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Bruxelles, 29.6.2007
COM(2007) 320 definitivo
2005/0183 (COD)
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO
ai sensi dell'articolo
251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE
in merito alla
posizione
comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e
per un'aria più pulita in Europa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. ITER PROCEDURALE
La proposta
COM(2005) 447 def. è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio
secondo la procedura istituita dall'articolo 251 del trattato CE.
Il Comitato
economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere il
17 maggio 2006.
Il Comitato
delle regioni ha espresso il proprio parere il 26 aprile 2006.
Il Parlamento
europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 26 settembre 2006.
In seguito al
parere del Parlamento europeo e in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2,
del trattato CE, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza
qualificata su una posizione comune il 23 ottobre 2006. Il Consiglio ha adottato
una posizione comune il 25.6.2007.
2. SCOPO DELLA
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
L'inquinamento
atmosferico ha effetti fortemente negativi sulla salute. Secondo i più recenti
dati scientifici e sanitari, che la Commissione ha presentato nella sua comunicazione
dal titolo "Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico"
(COM(2005)446), l'esposizione alle particelle sottili (PM2,5)
presenti nell'aria ambiente causa, da sola, una riduzione dell'aspettativa di
vita statistica del cittadino medio dell'UE di oltre 8 mesi. Nella sua proposta
la Commissione introduce pertanto standard ambientali specifici per le
particelle sottili presenti nell'aria ambiente (PM2,5). Se verranno
applicati dovrebbero dare un contributo importante per realizzare l'obiettivo
della Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, che nel periodo
2000-2020 intende ridurre del 47% il numero di persone che ogni anno perdono la
vita in Europa a causa dell'esposizione al particolato.
Facendo seguito
all'iniziativa della Commissione su come "legiferare meglio", la
proposta di direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria
più pulita in Europa riunisce in un unico testo (direttiva) le disposizioni
della direttiva quadro e delle tre direttive derivate sulla qualità dell'aria
ambiente con quelle della decisione del Consiglio sullo scambio di
informazioni, nell'intento di semplificare, razionalizzare e ridurre il volume
della normativa esistente. La proposta rivede inoltre le disposizioni in vigore
per incorporarvi le esperienze degli Stati membri. A tal fine la proposta:
(1)
introduce
obblighi specifici di monitoraggio e nuovi obiettivi ambientali per le
particelle sottili (PM2,5);
(2)
offre
una certa flessibilità a livello di attuazione perché consente, a determinate
condizioni soggette all'approvazione della Commissione, di prorogare le date
per il raggiungimento di alcuni valori limite, ad esempio per il PM10
e il biossido di azoto;
(3)
consente
agli Stati membri di incentrare gli sforzi permettendo loro di sottrarre i
contributi imputabili alle fonti naturali nel momento di valutare la conformità
ai valori limite.
3. OSSERVAZIONI DELLA
COMMISSIONE
3.1. Osservazioni generali
Il Parlamento
europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il
26 settembre 2006. La Commissione ha accolto integralmente,
parzialmente o in linea di principio ventinove (29) dei cinquantanove (59)
emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Sedici (16) dei
ventinove (29) emendamenti si ritrovano già almeno in parte nella posizione
comune.
La Commissione
ha accolto tutti gli emendamenti finalizzati a razionalizzare e chiarire
ulteriormente il testo o a migliorare l'informazione del pubblico, cioè gli
emendamenti nn. 2, 6, 11, 13, 19, 21, 26, 27, 31, 37, 39, 41, 42 e 65, e quello
che amplia l'ambito del riesame, cioè l'emendamento n. 48.
La Commissione
ha accolto alcuni emendamenti in parte o in linea di principio. Per alcuni di
essi la Commissione ritiene che un'ulteriore riformulazione sarebbe utile per
garantire maggiore chiarezza. Gli altri emendamenti sono accettabili in via di
principio, come l'introduzione del concetto di gradualità per il raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione contenuto nell'emendamento n. 49.
Tuttavia, non tutte le disposizioni contenute in questi emendamenti possono
essere accolte, in quanto alcune comprometterebbero l'equilibrio tra la
necessità di garantire la flessibilità a livello di attuazione, da un lato, e
quella di tutelare la salute pubblica dall'altro.
In particolare,
la Commissione ha respinto gli emendamenti che porterebbero a ridurre la tutela
della salute pubblica al di sotto del livello attualmente garantito dalla
legislazione in vigore oppure, per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione
dell'esposizione per le particelle sottili PM2,5, al di sotto del
livello di rigorosità definito nella Strategia tematica sull'inquinamento
atmosferico. La Commissione ha respinto anche gli emendamenti che, a suo
parere, introducono obblighi che non potrebbero essere rispettati nei tempi
indicati, oppure che limitano l'ambito di intervento delle autorità nazionali,
regionali e locali finalizzato ad attuare efficacemente la direttiva. La
Commissione ritiene che, nel loro insieme, gli emendamenti del Parlamento
garantirebbero una rigorosità inferiore a quella prevista dalla proposta
originaria della Commissione.
La proposta è in
discussione al Consiglio dal settembre 2005. Rispetto alla proposta originaria
della Commissione, la posizione comune ingloba un numero considerevole di
modifiche. In termini di presentazione, le modifiche hanno permesso di
razionalizzare il testo, ad esempio eliminando il livello massimo di
concentrazione e introducendo un unico piano per la qualità dell'aria. Sono
stati inoltre affrontati alcuni degli elementi principali contenuti nella
proposta originaria della Commissione, ovvero la valutazione della qualità dell'aria,
i nuovi obiettivi in materia di PM2,5 e il concetto di flessibilità
nell'attuazione. Le modifiche sono illustrate in maniera più approfondita qui
di seguito. Pur garantendo una maggiore flessibilità ai fini dell'attuazione
della direttiva, le modifiche riescono a mantenere un equilibrio tra il livello
di rigorosità e il necessario grado di tutela della salute pubblica definito
nella proposta della Commissione. L'accordo politico è stato raggiunto a
maggioranza qualificata: i Paesi Bassi e la Polonia hanno votato contro, mentre
la Svezia si è astenuta.
3.2. Osservazioni specifiche
3.2.1. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione e inseriti integralmente o parzialmente nella posizione comune
Gli emendamenti
elencati di seguito, che la Commissione ha accolto integralmente, in via di
principio o in parte, si ritrovano, come contenuto e a volte anche nella
formulazione, nella posizione comune: 1, 2, 13, 14, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 40,
41, 42, 45, 48 e 65.
Gran parte di
essi riguarda la sostituzione del concetto di livello massimo di concentrazione
con quello, più consolidato, di valore limite. Poiché questi due concetti hanno
le stesse conseguenze giuridiche, in realtà il testo non viene modificato nella
sostanza, ma semplicemente razionalizzato, e viene introdotto un numero
inferiore di standard diversi.
L'emendamento n.
41 verte sulla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di
sanzioni adottate dagli Stati membri. La Commissione accoglie la proposta del
Parlamento di sopprimere tale obbligo, posto che si può conseguire lo stesso
obiettivo con l'articolo 33 della direttiva e con l'obbligo generale fissato
nell'allegato 10 del trattato CE.
3.2.2. Emendamenti del Parlamento accolti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune
L'emendamento n.
6 riguarda un considerando e incentiva fortemente a integrare le misurazioni
fisse con tecniche di modellizzazione e misurazioni indicative.
L'emendamento n.
11 illustra la logica delle disposizioni contenute nell'articolo 22; all'interno
della posizione comune tali disposizioni si ritrovano nel considerando 15.
Gli emendamenti
nn. 37 e 39 propongono di aggiungere le associazioni di categoria interessate
all'elenco degli organismi che devono essere informati alla luce delle
disposizioni sull'informazione del pubblico contenute negli articoli 24 e 26.
La Commissione ritiene che la proposta abbia un senso e che non si discosti
dalla buona pratica già esistente.
3.2.3. Emendamenti
del Parlamento respinti dalla Commissione ma inseriti nella posizione comune
Non pertinente.
3.2.4. Modifiche apportate alla proposta dal Consiglio – Elementi principali
Le disposizioni
sulla valutazione della qualità dell'aria, i nuovi obiettivi applicabili alle
particelle sottili (PM2,5) e le disposizioni riguardanti la
flessibilità a livello di attuazione che la Commissione aveva proposto sono
tutti elementi che il Consiglio e il Parlamento hanno affrontato, in
particolare negli emendamenti nn. 45, 49, 50, 60 e 81.
Valutazione della qualità dell'aria. In sede di Consiglio il costo del
monitoraggio ha rappresentato una preoccupazione importante. A tal fine sono
state modificate le soglie per la valutazione del PM10 e i requisiti
minimi per il monitoraggio delle particelle. Pur riconoscendo la fondatezza dei
timori espressi dal Consiglio, la Commissione ha sottolineato l'importanza di
disporre di informazioni adeguate per la valutazione al fine di garantire
parità di condizioni nella valutazione della conformità, ai fini dell'elaborazione
delle politiche e come base per l'adozione di misure efficaci di abbattimento,
se necessarie. Le disposizioni sulla valutazione del PM10 e del PM2,5
che si ritrovano nella posizione comune rappresentano un compromesso e per la
Commissione sono il minimo necessario per realizzare gli obiettivi citati.
La posizione
comune ha apportato significative modifiche all'allegato III della direttiva,
che specifica più approfonditamente i requisiti minimi per lo svolgimento della
valutazione in tutto il territorio degli Stati membri. L'allegato comprende una
definizione restrittiva di determinate aree dove non va valutata la conformità
ai valori limite ai fini della tutela della salute umana; questo elemento
dovrebbe incentivare un approccio più armonizzato alla valutazione della
conformità. La Commissione verificherà con attenzione l'attuazione, per
garantire che questa disposizione non vada in alcun modo a discapito della
tutela della salute pubblica o metta in pericolo un concetto più generale, e
cioè che i valori limite devono essere applicati ovunque.
Anche i criteri
per l'ubicazione dei punti di campionamento degli inquinanti per i quali
esistono valori limite, definiti nell'allegato III, sono stati razionalizzati
in modo che risultino applicabili allo stesso modo per tutti gli inquinanti. La
Commissione avrebbe preferito mantenere la proposta originaria, che riproduce
le disposizioni della normativa già in vigore; le modifiche possono infatti
determinare uno spostamento dei punti di campionamento esistenti e dunque
alterare le tendenze emerse dal monitoraggio. La Commissione seguirà gli
sviluppi, in quanto le modifiche potrebbero creare problemi ai fini dell'attuazione
di altre disposizioni, ad esempio l'informazione del pubblico, e della
trasmissione di informazioni utili per l'elaborazione delle politiche; se
necessario, affronterà nuovamente questo aspetto nell'ambito del comitato di
regolamentazione. Tuttavia, poiché i valori limite sono applicabili ovunque, ad
esclusione delle zone espressamente indicate, lo spostamento della stazione di
misura non modifica, di per sé, il livello di protezione della salute pubblica.
La posizione
comune affronta anche, nell'allegato VI, i tempi necessari per conformare le
apparecchiature esistenti nella rete di monitoraggio alle disposizioni delle
nuove norme CEN che definiscono i metodi di riferimento introdotti nella
proposta della Commissione. La Commissione concorda con le scadenze proposte,
perché offriranno un calendario per l'eventuale modernizzazione della rete che
garantirà l'efficienza dei costi. Rileva, tuttavia, che per quanto riguarda le
misure utilizzate per la valutazione, continuano ad applicarsi integralmente
gli obiettivi di qualità dei dati indicati nell'allegato I e le disposizioni
finalizzate a dimostrare l'equivalenza dei metodi proposte all'allegato VI.
Standard per il PM2,5. All'allegato XIV la posizione comune
sostituisce il livello massimo di concentrazione del PM2,5 (pari a
25 μg/m3 da realizzare nel 2010) con un duplice approccio:
l'istituzione di un valore-obiettivo non vincolante di pari entità da
conseguire nel 2010 e il raggiungimento del valore limite vincolante nel 2015.
L'obiettivo di riduzione dell'esposizione è passato da un'unica riduzione del
20% a uno scaglionamento per l'indicatore di esposizione media, con valori
compresi tra 7 e 13 μg/m3. La posizione comune consente
inoltre 3 alternative possibili per fissare l'indicatore di esposizione media,
per garantire il tempo necessario ad allestire stazioni di monitoraggio
adeguate per il PM2,5. La Commissione è favorevole a queste
modifiche, che non alterano il livello di rigore della proposta della
Commissione e garantiscono un'attuazione più efficace.
La Commissione
ritiene che, nell'ambito del duplice obiettivo ambientale per il PM2,5,
l'obiettivo di riduzione dell'esposizione dovrebbe essere l'elemento principale
che determina l'adozione dei provvedimenti, mentre il valore limite annuo
dovrebbe servire principalmente come valore massimo per tutelare i cittadini
delle zone più sensibili. Sulla base dei dati oggi disponibili, la Commissione
ritiene che l'impegno per rispettare il valore limite annuo più rigoroso che l'emendamento
n. 50 del Parlamento propone di fissare per il PM2,5 a
20 μg/m3 entro il 2015 comporterebbe un interesse
eccessivo per i "punti caldi", cioè zone limitate con concentrazioni
elevate di inquinanti, a discapito di misure finalizzate a ridurre l'esposizione
generale della popolazione. L'emendamento n. 49, d'altra parte, propone di
ridurre i requisiti riguardanti l'obiettivo di riduzione dell'esposizione per
gran parte dei livelli di concentrazione; ciò avrebbe l'effetto globale di
ridurre il livello di rigorosità dei nuovi standard per il PM2,5 e
rischierebbe di non far realizzare l'obiettivo fissato nella Strategia tematica
sull'inquinamento atmosferico per quanto riguarda la salute.
Flessibilità ai fini dell'attuazione. Mentre la proposta della Commissione
introduceva, all'articolo 22, un termine assoluto fino al quale era possibile
prorogare il conseguimento del valore limite per il PM10 (1° gennaio
2010), la posizione comune fissa la scadenza massima a tre anni dopo l'entrata
in vigore della direttiva. La posizione comune mantiene le condizioni che
devono essere soddisfatte per poter usufruire della proroga. Non sono state
modificate le disposizioni sulle proroghe applicabili al benzene e al biossido
di azoto. È stata eliminata la possibilità di proroghe per le particelle
sottili PM2,5 dopo che la data prevista per il raggiungimento del
limite per il PM2,5 è stata spostata dal 2010, termine contemplato
dalla proposta originaria della Commissione, al 2015. È stata eliminata anche
la possibilità di chiedere una proroga per il biossido di zolfo, il monossido
di carbonio e il piombo. La Commissione avrebbe preferito mantenere la scadenza
originariamente fissata per il PM10, ma ritiene che la proroga
introdotta non metta a repentaglio l'equilibrio globale della proposta. L'emendamento
n. 81 del Parlamento europeo concede fino a 6 anni di tempo dopo l'entrata in
vigore della direttiva: una tale proroga ritarderebbe quasi sicuramente l'attuazione
delle misure, riducendo così il livello di tutela della salute pubblica in
tutte quelle zone in cui attualmente sono superati i valori limite per il PM10.
3.2.5. Modifiche al testo correlate alle nuove procedure di comitato
La Commissione
si è riservata di esprimere la propria posizione riguardo agli emendamenti nn. 61-63
del Parlamento, che introducono un riferimento alla nuova procedura di
regolamentazione con controllo nell'ambito del comitato istituito dalla
direttiva, in attesa dell'accordo interistituzionale sulla formulazione comune
da utilizzare nella legislazione derivata dell'UE. Nella posizione comune è
stata inserita una disposizione riformulata sullo stesso argomento, che
utilizza l'ultima formulazione approvata dalle istituzioni nel novembre 2006.
Tale riformulazione si discosta dall'emendamento n. 62 per quanto riguarda l'ambito
di applicazione, in quanto non introduce la procedura di regolamentazione con
controllo per l'adozione delle disposizioni di attuazione che determinano le
informazioni supplementari che gli Stati membri devono trasmettere a norma dell'articolo
27. La Commissione può accogliere tali modifiche.
4. Conclusioni
Tutte le
istituzioni dell'UE condividono obiettivi comuni in materia di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, ed in particolare la necessità di introdurre
standard per le particelle sottili PM2,5, ivi compreso il nuovo
obiettivo per la riduzione dell'esposizione. La proposta della Commissione
riguardante una maggiore flessibilità a livello di attuazione è stata accolta,
in generale, con favore. I principali ostacoli che hanno frenato il
raggiungimento di un accordo in prima lettura sono state le diverse posizioni
sul grado esatto di flessibilità, sulla necessità di modificare gli standard esistenti
per il PM10 e la rigorosità e la natura giuridica del nuovo standard
fissato per le particelle sottili (PM2,5).
Nella posizione
comune gli Stati membri hanno confermato la posizione iniziale della
Commissione, volta a mantenere inalterati gli standard esistenti, concedendo un
po' di flessibilità in più per quanto riguarda il raggiungimento dei valori
limite fissati per il PM10, e hanno leggermente modificato i nuovi
standard per il PM2,5.
La Commissione
può accogliere la posizione comune, perché il testo ha comunque mantenuto l'equilibrio
che la proposta della Commissione intendeva garantire tra una forte
preoccupazione per la salute pubblica - che impone un intervento deciso e costante
per migliorare la qualità dell'aria in alcune zone - e l'introduzione di valori
ambiziosi e giuridicamente vincolanti per il PM2,5, da un lato, e la
flessibilità introdotta per agevolare l'attuazione, dall'altro. La posizione
comune mantiene anche il chiaro impegno a rivedere gli standard riguardanti le
particelle sottili nel giro di cinque anni al fine di rendere giuridicamente
vincolante l'obiettivo di riduzione dell'esposizione.
La posizione
comune comprende disposizioni supplementari, come l'obbligo per la Commissione
di preparare orientamenti per determinare il contributo imputabile alle fonti
naturali di emissione e alla sabbiatura/salatura invernale delle strade. La
Commissione accoglie con favore queste aggiunte che agevoleranno l'applicazione
di un approccio più armonizzato ai fini dell'attuazione della direttiva in
tutta l'Unione europea.
La Commissione avrebbe preferito che fossero
mantenute alcune disposizioni specifiche contenute nella proposta, in
particolare quelle attinenti agli obblighi minimi di monitoraggio della qualità
dell'aria, ma riconosce che la posizione comune rappresenta un passo avanti
importante rispetto alle disposizioni previste dalle direttive in vigore e
pertanto la sostiene.