Bruxelles, 18.12.2006
COM(2006) 829 definitivo
2006/0266 (ACC)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso
(presentata dalla Commissione)
[COM(2006) 828 definitivo]
[SEC(2006) 1696]
1) Contesto della proposta
Motivazione e obiettivi della proposta
La proposta
di modifica e rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio sul
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ha come
obiettivi il rafforzamento e il miglioramento del regime UE di controllo sulle
esportazioni a duplice uso. Ciò consentirà all’Unione europea di conformarsi
alle norme fissate dalla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e
di realizzare la maggior parte delle raccomandazioni formulate dal Consiglio
Affari generali in seguito alle verifiche inter pares relative all’applicazione
del regolamento da parte degli Stati membri nel 2004, in conformità del piano
d’azione di Salonicco approvato dai capi di Stato e di governo nel giugno 2003.
Un altro obiettivo è introdurre una maggiore chiarezza e ridurre gli oneri
normativi per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli da parte degli
esportatori dell’UE.
Contesto generale
Il
regolamento CE sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a
duplice uso aiuta gli Stati membri ad adempiere agli obblighi assunti nel
quadro dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni o in qualità
di parti aderenti ai trattati e agli accordi di non proliferazione. Il motivo è
che i prodotti a duplice uso sono beni civili utilizzabili per scopi militari
e, in alcuni casi, per la produzione di armi di distruzione di massa o dei loro
vettori (nucleari, biologiche, chimiche, missili).
I regimi
internazionali di controllo sulle esportazioni sono stati creati inizialmente
da Stati che avevano il comune intento di impedire l’acquisizione illecita di
armi di distruzione di massa o dei loro vettori da parte di altri Stati, ma
dopo l’11 settembre 2001 a questo compito si è aggiunta la prevenzione
dell’acquisizione di prodotti a duplice uso da parte di soggetti non statuali
per impedire attacchi contro civili e paesi. Di conseguenza, il Consiglio
europeo ha adottato nel giugno 2003 il piano d’azione di Salonicco, contenente
diverse disposizioni che raccomandano di rafforzare il regime UE di controllo
sulle esportazioni e di potenziare e rendere più visibile il ruolo dell’UE in
seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni. Il piano
contiene anche considerazioni relative a un maggiore ruolo della Commissione
nelle sedi internazionali, e raccomanda una strategia europea per sostenere
l’ingresso dei nuovi Stati membri dell’UE nei diversi regimi.
In seguito
al piano d’azione, nell’autunno del 2003 sono state presentate al Consiglio
diverse proposte, relative al ruolo della Commissione nei regimi internazionali
e a un metodo di potenziamento del coordinamento a livello UE in tali sedi,
proponendo anche una strategia per l’adesione dei nuovi Stati membri. La
Commissione ha anche coordinato una verifica inter pares dell’applicazione del
regolamento da parte degli Stati membri, verifica effettuata dagli Stati membri
stessi col sostegno di una piccola unità operativa comprendente la Commissione,
il segretariato del Consiglio e la Finlandia. L’unità operativa ha raccomandato
azioni riprese dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne (GAERC) nel
dicembre 2004. Tali raccomandazioni sottolineavano fra l’altro la necessità di
un approccio dell’UE proattivo e basato sul rischio contro l’acquisizione di
prodotti a duplice uso da parte di Stati e soggetti non statuali.
Disposizioni vigenti
nel settore della proposta
Il
regolamento (CE) n. 1334/2000 è stato adottato in seguito a due decisioni della
Corte di giustizia europea del 1995, che stabilivano la competenza esclusiva
della Comunità europea in materia di commercio estero dei prodotti a duplice
uso. La presente proposta intende modificare quel regolamento.
Coerenza con altre politiche e obiettivi
dell’Unione
La proposta
di modificare il regolamento consentirà all’UE di dare attuazione ad alcuni
aspetti importanti della strategia europea contro la proliferazione delle armi
di distruzione di massa e di contribuire a realizzare altre priorità dell’UE,
come la sicurezza dei suoi cittadini, la prevenzione degli attacchi
terroristici di tipo biologico, chimico o nucleare, il sostegno alle industrie
europee nel settore della difesa in linea con la comunicazione della
Commissione sulla difesa emessa nel 2003, nonché la sicurezza europea e
internazionale.
2) Consultazione delle parti interessate e valutazione
d’impatto
Consultazione delle parti interessate
Metodi di consultazione, principali settori
interessati e profilo generale di quanti hanno risposto
La
Commissione ha dato il via a uno studio per esaminare, tramite un consulente, i
pareri degli esportatori e delle altre parti interessate, al fine di valutare
l’impatto delle opzioni di modifica del regolamento.
Per definire
un campione rappresentativo delle parti interessate si è inviato un
questionario a circa 450 potenziali esportatori di beni a duplice uso dell’UE,
compreso un largo numero di federazioni europee della relativa industria. La
consultazione è anche stata estesa a tutti gli esportatori potenzialmente
interessati, poiché se ne è data notizia sul sito Internet della DG TRADE a
partire dal 5 ottobre 2005. Il campione finale degli esportatori che hanno
risposto al questionario è risultato rappresentativo della distribuzione di
fornitori ed esportatori delle 10 categorie di prodotti a duplice uso elencati
all’allegato I del regolamento. In base alle risposte ricevute si sono
selezionati sottocampioni specifici di esportatori rappresentativi da
consultare sulle diverse opzioni di riforma del regolamento. Poiché fra queste
opzioni ce ne sono anche di riguardanti il controllo di transito, trasbordo e
brokeraggio, si sono consultati anche i trasportatori e i commercianti.
Sintesi delle risposte e modo in cui sono
state prese in considerazione
Gli
esportatori sono stati consultati sulla relazione finale dello studio di
valutazione d’impatto e sulla valutazione effettuata dai servizi della
Commissione in merito ai risultati dello studio. I pareri degli Stati membri e
delle altre parti interessate sui risultati dello studio e sul seguito che i
servizi della Commissione prevedevano di dare allo stesso sono stati raccolti
tra gennaio e l’inizio di luglio del 2006 e sono ben rispecchiati nella presente
proposta.
Ricorso al parere di
esperti
Settori scientifici/di competenza interessati
Le
competenze necessarie sui prodotti a duplice uso sono state assicurate durante
tutto il processo di consultazione e valutazione dei pareri delle parti
interessate ed erano del resto, insieme alle competenze relative ai controlli
sulle esportazioni e alle questioni connesse con la sicurezza, uno dei
principali criteri di selezione previsti dal bando di gara.
Metodologia applicata
Il
questionario iniziale, volto a individuare un campione rappresentativo di
esportatori, è stato preparato dalla DG TRADE e inserito nel capitolato d’oneri
del bando di gara. Esso è stato migliorato in seguito a consultazione di un
certo numero di federazioni europee dell’industria. Nel corso dello studio il
consulente ha preparato ulteriori questionari sulle opzioni in esame e li ha
sottoposti all’approvazione della Commissione per poi inviarli alle parti
interessate (amministrazioni degli Stati membri ed esportatori).
Principali organizzazioni/esperti consultati
Federazioni
europee dell’industria e singoli esportatori, autorità nazionali competenti
degli Stati membri e in particolare le autorità nazionali incaricate di
concedere le autorizzazioni all’esportazione e le autorità doganali.
Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati
Lo studio di
valutazione d’impatto ha evidenziato una serie di punti deboli nelle opzioni
avanzate dalla DG TRADE affinché fossero vagliate col consenso delle varie DG
associate. In alcuni casi, la DG TRADE sapeva che le opzioni erano deboli, ma
riteneva che dovessero essere vagliate per confermare i pareri iniziali
condivisi con gli Stati membri.
Alcuni
commenti e suggerimenti avanzati dall’industria non sono stati accolti per una
serie di motivi, in particolare perché andrebbero oltre quanto risulta
realizzabile nel contesto dell’attuale revisione del regolamento. Fra questi:
–
l’esenzione
delle multinazionali dai controlli sulle esportazioni di trasferimenti
immateriali tra la sede UE e le filiali straniere;
–
il
cambiamento del sistema attuale, basato su decisioni ex ante e caso per caso in
materia di controlli sulle esportazioni riguardanti singoli esportatori per la
maggior parte dei prodotti di cui all’allegato I e dirette verso paesi terzi,
sostituendolo con un sistema di esportatori certificati mediante verifiche
periodiche dei rispettivi programmi interni di conformità e un intenso dialogo
fra governo e industria;
–
l’introduzione
di un termine massimo di scadenza prestabilito per il trattamento, da parte
delle autorità nazionali, delle richieste di autorizzazione all’esportazione;
–
l’introduzione
di un’esenzione per i piccoli campioni e le spedizioni di basso valore
dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione all’esportazione. La Commissione
esaminerà però nel corso del 2007 la possibilità di proporre nuove
autorizzazioni di esportazione della Comunità per facilitare determinate
esportazioni verso destinazioni specifiche, sulla base degli stimoli forniti
dall’industria, il che potrebbe comportare l’introduzione di una regola de
minimis in alcune circostanze;
–
l’eliminazione
o una drastica semplificazione dei controlli che gli Stati membri sono
autorizzati a effettuare sui prodotti non iscritti a elenco oltre ai beni
elencati al regolamento.
La
Commissione peraltro è sensibile alle preoccupazioni dell’industria, e
continuerà il proprio lavoro volto a creare il quadro normativo meno oneroso
possibile, per rafforzare la posizione dell’industria stessa nel quadro della
concorrenza internazionale. Alla proposta di modifica del regolamento è stata
pertanto aggiunta una clausola di revisione.
Mezzi impiegati per rendere accessibile al
pubblico il parere degli esperti
I risultati
dello studio sono stati resi disponibili il 23 febbraio 2006 al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/pr230206_en.htm
Valutazione d’impatto
Per quanto
riguarda la decisione di chiarire la definizione di trasferimenti
immateriali di tecnologia, non è chiaro se l’attuale articolo 2,
lettera b), punto iii) riguardi la trasmissione di tecnologie a duplice uso
controllate mediante l’accesso a intranet da parte di terzi soggetti situati al
di fuori dell’UE. Questo stato di cose può avere un effetto sull’industria,
dato che al momento non esiste una definizione valida per tutta l’UE, né
un’armonizzazione europea dell’esecuzione dei controlli sulle tecnologie
immateriali. Tale effetto potrebbe essere ridotto dall’adozione di orientamenti
dell’UE per l’esecuzione dei controlli sui trasferimenti immateriali
comprensivi di una concezione pratica dell’ambito di applicazione delle
tecnologie di dominio pubblico.
Sono state
considerate diverse opzioni per quanto riguarda il controllo di transito e trasbordo.
In ragione del volume elevato degli scambi che passano attraverso l’UE,
l’opzione di sottoporre a un obbligo sistematico di autorizzazione preventiva
ogni transito o trasbordo di prodotti a duplice uso è stata esclusa, in quanto
impraticabile ed eccessivamente onerosa. Si è quindi scelto di consentire alle
autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri di prendere possesso di
un prodotto a duplice uso in transito o trasbordato quando vi siano ragionevoli
indicazioni (in particolare da fonti investigative) secondo cui il prodotto è o
potrebbe essere destinato alla proliferazione illecita di armamenti in un paese
terzo. Quest’opzione esiste già in alcuni Stati membri, e consente loro di dare
esecuzione all’iniziativa di sicurezza contro la proliferazione. L’effetto di
quest’opzione sui pochi Stati membri che imponevano un obbligo sistematico di
autorizzazione preventiva sul transito di prodotti a duplice uso dovrebbe
essere minimo, dal momento che il volume delle autorizzazioni registrato è al
di sotto di 10 all’anno.
Si sono
studiate diverse opzioni relative al sanzionamento del brokeraggio illecito di
prodotti a duplice uso, in base alla definizione secondo cui il brokeraggio è
un servizio che facilita una transazione riguardante beni a duplice uso. Tali
opzioni tengono conto del fatto che i controlli sul brokeraggio dovrebbero
riguardare beni situati al di fuori dell’UE e quindi sottoposti alla
legislazione dei paesi terzi. Lo studio ha rivelato l’estrema difficoltà di dare
attuazione a tali controlli, per cui si è concluso che questi dovrebbero
limitarsi ai due casi seguenti:
–
quando
l’intermediario è al corrente della destinazione finale illecita volta a
produrre con quei beni ADM nei paesi terzi;
–
quando
lo Stato membro in cui è stabilito l’intermediario ha informato quest’ultimo di
tali rischi.
Questi due
casi fanno scattare l’obbligo per l’intermediario/fornitore di servizi
d’intermediazione di richiedere un’autorizzazione prima di effettuare la
transazione.
Il riferimento
esplicito alla possibilità per gli Stati membri di introdurre la gestione
elettronica delle richieste e delle autorizzazioni di esportazione di cui
all’articolo 10, paragrafo 4 rifuso faciliterà
il lavoro delle amministrazioni nazionali e degli esportatori.
Si sono
vagliate diverse opzioni per armonizzare le condizioni d’uso dei diversi
tipi di autorizzazioni all’esportazione consentiti in conformità del
regolamento, così da garantire parità di condizioni e da migliorare la
sicurezza dell’UE.
Per quanto
concerne l’autorizzazione generale di esportazione della Comunità (CGEA),
lo studio di valutazione d’impatto ha indotto la Commissione a optare per
chiarire il significato di “registrazione” e “notifica”, due concetti
attualmente definiti all’allegato II del regolamento, e a limitare le
condizioni in base alle quali si può rifiutare la CGEA (articolo 6, paragrafo
1, lettera a) rifuso). Ciò consente una maggiore convergenza delle prassi
seguite in tutta l’UE.
A proposito
dell’armonizzazione
delle condizioni d’uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali
(NGEA), lo studio di valutazione d’impatto ha evidenziato che alcuni
Stati membri non dispongono di un sistema di registrazione e pertanto, mancando
informazioni sugli utenti, non sono in grado di garantire piena esecuzione al
regolamento. La scelta di modificare il regolamento intende colmare questa
lacuna. Lo studio ha anche portato alla luce il fatto che gli esportatori che
possono beneficiare di autorizzazioni generali di esportazione nazionali[1]
godono di un vantaggio comparativo rispetto agli altri. La proposta della
Commissione di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione della
Comunità è stata largamente sostenuta dall’industria e accolta con favore dagli
Stati membri. La Commissione cercherà di formulare le dette proposte nel 2007,
in base alle informazioni che saranno fornite dagli esportatori e alle
discussioni intavolate con gli Stati membri.
Riguardo
all’opzione di armonizzare le prassi degli Stati membri per quanto concerne la concessione
di autorizzazioni globali di esportazione condizionandola
all’esecuzione, da parte dell’esportatore, di un programma interno di conformità
(PIC), lo studio ha rivelato che i PIC, quando vengono messi in opera,
sono considerati fattori positivi. Infatti, i PIC aumentano in modo
significativo la capacità degli esportatori di conformarsi alle disposizioni in
materia di controllo sulle esportazioni. La proposta della Commissione consiste
nell’incoraggiare gli Stati membri a concedere autorizzazioni globali di
esportazione alle aziende che hanno istituito un PIC.
Si sono
vagliate anche le opzioni relative a un aumento del coordinamento e della
condivisione fra le autorità nazionali degli Stati membri di informazioni sensibili
relative all’esecuzione nazionale del “controllo sulla destinazione finale”.
I risultati hanno consigliato alla Commissione di proporre una posizione
intermedia tra l’opzione vagliata durante lo studio di valutazione d’impatto
(condivisione sistematica d’informazioni tra le autorità doganali nazionali in
merito a tutte le richieste nazionali valide) e la situazione attuale, che
risulta insoddisfacente dal punto di vista del commercio e della sicurezza. La
proposta mira a far sì che gli Stati membri condividano fra loro e con la
Commissione le norme generali imposte agli esportatori nazionali per quanto
riguarda l’obbligo di autorizzazione all’esportazione per i prodotti non
iscritti a elenco destinati ad essere esportati verso alcuni utilizzatori
finali. Al momento opportuno, ciò dovrebbe portare a una maggiore convergenza
delle politiche nazionali e a una migliore informazione e trasparenza a favore
dell’industria esportatrice.
Sono state
apportate modifiche all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9 e all’articolo
15 del regolamento per:
–
allineare
il quadro giuridico dell’UE sulle norme informali ma politicamente vincolanti
fissate nell’ambito dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni
con un riesame periodico della validità dei dinieghi;
–
garantire
un’ampia consultazione tra Stati membri in caso di divergenze di valutazione in
merito ad alcuni casi di richiesta di esportazione e creare parità di
condizioni all’interno dell’UE;
–
consentire
alla Commissione di sviluppare in futuro un sistema elettronico sicuro per
condividere le informazioni sensibili ed eventualmente classificate a livello
UE.
Queste
proposte dovrebbero avere un effetto positivo sia per il commercio che per la
sicurezza.
L’articolo
11 rifuso qui proposto stabilisce che le modifiche all’elenco dei prodotti
controllati siano apportate seguendo una procedura di comitato di cui
all’articolo 19 rifuso, e che non richiedano un regolamento formale del
Consiglio. Il risultato sarà un aggiornamento più rapido dell’elenco stesso in
conformità delle decisioni adottate nel quadro dei regimi di controllo sulle
esportazioni.
Gli obblighi
relativi alla tenuta di registri di cui all’articolo 16 sono stati modificati
per tenere debitamente conto delle richieste dell’industria, sostenute dal
lavoro effettuato con gli esperti degli Stati membri, al fine di migliorare la
situazione introducendo norme proporzionate e applicabili a seconda dei
trasferimenti in causa.
L’articolo
21 rifuso qui proposto prevede l’imposizione di sanzioni penali almeno per le
violazioni gravi del regolamento e delle disposizioni attuative e rappresenterà
un deterrente alle infrazioni delle norme relative ai controlli sulle
esportazioni.
L’effetto
dell’introduzione di un articolo 22 rifuso per la cooperazione internazionale
sarà:
- contribuire
alla soluzione di certe situazioni che si verificano attualmente, come quella
per cui gli esportatori dei paesi terzi e dell’UE sono obbligati a controllare
i trasferimenti di prodotti a duplice uso nel mercato unico (ad es. quando le
leggi dei paesi terzi contengono norme di riesportazione all’interno del
mercato unico per quanto riguarda i beni a duplice uso importati);
- consentire
il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni all’esportazione, con la
possibilità di agevolare sensibilmente i progetti industriali o di ricerca
comuni, in particolare coi paesi terzi aderenti ai regimi internazionali di
controllo sulle esportazioni o elencati nella CGEA attuale;
- consentire
l’adozione di norme specifiche di controllo sulle esportazioni valide per tutta
l’UE che si dovrebbero applicare alle tecnologie sviluppate nell’UE nel
contesto dei programmi internazionali che ricevono un finanziamento comunitario
e coinvolgono paesi terzi, e che riguarderebbero anche l’accesso a tali
tecnologie con mezzi immateriali.
L’effetto di
una sostituzione dell’autorizzazione preventiva attualmente in vigore per i
trasferimenti tra Stati membri di prodotti elencati all’attuale allegato IV
(articolo 25 rifuso) mediante notifiche preventive faciliterà i trasferimenti
nel quadro del mercato interno senza avere un impatto negativo sulla sicurezza,
dal momento che gli Stati membri manterranno la possibilità di bloccare tali
trasferimenti in presenza di giustificati motivi.
Infine, sono
avanzate diverse proposte per l’adozione, in settori specifici, di buone prassi
e di provvedimenti amministrativi il cui impatto non è stato valutato ma la cui
giustificazione politica può risiedere negli sviluppi dei regimi internazionali
di controllo sulle esportazioni e nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio
sul seguito da dare alle verifiche inter pares.
3) Elementi giuridici della proposta
Sintesi delle misure proposte
La presente
proposta è una rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio in
linea con l’accordo interistituzionale sulla tecnica della rifusione degli atti
giuridici e riunisce nello stesso testo le modifiche sostanziali apportate al
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio e le disposizioni rimaste immutate
dello stesso. La proposta sostituisce e abroga il suddetto regolamento,
contribuendo a rendere la legislazione comunitaria più accessibile e
trasparente.
Tra le
modifiche proposte, ve ne sono in particolare cinque che vanno oltre la
revisione e l’aggiornamento tecnici del regolamento (CE) n. 1334/2000, vale a
dire:
–
una
proposta d’introduzione di una procedura di comitato per la modifica degli
allegati del regolamento (elenchi dei prodotti controllati e formulari) e per
l’adozione di misure di attuazione;
–
la
sostituzione dell’obbligo di autorizzazione per il trasferimento nel quadro del
mercato interno dei prodotti elencati all’allegato V rifuso con una procedura
di “notifica preventiva”, al fine di facilitare il commercio nel quadro del
mercato interno dell’UE senza ledere gli interessi legati alla sicurezza;
–
l’introduzione
di una disposizione secondo cui gli Stati membri devono comminare sanzioni
penali almeno per le violazioni del regolamento; ciò in risposta all’invito del
piano d’azione di Salonicco a favore di un approccio comune dell’UE per la
penalizzazione delle esportazioni illegali di beni a duplice uso, nonché
all’invito contenuto nella risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU
per l’introduzione di sanzioni civili o penali adeguate per le violazioni delle
norme che presiedono ai controlli sulle esportazioni. L’attuale sistema di
sanzioni in vigore nella maggior parte degli Stati membri comprende sanzioni
amministrative e penali. La nuova disposizione, grazie a un’armonizzazione
minima a livello UE, eviterà che almeno i colpevoli di violazioni gravi siano
esposti a sanzioni puramente amministrative in alcuni Stati membri;
–
un
considerando chiarisce che il regolamento prevede un quadro giuridico completo
per l’esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dei relativi
servizi. In questo contesto, la certezza giuridica è essenziale per le
esportazioni di prodotti, tecnologie o servizi soggette al presente regolamento
ed effettuate in conformità delle sue disposizioni e di quelle adottate per la
sua attuazione. La certezza giuridica è particolarmente importante per quanto
riguarda le normative dei paesi terzi che potrebbero considerare le stesse
esportazioni dei reati penali;
–
l’introduzione
di un articolo che prevede siano condotte trattative coi paesi terzi per
risolvere questioni quali i requisiti in materia di riesportazione, in
particolare quando questi ultimi mirano a impedire un ricorso pieno al mercato
unico da parte degli esportatori UE di tecnologie a duplice uso non provenienti
dall’UE e l’adozione di norme di controllo sulle esportazioni specifiche per
progetto quando i progetti che ricevono un finanziamento comunitario
coinvolgono paesi terzi.
Le altre
proposte principali di rifusione e modifica del regolamento (CE) n. 1334/2000
sono le seguenti:
–
introduzione
di controlli sul transito;
–
introduzione
di controlli sul brokeraggio e sanzionamento del brokeraggio illecito di
prodotti a duplice uso legati a programmi connessi con le armi di distruzione
di massa;
–
chiarimento
e aggiornamento dei controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia,
compresa la prestazione di assistenza tecnica;
–
introduzione
di limitati aggiustamenti per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli
nazionali sui prodotti non elencati nel regolamento, al fine di migliorarne
l’efficienza e trasparenza;
–
armonizzazione
delle condizioni d’uso delle autorizzazioni generali;
–
inserimento
di un criterio per aumentare la concessione di autorizzazioni globali agli
esportatori che si siano dotati di programmi interni di conformità;
–
introduzione
di possibilità per una più ampia consultazione fra gli Stati membri interessati
prima di concedere autorizzazioni essenzialmente simili a transazioni già
rifiutate;
–
miglioramento
della comunicazione dei dinieghi e dello scambio di altre informazioni
sensibili e possibile introduzione futura di un sistema elettronico criptato
per lo scambio d’informazioni sui dinieghi e altre informazioni classificate;
–
obbligo
di registrazione per gli esportatori e i fornitori dei prodotti più sensibili
all’interno della Comunità presso le autorità nazionali competenti;
–
obbligo
per le autorità nazionali di stabilire scadenze indicative per il trattamento
delle domande di autorizzazione all’esportazione e scadenze per il trattamento
delle richieste d’informazione dalle autorità competenti per le autorizzazioni
in merito all’effettuazione dei controlli nazionali.
Alcune
misure sono state lasciate a un successivo intervento normativo da effettuare
in base alla procedura di comitato, come nel caso dell’adattamento del modello
di formulario di cui all’allegato III al fine di conformarsi alla formula
quadro delle Nazioni Unite per i documenti commerciali, che ha fornito ai
governi, alle organizzazioni e al mondo imprenditoriale una base per una
concezione standard e uniformata dei documenti utilizzati per il commercio e il
trasporto, con l’obiettivo di facilitare l’utilizzo dell’autorizzazione.
Base giuridica
Articolo 133
del trattato CE.
Principio di sussidiarietà
La proposta
è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di
sussidiarietà non si applica.
Principio di proporzionalità
La proposta
è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.
Si sono
proposte soltanto le modifiche al regolamento che risultano necessarie e di cui
è confermata la giustificazione. Delle altre questioni si tratterà mediante
un’azione amministrativa o con buone prassi o azioni a livello nazionale.
Come si è
detto sopra, l’onere finanziario e amministrativo è ridotto al minimo, dal
momento che i nuovi obblighi sono stati limitati a quanto può ragionevolmente
essere fatto e alcuni nuovi provvedimenti semplificheranno la gestione dei
controlli sulle esportazioni.
Scelta degli strumenti
Strumento
proposto: Regolamento.
Altri
strumenti non sarebbero adeguati, innanzitutto perché una modifica dello strumento
giuridico esistente (regolamento del Consiglio) può essere fatta solo mediante
un altro regolamento. In secondo luogo, le decisioni della Corte di giustizia
europea hanno chiarito che i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice
uso sono di competenza esclusiva della Comunità. Nella comunicazione sono
proposte altre misure di natura non giuridica e che rispettano l’esigenza di
apportare un valore aggiunto all’UE.
4) Incidenza sul bilancio
Nel breve
periodo, le proposte non avranno conseguenze finanziarie significative per
l’UE. La possibile elaborazione e istituzione di un sistema sicuro dell’UE per
la comunicazione dei dinieghi e lo scambio di altre informazioni sensibili
avrebbe un costo moderato, e comunque la decisione sull’elaborazione o meno di
tale sistema sarà adottata di concerto con gli Stati membri e non prima
dell’inizio del 2007. In allegato si trova una valutazione dei costi legati
all’istituzione del sistema.
5) Informazioni supplementari
Semplificazione
La proposta
stabilisce la semplificazione della legislazione e delle procedure
amministrative per le autorità pubbliche (comunitarie e nazionali) e per i
soggetti privati.
Il ricorso
alla rifusione consente alla Comunità di combinare in un unico testo le
modifiche sostanziali proposte al regolamento del Consiglio e le disposizioni
rimaste immutate dello stesso. Inoltre, il testo originale del regolamento è
stato migliorato e chiarito ai fini di una migliore regolamentazione.
Una serie di
proposte semplificherà il lavoro delle amministrazioni comunitarie (una
procedura di comitato per le modifiche degli allegati e per l’adozione di
orientamenti) e per i soggetti privati (adozione di buone prassi per
l’attuazione del regolamento, armonizzazione delle condizioni d’uso per le
autorizzazioni all’esportazione e il loro formato, sistemi elettronici per la
gestione delle richieste di autorizzazione).
Abrogazione delle norme esistenti
L’adozione
della proposta comporterà l’abrogazione delle norme esistenti.
Rifusione
La proposta
riguarda una rifusione.
Allegato
Costi della possibile istituzione di un
sistema sicuro per lo scambio d’informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo
4 della proposta di regolamento
Introduzione
Il nuovo
paragrafo 4 dell’articolo 15 del regolamento rifuso prevede la possibilità di
istituire un sistema sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri e se
del caso anche con la Commissione. Tale sistema servirebbe in particolare per
l’accesso in linea a una banca dati contenente i dinieghi delle autorizzazioni
all’esportazione (queste informazioni sono attualmente scambiate su CD-ROM),
anche se si possono considerare altri possibili usi per facilitare lo scambio
d’informazioni di cui al regolamento.
In questa
fase la proposta intende soltanto fornire una base giuridica nel caso una
simile decisione sia adottata e non pregiudica la decisione stessa, da
adottarsi soltanto dopo aver considerato i parametri necessari per il sistema e
di concerto con gli Stati membri.
Linea di bilancio interessata
20.02.01,
nella parte operativa del bilancio e nei limiti degli importi attualmente
disponibili.
Stima dei costi
Qualora in
futuro una decisione per l’adozione di un simile sistema vada avanti, il
bilancio potrebbe essere diviso in cinque parti, come da tabella qui sotto:
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Totale |
|
Sviluppo |
200.000 |
50.000 |
0 |
0 |
250.000 |
|
Mantenimento |
|
10.000 |
20.000 |
20.000 |
50.000 |
|
Infrastrutture |
|
30.000 |
|
10.000 |
40.000 |
|
Rete |
|
25.000 |
15.000 |
15.000 |
55.000 |
|
Supporto infra |
|
30.000 |
20.000 |
20.000 |
70.000 |
|
Supporto utenti |
|
40.000 |
30.000 |
30.000 |
100.000 |
|
Totale |
200.000 |
185.000 |
85.000 |
95.000 |
565.000 |
Lo sviluppo
consisterebbe nel rimodellare l’attuale banca dati utilizzando una tecnologia
di server e inserendo funzioni e
possibilità nuove. Una parte significativa dell’attuale banca dati (ad es. il
formato) verrebbe comunque riutilizzata.
Per quanto riguarda i costi della rete, in
linea di principio dovrebbero essere molto limitati, poiché si userebbe
l’attuale “Testa secure”. Queste stime non comprendono i costi di connessione
per gli Stati membri. Qualora si optasse per una rete ad hoc, sarebbe
necessario un bilancio specifico, ma questa possibilità non è attualmente
contemplata.
Il bilancio
per l’assistenza agli utenti comporterebbe la creazione di un helpdesk, che potrebbe essere condiviso
con altri progetti.
ê 1334/2000
2006/0266 (ACC)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e
tecnologie a duplice uso
IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la
proposta della Commissione,
considerando
quanto segue:
ò nuovo
(1)
Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso[2]
è stato modificato in modo sostanziale e dovrebbe essere rifuso a fini di
chiarezza.
ê1334/2000 considerando 1 (adattato)
(2) I prodotti a duplice uso (inclusi il
software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci
quando sono esportati dalla Comunità ÖeuropeaÕ.
ê1334/2000 considerando 2
(3) È necessario un efficace sistema comune
di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il
rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati
membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell’Unione europea.
ê1334/2000 considerando 3
(4) L’esistenza di un sistema comune di
controllo e di politiche armonizzate di applicazione e controllo in tutti gli
Stati membri rappresenta un presupposto indispensabile per la libera
circolazione dei prodotti a duplice uso all’interno della Comunità.
ê1334/2000 considerando 4 (adattato)
(4) L’attuale regime di
controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso fissato dal regolamento
(CE) n. 3381/94[3] e dalla decisione
94/942/PESC[4] deve essere ulteriormente
armonizzato al fine di continuare a garantire controlli efficaci.
ê1334/2000 considerando 6
ð nuovo
(5) La responsabilità delle decisioni in
merito alle richieste di autorizzazioni di esportazione ð specifiche,
globali o generali nazionali o di autorizzazioni per la fornitura di
servizi di intermediazione o della sorveglianza sui trasferimenti dei prodotti
a duplice uso di cui all’allegato V nel quadro del mercato interno ï spetta alle autorità nazionali. Le
disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a
duplice uso devono essere adottate nell’ambito della politica commerciale
comune e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del
20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile
alle esportazioni[5].
ê1334/2000 considerando 7 (adattato)
ð nuovo
(6)
Le decisioni relative all’aggiornamento
deglill’elenchio comunie di beni a duplice uso Ö
soggetti ai controlli sulle esportazioni Õ
devono essere pienamente conformi agli obblighi e agli impegni che ciascuno
Stato membro ha ð gli
Stati membri hanno ï
assunto in quanto membroi
dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in
materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di
pertinenti trattati internazionali.
ê1334/2000 considerando 5 (adattato)
ð nuovo
(7) Elenchi comuni di prodotti a duplice uso,
di destinazioni e di linee direttrici sono elementi essenziali per un Ö regime UE Õ sistema di controllo delle
esportazioni efficace Tali elenchi sono stati stabiliti dalla decisione
94/942/PESC e dalle successive modifiche e dovrebbero essere incorporati nel
presente regolamento.ð ed è
opportuno che le decisioni adottate dagli Stati membri nel quadro dei regimi
internazionali di controllo sulle esportazioni si trasformino rapidamente in
modifiche dell’allegato I del regolamento che elenca i prodotti sottoposti a
controllo nell’UE, e che siano stabilite procedure per l’adozione di misure
della Commissione finalizzate all’attuazione del regolamento in consultazione
con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. ï
ê1334/2000 considerando 8
(8) Anche la trasmissione di software e di
tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di
fuori della Comunità dovrebbe essere sottoposta a controllo.
ê1334/2000 considerando 9
(9) Occorre prestare particolare attenzione
alle questioni relative alla riesportazione e all’utilizzazione finale.
ê1334/2000 considerando 10
(10) Il 22 settembre 1998 i rappresentanti degli
Stati membri e della Commissione europea hanno firmato protocolli aggiuntivi
dei rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la
Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia
atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire
informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari
specificate.
ê1334/2000 considerando 11
(11) La Comunità ha istituito un complesso
organico di norme doganali contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[6],
e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione[7],
che attua il regolamento (CEE) n. 2913/92, i quali stabiliscono, tra l’altro,
le disposizioni relative all’esportazione e riesportazione di beni. Il presente
regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal codice doganale
comunitario e dalle relative disposizioni d’applicazione da questi ultimi
derivanti.
ê1334/2000 considerando 12
ð nuovo
(12) A norma ed entro i limiti dell’articolo 30
del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati
membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di
determinati prodotti a duplice uso all’interno della Comunità europea al fine
di salvaguardare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. ð Tali
controlli intracomunitari dei prodotti elencati all’allegato V saranno
costituiti da notifiche preventive delle spedizioni effettuate all’interno
dell’UE al fine di garantire una maggiore coerenza rispetto alle disposizioni
del trattato Euratom e di agevolare il commercio intracomunitario di prodotti a
duplice uso. Le misure adottate dagli Stati membri al fine di dare attuazione a
queste nuove disposizioni non comportano l’effettuazione di controlli alle
frontiere interne della Comunità, ma soltanto misure volte ad esempio a
garantire la rintracciabilità dei prodotti che circolano nel mercato unico e
applicate nel quadro delle procedure di controllo e in modo non discriminatorio
su tutto il territorio della Comunità. ï Tali controlli, essendo correlati
all’efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, saranno
periodicamente riesaminati dal Consiglio.
ê1334/2000 considerando 13
(13) Per garantire la corretta applicazione del
presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare provvedimenti
intensi a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.
ò nuovo
(14) La
risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, adottata il 28/4/2004,
invita in particolare a garantire una prevenzione adeguata di esportazione,
riesportazione, transito, trasbordo e brokeraggio illeciti dei prodotti a
duplice uso. Occorre pertanto stabilire esplicitamente la possibilità, per le
autorità degli Stati membri, di intercettare e prendere possesso dei prodotti a
duplice uso in transito quando potrebbero essere o sono destinati alla
proliferazione di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in un paese
terzo, e occorre introdurre controlli sulla fornitura dei servizi di
intermediazione quando l’intermediario è stato informato dalle autorità
nazionali competenti o è a conoscenza del fatto che tali servizi potrebbero
portare alla produzione di armi illegali di distruzione di massa o dei loro
vettori in un paese terzo.
(15) È
opportuno arrivare a un’effettuazione uniforme e coerente dei controlli in
tutta l’UE, per evitare di compromettere la sicurezza dell’Unione europea e
internazionale, nonché la concorrenza sleale fra gli esportatori europei. A tal
fine è deciso, in linea con le raccomandazioni del piano d’azione di Salonicco
adottato dai capi di Stato e di governo nel giugno 2003 e integrato dalla
strategia sulle ADM, di:
–
ampliare i casi in cui gli Stati membri
possono avviare consultazioni con altri Stati membri prima di concedere
un’autorizzazione di esportazione che potrebbe, ad esempio, minacciare gli
interessi vitali di sicurezza di un altro Stato membro;
–
garantire una maggiore convergenza
delle condizioni di effettuazione dei controlli nazionali sui prodotti a
duplice uso non elencati nel regolamento;
–
integrare la definizione di
trasferimenti immateriali di tecnologia in modo da includere la messa a
disposizione di tecnologia controllata alle persone stabilite al di fuori
dell’UE, compresi i servizi di assistenza tecnica forniti per via elettronica,
e adeguare alle possibilità effettive degli esportatori, con modifiche
all’articolo 16, gli obblighi relativi alla tenuta di registri per i
trasferimenti immateriali di tecnologia;
–
armonizzare le condizioni d’uso dei
diversi tipi di autorizzazioni che possono essere concesse a norma del
regolamento;
–
allineare meglio le modalità di scambio
delle informazioni sensibili tra Stati membri con alcune delle pratiche
esistenti dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, in
particolare introducendo nel regolamento il concetto di dinieghi in vigore o
dinieghi validi, e dare la possibilità di istituire un sistema elettronico
sicuro per lo scambio d’informazioni tra Stati membri.
(16) Poiché
gli esportatori UE che operano in diversi paesi possono essere sottoposti a
norme diverse circa il controllo sulle esportazioni, si stabilisce che la
Commissione possa negoziare coi paesi terzi per ottenere in particolare il
riconoscimento del regime UE e delle sue specificità, come l’esistenza di un
mercato unico dei prodotti a duplice uso e di una politica comune in materia di
commercio estero che si applica a tali prodotti.
ê1334/2000 considerando 14 (adattato)
ð nuovo
(17) Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire le
sanzioni ð efficaci,
proporzionate e dissuasive ï da applicare in caso di violazione delle
disposizioni del presente regolamento.
ò nuovo
(18) Per
rafforzare il regime UE sulle esportazioni di prodotti a duplice uso e dei
servizi collegati e in conformità della risoluzione 1540 del Consiglio di
sicurezza dell’ONU è necessario prevedere l’imposizione di sanzioni penali in
particolare per le violazioni gravi del regolamento e delle norme attuative
adottate dagli Stati membri. Inoltre, il 17/18 giugno 2004 il Consiglio europeo
ha adottato una dichiarazione sulle sanzioni penali ricordando l’impegno,
espresso dagli Stati membri nella strategia europea contro la proliferazione
delle armi di distruzione di massa adottata il 12 dicembre 2003, di adottare
politiche comuni rispetto alle sanzioni penali per l’esportazione illegale, il
brokeraggio e il contrabbando di materiali connessi con le ADM.
(19) Il
regolamento prevede un quadro esaustivo a disciplina delle esportazioni di
prodotti, tecnologie e servizi a duplice uso in provenienza dall’Unione
europea. Al riguardo è essenziale la certezza del diritto per gli esportatori
di prodotti o servizi soggetti al presente regolamento che abbiano agito in
conformità delle sue disposizioni e delle norme attuative adottate in
conformità del regolamento stesso rispetto alla legislazione differente dei
paesi terzi che potrebbe considerare tali esportazioni come reati penali.
(20) Le
autorità nazionali competenti incaricate dell’attuazione del regolamento devono
conoscere gli esportatori che intendano esportare prodotti a duplice uso o i
fornitori che intendano trasferire i prodotti di cui all’allegato V del
regolamento all’interno della Comunità, in modo da attuare efficientemente le
sue disposizioni.
ê1334/2000 considerando 15 (adattato)
Nella
risoluzione del 13 aprile 1999[8] il Parlamento europeo ha
espresso i suoi pareri.
ê1334/2000 considerando 16 (adattato)
Il
regolamento (CE) n. 3381/94 dovrebbe conseguentemente essere abrogato,
ê 1334/2000
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Oggetto e definizioni
ê 1334/2000 (adattato)
ð nuovo
Articolo
1
Il presente
regolamento istituisce un Ö regime Õ comunitario di controllo Ö delle
esportazioni dei Õ prodotti a duplice uso ð e
dei servizi collegati e del transito dei prodotti a duplice uso ï.
ê1334/2000 articolo 2 (adattato)
ð nuovo
Articolo
2
Ai fini del
presente regolamento:
a) “prodotti a duplice uso” sono i
prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo
sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un
utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi
nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;
b) “esportazione” è:
i) un regime di esportazione ai sensi
dell’articolo 161 del Ö regolamento (CE) n.
2913/1992 Õ (codice
doganale comunitario);
ii) una riesportazione, ai sensi
dell’articolo 182 di detto codice,; e
iii) la trasmissione di software o di
tecnologie ð ,
o la fornitura di assistenza tecnica, ï mediante mezzi elettronici, Ö compresi Õ fax,
o telefono ð ,
posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, ï verso una destinazione al di fuori della
Comunità Ö europea Õ; ciò si applica alla trasmissione
orale di tecnologia tramite telefono solo quando tale
tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte
pertinente è letta o è descritta al telefono in modo tale da
conseguire un risultato sostanzialmente analogo ð ,
e comprende la messa a disposizione in forma elettronica di tale software,
tecnologie o assistenza tecnica ï ;
ð iv)
la fornitura di servizi di intermediazione nelle transazioni di prodotti a
duplice uso dalla Comunità europea verso il territorio di un paese terzo. ï
c) “esportatore” è qualsiasi persona
fisica o giuridica ð o
consorzio: ï
i) per
conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la
persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese
terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del
territorio doganale della Comunità Ö europea Õ al momento dell’accettazione della
dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del
contratto non agisca per proprio conto Ö l’esportatore è la persona che ha Õ è determinante
la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale
della Comunità Ö europea Õ.
ii) Per
“esportatore” si intende altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che
decida di trasmettere ð o
rendere disponibile ï software o tecnologie ð o
fornisca assistenza tecnica ï mediante Ö qualunque mezzo
elettronico Õ mezzi elettronici, fax o
telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità Ö europea Õ;
ò nuovo
iii) che
fornisca servizi di intermediazione ai sensi della lettera e).
ê 1334/2000
Qualora, ai
sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del
diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non
stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente
stabilito nella Comunità;
d) “dichiarazione d’esportazione” è
l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità
prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di
esportazione.;
ò nuovo
e) “servizi
di intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso” sono attività di
persone, entità e consorzi:
–
che negoziano o organizzano transazioni
aventi come oggetto l’acquisto, la vendita o la fornitura dei prodotti a
duplice uso di cui all’allegato I da un paese terzo a qualunque altro paese
terzo; o
–
che acquistano, vendono o forniscono
tali prodotti da un paese terzo a qualunque altro paese terzo;
f) “intermediario”
è qualunque persona giuridica o fisica o consorzio che fornisca servizi di
intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso elencati all’allegato I dal
territorio doganale della Comunità europea verso il territorio di un paese
terzo;
g) “transito”
è il trasporto di prodotti a duplice uso che entrano e passano attraverso il territorio
doganale della Comunità europea con una destinazione esterna alla Comunità
stessa;
h) “autorizzazione
di esportazione specifica” è un’autorizzazione concessa a uno specifico
esportatore per un utilizzatore finale di un paese terzo e riguardante uno o
più prodotti o tecnologie a duplice uso
i) “autorizzazione
generale di esportazione della Comunità” è un’autorizzazione all’esportazione
(UE 001) per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione, concessa
a tutti gli esportatori che rispettano le sue condizioni d’uso elencate
all’articolo 6, paragrafo 1, e all’allegato II;
j) “autorizzazione
globale di esportazione” è un’autorizzazione concessa a un determinato
esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, può essere
valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno
o più paesi terzi specifici;
k) “autorizzazione
generale di esportazione nazionale” è un’autorizzazione nazionale pubblicata
nella gazzetta ufficiale di uno Stato membro valida per tutti gli esportatori
stabiliti nello Stato membro di pubblicazione che rispettano le condizioni del
diritto nazionale, riguarda uno o più paesi specifici e un certo numero di
prodotti a duplice uso definiti dal diritto nazionale e non soggetti alle notifiche
di cui all’articolo 9;
l) “fornitore”
è qualunque persona giuridica o fisica o consorzio che trasferisce un prodotto
a duplice uso elencato all’allegato V del regolamento da uno Stato membro a un
altro Stato membro.
ê 1334/2000
CAPO II
Campo d’applicazione
Articolo
3
1.
L’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell’elenco di cui
all’allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può
essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 5, anche l’esportazione
verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non
compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
ò nuovo
3. È necessaria un’autorizzazione per la fornitura
di servizi di intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso elencati
all’allegato I quando l’intermediario è stato informato dalle autorità
competenti dello Stato membro in cui è stabilito o ha motivi per sospettare che
tali prodotti a duplice uso siano o potrebbero essere destinati alla proliferazione
di armi di distruzione di massa o dei loro vettori in violazione dei trattati e
degli obblighi internazionali pertinenti.
4. Il presente regolamento
non si applica ai prodotti a duplice uso che attraversano solamente il
territorio della Comunità, vale a dire quelli che non sono sottoposti ad
altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno, oppure
che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e
non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata.
4. Le autorità doganali nazionali possono fermare
temporaneamente, a fini di controllo, i prodotti a duplice uso elencati
all’allegato I e che si trovano in transito. Se, in seguito a tali controlli,
le autorità nazionali competenti hanno ragionevoli motivi di sospettare che i
prodotti siano o potrebbero essere destinati alla proliferazione illegale o ad
attentati alla sicurezza internazionale in violazione dei trattati e degli
obblighi internazionali, esse possono decidere di prendere possesso dei
prodotti stessi.
ê 1334/2000
53. Il presente regolamento non si
applica alla fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie qualora
esse comportino un movimento transfrontaliero di persone fisiche.
ê 1334/2000
ð nuovo
Articolo
4
1. L’esportazione
di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I è
subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’esportazione nel caso in
cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato
membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati,
in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla
produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla
conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di
armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari
oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione
di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
2.
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui
all’allegato I è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione
d’esportazione anche nel caso in cui il paese acquirente o il paese di
destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una
posizione comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione
dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l’esportatore sia
stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o
possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del
presente paragrafo per “scopi militari” si intende:
a) l’inserimento in prodotti militari
figuranti nell’elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l’utilizzazione di
apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini
dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari
figuranti nell’elenco summenzionato;
c) l’utilizzazione di eventuali
prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari
figuranti nell’elenco summenzionato.
3.
L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato
I è subordinata alla presentazione di un’autorizzazione d’esportazione anche
nel caso in cui l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità di
cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto
o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari
figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati
esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o
in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello
stesso Stato membro.
4. Un
esportatore, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende
esportare e che non sono compresi nell’elenco di cui all’allegato I sono
destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3, deve informarne le autorità di cui al paragrafo 1, che
decideranno in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad
autorizzazione.
5. Uno Stato
membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad
autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi
nell’elenco di cui all’allegato I qualora l’esportatore abbia motivo di
sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in
tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1.
6. Uno Stato
membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5,
subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non
compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri
Stati membri e la Commissione. ðGli
Stati membri forniscono anche informazioni agli altri Stati membri e alla
Commissione circa tutti gli obblighi di autorizzazione applicati in modo
generale a norma del presente articolo per l’esportazione di prodotti non
iscritti a elenco e soggetti a tali obblighi di autorizzazione, nonché circa i
nomi degli utilizzatori finali/destinatari cui si applicano gli obblighi
stessi ï. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta
considerazione tali informazioni e le trasmettono, per quanto possibile,
ai loro uffici doganali e alle altre autorità nazionali competenti.
7. Le
disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3 si applicano ai casi relativi
ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
ò nuovo
8. Gli esportatori possono chiedere una risposta
dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti per sapere
se l’esportazione di un prodotto non iscritto a elenco sia soggetta o meno a un
obbligo di autorizzazione a norma del presente articolo. Le autorità nazionali
competenti forniscono una risposta entro un termine di 20 giorni lavorativi a
decorrere dalla presentazione di una richiesta completa da parte
dell’esportatore.
ê 1334/2000 (adattato)
89. Il presente regolamento lascia
impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai
sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2603/69.
Articolo
5
1. Per
motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato
membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi
nell’elenco di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un requisito di
autorizzazione.
2. Gli Stati
membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1,
immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.
3. Gli Stati
membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica
riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.
4. La
Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale Ö dell’Unione
europea Õ delle
Comunità europee, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi
dei paragrafi 2 e 3.
CAPO III
Autorizzazioni all’esportazione
Articolo
6
1. Il
presente regolamento istituisce un’autorizzazione generale di esportazione
della Comunità per talune esportazioni, come indicato nell’allegato II.
ò nuovo
a) Gli
esportatori che intendono utilizzare l’autorizzazione generale di esportazione
della Comunità notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui
sono stabiliti la propria intenzione di fare uso o il proprio primo uso
dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità; detta notifica
deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha
luogo la prima esportazione. Gli Stati membri condividono tali notifiche con la
Commissione e gli altri Stati membri.
b) L’utilizzo
dell’autorizzazione generale di esportazione della Comunità è rifiutato dalle
autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui è stabilito
l’esportatore se:
–
l’esportatore è stato informato dalle
sue autorità che i prodotti in questione sono o potrebbero essere destinati, in
tutto o in parte, a uno degli usi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo
4,
–
l’esportatore è a conoscenza del fatto
che i prodotti sono destinati agli usi sopra specificati,
–
i prodotti interessati sono esportati
verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione
contemplata dall’autorizzazione.
In tali casi, le autorità competenti dello Stato
membro valutano le singole richieste in base ai criteri di cui all’articolo 8,
paragrafo 1 per decidere se i prodotti possano essere esportati con
un’autorizzazione all’esportazione globale o specifica, oppure se
l’autorizzazione debba essere rifiutata.
ê 1334/2000
(adattato)
2. Per tutte
le altre operazioni di esportazione per cui è richiesta un’autorizzazione ai
sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità
competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Fatte salve le
restrizioni di cui al paragrafo 13, questa autorizzazione può
essere specifica, globale o generale.
L'autorizzazione ha Ö Tutte le autorizzazioni hanno Õ validità su
tutto il territorio della Comunità Ö europea Õ.
ò nuovo
Gli Stati membri stabiliscono obiettivi per il
trattamento delle richieste di autorizzazione all’esportazione entro
determinate scadenze e li comunicano alla Commissione e agli esportatori
nazionali.
ê 1334/2000
Se del caso,
l’autorizzazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni
quale ad esempio l’obbligo di fornire una dichiarazione relativa
all’utilizzazione finale.
3. I prodotti di cui alla
parte 2 dell’allegato II non sono inclusi in un’autorizzazione generale.
ò nuovo
3. Le autorizzazioni generali di esportazione
nazionali:
a) escludono
dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati alla parte 2
dell’allegato II e i prodotti e i paesi soggetti a dinieghi validi emessi
in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2;
b) sono
utilizzate soltanto dagli esportatori che hanno notificato alle autorità
competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti la propria intenzione di
utilizzare l’autorizzazione generale di esportazione nazionale entro 30 giorni
dopo la prima spedizione;
ê 1334/2000
4. Gli Stati membri indicano nelle autorizzazioni generali che queste
ultime
c) non
possono essere utilizzate qualora l’esportatore sia stato informato dalle sue
autorità del fatto che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto
o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all’articolo 4,
paragrafi 1, 2 e 3 o qualora l’esportatore sia a conoscenza del fatto che detti
prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.
45. Gli Stati membri mantengono o
introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità di
concedere un’autorizzazione globale a un esportatore specifico per un tipo o
una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le
esportazioni verso uno o più paesi specifici.
56. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione l’elenco delle autorità abilitate:
a) al
rilascio delle autorizzazioni d’esportazione di prodotti a duplice uso;
ò nuovo
b) al
rilascio di autorizzazioni di esportazione per la fornitura di servizi di
intermediazione connessi coi prodotti a duplice uso;
c) alla
decisione di prendere possesso dei prodotti a duplice uso in transito;
d) al
rilascio delle autorizzazioni di trasferimento solo se queste autorità sono
diverse da quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a).
ê 1334/2000 (adattato)
Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell’Unione
europea Õ, serie C, la Commissione pubblica
l’elenco di tali autorità.
ê 1334/2000
ð nuovo
Articolo
7
1. Se i prodotti
a duplice uso, per i quali è stata chiesta un’autorizzazione di esportazione
specifica verso una destinazione che non figura nell’allegato II o verso tutte
le destinazioni, nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell’allegato
IV V, si trovano o si troveranno in uno o
più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta,
tale circostanza deve essere indicata nella richiesta. Le autorità competenti
dello Stato membro al quale l’autorizzazione viene richiesta consultano immediatamente
le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri
in questione e forniscono loro le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o
gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, le loro
eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione. La
comunicazione di obiezioni vincola lo Stato membro cui è stata fatta la
richiesta.
Se non
pervengono obiezioni entro dieci giorni lavorativi, si considera che lo Stato
membro consultato o gli Stati membri consultati non hanno obiezioni.
In casi
eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del
termine di dieci giorni. Tuttavia questa proroga non può superare i trenta
giorni lavorativi.
2. Qualora
un’esportazione possa recare pregiudizio a interessi vitali in materia di
sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di
non concedere l’autorizzazione di esportazione, oppure, qualora siffatta
autorizzazione sia stata concessa, chiederne l’annullamento, la sospensione, la
modifica o la revoca. ðTale
richiesta va comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione. ï Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta
avvia immediatamente consultazioni di natura non vincolante con lo Stato membro
richiedente, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi. ð Lo
Stato membro richiedente e quello che ha ricevuto la richiesta possono chiedere
alla Commissione di sottoporre la questione al gruppo di coordinamento
istituito all’articolo 18 entro 10 giorni lavorativi. Qualora lo Stato
membro che ha ricevuto la richiesta decida di rilasciare l’autorizzazione, ciò
va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. ï
ê 1334/2000
ð nuovo
Articolo
8
1. Ai
fini del rilascio di un’autorizzazione d’esportazione ð specifica
o globale o di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di
intermediazione ï ai sensi del presente regolamento gli Stati
membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
a) gli obblighi e gli impegni che
ciascuno di loro ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi
internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle
esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;
b) gli obblighi derivanti dalle
sanzioni imposte con una posizione comune o un’azione comune adottata dal
Consiglio o con una decisione dell’OSCE o con una risoluzione vincolante del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c) considerazioni di politica
estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica il codice di
condotta dell’Unione europea per l’esportazione di armi;
d) considerazioni sulla prevista
utilizzazione finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.
ò nuovo
2. Oltre
ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di
autorizzazione globale di esportazione o di autorizzazione per la fornitura di
servizi di intermediazione, gli Stati membri tengono conto dell’applicazione,
da parte dell’esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a
garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente
regolamento e dei termini e delle condizioni dell’autorizzazione.
ê 1334/2000 (adattato)
ð nuovo
Articolo
9
1. Gli
esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le
informazioni pertinenti necessarie relativamente alla loro domanda
d’autorizzazione di esportazione ð e
di autorizzazione alla fornitura di servizi di intermediazione, comprese le
informazioni pertinenti raccolte da terzi, in modo da fornire informazioni
complete alle autorità nazionali competenti in particolare per quanto riguarda
l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e la destinazione finale del
prodotto esportato. ï
2. Le
autorità competenti possono, ai sensi del presente regolamento, negare
l’autorizzazione d’esportazione ð o
l’autorizzazione per la fornitura dei servizi di intermediazione ï e annullare, sospendere, modificare o
revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di rifiuto,
annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione
ð di
esportazione o dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di
intermediazione, oppure quando hanno stabilito che l’esportazione del prodotto
a duplice uso o la fornitura dell’intermediazione non deve essere autorizzata ï, esse ne informano
Ö lo notificano Õ alle
autorità competenti degli altri Stati membri e alla
Commissione e comunicano Ö loro Õ le informazioni pertinenti agli
altri Stati membri e alla Commissione, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 15, paragrafo 3, in materia di riservatezza delle informazioni.
ò nuovo
Tali notifiche avvengono mediante mezzi
elettronici sicuri per lo scambio di informazioni sensibili con gli Stati
membri e la Commissione, compreso un sistema sicuro che può essere istituito in
conformità dell’articolo 15, paragrafo 4. Gli Stati membri rivedono i dinieghi
delle autorizzazioni notificati a norma del presente paragrafo entro tre anni
dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. I dinieghi non revocati
rimangono validi.
Quando gli Stati membri sospendono un’autorizzazione
di esportazione o un’autorizzazione per la fornitura di servizi di
intermediazione, essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione e
comunicano loro le informazioni pertinenti nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 15, paragrafo 3, in materia di riservatezza delle
informazioni. Al termine del periodo di sospensione, agli Stati membri e alla
Commissione è comunicata la valutazione finale. Se l’autorizzazione è revocata,
ciò va considerato come una notifica a norma del secondo comma.
ê 1334/2000 (adattato)
ð nuovo
3. Prima che
qualsiasi Ö uno Õ Stato membro rilasci
un’autorizzazione di esportazione ð o un’autorizzazione
per la fornitura di un servizio di intermediazione ï che è stata negata da un altro Stato membro
o da altri Stati membri per una transazione essenzialmente identica ð (cioè
con una destinazione finale essenzialmente identica o un prodotto con parametri
o caratteristiche tecniche essenzialmente
identici e lo stesso utilizzatore finale/destinatario o un’entità più ampia che
comprende lo stesso utilizzatore finale) e per la quale il diniego è
ancora valido ï nei tre anni precedenti,
esso deve prima consultare lo Stato membro o gli Stati membri che avevano rifiutato
l’autorizzazione ð emesso
il o i dinieghi validi di cui al paragrafo 2 e le notifiche di cui al quarto
comma dello stesso e informa la Commissione dell’avvio di tali consultazioni ï. Se a seguito delle consultazioni lo Stato
membro Ö intende Õ decide di rilasciare comunque
l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione,
fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua de
Ö intenzione Õ.cisione
ò nuovo
4. Le autorità competenti degli Stati membri
notificano agli Stati membri e alla Commissione i dinieghi relativi ai prodotti
in transito di cui hanno preso possesso in conformità dell’articolo 3.
ê 1334/2000 (adattato)
ð nuovo
Articolo
10
1. Tutte le
autorizzazioni d’esportazione specifiche e globali ð e
le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione ï sono rilasciate per mezzo di formulari conformi al ð contenenti
almeno tutti gli elementi e nell’ordine del ï modello di cui all’allegato III bis. ðIn
conformità della procedura di cui all’articolo 19 possono essere adottate
misure volte ad armonizzare i formulari di autorizzazione. ï
2. A
richiesta degli esportatori, le autorizzazioni d’esportazione globali che
contengono limitazioni quantitative possono essere suddivise.
3. Le autorizzazioni generali d’esportazione Ö
nazionali Õ
concesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 32 sono pubblicate conformemente
alle leggi e alle prassi nazionali. Esse vengono rilasciate agli
esportatori conformemente alle indicazioni di cui all’allegato III ter
IV ð e
comunicate alla Commissione ï.
ò nuovo
4. Gli Stati membri possono emettere le proprie
autorizzazioni di esportazione in forma elettronica. Per consentire alle dogane
e alle altre autorità competenti di controllare l’esistenza di
un’autorizzazione di esportazione, le informazioni contenute
nell’autorizzazione possono essere fornite mediante un sistema sicuro
appositamente istituito. La decisione di attuare questa disposizione e le
modalità della sua applicazione possono essere adottate in conformità delle
procedure di cui all’articolo 19.
ê 1334/2000
(adattato)
ð nuovo
CAPO IV
Aggiornamento dell’elenco dei
prodotti a duplice uso
Articolo
11
GliL’elenchio di prodotti a duplice uso di cui
all’allegato I e all’allegato IV sono è aggiornatio ð , in
base alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, ï
conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati
da ciascuno Stato membro ð dagli
Stati membri ï in
qualità di membro ð membri ï di
regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di
controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati
internazionali.
ê 1334/2000 (adattato)
è1 2432/2001 articolo 1, lettera a)
ð nuovo
CAPO V
Procedure doganali
Articolo
12
1. In
occasione dell’espletamento delle formalità per l’esportazione di prodotti a
duplice uso presso l’ufficio doganale competente per l’accettazione della
dichiarazione d’esportazione, l’esportatore deve fornire la prova che tutte le
autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.
2.
All’esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti in
una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di
esportazione è presentata.
3. Fatte
salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno
Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al
paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o,
se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso di cui
all’allegato I e coperti da valida autorizzazione d’esportazione lascino la
Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare:
a) che al momento del rilascio
dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni
pertinenti;
b) che le circostanze siano
sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell’autorizzazione.
4. Nel caso
di cui al precedente paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro che
ha rilasciato l’autorizzazione d’esportazione sono consultate immediatamente
affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Se dette autorità competenti decidono di mantenere l’autorizzazione, esse
devono rispondere entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su loro
richiesta, può essere esteso a trenta giorni lavorativi in circostanze
eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci o
trenta giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso
sono liberati immediatamente. Lo Stato membro che ha rilasciato
l’autorizzazione informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Articolo
13
1. Gli Stati
membri possono disporre che le formalità doganali d’esportazione dei prodotti a
duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici
doganali all’uopo abilitati.
2. Qualora
si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano
alla Commissione l’elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La
Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell’Unione
europea Õ, serie C.
Articolo
14
è1 Le
disposizioni degli articoli da 912 bis
a 912 octies e dell’articolo 843 del
regolamento (CEE) n. 2454/93 ç si applicano anche alle restrizioni
relative all’esportazione, alla riesportazione e all’uscita dal territorio
doganale dei prodotti a duplice uso per la cui esportazione è necessaria
un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
CAPO VI
Cooperazione amministrativa
Articolo
15
1. Gli Stati
membri, di concerto con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad
istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità
competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali difformità di
applicazione dei controlli all’esportazione effettuati su prodotti a duplice
uso inducano deviazioni di traffico che potrebbero creare difficoltà ad uno o
più Stati membri.
2. Gli Stati
membri adottano tutte le disposizioni necessarie per istituire una cooperazione
diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti sugli
utilizzatori finali sensibili, al fine di fornire agli esportatori interessati
dal presente regolamento un livello di assistenza omogeneo. ðTali
informazioni riguardano: ï
ò nuovo
a) condanne per reati penali nel settore
dell’esportazione;
b)
altre informazioni investigative, a seconda dei casi, dati sugli intermediari
sensibili, itinerari seguiti e destinatari.
ê 1334/2000
3. Fatto
salvo l’articolo 18 del presente regolamento, si applicano, con gli eventuali
adattamenti, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del
13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative
degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per
assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[9],
in particolare quelle relative alla riservatezza delle informazioni.
ò nuovo
4. Secondo
termini da stabilire in conformità delle procedure di cui all’articolo 19,
paragrafo 3, può essere istituito un sistema sicuro e criptato per lo scambio
di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione.
5. In
conformità delle procedure di cui all’articolo 19 possono essere adottate le
misure necessarie per agevolare la cooperazione di cui ai paragrafi da 1 a 4
del presente articolo.
ê 1334/2000
CAPO VII
Misure di controllo
Articolo
16
ò nuovo
1. Gli esportatori dei prodotti di cui
all’allegato I e le persone fisiche e giuridiche o i consorzi che desiderino
fornire servizi di intermediazione per i prodotti a duplice uso in paesi terzi,
nonché le persone fisiche o giuridiche che intendano inviare i prodotti a
duplice uso elencati all’allegato V all’interno della Comunità, devono
notificare l’intenzione di esportare tali prodotti o fornire tali servizi alle
autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6. Gli Stati membri che
ricevono le suddette notifiche le comunicano agli altri Stati membri e alla
Commissione.
ê 1334/2000
ð nuovo
-1. 2. i)
Gli esportatori ð di
prodotti materiali a duplice uso ï tengono dettagliati registri commerciali o
documentazione dettagliata delle loro esportazioni secondo la prassi in vigore
nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione comprendono in
particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di
trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni
sufficienti per determinare:
a) la descrizione dei prodotti a
duplice uso;
b) la quantità dei prodotti a
duplice uso;
c) il nominativo e l’indirizzo
dell’esportatore e del destinatario;
d) qualora siano conosciuti,
l’utilizzazione finale e l’utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
ò nuovo
ii) I fornitori di prodotti a duplice uso di
cui all’allegato V che li trasferiscono nel mercato unico tengono dettagliati
registri commerciali o documentazione dettagliata delle loro spedizioni secondo
la prassi in vigore nel rispettivo Stato membro. Tali registri o documentazione
comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti,
documenti di trasporto o altri documenti di spedizione e le informazioni
contenute nelle notifiche preventive ai trasferimenti di cui alla parte II
dell’allegato V.
iii) Per le esportazioni di cui all’articolo 2,
lettera b), punto iii) e per la fornitura di servizi di intermediazione, gli
esportatori/intermediari tengono registri commerciali o documentazione in modo
da poter provare, se richiesti, la natura dei prodotti, delle tecnologie o del
software a duplice uso trasferiti/oggetto della fornitura di servizi di
intermediazione, il periodo in cui i prodotti sono stati trasferiti/oggetto
della fornitura di servizi di intermediazione e la destinazione dei
trasferimenti.
ê 1334/2000 (adattato)
ð nuovo
2. 3.
I registri o la documentazione di cui al paragrafo ð ai
paragrafi ï 1 ð e
2 ï sono conservati per una durata di almeno tre
anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha luogo
l’esportazione ð /il
trasferimento o la fornitura di servizi di intermediazione ï. Essi sono presentati alle autorità
competenti dello Stato in cui è stabilito l’esportatore ð /il
fornitore o l’intermediario ï quando ne facciano richiesta.
Articolo
17
Per
assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ciascuno Stato
membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità
competenti:
a) di raccogliere informazioni su
qualsiasi commessa o operazione riguardante prodotti a duplice uso;
b) di verificare la corretta
applicazione delle misure di controllo all’esportazione, che possono consistere
in particolare nel potere di ispezionare i locali nei quali le persone
interessate a un’operazione di esportazione svolgono la propria attività.
CAPO VIII
Ö Altre Õ disposizioni generali e finali Ö e cooperazione internazionale Õ
Articolo
18
1. È
istituito un gruppo di coordinamento ð sui prodotti a duplice uso ï presieduto da un rappresentante della
Commissione e composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro.
Il gruppo
di coordinamento Ö Esso Õ esamina tutte le questioni
riguardanti l’applicazione del presente regolamento, sollevate dal presidente o
dal rappresentante di uno Stato membro e, tra l’altro Ö in particolare Õ:
a) i provvedimenti che dovrebbero essere
adottati dagli Stati membri per informare gli esportatori ð e
le altre parti interessate ï degli obblighi loro imposti dal presente
regolamento;
b) gli orientamenti in materia
di formulari di autorizzazioni d’esportazione. ð le
buone prassi e le procedure amministrative per l’attuazione e applicazione del
regolamento; ï
ò nuovo
c) considerazioni
tecniche quanto alle opzione di modifiche legislative volte ad affrontare i
problemi di attuazione;
d) orientamenti
comuni per mettere a disposizione degli esportatori informazioni facilmente
utilizzabili riguardanti il regime comunitario di controllo sulle esportazioni
di prodotti a duplice uso e la sua applicazione da parte degli Stati membri.
Esso riferisce al Consiglio dei risultati delle
sue riunioni.
ê 1334/2000 (adattato)
ð nuovo
2. Il ð presidente del ï gruppo di Ö coordinamento Õ ð sui prodotti a duplice uso ï, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può
consultare le organizzazioni che rappresentano gli esportatori ð e
le altre parti ï interessati dal presente regolamento.
ò nuovo
Articolo
19
Il comitato sui prodotti a duplice uso
1. La
Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: “il comitato sui
prodotti a duplice uso”).
2. Per
l’adozione delle misure eventualmente necessarie all’attuazione del presente
regolamento in settori diversi da quelli di cui agli articoli 21 e 23, nonché
per l’adozione delle modifiche agli allegati del presente regolamento, si
applica la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Nei
casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo previsto dall’articolo 5, paragrafo 6
della decisione 1999/468/CE è stabilito in due mesi.
4. Il
comitato sui prodotti a duplice uso adotta il proprio regolamento interno.
Articolo
20
Il presidente del comitato sui prodotti a duplice
uso può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati
membri, sentire il comitato stesso su qualsiasi altra questione relativa al
funzionamento o all’applicazione del presente regolamento.
ê 1334/2000
ð nuovo
Articolo 1921
Gli Stati
membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta
applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento e, in
particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle
norme del presente regolamento e delle relative disposizioni di applicazione.
Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ð Esse
comprendono sanzioni penali almeno per le violazioni gravi delle disposizioni
del presente regolamento, come nel caso di un’esportazione internazionale
destinata ad essere utilizzata in un programma per lo sviluppo o la produzione
di armi chimiche, biologiche o nucleari o di missili che possono fare da
vettori per tali armi senza l’autorizzazione prevista dal presente regolamento,
oppure nel caso della falsificazione od omissione di informazioni al fine di
ottenere un’autorizzazione che altrimenti sarebbe stata rifiutata. ï
ò nuovo
Articolo
22
Cooperazione internazionale
Fatte salve le disposizioni relative agli accordi
o protocolli di mutua assistenza amministrativa in materia doganale conclusi
fra la Comunità e i paesi terzi, la Commissione può negoziare coi paesi terzi
accordi riguardanti il reciproco riconoscimento dei controlli sulle
esportazioni dei prodotti a duplice uso di cui al presente regolamento, e in
particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni
all’interno del territorio della Comunità europea. Le trattative sono condotte
in conformità delle procedure stabilite all’articolo 133, paragrafo 3 del
trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la
Comunità europea dell’energia atomica, a seconda dei casi.
Articolo
23
Se del caso e quando vi sono in gioco progetti
finanziati dalla Comunità, la Commissione può avanzare proposte, nei quadri
normativi pertinenti dell’Unione europea o negli accordi coi paesi
terzi, affinché sia istituito un comitato ad hoc comprendente tutte le
autorità competenti degli Stati membri abilitato a decidere sulla concessione
delle autorizzazioni di esportazione necessarie per garantire il corretto
funzionamento dei progetti che comportano prodotti o tecnologie a duplice uso.
ê 1334/2000 (adattato)
ð nuovo
Articolo 2024
Gli Stati
membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative da essi adottate in applicazione del presente regolamento,
comprese le misure di cui all’articolo 1921. La Commissione comunica tali
informazioni agli altri Stati membri. Ogni tre anni essa ð riesamina
l’attuazione del presente regolamento e ï trasmette al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull’ Ö sulla sua Õ applicazione del presente
regolamentoð ,
comprendente se del caso proposte per la sua modifica