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Bruxelles, 28.6.2007
COM(2007) 368 definitivo
2007/0128 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
La proposta consiste in due modifiche all'articolo 14 e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Lo scopo è quello di prevedere un adeguato periodo transitorio per le indicazioni sulla salute che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Tali indicazioni sulla salute, analogamente ad altre indicazioni sulla salute e nutrizionali, sono già utilizzate sul mercato comunitario. Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 2006 in conformità con le disposizioni nazionali ad esse applicabili e che non sono incluse nell'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 possono continuare ad essere impiegate per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini beneficiano anch'esse di misure transitorie specificate all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento.
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 ha però finito col non prevedere un'analoga misura transitoria per le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. Ciò è stato il risultato dei vari emendamenti al regolamento adottati nel corso della procedura di codecisione. Per garantire una migliore protezione dei bambini, si è deciso di assoggettare le indicazioni riguardanti il loro sviluppo e la loro salute allo stesso regime applicabile a quelle relative alla riduzione dei rischi di malattia (autorizzazione). Tale modifica è stata introdotta attraverso due emendamenti consistenti nell'aggiungere le parole "e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini" al titolo dell'articolo 14 e le parole "e quelle che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini" al primo paragrafo dello stesso articolo 14 del regolamento, relativo alle indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia. Di conseguenza le indicazioni riguardanti i bambini sono trattate allo stesso modo di quelle sui rischi di malattia, per le quali il regolamento non prevede alcun regime transitorio in quanto esse non erano consentite in base alle norme applicabili prima dell'adozione del regolamento.
La mancanza di misure transitorie per le indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini implicherebbe, a partire dalla data di applicazione del regolamento (1° luglio 2007), il divieto di siffatte indicazioni per alimenti prodotti dopo tale data. L'unica misura transitoria applicabile alle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini è prevista all'articolo 28, paragrafo 1, e riguarda i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° luglio 2007. Detto periodo transitorio si applicherà ai prodotti fisicamente presenti sugli scaffali o già etichettati, ma non a quelli prodotti e distribuiti dopo tale data. Una volta esaurite le scorte, si verificherà un'interruzione del mercato.
Si propone pertanto di prevedere misure transitorie per le indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini.
Unendo alla previsione di un processo di autorizzazione quella di un periodo transitorio per le indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini si garantisce la protezione della categoria di consumatori a cui sono destinate tali indicazioni e si lascia agli operatori economici un periodo di tempo adeguato per assicurare una transizione senza scosse al regime previsto dal regolamento.
La proposta non ha implicazioni per il bilancio della Comunità europea.
2007/0128 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione[1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],
visto il parere del Comitato delle regioni[3],
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari stabilisce norme per l'impiego di indicazioni nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari.
(2) Le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali e specifici stabiliti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e non siano incluse in elenchi comunitari di indicazioni sulla salute autorizzate. Tali elenchi di indicazioni sulla salute devono ancora essere compilati secondo procedure specificate nel regolamento. Pertanto il 1° luglio 2007, data a decorrere dalla quale si applicherà il regolamento, tali elenchi non saranno in vigore.
(3) Per tale ragione il regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede misure transitorie per le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
(4) Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia non erano necessarie misure transitorie. In forza del divieto di indicazioni che facciano riferimento alla capacità di prevenire, curare o guarire una malattia, stabilito dalla direttiva 2000/13/CE, e dell'introduzione della nuova categoria delle indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia ad opera del regolamento (CE) n. 1924/2006, sul mercato comunitario non sarebbero dovuti essere presenti prodotti recanti indicazioni del genere.
(5) La categoria delle indicazioni riguardanti lo sviluppo e la salute dei bambini è stata introdotta in una fase molto tardiva della procedura di adozione del regolamento (CE) n. 1924/2006, senza prevedere misure transitorie. Tuttavia prodotti recanti indicazioni di questo tipo sono già presenti sul mercato comunitario.
(6) Per evitare perturbazioni del mercato, è perciò opportuno applicare alle indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini le stesse misure transitorie previste per le altre indicazioni sulla salute.
(7) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato nel modo seguente:
(1) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
‘1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:
a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia,
b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.’
(2) La frase introduttiva dell'articolo 28, paragrafo 6, è sostituita dal testo seguente:
‘Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:’
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente