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Proposta di regolamento che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

Bruxelles, 18.12.2006

COM(2006) 829 definitivo

2006/0266 (ACC)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

(presentata dalla Commissione)


[COM(2006) 828 definitivo]
[SEC(2006) 1696]


1)           Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta di modifica e rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ha come obiettivi il rafforzamento e il miglioramento del regime UE di controllo sulle esportazioni a duplice uso. Ciò consentirà all’Unione europea di conformarsi alle norme fissate dalla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e di realizzare la maggior parte delle raccomandazioni formulate dal Consiglio Affari generali in seguito alle verifiche inter pares relative all’applicazione del regolamento da parte degli Stati membri nel 2004, in conformità del piano d’azione di Salonicco approvato dai capi di Stato e di governo nel giugno 2003. Un altro obiettivo è introdurre una maggiore chiarezza e ridurre gli oneri normativi per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli da parte degli esportatori dell’UE.

Contesto generale

Il regolamento CE sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso aiuta gli Stati membri ad adempiere agli obblighi assunti nel quadro dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni o in qualità di parti aderenti ai trattati e agli accordi di non proliferazione. Il motivo è che i prodotti a duplice uso sono beni civili utilizzabili per scopi militari e, in alcuni casi, per la produzione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori (nucleari, biologiche, chimiche, missili).

I regimi internazionali di controllo sulle esportazioni sono stati creati inizialmente da Stati che avevano il comune intento di impedire l’acquisizione illecita di armi di distruzione di massa o dei loro vettori da parte di altri Stati, ma dopo l’11 settembre 2001 a questo compito si è aggiunta la prevenzione dell’acquisizione di prodotti a duplice uso da parte di soggetti non statuali per impedire attacchi contro civili e paesi. Di conseguenza, il Consiglio europeo ha adottato nel giugno 2003 il piano d’azione di Salonicco, contenente diverse disposizioni che raccomandano di rafforzare il regime UE di controllo sulle esportazioni e di potenziare e rendere più visibile il ruolo dell’UE in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni. Il piano contiene anche considerazioni relative a un maggiore ruolo della Commissione nelle sedi internazionali, e raccomanda una strategia europea per sostenere l’ingresso dei nuovi Stati membri dell’UE nei diversi regimi.

In seguito al piano d’azione, nell’autunno del 2003 sono state presentate al Consiglio diverse proposte, relative al ruolo della Commissione nei regimi internazionali e a un metodo di potenziamento del coordinamento a livello UE in tali sedi, proponendo anche una strategia per l’adesione dei nuovi Stati membri. La Commissione ha anche coordinato una verifica inter pares dell’applicazione del regolamento da parte degli Stati membri, verifica effettuata dagli Stati membri stessi col sostegno di una piccola unità operativa comprendente la Commissione, il segretariato del Consiglio e la Finlandia. L’unità operativa ha raccomandato azioni riprese dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne (GAERC) nel dicembre 2004. Tali raccomandazioni sottolineavano fra l’altro la necessità di un approccio dell’UE proattivo e basato sul rischio contro l’acquisizione di prodotti a duplice uso da parte di Stati e soggetti non statuali.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il regolamento (CE) n. 1334/2000 è stato adottato in seguito a due decisioni della Corte di giustizia europea del 1995, che stabilivano la competenza esclusiva della Comunità europea in materia di commercio estero dei prodotti a duplice uso. La presente proposta intende modificare quel regolamento.

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione

La proposta di modificare il regolamento consentirà all’UE di dare attuazione ad alcuni aspetti importanti della strategia europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di contribuire a realizzare altre priorità dell’UE, come la sicurezza dei suoi cittadini, la prevenzione degli attacchi terroristici di tipo biologico, chimico o nucleare, il sostegno alle industrie europee nel settore della difesa in linea con la comunicazione della Commissione sulla difesa emessa nel 2003, nonché la sicurezza europea e internazionale.

2)           Consultazione delle parti interessate e valutazione d’impatto

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

La Commissione ha dato il via a uno studio per esaminare, tramite un consulente, i pareri degli esportatori e delle altre parti interessate, al fine di valutare l’impatto delle opzioni di modifica del regolamento.

Per definire un campione rappresentativo delle parti interessate si è inviato un questionario a circa 450 potenziali esportatori di beni a duplice uso dell’UE, compreso un largo numero di federazioni europee della relativa industria. La consultazione è anche stata estesa a tutti gli esportatori potenzialmente interessati, poiché se ne è data notizia sul sito Internet della DG TRADE a partire dal 5 ottobre 2005. Il campione finale degli esportatori che hanno risposto al questionario è risultato rappresentativo della distribuzione di fornitori ed esportatori delle 10 categorie di prodotti a duplice uso elencati all’allegato I del regolamento. In base alle risposte ricevute si sono selezionati sottocampioni specifici di esportatori rappresentativi da consultare sulle diverse opzioni di riforma del regolamento. Poiché fra queste opzioni ce ne sono anche di riguardanti il controllo di transito, trasbordo e brokeraggio, si sono consultati anche i trasportatori e i commercianti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Gli esportatori sono stati consultati sulla relazione finale dello studio di valutazione d’impatto e sulla valutazione effettuata dai servizi della Commissione in merito ai risultati dello studio. I pareri degli Stati membri e delle altre parti interessate sui risultati dello studio e sul seguito che i servizi della Commissione prevedevano di dare allo stesso sono stati raccolti tra gennaio e l’inizio di luglio del 2006 e sono ben rispecchiati nella presente proposta.

Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Le competenze necessarie sui prodotti a duplice uso sono state assicurate durante tutto il processo di consultazione e valutazione dei pareri delle parti interessate ed erano del resto, insieme alle competenze relative ai controlli sulle esportazioni e alle questioni connesse con la sicurezza, uno dei principali criteri di selezione previsti dal bando di gara.

Metodologia applicata

Il questionario iniziale, volto a individuare un campione rappresentativo di esportatori, è stato preparato dalla DG TRADE e inserito nel capitolato d’oneri del bando di gara. Esso è stato migliorato in seguito a consultazione di un certo numero di federazioni europee dell’industria. Nel corso dello studio il consulente ha preparato ulteriori questionari sulle opzioni in esame e li ha sottoposti all’approvazione della Commissione per poi inviarli alle parti interessate (amministrazioni degli Stati membri ed esportatori).

Principali organizzazioni/esperti consultati

Federazioni europee dell’industria e singoli esportatori, autorità nazionali competenti degli Stati membri e in particolare le autorità nazionali incaricate di concedere le autorizzazioni all’esportazione e le autorità doganali.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Lo studio di valutazione d’impatto ha evidenziato una serie di punti deboli nelle opzioni avanzate dalla DG TRADE affinché fossero vagliate col consenso delle varie DG associate. In alcuni casi, la DG TRADE sapeva che le opzioni erano deboli, ma riteneva che dovessero essere vagliate per confermare i pareri iniziali condivisi con gli Stati membri.

Alcuni commenti e suggerimenti avanzati dall’industria non sono stati accolti per una serie di motivi, in particolare perché andrebbero oltre quanto risulta realizzabile nel contesto dell’attuale revisione del regolamento. Fra questi:

      l’esenzione delle multinazionali dai controlli sulle esportazioni di trasferimenti immateriali tra la sede UE e le filiali straniere;

      il cambiamento del sistema attuale, basato su decisioni ex ante e caso per caso in materia di controlli sulle esportazioni riguardanti singoli esportatori per la maggior parte dei prodotti di cui all’allegato I e dirette verso paesi terzi, sostituendolo con un sistema di esportatori certificati mediante verifiche periodiche dei rispettivi programmi interni di conformità e un intenso dialogo fra governo e industria;

      l’introduzione di un termine massimo di scadenza prestabilito per il trattamento, da parte delle autorità nazionali, delle richieste di autorizzazione all’esportazione;

      l’introduzione di un’esenzione per i piccoli campioni e le spedizioni di basso valore dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’esportazione. La Commissione esaminerà però nel corso del 2007 la possibilità di proporre nuove autorizzazioni di esportazione della Comunità per facilitare determinate esportazioni verso destinazioni specifiche, sulla base degli stimoli forniti dall’industria, il che potrebbe comportare l’introduzione di una regola de minimis in alcune circostanze;

      l’eliminazione o una drastica semplificazione dei controlli che gli Stati membri sono autorizzati a effettuare sui prodotti non iscritti a elenco oltre ai beni elencati al regolamento.

La Commissione peraltro è sensibile alle preoccupazioni dell’industria, e continuerà il proprio lavoro volto a creare il quadro normativo meno oneroso possibile, per rafforzare la posizione dell’industria stessa nel quadro della concorrenza internazionale. Alla proposta di modifica del regolamento è stata pertanto aggiunta una clausola di revisione.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

I risultati dello studio sono stati resi disponibili il 23 febbraio 2006 al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/pr230206_en.htm

Valutazione d’impatto

Per quanto riguarda la decisione di chiarire la definizione di trasferimenti immateriali di tecnologia, non è chiaro se l’attuale articolo 2, lettera b), punto iii) riguardi la trasmissione di tecnologie a duplice uso controllate mediante l’accesso a intranet da parte di terzi soggetti situati al di fuori dell’UE. Questo stato di cose può avere un effetto sull’industria, dato che al momento non esiste una definizione valida per tutta l’UE, né un’armonizzazione europea dell’esecuzione dei controlli sulle tecnologie immateriali. Tale effetto potrebbe essere ridotto dall’adozione di orientamenti dell’UE per l’esecuzione dei controlli sui trasferimenti immateriali comprensivi di una concezione pratica dell’ambito di applicazione delle tecnologie di dominio pubblico.

Sono state considerate diverse opzioni per quanto riguarda il controllo di transito e trasbordo. In ragione del volume elevato degli scambi che passano attraverso l’UE, l’opzione di sottoporre a un obbligo sistematico di autorizzazione preventiva ogni transito o trasbordo di prodotti a duplice uso è stata esclusa, in quanto impraticabile ed eccessivamente onerosa. Si è quindi scelto di consentire alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri di prendere possesso di un prodotto a duplice uso in transito o trasbordato quando vi siano ragionevoli indicazioni (in particolare da fonti investigative) secondo cui il prodotto è o potrebbe essere destinato alla proliferazione illecita di armamenti in un paese terzo. Quest’opzione esiste già in alcuni Stati membri, e consente loro di dare esecuzione all’iniziativa di sicurezza contro la proliferazione. L’effetto di quest’opzione sui pochi Stati membri che imponevano un obbligo sistematico di autorizzazione preventiva sul transito di prodotti a duplice uso dovrebbe essere minimo, dal momento che il volume delle autorizzazioni registrato è al di sotto di 10 all’anno.

Si sono studiate diverse opzioni relative al sanzionamento del brokeraggio illecito di prodotti a duplice uso, in base alla definizione secondo cui il brokeraggio è un servizio che facilita una transazione riguardante beni a duplice uso. Tali opzioni tengono conto del fatto che i controlli sul brokeraggio dovrebbero riguardare beni situati al di fuori dell’UE e quindi sottoposti alla legislazione dei paesi terzi. Lo studio ha rivelato l’estrema difficoltà di dare attuazione a tali controlli, per cui si è concluso che questi dovrebbero limitarsi ai due casi seguenti:

      quando l’intermediario è al corrente della destinazione finale illecita volta a produrre con quei beni ADM nei paesi terzi;

      quando lo Stato membro in cui è stabilito l’intermediario ha informato quest’ultimo di tali rischi.

Questi due casi fanno scattare l’obbligo per l’intermediario/fornitore di servizi d’intermediazione di richiedere un’autorizzazione prima di effettuare la transazione.

Il riferimento esplicito alla possibilità per gli Stati membri di introdurre la gestione elettronica delle richieste e delle autorizzazioni di esportazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4 rifuso faciliterà il lavoro delle amministrazioni nazionali e degli esportatori.

Si sono vagliate diverse opzioni per armonizzare le condizioni d’uso dei diversi tipi di autorizzazioni all’esportazione consentiti in conformità del regolamento, così da garantire parità di condizioni e da migliorare la sicurezza dell’UE.

Per quanto concerne l’autorizzazione generale di esportazione della Comunità (CGEA), lo studio di valutazione d’impatto ha indotto la Commissione a optare per chiarire il significato di “registrazione” e “notifica”, due concetti attualmente definiti all’allegato II del regolamento, e a limitare le condizioni in base alle quali si può rifiutare la CGEA (articolo 6, paragrafo 1, lettera a) rifuso). Ciò consente una maggiore convergenza delle prassi seguite in tutta l’UE.

A proposito dell’armonizzazione delle condizioni d’uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali (NGEA), lo studio di valutazione d’impatto ha evidenziato che alcuni Stati membri non dispongono di un sistema di registrazione e pertanto, mancando informazioni sugli utenti, non sono in grado di garantire piena esecuzione al regolamento. La scelta di modificare il regolamento intende colmare questa lacuna. Lo studio ha anche portato alla luce il fatto che gli esportatori che possono beneficiare di autorizzazioni generali di esportazione nazionali[1] godono di un vantaggio comparativo rispetto agli altri. La proposta della Commissione di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione della Comunità è stata largamente sostenuta dall’industria e accolta con favore dagli Stati membri. La Commissione cercherà di formulare le dette proposte nel 2007, in base alle informazioni che saranno fornite dagli esportatori e alle discussioni intavolate con gli Stati membri.

Riguardo all’opzione di armonizzare le prassi degli Stati membri per quanto concerne la concessione di autorizzazioni globali di esportazione condizionandola all’esecuzione, da parte dell’esportatore, di un programma interno di conformità (PIC), lo studio ha rivelato che i PIC, quando vengono messi in opera, sono considerati fattori positivi. Infatti, i PIC aumentano in modo significativo la capacità degli esportatori di conformarsi alle disposizioni in materia di controllo sulle esportazioni. La proposta della Commissione consiste nell’incoraggiare gli Stati membri a concedere autorizzazioni globali di esportazione alle aziende che hanno istituito un PIC.

Si sono vagliate anche le opzioni relative a un aumento del coordinamento e della condivisione fra le autorità nazionali degli Stati membri di informazioni sensibili relative all’esecuzione nazionale del “controllo sulla destinazione finale”. I risultati hanno consigliato alla Commissione di proporre una posizione intermedia tra l’opzione vagliata durante lo studio di valutazione d’impatto (condivisione sistematica d’informazioni tra le autorità doganali nazionali in merito a tutte le richieste nazionali valide) e la situazione attuale, che risulta insoddisfacente dal punto di vista del commercio e della sicurezza. La proposta mira a far sì che gli Stati membri condividano fra loro e con la Commissione le norme generali imposte agli esportatori nazionali per quanto riguarda l’obbligo di autorizzazione all’esportazione per i prodotti non iscritti a elenco destinati ad essere esportati verso alcuni utilizzatori finali. Al momento opportuno, ciò dovrebbe portare a una maggiore convergenza delle politiche nazionali e a una migliore informazione e trasparenza a favore dell’industria esportatrice.

Sono state apportate modifiche all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9 e all’articolo 15 del regolamento per:

      allineare il quadro giuridico dell’UE sulle norme informali ma politicamente vincolanti fissate nell’ambito dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni con un riesame periodico della validità dei dinieghi;

      garantire un’ampia consultazione tra Stati membri in caso di divergenze di valutazione in merito ad alcuni casi di richiesta di esportazione e creare parità di condizioni all’interno dell’UE;

      consentire alla Commissione di sviluppare in futuro un sistema elettronico sicuro per condividere le informazioni sensibili ed eventualmente classificate a livello UE.

Queste proposte dovrebbero avere un effetto positivo sia per il commercio che per la sicurezza.

L’articolo 11 rifuso qui proposto stabilisce che le modifiche all’elenco dei prodotti controllati siano apportate seguendo una procedura di comitato di cui all’articolo 19 rifuso, e che non richiedano un regolamento formale del Consiglio. Il risultato sarà un aggiornamento più rapido dell’elenco stesso in conformità delle decisioni adottate nel quadro dei regimi di controllo sulle esportazioni.

Gli obblighi relativi alla tenuta di registri di cui all’articolo 16 sono stati modificati per tenere debitamente conto delle richieste dell’industria, sostenute dal lavoro effettuato con gli esperti degli Stati membri, al fine di migliorare la situazione introducendo norme proporzionate e applicabili a seconda dei trasferimenti in causa.

L’articolo 21 rifuso qui proposto prevede l’imposizione di sanzioni penali almeno per le violazioni gravi del regolamento e delle disposizioni attuative e rappresenterà un deterrente alle infrazioni delle norme relative ai controlli sulle esportazioni.

L’effetto dell’introduzione di un articolo 22 rifuso per la cooperazione internazionale sarà:

- contribuire alla soluzione di certe situazioni che si verificano attualmente, come quella per cui gli esportatori dei paesi terzi e dell’UE sono obbligati a controllare i trasferimenti di prodotti a duplice uso nel mercato unico (ad es. quando le leggi dei paesi terzi contengono norme di riesportazione all’interno del mercato unico per quanto riguarda i beni a duplice uso importati);

- consentire il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni all’esportazione, con la possibilità di agevolare sensibilmente i progetti industriali o di ricerca comuni, in particolare coi paesi terzi aderenti ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni o elencati nella CGEA attuale;

- consentire l’adozione di norme specifiche di controllo sulle esportazioni valide per tutta l’UE che si dovrebbero applicare alle tecnologie sviluppate nell’UE nel contesto dei programmi internazionali che ricevono un finanziamento comunitario e coinvolgono paesi terzi, e che riguarderebbero anche l’accesso a tali tecnologie con mezzi immateriali.

L’effetto di una sostituzione dell’autorizzazione preventiva attualmente in vigore per i trasferimenti tra Stati membri di prodotti elencati all’attuale allegato IV (articolo 25 rifuso) mediante notifiche preventive faciliterà i trasferimenti nel quadro del mercato interno senza avere un impatto negativo sulla sicurezza, dal momento che gli Stati membri manterranno la possibilità di bloccare tali trasferimenti in presenza di giustificati motivi.

Infine, sono avanzate diverse proposte per l’adozione, in settori specifici, di buone prassi e di provvedimenti amministrativi il cui impatto non è stato valutato ma la cui giustificazione politica può risiedere negli sviluppi dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni e nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio sul seguito da dare alle verifiche inter pares.

3)           Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è una rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio in linea con l’accordo interistituzionale sulla tecnica della rifusione degli atti giuridici e riunisce nello stesso testo le modifiche sostanziali apportate al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio e le disposizioni rimaste immutate dello stesso. La proposta sostituisce e abroga il suddetto regolamento, contribuendo a rendere la legislazione comunitaria più accessibile e trasparente.

Tra le modifiche proposte, ve ne sono in particolare cinque che vanno oltre la revisione e l’aggiornamento tecnici del regolamento (CE) n. 1334/2000, vale a dire:

      una proposta d’introduzione di una procedura di comitato per la modifica degli allegati del regolamento (elenchi dei prodotti controllati e formulari) e per l’adozione di misure di attuazione;

      la sostituzione dell’obbligo di autorizzazione per il trasferimento nel quadro del mercato interno dei prodotti elencati all’allegato V rifuso con una procedura di “notifica preventiva”, al fine di facilitare il commercio nel quadro del mercato interno dell’UE senza ledere gli interessi legati alla sicurezza;

      l’introduzione di una disposizione secondo cui gli Stati membri devono comminare sanzioni penali almeno per le violazioni del regolamento; ciò in risposta all’invito del piano d’azione di Salonicco a favore di un approccio comune dell’UE per la penalizzazione delle esportazioni illegali di beni a duplice uso, nonché all’invito contenuto nella risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU per l’introduzione di sanzioni civili o penali adeguate per le violazioni delle norme che presiedono ai controlli sulle esportazioni. L’attuale sistema di sanzioni in vigore nella maggior parte degli Stati membri comprende sanzioni amministrative e penali. La nuova disposizione, grazie a un’armonizzazione minima a livello UE, eviterà che almeno i colpevoli di violazioni gravi siano esposti a sanzioni puramente amministrative in alcuni Stati membri;

      un considerando chiarisce che il regolamento prevede un quadro giuridico completo per l’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dei relativi servizi. In questo contesto, la certezza giuridica è essenziale per le esportazioni di prodotti, tecnologie o servizi soggette al presente regolamento ed effettuate in conformità delle sue disposizioni e di quelle adottate per la sua attuazione. La certezza giuridica è particolarmente importante per quanto riguarda le normative dei paesi terzi che potrebbero considerare le stesse esportazioni dei reati penali;

      l’introduzione di un articolo che prevede siano condotte trattative coi paesi terzi per risolvere questioni quali i requisiti in materia di riesportazione, in particolare quando questi ultimi mirano a impedire un ricorso pieno al mercato unico da parte degli esportatori UE di tecnologie a duplice uso non provenienti dall’UE e l’adozione di norme di controllo sulle esportazioni specifiche per progetto quando i progetti che ricevono un finanziamento comunitario coinvolgono paesi terzi.

Le altre proposte principali di rifusione e modifica del regolamento (CE) n. 1334/2000 sono le seguenti:

      introduzione di controlli sul transito;

      introduzione di controlli sul brokeraggio e sanzionamento del brokeraggio illecito di prodotti a duplice uso legati a programmi connessi con le armi di distruzione di massa;

      chiarimento e aggiornamento dei controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia, compresa la prestazione di assistenza tecnica;

      introduzione di limitati aggiustamenti per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli nazionali sui prodotti non elencati nel regolamento, al fine di migliorarne l’efficienza e trasparenza;

      armonizzazione delle condizioni d’uso delle autorizzazioni generali;

      inserimento di un criterio per aumentare la concessione di autorizzazioni globali agli esportatori che si siano dotati di programmi interni di conformità;

      introduzione di possibilità per una più ampia consultazione fra gli Stati membri interessati prima di concedere autorizzazioni essenzialmente simili a transazioni già rifiutate;

      miglioramento della comunicazione dei dinieghi e dello scambio di altre informazioni sensibili e possibile introduzione futura di un sistema elettronico criptato per lo scambio d’informazioni sui dinieghi e altre informazioni classificate;

      obbligo di registrazione per gli esportatori e i fornitori dei prodotti più sensibili all’interno della Comunità presso le autorità nazionali competenti;

      obbligo per le autorità nazionali di stabilire scadenze indicative per il trattamento delle domande di autorizzazione all’esportazione e scadenze per il trattamento delle richieste d’informazione dalle autorità competenti per le autorizzazioni in merito all’effettuazione dei controlli nazionali.

Alcune misure sono state lasciate a un successivo intervento normativo da effettuare in base alla procedura di comitato, come nel caso dell’adattamento del modello di formulario di cui all’allegato III al fine di conformarsi alla formula quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali, che ha fornito ai governi, alle organizzazioni e al mondo imprenditoriale una base per una concezione standard e uniformata dei documenti utilizzati per il commercio e il trasporto, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo dell’autorizzazione.

Base giuridica

Articolo 133 del trattato CE.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

Si sono proposte soltanto le modifiche al regolamento che risultano necessarie e di cui è confermata la giustificazione. Delle altre questioni si tratterà mediante un’azione amministrativa o con buone prassi o azioni a livello nazionale.

Come si è detto sopra, l’onere finanziario e amministrativo è ridotto al minimo, dal momento che i nuovi obblighi sono stati limitati a quanto può ragionevolmente essere fatto e alcuni nuovi provvedimenti semplificheranno la gestione dei controlli sulle esportazioni.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: Regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati, innanzitutto perché una modifica dello strumento giuridico esistente (regolamento del Consiglio) può essere fatta solo mediante un altro regolamento. In secondo luogo, le decisioni della Corte di giustizia europea hanno chiarito che i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso sono di competenza esclusiva della Comunità. Nella comunicazione sono proposte altre misure di natura non giuridica e che rispettano l’esigenza di apportare un valore aggiunto all’UE.

4)           Incidenza sul bilancio

Nel breve periodo, le proposte non avranno conseguenze finanziarie significative per l’UE. La possibile elaborazione e istituzione di un sistema sicuro dell’UE per la comunicazione dei dinieghi e lo scambio di altre informazioni sensibili avrebbe un costo moderato, e comunque la decisione sull’elaborazione o meno di tale sistema sarà adottata di concerto con gli Stati membri e non prima dell’inizio del 2007. In allegato si trova una valutazione dei costi legati all’istituzione del sistema.

5)           Informazioni supplementari

Semplificazione

La proposta stabilisce la semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie e nazionali) e per i soggetti privati.

Il ricorso alla rifusione consente alla Comunità di combinare in un unico testo le modifiche sostanziali proposte al regolamento del Consiglio e le disposizioni rimaste immutate dello stesso. Inoltre, il testo originale del regolamento è stato migliorato e chiarito ai fini di una migliore regolamentazione.

Una serie di proposte semplificherà il lavoro delle amministrazioni comunitarie (una procedura di comitato per le modifiche degli allegati e per l’adozione di orientamenti) e per i soggetti privati (adozione di buone prassi per l’attuazione del regolamento, armonizzazione delle condizioni d’uso per le autorizzazioni all’esportazione e il loro formato, sistemi elettronici per la gestione delle richieste di autorizzazione).

Abrogazione delle norme esistenti

L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione delle norme esistenti.

Rifusione

La proposta riguarda una rifusione.


Allegato

Costi della possibile istituzione di un sistema sicuro per lo scambio d’informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4 della proposta di regolamento

Introduzione

Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 15 del regolamento rifuso prevede la possibilità di istituire un sistema sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri e se del caso anche con la Commissione. Tale sistema servirebbe in particolare per l’accesso in linea a una banca dati contenente i dinieghi delle autorizzazioni all’esportazione (queste informazioni sono attualmente scambiate su CD-ROM), anche se si possono considerare altri possibili usi per facilitare lo scambio d’informazioni di cui al regolamento.

In questa fase la proposta intende soltanto fornire una base giuridica nel caso una simile decisione sia adottata e non pregiudica la decisione stessa, da adottarsi soltanto dopo aver considerato i parametri necessari per il sistema e di concerto con gli Stati membri.

Linea di bilancio interessata

20.02.01, nella parte operativa del bilancio e nei limiti degli importi attualmente disponibili.

Stima dei costi

Qualora in futuro una decisione per l’adozione di un simile sistema vada avanti, il bilancio potrebbe essere diviso in cinque parti, come da tabella qui sotto:

 

2007

2008

2009

2010

Totale

Sviluppo

200.000

50.000

0

0

250.000

Mantenimento

 

10.000

20.000

20.000

50.000

Infrastrutture

 

30.000

 

10.000

40.000

Rete

 

25.000

15.000

15.000

55.000

Supporto infra

 

30.000

20.000

20.000

70.000

Supporto utenti

 

40.000

30.000

30.000

100.000

Totale

200.000

185.000

85.000

95.000

565.000

Lo sviluppo consisterebbe nel rimodellare l’attuale banca dati utilizzando una tecnologia di server e inserendo funzioni e possibilità nuove. Una parte significativa dell’attuale banca dati (ad es. il formato) verrebbe comunque riutilizzata.

Per quanto riguarda i costi della rete, in linea di principio dovrebbero essere molto limitati, poiché si userebbe l’attuale “Testa secure”. Queste stime non comprendono i costi di connessione per gli Stati membri. Qualora si optasse per una rete ad hoc, sarebbe necessario un bilancio specifico, ma questa possibilità non è attualmente contemplata.

Il bilancio per l’assistenza agli utenti comporterebbe la creazione di un helpdesk, che potrebbe essere condiviso con altri progetti.


 

ê 1334/2000

2006/0266 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

 

ò nuovo

(1)               Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso[2] è stato modificato in modo sostanziale e dovrebbe essere rifuso a fini di chiarezza.

 

ê1334/2000 considerando 1 (adattato)

(2)       I prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità ÖeuropeaÕ.

 

ê1334/2000 considerando 2

(3)       È necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell’Unione europea.

 

ê1334/2000 considerando 3

(4)        L’esistenza di un sistema comune di controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno della Comunità.

 

ê1334/2000 considerando 4 (adattato)

(4)       L’attuale regime di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso fissato dal regolamento (CE) n. 3381/94[3] e dalla decisione 94/942/PESC[4] deve essere ulteriormente armonizzato al fine di continuare a garantire controlli efficaci.

 

ê1334/2000 considerando 6

ð nuovo

(5)       La responsabilità delle decisioni in merito alle richieste di autorizzazioni di esportazione ð specifiche, globali o generali nazionali o di autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione o della sorveglianza sui trasferimenti dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato V nel quadro del mercato interno ï spetta alle autorità nazionali. Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso devono essere adottate nell’ambito della politica commerciale comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni[5].

 

ê1334/2000 considerando 7 (adattato)

ð nuovo

(6)      

Le decisioni relative all’aggiornamento deglill’elenchio comunie di beni a duplice uso Ö soggetti ai controlli sulle esportazioni Õ devono essere pienamente conformi agli obblighi e agli impegni che ciascuno Stato membro ha ð gli Stati membri hanno ï assunto in quanto membroi dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

 

ê1334/2000 considerando 5 (adattato)

ð nuovo

(7)       Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un Ö regime UE Õ sistema di controllo delle esportazioni efficace Tali elenchi sono stati stabiliti dalla decisione 94/942/PESC e dalle successive modifiche e dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento.ð ed è opportuno che le decisioni adottate dagli Stati membri nel quadro dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni si trasformino rapidamente in modifiche dell’allegato I del regolamento che elenca i prodotti sottoposti a controllo nell’UE, e che siano stabilite procedure per l’adozione di misure della Commissione finalizzate all’attuazione del regolamento in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. ï

 

ê1334/2000 considerando 8

(8)       Anche la trasmissione di software e di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo.

 

ê1334/2000 considerando 9

(9)       Occorre prestare particolare attenzione alle questioni relative alla riesportazione e all’utilizzazione finale.

 

ê1334/2000 considerando 10

(10)     Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate.

 

ê1334/2000 considerando 11

(11)     La Comunità ha istituito un complesso organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[6], e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[7], che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l’altro, le disposizioni relative all’esportazione e riesportazione di beni. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione da questi ultimi derivanti.

 

ê1334/2000 considerando 12

ð nuovo

(12)     A norma ed entro i limiti dell’articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all’interno della Comunità europea al fine di salvaguardare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. ð Tali controlli intracomunitari dei prodotti elencati all’allegato V saranno costituiti da notifiche preventive delle spedizioni effettuate all’interno dell’UE al fine di garantire una maggiore coerenza rispetto alle disposizioni del trattato Euratom e di agevolare il commercio intracomunitario di prodotti a duplice uso. Le misure adottate dagli Stati membri al fine di dare attuazione a queste nuove disposizioni non comportano l’effettuazione di controlli alle frontiere interne della Comunità, ma soltanto misure volte ad esempio a garantire la rintracciabilità dei prodotti che circolano nel mercato unico e applicate nel quadro delle procedure di controllo e in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunità. ï Tali controlli, essendo correlati all’efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, saranno periodicamente riesaminati dal Consiglio.

 

ê1334/2000 considerando 13

(13)     Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare provvedimenti intensi a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.

 

ò nuovo

(14)     La risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, adottata il 28/4/2004, invita in particolare a garantire una prevenzione adeguata di esportazione, riesportazione, transito, trasbordo e brokeraggio illeciti dei prodotti a duplice uso. Occorre pertanto stabilire esplicitamente la possibilità, per le autorità degli Stati membri, di intercettare e prendere possesso dei prodotti a duplice uso in transito quando potrebbero essere o sono destinati alla proliferazione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese terzo, e occorre introdurre controlli sulla fornitura dei servizi di intermediazione quando l’intermediario è stato informato dalle autorità nazionali competenti o è a conoscenza del fatto che tali servizi potrebbero portare alla produzione di armi illegali di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese terzo.

(15)     È opportuno arrivare a un’effettuazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l’UE, per evitare di compromettere la sicurezza dell’Unione europea e internazionale, nonché la concorrenza sleale fra gli esportatori europei. A tal fine è deciso, in linea con le raccomandazioni del piano d’azione di Salonicco adottato dai capi di Stato e di governo nel giugno 2003 e integrato dalla strategia sulle ADM, di:

      ampliare i casi in cui gli Stati membri possono avviare consultazioni con altri Stati membri prima di concedere un’autorizzazione di esportazione che potrebbe, ad esempio, minacciare gli interessi vitali di sicurezza di un altro Stato membro;

      garantire una maggiore convergenza delle condizioni di effettuazione dei controlli nazionali sui prodotti a duplice uso non elencati nel regolamento;

      integrare la definizione di trasferimenti immateriali di tecnologia in modo da includere la messa a disposizione di tecnologia controllata alle persone stabilite al di fuori dell’UE, compresi i servizi di assistenza tecnica forniti per via elettronica, e adeguare alle possibilità effettive degli esportatori, con modifiche all’articolo 16, gli obblighi relativi alla tenuta di registri per i trasferimenti immateriali di tecnologia;

      armonizzare le condizioni d’uso dei diversi tipi di autorizzazioni che possono essere concesse a norma del regolamento;

      allineare meglio le modalità di scambio delle informazioni sensibili tra Stati membri con alcune delle pratiche esistenti dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, in particolare introducendo nel regolamento il concetto di dinieghi in vigore o dinieghi validi, e dare la possibilità di istituire un sistema elettronico sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri.

(16)     Poiché gli esportatori UE che operano in diversi paesi possono essere sottoposti a norme diverse circa il controllo sulle esportazioni, si stabilisce che la Commissione possa negoziare coi paesi terzi per ottenere in particolare il riconoscimento del regime UE e delle sue specificità, come l’esistenza di un mercato unico dei prodotti a duplice uso e di una politica comune in materia di commercio estero che si applica a tali prodotti.

 

ê1334/2000 considerando 14 (adattato)

ð nuovo

(17)     Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire le sanzioni ð efficaci, proporzionate e dissuasive ï da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

ò nuovo

(18)     Per rafforzare il regime UE sulle esportazioni di prodotti a duplice uso e dei servizi collegati e in conformità della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU è necessario prevedere l’imposizione di sanzioni penali in particolare per le violazioni gravi del regolamento e delle norme attuative adottate dagli Stati membri. Inoltre, il 17/18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulle sanzioni penali ricordando l’impegno, espresso dagli Stati membri nella strategia europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottata il 12 dicembre 2003, di adottare politiche comuni rispetto alle sanzioni penali per l’esportazione illegale, il brokeraggio e il contrabbando di materiali connessi con le ADM.

(19)     Il regolamento prevede un quadro esaustivo a disciplina delle esportazioni di prodotti, tecnologie e servizi a duplice uso in provenienza dall’Unione europea. Al riguardo è essenziale la certezza del diritto per gli esportatori di prodotti o servizi soggetti al presente regolamento che abbiano agito in conformità delle sue disposizioni e delle norme attuative adottate in conformità del regolamento stesso rispetto alla legislazione differente dei paesi terzi che potrebbe considerare tali esportazioni come reati penali.

(20)     Le autorità nazionali competenti incaricate dell’attuazione del regolamento devono conoscere gli esportatori che intendano esportare prodotti a duplice uso o i fornitori che intendano trasferire i prodotti di cui all’allegato V del regolamento all’interno della Comunità, in modo da attuare efficientemente le sue disposizioni.

 

ê1334/2000 considerando 15 (adattato)

Nella risoluzione del 13 aprile 1999[8] il Parlamento europeo ha espresso i suoi pareri.

 

ê1334/2000 considerando 16 (adattato)

Il regolamento (CE) n. 3381/94 dovrebbe conseguentemente essere abrogato,

 

ê 1334/2000

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un Ö regime Õ comunitario di controllo Ö delle esportazioni dei Õ prodotti a duplice uso ð e dei servizi collegati e del transito dei prodotti a duplice uso ï.

 

ê1334/2000 articolo 2 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

a)           “prodotti a duplice uso” sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

b)           “esportazione” è:

i)       un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del Ö regolamento (CE) n. 2913/1992 Õ (codice doganale comunitario);

ii)       una riesportazione, ai sensi dell’articolo 182 di detto codice,; e

iii)      la trasmissione di software o di tecnologie ð , o la fornitura di assistenza tecnica, ï mediante mezzi elettronici, Ö compresi Õ fax, o telefono ð , posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, ï verso una destinazione al di fuori della Comunità Ö europea Õ; ciò si applica alla trasmissione orale di tecnologia tramite telefono solo quando tale tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte pertinente è letta o è descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo ð , e comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software, tecnologie o assistenza tecnica ï ;

ð iv) la fornitura di servizi di intermediazione nelle transazioni di prodotti a duplice uso dalla Comunità europea verso il territorio di un paese terzo. ï

c)           “esportatore” è qualsiasi persona fisica o giuridica ð o consorzio: ï

i)       per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità Ö europea Õ al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto Ö l’esportatore è la persona che ha Õ è determinante la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità Ö europea Õ.

ii)       Per “esportatore” si intende altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere ð o rendere disponibile ï software o tecnologie ð o fornisca assistenza tecnica ï mediante Ö qualunque mezzo elettronico Õ mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità Ö europea Õ;

 

ò nuovo

iii)      che fornisca servizi di intermediazione ai sensi della lettera e).

 

ê 1334/2000

Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità;

d)           “dichiarazione d’esportazione” è l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione.;

 

ò nuovo

e)           “servizi di intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso” sono attività di persone, entità e consorzi:

               che negoziano o organizzano transazioni aventi come oggetto l’acquisto, la vendita o la fornitura dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

               che acquistano, vendono o forniscono tali prodotti da un paese terzo a qualunque altro paese terzo;

f)            “intermediario” è qualunque persona giuridica o fisica o consorzio che fornisca servizi di intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso elencati all’allegato I dal territorio doganale della Comunità europea verso il territorio di un paese terzo;

g)           “transito” è il trasporto di prodotti a duplice uso che entrano e passano attraverso il territorio doganale della Comunità europea con una destinazione esterna alla Comunità stessa;

h)           “autorizzazione di esportazione specifica” è un’autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti o tecnologie a duplice uso

i)            “autorizzazione generale di esportazione della Comunità” è un’autorizzazione all’esportazione (UE 001) per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione, concessa a tutti gli esportatori che rispettano le sue condizioni d’uso elencate all’articolo 6, paragrafo 1, e all’allegato II;

j)            “autorizzazione globale di esportazione” è un’autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

k)           “autorizzazione generale di esportazione nazionale” è un’autorizzazione nazionale pubblicata nella gazzetta ufficiale di uno Stato membro valida per tutti gli esportatori stabiliti nello Stato membro di pubblicazione che rispettano le condizioni del diritto nazionale, riguarda uno o più paesi specifici e un certo numero di prodotti a duplice uso definiti dal diritto nazionale e non soggetti alle notifiche di cui all’articolo 9;

l)            “fornitore” è qualunque persona giuridica o fisica o consorzio che trasferisce un prodotto a duplice uso elencato all’allegato V del regolamento da uno Stato membro a un altro Stato membro.

 

ê 1334/2000

CAPO II

Campo d’applicazione

Articolo 3

1. L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione.

2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 5, anche l’esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.

 

ò nuovo

3. È necessaria un’autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso elencati all’allegato I quando l’intermediario è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito o ha motivi per sospettare che tali prodotti a duplice uso siano o potrebbero essere destinati alla proliferazione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in violazione dei trattati e degli obblighi internazionali pertinenti.

4. Il presente regolamento non si applica ai prodotti a duplice uso che attraversano solamente il territorio della Comunità, vale a dire quelli che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno, oppure che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata.

4. Le autorità doganali nazionali possono fermare temporaneamente, a fini di controllo, i prodotti a duplice uso elencati all’allegato I e che si trovano in transito. Se, in seguito a tali controlli, le autorità nazionali competenti hanno ragionevoli motivi di sospettare che i prodotti siano o potrebbero essere destinati alla proliferazione illegale o ad attentati alla sicurezza internazionale in violazione dei trattati e degli obblighi internazionali, esse possono decidere di prendere possesso dei prodotti stessi.

 

ê 1334/2000

53. Il presente regolamento non si applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora esse comportino un movimento transfrontaliero di persone fisiche.

 

ê 1334/2000

ð nuovo

Articolo 4

1. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’esportazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

2. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’esportazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per “scopi militari” si intende:

              a) l’inserimento in prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

              b) l’utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato;

              c) l’utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell’elenco summenzionato.

3. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’esportazione anche nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.

4. Un esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.

6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. ðGli Stati membri forniscono anche informazioni agli altri Stati membri e alla Commissione circa tutti gli obblighi di autorizzazione applicati in modo generale a norma del presente articolo per l’esportazione di prodotti non iscritti a elenco e soggetti a tali obblighi di autorizzazione, nonché circa i nomi degli utilizzatori finali/destinatari cui si applicano gli obblighi stessi ï. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono, per quanto possibile, ai loro uffici doganali e alle altre autorità nazionali competenti.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3 si applicano ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.

 

ò nuovo

8. Gli esportatori possono chiedere una risposta dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti per sapere se l’esportazione di un prodotto non iscritto a elenco sia soggetta o meno a un obbligo di autorizzazione a norma del presente articolo. Le autorità nazionali competenti forniscono una risposta entro un termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione di una richiesta completa da parte dell’esportatore.

 

ê 1334/2000 (adattato)

89. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2603/69.

Articolo 5

1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.

3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale Ö dell’Unione europea Õ delle Comunità europee, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

CAPO III

Autorizzazioni all’esportazione

Articolo 6

1. Il presente regolamento istituisce un’autorizzazione generale di esportazione della Comunità per talune esportazioni, come indicato nell’allegato II.

 

ò nuovo

a)           Gli esportatori che intendono utilizzare l’autorizzazione generale di esportazione della Comunità notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti la propria intenzione di fare uso o il proprio primo uso dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità; detta notifica deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha luogo la prima esportazione. Gli Stati membri condividono tali notifiche con la Commissione e gli altri Stati membri.

b)           L’utilizzo dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità è rifiutato dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore se:

      l’esportatore è stato informato dalle sue autorità che i prodotti in questione sono o potrebbero essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 4, 

      l’esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti sono destinati agli usi sopra specificati,

      i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall’autorizzazione.

In tali casi, le autorità competenti dello Stato membro valutano le singole richieste in base ai criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 1 per decidere se i prodotti possano essere esportati con un’autorizzazione all’esportazione globale o specifica, oppure se l’autorizzazione debba essere rifiutata.

 

ê 1334/2000 (adattato)

2. Per tutte le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 13, questa autorizzazione può essere specifica, globale o generale.

L'autorizzazione ha Ö Tutte le autorizzazioni hanno Õ validità su tutto il territorio della Comunità Ö europea Õ.

 

ò nuovo

Gli Stati membri stabiliscono obiettivi per il trattamento delle richieste di autorizzazione all’esportazione entro determinate scadenze e li comunicano alla Commissione e agli esportatori nazionali.

           

ê 1334/2000

Se del caso, l’autorizzazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni quale ad esempio l’obbligo di fornire una dichiarazione relativa all’utilizzazione finale.

3. I prodotti di cui alla parte 2 dell’allegato II non sono inclusi in un’autorizzazione generale.

 

ò nuovo

3. Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

a)           escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati alla parte 2 dell’allegato II e i prodotti e i paesi soggetti a dinieghi validi emessi in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2;

b)           sono utilizzate soltanto dagli esportatori che hanno notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti la propria intenzione di utilizzare l’autorizzazione generale di esportazione nazionale entro 30 giorni dopo la prima spedizione;

 

ê 1334/2000

4. Gli Stati membri indicano nelle autorizzazioni generali che queste ultime

c)           non possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue autorità del fatto che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 o qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.

45. Gli Stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di concedere un’autorizzazione globale a un esportatore specifico per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più paesi specifici.

56. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate:

a)           al rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di prodotti a duplice uso;

 

ò nuovo

b)           al rilascio di autorizzazioni di esportazione per la fornitura di servizi di intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso;

c)           alla decisione di prendere possesso dei prodotti a duplice uso in transito;

d)           al rilascio delle autorizzazioni di trasferimento solo se queste autorità sono diverse da quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a).

 

ê 1334/2000 (adattato)

Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell’Unione europea Õ, serie C, la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità.

 

ê 1334/2000

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Articolo 7

1. Se i prodotti a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell’allegato II o verso tutte le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell’allegato IV V, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti dello Stato membro al quale l’autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione. La comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.

Se non pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni.

In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di dieci giorni. Tuttavia questa proroga non può superare i trenta giorni lavorativi.

2. Qualora un’esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere l’autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. ðTale richiesta va comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione. ï Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente consultazioni di natura non vincolante con lo Stato membro richiedente, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. ð Lo Stato membro richiedente e quello che ha ricevuto la richiesta possono chiedere alla Commissione di sottoporre la questione al gruppo di coordinamento istituito all’articolo 18 entro 10 giorni lavorativi. Qualora lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta decida di rilasciare l’autorizzazione, ciò va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. ï

 

ê 1334/2000

ð nuovo

Articolo 8

1.         Ai fini del rilascio di un’autorizzazione d’esportazione ð specifica o globale o di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione ï ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

              a) gli obblighi e gli impegni che ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;

              b) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell’OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

              c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica il codice di condotta dell’Unione europea per l’esportazione di armi;

              d) considerazioni sulla prevista utilizzazione finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.

 

ò nuovo

2.         Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione o di autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione, da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

Articolo 9

1. Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda d’autorizzazione di esportazione ð e di autorizzazione alla fornitura di servizi di intermediazione, comprese le informazioni pertinenti raccolte da terzi, in modo da fornire informazioni complete alle autorità nazionali competenti in particolare per quanto riguarda l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e la destinazione finale del prodotto esportato. ï

2. Le autorità competenti possono, ai sensi del presente regolamento, negare l’autorizzazione d’esportazione ð o l’autorizzazione per la fornitura dei servizi di intermediazione ï e annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione ð di esportazione o dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione, oppure quando hanno stabilito che l’esportazione del prodotto a duplice uso o la fornitura dell’intermediazione non deve essere autorizzata ï, esse ne informano Ö lo notificano Õ alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunicano Ö loro Õ le informazioni pertinenti agli altri Stati membri e alla Commissione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, in materia di riservatezza delle informazioni.

 

ò nuovo

Tali notifiche avvengono mediante mezzi elettronici sicuri per lo scambio di informazioni sensibili con gli Stati membri e la Commissione, compreso un sistema sicuro che può essere istituito in conformità dell’articolo 15, paragrafo 4. Gli Stati membri rivedono i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del presente paragrafo entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. I dinieghi non revocati rimangono validi.

Quando gli Stati membri sospendono un’autorizzazione di esportazione o un’autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione, essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e comunicano loro le informazioni pertinenti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, in materia di riservatezza delle informazioni. Al termine del periodo di sospensione, agli Stati membri e alla Commissione è comunicata la valutazione finale. Se l’autorizzazione è revocata, ciò va considerato come una notifica a norma del secondo comma.

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

3. Prima che qualsiasi Ö uno Õ Stato membro rilasci un’autorizzazione di esportazione ð o un’autorizzazione per la fornitura di un servizio di intermediazione ï che è stata negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica ð (cioè con una destinazione finale essenzialmente identica o un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici e lo stesso utilizzatore finale/destinatario o un’entità più ampia che comprende lo stesso utilizzatore finale) e per la quale il diniego è ancora valido ï nei tre anni precedenti, esso deve prima consultare lo Stato membro o gli Stati membri che avevano rifiutato l’autorizzazione ð emesso il o i dinieghi validi di cui al paragrafo 2 e le notifiche di cui al quarto comma dello stesso e informa la Commissione dell’avvio di tali consultazioni ï. Se a seguito delle consultazioni lo Stato membro Ö intende Õ decide di rilasciare comunque l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione Ö intenzione Õ.

 

ò nuovo

4. Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli Stati membri e alla Commissione i dinieghi relativi ai prodotti in transito di cui hanno preso possesso in conformità dell’articolo 3.

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

Articolo 10

1. Tutte le autorizzazioni d’esportazione specifiche e globali ð e le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione ï sono rilasciate per mezzo di formulari conformi al ð contenenti almeno tutti gli elementi e nell’ordine del ï modello di cui all’allegato III bis. ðIn conformità della procedura di cui all’articolo 19 possono essere adottate misure volte ad armonizzare i formulari di autorizzazione. ï

2. A richiesta degli esportatori, le autorizzazioni d’esportazione globali che contengono limitazioni quantitative possono essere suddivise.

3. Le autorizzazioni generali d’esportazione Ö nazionali Õ concesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 32 sono pubblicate conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Esse vengono rilasciate agli esportatori conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III ter IV ð e comunicate alla Commissione ï.

 

ò nuovo

4. Gli Stati membri possono emettere le proprie autorizzazioni di esportazione in forma elettronica. Per consentire alle dogane e alle altre autorità competenti di controllare l’esistenza di un’autorizzazione di esportazione, le informazioni contenute nell’autorizzazione possono essere fornite mediante un sistema sicuro appositamente istituito. La decisione di attuare questa disposizione e le modalità della sua applicazione possono essere adottate in conformità delle procedure di cui all’articolo 19.

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

CAPO IV

Aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso

Articolo 11

GliL’elenchio di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I e all’allegato IV sono è aggiornatio ð , in base alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, ï conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro ð dagli Stati membri ï in qualità di membro ð membri ï di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

 

ê 1334/2000 (adattato)

è1 2432/2001 articolo 1, lettera a)

ð nuovo

CAPO V

Procedure doganali

Articolo 12

1. In occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di prodotti a duplice uso presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione d’esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.

2. All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

3. Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui all’allegato I e coperti da valida autorizzazione d’esportazione lascino la Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare:

            a) che al momento del rilascio dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti;

            b) che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione.

4. Nel caso di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione d’esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2. Se dette autorità competenti decidono di mantenere l’autorizzazione, esse devono rispondere entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su loro richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono liberati immediatamente. Lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali d’esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all’uopo abilitati.

2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell’Unione europea Õ, serie C.

Articolo 14

è1 Le disposizioni degli articoli da 912 bis a 912 octies e dell’articolo 843 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ç si applicano anche alle restrizioni relative all’esportazione, alla riesportazione e all’uscita dal territorio doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

CAPO VI

Cooperazione amministrativa

Articolo 15

1. Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli all’esportazione effettuati su prodotti a duplice uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o più Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti sugli utilizzatori finali sensibili, al fine di fornire agli esportatori interessati dal presente regolamento un livello di assistenza omogeneo. ðTali informazioni riguardano: ï

 

ò nuovo

            a) condanne per reati penali nel settore dell’esportazione;

            b) altre informazioni investigative, a seconda dei casi, dati sugli intermediari sensibili, itinerari seguiti e destinatari.

 

ê 1334/2000

3. Fatto salvo l’articolo 18 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[9], in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

 

ò nuovo

4.         Secondo termini da stabilire in conformità delle procedure di cui all’articolo 19, paragrafo 3, può essere istituito un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione.

5.         In conformità delle procedure di cui all’articolo 19 possono essere adottate le misure necessarie per agevolare la cooperazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

 

ê 1334/2000

CAPO VII

Misure di controllo

Articolo 16

 

ò nuovo

1. Gli esportatori dei prodotti di cui all’allegato I e le persone fisiche e giuridiche o i consorzi che desiderino fornire servizi di intermediazione per i prodotti a duplice uso in paesi terzi, nonché le persone fisiche o giuridiche che intendano inviare i prodotti a duplice uso elencati all’allegato V all’interno della Comunità, devono notificare l’intenzione di esportare tali prodotti o fornire tali servizi alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6. Gli Stati membri che ricevono le suddette notifiche le comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

ê 1334/2000

ð nuovo

-1. 2. i) Gli esportatori ð di prodotti materiali a duplice uso ï tengono dettagliati registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro esportazioni secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:

            a) la descrizione dei prodotti a duplice uso;

            b) la quantità dei prodotti a duplice uso;

            c) il nominativo e l’indirizzo dell’esportatore e del destinatario;

            d) qualora siano conosciuti, l’utilizzazione finale e l’utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

 

ò nuovo

ii) I fornitori di prodotti a duplice uso  di cui all’allegato V che li trasferiscono nel mercato unico tengono dettagliati registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro spedizioni secondo la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione e le informazioni contenute nelle notifiche preventive ai trasferimenti di cui alla parte II dell’allegato V.

iii) Per le esportazioni di cui all’articolo 2, lettera b), punto iii) e per la fornitura di servizi di intermediazione, gli esportatori/intermediari tengono registri commerciali o documentazione in modo da poter provare, se richiesti, la natura dei prodotti, delle tecnologie o del software a duplice uso trasferiti/oggetto della fornitura di servizi di intermediazione, il periodo in cui i prodotti sono stati trasferiti/oggetto della fornitura di servizi di intermediazione e la destinazione dei trasferimenti.

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

2. 3. I registri o la documentazione di cui al paragrafo ð ai paragrafi ï 1 ð e 2 ï sono conservati per una durata di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha luogo l’esportazione ð /il trasferimento o la fornitura di servizi di intermediazione ï. Essi sono presentati alle autorità competenti dello Stato in cui è stabilito l’esportatore ð /il fornitore o l’intermediario ï quando ne facciano richiesta.

Articolo 17

Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:

              a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso;

              b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo all’esportazione, che possono consistere in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone interessate a un’operazione di esportazione svolgono la propria attività.

CAPO VIII

Ö Altre Õ disposizioni generali e finali Ö e cooperazione internazionale Õ 

Articolo 18

1. È istituito un gruppo di coordinamento ð sui prodotti a duplice uso ï presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro.

Il gruppo di coordinamento Ö Esso Õ esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro e, tra l’altro Ö in particolare Õ:

a)           i provvedimenti che dovrebbero essere adottati dagli Stati membri per informare gli esportatori ð e le altre parti interessate ï degli obblighi loro imposti dal presente regolamento;

b)           gli orientamenti in materia di formulari di autorizzazioni d’esportazione. ð le buone prassi e le procedure amministrative per l’attuazione e applicazione del regolamento; ï

 

ò nuovo

c)           considerazioni tecniche quanto alle opzione di modifiche legislative volte ad affrontare i problemi di attuazione;

d)           orientamenti comuni per mettere a disposizione degli esportatori informazioni facilmente utilizzabili riguardanti il regime comunitario di controllo sulle esportazioni di prodotti a duplice uso e la sua applicazione da parte degli Stati membri.

Esso riferisce al Consiglio dei risultati delle sue riunioni.

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

2. Il ð presidente del ï gruppo di Ö coordinamento Õ ð sui prodotti a duplice uso ï, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può consultare le organizzazioni che rappresentano gli esportatori ð e le altre parti ï interessati dal presente regolamento.

 

ò nuovo

Articolo 19

Il comitato sui prodotti a duplice uso

1.         La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: “il comitato sui prodotti a duplice uso”).

2.         Per l’adozione delle misure eventualmente necessarie all’attuazione del presente regolamento in settori diversi da quelli di cui agli articoli 21 e 23, nonché per l’adozione delle modifiche agli allegati del presente regolamento, si applica la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è stabilito in due mesi.

4.         Il comitato sui prodotti a duplice uso adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Il presidente del comitato sui prodotti a duplice uso può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati membri, sentire il comitato stesso su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all’applicazione del presente regolamento.

 

ê 1334/2000

ð nuovo

Articolo 1921

Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento e, in particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e delle relative disposizioni di applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ð Esse comprendono sanzioni penali almeno per le violazioni gravi delle disposizioni del presente regolamento, come nel caso di un’esportazione internazionale destinata ad essere utilizzata in un programma per lo sviluppo o la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di missili che possono fare da vettori per tali armi senza l’autorizzazione prevista dal presente regolamento, oppure nel caso della falsificazione od omissione di informazioni al fine di ottenere un’autorizzazione che altrimenti sarebbe stata rifiutata. ï

 

ò nuovo

Articolo 22

Cooperazione internazionale

Fatte salve le disposizioni relative agli accordi o protocolli di mutua assistenza amministrativa in materia doganale conclusi fra la Comunità e i paesi terzi, la Commissione può negoziare coi paesi terzi accordi riguardanti il reciproco riconoscimento dei controlli sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso di cui al presente regolamento, e in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all’interno del territorio della Comunità europea. Le trattative sono condotte in conformità delle procedure stabilite all’articolo 133, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, a seconda dei casi.

Articolo 23

Se del caso e quando vi sono in gioco progetti finanziati dalla Comunità, la Commissione può avanzare proposte, nei quadri normativi pertinenti dell’Unione europea o negli accordi coi paesi terzi, affinché sia istituito un comitato ad hoc comprendente tutte le autorità competenti degli Stati membri abilitato a decidere sulla concessione delle autorizzazioni di esportazione necessarie per garantire il corretto funzionamento dei progetti che comportano prodotti o tecnologie a duplice uso.

 

ê 1334/2000 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2024

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in applicazione del presente regolamento, comprese le misure di cui all’articolo 1921. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Ogni tre anni essa ð riesamina l’attuazione del presente regolamento e ï trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’ Ö sulla sua Õ applicazione del presente regolamentoð , comprendente se del caso proposte per la sua modifica