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Proposta di decisione con la quale è definita la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia del 29 giugno 2007 (Podgorica) sull'estensione dell'acquis comunitario in materia di sicurezza dell'approvvigionamento mutua assistenza ed efficienza energetica
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Bruxelles, 13.6.2007

COM(2007) 342 definitivo

 

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

con la quale è definita la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia del 29 giugno 2007 (Podgorica) con riguardo all’estensione dell’acquis comunitario in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, mutua assistenza ed efficienza energetica

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

La Comunità europea propone di estendere l’acquis comunitario alle parti contraenti. Tale estensione nell’ambito del titolo II del trattato della Comunità dell’energia è effettuata facendo ricorso all’articolo 100, punto ii), del trattato stesso. La Comunità europea propone che con detta procedura siano adottate le direttive e il regolamento di seguito specificati:

(1)               direttiva 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

(2)               direttiva 2004/67/CE concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale.

(3)               regolamento (CE) n. 1775/2005/CE relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Al riguardo, la Commissione studierà opportuni mezzi per garantire lo stretto coordinamento degli organismi pertinenti e/o il consolidamento di detti organismi.

Per quanto riguarda lo specifico obbligo giuridico (mutua assistenza) di cui all’articolo 46 del trattato della Comunità dell’energia, e cioè l’adozione di un atto procedurale relativo all’applicazione dell’obbligo di mutua assistenza, la Comunità europea propone di estendere a due o a tre anni il termine previsto dall’articolo 46 del trattato della Comunità dell’energia, sulla base dell’articolo 100, punto i), tenuto conto del fatto che l’UE sta studiando questa questione e che sarebbe poco coerente avanzare nell’attuazione del trattato della Comunità dell’energia prima che l’UE sia giunta a definire una posizione a livello interno. D’altra parte c’è un rischio di discriminazione fra le parti (cfr. articolo 4, paragrafo 6, della decisione 2006/500/CE, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione del trattato (GU L 198, pag. 15). Il gruppo permanente ad alto livello verrebbe invitato a presentare una relazione all’UE che rifletta i punti di vista delle parti contraenti, punti di vista che potranno poi alimentare il dibattito in seno all’UE.

La presente proposta non costituisce un impegno finanziario da parte della Comunità europea. Gli aspetti finanziari della proposta saranno trattati nel contesto di un’eventuale proposta di bilancio per la Comunità dell’energia per il 2008/2009.


Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

con la quale è definita la posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia del 29 giugno 2007 (Podgorica) con riguardo all’estensione dell’acquis comunitario in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, mutua assistenza ed efficienza energetica

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma;

vista la decisione del Consiglio 2006/500/CE, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell’energia, in particolare l’articolo 4,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale con riguardo all’agenda ministeriale stabilita per la riunione ministeriale della Comunità dell’energia, che si svolgerà a Podgorica il 29 giugno 2007, è definita nell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

                        Per il Consiglio

                        Il Presidente

                       


ALLEGATO

Estensione dell’ acquis comunitario

La Comunità propone di includere nel trattato della Comunità dell’energia, sulla base dell’articolo 100, punto ii), del suddetto trattato, la direttiva 2005/89/CE, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture, la direttiva 2004/67/CE, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale, e il regolamento (CE) n. 1775/2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Al riguardo, la Commissione studierà gli opportuni mezzi per garantire lo stretto coordinamento degli organismi pertinenti e/o il consolidamento di comitati.

Sicurezza dell’approvvigionamento

Con riguardo all’articolo 29 del trattato della Comunità dell’energia, la Comunità può approvare una misura (o un dispositivo) di attuazione che riproduca sostanzialmente gli impegni assunti nell’ambito della direttiva 2005/89/CE, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture, e della direttiva 2004/67/CE, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale; la Comunità può altresì decidere di comunicare in forma aggregata i dati di cui sopra al segretariato della Comunità dell’energia.

Mutua assistenza

Con riguardo agli articoli 44, 45 e 46 del trattato della Comunità dell’energia e della sua proposta di modifica nell’ambito della Comunità dell’energia intesa ad estendere a due o tre anni il termine ivi indicato, sulla base dell’articolo 100, punto i), del trattato della Comunità dell’energia, la Comunità può decidere:

-             misure di salvaguardia e una clausola di mutua assistenza nel caso di perturbazioni regionali dei mercati dell’energia, che riproducano sostanzialmente l’articolo 24 della direttiva 2003/54/CE e l’articolo 26 della direttiva 2003/55/CE[1] e altri elementi applicabili dell’acquis comunitario; nonché

-          l’istituzione di un gruppo di lavoro che esamini la questione al fine di preparare una relazione da sottoporre al Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia entro il termine massimo di un anno.

Efficienza energetica

Con riguardo all’articolo 35 del trattato della Comunità dell’energia, la Comunità può decidere la creazione di una task-force che elabori un piano dettagliato per affrontare le questioni relative all’efficienza energetica nella Comunità europea.



[1]               Testo della nota estratto direttamente dal doc. 7554/04, approvato nel Consiglio del 6 aprile 2004.