Bruxelles, 18.12.2006
COM(2006) 828 definitivo
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE SUL RIESAME DEL REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO DELLE
ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO
SINTESI
Contesto e obiettivo delle proposte
I controlli
sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso svolgono un ruolo di
fondamentale importanza nella lotta contro la proliferazione di armi di
distruzione di massa (ADM). Essi servono a evitare che beni o tecnologie
altrimenti utilizzati a scopi pacifici (i cosiddetti prodotti a duplice uso)
raggiungano Stati che possono utilizzarli per programmi di proliferazione o
organizzazioni che potrebbero servirsene per fini terroristici o militari.
All’indomani
degli attacchi dell’11 settembre 2001, la comunità internazionale ha
individuato nei controlli di beni e tecnologie a duplice uso uno degli aspetti
fondamentali della lotta contro la proliferazione, e ha intensificato il lavoro
inteso a rafforzare tali controlli. Pertanto, nel 2004 il Consiglio di
sicurezza dell’ONU ha adottato la risoluzione 1540, che invita a generalizzare
i controlli sulle esportazioni e a introdurre controlli del transito e del
brokeraggio dei prodotti a duplice uso. Il piano d’azione e la strategia
dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottati
dal Consiglio europeo rispettivamente nel giugno e nel dicembre 2003 invitano
ad adottare una serie di misure concrete per rafforzare i controlli, comminando
anche sanzioni penali per le violazioni dei controlli sulle esportazioni. I due
documenti inoltre chiedono un riesame del funzionamento dei controlli
effettuati dagli Stati membri, riesame che, svoltosi nel 2004 e 2005, ha
individuato diversi settori in cui apportare dei miglioramenti; al riesame sono
seguite approfondite discussioni con gli Stati membri e la consultazione
dell’industria UE circa possibili misure volte a migliorare il regime UE di
controllo sulle esportazioni.
I prodotti a
duplice uso comprendono una gamma molto vasta di beni e tecnologie, come i
prodotti chimici o biologici, le tecnologie nucleari, il materiale ottico e
laser e quello utilizzato in avionica, nonché determinati software. Si tratta di beni e tecnologie ad alto valore aggiunto,
in cui l’industria europea occupa una posizione di punta. La politica UE nel
settore deve trovare il giusto equilibrio fra la tutela della sicurezza e la
prevenzione della proliferazione di ADM da una parte e la promozione della
concorrenzialità dell’industria europea e il mantenimento e la creazione di
posti di lavoro ad elevato contenuto di tecnologia nell’UE dall’altra.
Alla luce
del lavoro preparatorio effettuato negli ultimi due anni, la Commissione
presenta ora una proposta di rifusione del regolamento del Consiglio che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e
tecnologie a duplice uso (regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio), insieme
a una serie di proposte di azione non legislativa. Tali proposte perseguono tre
obiettivi:
·
migliorare
la sicurezza rendendo più efficaci i controlli sulle esportazioni, nel contesto
dell’Unione europea allargata a 25 Stati membri e, presto, a 27;
·
istituire
un contesto normativo più favorevole per le aziende, al fine di promuoverne la
concorrenzialità internazionale, introducendo maggiore chiarezza nel regime UE
di controllo sulle esportazioni, riducendo gli oneri normativi
nell’effettuazione dei controlli da parte degli esportatori europei, garantendo
un’applicazione più coerente ed omogenea della normativa relativa al controllo
sulle esportazioni in tutta l’UE e facilitando il commercio nel quadro del
mercato interno;
·
promuovere
un maggiore coordinamento dei controlli sulle esportazioni a livello
internazionale.
Sintesi delle proposte
Una serie di
proposte di modifica del regolamento sui beni a duplice uso aumenterà
l’efficacia dei controlli, così da ottenere una migliore sicurezza:
·
in
conformità della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, alcuni
controlli si applicheranno ai beni in transito all’interno dell’UE, e si
introdurranno controlli sulle attività di brokeraggio relative a beni e
tecnologie che possono essere utilizzati per un programma di ADM;
·
gli
Stati membri procederanno all’applicazione di sanzioni penali per le infrazioni
gravi delle norme relative ai controlli sulle esportazioni;
·
miglioramento
degli scambi d’informazioni tra Stati membri e con le diverse parti delle
rispettive amministrazioni;
·
vi
saranno possibilità di riesame adeguate qualora uno Stato membro intenda
autorizzare esportazioni che un altro Stato membro considera contrarie ai
propri interessi vitali di sicurezza o che sono state precedentemente rifiutate
da un altro Stato membro;
·
miglioramento
della cooperazione tra Stati membri circa l’effettuazione dei controlli
nazionali sui prodotti non iscritti a elenco.
Altre
proposte di modifica del regolamento sui beni a duplice uso daranno luogo a un contesto
normativo migliore per l’industria UE, ne faciliteranno l’attività
all’interno dell’Unione europea e ne promuoveranno la concorrenzialità
internazionale:
·
sostituzione
degli attuali obblighi di autorizzazione preventiva sui trasferimenti intra-UE
di alcuni prodotti con un obbligo di notifica preventiva che consentirà
comunque agli Stati membri di bloccare i trasferimenti indesiderati;
·
chiarimento
di alcune disposizioni del regolamento, ad esempio di quelle relative ai
trasferimenti immateriali di tecnologia, attualmente applicate in modi diversi
a seconda degli Stati membri;
·
affermazione
del principio per cui occorre garantire la certezza del diritto agli
esportatori UE che operano in buona fede e hanno effettuato esportazioni
dall’UE in conformità delle norme europee in materia di controlli sulle
esportazioni, qualora tali esportazioni siano considerate illegali da un paese
terzo, nonché invito a risolvere tali situazioni mediante una maggiore
cooperazione coi paesi terzi;
·
promozione
dell’utilizzo di licenze globali basate su un maggiore affidamento ai controlli
internazionali effettuati dalle imprese e su un maggiore ricorso alle
autorizzazioni generali di esportazione nazionali e della Comunità;
·
disposizioni
affinché gli Stati membri stabiliscano scadenze indicative per il trattamento
delle richieste di autorizzazione all’esportazione.
È anche proposto
di arrivare a una maggiore coerenza nell’applicazione del regolamento da parte
degli Stati membri tramite l’adozione di orientamenti o buone prassi per la sua
attuazione.
Infine, una
serie di proposte è destinata a promuovere un maggiore coordinamento dei
controlli sulle esportazioni a livello internazionale, come un più
stretto coordinamento delle posizioni dell’UE in seno ai regimi internazionali
di controllo sulle esportazioni, un maggiore coinvolgimento dell’industria
europea nell’individuazione dei prodotti da sottoporre a controllo e l’adesione
di tutti gli Stati membri dell’UE ai regimi. La Commissione ha anche stabilito
un programma di assistenza tecnica per aiutare i paesi terzi a istituire regimi
adeguati di controllo sulle esportazioni. La proposta di regolamento comprende
una clausola che prevede la negoziazione di accordi coi paesi terzi circa il
reciproco riconoscimento dei controlli sulle esportazioni, nonché una
disposizione che prevede la possibilità di adottare procedure ad hoc di controllo
sulle esportazioni per i programmi di ricerca UE e altri progetti che
coinvolgono paesi terzi.
Infine, la
Commissione propone l’introduzione di un comitato di regolamentazione, in
particolare per l’introduzione di modifiche agli allegati del regolamento, che
contengono gli elenchi dei prodotti sottoposti a controllo e altre disposizioni
tecniche. Questa procedura, in base alla quale la Commissione adotterebbe le
modifiche necessarie previo parere favorevole di un comitato composto dagli
Stati membri, consentirebbe un aggiornamento più rapido dell’elenco dei
prodotti sottoposti a controlli, aggiornamento per il quale al momento è
necessaria una decisione del Consiglio in base a una proposta della
Commissione.
Prossime tappe
Pur facendo
parte della politica commerciale comune della Comunità europea, i controlli
sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso svolgono un ruolo anche
per la politica europea di sicurezza e sono collegati ad altre politiche
particolarmente delicate, come la lotta alla proliferazione delle ADM. In
questo settore la Commissione intende continuare a lavorare a stretto contatto
con gli Stati membri affinché il sistema UE di controlli sulle esportazioni
apporti alla sicurezza europea e mondiale il contributo atteso dai nostri
cittadini, nonché per creare il contesto normativo favorevole allo sviluppo
della ricerca e dell’attività industriale di cui hanno bisogno per crescere le
aziende europee.
La
Commissione auspica un rapido esame delle proposte, affinché il Consiglio adotti
in breve tempo la proposta di rifusione del regolamento sui beni a duplice uso
e si possano adottare azioni in altri settori per i quali non sono state
avanzate proposte di normativa.
PROGETTO DI
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL RIESAME DEL REGIME COMUNITARIO DI CONTROLLO
DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO
I. Introduzione – Obiettivo della
comunicazione
I controlli sulle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
svolgono un ruolo di fondamentale importanza nella lotta contro la
proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM). Essi servono a evitare
che beni o tecnologie raggiungano Stati che possono utilizzarli per programmi
di proliferazione od organizzazioni che potrebbero servirsene per fini
terroristici o militari. Pur avendo obiettivi di sicurezza, i controlli sono
effettuati mediante misure di politica commerciale che impongono restrizioni
sull’attività dei produttori e degli esportatori dell’UE; tali restrizioni
dovrebbero essere limitate al minimo necessario, per promuovere la
concorrenzialità degli operatori europei a livello internazionale.
Il principale obiettivo della presente comunicazione è proporre misure
destinate a rafforzare l’efficacia dei controlli sulle esportazioni di prodotti
a duplice uso nell’Unione europea allargata, in osservanza del piano d’azione
contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) adottato dal
Consiglio europeo nel giugno 2003 e della strategia dell’UE contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata dal Consiglio
europeo nel dicembre 2003. Essa inoltre mira a introdurre una maggiore
chiarezza e a ridurre gli oneri normativi per quanto riguarda l’esecuzione dei
controlli da parte degli esportatori dell’UE, e tiene conto della necessità di
adattare il quadro giuridico per renderlo conforme alla risoluzione 1540 del
Consiglio di sicurezza dell’ONU.
II. Contesto
La
proliferazione delle armi di distruzione di massa e il loro possibile uso da
parte di Stati senza scrupoli o di organizzazioni terroristiche rappresentano
un problema di sicurezza di primaria importanza internazionale. La strategia
europea in materia di sicurezza individua nella proliferazione di tali armi e
dei loro vettori la principale minaccia potenziale per la sicurezza dell’Europa
e rileva esplicitamente che i controlli sulle esportazioni hanno avuto un
effetto positivo nel rallentare la diffusione delle ADM. Uno dei modi con cui
le Comunità europee contribuiscono alla lotta contro la suddetta proliferazione
è la politica commerciale comune. In seguito a due sentenze emesse dalla Corte
di giustizia europea nel 1995, secondo cui i controlli sulle esportazioni di
prodotti a duplice uso fanno parte della politica commerciale comune (cfr.
l’allegato II del presente documento), il Consiglio ha adottato il regolamento
(CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.
Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio istituisce un regime
comunitario di controllo sulle esportazioni di tali prodotti e tecnologie a
duplice uso, e impone un obbligo di autorizzazione per la loro esportazione.
L’elenco dei prodotti controllati si trova all’allegato I del regolamento ed è
basato sugli elenchi stabiliti dai regimi internazionali di controllo sulle
esportazioni che riguardano beni di tipo biologico e chimico (gruppo
Australia), beni di tipo nucleare (gruppo dei fornitori nucleari), componenti
missilistiche (regime di non proliferazione nel settore missilistico) e
componenti per armi convenzionali (intesa di Wassenaar). All’allegato III si
trovano maggiori precisazioni sui regimi internazionali di controllo sulle
esportazioni.
Anche se il regolamento (CE) n. 1334/2000 è direttamente applicabile in
tutta l’UE, la sua attuazione è affidata alle amministrazioni nazionali degli
Stati membri, che dispongono di un grado relativamente elevato di flessibilità
in particolare per quanto riguarda la possibilità di introdurre controlli
nazionali aggiuntivi.
Tutti e 25 gli Stati membri dell’UE aderiscono al gruppo Australia (AG)
e al gruppo dei fornitori nucleari (NSG), ma Cipro non fa ancora parte
dell’intesa di Wassenaar e sette Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia) devono ancora aderire al regime di non
proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il che vale anche per la
Romania, paese in via di adesione. La Commissione europea aderisce al gruppo
Australia e ha status di osservatore nell’NSG, ma non ha alcun ruolo ufficiale
nell’MTCR e nell’intesa di Wassenaar anche se, dall’adozione del piano d’azione
di Salonicco, può partecipare alle riunioni insieme al segretariato del
Consiglio, nel quadro della delegazione della presidenza UE.
Con gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, il mandato
iniziale dei suddetti regimi, che consisteva nell’impedire agli Stati di
acquisire prodotti a duplice uso per produrre ADM o armi convenzionali, è stato
modificato in modo da impedire anche l’acquisizione da parte di soggetti non
statuali di prodotti che potrebbero essere utilizzati per azioni di terrorismo
con ADM o armi convenzionali.
Un altro elemento di cambiamento del contesto internazionale è dovuto
al fatto che, in seguito all’intensificazione degli scambi internazionali e
all’emergere di nuovi soggetti economici, i regimi internazionali di controllo
sulle esportazioni non rappresentano più tutti i maggiori fornitori di
tecnologie a duplice uso utilizzabili per la produzione di armi o ADM.
Questa lacuna dovrebbe essere parzialmente colmata sul medio periodo
dall’applicazione della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU,
che conferisce a tali controlli un carattere multilaterale. Altri elementi da
considerare riguardano il modo di garantire che le decisioni dei regimi
internazionali di controllo sulle esportazioni tengano il passo con
l’innovazione, che i controlli non riguardino prodotti largamente disponibili
al di fuori dei paesi membri dei regimi internazionali e che le regole siano il
più possibile armonizzate fra questi ultimi.
La minaccia dell’uso di ADM da parte di terroristi ha portato al piano
d’azione di Salonicco, che prevede in particolare un’intensificazione dei
controlli UE sulle esportazioni, un potenziamento degli scambi d’informazioni
sensibili, una migliore interazione con gli esportatori, una maggiore
visibilità dell’UE nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni e
l’avvio di “verifiche inter pares” (peer
reviews) per quanto riguarda l’attuazione del regolamento da parte degli
Stati membri. Le verifiche inter pares sono state coordinate da un’unità
operativa guidata dalla Commissione che nel novembre 2004 ha esposto le proprie
conclusioni al Consiglio. Il Consiglio Affari generali ha poi esaminato
periodicamente i progressi conseguiti nell’attuazione delle verifiche inter
pares (l’ultima volta mediante una dichiarazione emessa nel dicembre 2005).
Inoltre, il 17/18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato una
dichiarazione sulle sanzioni penali ricordando l’impegno, espresso dagli Stati
membri nella strategia europea contro la proliferazione delle armi di
distruzione di massa, di adottare politiche comuni rispetto alle sanzioni
penali per l’esportazione illegale, il brokeraggio e il contrabbando di
materiali connessi con le ADM.
Oltre alla dimensione della sicurezza, in termini economici la
produzione e l’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso ha una certa
importanza, dal momento che i prodotti e le tecnologie in questione sono di
ampia portata, di elevato valore aggiunto e notevole contenuto tecnologico, e
che l’UE ha un vantaggio competitivo in quanto grande esportatore di tali beni.
Nonostante, vista la loro natura, non siano disponibili statistiche precise,
l’esportazione di prodotti delle linee tariffarie che comprendono i beni a
duplice uso ammontava a circa 128 miliardi di euro nel 2004 e a 142 miliardi di
euro nel 2005, vale a dire al 13% delle esportazioni totali dell’UE[1].
Si calcola anche che siano più di 5000 le aziende europee che esportano tali
prodotti controllati.
III. Principali questioni riguardanti
i controlli sulle esportazioni
I settori principali in cui si possono conseguire miglioramenti a
livello UE e degli Stati membri secondo l’unità operativa sulle verifiche inter
pares e la dichiarazione del Consiglio del 13 dicembre 2004 sono i seguenti:
–
garantire
la trasparenza e la conoscenza della legislazione che dà esecuzione al sistema
UE;
–
ridurre
al minimo tutte le divergenze significative nelle prassi seguite dai vari Stati
membri;
–
indagare
sulla possibilità di aggiungere controlli sul transito e il trasbordo dei
prodotti a duplice uso;
–
fornire
assistenza nel riconoscimento dei prodotti a duplice uso soggetti ai controlli;
–
migliorare
gli scambi d’informazioni sui dinieghi delle autorizzazioni e considerare la
possibilità di creare una banca dati per scambiare le informazioni sensibili
classificate;
–
stabilire
le migliori prassi per l’esecuzione dei controlli;
–
migliorare
la trasparenza per facilitare l’esecuzione coordinata dei controlli sui
prodotti non iscritti a elenco (catch-all/end
use, cioè trattamento onnicomprensivo/destinazione finale) a livello
dell’UE;
–
intensificare
l’interazione con gli esportatori;
–
stabilire
le migliori prassi per controllare i trasferimenti immateriali di tecnologia.
La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU ha introdotto
alcuni obblighi nuovi, compresa l’adozione di disposizioni adeguate per
impedire il contrabbando, il transito, il trasbordo, il brokeraggio e la
riesportazione illeciti dei prodotti a duplice uso, e ha istituito il principio
dell’imposizione di sanzioni, penali o amministrative, per le violazioni delle
norme relative ai controlli sulle esportazioni. Per quanto riguarda i controlli
sul brokeraggio, la Commissione intende per brokeraggio la fornitura di servizi
d’intermediazione il cui protagonista è a conoscenza della destinazione finale
per ADM ma effettua ugualmente la transazione.
L’esperienza concreta ha anche dimostrato che l’esecuzione
extraterritoriale dei controlli sulle esportazioni ad opera di terze parti crea
situazioni difficili per gli importatori e gli esportatori dell’UE. Per evitare
sanzioni amministrative o anche penali per attività che si svolgono all’interno
dell’UE e sono in linea con le norme europee, essi a volte sono costretti ad
applicare le restrizioni imposte da paesi terzi sulla riesportazione
all’interno dell’UE di prodotti non provenienti dall’UE o sulle esportazioni
verso paesi terzi di prodotti non soggetti a restrizioni prodotti nell’UE
qualora contengano componenti di origine non europea. I cittadini dell’UE si
possono anche trovare oggetto di una richiesta di estradizione verso un paese
terzo quando le loro esportazioni sono conformi alle norme UE ma sono
considerate illegali da un paese terzo. È opportuno ribadire che il regolamento
sui prodotti a duplice uso fornisce un ampio quadro giuridico per
l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e dei servizi collegati e
che, rispetto alle legislazioni differenti dei paesi terzi che potrebbero
considerare un reato penale tali esportazioni, è importante garantire certezza
giuridica per gli esportatori di beni, tecnologie e servizi a duplice uso
soggetti al regolamento i quali agiscano in conformità delle sue disposizioni e
di quelle adottate per la sua attuazione. Il modo migliore di affrontare questi
problemi è intensificare la cooperazione tra l’UE e i paesi terzi interessati,
per promuovere la convergenza dei controlli: per questa ragione, la Commissione
ha proposto di introdurre nel regolamento relativo ai controlli sulle
esportazioni una disposizione atta a promuovere la cooperazione coi paesi
terzi.
L’esperienza acquisita coi progetti finanziati dalla CE, come Galileo,
in cui sono coinvolti paesi terzi, ha dimostrato che sarebbe appropriato
istituire procedure ad hoc per inserire le norme dettagliate dell’UE relative
alla cessione a terze parti di tecnologie europee a duplice uso nel contesto di
tali progetti.
Infine, i contatti periodici con l’industria e la raccolta dei pareri
degli esportatori nel contesto dello studio di valutazione d’impatto (cfr.
prossima sezione) hanno fatto emergere in modo particolare i seguenti interessi
del settore:
–
una
maggiore trasparenza e prevedibilità delle norme;
–
un’accelerazione
delle decisioni da parte delle amministrazioni nazionali in merito alle richieste
di autorizzazioni delle esportazioni, in particolare per quanto riguarda i
prodotti non iscritti a elenco;
–
un’applicazione
uniforme del regolamento sui beni a duplice uso in tutta l’UE al fine di
evitare distorsioni della concorrenza, anche per quanto concerne
l’interpretazione dei prodotti sotto controllo e l’applicazione dei controlli
nazionali sui beni non iscritti a elenco;
–
una
semplificazione del regime ottenuta limitando la complessità degli elenchi di
prodotti controllati, in particolare procedendo a verifiche periodiche della
validità degli elenchi alla luce della disponibilità all’estero dei beni e
delle innovazioni interessati, spostando il centro dell’attenzione dai beni
sotto controllo all’individuazione dei colpevoli di violazioni e istituendo più
strumenti di agevolazione degli scambi a favore degli esportatori affidabili;
–
la
riduzione dei troppi livelli normativi (nei regimi, a livello UE e nazionale,
oltre alla necessità di rispettare i controlli sulle riesportazioni effettuati
dai paesi terzi);
–
l’introduzione
dell’autorizzazione elettronica (e-licensing);
–
i
problemi causati dall’applicazione extraterritoriale dei controlli da parte di
alcuni paesi terzi;
–
la
sostituzione dell’obbligo di autorizzazione preventiva per i trasferimenti
intra-UE attualmente applicato ai prodotti più sensibili mediante un sistema di
notifica preventiva.
IV. Raccomandazioni e proposte per il
riesame del regime UE di controllo sulle esportazioni e del suo contributo agli
sforzi internazionali contro la proliferazione delle armi di distruzione di
massa
Prima di formulare una proposta specifica al Consiglio, la Commissione
ha tenuto conto, oltre ai pareri degli Stati membri e dell’industria, anche del
principio di proporzionalità, in modo da garantire che le modifiche legislative
apportino un valore aggiunto in termini di sicurezza senza danneggiare
inutilmente la capacità delle aziende europee di fare affari all’estero.
La maggior
parte delle altre modifiche legislative apportate oltre a quelle sul transito,
il trasbordo e il brokeraggio è giustificata dall’individuazione tempestiva,
confermata dalle verifiche inter pares e dallo studio di valutazione d’impatto,
delle differenze nelle pratiche nazionali di applicazione di alcune
disposizioni del regolamento. Tali disposizioni potrebbero essere rafforzate
per migliorare l’efficienza del sistema dell’UE in materia di controlli sulle
esportazioni di beni a duplice uso. Allo stesso modo si è proceduto per
individuare i settori che non richiedono modifiche legislative ma piuttosto
misure amministrative o l’adozione di buone prassi.
Gli
obiettivi fondamentali delle raccomandazioni della Commissione sono:
·
ottenere
una maggiore chiarezza, trasparenza e, se possibile, semplicità del sistema di
controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso;
·
garantire
un’applicazione coerente del regolamento all’interno dell’UE, con una maggiore
efficienza ed efficacia dei controlli e l’eliminazione delle distorsioni della
concorrenza fra esportatori di diversi Stati membri;
·
limitare
gli oneri normativi per gli esportatori europei, tenendo conto della necessità
di evitare che questi si trovino in una posizione di svantaggio competitivo nei
confronti degli esportatori dei paesi terzi;
·
ridurre
gli ostacoli al commercio nel quadro del mercato interno dell’UE.
In seguito
alle discussioni tenutesi con gli Stati membri, le raccomandazioni della
Commissione nella presente comunicazione sono suddivise in cinque settori:
a) Proposte
per la rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000. Esse sono oggetto
di una proposta della Commissione distinta contenente un’esposizione completa
dei risultati dello studio di valutazione d’impatto. I settori di competenza
sono, fra gli altri: l’estensione dei controlli in modo da includere transito,
trasbordo[2],
brokeraggio e riesportazioni; un chiarimento in merito al contenuto dei
controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia; l’istituzione di una
procedura di comitato per l’adozione degli elenchi dei prodotti controllati; un
miglioramento nella condivisione delle informazioni sui controlli nazionali
relativi ai prodotti non iscritti a elenco in base a standard di sicurezza
appropriati; un miglioramento della condivisione delle informazioni sui
dinieghi delle autorizzazioni, con la possibilità di introdurre un sistema elettronico
sicuro fra la Commissione, gli Stati membri e il Consiglio; la cooperazione
internazionale coi paesi terzi, in modo che vi siano possibilità di adottare
norme ad hoc per il controllo sulle esportazioni nel caso di progetti specifici
finanziati della CE che comportino una possibilità di accesso da parte di paesi
terzi alle tecnologie a duplice uso dell’UE; inserimento all’articolo 21 rifuso
di un riferimento alle sanzioni penali almeno per le violazioni gravi delle
disposizioni del regolamento e delle norme adottate dagli Stati membri per la
sua attuazione, in modo da rispondere all’invito contenuto nella dichiarazione
del Consiglio europeo del giugno 2004 in merito a sanzioni penali, e all’invito
della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU riguardante
l’introduzione di sanzioni civili o penali per le violazioni delle norme
relative ai controlli sulle esportazioni; la sostituzione dei rimanenti
controlli intracomunitari con un sistema costituito dalla notifica preventiva
delle spedizioni; disposizioni affinché le autorità nazionali stabiliscano
scadenze indicative per il trattamento delle richieste di autorizzazione
all’esportazione e scadenze per il trattamento delle richieste d’informazione
da parte delle autorità addette alle autorizzazioni circa l’effettuazione dei
controlli nazionali sui prodotti e le tecnologie non iscritti a elenco.
b) Indicazione
dei settori in cui si potrebbero elaborare orientamenti e buone prassi. Gli
orientamenti e le buone prassi sono modalità per attuare determinate
disposizioni del regolamento che potrebbero essere stabilite a livello di
gruppo di lavoro del Consiglio sul duplice uso e preparate dagli esperti del
gruppo coordinamento. Si tratterebbe di strumenti non obbligatori volti a
fornire standard per l’applicazione dei controlli sulle esportazioni e, se del
caso, verrebbero diffusi tra il pubblico, come nel caso delle buone prassi per
l’industria adottate nel dicembre 2005. In alcuni casi, gli orientamenti
potrebbero consistere in un adeguamento degli orientamenti dei regimi
internazionali al fine di tener conto delle specificità dell’UE, in particolare
dell’esistenza del mercato unico e di confini europei comuni. Per le buone
prassi e gli orientamenti sono suggeriti i seguenti settori: controllo dei trasferimenti
immateriali di tecnologia, comprese assistenza tecnica e definizione delle
esenzioni riguardanti il dominio pubblico e la ricerca scientifica di base;
autorizzazioni globali di esportazione; prassi di attuazione, come l’analisi di
rischio congiunta; programmi interni di conformità; documenti a sostegno della
valutazione delle richieste di esportazione e coordinamento dei controlli
nazionali sui prodotti non iscritti a elenco.
c) Indicazione
dei settori in cui potrebbe essere sufficiente un’azione amministrativa,
come: trasparenza; miglioramento dei siti Internet nazionali e comunitari che
forniscono un punto d’ingresso comune; maggiore ricorso agli esperti per
garantire un’interpretazione coerente e uniforme dell’allegato I in tutta l’UE;
elaborazione di strumenti per l’individuazione dei prodotti a duplice uso;
formazione dei funzionari doganali e di quelli addetti alle autorizzazioni.
d) Settori
che saranno soggetti alle prossime proposte della Commissione,
in particolare la creazione di autorizzazioni generali di esportazione della
Comunità nuove e aggiuntive, per facilitare il commercio di prodotti non
sensibili verso destinazioni non sensibili al momento interessati
principalmente dalle autorizzazioni generali di esportazione nazionali (cfr.
allegato V).
e) Vi
sono infine diverse questioni che vanno oltre i meccanismi del regime UE di
controllo sulle esportazioni e che sono state sottolineate dal Consiglio (in
particolare nel piano d’azione di Salonicco) e confermate dalle verifiche inter
pares: tali questioni, esposte qui sotto, devono essere affrontate.
i) Limiti
dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni
I regimi di
controllo sulle esportazioni non possono rappresentare un sistema di controlli
completamente sicuro, dal momento che la partecipazione a ciascuno di loro è
limitata e che le loro norme non sono giuridicamente vincolanti, lasciando così
un ampio spazio di manovra all’attuazione nazionale. In genere, i regimi non
impongono restrizioni sulle esportazioni verso paesi che non hanno ratificato i
trattati di non proliferazione relativi. Questa lacuna dei regimi dovrebbe
essere colmata, per far sì che le esportazioni sensibili avvengano solo verso
paesi sicuri e che non utilizzeranno i beni o le tecnologie per far proliferare
gli armamenti.
Inoltre, vista
la velocità dell’innovazione e l’espansione del settore dei beni a duplice uso,
dovuta anche ai mutamenti delle strategie di difesa e al crescente impiego
delle nuove tecnologie, i regimi devono risolvere problemi complessi al momento
di scegliere i prodotti da sottoporre a controllo, il che richiede una maggiore
interazione con l’industria.
Nel caso
specifico dell’intesa di Wassenaar, vi è il limite per cui non esiste alcuna
regola che imponga una consultazione preventiva nel caso in cui un paese membro
intenda concedere un’autorizzazione all’esportazione per una transazione
sostanzialmente simile a una rifiutata da un altro paese membro.
L’UE potrebbe
lavorare per promuovere una maggiore severità dei regimi in proposito.
ii) Adesione
di tutti gli Stati membri dell’UE ai regimi internazionali di controllo sulle
esportazioni
Al momento
dell’ultimo allargamento, solo tre dei dieci nuovi Stati membri dell’UE
aderivano a tutti i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni.
Questo fatto ha sollevato un problema considerevole, dal momento che la mancata
adesione a un regime significa che lo Stato membro interessato, a norma del
regolamento sul duplice uso, deve eseguire i controlli senza partecipare alle
discussioni sui prodotti da controllare o sull’applicazione dei controlli sulle
esportazioni che hanno luogo nel quadro dei regimi, e che non ha accesso a
informazioni sensibili di fondamentale importanza, come quelle sui dinieghi
delle autorizzazioni all’esportazione opposti da paesi non membri dell’UE o
sull’elenco degli utilizzatori finali ritenuti sensibili, informazioni
assolutamente necessarie per un’efficace esecuzione dei controlli a livello
nazionale e dell’UE.
Nel settembre
2003 i servizi della Commissione hanno proposto agli Stati membri una strategia
finalizzata, in conformità del piano d’azione di Salonicco, a promuovere
l’adesione di tutti i nuovi Stati membri a tutti i regimi internazionali di
controllo sulle esportazioni, strategia approvata dal comitato politico e di
sicurezza del Consiglio. Ciò ha portato all’ammissione di tutti i nuovi Stati
membri nel gruppo Australia e nel gruppo dei fornitori nucleari nel maggio
2004. Non è però riuscito altrettanto con l’MTCR, cui non hanno avuto accesso
sette dei nuovi Stati membri e la Romania, né con l’intesa di Wassenaar, di cui
continua a non far parte Cipro. Per questo, è importante continuare a
promuovere attivamente l’adesione, tenendo contemporaneamente conto della
necessità di ampliare i regimi ad altri fornitori di primo piano di tecnologie
a duplice uso, e di mantenere sistemi decisionali efficienti. Nel frattempo è
anche necessario cercare una soluzione pratica di breve termine (ad esempio uno
status di osservatore temporaneo) per soddisfare l’esigenza dei nuovi Stati
membri dell’UE di accedere a tutte le informazioni sensibili pertinenti, in
particolare a quelle sui dinieghi e alle informazioni tecniche sui prodotti da
controllare.
iii) Partecipazione
della CE ai regimi e coordinamento delle posizioni dell’UE
Il piano
d’azione di Salonicco e la strategia dell’UE contro la proliferazione delle ADM
invitano a fare dell’UE un protagonista della cooperazione nei regimi di
controllo sulle esportazioni, fra l’altro garantendo il coordinamento delle
posizioni al loro interno e un coinvolgimento maggiore della Commissione. Nel
2003 i servizi della Commissione hanno proposto al Consiglio una politica a tal
fine, finora attuata solo in parte. Una delle ragioni delle difficoltà
incontrate dalla Commissione nel potenziare il coordinamento a livello UE è la
mancanza di uno status appropriato nei regimi, in particolare nell’MTCR e
nell’intesa di Wassenaar, mancanza che compromette la capacità della
Commissione di contribuire in modo efficace nei settori interessati dal regolamento
sul duplice uso.
La Commissione
raccomanda pertanto che il suo status nel quadro dei regimi internazionali sia
esaminato con gli Stati membri, in modo da garantire, come primo passo,
l’accesso ai sistemi elettronici di gestione dei documenti previsti dall’MTCR e
dall’intesa di Wassenaar.
Secondo la
Commissione, il coordinamento e il coinvolgimento a livello UE di cui alla
strategia europea contro la proliferazione delle ADM sono una priorità politica
per l’UE, affinché si possano preparare con successo le sessioni e facilitare
la negoziazione di proposte coi membri che non fanno parte dell’Unione; un
coordinamento si è mostrato utile per difendere gli interessi dell’UE, in
particolare in seno al gruppo Australia al momento dell’adozione degli orientamenti,
oppure nel quadro dell’MTCR e dell’intesa di Wassenaar per quanto riguarda temi
quali i controlli sulle esportazioni connesse con tecnologie che possono essere
utilizzate per il progetto Galileo. Occorre organizzare più spesso riunioni ad
hoc dei delegati UE che partecipano ai regimi internazionali di controllo sulle
esportazioni e ai gruppi competenti del Consiglio. Occorre mantenere e
promuovere il coordinamento tra i diversi gruppi del Consiglio (CONOP, CODUN,
COTER, questioni atomiche, COARM e beni a duplice uso, cfr. glossario
all’allegato I) per garantire la coerenza e l’efficienza nell’attuazione della
strategia dell’UE contro la proliferazione delle ADM.
Tali
miglioramenti consentirebbero anche alla Commissione di contribuire al dialogo
periodico tra gli Stati membri dell’UE e l’industria europea prima degli esami
dei regimi sugli elenchi dei controlli, e garantirebbero la possibilità per i
fornitori dell’UE di contribuire alle proposte volte a calibrare le decisioni
dei regimi sulla capacità di fornitura e di innovazione dell’UE nei settori del
duplice uso.
iv) Assistenza
tecnica ai paesi terzi e cooperazione internazionale
La Commissione è
consapevole del fatto che gli sforzi della comunità internazionale per
promuovere severi controlli nazionali sulle esportazioni e per renderli
multilaterali sono finalizzati a ovviare alle difficoltà causate dall’aumento
delle fonti di prodotti a duplice uso provenienti da paesi con politiche e
prassi di controllo sulle esportazioni che lasciano a desiderare. La strategia
UE contro la proliferazione delle ADM esprime un chiaro impegno al
rafforzamento delle politiche e delle prassi di controllo sulle esportazioni
all’interno dei confini dell’UE e oltre, in coordinamento con le controparti
internazionali, e individua la necessità di istituire un programma di
assistenza agli Stati che abbiano bisogno di conoscenze tecniche nel campo dei
controlli sulle esportazioni.
Nel novembre
2003, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne ha adottato il testo
volto a inserire le politiche in materia di non proliferazione nel più ampio
contesto delle relazioni dell’UE coi paesi terzi, fra l’altro introducendo una
clausola di non proliferazione negli accordi con essi conclusi. L’UE mira ora a
inserire disposizioni di non proliferazione in tutti i nuovi accordi con paesi
terzi, com’è stato fatto coi paesi ACP nell’accordo di Cotonou modificato
(detti paesi hanno acconsentito a cooperare con l’UE per contrastare la
proliferazione delle ADM mediante un sistema efficace di controlli nazionali
sulle esportazioni). Un elemento fondamentale della clausola stabilisce che le
controparti dell’UE devono istituire un sistema efficace di controllo nazionale
sulle esportazioni per i beni connessi con le ADM. Di conseguenza, l’UE deve ora
fornire una maggiore assistenza tecnica in materia di controllo sulle
esportazioni.
La Commissione
sta cercando di fare di più in questa materia, ed è per questo che ha avviato,
in stretta cooperazione col segretariato del Consiglio (in particolare con l’ufficio
del rappresentante speciale dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per la
politica estera e di sicurezza) e con gli Stati membri, un certo numero di
attività di assistenza tecnica a paesi quali la Croazia, la Serbia, il
Montenegro, la Bosnia-Erzegovina, la Federazione russa, la Cina, l’Ucraina e
gli Emirati arabi uniti. Questo lavoro sosterrà un programma di assistenza
permanente ai controlli sulle esportazioni, che sarà finanziato dal nuovo
strumento di stabilità nel periodo 2007-2013.
La Commissione
ha assunto l’impegno di sviluppare la propria interazione con altri paesi terzi
e importanti partner commerciali e
organizzazioni internazionali sulla base dell’esperienza ottenuta in
particolare nel quadro della sua collaborazione con la IAEA (Agenzia
internazionale per l’energia atomica). A tal fine, essa intende facilitare in
particolare l’adozione di misure di controllo sulle esportazioni specifiche per
progetto, in modo da agevolare la partecipazione dei paesi terzi ai progetti
industriali e di ricerca finanziati dall’UE, sulla base della fruttuosa
esperienza accumulata in particolare col progetto Galileo.
V. Valutazione d’impatto delle
proposte
Nel settembre 2005 si sono intraprese una raccolta di pareri degli
esportatori sull’attuazione del regolamento e una valutazione d’impatto al fine
di valutare le conseguenze delle diverse opzioni per la riforma dei controlli
sulle esportazioni. Lo studio di valutazione d’impatto, che comprendeva un
invito pubblico a esprimere un parere rivolto a tutte le parti interessate, ha
coinvolto gli Stati membri, gli esportatori, i trasportatori e i commercianti.
I risultati sono stati resi pubblici nel febbraio 2006[3]
e poi discussi con gli Stati membri e gli esportatori.
Si è tenuto conto della maggior parte delle raccomandazioni e delle
osservazioni presentate dalle associazioni degli operatori interessati, anche
se la presente comunicazione non accoglie alcuni suggerimenti in quanto
politicamente non realizzabili (ad esempio, una radicale semplificazione degli
elenchi dei prodotti controllati o dei controlli nazionali).
Si sono messe alla prova diverse opzioni e, in base ai risultati
ottenuti dallo studio e alle osservazioni degli Stati membri e degli
esportatori, la Commissione ha accolto le migliori soluzioni in termini di
rapporto costi-benefici. Le proposte di modifica al regime normativo sono state
ponderate in rapporto all’esigenza di limitare al minimo strettamente
necessario gli oneri per i produttori, gli esportatori e le amministrazioni
degli Stati membri. Si può trovare una presentazione più particolareggiata
della valutazione d’impatto nella relazione introduttiva della proposta di
comunicazione volta a modificare e rifondere il regolamento (CE) n. 1334/2000
del Consiglio, nonché in una nota allegata a tale proposta.
La proposta della Commissione di controlli del transito e del trasbordo
consentirà alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere
possesso di un prodotto a duplice uso in transito (come definito dalla proposta
di regolamento rifuso) qualora sia destinato a un paese terzo soltanto se le
informazioni raccolte dagli Stati membri indicano l’intenzione di utilizzare il
bene per la proliferazione delle armi di distruzione di massa in violazione dei
trattati e degli accordi internazionali di non proliferazione. Non ci si
aspettano molti casi di questo tipo. La possibilità di effettuare controlli su
ogni singolo trasbordo all’interno dell’UE è stata accantonata in quanto
impraticabile.
In merito alla prestazione di servizi di intermediazione
relativi ai prodotti a duplice uso (brokeraggio), lo studio di
valutazione d’impatto ha rilevato difficoltà pratiche per quanto riguarda la
realizzazione di un controllo sistematico (autorizzazione) delle attività
d’intermediazione effettuate da persone fisiche o giuridiche dell’UE, nonché
l’impossibilità di effettuare tali controlli sui cittadini UE che svolgano i
propri servizi d’intermediazione all’estero. La Commissione pertanto ha deciso
di proporre di limitare i controlli alle attività che si svolgono a partire
dall’UE e ai casi in cui l’intermediario è consapevole del fatto che i prodotti
trattati potrebbero essere utilizzati per far proliferare armamenti.
Lo studio di valutazione d’impatto ha mostrato i vantaggi dei
provvedimenti volti a garantire una maggiore trasparenza della
legislazione dell’UE e degli Stati membri.
Esso ha anche fornito elementi ulteriori a favore di una più netta
definizione e chiarificazione a livello UE delle condizioni d’uso delle autorizzazioni
generali di esportazione della Comunità e delle autorizzazioni generali nazionali.
Lo studio di valutazione d’impatto ha poi sottolineato l’esigenza di istituire
autorizzazioni generali di esportazione della Comunità aggiuntive, in
modo da allineare la prassi dell’UE a quella di altri importanti fornitori e
membri dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni. Gli
esportatori hanno avanzato proposte che la Commissione intende riprendere,
probabilmente al momento di formulare, nel 2007, le proposte di modifica all’allegato
I del regolamento (cfr. allegato V del presente documento). Vi è un possibile
punto d’equilibrio tra l’istituzione delle nuove autorizzazioni di esportazione
della Comunità verso determinati paesi e l’inasprimento dei controlli sulle
esportazioni verso i paesi che non aderiscono ai regimi.
L’adozione di buone prassi per la concessione delle autorizzazioni
globali di esportazione dovrebbe ulteriormente diffondere l’uso di tali
autorizzazioni per evitare distorsioni della concorrenza fra gli esportatori
europei.
Lo studio di valutazione d’impatto ha anche evidenziato la sicurezza e
il valore aggiunto per il commercio insito nell’armonizzare l’esecuzione dei
controlli nazionali sui prodotti non iscritti a elenco. La Commissione
europea ha attirato l’attenzione degli Stati membri sul fatto che una crescente
quota di dinieghi riguarda prodotti non iscritti a elenco, i quali per
definizione possono essere esportati liberamente negli altri Stati membri
tranne quando questi ultimi applicano gli stessi controlli sulla destinazione
finale. Lo studio ha proposto che le dogane nazionali possano bloccare
qualunque prodotto a duplice uso non iscritto a elenco soggetto a un controllo
nazionale sulla destinazione finale e ha rivelato che, senza una maggiore armonizzazione
delle notifiche dei controlli all’industria e una migliore sensibilizzazione,
vi è un rischio che i dinieghi relativi ai prodotti non iscritti a elenco siano
aggirati con l’esportazione attraverso un altro Stato membro.
L’introduzione di una procedura di comitato dovrebbe
accelerare l’adozione degli aggiornamenti agli allegati del regolamento (CE) n.
1334/2000. Sarà inoltre necessario un coinvolgimento attivo della Commissione
nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni.
La proposta di avviare negoziati coi paesi terzi affinché
il mercato unico non sia influenzato dalle norme dei paesi terzi per quanto
riguarda le norme sulla riesportazione applicate all’interno dell’UE recherebbe
un beneficio all’industria europea e agli esportatori dei paesi terzi. Le
proposte di introdurre, in deroga alle norme attualmente previste dal
regolamento, se del caso e sulla scorta dell’esempio fornito dal progetto
Galileo, una procedura decisionale comune dell’UE ed eventualmente anche un
regime di controllo sulle esportazioni specifico per progetto nel caso delle
esportazioni di tecnologie nuove o sensibili a duplice uso iscritte a elenco e
sviluppate nell’Unione avrebbe effetti positivi sui progetti industriali e di
ricerca cofinanziati dalla CE e dagli Stati membri e aperti ai paesi terzi.
La maggior parte delle azioni previste oltre a quelle sopra descritte
porterà un maggiore coordinamento e una migliore esecuzione delle attività di
controllo sulle esportazioni all’interno dell’UE, insieme a una maggiore
trasparenza, oltre a promuovere la parità di condizioni di cui necessita
l’industria europea per mantenere la propria concorrenzialità. Dette azioni
inoltre richiederanno un utilizzo migliore, e in alcuni casi differente, delle
risorse disponibili negli Stati membri.
Una più intensa cooperazione fra gli Stati membri potrebbe richiedere
un po’ di risorse in quelli che hanno sviluppato le capacità più avanzate, ma
migliorerà l’efficienza generale del regime UE. Alcuni Stati membri potrebbero
dover aggiornare le proprie attività di controllo sulle esportazioni e le
risorse a tal fine previste per garantire elevati standard di efficienza e per
soddisfare le richieste degli esportatori in direzione di sistemi più veloci ed
efficienti come un più rapido trattamento delle richieste di autorizzazioni
all’esportazione se possibile entro scadenze definite, la gestione basata sui
rischi (risk-based management), la
sensibilizzazione dell’industria, l’espansione dei controlli interni basati
sulla conformità o più sostegno per le aziende rispondendo alle loro domande.
VI. Conclusioni e prossimi passi da
compiere
La
priorità immediata dovrebbe essere un’adozione rapida da parte del Consiglio
delle necessarie modifiche al regolamento contenute nella proposta di testo rifuso.
Poiché però non sempre il miglioramento dei
controlli sulle esportazioni richiede un’azione di tipo normativo, la
Commissione invita anche il Consiglio a prender nota di tutti i settori in cui
è stata proposta un’azione e a sostenere azioni concrete entro un arco
temporale indicativo e concordato, che la Commissione suggerisce di stabilire
alla fine del 2008 per tutte le misure che dovranno essere in vigore e
all’inizio del 2007 per l’accesso da parte della Commissione a WAIS e ePOC
(sistemi elettronici di distribuzione nel quadro rispettivamente dell’intesa di
Wassenaar e dell’MTCR). La Commissione invita parimenti il Consiglio a tenere
presente l’attuazione nazionale di alcune delle raccomandazioni emerse dalle
verifiche inter pares, che saranno oggetto di relazioni periodiche da parte
della presidenza del Consiglio (la prossima è prevista per dicembre 2006).
Nella sua prossima relazione[4]
sull’applicazione del regolamento, la Commissione europea passerà in rassegna i
progressi conseguiti nei settori citati dalla presente comunicazione e rileverà
quelli in cui sarebbe auspicabile intervenire ulteriormente. Essa continuerà
anche la propria riflessione sul funzionamento dei controlli sulle
esportazioni, affinché questi possano avviarsi ad essere più basati sulla
conformità da parte dell’industria anziché su autorizzazioni di esportazione
caso per caso.
Allegati
I. Glossario dei termini e acronimi
fondamentali in materia di duplice uso
II. Giurisprudenza della Corte di giustizia
europea in materia di duplice uso
III. Contesto dei regimi internazionali di
controllo sulle esportazioni
IV. Particolari della proposta della
Commissione di cui alle sezioni IV a) e b) della comunicazione
V. Suggerimenti per l’ambito di applicazione delle autorizzazioni
generali di esportazione della Comunità aggiuntive
Allegato I
Glossario dei termini e acronimi fondamentali in materia di duplice uso
·
AG (Gruppo Australia): questo regime internazionale di
controllo delle esportazioni definisce orientamenti per i controlli sulle esportazioni
di prodotti a duplice uso di tipo biologico e chimico e stabilisce elenchi di
beni che ogni membro s’impegna a livello politico a inserire nella legislazione
nazionale nella misura in cui ciò risulta compatibile con la sua costituzione e
altre specificità nazionali del suo sistema giuridico e amministrativo. Il nome
del gruppo deriva dalla decisione dell’Australia di presiederlo. La prima
riunione di quello che è ormai noto come gruppo Australia si è tenuta a
Bruxelles nel giugno del 1985, quelle successive si sono svolte a Parigi, ad
eccezione di quella del 2005, tenutasi a Sydney per il 20° anniversario del
gruppo. Il numero dei membri, compresa la CE, è salito dagli originari 15 del
1985 ai 40[5]
attuali. Sito web: http://www.australiagroup.net/.
·
Gruppo di coordinamento dell’articolo 18: riunione di esperti presieduta dalla
Commissione; il suo mandato è
stabilito dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1334/2000. Gli esperti
dell’UE (uno per paese) sono nominati dagli Stati membri. Il gruppo discute
degli eventuali problemi connessi con l’applicazione del regolamento. Esso può
essere aperto caso per caso agli esportatori, nel 2005 è stato aperto alle
autorità doganali e nel 2006 agli specialisti esperti di tecnologia.
·
Ricerca: lavoro sperimentale o teorico intrapreso
principalmente per acquisire nuove conoscenze circa principi fondamentali o
fenomeni o fatti osservabili, senza essere diretto in modo primario verso un
obiettivo o scopo di tipo specificamente pratico.
·
BTWC – Convenzione sulle armi biologiche e
tossiniche.
·
Catch-all
(trattamento onnicomprensivo) o End Use Control (controllo sulla
destinazione finale): controlli ad hoc che si applicano a prodotti non iscritti
a elenco e si basano sulla valutazione da parte dell’esportatore e/o dei
governi del rischio connesso con la destinazione finale di tali beni quando
sono esportati verso determinati utilizzatori finali. Tali controlli possono
essere imposti dagli Stati membri a livello nazionale tramite le proprie
notifiche agli esportatori (paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 del regolamento)
e dipendono anche dagli esportatori, che devono riferire alle autorità
nazionali competenti se sono al corrente di transazioni relative a prodotti non
iscritti a elenco che potrebbero portare a una proliferazione di armi di
distruzione di massa o altri scopi e casi di cui ai paragrafi da 1 a 5
dell’articolo 4 del regolamento. In tali casi, gli esportatori devono chiedere
ai governi nazionali se siano richieste autorizzazioni preventive
all’esportazione.
·
COARM è il gruppo di lavoro del Consiglio Affari
generali dell’UE che si occupa delle armi convenzionali.
·
CODUN è il comitato del Consiglio Affari generali
dell’UE che si occupa del disarmo in sede ONU.
·
Comitologia (o “procedura di comitato”) è gergo
comunitario corrente per il lavoro dei comitati composti da rappresentanti
degli Stati membri e presieduti dalla Commissione il cui compito è assistere
quest’ultima nell’adozione di provvedimenti finalizzati ad applicare il diritto
e le politiche della Comunità.
·
CONOP è il comitato del Consiglio Affari generali
dell’UE che si occupa della non proliferazione.
·
COTER è il gruppo di lavoro sul terrorismo del
Consiglio Affari generali dell’UE (secondo pilastro).
·
CWC – Convenzione sulle armi chimiche. È un trattato multilaterale sul
divieto delle armi chimiche (178 parti) entrato in vigore il 29 aprile 1997.
·
CGEA – Autorizzazione generale di esportazione
della Comunità, istituita dal regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e
tecnologie a duplice uso, il quale consente a tutti gli esportatori che
rispettano le condizioni d’uso stabilite nel regolamento di esportare i
prodotti iscritti a elenco (all’allegato II del regolamento) verso Australia,
Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti.
·
Prodotti a duplice uso sono beni e tecnologia sviluppati
per usi civili ma utilizzabili anche per applicazioni militari o per produrre
armi di distruzione di massa.
·
Destinazione finale – Il modo particolare in cui può essere
utilizzato un prodotto a duplice uso.
·
Utilizzatore finale – L’utilizzatore ultimo o definitivo del
prodotto.
·
Regimi internazionali di controllo sulle
esportazioni – Sono
stati istituiti da paesi che avevano il comune intento di affrontare il
problema dei rischi di proliferazione man mano che si presentavano e di
facilitare il rispetto, da parte dei loro membri, dei trattati internazionali
di non proliferazione che incoraggiano la cooperazione internazionale per scopi
legittimi e pacifici. Fra i regimi internazionali si contano: l’intesa di
Wassenaar per il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali e di beni e
tecnologie a duplice uso, il gruppo Australia sui materiali per le armi
chimiche e biologiche, il gruppo dei fornitori nucleari e il regime di non
proliferazione nel settore missilistico. Questi regimi internazionali di
controllo sulle esportazioni decidono all’unanimità su base consensuale.
·
Le autorizzazioni generali di esportazione
nazionali sono
emesse dalle autorità nazionali e pubblicate nelle gazzette ufficiali dei
rispettivi paesi. Esse sono valide per tutti gli esportatori che sono stabiliti
nello Stato membro in cui vengono pubblicate e che rispettano le condizioni
definite dal diritto nazionale, riguardano uno o più paesi specifici e una
serie di prodotti a duplice uso definiti dal diritto nazionale stesso.
·
Autorizzazione globale di esportazione: concessa a un determinato
esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, può essere
valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno
o più paesi terzi specifici.
·
IAS: studio di valutazione d’impatto.
·
Un’autorizzazione di esportazione specifica è concessa a uno specifico
esportatore per un utilizzatore finale di un paese terzo e riguarda uno o più
prodotti o tecnologie a duplice uso.
·
Prodotti di dominio pubblico: prodotti e tecnologie a duplice uso
resi disponibili senza restrizioni al momento della loro ulteriore diffusione
(le restrizioni relative ai diritti d’autore non impediscono che una tecnologia
o un software siano di dominio
pubblico).
·
MTCR – Regime di non proliferazione nel settore
missilistico. Questo regime internazionale di controllo delle esportazioni è
stato istituito nel 1987 e conta ormai 34 paesi membri[6].
Sito web: http://www.mtcr.info. Obiettivo dell’MTCR è limitare la
proliferazione di missili, di sistemi completi a razzo, di veicoli aerei senza
equipaggio (UAV) e tecnologie correlate per i sistemi capaci di portare un
carico utile di 500 chilogrammi ad almeno 300 chilometri, nonché dei vettori
delle armi di distruzione di massa (ADM). I controlli del regime si applicano a
determinati sistemi completi a razzo (compresi missili balistici, veicoli di
lancio nello spazio [SLV] e razzi sonda) e sistemi UAV (compresi missili di
crociera, aeromobili senza pilota, UAV e veicoli pilotati a distanza [RPV]). Le
parti riconoscono anche l’importanza di controllare il trasferimento della
tecnologia missilistica senza danneggiare il commercio legittimo, nonché la necessità
di rafforzare gli obiettivi del regime cooperando coi paesi che non vi
aderiscono.
·
NPT – Trattato di non proliferazione nucleare. È entrato in vigore nel
1970 e, giunto a 187 parti contraenti, è uno degli accordi sugli armamenti che
hanno avuto più adesioni nella storia.
·
NSG – Questo regime internazionale di controllo sulle esportazioni, detto
gruppo dei fornitori nucleari e formato da 45 Stati membri[7],
cerca di contribuire alla non proliferazione delle armi nucleari attraverso la
realizzazione degli orientamenti per le esportazioni nucleari e connesse. L’NSG
è stato creato in seguito all’esplosione, nel 1974, di un ordigno nucleare in
India, che dimostrò come la tecnologia nucleare trasferita per fini pacifici
potesse essere usata scorrettamente. Sito web: http://www.nuclearsuppliersgroup.org.
·
PSC – Il comitato politico e di sicurezza è uno dei comitati preparatori
del Consiglio Affari generali e relazioni esterne e fa da cerniera fra la PESC
e la PESD.
·
Relazione dei servizi della Commissione
sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2000 dal 2000 al maggio 2004: tale relazione, in conformità degli
obblighi di cui all’articolo 20 del regolamento, si trova sul sito Internet
della DG TRADE al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/legis/index_en.htm
·
UNSCR – Risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.
·
L’intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni
di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso è il successore del
COCOM, e ha iniziato i lavori nel settembre 1996. All’intesa di Wassenaar
aderiscono attualmente 40 paesi[8].
Sito Internet: www.wassenaar.org.
Essa produce un elenco di prodotti militari e a duplice uso di cui i paesi membri
devono controllare le esportazioni in linea con gli orientamenti del regime e
in conformità del quadro giuridico e amministrativo del paese. Il regime è
stato istituito per contribuire alla sicurezza e stabilità regionale e
internazionale promuovendo la trasparenza e una maggiore responsabilità nei
trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, in
modo da prevenire le accumulazioni destabilizzanti. Gli Stati partecipanti
cercano, mediante le rispettive politiche nazionali, di garantire che i
trasferimenti di questi prodotti non contribuiscano allo sviluppo o al
potenziamento di capacità militari che compromettono questi obiettivi, e che
non siano dirottati in modo da sostenere tali capacità. I rappresentanti dei
paesi partecipanti s’incontrano regolarmente a Vienna, città che ospita il
segretariato dell’intesa di Wassenaar.
·
ADM – Armi di distruzione di massa: il concetto
comprende le armi nucleari, chimiche e biologiche e i loro vettori, in
particolare la tecnologia missilistica.
·
WPDU – Gruppo di lavoro del Consiglio sui beni a
duplice uso.
ALLEGATO II
Giurisprudenza della
Corte di giustizia europea in materia di duplice uso
La
giurisprudenza della Corte di giustizia europea nel settore dei beni a duplice
uso ha stabilito che le norme che limitano le esportazioni di tali beni verso i
paesi terzi rientrano nell’ambito della politica commerciale comune, come
definito dall’articolo 133 del trattato CE.
La Corte ha
emesso sentenze in via pregiudiziale nelle cause Werner (C-70/94) e Leifer
(C-83/94).
Nella causa
Werner (C-70/94), essa ha affermato che “un provvedimento che abbia l’effetto
di impedire o restringere l’esportazione di determinati prodotti [...] non può
essere escluso dall’ambito della politica commerciale comune per il fatto che
esso mira a raggiungere obiettivi di politica estera e di sicurezza”.
Nella causa
Leifer (C-83/94), essa ha affermato che “L’articolo 113 del Trattato [ora
articolo 133] dev’essere interpretato nel senso che disposizioni intese a
limitare le esportazioni verso Stati terzi di merci a duplice uso, utilizzabili
per scopi sia civili sia militari, rientrano nella sua sfera di applicazione e
che la Comunità dispone di una competenza esclusiva in materia, la quale
esclude la competenza degli Stati membri, salvo autorizzazione specifica
rilasciata dalla Comunità”. Essa ha anche stabilito che il fatto che “una
misura commerciale possa avere obiettivi non commerciali non ne altera la
natura commerciale”. La Corte inoltre ha stabilito che “Tale considerazione non
è infirmata dal fatto che la limitazione riguarda merci a duplice uso. La
natura di questi prodotti non può infatti sottrarli alla sfera di applicazione
della politica commerciale comune”.
ALLEGATO III
Regimi internazionali
di controllo sulle esportazioni
I regimi internazionali di controllo sulle esportazioni stabiliscono
norme e orientamenti per controllare le esportazioni nucleari, chimiche,
biologiche e missilistiche, nonché quelle di armi convenzionali e tecnologie a
duplice uso. Fra gli anni Settanta e Ottanta sono stati istituiti quattro
regimi internazionali di controllo sulle esportazioni per consentire ai loro
membri di partecipare al commercio internazionale rispettando il proprio
obbligo di agevolare la cooperazione internazionale a fini legittimi. Detti
regimi sono: il gruppo dei fornitori nucleari (NSG) e il comitato Zangger per i
materiali nucleari; il gruppo Australia (AG) per i prodotti di tipo chimico e
biologico a duplice uso; il regime di non proliferazione nel settore missilistico
(MTCR) per le tecnologie missilistiche; l’intesa di Wassenaar per i prodotti a
duplice uso connessi con le armi convenzionali. I regimi hanno elaborato vasti
elenchi di prodotti controllati, dal momento che solo uno dei trattati
internazionali di non proliferazione (la convenzione sulle armi chimiche)
elenca i beni e le tecnologie a duplice uso soggetti a controlli, mentre gli
altri trattati o intese (convenzione sulle armi biologiche e tossiniche,
trattato di non proliferazione nucleare, codice di condotta missilistico
dell’Aia) non elencano le tecnologie a duplice uso che possono essere
utilizzate per produrre ADM.
Con gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, il mandato
iniziale dei suddetti regimi, che consisteva nell’impedire agli Stati di acquisire
prodotti a duplice uso per produrre ADM o armi convenzionali, è stato
modificato in modo da impedire anche l’acquisizione da parte di soggetti non
statuali di beni che potrebbero essere utilizzati per azioni di terrorismo con
ADM o armi convenzionali.
La minaccia di attacchi terroristici con ADM ha aumentato il carico di
lavoro per i regimi internazionali di controllo sulle esportazioni (in
particolare il gruppo Australia), con un aggiustamento dei criteri e degli
orientamenti alle minacce specifiche.
Ad eccezione dell’intesa di Wassenaar, i regimi internazionali non
dispongono di un segretariato tecnico che ne gestisca le riunioni. Ad eccezione
del gruppo Australia, i regimi hanno membri temporanei che cambiano ogni anno.
I regimi internazionali tengono una riunione plenaria all’anno, cui partecipano
i capi delegazione di ogni paese membro, abilitata a decidere sui principali
problemi, in particolare sull’ingresso di nuovi membri, sulle modifiche agli
elenchi, l’adozione di modifiche agli orientamenti e il rapporto coi paesi non
aderenti. In occasione delle riunioni plenarie è emesso un comunicato stampa.
Le decisioni sono sempre prese all’unanimità, e i membri possono avanzare
proposte su qualunque tema rientrante nelle competenze del regime.
Alla preparazione delle riunioni plenarie provvedono gruppi tecnici di
esperti, che in genere rappresentano tre diversi tipi di competenze: esperti
tecnici per la preparazione degli elenchi dei controlli, funzionari di dogana e
polizia e addetti alle autorizzazioni per lo scambio di buone prassi, nonché
esperienza investigativa per lo scambio di informazioni su temi sensibili nel
settore della proliferazione, del terrorismo e dell’acquisizione di ADM.
Tutti e 25 gli Stati membri dell’UE aderiscono al gruppo Australia (AG)
e al gruppo dei fornitori nucleari (NSG), ma Cipro non fa ancora parte
dell’intesa di Wassenaar e sette nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia) devono ancora aderire all’MTCR, il che
vale anche per la Romania, paese candidato all’adesione. La Commissione europea
aderisce al gruppo Australia e ha status di osservatore nell’NSG, ma non ha
alcun ruolo ufficiale nell’MTCR e nell’intesa di Wassenaar, pur potendo
partecipare alle riunioni, insieme al segretariato del Consiglio, nel quadro
della delegazione della presidenza dell’UE a partire dall’adozione del piano
d’azione di Salonicco.
Va osservato che la convenzione
sulle armi chimiche di cui alla comunicazione non è un regime
internazionale di controllo sulle esportazioni con le stesse caratteristiche
dei quattro fin qui descritti: la differenza fondamentale sta nella sua natura
di trattato multilaterale (con 178 parti) entrato il vigore il 29 aprile 1997 e
contenente disposizioni e un meccanismo per le ispezioni, al fine di verificare
il rispetto da parte dei paesi aderenti, nonché un elenco di prodotti, compresi
quelli a duplice uso, il cui commercio dev’essere controllato. Si tratta del
solo trattato internazionale di non proliferazione contenente simili elenchi.
ALLEGATO IV
Particolari della proposta della Commissione di cui alle sezioni IV a)
e b) della comunicazione
a)
Proposte di modifica del regolamento attuale:
Sono avanzate le seguenti proposte di modifica del regolamento:
–
introduzione
di alcuni controlli sui prodotti a duplice uso in transito all’interno dell’UE;
–
controllo
del brokeraggio di prodotti a duplice uso se vi sono motivi di sospettare un
legame a un programma di ADM;
–
chiarimento
e aggiornamento dei controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia,
compresa la prestazione di assistenza tecnica;
–
introduzione
di limitati aggiustamenti per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli
nazionali sui prodotti non elencati nel regolamento, al fine di migliorarne
l’efficienza e trasparenza, pur lasciando l’attuazione alle buone prassi;
–
per
quanto concerne le autorizzazioni generali di esportazione, chiarimento delle
condizioni d’uso dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità
(obbligo di notifica) e delle autorizzazioni generali nazionali, nonché dei
criteri per la concessione delle autorizzazioni globali;
–
proposte
per migliorare lo scambio d’informazioni tra Stati membri e con la Commissione
e per garantire che i dinieghi delle autorizzazioni da parte di uno Stato
membro siano debitamente considerati dagli altri Stati membri;
–
introduzione
di disposizioni sui rapporti coi paesi terzi, secondo cui possono essere
condotti negoziati con tali paesi per coordinare meglio il funzionamento delle
norme relative ai controlli sulle esportazioni e facilitare il reciproco
riconoscimento di tali controlli;
–
introduzione
di procedure per una più rapida adozione delle modifiche agli allegati del
regolamento e per arrivare alle misure necessarie ad attuare il regolamento
(procedura di comitato);
–
possibile
introduzione di un sistema elettronico per lo scambio d’informazioni sui
dinieghi e di altre informazioni, nonché miglioramenti nella notifica dei
dinieghi stessi;
–
sostituzione
dei controlli intracomunitari con la notifica preventiva e un sistema di
rintracciabilità all’interno dell’UE;
–
disposizioni
affinché le autorità nazionali stabiliscano scadenze indicative per il
trattamento delle richieste di autorizzazione all’esportazione e scadenze per
il trattamento delle richieste d’informazione da parte delle autorità addette
alle autorizzazioni circa l’effettuazione dei controlli nazionali;
–
introduzione
di un riferimento alle sanzioni penali da adottare per le violazioni più gravi
del regolamento in conformità delle prassi riportate dagli Stati membri.
b)
Settori in cui si potrebbero elaborare orientamenti/buone prassi:
Gli orientamenti e le buone prassi
sono modalità per attuare determinate disposizioni del regolamento che
potrebbero essere stabilite a livello di gruppo di lavoro del Consiglio sul
duplice uso e preparate dagli esperti del gruppo coordinamento. Si tratterebbe
di strumenti non obbligatori volti a fornire standard per l’applicazione dei
controlli sulle esportazioni e, in alcuni casi, gli orientamenti potrebbero
consistere in un adeguamento degli orientamenti dei regimi internazionali al
fine di tener conto delle specificità dell’UE, in particolare dell’esistenza di
un mercato unico e di confini europei comuni. In alcuni casi, gli orientamenti
e le buone prassi possono essere resi pubblici a vantaggio degli esportatori,
anche se in altri casi per loro natura dovranno essere mantenuti all’interno
delle amministrazioni competenti, come linee guida interne. Fra i settori in
cui si potrebbero preparare orientamenti e buone prassi si trovano:
–
attuazione
e applicazione dei controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia,
compresa l’assistenza tecnica;
–
modalità
per l’attuazione di alcuni aspetti dei controlli sui prodotti non iscritti a
elenco (trattamento onnicomprensivo), al fine di migliorare i flussi
d’informazioni tra Stati membri e di limitare le possibilità di elusione dei
controlli effettuati da uno Stato membro mediante esportazioni attraverso altri
Stati membri;
–
miglioramento
della valutazione del rischio, compresi possibili elementi di applicazione e
analisi comune del rischio come previsto dal regolamento (CE) n. 648/2005 del
Consiglio sulle modifiche di sicurezza al codice doganale e dalle disposizioni
attuative che dovranno essere adottate entro la fine del 2006;
–
istituzione
di autorizzazioni globali di esportazione (ambito d’applicazione, condizioni
d’uso e modalità per il controllo della conformità);
–
elementi
utilizzati per valutare le richieste di esportazione, compresa la capacità
dell’esportatore di conformarsi alle norme, documentazione di sostegno e
certificati di utilizzatore finale;
–
fissazione
di scadenze entro cui decidere sulle richieste di autorizzazione;
–
programmi
interni di conformità.
ALLEGATO V
Suggerimenti per le
nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità
Settori
proposti per rientrare nell’ambito di applicazione delle nuove autorizzazioni
generali di esportazione della Comunità:
–
alcuni
prodotti chimici interessati dalla convenzione sulle armi chimiche potrebbero
beneficiare di nuove agevolazioni al commercio per quanto riguarda un certo
numero di parti contraenti non figuranti all’allegato II del regolamento (che
definisce l’autorizzazione generale di esportazione della Comunità);
–
piccole
quantità / spedizioni di valore e campioni;
–
i
prodotti non sensibili ai fini dell’intesa di Wassenaar potrebbero trarre
beneficio dall’istituzione di una nuova autorizzazione della Comunità relativa
ad alcuni paesi aderenti a Wassenaar e non elencati all’allegato II del
regolamento (che definisce l’autorizzazione generale di esportazione della
Comunità);
–
le
nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità conterranno
disposizioni attuative basate su quelle previste nella proposta di modifica
dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità e su quelle
attualmente in vigore negli Stati membri che hanno adottato autorizzazioni
generali di esportazione nazionali relativamente simili per ambiti di
applicazione e destinazioni.
[1] Queste
esportazioni riguardano tutte le linee tariffarie di beni a duplice uso, e
quindi comprendono beni che, propriamente parlando, non sono davvero tali.
[2] Il
trasbordo è parzialmente coperto dalla definizione di transito.
[3] Documento
disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/pr230206_en.htm
[4] La relazione
2000-2004 si trova all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/legis/index_en.htm
[5] Stati
membri dell’UE e Commissione, Australia, Argentina, Bulgaria, Canada, Islanda,
Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, Romania, Svizzera,
Turchia, Ucraina, Stati Uniti.
[6] Argentina,
Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda,
Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Federazione russa, Sudafrica,
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti.
[7] Si
tratta dei 25 Stati membri dell’UE e di Argentina, Australia, Brasile,
Bulgaria, Canada, Cina, Croazia, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Norvegia,
Federazione russa, Sudafrica, Svizzera, Turchia, Ucraina, USA.