNFCCC);
·
assistenza agli
Stati membri ai fini della comunicazione degli inventari dei gas serra con la
fornitura di programmi informatici;
·
conservazione di
un database e di archivi degli inventari;
·
applicazione di
procedure di garanzia e controllo della qualità (GQ/CQ) all'inventario CE
secondo quanto indicato nel programma della CE sulla garanzia e il controllo
della qualità.
Le attività
specifiche dell'AEA e dell'ETC/ACC sono delineate nei rispettivi piani di
gestione annuali. I compiti di questi due organismi sono agevolati dalla rete
europea di informazione e osservazione ambientale (Eionet), che ruota attorno
all'AEA (coadiuvata dai centri tematici operativi europei) e alle instituzioni
nazionali degli Stati membri dell'AEA, che hanno il compito di fornire e/o
analizzare i dati nazionali sull'ambiente (cfr. http://eionet.eea.eu.int/). Gli Stati
membri sono invitati ad utilizzare l'archivio (repository) centrale dei dati nell'ambito di Eionet per trasmettere
alla Commissione europea e all'ETC/ACC le rispettive informazioni sui gas serra
(http://cdr.eionet.eu.int/).
Centro tematico europeo sull'atmosfera e i cambiamenti climatici
(ETC/ACC)
Il Centro tematico europeo sull'atmosfera e i cambiamenti climatici
(ETC/ACC - European Topic Centre on Air
and Climate Change) è stato istituito nel marzo 2001 tramite contratto tra
l'organizzazione principale, il Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), dei Paesi
Bassi e l'AEA. A partire dal 1° gennaio 2007 sarà applicato un nuovo contratto
quadro aggiornato di durata quadriennale, valido fino al 2010. L'ETC/ACC
comprende 11 organizzazioni e istituzioni di otto paesi europei. Nel piano di
gestione annuale dell'ETC/ACC sono illustrate le attività specifiche svolte dal
Centro.
DG Eurostat
La direzione generale
Eurostat fornisce assistenza alla DG Ambiente e collabora con l'AEA nello
svolgimento delle attività di garanzia qualità e controllo qualità descritte
nel programma di GQ/CQ, occupandosi principalmente dei dati riguardanti le
attività e soprattutto dei dati energetici. Nel piano di gestione
annuale di Eurostat sono illustrate le attività specifiche che svolge la DG.
DG Centro comune di ricerca (DG CCR)
La direzione generale
CCR fornisce assistenza alla DG Ambiente e collabora con l'AEA nello svolgimento
delle attività di garanzia qualità e controllo qualità dell'inventario
comunitario, occupandosi principalmente del settore LULUCF e dell'agricoltura.
Il CCR opera in stretta collaborazione con gli Stati membri e con la comunità
dei ricercatori. Nel piano di gestione annuale del CCR sono illustrate le attività
specifiche svolte.
Stati membri (SM)
L'inventario della CE
è fondato sugli inventari trasmessi dagli Stati membri. La stima complessiva
delle emissioni di gas serra della Comunità dovrebbe corrispondere alla somma
delle emissioni di gas serra presentate negli inventari nazionali degli Stati
membri. Questi ultimi hanno il compito di scegliere i dati riguardanti le
attività, i fattori di emissione e altri parametri impiegati per la compilazione
dei rispettivi inventari nazionali e di applicare correttamente le metodologie
indicate nelle linee guida fornite dal Gruppo intervogernativo sui cambiamenti
climatici (IPCC), negli orientamenti IPCC sulle buone pratiche e negli
orientamenti IPCC sulle buone pratiche per le attività LULUCF. Gli Stati membri
devono infine predisporre programmi di garanzia/controllo qualità per i
rispettivi inventari.
Giuridicamente, la
compilazione dell'inventario CE si fonda sulla decisione n. 280/2004/CE.
Nell'ambito di tale
decisione ciascuno Stato membro è tenuto a istituire un sistema nazionale. Le
disposizioni in materia di comunicazione definite nella decisione n. 280/2004/CE
sono state ulteriormente elaborate dalla Commissione nella decisione 2005/166/CE
che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le
emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di
Kyoto[5].
Procedure annue
Il processo annuale
di compilazione dell'inventario comunitario comprende i seguenti elementi di
base: gli Stati membri presentano alla DG Ambiente della Commissione europea il
rispettivo inventario annuale dei gas serra entro il 15 gennaio;
successivamente l'ETC/ACC, Eurostat e il CCR procedono ai controlli preliminari
dei dati trasmessi fino al 28 febbraio. A quella data, la bozza di inventario
CE dei gas serra e la relazione sull'inventario sono distribuiti agli Stati
membri che verificano i dati nazionali e le informazioni utilizzate nella
relazione sull'inventario CE e inviano eventuali aggiornamenti e osservazioni
entro il 15 marzo. Questa procedura garantisce che l'inventario CE dei gas
serra e la relativa relazione vengano presentati al Segretariato UNFCCC entro
le date previste e che l'inventario CE sia coerente con i dati presentati dagli
Stati membri al Segretariato UNFCCC.
Garanzia qualità e controllo
qualità (GQ/CQ) dell'inventario della Comunità europea
La Commissione
europea (ed in particolare la DG Ambiente) coordina le attività di GQ/CQ
dell'inventario CE dei gas serra e si assicura che siano realizzati gli
obiettivi del programma di GQ/CQ e che venga preparato un piano di GQ/CQ. L'AEA
è incaricata di applicare le procedure annuali di GQ/CQ per l'inventario CE.
Poiché l'inventario
comunitario si basa sugli inventari annuali degli Stati membri, la sua qualità
dipende da quella dei singoli inventari trasmessi dagli Stati membri, dalle
procedure di GQ/CQ applicate dagli Stati membri e dalla qualità della procedura
di compilazione dell'inventario CE. Gli Stati membri e la Comunità nel suo
complesso stanno applicando procedure di GQ/CQ per conformarsi agli
orientamenti IPCC sulle buone pratiche.
La Comunità ha predisposto un programma di GQ/CQ che descrive gli
obiettivi di qualità e un piano di GQ/CQ dell'inventario, comprese le
responsabilità e i tempi di esecuzione delle procedure di garanzia/controllo
qualità. Il programma comunitario è riesaminato ogni anno e modificato o
aggiornato secondo il caso.
Il programma
comunitario di garanzia e controllo della qualità ruota attorno ai seguenti
obiettivi complessivi:
·
mettere a punto
un inventario comunitario delle emissioni e degli assorbimenti dei gas serra
che sia compatibile con la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas
serra presentati negli inventari degli Stati membri;
·
definire
procedure adeguate di GQ/CQ in ambito comunitario per soddisfare gli obblighi
previsti dall'UNFCCC e dal protocollo di Kyoto;
·
contribuire a
migliorare la qualità degli inventari nazionali;
·
fornire
assistenza per l'applicazione dei programmi nazionali di garanzia e controllo
della qualità.
Accanto a questi,
sono stati formulati obiettivi specifici per garantire che l'inventario
comunitario risponda ai principi dell'UNFCCC riguardanti la trasparenza, la
completezza, la coerenza, la comparabilità, l'accuratezza e la puntualità degli
inventari.
È stato predispposto
anche un piano di GQ/CQ, contenente le procedure di controllo della qualità da
mettere in atto prima e dopo la compilazione dell'inventario, nonché le
procedure di garanzia della qualità, le modalità di documentazione e
archiviazione, la tempistica dell'esecuzione delle procedure di GQ/CQ e
disposizioni relative al piano di miglioramento della qualità dell'inventario.
Le procedure di
controllo qualità vengono svolte in varie fasi della preparazione
dell'inventario CE. Innanzitutto si procede a una serie di verifiche della
coerenza e completezza dei dati inviati dagli Stati membri, in modo che questi
possano essere elaborati in maniera trasparente a livello comunitario.
Successivamente vengono effettuati controlli per garantire che i dati elaborati
in ambito comunitario siano corretti e rispondano ai requisiti generali in
fatto di comunicazione. Infine, si procede a una serie di verifiche riguardanti
l'archiviazione e la documentazione dei dati, per accertarsi che questi rispondano
ad altri obiettivi di qualità dei dati.
Sulla base del
programma comunitario di GQ/CQ è stato preparato un manuale sulla gestione
della qualità, che illustra nei dettagli le procedure di GQ/CQ (soprattutto le
liste di controllo e i modelli). Il manuale comunitario di gestione della
qualità si articola in tre punti principali (processi di gestione, di
compilazione dell'inventario e di supporto) che caratterizzano il sistema di
gestione della qualità.
I controlli qualità
svolti nell'ambito della compilazione dell'inventario costituiscono la parte
essenziale del manuale di gestione qualità. Tali controlli sono svolti a tre
livelli: a) controllo della qualità dei dati presentati dagli Stati membri, b)
controllo della qualità della compilazione dell'inventario CE, c) controlli
della qualità della relazione sull'inventario CE.
f) Descrizione del
registro nazionale, comunicata secondo le linee guida relative alla
preparazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del protocollo di Kyoto
La descrizione del
registro nazionale della Comunità europea segue le linee guida riguardanti la
comunicazione definite dalla decisione 15/CMP.1, parte II (relative alla
comunicazione di informazioni supplementari previste dall'articolo 7, paragrafo
1, E. Registri nazionali) nell'ambito del protocollo di Kyoto. Il registro CE è
conservato dalla DG Ambiente e per il momento non è gestito nell'ambito di un sistema
unico con i registri di altre Parti. Il sistema informatico sviluppato per la
gestione del registro comunitario è finalizzato a gestire lo scambio delle
quote di emissione sia nel contesto del sistema UE di scambio delle quote che
del protocollo di Kyoto. Entrambi i regimi prevedono che i registri dei
partecipanti siano compatibili con le norme per lo scambio dei dati delle
Nazioni Unite indicate nel protocollo di Kyoto.
Per ridurre al minimo
le possibili discrepanze tra il registro comunitario e il registro delle Nazioni
Unite (UN Independent Transaction Log)
si applica l'approccio adottato per lo sviluppo del sistema dei registri nel
contesto del sistema UE di scambio delle quote di emissione. Sono state
applicate anche alcune misure di sicurezza per disincentivare manipolazioni non
autorizzate e limitare al massimo gli errori degli operatori. Il pubblico potrà
accedere alle informazioni pertinenti contenute nel registro comunitario
secondo quanto previsto dal diritto internazionale e comunitario e dalle
disposizioni del protocollo di Kyoto.
[1] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, GU L130 del 15.5.2002, pag. 1.
[2] Decisione della Commissione, del xx dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio.
[3] La Polonia ha fornito i dati sulle emissioni per tutti gli anni solo nel 2004. I dati riguardanti l'anno di riferimento indicati nella tabella sono quelli presentati alla Commissione il 26 giugno 2006. La Polonia ha riferito separatamente la quantità totale assegnata indicata nella tabella, che non corrisponde ai dati segnalati.
[4] Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto.
[5] GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57.