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Bruxelles, 6.6.2007
COM(2007) 298 definitivo
2007/0112 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
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1)
Contesto della proposta |
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110 |
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Motivazione
e obiettivi della proposta I
rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria (di seguito denominati
anche "beneficiari di protezione internazionale") non possono
attualmente beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ai
sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo. Riconoscendo questa lacuna, il Consiglio e la Commissione,
nella dichiarazione congiunta dell'8 maggio 2003, hanno auspicato l'estensione
della direttiva 2003/109/CE ai beneficiari di protezione internazionale. La
presente proposta è diretta a mettere in atto tale dichiarazione includendo i
beneficiari di protezione internazionale nel campo di applicazione della
suddetta direttiva. |
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120 |
·
Contesto
generale La
proposta presentata dalla Commissione nel 2001 per l'adozione della futura
direttiva 2003/109/CE[1]
prevedeva che i rifugiati potessero beneficiare dello status di soggiornante
di lungo periodo dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto in uno
Stato membro, senza dover disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti
e di un'assicurazione contro le malattie. Nel corso
dei negoziati, tuttavia, è stato deciso di escludere i rifugiati dal campo di
applicazione della direttiva e il Consiglio e la Commissione, nella
dichiarazione congiunta adottata dal Consiglio GAI l'8 maggio 2003, hanno
stabilito che la Commissione avrebbe presentato una proposta di direttiva per
estendere lo status di soggiornante di lungo periodo ai rifugiati e ai
beneficiari di protezione sussidiaria, tenendo conto dello studio sul
trasferimento dello status di protezione. |
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130 |
·
Disposizioni
vigenti nel settore della proposta Lo status
di soggiornante di lungo periodo e i diritti e benefici connessi sono
definiti dalla direttiva 2003/109/CE, che a seguito dell'adozione della
presente proposta si applicherà anche ai beneficiari di protezione
internazionale. Ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29
aprile 2004, sono beneficiari di protezione internazionale i cittadini di
paesi terzi o gli apolidi cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o
di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva stessa. |
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140 |
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Coerenza
con altre politiche La
proposta è pienamente in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di
Tampere del 1999 e il programma dell'Aia del 2004 per quanto concerne la
parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi. |
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2)
Consultazione delle parti
interessate e valutazione d'impatto |
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·
Consultazione
delle parti interessate |
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211 |
Nel 2004 i
servizi della Commissione hanno discusso, in via informale, le grandi linee
della presente proposta con gli Stati membri in sede di comitato per l'immigrazione
e l'asilo e nel corso di due riunioni informali di esperti. Nel 2004
sono stati consultati informalmente anche l'ACNUR, il Consiglio europeo per i
rifugiati e gli esuli e la Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa. Il
Consiglio danese per i rifugiati, l'Istituto per la politica migratoria e l'Istituto
per la migrazione e gli studi etnici hanno realizzato, per conto della
Commissione, uno studio sul trasferimento dello status di protezione nell'UE
nel contesto del regime europeo comune in materia di asilo, nella prospettiva
di istituire uno status uniforme valido in tutta l'Unione per le persone alle
quali è stato riconosciuto il diritto di asilo. La relazione dello studio
consta di tre parti, in cui vengono descritti il quadro giuridico esistente,
la prassi in undici Stati membri e in uno Stato non membro e gli scenari
futuri per un meccanismo comunitario di trasferimento della protezione. Gli
studiosi hanno consultato undici Stati membri, l'ACNUR e il Consiglio d'Europa
(in merito all'accordo europeo sul trasferimento della responsabilità). La
relazione finale, discussa con gli esperti degli Stati membri, ha ottenuto un
ampio consenso. |
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212 |
Le parti
consultate hanno accolto favorevolmente l'estensione della direttiva ai
rifugiati. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno espresso alcune riserve
quanto all'inclusione dei beneficiari di protezione sussidiaria. Nondimeno,
la Commissione ha deciso di includere tale gruppo nella proposta, ritenendo
che questa debba applicarsi alle situazioni di tutti i cittadini di paesi
terzi che abbiano soggiornato per cinque anni nello Stato membro ospitante
(peraltro la dichiarazione congiunta del maggio 2003 fa riferimento a
entrambe le categorie). La
maggioranza delle parti consultate ha concordato con l'analisi effettuata
dallo studio, secondo cui il trasferimento della protezione può avvenire
anche prima dell'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo,
con la conseguenza che il trasferimento della protezione meriterebbe una
proposta distinta. La maggioranza delle parti consultate ha inoltre
concordato sul fatto che un meccanismo comunitario di trasferimento della
protezione implica il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di
asilo, il che, a sua volta, richiede un livello sufficiente di armonizzazione
delle procedure di asilo negli Stati membri. La Commissione, di conseguenza,
ha deciso di non includere nella presente proposta alcun meccanismo
comunitario di trasferimento della protezione. |
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3)
Elementi giuridici della proposta |
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305 |
MODIFICA
DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO Obiettivo
principale della proposta è garantire ai beneficiari di protezione
internazionale la certezza del diritto quanto al loro soggiorno in uno Stato
membro e offrire loro diritti comparabili a quelli dei cittadini UE dopo
cinque anni di soggiorno legale, colmando così la lacuna generata dalla
direttiva 2004/83/CE. Tale obiettivo è perseguito sopprimendo dal campo di
applicazione della direttiva 2003/109/CE le eccezioni relative ai beneficiari
di protezione internazionale, tenendo conto, ove necessario, della loro
situazione specifica rispetto a quella di altri cittadini di paesi terzi. STATUS DI
SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UN PRIMO STATO MEMBRO I beneficiari
di protezione internazionale dovrebbero poter ottenere lo status di
soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha riconosciuto loro la
protezione, alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi
terzi. Inoltre, i beneficiari di protezione internazionale cui è stato
conferito lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbero beneficiare
pienamente dei diritti e benefici connessi a tale status ed essere soggetti
alle restrizioni e limitazioni di tali diritti e benefici previste dalla
direttiva 2003/109/CE. Tuttavia, finché un soggiornante di lungo periodo
beneficia della protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE, l'esercizio dei diritti che questa gli conferisce non può essere
ostacolato dalle limitazioni della direttiva 2003/109/CE. La questione di
stabilire se i beneficiari di protezione internazionale cui è stato conferito
lo status di soggiornante di lungo periodo possano avere ancora bisogno di
protezione internazionale o abbiano ancora diritto allo status di protezione
internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE esula dal campo di
applicazione della presente direttiva. Ciononostante,
la concessione iniziale della protezione implica il rispetto del principio di
non respingimento in caso di revoca o perdita dello status di soggiornante di
lungo periodo nel primo Stato membro. SOGGIORNO
E STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UN SECONDO STATO MEMBRO Il capo
III della direttiva 2003/109/CE fissa le condizioni in base alle quali i
soggiornanti di lungo periodo possono esercitare il diritto di soggiorno in
un altro Stato membro. Dette condizioni dovrebbero applicarsi pienamente ai
beneficiari di protezione internazionale cui è stato conferito lo status di
soggiornante di lungo periodo. I beneficiari
di protezione internazionale che, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva
2003/109/CE, chiedono il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo
periodo in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto la
protezione internazionale dovrebbero essere tenuti anche a soddisfare tutte
le pertinenti condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE. LA
DIRETTIVA 2003/109/CE MODIFICATA NON PREVEDE ALCUN MECCANISMO COMUNITARIO DI
TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI PROTEZIONE La direttiva
accorda, a determinate condizioni, il diritto di stabilirsi in un secondo
Stato membro solo ai soggiornanti di lungo periodo e non ai beneficiari di
protezione internazionale in quanto tali (nemmeno la direttiva 2004/83/CE
riconosce tale diritto). Sebbene in alcuni casi il fatto di stabilirsi in un
secondo Stato membro possa portare, ad un certo momento, al trasferimento
della responsabilità in materia di protezione, questa questione esula dal
campo di applicazione della presente direttiva. Nonostante
l'indisponibilità di statistiche affidabili, dallo studio sul trasferimento
dello status di protezione summenzionato risulta che le domande di
trasferimento della protezione sono rare. Nella pratica, le differenze di
interpretazione, da parte degli Stati membri, della normativa vigente in
materia di trasferimento della protezione non causano problemi
insormontabili. Lo studio ha inoltre mostrato che il trasferimento non è di
per sé connesso con lo status di soggiornante di lungo periodo concesso ai beneficiari
di protezione internazionale, in quanto un rifugiato può essere autorizzato a
soggiornare in un secondo Stato membro (per lavoro o per motivi familiari)
anche prima di aver ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo nel
primo Stato membro. Il trasferimento della protezione, inoltre, implica il
riconoscimento reciproco tra Stati membri delle decisioni in materia di
asilo, il che, a sua volta, richiede un livello di armonizzazione delle
procedure di asilo degli Stati membri non ancora raggiunto. Di
conseguenza, la proposta di modifica della direttiva 2003/109/CE non prevede
un meccanismo comunitario di trasferimento di responsabilità in materia di
protezione. Ne consegue che le domande di trasferimento di responsabilità in
materia di protezione rimangono disciplinate dalla convenzione di Ginevra del
1951 e, ove applicabile, dall'accordo europeo sul trasferimento di
responsabilità relativa ai rifugiati concluso in sede di Consiglio d'Europa. GARANTIRE
IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON RESPINGIMENTO DA PARTE DEL SECONDO STATO
MEMBRO Poiché la
proposta non concerne il trasferimento di responsabilità in materia di
protezione internazionale, è importante garantire il rispetto del principio
di non respingimento nel secondo Stato membro. Questo aspetto riveste un'importanza
ancora più grande nel caso in cui un beneficiario di protezione
internazionale, che abbia già acquisito lo status di soggiornante di lungo
periodo in uno Stato membro (il primo Stato membro), ottenga lo status di
soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro (il secondo Stato
membro) dopo avervi soggiornato per cinque anni. È quindi
necessario assicurare che le autorità del secondo Stato membro siano
perfettamente a conoscenza del fatto che un soggiornante di lungo periodo che
chiede di soggiornare nel loro territorio ha già ottenuto la protezione
internazionale in un altro Stato membro. Ciò vale sia per i soggiornanti di
lungo periodo beneficiari di protezione internazionale che non abbiano ancora
acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato
membro, sia per quelli che l'abbiano già acquisito. A tal fine, si propone
che l'articolo 8 preveda che questa informazione venga inserita nel permesso
di soggiorno di lunga durata alla rubrica "osservazioni". Tale
menzione, sebbene di per sé non provi che una persona benefici al momento
della protezione internazionale, garantirebbe che le autorità del secondo
Stato membro siano a conoscenza del fatto che il soggiornante di lungo
periodo in questione potrebbe avere ancora bisogno di protezione
internazionale ("situazione anteriore in materia di protezione
internazionale"). Quando un soggiornante di lungo periodo acquisisce
tale status anche in un secondo Stato membro, è opportuno che questa
informazione figuri nel permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato
membro, a meno che questo, a seguito di una consultazione con lo Stato membro
che ha conferito lo status di protezione, constati che nel frattempo lo
status è stato revocato. Per il
caso in cui lo status di soggiornante di lungo periodo non sia stato ancora
accordato nel secondo Stato membro, è opportuno modificare anche l'articolo
22 della direttiva 2003/109/CE, in modo che l'allontanamento dal secondo
Stato membro di soggiornanti di lungo periodo il cui permesso menziona che
sono beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, e che
pertanto potrebbero avere ancora bisogno di protezione, sia possibile solo
verso il primo Stato membro. Per il
caso in cui nel secondo Stato membro sia stato accordato uno status di
soggiornante di lungo periodo, è opportuno modificare l'articolo 12 in modo
che le autorità del secondo Stato membro, prima di adottare un provvedimento
di allontanamento, siano tenute a consultare le autorità dello Stato membro che
ha conferito la protezione alla persona in questione. Se tale Stato membro
conferma che la persona interessata beneficia ancora della protezione
internazionale, l'allontanamento dal secondo Stato membro sarà possibile solo
verso lo Stato membro che inizialmente ha accordato la protezione. Questi due
casi di riammissione, tuttavia, lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo
21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE relative alle eccezioni alla
protezione dal respingimento. |
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4)
Base giuridica |
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310 |
La presente proposta modifica la direttiva 2003/109/CE e si fonda sulla stessa base giuridica, l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 63, paragrafo 4, del trattato CE. Questa base giuridica è appropriata, in quanto lo status di soggiornante di lungo periodo conferito ai beneficiari di protezione internazionale è uno strumento d'integrazione di tali persone, quali cittadini di paesi terzi, nello Stato membro ospitante e rientra pertanto nella politica dell'immigrazione. Il Regno
Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalla direttiva 2003/109/CE, a norma del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al
trattati. Analogamente, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva in virtù
del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati. |
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5)
Principio di sussidiarietà |
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321 |
I
beneficiari di protezione internazionale non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 2003/109/CE, pertanto gli Stati membri decidono
a livello nazionale se e a quali condizioni tali persone possono ottenere uno
status più stabile, e la portata di tale status. Attualmente solo alcuni
Stati membri conferiscono uno status più stabile. La sua portata, inoltre,
varia da uno Stato membro all'altro. Il Consiglio e la Commissione, tuttavia,
hanno convenuto che i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero
poter ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della
direttiva 2003/109/CE in tutti gli Stati membri a condizioni comparabili. È
pertanto necessario adottare norme comuni a livello comunitario. |
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325 |
Modificare
la direttiva 2003/109/CE è quindi il modo migliore per garantire la parità di
trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato
legalmente in uno Stato membro per un certo periodo. |
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6)
Principio di proporzionalità |
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331 |
La forma
dell'azione comunitaria deve essere la più semplice possibile, in modo da
consentire il conseguimento degli obiettivi della proposta e una sua efficace
attuazione. In quest'ottica, lo strumento giuridico scelto è una direttiva
che modifica una direttiva vigente. La direttiva proposta stabilisce principi
generali, ma lascia agli Stati membri destinatari la scelta della forma e dei
mezzi più appropriati per attuarli nel rispettivo ordinamento giuridico e
contesto generale. Essa si limita a fissare le condizioni che i cittadini di
paesi terzi beneficiari di protezione internazionale devono rispettare per
ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Gli Stati membri, se
vogliono, possono prevedere condizioni più favorevoli per l'acquisizione di
uno status permanente valido solo a livello nazionale. |
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7)
Esposizione dettagliata della
proposta |
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570 |
Modifica
dell'articolo 2 Considerato
il necessario collegamento tra la direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004,
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale e la direttiva 2003/109/CE, è opportuno, nel definire il
gruppo di cittadini di paesi terzi che possono ottenere lo status di
soggiornante di lungo periodo, aggiungere, all'articolo 2 della direttiva
2003/109/CE, un riferimento alla definizione chiave di "protezione
internazionale" di cui alla direttiva 2004/83/CE. Modifica
dell'articolo 3 Si propone
di sopprimere le disposizioni che escludono i beneficiari di protezione
internazionale dal campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE. Modifica
dell'articolo 4 Si propone
di modificare l'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE per poter tener conto della
durata della procedura di asilo ai fini del computo dei cinque anni di
soggiorno legale in uno Stato membro. In tal modo si garantisce la parità di
trattamento del cittadino di un paese terzo che ottiene lo status di
protezione internazionale a seguito di un riesame o ricorso contro una
precedente decisione negativa sulla sua domanda di asilo. Modifica
dell'articolo 8 Gli
articoli da 8 a 11 della direttiva 2003/109/CE devono applicarsi
integralmente ai beneficiari di protezione internazionale che presentano una
domanda di status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro. È
necessario tuttavia rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri
relative al rispetto del principio di non respingimento per il caso in cui
possa essere posta fine al soggiorno di un soggiornante di lungo periodo in
base alla direttiva 2003/109/CE. Gli Stati membri temono infatti che, quando
le autorità nazionali competenti per il riconoscimento e la revoca dello
status di protezione internazionale sono diverse da quelle competenti per il
riconoscimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, la "situazione
anteriore in materia di protezione", alla base del soggiorno del
cittadino di un paese terzo, possa non essere tenuta in considerazione. I
problema si pone anche nel caso in cui un beneficiario di protezione
internazionale che ha lo status di soggiornante di lungo periodo si
trasferisce in un altro Stato membro e dopo cinque anni di soggiorno
acquisisce lo status di soggiornante di lungo periodo in quello Stato membro. Pertanto,
per garantire che le autorità competenti siano a conoscenza di questa "situazione
anteriore in materia di protezione", la modifica proposta all'articolo 8
impone agli Stati membri di inserire nel permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione
internazionale una menzione specifica, da cui risulti che il cittadino di un
paese terzo ha ottenuto lo status di protezione. La stessa
informazione deve essere apposta dal secondo Stato membro che conferisce lo
status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo il
cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal
primo Stato membro contiene la suddetta menzione. L'informazione, tuttavia,
non va inserita se il secondo Stato membro, dopo aver consultato lo Stato
membro che stando alla menzione ha concesso la protezione internazionale,
constata che la protezione internazionale è stata revocata. Modifica
dell'articolo 11 La
questione di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale cui è
stato conferito lo status di soggiornante di lungo periodo possano avere
ancora bisogno di protezione internazionale o se mantengano lo status di
protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE esula dal campo
di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, quando mantengono lo
status di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE e
soggiornano nello Stato membro che l'ha conferito, essi continuano ad essere
titolari dei diritti e benefici connessi a tale status. È pertanto
necessario modificare l'articolo 11 per specificare che le possibili
limitazioni del principio di parità di trattamento previste in questo
articolo possono applicarsi a tali persone solo nella misura in cui sono
compatibili con le disposizioni della direttiva 2004/83/CE. Modifica
degli articoli 12 e 22 Sebbene il
trasferimento di responsabilità in materia di protezione esuli dal campo di
applicazione della presente direttiva, gli Stati membri, nell'applicare le
disposizioni della presente direttiva relative all'allontanamento dal
territorio dell'Unione, sono vincolati dal principio di non respingimento
enunciato nella convenzione di Ginevra del 1951 - e riflesso nell'articolo 21
della direttiva 2004/83/CE - e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo,
in particolare all'articolo 3. Le
modifiche proposte all'articolo 12 (nuovi paragrafi 3 bis e 6) e all'articolo
22 (nuovo paragrafo 3 bis) intendono garantire, per quanto possibile, il
rispetto del principio di non respingimento in tutte le situazioni che si
possono verificare quando un beneficiario di protezione internazionale
esercita i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva 2003/109/CE. In
pratica, gli Stati membri dovranno valutare innanzitutto se la direttiva
2004/83/CE si applica (ancora) al cittadino di un paese terzo e, in caso
affermativo, se l'allontanamento di tale persona dal territorio dell'Unione
sia conforme al principio di non respingimento. A)
Allontanamento da parte dello Stato membro che ha concesso lo status di
soggiornante di lungo periodo – articolo 12 Per i casi
in cui dalla menzione inserita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, risulta
che lo status di soggiornante di lungo periodo e quello di beneficiario di protezione
internazionale sono stati riconosciuti dallo stesso Stato membro, il nuovo
paragrafo 6 assicura il rispetto dell'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE.
Lo Stato membro che voglia adottare un provvedimento di allontanamento sarà
tenuto a verificare se il cittadino di un paese terzo beneficia ancora della
protezione internazionale. In caso affermativo, l'allontanamento è possibile
solo nei casi previsti da questa disposizione. Per i casi
in cui dalla menzione inserita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, risulta
che la protezione internazionale è stata riconosciuta da uno Stato membro
diverso da quello che ha conferito lo status di soggiornante di lunga durata,
all'articolo 12 è stato aggiunto il paragrafo 3 bis. Ai sensi di tale
disposizione, il secondo Stato membro, quando intende adottare un
provvedimento di allontanamento, deve consultare lo Stato membro che, stando
alla menzione, ha riconosciuto la protezione internazionale al cittadino di
un paese terzo in questione. Se dalla consultazione risulta che il cittadino
di un paese terzo beneficia ancora della protezione internazionale nello
Stato membro consultato, l'allontanamento è possibile solo verso tale Stato,
che è obbligato a riammettere l'interessato senza procedure formali. In base
al nuovo paragrafo 6, tuttavia, l'allontanamento all'esterno dell'Unione
europea è ancora possibile se le condizioni previste all'articolo 21,
paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE sono soddisfatte. Ovviamente,
in entrambi i casi il meccanismo di riammissione non può applicarsi quando la
responsabilità in materia di protezione della persona interessata è stata
trasferita dal primo al secondo Stato membro conformemente agli obblighi
derivanti dai trattati internazionali. B)
Allontanamento da parte dello Stato membro in cui il soggiornante di lungo
periodo esercita il diritto alla mobilità ai sensi del capo III della
direttiva – articolo 22 Nel caso
in cui un soggiornante di lungo periodo, beneficiario di protezione
internazionale, soggiorna nel secondo Stato membro ma non ha ancora ottenuto
lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato, al fine di
garantire il rispetto del principio di non respingimento l'allontanamento ai
sensi dell'articolo 22 può essere disposto solo verso il primo Stato membro.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, tuttavia, l'allontanamento
all'esterno dell'Unione europea è ancora possibile se le condizioni previste
all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE sono soddisfatte. |
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11 |
Modifica
dell'articolo 25 Per
facilitare lo scambio di informazioni necessarie tra Stati membri previsto
all'articolo 12, paragrafo 3 bis, occorre modificare conformemente l'articolo
25 in modo da permettere l'uso della rete di punti di contatto nazionali
anche a tal fine. |
2007/0112 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO
che
modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 3 e 4,
vista la proposta della Commissione[2],
visto il parere del Parlamento europeo[3],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],
visto il parere del Comitato delle regioni[5],
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[6] non si applica ai rifugiati e ai beneficiari di protezione internazionale di cui alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[7].
(2) La prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano.
(3) La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale è importante anche per promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato.
(4) È pertanto opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dopo cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale alle stesse condizioni applicabili agli altri cittadini di paesi terzi. La durata della procedura di esame della domanda di protezione internazionale deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto.
(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro.
(6) È opportuno che in una vasta gamma di settori economici e sociali i beneficiari di protezione internazionale soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, affinché lo status di soggiornante di lungo periodo sia un autentico strumento di integrazione sociale di queste persone.
(7) La parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro che ha concesso la protezione non dovrebbe pregiudicare i diritti e i benefici garantiti dalla direttiva 2004/83/CE.
(8) Occorre che le condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE per quanto concerne il diritto di un soggiornante di lungo periodo di soggiornare in un altro Stato membro e di ottenere in tale Stato uno status di soggiornante di lungo periodo si applichino nello stesso modo a tutti i cittadini di paesi terzi che abbiano acquisito uno status di soggiornante di lungo periodo.
(9) Il trasferimento di responsabilità in materia di protezione dei beneficiari di protezione internazionale esula dal campo di applicazione della presente direttiva.
(10) Nel caso in cui uno Stato membro, per un motivo previsto dalla direttiva 2003/109/CE, intenda allontanare un beneficiario di protezione internazionale a cui ha riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo, l'interessato dovrebbe beneficiare della protezione dal respingimento garantita dalla direttiva 2004/83/CE. Qualora l'interessato abbia ottenuto lo status di protezione in un altro Stato membro e questo nel frattempo non l'abbia revocata, per garantire il pieno rispetto del principio di non respingimento occorre prevedere che tale persona possa essere allontanata solo verso lo Stato membro che le ha conferito lo status di protezione e che tale Stato sia tenuto a riammetterla, salvo che l'allontanamento sia consentito in virtù delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE relative al rispetto del principio di non respingimento.
(11) Per lo stesso motivo, è opportuno che la possibilità offerta dalla direttiva 2003/109/CE al secondo Stato membro di allontanare dal territorio dell'Unione un cittadino di un paese terzo che si è stabilito in tale Stato membro ma che non vi ha ancora ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo non si applichi quando l'interessato ha acquisito lo status di protezione in un altro Stato membro, salvo che l'allontanamento sia consentito in virtù delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE relative al rispetto del principio di non respingimento.
(12) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta, gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.
(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa né soggetti alla sua applicazione.
(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2003/109/CE è così modificata:
1. L'articolo 2, lettera f), è sostituito dal testo seguente:
"f) "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio[8];".
2. L'articolo 3, paragrafo 2, è così modificato:
a) La lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno in uno Stato membro a titolo di forma sussidiaria di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle prassi degli Stati membri, e sono in attesa di una decisione sul loro status; ".
b) La lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda; "
3. All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."
4. All'articolo 8, sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
"4. Quando uno Stato membro rilascia un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo cui è stata concessa la protezione internazionale, inserisce nel permesso, alla rubrica "osservazioni", la seguente menzione: "In data [data] il titolare del presente permesso ha ottenuto la protezione internazionale in [nome dello Stato membro]".
5. Quando il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato da un secondo Stato membro a un cittadino di un paese terzo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro inserisce nel permesso le stessa menzione.
Prima di apporre la menzione di cui al paragrafo 4, il secondo Stato membro può consultare lo Stato membro indicato nella menzione per assicurarsi che il soggiornante di lungo periodo benefici ancora della protezione internazionale. Se la protezione è stata revocata con decisione definitiva, il secondo Stato membro non inserisce la menzione di cui al paragrafo 4."
5. All'articolo 11, è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis. Per quanto concerne lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale, i paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/83/CE."
6. L'articolo 12 è così modificato:
a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Quando uno Stato membro decide di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, consulta lo Stato membro indicato nella menzione.
Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."
b) È aggiunto il seguente paragrafo 6:
"6. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE."
7. All'articolo 22, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Il paragrafo 3 non si applica ai cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal primo Stato membro contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
Il presente paragrafo lascia impregiudicato l'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE."
8. All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1."
Articolo 2
9. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per
il Consiglio
Il Presidente