Bruxelles, 12.12.2006
COM(2006) 810 definitivo
2005/0191 (COD)
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE
relativa alla
posizione
comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza
dell’aviazione civile
1. CONTESTO
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Data di trasmissione della proposta al
Parlamento europeo e al Consiglio |
22.09.2005 |
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Data del
parere del Comitato economico e sociale europeo: |
20.04.2006 |
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Data del
parere del Parlamento europeo in prima lettura: |
15.06.2006 |
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Data di
adozione della posizione comune: |
11.12.2006 |
2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
Il
regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile è in vigore dal
gennaio 2003. Dall’esperienza acquisita nel corso delle ispezioni della
Commissione e dell’applicazione giornaliera del regolamento negli Stati membri
si è potuto constatare che la rapida trasformazione di una serie di
raccomandazioni non vincolanti, elaborate dagli Stati membri, in un atto
normativo ha comportato problemi, dovuti sostanzialmente alla velocità con la
quale il regolamento è stato formulato e adottato dopo l’11 settembre 2001, che
hanno reso difficile l'applicazione rigorosa di tale atto.
La
Commissione ha pertanto proposto una revisione del presente regolamento volta a
chiarire, semplificare ed armonizzare ulteriormente le disposizioni giuridiche
per rafforzare la sicurezza globale dell'aviazione civile. Il nuovo regolamento
quadro dovrebbe stabilire solo i principi cui devono ispirarsi gli interventi
necessari per tutelare l’aviazione civile contro atti di interferenza illecita,
mentre le misure di esecuzione dovrebbero definire le modalità tecniche e
procedurali per conseguire tale obiettivo.
3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE
Le tre
istituzioni hanno avuto frequenti contatti affinché si giungesse rapidamente ad
un accordo su questo dossier in seconda lettura. Ciò è stato tuttavia
impossibile, principalmente a causa della questione del finanziamento della sicurezza; in proposito il Parlamento europeo
aveva infatti introdotto in prima lettura diverse modifiche per far sì che gli Stati
membri pagassero almeno una parte dei costi della sicurezza aerea.
La posizione
comune del Consiglio adottata all'unanimità non mette a repentaglio gli
obiettivi essenziali e l'approccio di base della proposta della Commissione.
In sede di
Consiglio sono state sollevate due questioni specifiche che meritano di essere
menzionate.
La prima questione riguarda l'applicazione delle nuove regole di comitatologia. Occorre infatti garantire la conformità alle regole adottate di recente con la decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 recante modifica della decisione 1999/468/CE, che attribuisce al Parlamento europeo maggiori poteri di controllo sugli atti autonomi adottati secondo la procedura del comitato. Secondo il Consiglio, la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE dovrebbe applicarsi sia all'articolo 4, paragrafo 3 che stabilisce i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni in caso di aeroporti/aeromobili di dimensioni ridotte, sia all'articolo 9, paragrafo 2 che fissa le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità degli Stati membri. La Commissione condivide il parere del Consiglio.
La seconda
questione riguarda la soppressione della
disposizione sull'esame da parte della Commissione delle misure più severe
applicate dagli Stati membri. L'articolo 5, paragrafo 2 della proposta
della Commissione assegnava alla Commissione stessa la facoltà di esaminare se
l'adozione di misure più severe da parte di uno Stato membro avvenisse
effettivamente sulla base di una valutazione dei rischi e se tali misure
fossero pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio
affrontato. In caso contrario la Commissione, dopo aver consultato il comitato
e, in ultima analisi, il Consiglio, poteva decidere che lo Stato membro in
questione non poteva più continuare ad applicare tali misure. Questa
disposizione è stata cancellata dal Consiglio nonostante la contrarietà della
Commissione, che ha espresso la sua opposizione in una dichiarazione (cfr.
allegato).
Infine,
affinché potesse essere raggiunto un accordo politico sulla posizione comune,
la Commissione ha fatto dichiarazioni anche sulla sua interpretazione degli
articoli 6 e 18 e del capitolo 10 dell'allegato, nonché sulle sue intenzioni
per quanto riguarda il capitolo 6 dell'allegato (cfr. allegato).
4. OSSERVAZIONI DETTAGLIATE DELLA COMMISSIONE
1. Emendamenti
parlamentari accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente
nella posizione comune
Gli
emendamenti 2, 4, 11, 15, 17, 23-30, 33, 34, 37, 40, 46-49, 53-56, 58, 65-68,
73, 77-79 e 82
mirano a chiarire il testo, ad assicurarne una formulazione migliore e più
precisa e a garantirne la coerenza con altre disposizioni del testo stesso. In
particolare, viene chiarita la distinzione tra merce e posta e vengono fissati
i criteri per gli aeroporti/aeromobili di dimensioni ridotte.
L'emendamento
7 prevede la
promozione dell'obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli
all'interno dell'Unione europea.
Gli
emendamenti 8 e 12
si riferiscono all'aeroporto di Gibilterra, per il quale il
18 settembre 2006 è stata adottata a Cordova una nuova dichiarazione
ministeriale.
L'emendamento
51 prevede che
quando un programma per la sicurezza di un vettore aereo è stato convalidato
dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato la licenza di
esercizio, detto programma sia riconosciuto da tutti gli altri Stati membri.
2. Emendamenti
parlamentari respinti dalla Commissione e non inseriti integralmente o
parzialmente nella posizione comune
Gli
emendamenti 3, 35, 43 e 44 sul finanziamento della sicurezza vengono respinti dal Consiglio. La
Commissione condivide la posizione del Consiglio, secondo il quale non è
opportuno che un regolamento tecnico contenga requisiti o obblighi attinenti al
finanziamento della sicurezza.
L'emendamento
6 e parte dell'emendamento 57 prescrivono che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
effettui ispezioni ai fini della prevenzione di atti di interferenza illecita.
Occorre tuttavia fare una chiara distinzione tra il concetto di sicurezza
attinente alla costruzione e all'uso degli aeromobili e quello riguardante la
prevenzione di atti di interferenza illecita. Giacché il secondo tipo di
sicurezza esula chiaramente dalla sfera di competenza dell'AESA, non è
opportuno modificare tale sfera nel presente regolamento.
Gli
emendamenti 19, 36 e 85
riguardano il controllo dei precedenti del personale. Secondo la Commissione
questi emendamenti vanno oltre l'ambito del presente regolamento, in quanto
riguarderebbero il lavoro dei servizi nazionali di intelligence. Conformemente
al principio di sussidiarietà, la Comunità dovrebbe astenersi dallo stabilire
regole armonizzate in merito al controllo dei precedenti personali. Per quanto
riguarda l'obbligo di controllare i precedenti dei piloti, la Commissione
condivide gli obiettivi perseguiti, ma il rilascio delle licenze di pilota va
oltre l'ambito del presente regolamento.
Parti
degli emendamenti 20 e 21 modificano in modo inaccettabile la definizione sia di “passeggeri,
bagaglio, merci e posta che cambiano aeromobile”, sia di “passeggeri, bagaglio,
merci e posta in transito”. Soltanto il cambiamento di aeromobile, e non il
cambiamento di numero di volo, modifica lo status di passeggeri, bagaglio,
merci e posta sotto il profilo della sicurezza. L'accettazione di questi
emendamenti implicherebbe che i passeggeri, il bagaglio, le merci e la posta in
transito dovrebbero rispettivamente sbarcare o essere scaricati per essere
nuovamente sottoposti a controllo semplicemente perché cambia il numero del
volo al punto di transito, il che non è né necessario né auspicabile.
L'emendamento
22, che amplia la
definizione di “passeggero potenzialmente pericoloso", viene considerato
inutile e impraticabile. Un vettore aereo ha sempre e comunque il diritto di
rifiutarsi di imbarcare passeggeri dal comportamento anomalo adducendo ragioni
di sicurezza. Inoltre, non è chiaro come procedere per valutare in anticipo che
il comportamento di una persona comprometterà la sicurezza del volo: in altri
termini, come si fa ad identificare un potenziale dirottatore in un aeroporto?
L'emendamento
32 aggiunge una
definizione di "controlli a campione continui". Giacché il termine
non è utilizzato nel regolamento, non è necessario definirlo.
L'emendamento
38 prescrive una
valutazione del rischio e dell'impatto, compresa una stima dei costi, per
ciascuna delle misure e procedure di esecuzione dettagliate da adottare. La
politica globale in materia di sicurezza dell'aviazione sarà soggetta ad una
valutazione del rischio e dell'impatto, ma non è appropriato che tale
valutazione avvenga per ogni singola misura e procedura. Con la creazione di un
gruppo consultivo delle parti interessate (cfr. emendamento 61), sarà
disponibile un forum per la valutazione dettagliata delle misure e procedure
per l'esecuzione delle norme.
Gli
emendamenti 41 e 42
impongono che gli Stati membri informino e consultino il comitato prima di
applicare misure più severe. Da un punto di vista istituzionale, non spetta
agli Stati membri informare o consultare un comitato di regolamentazione in
merito alle misure che intendono adottare; il compito di tali comitati è
assistere la Commissione nella sua attività di regolamentazione.
L'emendamento
45 riguardante la
risposta da dare ad un paese terzo che richiede l'applicazione di misure di
sicurezza rispetto a voli provenienti da un aeroporto della UE è recepito
parzialmente. L'obbligo di consultare il paese terzo in questione prima di dare
la risposta viene però ritenuto fuori luogo in un regolamento comunitario.
L'emendamento
50 trasferisce dal
vettore allo Stato membro la responsabilità di applicare e mantenere un
programma per la sicurezza del vettore aereo e prevede che tale programma debba
essere idoneo semplicemente a soddisfare i requisiti dei programmi nazionali
per la sicurezza dell’aviazione civile. Tuttavia, i vettori aerei debbono
soddisfare anche gli obblighi del presente regolamento. Inoltre la proposta della
Commissione attribuisce a vettori aerei, aeroporti e ad altri soggetti obblighi
simili che cambierebbero con questo emendamento.
L'emendamento
52 non è compatibile
con l'emendamento 53 che è stato recepito nella posizione comune del Consiglio.
La Commissione è d'accordo con il titolo proposto dal Consiglio per l'articolo
12 (programma di sicurezza dei soggetti).
L'emendamento
59 stabilisce che la
Commissione assicuri che ogni aeroporto europeo sia ispezionato almeno una
volta nell’arco dei quattro anni che seguono l’entrata in vigore del presente
regolamento. Questo requisito non è realistico, in quanto la Commissione
sarebbe tenuta ad effettuare 200 ispezioni all'anno (a fronte delle circa 30
realizzate nel 2005) o, di converso, dovrebbe obbligare gli Stati membri ad un
ciclo di ispezioni di 4 anni che per le autorità nazionali sarebbe
insufficiente.
L'emendamento
63 tenta di
promuovere accordi di aviazione con i paesi terzi. Non soltanto l'articolo 17 è
stato soppresso dal Consiglio in quanto ritenuto superfluo dato il riferimento
all'articolo 300 del trattato, ma anche la conclusione di accordi di mutuo
riconoscimento non dovrebbe essere necessariamente collegata alla conclusione
di accordi riguardanti i servizi aerei.
Gli
emendamenti 69, 70, 71, 75, 76 e 83 sono inaccettabili in quanto raggiungono un livello di dettaglio
proprio delle misure di esecuzione, per quanto la Commissione condivida gli
obiettivi perseguiti con questi emendamenti.
L'emendamento
74 prevede che i
vettori aerei non debbano essere agenti regolamentati. Tuttavia, se un vettore
aereo presta controlli di sicurezza per un altro vettore deve sempre essere un
agente regolamentato. Per questo motivo la definizione di "agente
regolamentato" (definizione 24) contiene un riferimento esplicito a
vettore aereo.
L'emendamento
80 tenta di
estendere l'ambito di applicazione del regolamento non limitandolo ai vettori
aerei comunitari. Contrariamente ai principi del diritto internazionale, le
regole per la sicurezza in volo dipendono dallo Stato di registrazione
dell'aeromobile, non dalle sedi operative del vettore.
3. Emendamenti parlamentari accettabili per la Commissione ma non
inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune
Gli
emendamenti 1, 10, 13, 16, 31 e 33 insistono sulle ragioni per cui sono necessarie norme sulla sicurezza
dell'aviazione civile (per la prevenzione di atti di interferenza illecita).
Essi non hanno effetti negativi sul contenuto del regolamento, sebbene la
formulazione non sia conforme alla terminologia accettata a livello
internazionale – la sicurezza serve a prevenire atti di interferenza illecita
riguardanti aerei civili e in questo modo salvaguarda l'aviazione civile.
Parte
dell'emendamento 5
sostituisce il termine "qualità" con il termine "grado". Un
programma di controllo della qualità può verificare sia la qualità che il grado
di sicurezza. Per ragioni di coerenza con gli emendamenti 49 e 56, è stato
raccomandato di mantenere anche il termine "qualità".
L'emendamento
9 raccomanda la
creazione di un meccanismo di solidarietà in caso di attentati terroristici. La
Commissione riconosce l'importanza della questione pur nella consapevolezza che
le conseguenze vanno oltre il settore dei trasporti.
L'emendamento
14 aggiunge una
definizione di aeroporto. La Commissione potrebbe accettare questo emendamento,
per quanto non sia strettamente necessario definire il concetto di aeroporto
nel presente regolamento.
L'emendamento
18 modifica la
definizione di "zona delimitata". Questa modifica potrebbe essere
accettata, per quanto non sia necessaria poiché tutte le aree lato volo degli
aeroporti non sono accessibili al pubblico.
L'emendamento
39 sull'indicazione
dei costi di sicurezza sul biglietto o in altro modo potrebbe essere accettato
dalla Commissione, per quanto non sia strettamente rilevante per il presente
regolamento.
Gli
emendamenti 60 e 62
prescrivono alla Commissione di presentare una relazione annuale. La
Commissione avrebbe una preferenza per l'emendamento 62 in quanto molto simile
alla formulazione dell'articolo 11 dell'attuale regolamento 2320/2002.
L'emendamento
61 prevede
l'istituzione di un gruppo consultivo delle parti interessate, analogamente
all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi
generali per l'istituzione del cielo unico europeo. Poiché in maniera ufficiosa
il gruppo già esiste, si tratta di una ufficializzazione della situazione
attuale.
L'emendamento
64 riguardante la
data di applicazione (un anno dalla data di entrata in vigore) potrebbe essere
accettato dalla Commissione, in funzione della data di adozione del presente
regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'emendamento
72 prevede che il
bagaglio da stiva non accompagnato sia sottoposto a controlli di sicurezza
"adeguati" anziché "supplementari". La Commissione accetta
questa formulazione, in quanto i requisiti di sicurezza verrebbero comunque
determinati nelle misure di esecuzione.
L'emendamento
81 richiede che le
responsabilità per le azioni da intraprendere in caso di atti di interferenza illecita
vengano chiaramente definite. La Commissione potrebbe accettare questo nuovo
mandato.
L'emendamento
84 che prescrive che
le attrezzature utilizzate per i controlli di sicurezza debbano essere conformi
alle specifiche approvate potrebbe essere accettato dalla Commissione se il
termine "approvate" venisse sostituito dal termine
"definite", considerato che ancora non esiste alcun sistema
comunitario per l'approvazione di queste attrezzature.
5. CONCLUSIONE
La
Commissione ritiene che la posizione comune adottata dal Consiglio l'11
dicembre 2006 all'unanimità non pregiudichi gli obiettivi essenziali e
l’impostazione di base della sua proposta e può pertanto sostenerla.
ALLEGATO
Dichiarazioni
della Commissione da iscrivere nel verbale del Consiglio
Articolo
5, paragrafi 2 e 3 (modificati) "Misure più severe applicate dagli Stati
membri"
La
Commissione non ritiene opportuno modificare la sua proposta finché il
Parlamento europeo non abbia espresso il proprio parere sulle modifiche
all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 apportate nella posizione comune del Consiglio
rispetto alla proposta iniziale della Commissione, in particolar modo per
quanto riguarda le disposizioni sull'applicazione della procedura del comitato
per l'esame e l'autorizzazione delle misure più severe applicate dagli Stati
membri.
Articolo
6 "Misure di sicurezza prescritte da paesi terzi"
Nel decidere
se agire o meno di propria iniziativa a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, la
Commissione considererà se la richiesta riguardi specificamente lo Stato membro
notificante o se sia stata o potrebbe essere indirizzata anche ad altri Stati
membri.
Articolo 18
"Entrata in vigore"
Durante il
periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
fino alla data di applicazione dell'articolo 11, la Commissione interpreterà
l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2320/2002 alla luce
dell'articolo 11 del presente regolamento.
Allegato
– Capitolo 6 "Merci e posta"
La
Commissione riconosce che la posta è un tipo particolare di merce e pertanto
dovrebbe essere soggetta a controlli di sicurezza specifici. Tali controlli
dovrebbero essere proporzionati al livello di rischio e dovrebbero tentare di
non pregiudicare gli obblighi commerciali e di servizio pubblico nel settore
postale.
I requisiti
precisi per i controlli di sicurezza relativi alla posta saranno stabiliti
nelle misure di esecuzione, ma la Commissione comprende il desiderio del
settore postale di disporre di regole stabili. Di conseguenza la Commissione
intende far sì che le misure di esecuzione si basino sui requisiti di sicurezza
comunitari esistenti e in particolare che inizialmente mantengano le regole
specifiche per la posta applicate ai voli esclusivamente postali.
Inoltre, la
Commissione si propone di presentare i progetti delle misure di esecuzione per
la posta prima dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 e dei suoi
atti di esecuzione, affinché l'immediata sostituzione degli atti abrogati
assicuri la continuità.
Allegato
– Capitolo 10 "Misure per la sicurezza in volo"
Per quanto
riguarda il capitolo 10, paragrafi 3 e 4 della posizione comune, la Commissione
desidera chiarire che non aspira ad obbligare gli Stati membri né ad accettare
né a proibire il porto d'armi durante i voli. La Commissione riconosce che
spetta a ciascuno Stato membro decidere quando gli agenti di sicurezza possano
portare armi a bordo.