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Bruxelles, 11.6.2007
COM(2007) 306 definitivo
2007/0104 (CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS)
(presentata dalla Commissione)
{COM(2007) 311 final}
{SEC(2007) 809}
{SEC(2007) 810}
RELAZIONE
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1)
Contesto della proposta |
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Motivazione e obiettivi della proposta L’obiettivo della presente
proposta, come della proposta di regolamento del Consiglio avente lo stesso
oggetto, è istituire il quadro giuridico per installare, far funzionare e
gestire una specifica infrastruttura di comunicazione che fornisca servizi di
rete e di sicurezza per lo scambio di dati attraverso il sistema
d'informazione Schengen (SIS), e di informazioni connesse ai dati SIS tra gli
uffici SIRENE. La Commissione presenta
questa proposta per garantire la continuità di quei servizi, attualmente
forniti dall’infrastruttura di comunicazione per l’ambiente Schengen
(SISNET), che sono di capitale importanza per mantenere uno spazio senza
controlli alle frontiere interne. La proposta di creare una nuova
infrastruttura di comunicazione dovrebbe tuttavia essere attuata solo nell’eventualità
che non vada in porto la gara pubblica di appalto indetta dal Segretario
generale aggiunto del Consiglio per conto degli Stati membri, per un nuovo
contratto SISNET. La Commissione ritiene che il Consiglio, in quanto
responsabile della gestione del SIS, debba continuare, in linea di principio,
a essere responsabile di tutti i suoi componenti, compresa l’infrastruttura
di comunicazione. La Commissione propone
che la nuova infrastruttura di comunicazione sia istituita avvalendosi delle
misure orizzontali previste dal programma IDABC (decisione 2004/387/CE), in
particolare di s-TESTA (piattaforma transeuropea di comunicazione sicura). La
piattaforma s-TESTA è usata attualmente anche per sviluppare l’infrastruttura
di comunicazione per il SIS di seconda generazione (SIS II). Per quanto riguarda il
SIS II, che resta la priorità assoluta per il Consiglio, la Commissione
conferma il proprio impegno a svilupparlo e renderlo operativo quanto prima.
Resta prioritario anche l’obiettivo comune di disporre di un nuovo SIS dotato
di funzioni nuove e di più elevati standard operativi, che garantisca una
maggiore sicurezza pur provvedendo alla protezione dei dati personali in uno
spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia. Per questo motivo è
opportuno che l’infrastruttura di comunicazione proposta abbia una durata
limitata in funzione dell’avvio delle operazioni del SIS II. |
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Contesto generale Nel dicembre 2001 il
Consiglio ha dato mandato alla Commissione di sviluppare il SIS II. Uno degli
obiettivi del SIS II era permettere agli Stati membri che hanno aderito
all’Unione europea nel 2004 di adempiere a una condizione essenziale per
l’abolizione dei controlli alle frontiere interne. Lo sviluppo del SIS II è
stato però rimandato e nel dicembre 2006 il Consiglio ha prorogato il mandato
della Commissione sino alla fine del 2008. Per poter raggiungere già nel 2007
l’obiettivo politico di abolire i controlli alle frontiere interne con gli
Stati membri dell’adesione del 2004, il Consiglio ha deciso, nel dicembre
2006, di dare esecuzione al progetto proposto dal Portogallo di connettere i
nuovi Stati membri all'attuale versione del SIS, il SIS 1+. In conseguenza al
progetto, l’attuazione del SIS II ha subito ritardi ed è ora previsto che il
sistema sia operativo verso la metà di dicembre 2008. L’accordo SISNET, ossia
il contratto firmato per la fornitura di servizi di rete e servizi di
sicurezza connessi per il SIS 1+, scade nel novembre 2008. Considerato che il
SIS II potrebbe non essere operativo per tutti gli Stati membri partecipanti
al SIS 1+ entro quella data, è necessario coprire il lasso di tempo fra il
novembre 2008 e l’avvio delle attività del SIS II. Dopo che il Consiglio
GAI del 15 febbraio 2007 ha approvato un accordo sulle opzioni per la futura
infrastruttura di comunicazione del SIS 1+, e parallelamente alla gara
d’appalto indetta dal Segretario generale aggiunto del Consiglio per un nuovo
contratto SISNET, la Commissione propone di istituire un’infrastruttura di
comunicazione specifica il cui finanziamento sia a carico del bilancio
dell’Unione. Va ricordato che la rete SISNET non è finanziata dal bilancio UE
e che la gestione del contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione
richiesti compete al Segretario generale aggiunto del Consiglio per conto
degli Stati membri. Istituire una nuova infrastruttura di comunicazione
gestita dalla Commissione significa apportare un grosso cambiamento
all’attuale SIS con le sue strutture di gestione intergovernative. La
presente proposta deve quindi ripartire con chiarezza le funzioni e le
responsabilità fra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri. In ogni caso, il SIS 1+
allargato e questa nuova infrastruttura di comunicazione devono restare
soluzioni temporanee visto che l’entrata in vigore del SIS II costituisce il
fine ultimo. Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sul
quadro giuridico del SIS II che consentirà di applicare l’approccio
tecnologico e le funzioni avanzate del nuovo sistema. A fronte di ciò,
saranno introdotti standard elevati di tutela dell’individuo e di accountability per quanto riguarda la
gestione del sistema. La nuova infrastruttura
di comunicazione non sostituirà del tutto SISNET, che fornisce anche servizi
di comunicazione per VISION, la rete schengen di consultazione tra autorità
centrali degli Stati membri istituita a norma dell'articolo 17, paragrafo 2,
della convenzione Schengen. La Commissione non ha tuttavia incluso VISION
nell'ambito della presente proposta poiché il Consiglio si è riservato poteri
di esecuzione nel settore della politica dei visti. Il sistema d’informazione
visti (VIS) sopperirà alle funzioni tecniche del meccanismo di consultazione
VISION quando tutti gli Stati membri che si avvalgono di VISION saranno nelle
condizioni di usare il VIS a questo scopo. |
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Disposizioni vigenti nel settore della proposta - Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen (articoli da 92 a 119). - Regolamento (CE) n.
871/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all’introduzione di alcune
nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro
il terrorismo. - Decisione 2005/211/GAI
del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa all’introduzione di alcune nuove
funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta
contro il terrorismo. - Regolamento (CE) n.
1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 che
modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione
Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio
dei documenti di immatricolazione dei veicoli. La convenzione e i tre
atti legislativi di cui sopra costituiscono l’attuale quadro giuridico del
SIS, che sarà sostituito dal SIS II. Il quadro giuridico del SIS II si
compone dei seguenti atti: - Regolamento (CE) n.
2424/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II). - Decisione 2001/886/GAI
del Consiglio del 6 dicembre 2001 sullo sviluppo del Sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II). - Regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II). - Proposta di decisione
2007/.../GAI del Consiglio del ...[1]
. sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II). - Regolamento (CE) n.
1986/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di
circolazione. |
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Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente proposta è
necessaria per mantenere in funzione il SIS. Il SIS è parte integrante delle
misure compensative dirette a garantire la libera circolazione delle persone
ed è anche coerente con gli obiettivi del programma IDABC in quanto si avvale
dei servizi infrastrutturali che sono parte delle misure orizzontali previste
dal programma. L’obiettivo del programma IDABC è individuare, sostenere e
promuovere lo sviluppo e la creazione di servizi paneuropei di governo
elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, fornendo agli
Stati membri e alla Comunità un ausilio per attuare, nelle rispettive sfere
di competenza, le politiche e le attività comunitarie, ottenendo vantaggi
sostanziali per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini. |
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2)
Consultazione delle
parti interessate e valutazione d'impatto |
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Consultazione |
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Metodi di consultazione, principali settori interessati e
profilo generale di quanti hanno risposto Il principale metodo di
consultazione è stato raccogliere informazioni presso: (1) il segretariato generale del Consiglio.
Elementi di
consultazione: - contratto SISNET - spese SISNET - responsabilità nell’ambito del SIS (2) fornitore della rete s-TESTA. Elementi di
consultazione: - listini per l’installazione della rete - listini per il funzionamento della rete |
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Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in
considerazione Le informazioni raccolte
sono servite per esaminare i costi, i ruoli e le responsabilità per ciascuna
opzione strategica. Si è altresì tenuto conto dei pareri formulati dalle
delegazioni degli Stati membri nei diversi gruppi di lavoro del Consiglio e
della Commissione. |
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Ricorso al parere di esperti |
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Settori scientifici/di competenza interessati TIC, procedure di gara e
consulenza finanziaria |
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Metodologia applicata Incontri diretti e
raccolta di informazioni scritte |
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Principali organizzazioni/esperti consultati Consulenza interna alla
Commissione (DG JLS e DIGIT) ed esterna, raccolta in base alla documentazione
tecnica sul SIS |
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Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati I pareri concordano sul
sussistere di gravi rischi potenziali e delle importanti conseguenze
politiche cui darebbero adito. |
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Sono stati esaminati i
rischi relativi a ciascuna opzione, e risultano assai diversi fra loro: esito
negativo della procedura di gara, ritardo nell'adottare gli strumenti
giuridici necessari per la creazione di una nuova infrastruttura di
comunicazione, mancanza di fondi, ambiguità della gestione o del processo
decisionale, interazione negativa con il progetto SIS II, ritardi o
disfunzioni nell’esecuzione tecnica. |
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Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il
parere degli esperti n.a. |
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Valutazione
d'impatto Sono state considerate
le seguenti opzioni strategiche: Opzione 1: status quo –
la Commissione non presenta proposte legislative. Continua il quadro attuale,
con il Consiglio e gli Stati membri come soli responsabili del SIS. Per
stabilire un contratto SISNET che garantisca la disponibilità del sistema
dopo il 13 novembre 2008, il Segretario generale aggiunto del Consiglio
prepara e indice una gara d’appalto con procedura aperta, ristretta o
negoziata. La Commissione non ha ruoli né responsabilità. Opzione 2: il Consiglio
provvede all’installazione, al funzionamento e alla gestione di una nuova
infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ tramite un contratto specifico
con il fornitore s-TESTA, finanziato dagli Stati membri. Il Consiglio
conclude un contratto specifico nell’ambito del contratto quadro s-TESTA ai
fini del SIS 1+ con il finanziamento degli Stati membri. Opzione 3: la
Commissione provvede all’installazione, al funzionamento e alla gestione di
una nuova infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ tramite un contratto
specifico con il fornitore s-TESTA, finanziato dal bilancio generale
dell’Unione. La Commissione conclude un contratto specifico s-TESTA per
installare una nuova infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+:
l’installazione, il funzionamento e la gestione di tale infrastruttura
diventano quindi responsabilità della Commissione e sono a carico del
bilancio generale dell'UE. La nuova infrastruttura di comunicazione s-TESTA
per il SIS 1+ non interferisce con l’infrastruttura s-TESTA per il SIS II. La conclusione della
valutazione d’impatto è che l’opzione dello status quo, pur essendo di gran
lunga la migliore e non presentando difficoltà significative, comporti i
rischi intrinseci a qualunque procedura di gara. Di comune accordo, la
Commissione e il Consiglio hanno riconosciuto la necessità di disporre di una
soluzione di ripiego. Sarebbe in effetti molto difficile conservare nel tempo
uno spazio senza controlli alle frontiere interne facendo astrazione dal SIS
e dai connessi scambi SIRENE. Di conseguenza,
nell’eventualità che la gara d’appalto indetta dal Segretario generale
aggiunto del Consiglio non porti
alla conclusione di un accordo o di un contratto per la fornitura dei servizi
necessari all’ambiente SIS, come unica opzione resterà l’ultima, visto che la
seconda è stata scartata dal Servizio giuridico del Consiglio e che sarà
quindi molto difficile attuarla. La valutazione d’impatto
raccomanda quindi che la Commissione avvii tutti i preparativi necessari per
l'ultima opzione, che però non dà per favorita. Questa soluzione sarà
tuttavia percorsa solo se falliranno le azioni intraprese per concludere un
nuovo contratto per SISNET e a condizione che siano stati esauriti tutti i
mezzi possibili a disposizione per prolungare il servizio SISNET. |
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3)
Elementi giuridici della
proposta |
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Sintesi delle misure proposte L’obiettivo della
presente proposta, come della proposta di regolamento del Consiglio avente lo
stesso oggetto, è istituire il quadro giuridico per installare, far
funzionare e gestire una specifica infrastruttura di comunicazione che
fornisca servizi di rete e di sicurezza per lo scambio di dati attraverso il
SIS, e di informazioni connesse ai dati SIS tra gli uffici SIRENE istituiti
dalla convenzione Schengen. |
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Base giuridica La presente decisione si
fonda sull’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull’articolo 31,
paragrafo 1, lettere a) e b), e sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del
trattato sull'Unione europea (TUE). |
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Principio di sussidiarietà |
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Gli Stati membri non
possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i
seguenti motivi. |
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L’obiettivo dell’azione
proposta, istituire cioè un’infrastruttura di comunicazione che colleghi i
sistemi SIS nazionali alla banca dati centrali del SIS per lo scambio di
informazioni, può essere perseguito meglio dall’Unione europea con
l’infrastruttura comunitaria esistente s-TESTA che serve per lo scambio di
dati fra le amministrazioni. |
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L’azione a livello
dell’Unione europea consentirà di realizzare meglio gli obiettivi della
proposta per le seguenti ragioni. |
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Per attuare le politiche
comuni tutti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione Schengen
devono potersi scambiare informazioni. La Comunità può fornire i servizi di
rete e di sicurezza su scala europea di cui questi Stati membri hanno bisogno
molto più efficacemente di quanto non possa da solo un singolo Stato membro. |
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Il fatto che sia stata
già creata, a tal fine, una piattaforma comune come s-TESTA servendosi
dell’esperienza di progetti precedenti e dei servizi generici forniti
nell'ambito del programma IDA (oggi IDABC) dimostra che conviene affidarsi
alla Comunità per la fornitura di questi servizi. |
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L’azione dell’Unione
europea si limita all’infrastruttura di comunicazione condivisa, mentre gli
Stati membri restano responsabili del rispettivo sistema nazionale di
informazione. |
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La proposta rispetta
pertanto il principio di sussidiarietà. |
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Principio di proporzionalità La proposta rispetta il
principio di proporzionalità per i seguenti motivi. |
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La proposta impone alla
Commissione di istituire l’infrastruttura di comunicazione comune. Spetta
tuttavia agli Stati membri eseguire i test per verificare che le applicazioni
nazionali (SIS e SIRENE) funzionino correttamente con la nuova
infrastruttura. |
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La proposta e il
relativo onere finanziario saranno limitati nel tempo: il SIS II subentrerà
infatti al SIS attuale rendendo questa infrastruttura di comunicazione
ridondante. L’obiettivo è garantire un servizio essenziale apportando una
soluzione temporanea al sistema vigente, fintanto che il SIS II non sarà
operativo. |
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Scelta degli strumenti |
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Strumenti proposti: un
regolamento e una decisione. |
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Data la duplice natura
giuridica del SIS, sono necessari un regolamento basato sul titolo IV del TCE
e una decisione basata sul titolo VI del TUE. Eventuali modifiche o sviluppi
futuri dell’acquis inerente al SIS devono avere una base giuridica nel primo
e nel terzo pilastro. |
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4)
Incidenza sul bilancio |
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La dotazione finanziaria
richiesta per il 2008 per istituire e far funzionare la nuova infrastruttura
di comunicazione è di 7,6 milioni di euro, destinati alle seguenti attività: - installazione e test
della rete s-TESTA per il SIS 1+; - migrazione degli
utenti SIS 1+ verso la nuova rete su s-TESTA; - funzionamento della
rete SIS 1+ s-TESTA. La proposta avrà inoltre
un’incidenza finanziaria, durante i test e la migrazione, sui bilanci
intergovernativi previsti dall’acquis di Schengen per l’istituzione e la
gestione di SISNET e per l’unità di supporto tecnico (C.SIS-SIS centrale). |
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5)
Informazioni
supplementari |
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Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della
proposta porterà all’abrogazione di disposizioni vigenti. |
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Riesame/revisione/clausola di caducità |
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La proposta contiene una
clausola di caducità. |
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Analisi dettagliata
della proposta 1. Installazione, funzionamento e
gestione della infrastruttura di comunicazione La prevista
infrastruttura di comunicazione è descritta, da un alto, facendo riferimento
ai servizi che fornirà, dall’altro, indicando i sistemi o le entità definiti
nella convenzione Schengen, che quella interconnetterà. L’infrastruttura non
interesserà il flusso di dati a livello nazionale (segnatamente dati SIRENE)
fra le autorità nazionali competenti e fra queste e l’ufficio SIRENE
nazionale, di cui restano responsabili gli Stati membri. La Commissione,
prima di concludere un qualunque contratto con il fornitore di servizi che si
occuperà dell’infrastruttura di comunicazione deve stabilire le specifiche
tecniche corrispondenti alle esigenze specifiche del SIS 1+ e di SIRENE. La
Commissione terrà conto delle condizioni e del capitolato d’oneri stabiliti
dal Segretario generale aggiunto del Consiglio per il rinnovo del contratto
SISNET. Nonostante l’obbligo
generale che l'articolo 10 del trattato conferisce agli Stati membri di
agevolare i compiti della Commissione, la proposta rimanda ad alcune azioni
particolari che questi devono intraprendere perché la Commissione possa
effettivamente installare e far funzionare l’infrastruttura di comunicazione.
La Commissione li informerà quando sarà terminata l’installazione e avrà
ultimato i test necessari per garantire la disponibilità dell’infrastruttura.
Si è ritenuto necessario rifarsi al bilancio generale dell’Unione europea per
finanziare questa parte del SIS in quanto l’installazione e il funzionamento
dell’altra parte comune del SIS, ossia l’unità di supporto tecnico (C.SIS),
sono finanziati da un bilancio intergovenativo previsto dall’acquis di Schengen
(decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la
modifica del Regolamento finanziario C. SIS). 2. Programma IDABC IDABC offre una serie di
servizi d’infrastruttura, come s-TESTA, per lo scambio di dati fra
amministrazioni nazionali e europee. La piattaforma s-TESTA serve anche per
lo sviluppo del SIS II e del VIS. Dei servizi IDABC si avvalgono, nello
spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, anche altri sistemi TI
operativi su larga scala che, come Eurodac, richiedono alti livelli di
disponibilità e sicurezza. 3. Test di funzionamento Le attività di collaudo
dirette a testare il corretto funzionamento del SIS e degli scambi SIRENE
sulla nuova infrastruttura di comunicazione rappresentano un'operazione
critica che solo gli Stati membri sono in grado di eseguire, con il
coordinamento del Consiglio. Ciò corrisponde allo status quo che attualmente
caratterizza la gestione del SIS e il relativo processo decisionale. La
Francia, che è incaricata della gestione del C.SIS, ha le competenze
necessarie per descrivere i test case e proporre la procedura più appropriata
per verificare se il SIS e SIRENE funzionino correttamente nella nuova
infrastruttura. I gruppi di lavoro del Consiglio competenti per il SIS e
SIRENE, nei quali si riuniscono gli esperti nazionali del settore, avvieranno
tutti i preparativi per stabilire, coordinare e convalidare le attività di
collaudo. La Commissione, dal canto suo, garantirà la disponibilità
dell’infrastruttura di comunicazione nell’ambito s-TESTA, e gli Stati membri
le riferiranno, attraverso il Consiglio, dati e feedback sulle attività di
collaudo. 4. Migrazione Si potrà procedere alla
migrazione del SIS e di SIRENE verso la nuova infrastruttura solo quando
saranno stati ultimati e convalidati tutti i test. La data, che fisserà il
Consiglio, deve in ogni modo essere anteriore al 13 novembre 2008, giorno in
cui scadrà l’accordo SISNET. 5. Esecuzione di specifiche mansioni di
gestione operativa a cura di enti pubblici nazionali È stato deciso di delegare
a enti nazionali del settore pubblico specifiche mansioni di gestione
operativa relative all’infrastruttura di comunicazione, per motivi di
efficacia e per creare sinergie con le funzioni di questo tipo che già svolge
il C.SIS centrale. 6. Controllo e valutazione La Commissione
controllerà le spese con rigore, ricorrendo a tutti i mezzi disponibili
previsti dal contratto da concludersi con il fornitore s-TESTA, che
comprenderà obiettivi e indicatori di efficienza. I servizi
dell’infrastruttura di comunicazione per il SIS e SIRENE saranno oggetto di
una valutazione specifica nell’ambito della valutazione globale delle misure
orizzontali, compresi i servizi di infrastruttura, a norma dell’articolo 13
della decisione IDABC. 7. Abrogazione del quadro giuridico
SISNET e modifica della convenzione Schengen Quando la rete SISNET
cesserà le operazioni, diventeranno nulle le norme che la disciplinano, che
dovranno essere abrogate. Il trasferimento alla
Commissione dei diritti di proprietà derivanti dall’esecuzione dell’accordo
SISNET del 14 novembre 2000 per la fornitura di servizi di rete geografica e
servizi di sicurezza connessi per il SIS, specie in relazione ai componenti
di rete, potrebbe accelerare l’installazione della nuova infrastruttura di
comunicazione e ridurre l’incidenza finanziaria sul bilancio generale
dell’Unione europea. 8. Applicazione condizionata e validità
limitata L’applicazione
condizionata dello strumento normativo corrisponde alla posizione del
Consiglio che, nelle sue conclusioni del febbraio 2007, riconosce i rischi
inerenti alla procedura di gara per il rinnovo del contratto SISNET e la
necessità di trovare una soluzione alternativa basata su s-TESTA. La
valutazione d’impatto della presente proposta dimostra che il rinnovo di
SISNET resta in ogni caso l'opzione da preferire. Subordinare a condizioni
l’applicazione dello strumento giuridico equivale a garantire che la presente
proposta preveda una soluzione di ripiego. La presente proposta ha
durata limitata perché il SIS 1+ nella versione SISone4all e la relativa infrastruttura di comunicazione saranno
sostituiti non appena inizieranno le attività del SIS II. |
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2007/0104
(CNS)
Proposta di
DECISIONE DEL
CONSIGLIO
sull’installazione, sul
funzionamento e sulla gestione di una infrastruttura di comunicazione per
l’ambiente del sistema di informazione Schengen (SIS)
IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato
sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e
b), l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2,
lettera c),
vista la proposta della
Commissione[2],
visto il parere del
Parlamento europeo[3],
considerando quanto segue:
(1)
Il sistema
d’informazione Schengen (“SIS”), istituito a norma delle disposizioni del
titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[4],
firmata il 19 giugno 1990 (“convenzione Schengen”), e il suo sviluppo SIS 1+
rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni
dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea.
(2)
Il regolamento (CE)
n. 2424/2001 del Consiglio[5]
e la decisione 2001/886/GAI[6]
disciplinano lo sviluppo del SIS II, che subentrerà al SIS creato a norma della
convenzione di Schengen.
(3)
La decisione
2007/…/GAI[7]
del Consiglio, del … , sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del Sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II), costituisce il quadro giuridico
necessario per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di
applicazione del trattato sull’Unione europea (“trattato TUE”).
(4)
Il SIS serve
attualmente 15 Stati, comprese l’Islanda e la Norvegia che sono paesi associati
all’attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Nel
dicembre 2006 il Consiglio ha approvato la connessione al SIS esistente di nove
degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004, per
permettere loro di attuare integralmente l’acquis di Schengen prima che il SIS
II diventi operativo.
(5)
Ai sensi della
decisione 1999/870/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza il
Segretario generale aggiunto del Consiglio dell'Unione europea ad agire in
qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti
relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di
comunicazione nel contesto di Schengen, denominata “SISNET”, nonché a gestire
tali contratti[8], e della
decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un
regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione,
da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo
stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi
all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni
nel contesto di Schengen, “SISNET”, il Segretario generale aggiunto del Consiglio
e imprese private hanno concluso l’accordo del 14 novembre 2000 per la
fornitura di servizi di rete geografica e servizi di sicurezza connessi
(“accordo SISNET”). L’accordo SISNET prevede i servizi necessari per il
funzionamento del SIS e scade nel novembre 2008.
(6)
Occorre garantire la
continuità del tipo di servizi previsti dall’accordo SISNET per uno scambio
effettivo di dati fra l’unità di supporto tecnico e le sezioni nazionali del
SIS, e fra gli uffici SIRENE a norma dell’articolo 92 della convenzione
Schengen. Ciò è indispensabile per l’applicazione dell’acquis di Schengen e,
quindi, per mantenere uno spazio senza controlli alle frontiere interne.
(7)
È opportuno che
l’applicazione del presente strumento normativo sia subordinata alla
comunicazione del Segretario generale aggiunto del Consiglio del fatto che la
procedura di gara indetta a norma sia della decisione 2007/149/CE del
Consiglio, del 5 marzo 2007, che autorizza il Segretario generale aggiunto del
Consiglio dell’Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni
Stati membri al fine di stipulare e gestire i contratti relativi alla fornitura
di servizi riguardanti un’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di
Schengen in attesa della migrazione verso un’infrastruttura delle comunicazioni
a carico della Comunità europea[9],
sia della decisione 2000/265/CE del Consiglio, non ha portato alla conclusione
di un accordo o di un contratto per la fornitura dei servizi oggetto della
presente proposta.
(8)
Nel febbraio 2007 il
Consiglio ha considerato i rischi inerenti alla procedura di gara e ha chiesto
alla Commissione di presentare proposte in vista di una possibile migrazione
del SIS 1+ verso un’altra rete.
(9)
In virtù
dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione può modificare
la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un
atto comunitario.
(10)
La via più
appropriata per tener conto degli specifici requisiti di sicurezza e
disponibilità dell’ambiente SIS è quella di creare una nuova infrastruttura di
comunicazione che sostituisca SISNET avvalendosi dei servizi di infrastruttura
previsti dal contratto di servizi “Servizi transeuropei sicuri per la
comunicazione telematica tra amministrazioni – Fornitura di un’infrastruttura
controllata e sicura di comunicazioni private” (“contratto quadro s-TESTA”), in
conformità della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004 , relativa all'erogazione interoperabile di servizi
paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese
e ai cittadini (IDABC)[10]
(“decisione IDABC”).
(11)
Le spese occasionate
dall’installazione, dal funzionamento e dalla gestione di tale infrastruttura
di comunicazione dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell'Unione
europea. La Commissione è responsabile di eseguire il bilancio e firmare i
necessari contratti di fornitura di servizi di rete e sicurezza nell’ambito del
contratto quadro s-TESTA.
(12)
La presente decisione
e la responsabilità della Commissione di installare, far funzionare e gestire
l’infrastruttura di comunicazione non dovrebbero incidere sulla responsabilità
del Consiglio derivante dalla gestione del SIS attuale.
(13)
È pertanto opportuno
che il Consiglio stabilisca il programma di test in base a un’iniziativa della Francia
in quanto Stato membro responsabile dell'unità di supporto tecnico, per
assicurare il corretto scambio di dati per il SIS e SIRENE sull’infrastruttura
di comunicazione, che coordini le attività di collaudo e ne convalidi gli esiti
prima di fissare la data di migrazione dal SISNET verso la nuova infrastruttura
di comunicazione.
(14)
La Commissione può,
se lo giudica più efficace, delegare a enti nazionali del settore pubblico
l’esecuzione di specifiche mansioni di gestione operativa inerenti alla
sicurezza e al controllo dell’infrastruttura di comunicazione.
(15)
La presente decisione
costituisce il quadro giuridico necessario per installare, far funzionare e
gestire una specifica infrastruttura di comunicazione per l’ambiente SIS, e per
modificare di conseguenza la convenzione Schengen nelle materie rientranti
nell’ambito di applicazione del trattato UE. Il regolamento (CE) n. .../2007
del Consiglio, del .... , sull’installazione, sul funzionamento e sulla
gestione di una infrastruttura di comunicazione per l’ambiente SIS[11]
costituisce il quadro giuridico necessario per le materie rientranti
nell’ambito di applicazione del trattato CE.
(16)
Insieme con il
regolamento (CE) n. .../2007 del Consiglio, la presente decisione costituisce
l’atto di base, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[12],
che permette di iscrivere nel bilancio generale dell’Unione europea gli
stanziamenti necessari per installare, far funzionare e gestire
l’infrastruttura di comunicazione, e di eseguire quella parte del bilancio.
(17)
Il fatto che il
quadro giuridico necessario affinché i costi di installazione, funzionamento e
gestione dell’infrastruttura di comunicazione per l’ambiente SIS siano a carico
del bilancio dell’Unione europea consti di due strumenti separati non
pregiudica il principio secondo il quale si tratta di un’unica infrastruttura
che dovrebbe operare in quanto tale.
(18)
Per quanto riguarda
l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen[13],
che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione
1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999[14],
relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
(19)
Per quanto riguarda
la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall’Unione europea,
dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione
della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto
G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4,
paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE[15]
e 2004/860/CE del Consiglio.
(20)
Il Regno Unito
partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo
sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE
del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni
dell’acquis di Schengen[16].
(21)
L’Irlanda partecipa
alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo
sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, e dell’articolo 5, paragrafo 1 e dell’articolo 6, paragrafo
2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante
la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di
Schengen[17].
(22)
Poiché è essenziale
che i servizi del tipo fornito da SISNET siano assicurati dopo il novembre 2008
e che la Commissione possa concludere appropriati contratti quanto prima, è
assolutamente prioritario che la presente decisione entri in vigore il giorno
della sua pubblicazione,
DECIDE:
Articolo 1
Installazione, funzionamento e gestione della infrastruttura di comunicazione
1.
La Commissione
provvede all’installazione, al funzionamento e alla gestione di una
infrastruttura di comunicazione che fornisca servizi di rete e di sicurezza per
lo scambio di dati fra l’unità di supporto tecnico e le sezioni nazionali del
Sistema d'informazione Schengen (SIS), e fra gli uffici SIRENE a norma
all’articolo 92 della convenzione Schengen (“infrastruttura di comunicazione”).
2.
La Commissione
stabilisce le specifiche tecniche dell’infrastruttura di comunicazione tenendo
conto di quelle stabilite dal Segretario generale aggiunto del Consiglio per
conto degli Stati membri nell’ambito della procedura di gara indetta a norma
delle decisioni 2007/149/CE e 2000/265/CE del Consiglio.
3.
Gli Stati membri e la
Commissione collaborano nello svolgere i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. In
particolare, gli Stati membri predispongono locali adeguati in cui ospitare i
punti d’accesso nazionali dell’infrastruttura di comunicazione e garantiscono
l’accesso a tali locali se richiesto dalla Commissione.
4.
La Commissione
comunica al Consiglio la data in cui sarà ultimata l’installazione
dell’infrastruttura di comunicazione e in cui questa sarà disponibile per lo
svolgimento dei test di cui all’articolo 3.
5.
I costi di
installazione, funzionamento e gestione dell’infrastruttura di comunicazione
sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
Articolo 2
Uso del programma IDABC
In conformità della
decisione 2004/387/CE (decisione IDABC), la Commissione si avvale del contratto
quadro s-TESTA per installare, far funzionare e gestire l’infrastruttura di
comunicazione.
Articolo 3
Test del SIS e di SIRENE sull’infrastruttura di comunicazione
1.
Gli Stati membri svolgono
i test necessari ad assicurare il corretto scambio dei dati di cui all’articolo
1, paragrafo 1, sull’infrastruttura di comunicazione.
2.
Il Consiglio è
incaricato di stabilire il programma di test sulla base di un’iniziativa che
preparerà la Francia in quanto Stato membro responsabile del C.SIS.
3.
Il Consiglio coordina
le attività di collaudo degli Stati membri, ne convalida gli esiti e riferisce
alla Commissione.
Articolo 4
Migrazione verso l’infrastruttura di comunicazione
1.
Il Consiglio, previa
comunicazione di tutti gli Stati membri partecipanti al SIS del buon esito dei
test di cui all’articolo 3, fissa la data di avvio dello scambio dei dati di
cui all’articolo 1, paragrafo 1, sull’infrastruttura di comunicazione.
2.
Gli Stati membri
intraprendono tutte le azioni necessarie per la migrazione da SISNET verso
l’infrastruttura di comunicazione alla data fissata in conformità del paragrafo
1.
3.
Il Consiglio coordina
le azioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2.
Articolo 5
Esecuzione di mansioni di gestione operativa a cura di enti pubblici degli
Stati membri
1.
La Commissione può, a
decorrere dalla data di cui all’articolo 1, paragrafo 4, delegare a enti
nazionali del settore pubblico l’esecuzione di specifiche mansioni di gestione
operativa inerenti alla sicurezza e al controllo dell’infrastruttura di
comunicazione.
2.
I costi sostenuti
dagli enti di cui al paragrafo 1 per l’esecuzione delle mansioni oggetto dello
stesso paragrafo sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
Articolo 6
Controllo e valutazione
La Commissione svolge una
valutazione globale del funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione non
appena questa cesserà le operazioni. La valutazione rientra nel quadro della
valutazione globale delle misure orizzontali IDABC previste dalla decisione
IDABC ed è diretta in particolare a stabilire se l’infrastruttura di
comunicazione fornisce i servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 1 con
efficienza e efficacia.
Articolo 7
Abrogazione
1.
Le decisioni
1999/870/CE, 2000/265/CE e 2007/155/CE del Consiglio sono abrogate dalla data
che stabilirà il Consiglio e l’infrastruttura di comunicazione SISNET cessa le
operazioni dalla data fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.
2.
Alla data fissata a
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il residuo del bilancio stabilito dalla
decisione 2000/265/CE del Consiglio è restituito agli Stati membri. Gli importi
da restituire sono calcolati in base ai contributi messi a disposizione dagli
Stati membri secondo il criterio di cui all'articolo 26 della richiamata decisione.
3.
Gli Stati membri
convengono di trasferire alla Commissione, dalla data di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, i diritti di proprietà, anche intellettuale, derivanti
dall’esecuzione dell’accordo per la fornitura di servizi di rete geografica e
servizi di sicurezza connessi nel quadro del SISNET, concluso in conformità
delle decisioni 1999/870/CE e 2000/265/CE del Consiglio.
Articolo 8
Modifica della convenzione Schengen
A decorrere dalla data
fissata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 119, paragrafo 1,
prima frase della convenzione Schengen è sostituito dal seguente:
“Le Parti contraenti
sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di
supporto tecnico di cui all'articolo 92, paragrafo 3, esclusi i costi di cablaggio
per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d'informazione Schengen
con l'unità di supporto tecnico.”
Articolo 9
Entrata in vigore e applicabilità
1.
La presente decisione
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e scade il 1° novembre 2009, ovvero alla data fissata dal
Consiglio a norma dell’articolo 71, paragrafo 2 della decisione 2007/.../GAI,
se anteriore.
2.
L’applicazione della
presente decisione è subordinata alla comunicazione del Segretario generale
aggiunto del Consiglio alla Commissione del fatto che non sono stati conclusi
accordi o contratti di fornitura di servizi di rete e servizi di sicurezza per
lo scambio dei dati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in conformità delle
decisioni 2007/149/CE e 2000/265/CE del Consiglio.
3.
La comunicazione di
cui al paragrafo 2 può intervenire dalla data di entrata in vigore della
presente decisione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per
il Consiglio
Il
presidente
[…]
SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. DENOMINAZIONE
DELLE PROPOSTE:
Proposta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una
infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione
Schengen (SIS).
Proposta di DECISIONE DEL
CONSIGLIO sull’installazione, sul funzionamento e sulla gestione di una
infrastruttura di comunicazione per l’ambiente del sistema di informazione
Schengen (SIS).
2. QUADRO
ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)
Politica dell'UE e relative
attività oggetto dell'iniziativa:
Titolo 18: Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
Capitolo 18 02: Solidarietà —
Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone
3. LINEE
DI BILANCIO
3.1. Linee di bilancio (linee operative e
corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e
loro denominazione:
Articolo 18 02 04 02 — Sistema
d'informazione Schengen SIS 1+*
* linea di bilancio da introdurre nel PPB 2008
3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza
finanziaria:
2008-2009
Le proposte dovrebbero essere
adottate nel dicembre 2007 come soluzione di ripiego all’impossibilità di
rinnovare l'attuale contratto per l'infrastruttura di comunicazione del SIS
(SISNET). La soluzione è temporanea. L’azione terminerà quando sarà completata
la migrazione verso il SIS II.
Secondo programma, la
migrazione verso il SIS II sarà finita entro dicembre 2008. Mettere in pratica
la soluzione prevista comporterebbe ritardi nella migrazione di almeno sei
mesi. Inoltre, stando ai termini del contratto s-TESTA, i servizi devono essere
appaltati per almeno un anno. Di conseguenza, la soluzione dovrebbe essere
attuata per un periodo di attività di almeno un anno, dal novembre 2008 alla
fine del 2009.
Le proposte scadranno il 1°
novembre 2009, ovvero alla data fissata dal Consiglio per l’entrata in
applicazione del SIS II se anteriore.
L’azione durerà un massimo di
1 anno e 10 mesi. Gli stanziamenti saranno effettuati nel 2008, con pagamenti
scaglionati sul periodo 2008-2010.
3.3. Caratteristiche di bilancio:
|
Linea di bilancio |
Tipo di spesa |
Nuova |
Partecipazione EFTA |
Partecipazione di paesi candidati |
Rubrica delle prospettive finanziarie |
|
|
18 02 04 02 |
Spese non obblig. |
Diff. |
Sì |
No |
No |
3a |
4. SINTESI
DELLE RISORSE
4.1. Risorse finanziarie
4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI)
e degli stanziamenti di pagamento (SP)
Mio EUR (al terzo
decimale)
|
Tipo di spesa |
Sezione n. |
|
Anno 2008 |
Anno 2009 |
Anno 2010 |
Totale |
|||||||||
|
Spese operative[18] |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Stanziamenti di impegno (SI) |
8.1. |
A |
7.620 |
|
0 |
7.620 |
|||||||||
|
Stanziamenti di pagamento (SP) |
|
B |
2.500 |
3.750 |
1.370 |
7.620 |
|||||||||
|
Spese amministrative incluse
nell'importo di riferimento[19] |
|
||||||||||||||
|
Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) |
8.2.4. |
C |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
IMPORTO TOTALE
DI RIFERIMENTO |
|
|
|
|
|||||||||||
|
Stanziamenti
di impegno |
|
a+c |
7.620 |
|
0 |
7.620 |
|||||||||
|
Stanziamenti
di pagamento |
|
b+c |
2.500 |
3.750 |
1.370 |
7.620 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
Risorse umane e spese connesse (SND) |
8.2.5. |
D |
0.585 |
0.234 |
|
0.819 |
|||||||||
|
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse
umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) |
8.2.6. |
E |
0.233 |
|
|
0.233 |
|||||||||
|
TOTALE SI
comprensivo del costo delle risorse umane |
|
a+c+d+e |
8.438 |
0.234 |
|
8.672 |
|
||||||||
|
TOTALE SP
comprensivo del costo delle risorse umane |
|
b+c+d+e |
3.318 |
3.984 |
1.370 |
8.672 |
|
||||||||
4.1.2. Compatibilità con la programmazione
finanziaria
X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in
vigore
¨ La proposta
implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive
finanziarie
¨ La proposta può
comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[20]
(relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive
finanziarie)
4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate
¨ Nessuna
incidenza finanziaria sulle entrate
X La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle
entrate:
Mio EUR (al primo decimale)
|
|
|
Prima
dell'azione |
|
Situazione a
seguito dell'azione |
|||||
|
Linea di bilancio |
Entrate |
|
2008 |
2009 |
2010 |
[n+3] |
[n+4] |
[n+5][21] |
|
|
|
a) Entrate in
valore assoluto |
|
|
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
b) Variazione
delle entrate |
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
Le presenti proposte si
basano sull'acquis di Schengen come definito nell’allegato A dell’accordo
firmato il 18 maggio 1999 fra il Consiglio e la Repubblica d'Islanda e il Regno
di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen, il cui articolo 12, paragrafo 1, ultimo comma
recita: “L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi siano imputati al
bilancio generale delle Comunità europee, contribuiscono versando al predetto
bilancio un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il
rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno
lordo di tutti gli Stati partecipanti”.
4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno
(ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione
al punto 8.2.1.
Il fabbisogno di risorse
umane e amministrative è coperto dallo stanziamento concesso al servizio di
gestione nel quadro della procedura annuale di assegnazione.
|
Fabbisogno
annuo |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
Totale risorse umane |
5 |
2 |
|
|
|
|
5. CARATTERISTICHE
E OBIETTIVI
5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo
termine
I sistemi SIS 1+ e SIRENE funzionano attualmente
sulla rete di comunicazione SISNET. Gestisce l’attuale contratto per i servizi
di rete SISNET, per conto degli Stati membri che lo finanziano congiuntamente,
il Segretario generale aggiunto del Consiglio. Il contratto SISNET scade il 13
novembre 2008.
Quanto al SIS II, che dovrà sostituire il SIS 1+,
non sarà operativo per gli Stati membri che usano quest’ultimo sistema prima
del 17 dicembre 2008.
Occorre pertanto provvedere a un servizio di rete
per il SIS 1+ tra il 13 novembre 2008 e il momento in cui il SIS II diventerà
operativo.
5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario,
coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari
Per mantenere uno spazio
Schengen di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne è
necessario garantire il funzionamento permanente e sicuro di una rete di
comunicazione per i sistemi dell’ambiente Schengen.
Sarebbe davvero difficile
conservare nel tempo uno spazio senza controlli alle frontiere facendo
astrazione dal sistema di informazione Schengen. Per questo, nel febbraio 2007
il Consiglio ha deciso che il suo Segretario generale aggiunto dovrà agire di
nuovo per conto degli Stati membri interessati e indire una gara d’appalto per
rinnovare il contratto SISNET, in modo che il servizio sia disponibile dopo il
novembre 2008. Considerata però l’analisi dei rischi intrinseci a qualunque
procedura di gara, il Consiglio ha altresì deciso che è necessario disporre di
una soluzione di rete alternativa per i sistemi Schengen.
Il Consiglio ha pertanto
invitato la Commissione a presentare proposte quanto prima in vista di una
possibile migrazione del SIS 1+ verso la rete s-TESTA, rete di comunicazione
sicura prevista nell’ambito del contratto quadro concluso dalla Commissione.
5.3. Obiettivi e risultati attesi della
proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi
indicatori
L’obiettivo complessivo è
fare in modo che la Commissione possa finanziare e gestire l’infrastruttura di
comunicazione per il SIS 1+ come soluzione di ripiego temporanea,
nell’eventualità che SISNET non sia prorogabile.
Tale soluzione, finanziata
dal bilancio generale dell’Unione, deve attuarsi ed essere operativa entro il
13 novembre 2008, data in cui scade l’attuale contratto SISNET.
Azione 1: installazione e test
della rete s-TESTA per il SIS 1+
Sarà concluso un contratto
specifico nell’ambito del contratto quadro s-TESTA. La nuova rete sarà
istituita come rete virtuale privata distinta ma si servirà, nella misura del
possibile, di parte dell’infrastruttura di rete fisica del SIS II. È inoltre
necessaria la consulenza di esperti esterni, specie per gli aspetti di
sicurezza e di rete, e un’assistenza esterna di grande qualità per il
follow-up, i test e il coordinamento con gli Stati membri.
Indicatore: rete operativa per
ottobre 2008
Azione 2: migrazione degli
utenti SIS 1+ verso la nuova rete su s-TESTA
Nell’eventualità che gli Stati
membri non riescano a migrare in tempo verso il SIS II e che non possano
continuare a usare la rete SISNET esistente, occorrerà predisporre la
migrazione di quest’ultima verso la rete provvisoria s-TESTA. Il Consiglio
deciderà la data dell’operazione.
Questa azione comporterà dei
costi. Disponendo di risorse interne limitate, si farà ricorso a un’assistenza
esterna di grande qualità per il follow-up e il coordinamento con gli Stati
membri.
Indicatore: migrazione di
tutti gli utenti SIS 1+
Azione 3: funzionamento della
rete SIS 1+ s-TESTA
L’eventuale ricorso a una
soluzione di rete alternativa provvisoria comporta costi operativi.
Indicatore: rete operativa per
tutti gli Stati membri SIS 1+ entro novembre 2008
5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)
X Gestione centralizzata
X diretta dalla Commissione
¨ indiretta, con
delega a:
¨ agenzie
esecutive
¨ organismi
istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
¨ organismi pubblici
nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
¨ Gestione concorrente o decentrata
¨ con Stati membri
¨ con paesi terzi
¨ Gestione
congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)
Osservazioni:
Si potrebbe attribuire parte
del bilancio a enti nazionali del settore pubblico con contratto di servizi,
per finanziare il funzionamento della rete.
6. CONTROLLO
E VALUTAZIONE
6.1. Sistema di controllo
I progressi saranno valutati
periodicamente e i risultati misurati sulla base degli standard richiesti e di
criteri prestabiliti. Dovrà essere dimostrato che gli investimenti stanno dando
i risultati previsti.
Il controllo sarà affidato a
un contraente esterno per la garanzia della qualità.
La Commissione
riferirà i risultati del controllo nella relazione annuale di attività.
6.2. Valutazione
6.2.1. Valutazione ex-ante
La valutazione ex-ante è
inclusa nella valutazione d’impatto.
6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla
valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti
casi analoghi)
n.a.
6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni
successive
La Commissione svolge una
valutazione globale del funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione non
appena questa cesserà le operazioni. La valutazione rientra nel quadro della
valutazione globale delle misure orizzontali IDABC ed è diretta in particolare
a stabilire se la nuova infrastruttura di comunicazione fornisce i servizi di
rete SIS 1+ con efficienza e efficacia.
7. Misure
antifrode
Saranno d'applicazione le
procedure della Commissione in materia di contratti, conformemente alla
legislazione comunitaria in materia di pubblici appalti.
8. DETTAGLI
SULLE RISORSE
8.1. Obiettivi della proposta in termini di
costi finanziari
Stanziamenti di impegno
in Mio EUR (al terzo decimale)
|
(Indicare gli
obiettivi, le azioni e i risultati) |
Tipo di risultato |
Costo medio |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 e segg. |
TOTALE |
|||||
|
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
Costo totale |
N. di risultati |
Costo totale |
|||
|
OBIETTIVO OPERATIVO: La Commissione finanzia e gestisce
l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ come soluzione di ripiego
temporanea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azione 1: installazione e test della rete s-TESTA per il
SIS 1+ |
rete virtuale privata e punti d’accesso nazionali |
|
|
1.650 |
|
|
|
|
|
|
|
1.650 |
|
|
consulenza esterna e garanzia della qualità |
|
|
0.200 |
|
|
|
|
|
|
|
0.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azione 2: migrazione degli utenti SIS 1+ verso la nuova
rete su s-TESTA |
migrazione della rete consulenza esterna e garanzia della qualità |
|
|
0.520 0.200 |
|
|
|
|
|
|
|
0.520 0.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Azione 3: funzionamento della rete SIS 1+ s-TESTA |
costi della rete |
|
|
4.900 |
|
|
|
|
|
|
|
4.900 |
|
|
monitoraggio esterno e garanzia della qualità |
|
|
0.150 |
|
|
|
|
|
|
|
0.150 |
|
COSTO TOTALE |
|
|
|
7.620 |
|
|
|
|
|
|
|
7.620 |
8.2. Spese amministrative
8.2.1. Risorse umane: numero e tipo
|
Tipo di posto |
|
Personale da
assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o
supplementari (numero di posti/ETP) |
|||||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Funzionari o agenti
temporanei[22] (XX 01
01) |
A*/AD |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
B*, C*/AST |
|
|
|
|
|
|
|
|
Personale finanziato[23]
con l'art. XX 01 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro personale[24]
finanziato con l'art. XX 01 04/05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti
dall'azione
Gestione del progetto
Gestione tecnica
Valutazione e reporting
Gestione della gara di appalto, del contratto e
gestione finanziaria
8.2.3. Origine delle risorse
umane (statutaria)
¨ Posti
attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
¨ Posti
pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica
annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
¨ Posti da
richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio
interessato (riassegnazione interna)
¨ Posti necessari
per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato
8.2.4. Altre spese
amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)
n.a.
8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e
costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento
Mio EUR (al terzo
decimale)
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Tipo di
risorse umane |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
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Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |
0.585 |
0.234 |
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Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END,
agenti contrattuali, ecc.) (specificare
la linea di bilancio) |
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Totale costi
risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) |
0.585 |
0.234 |
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Calcolo – Funzionari e agenti temporanei
117 000 (anno uomo)
Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02
n.a.
8.2.6. Altre spese
amministrative non incluse nell'importo di riferimento
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Mio EUR (al terzo
decimale) |
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Anno 2008 |
Anno 2009 |
Anno 2010 |
Anno n + 3 |
Anno n + 4 |
Anno n + 5 e segg. |
TOTALE |
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XX 01 02 11 01 – Missioni |
0.081 |
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XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |
0.120 |
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XX 01 02 11 03 – Comitati[25]
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XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |
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XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |
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2 Totale altre spese di gestione (XX
01 02 11) |
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3 Altre spese di natura amministrativa
Formazione specifica sulla rete
s-TESTA Linea di bilancio XX 01 02 11 06 |
0.032 |
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Totale spese
amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse
(NON incluse nell'importo di riferimento) |
0.233 |
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0.233 |
Le missioni comprendono
visite nei 27 Stati membri della rete SIS 1+ per 2 persone (0,081 milioni di
EUR).
Le riunioni comprendono
tutti gli incontri con gli esperti degli Stati membri e altri esperti
organizzati dall’unità su base regolare durante le fasi di installazione e test
della rete s-TESTA per il SIS 1+ (12 previste). Si noti che i costi saranno
superiori se occorrerà rimborsare le spese di viaggio degli esperti degli Stati
membri.
Il fornitore di s-TESTA
dovrà provvedere alla formazione specifica sulla rete s-TESTA per il SIS 1+ di
4 membri del personale della Commissione (0,032 milioni di EUR).
Calcolo – Altre spese amministrative non incluse
nell'importo di riferimento
[1] Il
Consiglio non ha ancora ufficialmente adottato la decisione.
[2] GU C […] del […], pag. […].
[3] GU
C […] del […], pag. […].
[4] GU
L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 (GU
L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
[5] GU
L 328 del 13.12.2001, modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 del
Consiglio,, del 21 dicembre 2006 (GU L 411 del 30.12.2006).
[6] GU
L 328 del 13.12.2001, modificata dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio,
del 21 dicembre 2006 (GU L 411 del 30.12.2006).
[7] Il
Consiglio non ha ancora ufficialmente adottato la decisione.
[8] GU L 337 del 30.12.1999.
[9] GU L 66 del 6.3.2007.
[10] GU L 181 del 18.5.2004.
[11] GU L [...] del [...], pag. [...].
[12] GU
L 248 del 16.9.2002.
[13] GU
L 176 del 10.7.1999.
[14] GU
L 176 del 10.7.1999.
[15] Decisione
2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni
dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L
368 del 15.12.2004, pag. 26).
[16] GU
L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
[17] GU
L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
[18] Spesa
che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.
[19] Spesa
che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.
[20] Punti
19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.
[21] Additional
columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds
6 years
[22] Il
cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[23] Il
cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.
[24] Il
cui costo è incluso nell'importo di riferimento.
[25] Precisare
il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.